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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1743/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
AB NZ Presidente
Anna Ferrari Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere nel procedimento in grado di appello avente N. 1743/2025 R.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA Negri, con domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE con l'intervento della PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO che ha concluso per il rigetto dell'appello avente ad
OGGETTO: mutamento di sesso
Provvedimento impugnato: sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 10844/2024 pubblicata il 16.12.2024
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE - Parte_1
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 10844/2024 pubblicata il 16.12.2024 dal Tribunale di Milano in composizione Collegiale nel giudizio n. RG n. 40325/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni
1 avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via principale
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti i trattamenti Parte_1
medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- Nella denegate ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale autorizzare a Parte_1
sottoporsi all'intervento di mastectomia/mastoplastica riduttiva per modellare il proprio torace in senso maschile. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Vicende processuali
Con atto di citazione in data 31 ottobre 2023, proponeva domanda Parte_1
al Tribunale di Milano, rassegnando, tra l'altro, le seguenti conclusioni: “- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1
riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano (MI) di rettificare l'atto di nascita di
[...]
(atto n. 2699 parte I, Serie A, volume R01, anno 1998), facendo constare, per mezzo di Parte_1
annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “Ily” e non altrimenti, dandone comunicazione al Comune di residenza e provvedendo a tutti gli adempimenti successivi” (atto di citazione pag. 10).
A sostegno della domanda svolta, parte attrice allegava documentazione attestante diagnosi di disforia di genere (doc. 4 fascicolo di primo grado), corredata da nulla osta per l'inizio della terapia ormonale mascolinizzante (doc. 5 fascicolo primo grado).
2 Con memoria depositata il 7 marzo 2024, parte attrice circoscriveva la domanda svolta chiedendo di: “disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a Parte_1
tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili” (cfr. pag. 2 memoria cit.)
All'udienza del 13 marzo 2024, la parte comparsa personalmente rendeva dichiarazioni.
Con la sentenza odiernamente impugnata1, il Tribunale così statuiva: “Rigetta la domanda di di autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di Parte_1
adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili”.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato:
- in diritto, il Tribunale escludeva che la sentenza n. 143 del 2024 della Corte
Costituzionale potesse essere interpretata nel senso che la pronuncia implicasse l'esistenza di “ipotesi in cui il soggetto potesse chiedere esclusivamente l'autorizzazione dell'intervento chirurgico senza rettifica anagrafica” (cfr. pag. 6 sentenza cit.);
- nel merito, reputava non concluso il percorso psicologico di parte attrice in quanto non “connotato dai caratteri di certezza e inequivocità cui la giurisprudenza costantemente si richiama. Riassumendo, dunque, l'assenza del requisito della certezza della propria convinzione in ordine al passaggio dal genere femminile a quello maschile- sulla base della normativa esistente della giurisprudenza consolidatasi nel tempo- preclude l'autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri femminili a quelli maschili” (cfr. paf. 7 sentenza cit.).
Con atto di citazione datato 6 giugno 2025, proponeva appello Parte_2
avverso la sentenza reiettiva del Tribunale ordinario di Milano, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10844/2024 pubblicata il 16.12.2024 dal Tribunale di Milano in composizione Collegiale nel giudizio n. RG n. 40325/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In via principale - disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà Parte_1 necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
-
Nella denegate ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale autorizzare a Parte_1
sottoporsi all'intervento di mastectomia/mastoplastica riduttiva per modellare il proprio torace in senso maschile. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto” (cfr. pag. 25 atto di appello); tali conclusioni erano ribadite all'odierna udienza.
L'appellante articolava due motivi di doglianza, così rispettivamente rubricati:
1) sul diritto di a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici e sulla erronea Parte_1
interpretazione dell'art. 31 D.Lgs 150/2011;
2) erronea valutazione degli elementi probatori a sostegno dell'istanza formulata da . Parte_1
Più in dettaglio:
- con il primo motivo di appello, l'appellante contestava la lettura, in tesi, restrittiva adottata dal Tribunale in ordine alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del
2024. L'appellante lamentava l'erroneità dell'interpretazione secondo cui non si potrebbero disporre interventi chirurgici se non in funzione di una contestuale domanda di rettificazione anagrafica. Richiamava, sul punto, la giurisprudenza del
Tribunale di Torino, Busto Arsizio e Lodi che avevano accolto la domanda di autorizzazione al trattamento con pronunce successive alla sentenza n. 134/2024
Corte Cost. in casi sovrapponibili a quello in esame;
- con il secondo motivo, l'appellante si doleva dell'errata interpretazione da parte del
Tribunale della volontà di esso appellante di sottoporsi agli interventi chirurgici richiesti;
evidenziava di essere una persona transgender, pur se “non voglia avvalersi della
c.d. transizione completa- ovvero della rettificazione anagrafica del nome-“ (pag. 24 atto citazione in appello). Il Tribunale, inoltre, secondo l'appellante aveva interpretato erroneamente la scelta di esso appellante di conservare anagraficamente il genere femminile mantenendo il nome ”: secondo , ciò non si traduceva in Pt_1 Parte_1
4 sintomo di incertezza rispetto alla decisione di completare il percorso di rettificazione di genere.
Con decreto del 20 giugno 2025, il Presidente di Sezione fissava l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. in data 18 novembre 2025, assegnando termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 350bis, comma 2, e 281sexies c.p.c..
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito espresse: ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
Sulla domanda principale: improponibilità
In principalità, fin dal primo grado di giudizio, l'odierna parte appellante ha chiesto di essere autorizzata a sottoporsi “a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare
i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili”.
Osserva la Corte che la domanda è improponibile per le seguenti ragioni.
L'art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c. stabilisce, a pena di nullità (art. 164 c.p.c.), che l'atto di citazione debba contenere “la determinazione della cosa oggetto della domanda”. La Suprema
Corte a SS.UU., da cui non si ha motivo di discostarsi, ha chiarito che: “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (cfr. Cass
Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 (Rv. 622362 - 01).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'atto introduttivo del giudizio -limitatamente all'istanza principale- è affetto da indeterminatezza dell'oggetto della domanda. Invero, il petitum inteso ad ottenere l'autorizzazione di una serie indeterminata di trattamenti medico-
5 chirurgici è generico: di talché, un'eventuale sentenza di accoglimento non sarebbe concretamente attuabile per difetto della specifica in ordine ai trattamenti e/o interventi chirurgici ricompresi nell'autorizzazione stessa.
Concludendo sul punto, la domanda svolta in via principale dalla parte appellante è dichiarata improponibile.
Sulla domanda subordinata: infondatezza
Con la domanda svolta in via subordinata, parte appellante ha chiesto l'autorizzazione “a sottoporsi all'intervento di mastectomia/mastoplastica riduttiva per modellare il proprio torace in senso maschile”: tale domanda non è accompagnata dalla correlata istanza di rettifica anagrafica.
La domanda non può essere accolta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, osserva la Corte che la domanda attorea origina dalla percezione dell'istante di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile, da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra”.
Giova richiamare testualmente le dichiarazioni rese da avanti al Tribunale Parte_1
all'udienza del 13 marzo 2024: “Non ho però mai trovato piena identificazione in un ragazzo che segue un percorso totalmente binario e perviene a una affermazione di genere totalmente maschile. … Ho iniziato il percorso di transizione nel 2021; ho conosciuto persone che mi sostenevano e mi appoggiavano. … Vorrei essere autorizzato al trattamento chirurgico e non voglio essere autorizzato alla rettifica del nome all'anagrafe. Sono certo di volere il trattamento chirurgico perché sono certo di volere un corpo maschile.
Voglio che il mio corpo sia maschile ma rifiuto una identità solo maschile. Preferisco tenere il nome al femminile perché in Italia non c'è, diversamente da quanto accade in altri Stati, la possibilità di avere i documenti anagrafici con il terzo genere. Frequento l'università, non ho creato la carriera alias, con gli studenti chiarisco subito che mi identifico in una condizione neutrale. Nei miei rapporti con le persone che conosco uso sempre termini neutrali e così fanno anche loro. Vengo chiamato con il nome . Questo perché è un nome neutrale”.
Parte appellante ha ribadito tale percezione nella lettera datata 21 maggio 2025 facente parte integrante dell'atto di appello (pag. 7 ss): “Sono una persona transgender, ho la certezza assoluta di
6 volermi sottoporre agli interventi chirurgici e voglio mantenere il mio nome anagrafico in quanto mi rappresenta. … Desidero l'intervento e non vedo per quale motivo questo dovrebbe anche portarmi ad un nome diverso da quello che mi hanno dato i miei genitori”.
Orbene, osserva la Corte che l'identità “altra” si pone al di fuori dell'alveo di tutela delineato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, pronuncia pur più volte citata dall'appellante a sostegno della sua domanda: invero, la Corte Costituzionale ha demandato al legislatore un eventuale intervento normativo a tutela del terzo genere.
Più in dettaglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, sollevate dal Tribunale di
Bolzano in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso possa essere un genere diverso dal maschile e dal femminile. Ciò in quanto, “le questioni eccedono il perimetro del sindacato della Corte costituzionale, anche perché le indicazioni che provengono dagli ordinamenti degli Stati europei e dalle Corti sovranazionali non sono univoche, non potendosi ritenere ancora sussistente un consensus europeo al riguardo. L'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, postulando necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria, presenti nel diritto di famiglia e dello stato civile, nel diritto del lavoro, o a tutela della riservatezza. Tuttavia, poiché la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra”
– genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico (art. 2 Cost.), potendo indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, cosicché in vari ambiti della comunità nazionale si manifesta una sempre più avvertita sensibilità nei confronti di questa realtà pur minoritaria – come dimostra, tra l'altro, la pratica delle “carriere alias” in diversi istituti di istruzione secondaria e universitaria –, ciò pone la condizione non binaria all'attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale” (Ufficio del massimario della Corte costituzionale).
7 Allo stato, dunque, in assenza di un intervento legislativo, questa Corte non può che concludere nel senso che il personale progetto dell'appellante volto al riconoscimento di una identità “altra”, non trova nell'attualità tutela nell'ordinamento.
Né vale invocare, come articolato dalla parte appellante, la medesima pronuncia n.
143/2024 nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 laddove prescriveva l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute fossero ritenute sufficienti dal Tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Infatti, la Corte aveva ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale3 che non considerava più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica (ivi).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, difetta la domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso.
Non pertinente, poi, è la giurisprudenza di merito di cui alle sentenze versate in atti dall'appellante: osserva la Corte che le fattispecie oggetto di tali arresti giurisprudenziali non sono sovrapponibili al caso in esame in quanto connotati dalla domanda di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile con contestuale rettificazione del prenome da femminile a maschile (oltre che con domanda di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali). In secondo luogo, anche a prescindere da quanto dianzi descritto con riferimento alla pronuncia n. 143/2024 Corte Cost., la domanda di autorizzare interventi chirurgici con conseguenze irreversibili -quali sono la mastectomia/mastoplastica riduttiva- non potrebbe, comunque, essere accolta alla luce sia del compendio dichiarativo, che del comportamento processuale dell'appellante.
Sotto tale ultimo profilo, si osserva che nel corso del giudizio di primo grado parte attrice aveva dapprima formulato istanza anche di rettifica anagrafica (aveva chiesto di passare dal nome al nome ); quindi, dopo poco più di quattro mesi, aveva modificato la Pt_1
domanda volendo mantenere il nome . Dal che traspare una volontà di Pt_1 Parte_1
non ancora univoca e definita.
Analogamente, dalle dichiarazioni rese nell'interrogatorio libero emerge, oltre che un importante disagio e grande sofferenza di , la stessa non univocità: l'istante Parte_1
dichiara di condividere l'essere “chiamato con il nome . Questo perché è un nome neutrale”
(verbale udienza 13 marzo 2024) ma, di poi, non intende rinunciare al nome dato dai Pt_1
genitori (cfr. lettera datata 21 maggio 2025 facente parte integrante dell'atto di appello (pag.
7 ss).
Allo stato, dunque, la scelta maggiormente tutelante per l'appellante appare quella volta a non autorizzare la domanda svolta in via subordinata che avrebbe conseguenze irreversibili a fronte di un percorso di transizione che non appare, per quanto sopra, ancora pienamente definito.
Conclusioni
In conclusione, l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Nulla sulle spese, stante l'assenza di controparte in senso tecnico4.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 10844/2024, pubblicata il 16 dicembre 2024, così provvede:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 10844/2024, pubblicata il 12 dicembre 2024;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 18 novembre 2025.
Il Consigliere est.
Anna Ferrari Il Presidente
AB NZ
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Visto del P.M. in data 23 dicembre 2024. 2 Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera C.O.A. in data 8 maggio 2025. 3 3 Secondo la Corte europea diritti dell'uomo, 19/01/2021, n.2145 “I transgender e i transessuali non possono essere obbligati a compiere o completare un percorso che incide sulla loro vita intima. Pertanto, a tale persona che mantenga gli organi genitali originari non può essere negato il cambiamento dello stato civile proprio per il mancato passaggio definitivo dell'operazione chirurgica, pena una grave violazione dei diritti dell'uomo. A certificare la non necessità dell'operazione chirurgica per il cambio di nome all'anagrafe è la Cedu, che condanna la Romania, le cui autorità giudiziarie rumene si erano rifiutate di riconoscere legalmente la nuova identità di genere a cittadine (Guida al diritto 2021, 5).
8 4 Con separato decreto si provvederà alla liquidazione delle competenze del difensore in ragione della ammissione al patrocinio a spese dello dell'appellante. Pt_3
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
AB NZ Presidente
Anna Ferrari Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere nel procedimento in grado di appello avente N. 1743/2025 R.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA Negri, con domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE con l'intervento della PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO che ha concluso per il rigetto dell'appello avente ad
OGGETTO: mutamento di sesso
Provvedimento impugnato: sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 10844/2024 pubblicata il 16.12.2024
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE - Parte_1
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 10844/2024 pubblicata il 16.12.2024 dal Tribunale di Milano in composizione Collegiale nel giudizio n. RG n. 40325/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni
1 avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via principale
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti i trattamenti Parte_1
medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- Nella denegate ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale autorizzare a Parte_1
sottoporsi all'intervento di mastectomia/mastoplastica riduttiva per modellare il proprio torace in senso maschile. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Vicende processuali
Con atto di citazione in data 31 ottobre 2023, proponeva domanda Parte_1
al Tribunale di Milano, rassegnando, tra l'altro, le seguenti conclusioni: “- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1
riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano (MI) di rettificare l'atto di nascita di
[...]
(atto n. 2699 parte I, Serie A, volume R01, anno 1998), facendo constare, per mezzo di Parte_1
annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “Ily” e non altrimenti, dandone comunicazione al Comune di residenza e provvedendo a tutti gli adempimenti successivi” (atto di citazione pag. 10).
A sostegno della domanda svolta, parte attrice allegava documentazione attestante diagnosi di disforia di genere (doc. 4 fascicolo di primo grado), corredata da nulla osta per l'inizio della terapia ormonale mascolinizzante (doc. 5 fascicolo primo grado).
2 Con memoria depositata il 7 marzo 2024, parte attrice circoscriveva la domanda svolta chiedendo di: “disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a Parte_1
tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili” (cfr. pag. 2 memoria cit.)
All'udienza del 13 marzo 2024, la parte comparsa personalmente rendeva dichiarazioni.
Con la sentenza odiernamente impugnata1, il Tribunale così statuiva: “Rigetta la domanda di di autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di Parte_1
adeguamento dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili”.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato:
- in diritto, il Tribunale escludeva che la sentenza n. 143 del 2024 della Corte
Costituzionale potesse essere interpretata nel senso che la pronuncia implicasse l'esistenza di “ipotesi in cui il soggetto potesse chiedere esclusivamente l'autorizzazione dell'intervento chirurgico senza rettifica anagrafica” (cfr. pag. 6 sentenza cit.);
- nel merito, reputava non concluso il percorso psicologico di parte attrice in quanto non “connotato dai caratteri di certezza e inequivocità cui la giurisprudenza costantemente si richiama. Riassumendo, dunque, l'assenza del requisito della certezza della propria convinzione in ordine al passaggio dal genere femminile a quello maschile- sulla base della normativa esistente della giurisprudenza consolidatasi nel tempo- preclude l'autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri femminili a quelli maschili” (cfr. paf. 7 sentenza cit.).
Con atto di citazione datato 6 giugno 2025, proponeva appello Parte_2
avverso la sentenza reiettiva del Tribunale ordinario di Milano, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10844/2024 pubblicata il 16.12.2024 dal Tribunale di Milano in composizione Collegiale nel giudizio n. RG n. 40325/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In via principale - disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà Parte_1 necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
-
Nella denegate ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale autorizzare a Parte_1
sottoporsi all'intervento di mastectomia/mastoplastica riduttiva per modellare il proprio torace in senso maschile. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto” (cfr. pag. 25 atto di appello); tali conclusioni erano ribadite all'odierna udienza.
L'appellante articolava due motivi di doglianza, così rispettivamente rubricati:
1) sul diritto di a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici e sulla erronea Parte_1
interpretazione dell'art. 31 D.Lgs 150/2011;
2) erronea valutazione degli elementi probatori a sostegno dell'istanza formulata da . Parte_1
Più in dettaglio:
- con il primo motivo di appello, l'appellante contestava la lettura, in tesi, restrittiva adottata dal Tribunale in ordine alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del
2024. L'appellante lamentava l'erroneità dell'interpretazione secondo cui non si potrebbero disporre interventi chirurgici se non in funzione di una contestuale domanda di rettificazione anagrafica. Richiamava, sul punto, la giurisprudenza del
Tribunale di Torino, Busto Arsizio e Lodi che avevano accolto la domanda di autorizzazione al trattamento con pronunce successive alla sentenza n. 134/2024
Corte Cost. in casi sovrapponibili a quello in esame;
- con il secondo motivo, l'appellante si doleva dell'errata interpretazione da parte del
Tribunale della volontà di esso appellante di sottoporsi agli interventi chirurgici richiesti;
evidenziava di essere una persona transgender, pur se “non voglia avvalersi della
c.d. transizione completa- ovvero della rettificazione anagrafica del nome-“ (pag. 24 atto citazione in appello). Il Tribunale, inoltre, secondo l'appellante aveva interpretato erroneamente la scelta di esso appellante di conservare anagraficamente il genere femminile mantenendo il nome ”: secondo , ciò non si traduceva in Pt_1 Parte_1
4 sintomo di incertezza rispetto alla decisione di completare il percorso di rettificazione di genere.
Con decreto del 20 giugno 2025, il Presidente di Sezione fissava l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. in data 18 novembre 2025, assegnando termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali ai sensi dell'art. 350bis, comma 2, e 281sexies c.p.c..
Motivi della decisione
La decisione della Corte di Appello di Milano
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito espresse: ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
Sulla domanda principale: improponibilità
In principalità, fin dal primo grado di giudizio, l'odierna parte appellante ha chiesto di essere autorizzata a sottoporsi “a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare
i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili”.
Osserva la Corte che la domanda è improponibile per le seguenti ragioni.
L'art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c. stabilisce, a pena di nullità (art. 164 c.p.c.), che l'atto di citazione debba contenere “la determinazione della cosa oggetto della domanda”. La Suprema
Corte a SS.UU., da cui non si ha motivo di discostarsi, ha chiarito che: “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (cfr. Cass
Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 (Rv. 622362 - 01).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'atto introduttivo del giudizio -limitatamente all'istanza principale- è affetto da indeterminatezza dell'oggetto della domanda. Invero, il petitum inteso ad ottenere l'autorizzazione di una serie indeterminata di trattamenti medico-
5 chirurgici è generico: di talché, un'eventuale sentenza di accoglimento non sarebbe concretamente attuabile per difetto della specifica in ordine ai trattamenti e/o interventi chirurgici ricompresi nell'autorizzazione stessa.
Concludendo sul punto, la domanda svolta in via principale dalla parte appellante è dichiarata improponibile.
Sulla domanda subordinata: infondatezza
Con la domanda svolta in via subordinata, parte appellante ha chiesto l'autorizzazione “a sottoporsi all'intervento di mastectomia/mastoplastica riduttiva per modellare il proprio torace in senso maschile”: tale domanda non è accompagnata dalla correlata istanza di rettifica anagrafica.
La domanda non può essere accolta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, osserva la Corte che la domanda attorea origina dalla percezione dell'istante di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile, da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra”.
Giova richiamare testualmente le dichiarazioni rese da avanti al Tribunale Parte_1
all'udienza del 13 marzo 2024: “Non ho però mai trovato piena identificazione in un ragazzo che segue un percorso totalmente binario e perviene a una affermazione di genere totalmente maschile. … Ho iniziato il percorso di transizione nel 2021; ho conosciuto persone che mi sostenevano e mi appoggiavano. … Vorrei essere autorizzato al trattamento chirurgico e non voglio essere autorizzato alla rettifica del nome all'anagrafe. Sono certo di volere il trattamento chirurgico perché sono certo di volere un corpo maschile.
Voglio che il mio corpo sia maschile ma rifiuto una identità solo maschile. Preferisco tenere il nome al femminile perché in Italia non c'è, diversamente da quanto accade in altri Stati, la possibilità di avere i documenti anagrafici con il terzo genere. Frequento l'università, non ho creato la carriera alias, con gli studenti chiarisco subito che mi identifico in una condizione neutrale. Nei miei rapporti con le persone che conosco uso sempre termini neutrali e così fanno anche loro. Vengo chiamato con il nome . Questo perché è un nome neutrale”.
Parte appellante ha ribadito tale percezione nella lettera datata 21 maggio 2025 facente parte integrante dell'atto di appello (pag. 7 ss): “Sono una persona transgender, ho la certezza assoluta di
6 volermi sottoporre agli interventi chirurgici e voglio mantenere il mio nome anagrafico in quanto mi rappresenta. … Desidero l'intervento e non vedo per quale motivo questo dovrebbe anche portarmi ad un nome diverso da quello che mi hanno dato i miei genitori”.
Orbene, osserva la Corte che l'identità “altra” si pone al di fuori dell'alveo di tutela delineato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, pronuncia pur più volte citata dall'appellante a sostegno della sua domanda: invero, la Corte Costituzionale ha demandato al legislatore un eventuale intervento normativo a tutela del terzo genere.
Più in dettaglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, sollevate dal Tribunale di
Bolzano in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso possa essere un genere diverso dal maschile e dal femminile. Ciò in quanto, “le questioni eccedono il perimetro del sindacato della Corte costituzionale, anche perché le indicazioni che provengono dagli ordinamenti degli Stati europei e dalle Corti sovranazionali non sono univoche, non potendosi ritenere ancora sussistente un consensus europeo al riguardo. L'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, postulando necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria, presenti nel diritto di famiglia e dello stato civile, nel diritto del lavoro, o a tutela della riservatezza. Tuttavia, poiché la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra”
– genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico (art. 2 Cost.), potendo indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, cosicché in vari ambiti della comunità nazionale si manifesta una sempre più avvertita sensibilità nei confronti di questa realtà pur minoritaria – come dimostra, tra l'altro, la pratica delle “carriere alias” in diversi istituti di istruzione secondaria e universitaria –, ciò pone la condizione non binaria all'attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale” (Ufficio del massimario della Corte costituzionale).
7 Allo stato, dunque, in assenza di un intervento legislativo, questa Corte non può che concludere nel senso che il personale progetto dell'appellante volto al riconoscimento di una identità “altra”, non trova nell'attualità tutela nell'ordinamento.
Né vale invocare, come articolato dalla parte appellante, la medesima pronuncia n.
143/2024 nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 laddove prescriveva l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute fossero ritenute sufficienti dal Tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Infatti, la Corte aveva ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale3 che non considerava più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica (ivi).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, difetta la domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso.
Non pertinente, poi, è la giurisprudenza di merito di cui alle sentenze versate in atti dall'appellante: osserva la Corte che le fattispecie oggetto di tali arresti giurisprudenziali non sono sovrapponibili al caso in esame in quanto connotati dalla domanda di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile con contestuale rettificazione del prenome da femminile a maschile (oltre che con domanda di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali). In secondo luogo, anche a prescindere da quanto dianzi descritto con riferimento alla pronuncia n. 143/2024 Corte Cost., la domanda di autorizzare interventi chirurgici con conseguenze irreversibili -quali sono la mastectomia/mastoplastica riduttiva- non potrebbe, comunque, essere accolta alla luce sia del compendio dichiarativo, che del comportamento processuale dell'appellante.
Sotto tale ultimo profilo, si osserva che nel corso del giudizio di primo grado parte attrice aveva dapprima formulato istanza anche di rettifica anagrafica (aveva chiesto di passare dal nome al nome ); quindi, dopo poco più di quattro mesi, aveva modificato la Pt_1
domanda volendo mantenere il nome . Dal che traspare una volontà di Pt_1 Parte_1
non ancora univoca e definita.
Analogamente, dalle dichiarazioni rese nell'interrogatorio libero emerge, oltre che un importante disagio e grande sofferenza di , la stessa non univocità: l'istante Parte_1
dichiara di condividere l'essere “chiamato con il nome . Questo perché è un nome neutrale”
(verbale udienza 13 marzo 2024) ma, di poi, non intende rinunciare al nome dato dai Pt_1
genitori (cfr. lettera datata 21 maggio 2025 facente parte integrante dell'atto di appello (pag.
7 ss).
Allo stato, dunque, la scelta maggiormente tutelante per l'appellante appare quella volta a non autorizzare la domanda svolta in via subordinata che avrebbe conseguenze irreversibili a fronte di un percorso di transizione che non appare, per quanto sopra, ancora pienamente definito.
Conclusioni
In conclusione, l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Nulla sulle spese, stante l'assenza di controparte in senso tecnico4.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Milano n. 10844/2024, pubblicata il 16 dicembre 2024, così provvede:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 10844/2024, pubblicata il 12 dicembre 2024;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 18 novembre 2025.
Il Consigliere est.
Anna Ferrari Il Presidente
AB NZ
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Visto del P.M. in data 23 dicembre 2024. 2 Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera C.O.A. in data 8 maggio 2025. 3 3 Secondo la Corte europea diritti dell'uomo, 19/01/2021, n.2145 “I transgender e i transessuali non possono essere obbligati a compiere o completare un percorso che incide sulla loro vita intima. Pertanto, a tale persona che mantenga gli organi genitali originari non può essere negato il cambiamento dello stato civile proprio per il mancato passaggio definitivo dell'operazione chirurgica, pena una grave violazione dei diritti dell'uomo. A certificare la non necessità dell'operazione chirurgica per il cambio di nome all'anagrafe è la Cedu, che condanna la Romania, le cui autorità giudiziarie rumene si erano rifiutate di riconoscere legalmente la nuova identità di genere a cittadine (Guida al diritto 2021, 5).
8 4 Con separato decreto si provvederà alla liquidazione delle competenze del difensore in ragione della ammissione al patrocinio a spese dello dell'appellante. Pt_3
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