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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7690 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5412/2020
All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 11:50
Presidente Dott. IO PE
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr……………………………….. Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MANZO FRANCESCO Avv. Migliorato in sostituzione
Appellato/i
GIÀ Controparte_1 Controparte_2
[...]
Avv. MALATESTA FRANCESCO Avv. Di Santo in sostituzione
Controparte_3
Avv. D'ASCENZO PAOLA Presente
***
Gli avvocati D'Ascenzo e Di Santo chiedono lo stralcio delle memorie depositate tardivamente da parte appellante.
L'avv. Manzo si rimette alla Corte.
La Corte, riservata al merito la decisione sull'istanza di stralcio, invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
IO PE
ER d'TO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. IO PE Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5412 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
p.i. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliata presso l'avv. Francesco Manzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, domiciliata presso l'avv. Paola D'Ascenzo che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Brunetti, giusta procura in atti.
APPELLATA
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avv. Francesco Malatesta che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
2 OGGETTO: appello contro la sentenza n.63/2020 pubblicata in data 13.01.2020 dal Tribunale di Latina.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 16.10.2020 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.63/2020 pubblicata in data 13.01.2020 dal Tribunale di Latina, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.5392/2013, promosso dall'odierna appellante nei confronti di (divenuta in seguito Controparte_2 [...]
) e di Controparte_1 Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “La società attrice
[...] ha stipulato con la in data 7.11.2011, una polizza Parte_1 Controparte_2 assicurativa n. 000005009021783680, denominata “Globale Agricoltura”, comprendente la garanzia “merci in refrigerazione con impianti di controllo”, per l'importo assicurato di €
150.000,00. In seguito ad un guasto all'impianto di refrigerazione, avvenuto in data 23.1.2012, con conseguente aumento della temperatura e maturazione dei kiwi presenti all'interno degli apparecchi refrigeranti, la società attrice ha, in data 24.1.2012, denunciato il sinistro CP_ all'agenzia di zona, con la quale era stipulata la polizza assicurativa. Tuttavia, la compagnia assicuratrice convenuta, successivamente all'apertura del sinistro ed alla sottoscrizione di un concordato conservativo di danno per l'importo di € 81.000,00 (allegato 9 al fascicolo attoreo), ha rigettato la richiesta di pagamento dell'indennizzo, sulla scorta del presupposto che il sinistro verificatosi non rientrasse nella garanzia assicurativa conclusa dalla società attrice (allegato 10 alla citazione). La società attrice ha pertanto chiesto, in via principale, la condanna della compagnia assicuratrice al Controparte_2 pagamento dell'importo di € 81.000,00, riconosciuto nel concordato conservativo.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta le domande proposte dalla società attrice nei confronti della
; in accoglimento per quanto di ragione della domanda avanzata Controparte_2 dall'attrice nei confronti della terza chiamata, condanna la al pagamento, in Controparte_3 favore dell'attrice, della somma di € 40.500,00, oltre interessi al tasso legale dal 13.3.2014; CP_ condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_2 che liquida in € 13.430,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in Controparte_3
€ 480,00 per spese ed € 13.430,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda non può essere accolta.
Come dedotto dalla , invero, la polizza sottoscritta dalla società Controparte_2 attrice comprendeva la garanzia “merci in refrigerazione con impianto di controllo”.
Nell'ambito delle condizioni generali di polizza, è previsto “il contraente o l'assicurato
3 dichiara che i sistemi di controllo dell'impianto consentono di rilevare, e segnalare agli stessi anche in assenza di personale in loco, la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre le sei ore”. Deduce la convenuta che l'impianto di refrigerazione in uso alla società attrice fosse privo di sistemi di controllo tali da consentire di rilevare e segnalare i guasti anche in assenza di personale in loco. Tale allegazione non è stata contrastata dalla società attrice, che si è limitata a dedurre come il subagente con il quale la stessa aveva intrattenuto rapporti in epoca precedente e successiva alla sottoscrizione della polizza (tale avesse verificato l'idoneità dell'impianto di refrigerazione, Persona_1 proponendo conseguentemente la stipulazione della polizza con ricomprensione della garanzia
“merci in refrigerazione con impianto di controllo”, poi conclusa dalla società attrice. Non è stata invece in alcun modo contestata la circostanza che l'impianto in questione non fosse effettivamente dotato di alcun impianto di controllo tale da consentire di rilevare e segnalare, anche in assenza di personale in loco, la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre le sei ore, come invece dichiarato dall' . Al contrario, Parte_2
l'assenza di tale sistema di controllo emerge dalla perizia redatta dallo studio
[...]
depositata come allegato 4 alla comparsa di costituzione della Controparte_4 [...]
. Il contenuto della suddetta perizia, redatta tra l'altro a seguito di Controparte_2 sopralluogo effettuato presso la sede dell'azienda della società attrice, svoltosi alla presenza del legale rappresentante di quest'ultima e del difensore (cfr. pag. 9 dell'elaborato), e sulla base di documentazione fornita dallo stesso assicurato, non ha formato oggetto di alcuna contestazione. Ad ulteriore dimostrazione dell'assenza di un sistema di controllo deve rilevarsi che nella suddetta perizia risulta che la società assicurata, odierna attrice, aveva fornito al perito dieci contestazioni formali giunte da diversi clienti della società stessa, per consegne di kiwi effettuate nel periodo compreso tra il 18.1.2012 ed il 2.3.2012 (pag. 13 della perizia). Ne discende che già in data 18.1.2012 i frutti contenuti nei frigoriferi avevano subito un'eccessiva maturazione, incompatibile con la conservazione degli stessi ad una temperatura inferiore allo zero, che avrebbe dovuto essere assicurata dai frigoriferi in uso alla società attrice. Anche tale considerazione contribuisce a ritenere che fosse mancante, nell'impianto di refrigerazione utilizzato da , un sistema di controllo che consentisse la verifica di anomalie nella Parte_3 produzione del freddo, anche in assenza di operatore, posto che il guasto, verificatosi certamente prima del 18.1.2012, è stato scoperto solo il 23.1.2012. Non appare pertanto dubbio che il sinistro verificatosi non rientrasse nell'ambito della garanzia concordata nella polizza assicurativa, che ben avrebbe potuto essere conclusa a copertura del rischio di danno alle merci in refrigerazione conservate in armadi frigoriferi privi di impianto di controllo (rischio contemplato a pagina 60 delle condizioni generali di contratto, successivamente a quello riportato nella polizza stipulata dalla società attrice). Non può condurre a diverse conclusioni
4 l'intervenuta sottoscrizione, da parte di e , di un concordato Controparte_2 Parte_3 conservativo di danno, con il quale quest'ultimo è stato quantificato nell'importo di € 81.000,00
(allegato 9 al fascicolo attoreo). Ed invero, come espressamente risulta dal documento depositato dalla società attrice, il suddetto concordato “ha valore puramente tecnico e determina i costi necessari al ripristino e/o sostituzione delle cose danneggiate a seguito del sinistro di cui all'oggetto; restano salve ed impregiudicate ogni eventuale eccezione da parte della compagnia assicuratrice in materia di responsabilità dell'assicurato ed operatività della garanzia allo stesso prestata”. La domanda proposta in via principale dall'attrice nei confronti della società convenuta deve pertanto essere integralmente Controparte_2 rigettata. Parimenti destituita di fondamento deve ritenersi la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della convenuta , in conseguenza del Parte_3 Controparte_2 comportamento, asseritamente illecito, addebitato dall'attrice ad (con il quale Persona_1 erano intercorse le trattative che avevano condotto alla conclusione della polizza assicurativa per cui è causa), sul presupposto che quest'ultimo fosse un agente della Controparte_2
. Ed invero, la convenuta si è costituita in giudizio contestando che
[...] Persona_1 rivestisse la qualità di proprio agente, ed individuando l'agente assicurativo, che aveva stipulato la polizza per cui è causa, nella Agenzia Generale di Latina cod. 040, il cui titolare era A seguito di tale difesa della convenuta, la società attrice ha chiesto ed Persona_2 ottenuto la chiamata in causa della Agenzia Controparte_5 cod. 040, rassegnando nei suoi confronti le conclusioni in epigrafe trascritte. La CP_3
[... si è ritualmente costituita in giudizio, tra l'altro deducendo che la polizza per cui è causa fosse stata sottoscritta in sostituzione di una precedente polizza, presso la “sub agenzia”
[...] di e c. Tale qualificazione della come sub agente della CP_6 CP_7 Controparte_6 non è stata contestata dalla società attrice, che l'ha, al contrario, fatta propria Controparte_3 nella memoria di replica. Al contrario, nessuna prova della sussistenza di un rapporto di agenzia tra la e ovvero è stata fornita Controparte_2 Persona_1 Controparte_6 dalla società attrice. Ne discende che la domanda risarcitoria, avanzata da nei Parte_3 confronti della , sul presupposto che la stessa debba rispondere Controparte_2 per l'attività – asseritamente illecita – del proprio agente è infondata in punto di diritto, e deve pertanto essere rigettata, stante l'estraneità del rapporto di subagenzia rispetto all'impresa assicuratrice (così Cass. n. 23448 del 04/11/2014, in motivazione: “Con riguardo - ancora - al particolare rapporto di agenzia non si dubita che gli agenti imprenditori possono avvalersi dell'operato di subagenti, cui rimane estranea l'impresa assicuratrice;
il subagente assume allora lo stabile incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione nella zona affidata all'agente o in ambito più ristretto;
ed in una tale fattispecie il contratto di agenzia assicurativa va tenuto distinto da quello di subagenzia in quanto in quest'ultimo si promuove
5 la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell'agente e non per conto di un'impresa assicuratrice (…) è proprio l'intrinseca ed istituzionale autonomia dei due rapporti tra assicuratrice ed agente e tra quest'ultima ed il sub - agente ad escludere una diretta riferibilità dell'attività dell'ultimo alla prima e perfino alla fornitrice dei prodotti assicurativi finali, salvi casi particolari”). Quanto alla domanda proposta dalla società attrice nei confronti della deve osservarsi quanto segue. Non è dubbio che la terza Controparte_3 chiamata debba ritenersi responsabile dei danni cagionati dai sub agenti e dai collaboratori nell'esercizio della propria attività. Ed invero, ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n.209 del 2005: “L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d) [ovvero, per quanto di interesse nel presente giudizio, a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione, e b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione], è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e) [ovvero i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera]”. Contrariamente a quanto dedotto dalla terza chiamata
[...]
non sussiste alcun litisconsorzio necessario tra la stessa ed il proprio agente o CP_3 collaboratore, atteso che la responsabilità nei confronti del danneggiato tra gli autori del fatto illecito ed il responsabile civile non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, quindi, il creditore può agire nei confronti di uno qualsiasi dei debitori tenuti in solido, non rilevando, in contrario, che l'obbligazione del responsabile civile presuppone l'accertamento della commissione del fatto da parte dell'autore materiale, poiché, essendo effettuato detto accertamento soltanto incidentalmente da parte del giudice civile, non si rende necessaria la presenza in giudizio dell'autore materiale (Cass. n. 16957 del 16/08/2005). Tanto premesso, nel presente giudizio deve, in primo luogo, ritenersi raggiunta la prova in ordine alla conclusione della polizza per cui è causa, per effetto dell'attività di il quale – Persona_1 iscritto nella sezione E del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi, come attestato dalla stampa del suddetto registro, allegata dall'attrice alla memoria istruttoria, e non contestato dalla (sezione ricomprendente “i soggetti addetti Controparte_3 all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera”), ha, nell'occasione, operato quantomeno come collaboratore della Ed invero, il rapporto di Controparte_3
6 collaborazione di con la è stato dimostrato attraverso una Persona_1 CP_3 pluralità di elementi. risulta infatti, in primo luogo, essere uno dei soci della Persona_1 chiamata in causa (come attestato dalla visura camerale allegata alla memoria istruttoria dell'attrice), cosicché appare del tutto verosimile che lo stesso abbia operato in collaborazione con quest'ultima. Deve aggiungersi che la non ha fornito alcuna versione Controparte_3 alternativa in ordine alla (eventualmente diversa) persona fisica attraverso la quale si sarebbero svolte le trattative con la società attrice, sfociate nella sottoscrizione della polizza per cui è causa da parte de e di (quale legale rappresentante Parte_3 Persona_2 della , quanto a quest'ultimo con sottoscrizione perfettamente leggibile, ed in Controparte_3 alcun modo contestata nel presente giudizio. L'attività di agente assicurativo da parte di trova inoltre riscontro nella prova per testi espletata nel corso del giudizio. In Persona_1 particolare, il teste ha dichiarato che era stato anch'egli titolare di diverse Testimone_1 polizze assicurative con la e che aveva stipulato i relativi contratti e pagato Controparte_2
i premi ad aggiungendo di avere assistito ad un incontro tra il il legale Persona_1 Per_1 rappresentante della società attrice, avvenuto “presso delle celle frigorifere”, mentre il teste ha affermato che il premio dell'assicurazione era stato incassato ad Testimone_2 Per_1
e che lo stesso aveva fatto dei sopralluoghi presso l'azienda, anche unitamente a due
[...]
CP_ persone che aveva presentato come tecnici . Deve pertanto ritenersi dimostrato che la sottoscrizione, da parte della società attrice e del legale rappresentante della Controparte_3 quale agente della , della polizza per cui è causa, sia avvenuta Controparte_2 in conseguenza dell'attività di collaborazione, ovvero di sub agenzia, svolta da Persona_1 per conto della medesima con conseguente insorgenza della responsabilità Controparte_3 dell'agenzia per i danni conseguenti all'attività di intermediazione assicurativa del proprio collaboratore, in virtù del disposto dell'art. 119, comma III, D.Lgs. n. 209 del 2005, senza distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Deve aggiungersi che non assume rilevanza ai fini della decisione in ordine alla domanda subordinata proposta dall'attrice nei confronti di la circostanza che l'attività posta in essere da Controparte_3 sia stata dallo stesso svolta in proprio, quale collaboratore della Persona_1 CP_3
[...
ovvero quale legale rappresentante della (sub agente della Controparte_6 CP_3
[...
, posto che in entrambi i casi sussiste la responsabilità dell'agenzia per il fatto del proprio collaboratore o sub agente. Occorre a questo punto verificare se effettivamente Persona_1
(in proprio o nella qualità di legale rappresentante della abbia posto in Controparte_6 essere, nel corso dell'attività di intermediazione assicurativa dallo stesso svolta, comportamenti forieri di danno per la società attrice. Quest'ultima deduce, a fondamento della domanda svolta nei confronti della che avrebbe svolto un Controparte_3 Persona_1 sopralluogo nella propria azienda, verificando la conformità dell'impianto di refrigerazione
7 alle condizioni della polizza, poi sottoscritta da con la ricomprensione della Parte_4 garanzia “merci in refrigerazione con impianto di controllo”. Lamenta pertanto Parte_4 di essere stata indotta a sottoscrivere tale polizza, inidonea a coprire il rischio del mancato funzionamento dell'impianto di refrigerazione dalla stessa utilizzato, per effetto della verifica effettuata dall'agente che avrebbe ritenuto che il suddetto impianto rientrava Persona_1 tra i sistemi di refrigerazione con impianto di controllo, contrariamente al vero. La prospettazione dell'attrice individua, pertanto, un comportamento doloso in capo all'agente, tale da indurla in errore sul reale contenuto della polizza assicurativa e conseguentemente foriero di danni, consistenti nel mancato pagamento dell'indennizzo previsto nella polizza sottoscritta. Deve, in proposito, rilevarsi che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art. 1337 cod. civ., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente
(art. 1440 cod. civ.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al "minor vantaggio", ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto (Cass. n. 19024 del 29/09/2005). Deve altresì aggiungersi che in ipotesi di dolo incidente, il contraente il quale, assumendo che, in assenza dei raggiri sofferti avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse e che l'altro contraente fu in mala fede, agisce contro costui chiedendo il risarcimento del danno, non deve esercitare anche l'azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido (Cass. n. 9523 del 08/09/1999: nella specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale, invece, aveva ritenuto che la domanda risarcitoria supponesse la proposizione della domanda di annullamento del contratto, che non era stata formulata). Ne discende che, nel presente giudizio, non rileva che la società attrice non abbia proposto alcuna domanda tesa ad ottenere l'annullamento del contratto di assicurazione. Appare infatti evidente, sulla scorta delle stesse allegazioni della CP_3
[...
che non avesse interesse ad ottenere l'annullamento della polizza, atteso che Parte_3 quest'ultima è stata sottoscritta in sostituzione di una precedente garanzia assicurativa, alla quale l'attrice aveva evidentemente interesse, su richiesta del contraente, “per l'aggiunta della garanza RCO e soprattutto della garanzia merci in refrigerazione con impianto di controllo, per un capitale assicurato di euro 150.000,00” (cfr. pag. 4, punto 2 della comparsa di costituzione). Tanto premesso, alla luce degli elementi istruttori acquisiti nel presente giudizio,
8 deve ritenersi adeguatamente dimostrata la prospettazione attorea in ordine all'effettuazione di un sopralluogo preventivo da parte di e all'assicurazione, da parte dello Persona_1 stesso, che l'impianto di refrigerazione in uso alla società attrice presentasse caratteristiche tali da rendere il relativo guasto ricompreso nel rischio assicurato. Tale prova è stata fornita, dall'attrice, principalmente attraverso il deposito di una dichiarazione, che la stessa asserisce essere stata sottoscritta da del seguente tenore: “all'atto di sottoscrizione della Persona_1 polizza n. 000005009021783680 (…) e a seguito di sopralluogo e dunque dopo aver visionato l'impianto da assicurare dichiaro che quest'ultimo era dotato di sistema di controllo tipo termostato semplice con assunzione del relativo rischio nella polizza stipulata”. Tale dichiarazione risulta redatta su carta intestata della ed è munita, in calce, Controparte_2 di timbro recante la dicitura “ Agenzia Generale – Controparte_5
Part. Iva ”. La ha contestato la riferibilità della sottoscrizione P.IVA_2 Controparte_3 al legale rappresentante tale contestazione, tuttavia, è irrilevante, posto Persona_2 che l'attrice ha dedotto che la dichiarazione in questione sia stata firmata da Persona_1
La sottoscrizione della suddetta dichiarazione da parte di è stata altresì Persona_1 confermata dal teste , nonché, seppure indirettamente, dal teste Testimone_2 Tes_3
indicato dalla che ha affermato: “Il mi ha mostrato un
[...] Controparte_3 Persona_2 foglio che recava una firma apparentemente a suo nome e mi ha detto che era stato il Per_1 ad apporla”. La redazione di tale dichiarazione su carta intestata della Controparte_2
l'apposizione di un timbro recante la dicitura “ – – Controparte_2 Controparte_3
Agenzia Generale – Part. Iva ” e la firma di unitamente alle P.IVA_2 Persona_1 dichiarazioni dei testi e in ordine all'effettuazione del Testimone_1 Testimone_2 sopralluogo da parte di inducono a ritenere dimostrata la prospettazione Persona_1 attorea, secondo la quale l'agente assicurativo, attraverso l'effettuazione del sopralluogo e la erronea verifica della rispondenza delle caratteristiche dell'impianto a quelle contemplate nella garanzia “merci in refrigerazione – frigoriferi con impianti di controllo”, abbia indotto la società attrice a stipulare una polizza (in sostituzione di quella precedentemente conclusa) inidonea a coprire il rischio di ammaloramento dei kiwi conservati nei frigoriferi alla stessa in uso, in violazione del disposto dell'art. 1337 c.c. (che tale fosse la principale esigenza de
[...]
è ammesso dalla stessa nella comparsa di risposta, innanzi citata). Pt_3 Controparte_3
D'altronde, non si vede per quale ragione la società attrice avrebbe sottoscritto una polizza inidonea a coprire il rischio rispetto alla cui garanzia la stessa aveva interesse (ovvero quello conseguente al malfunzionamento degli impianti di refrigerazione non dotati di sistemi di controllo), tanto più in quanto nelle stesse condizioni generali risulta la possibilità di estendere la garanzia anche a tale rischio (“merci in refrigerazione – banchi, armadi e frigoriferi”, privi di sistema di controllo). Né può sostenersi che l'agente non fosse a conoscenza del contenuto
9 della garanzia assicurativa dallo stesso proposta all'assicurato, cosicché deve ritenersi che l'attività precontrattuale dallo stesso posta in essere sia stata svolta in mala fede. Né, al fine di escludere la responsabilità della terza chiamata, può assumere rilevanza la considerazione che il tenore letterale della clausola contenuta a pagina 60 delle condizioni generali preveda che sia l'assicurato a dichiarare che i sistemi di controllo dell'impianto consentano di rilevare e segnalare, anche in assenza di personale in loco, la mancata o anormale produzione del freddo. Ciò in quanto l'affidamento riposto dall'assicurato nei confronti del sub agente, attraverso la cui intermediazione in passato era già stata conclusa una precedente polizza assicurativa, induce a ritenere che – in presenza di una verifica del sub agente – la società attrice non si sia soffermata nella lettura delle 151 pagine delle condizioni di assicurazione
(lettura che le avrebbe consentito di verificare come fosse a proprio carico l'attestazione in ordine all'esistenza di sistemi di controllo degli impianti), affidandosi, sul punto, alle dichiarazioni del sub agente. Deve pertanto ritenersi che si verta, nel presente giudizio, nell'ipotesi di comportamento doloso da parte dell'agente, che ha indotto il contraente a sottoscrivere una polizza di contenuto diverso da quella che avrebbe sottoscritto in assenza del suddetto comportamento, posto che, ove l'attrice si fosse resa conto che il rischio assicurato non comprendeva il guasto dell'impianto di refrigerazione alla stessa in uso avrebbe evidentemente concluso una polizza non ricomprendente tale garanzia, ma con la sola aggiunta della garanzia RCO rispetto alla precedente polizza, ovvero una polizza comprensiva della garanzia “merci in refrigerazione” in frigoriferi privi di sistemi di controllo. Ne discende che la deve essere condannata al risarcimento del danno subito dall'attrice, per Controparte_3 avere stipulato una polizza inidonea a coprire il rischio del guasto all'impianto di refrigerazione alla stessa in uso, e del conseguente ammaloramento dei kiwi dalla stessa custoditi. L'ammontare del danno risarcibile, tuttavia, deve essere ridotto del 50% rispetto a quello effettivamente subito da , in virtù del disposto dell'art.1227 c.c., posto che alla Parte_3 sua verificazione deve ritenersi concorrente, in pari misura, il fatto colposo del creditore, segnatamente consistente nel non avere adeguatamente esaminato le condizioni di polizza, che gli avrebbero consentito di verificare l'esclusione dalla garanzia delle conseguenze dei guasti agli impianti di refrigerazione allo stesso in uso. L'ammontare del danno da risarcirsi da parte della deve essere commisurato all'importo concordato tra e la Controparte_3 Parte_3
(posto che tale sarebbe stata la somma percepita dall'attrice, ove Controparte_2
l'evento verificatosi fosse stato ricompreso nella polizza), pari ad € 81.000,00. Tenuto conto della percentuale di concorso di colpa del creditore, la deve pertanto essere Controparte_3 condannata al pagamento, in favore della società attrice dell'importo di € 40.500,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo dalla data di notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa (13.3.2014, come dedotto nella comparsa di costituzione di . Le spese Controparte_3
10 del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, avuto riguardo al valore effettivo della controversia, commisurato al danno subito dell'attrice, ai valori medi relativi a tutte le fasi, non sussistendo ragioni per discostarsene), seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti della convenuta e della terza chiamata nei confronti Controparte_2 dell'attrice.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “All'adita Corte di Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n°63/2020 emessa dal Tribunale di Latina in pers. della Dott.ssa ed in accoglimento Per_3 dei motivi di appello sopra formulati, si chiede: 1) Accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n°63/2020 impugnata, per i motivi esposti in narrativa e quindi addebitare alla la esclusiva e totale responsabilità della vicenda de Controparte_3 quo;
2) Per l'effetto condannare i convenuti, in solido o in alternativa al risarcimento dei danni in favore della società attrice quantificati in € 150.000,00 (massimale di polizza) ovvero al pagamento della ulteriore somma di € 40.500,00 per il risarcimento dei danni patiti dalla società istante quale somma quantificata sulla scorta del concordato conservativo tra la Pt_3
e la;
ovvero nell'altra somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito Controparte_8 riterrà di giustizia, oltre interessi dal fatto illecito. Con vittoria di spese di lite da attribuirsi ai procuratori costituiti.”.
§ 6. – costituitasi con comparsa depositata in data 19.04.2021, ha Controparte_3 resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'adita Corte di Appello di Roma, previa ogni declaratoria del caso: IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'avverso gravame in quanto inammissibile per decorso del termine di impugnazione di cui all'art. 327
c.p.c.. IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE: nel solo e denegato caso di mancato accoglimento della sopra esposta eccezione dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi e per l'effetto degli articoli 348 bis e ter cpc e/o ai sensi dell'art. 342 cpc, per i motivi esposti nel presente atto;
NEL MERITO: respingere in ogni caso l'appello perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Latina n. 63/2020
SUBORDINATAMENTE: nel solo e denegato caso di mancato accoglimento delle conclusioni in via principale - e salvo gravame - ridurre a giustizia le somme eventualmente dovute.”.
§ 6.1 – costituitasi con comparsa Controparte_1 depositata in data 19.04.2021, ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui sopra, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.”.
11 § 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - Con unico motivo, intestato “Vizio di motivazione – Erronea, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine all'accertamento della responsabilità ed alla esistenza del concorso di colpa del creditore - Omessa valutazione delle prove acquisite.
Erronea valutazione delle prove”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non si è riconosciuta la responsabilità esclusiva di Controparte_3
Deduceva che era stato provato che il collaboratore di si era Per_1 Controparte_3 occupato di proporre contratti assicurativi della con la Controparte_2 conseguenza che nel caso di attività illecita dell'agente che aveva cagionato un danno a terzi, sussisteva la responsabilità di , ex art.2049 c.c., ciò nel caso in cui la condotta CP_3 lesiva rientrava nelle incombenze dell'agente, ovvero in base al principio dell'apparenza, avendo determinato tale condotta un affidamento incolpevole in capo ai terzi.
Soggiungeva che essendosi provato il rapporto lavorativo tra e Persona_1 CP_3
nonché la condotta dolosa dell'agente nella causazione del danno, sussisteva la
[...] responsabilità della società , ciò in misura integrale, non potendosi configurare un CP_3 concorso colposo del creditore ex art.1227 c.c..
Concludeva quindi per la condanna della società al pagamento in proprio favore CP_3 dell'importo pari ad euro 40.500,00, ossia pari alla differenza tra quanto previsto nel concordato conservativo (pari ad euro 81.000,00) e quanto già riconosciuto con la sentenza appellata.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
A tale riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Per quanto poi concerne l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt.348 bis e 348 ter c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al procedimento in esame, si rileva che la stessa è superata dall'esame nel merito dell'impugnazione.
12 Da ultimo, in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 327 c.p.c., sollevata da deve richiamarsi l'ordinanza resa dal precedente Collegio in data Controparte_3
21.04.2021, essendo stata comunque sanata la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello al precedente difensore di – sostituito nel corso del giudizio di primo Controparte_3 grado - dalla costituzione della parte appellata, con la conseguente infondatezza dell'eccezione di tardività dell'appello ex art.327 c.p.c..
§ 10. – In rito vanno inoltre rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti con gli atti introduttivi del giudizio.
Invero, per quanto concerne le istanze istruttorie articolate dall'attrice nel giudizio di primo grado e riproposte con l'atto di citazione in appello, osserva il Collegio come le stesse debbono essere rigettate, in quanto non specificamente reiterate, non potendosi ritenere assolto tale onere con la generica espressione, di seguito trascritta, contenuta nell'impugnazione: “Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado”.
Sul punto deve infatti richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado.” (Cass. civ. Sez.II, n.5812/2016 e
Cass.civ.n.16420/2023).
Quanto alle richieste istruttorie formulate dall'appellata deve osservarsi che Controparte_3 le stesse risultano irrilevanti ai fini del giudizio.
§ 11. – Ciò posto, venendo ad esaminare nel merito l'impugnazione, deve osservarsi che la stessa è infondata per quanto di seguito illustrato.
Anzitutto, in relazione alla posizione processuale della società Controparte_1
(già deve rilevarsi, che, non essendo stato impugnato il capo Controparte_2 della sentenza con cui è stata rigettata nei suoi confronti la domanda proposta dall'appellante, la decisione deve ritenersi oramai passata in giudicato, essendo quindi precluso alla Corte statuire sul punto.
A tale riguardo, giova precisare come l'appellante, sebbene nelle conclusioni dell'atto d'appello abbia domandato la condanna - in solido ovvero in alternativa - delle parti appellate, in ogni caso, nei motivi d'impugnazione, non ha dedotto alcunché in relazione all'accertamento già effettuato nei confronti della , ma solo in relazione alla responsabilità di CP_1 CP_3 per la condotta del tenuto conto del rapporto di collaborazione accertato in primo
[...] Per_1 grado.
In ogni caso, deve osservarsi che tale domanda risulta comunque infondata, non essendosi provate condotte riconducibili alla , essendosi invece accertata la riferibilità CP_1 dell'attività del alla sola mentre il richiamo al principio Per_1 Controparte_3
13 dell'apparenza non assume rilievo non essendo stato neppure provato.
Passando quindi all'esame dell'unico motivo relativo all'esclusiva responsabilità dell'appellata deve premettersi che risulta essere stato accertato dal Tribunale - oltre che Controparte_3 non contestato nel presente giudizio - che collaborasse con detta società nella Persona_1 promozione di contratti di assicurazione (come peraltro risulta dalla prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado, nonché dalla circostanza che il risultasse socio Per_1 della stessa srl), con la conseguenza che la stessa rispondeva dei danni arrecati a terzi dalla condotta dell'intermediario ex art.119, comma 3, del d.lgs.n.209/2005.
Del pari risulta incontestata la condotta tenuta da avendo lo stesso compiuto un Persona_1 sopralluogo presso la sede della società assicurata ed avendo riscontrato, contrariamente al vero, che l'impianto di refrigerazione in uso presso i locali dell'appellante disponesse del sistema di controllo richiesto dalla polizza, così – stando a quanto accertato in primo grado – inducendo la parte a sottoscrivere un contratto non idoneo rispetto alle finalità perseguite dall'assicurata.
Orbene, risulta pacifico, in quanto documentato e non contestato dalle parti, che la polizza n.000005009021783680 sottoscritta dalle parti in data 7.11.2011 (denominata “Globale
Agricoltura”, comprendente la garanzia “merci in refrigerazione con impianti di controllo”, per l'importo assicurato di € 150.000,00), non potesse operare, giacché l'attrice in primo grado non risultava provvista di sistemi di controllo idonei a rilevare e segnalare i guasti anche in assenza di personale in loco, contrariamente a quanto previsto nelle condizioni generali di contratto (cfr. doc. 1 allegato al fascicolo di primo grado dell'attrice).
Trattasi di circostanza, non specificamente contestata dall'attrice in primo grado che risulta essere stata accertata anche dalla perizia redatta dallo studio S.A.P.A. di Controparte_4
[... (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione di nel giudizio Controparte_2 di primo grado).
Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, le contestazioni mosse dai clienti dell'attrice confermavano l'assenza dei suddetti sistemi di controllo.
Ciò posto, non sono state specificamente allegate da parte dell'appellante circostanze idonee a confutare l'accertamento, compiuto dal giudice di primo grado, relativo al concorso colposo della società appellante nella causazione del danno.
Invero, in base al principio di buona fede ed autoresponsabilità, la società assicurata avrebbe dovuto e potuto leggere attentamente le condizioni generali di polizza, che prevedevano espressamente che “Il Contraente o l' dichiara che i sistemi di controllo Parte_2 dell'impianto consentono di rilevare, e segnalare agli stessi anche in assenza di personale in loco, la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre le sei ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso a con il mezzo più rapido CP_2 possibile” (cfr. doc. 1 allegato al fascicolo di primo grado dell'attrice).
14 Pertanto, con la sottoscrizione del contratto in esame, l'assicurata aveva dichiarato l'esistenza dei sistemi di controllo necessari per l'operatività della copertura assicurativa.
Dunque, sebbene vi fosse stata una condotta rilevante del che, in virtù del suddetto Per_1 sopralluogo, aveva indotto l'assicurata a ritenere, contrariamente al vero, le condizioni affinché la polizza potesse operare, invero deve ritenersi sussistente un concorso colposo della stessa danneggiata ex art.1227 c.c., essendo esigibile in capo all'assicurata il previo esame delle condizioni di polizza.
Rientrava, pertanto, nell'obbligo di ordinaria diligenza leggere le condizioni contrattuali e verificarne la ricorrenza e valutarne l'adeguatezza alle esigenze assicurative.
Invero, l'assicurata, sottoscrivendo il contratto di assicurazione, aveva dichiarato, l'esistenza dei suddetti sistemi di controllo all'interno dello stabile.
A ciò deve comunque aggiungersi – aspetto invero di natura assorbente - che nell'atto di citazione in appello non risulta essere stato allegato alcunché di rilevante tale da condurre ad escludere il concorso di colpa riconosciuto dal Tribunale.
Il motivo d'appello invero risulta ricompreso in tale unico sintetico e generico passaggio “La società istante ha prospettato e provato il comportamento doloso in capo all'agente o comunque una attività precontrattuale svolta in mala fede tala da indurlo in errore sul contenuto della polizza assicurativa che ha sottoscritto e pertanto deve ritenersi non sussistente nella fattispecie de qua il fatto colposo del creditore in virtù del disposto dell'art. 1227 c.c. La motivazione che statuisce sulla ripartizione delle responsabilità risulta sicuramente contraddittoria, equivoca oscura ed incompleta. Si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla corresponsabilità dell'attore e si rappresentano i vari errori ricostruttivi in cui è incorso il giudice di prime cure, che non ha tenuto conto esattamente e correttamente della ricostruzione della vicenda, e quindi la conseguente omessa valutazione della colpa esclusiva del convenuto”.
Dunque, per le ragioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
§ 12. – Le spese di lite nei confronti della sola – essendosi evocata in giudizio Controparte_3
ai fini della sola litis denuntiatio ex art.332 c.p.c. - seguono la soccombenza ed CP_1 applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi di fase, stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 13. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente
15 rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 16.10.2020 avverso la sentenza n.63/2020 pubblicata in data
13.01.2020 dal Tribunale di Latina, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del grado di appello in favore di iquidate in euro 4.996,00 Controparte_3 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
3) Compensa le spese di lite del grado tra le altre parti processuali.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 17.12.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. IO PE
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Longo
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