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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8813/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8813/2022 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Marco PALERMITI Parte_1 C.F._1
e dall' Avv. Giulia PELLEGRINI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, via Luigi
Cibrario n. 36
-PARTE ATTRICE -
Contro
(P.IVA rappresentata e difesa dagli Avv. Tommaso Controparte_1 P.IVA_1
Capurro e dall' Avv. Flavia Abbondanza del foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola Zuppardo in Torino, C.so Matteotti, 41
-PARTE CONVENUTA-
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Stratta del Controparte_2 P.IVA_2
Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Emanuela Properzi in Torino, Via
Beaumont n. 2,
-PARTE CONVENUTA -
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 8 ha convenuto in giudizio la e il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere, ex art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 4.7.2020, verso le ore 16:00, allorquando mentre percorreva in CP_2
Viale della Vittoria (SP216) in direzione Torino, alla guida della sua bicicletta da corsa
[...]
, insieme ad un nutrito gruppo di ciclisti facenti parte della A.S.D. Free Bike Venaria, giunto CP_3
nei pressi del civico 46, dopo essere stato sbalzato in avanti, cadeva rovinosamente a terra, andando ad urtare contro il cordolo del marciapiede che costeggia il margine destro della strada, a causa della presenza, sulla strada, di un chiusino, non livellato al sedime stradale, il quale creava un avvallamento di circa 12 cm rispetto al piano stradale;
il predetto tombino era formato da griglie parallele di una larghezza superiore alle ruote della bicicletta, le quali rimanevano così “incastrate” all'interno delle stesse.
L'attore ha quantificato i danni subiti in complessivi euro 11.374,00 di cui euro 6.181,00 per danno biologico;
euro 2.493,00 per spese mediche;
euro 585,00 per danni subiti dalla biciletta;
euro 300,00 per i danni subiti dal proprio vestiario.
La , costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il proprio difetto Controparte_4
di legittimazione passiva atteso che, come riferito da parte attrice, la caduta sarebbe avvenuta a causa della presenza, sulla strada SP 216, nel Comune di di un “chiusino non livellato al CP_2 sedime stradale”; nel merito ha contestato le pretese attoree in punto an e quantum.
Anche il costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il proprio Controparte_2
difetto di legittimazione passiva sostenendo che le strade classificate come provinciali, se attraversano centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti sono strade di competenza comunale. Se, invece, attraversano centri o nuclei abitati con popolazione pari o inferiore ai 10.000 abitanti, come nel caso in esame – avendo il Comune di una popolazione di poco più di 3.000,00 abitanti- CP_2
sono definite urbane, ma la competenza è della provincia ossia nel caso di specie della
[...]
; nel merito ha contestato nell' an e nel quantum la pretesa attorea. Controparte_1
La causa istruita a mezzi testi e CTU medico legale è stata trattenuta in decisione da questo Giudice subentrato a precedente Magistrato in data 20/09/2022.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono.
In punto an
Parte attrice riferisce il sinistro si è verificato in Viale della Vittoria (SP216) in direzione CP_2
Torino nei pressi del civico 46.
pagina 2 di 8 Precisa che la caduta è stata causata della presenza, sulla strada, di un chiusino, non livellato al sedime stradale formato da griglie parallele di una larghezza superiore alle ruote della bicicletta le quali rimanevano così “incastrate” all'interno delle stesse.
Il fatto per cui è causa è inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. in base al quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
Custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022).
In tema di responsabilità ex articolo 2051 del codice civile è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile se non inevitabile il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. ord.
11526/2017).
Ritiene questo Giudice che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla verificazione del sinistro secondo le circostanze allegate in atti, alla situazione di pericolo non visibile e non prevedibile, ed al nesso di causa tra la res e il danno subito.
Sulla base della documentazione in atti, in particolare dalle foto dello stato dei luoghi non contestate dai convenuti ex art. 115 cpc, e dalle deposizioni testimoniali risulta provata la dinamica del sinistro come descritta dall'attore, in particolare, che la sua caduta è stata causata da un chiusino, non livellato al sedime stradale, il quale creava un avvallamento di circa 12 cm.
Il teste ha dichiarato “ Conosco il sig. siamo amici dall'infanzia a facciamo parte Tes_1 Pt_1
della stessa associazione ciclistica Free Bike;
il giorno del sinistro ero presente eravamo un gruppo, eravamo in fila indiana, io ero al terzo posto, l'ho visto cadere …lui era il primo io ero il terzo … l'ho visto volare lì, lo abbiamo trovato per terra con mezzo busto sul cordolo e le gambe sulla strada… ci siamo accorti che dove era caduto c'era questo chiusino che non era a livello della strada;
non avevo il metro faccio l'idraulico i centimetri potevano anche essere più di 12 …lungo la strada non c'era nessun pagina 3 di 8 segnale, nessun cartello, nessun cono, nulla che segnalasse questo avvallamento…abbiamo hiamato i vigili che sono arrivati e abbiamo spiegato loro perché era caduto …andavamo talmente piano che per fortuna non ci siamo caduti addosso;
io ho visto la bici che si è affossata con la ruota davanti e si è alzata da dietro come accade quando si prende una buca che poi in effetti c'era”.
Il teste ha dichiarato “Conosco il sig. sono il vicepresidente dell'associazione Testimone_2 Pt_1
sportiva Free Bike di cui fa parte il sig. e quel giorno ero anche io parte del gruppo;
io ero subito Pt_1 dietro di lui….camminavamo in fila indiana …. io ho proprio visto che è stato sbalzato dalla bici cadendo a terra e battendo la testa contro il cordolo perché era caduto con la bici dentro questo tombino che non era a filo della strada e in più le feritoie del tombino erano particolarmente larghe che hanno provocato l'incastro della ruota… io ero proprio dietro lui a pochi metri e anzi ho scansato anche io la caduta io l'ho proprio visto volare e battere la testa c'era il sangue sul cordolo… non c'era nessun segnale di pericolo nessun cartello nulla …abbiamo chiamato i vigli e l' ambulanza che sono arrivati”.
Il teste ha dichiarato “ All'epoca ero comandante della Polizia Municipale di Testimone_3
e sono andata personalmente sul luogo del sinistro. Ho rilevato il sinistro e ho fatto la CP_2
relazione che confermo essere quella di cui al doc 1 di parte attrice. Ho fatto anche le foto dello stato dei luoghi… c'erano delle tracce emetiche sul cordolo, e in prossimità delle traccia ematiche leggermente più indietro c'era questo tombino affossata nel terreno, c'era un dislivello di circa 12 centimetri … la caduta era causata dalla presenza sulla strada di un chiusino, non livellato al sedime stradale, il quale creava un avvallamento di circa 12 cm rispetto al piano stradale;
…confermo che non c'era nessun segnale di pericolo era posto in prossimità dell'avvallamento, il quale non era né visibile né segnalato;
quando sono tornata in ufficio ho subito chiamato l'ing. responsabile dell'ufficio tecnico del Tes_4
Comune di per mettere in sicurezza il luogo;
e così è stato fatto, nei giorni successivi, CP_2 sono stati messi dei coni davanti ai diversi tombini affossati che c'erano lungo la strada”,
Come riferito dai testi e come rappresentato dalle foto versate in atti, il dislivello rispetto alla sede stradale creava una situazione di pericolo resa insidiosa dall'assenza di qualsivoglia segnalazione.
Dalle foto in atti, in particolare dalla foto di cui alla pag. 9 della relazione della Polizia Municipale di
( doc 1 di parte attrice ) risulta che, nonostante il sinistro si fosse verificato in pieno CP_2
pomeriggio e in una giornata estiva, il punto in cui era presente l'avvallamento non era agevolmente visibile in quanto era adiacente al cordolo del marciapiede sull'estrema destra della strada ove i ciclisti in effetti devono circolare, si trovava dopo un tratto di strada curvilineo, risultava costeggiato da alberi che potevano anche creare una zona d'ombra.
Sulla base di tali circostanze può ritenersi adeguatamente provato che la caduta dell'attore è stata causata dalla presenza del dislivello presente lungo la strada che stava percorrendo che presentava pagina 4 di 8 un'obiettiva situazione di pericolo non segnalato né visibile tale da rendere molto probabile se non inevitabile il verificarsi del sinistro.
In punto responsabilità
Come sopra precisato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto.
Nel caso di specie deve affermarsi la responsabilità ex art. 2051c.c. sia della Controparte_1
in qualità di proprietaria della Strada Provinciale 216 su cui si è verificato il sinistro, sia del
[...]
in quanto soggetto avente la disponibilità della res al di là della titolarità Controparte_2
formale della strada.
Ai fini della configurabilità di un rapporto di custodia, rileva la sussistenza di un potere di fatto sul bene che consenta di intervenire per impedire o rimuovere situazioni di pericolo.
Il potere del di intervenire sulla via ove si è verificato il sinistro risulta dai doc. Controparte_2
5 e 6 prodotti dalla . Controparte_1
Nella relazione illustrativa degli interventi di manutenzione stradale 2017 ( doc 5 di parte convenuta
) si legge che “ la presente relazione tecnica riguarda la realizzazione di Controparte_1
una serie di interventi volti al miglioramento della percorribilità delle strade comunali nonché di alcuni tratti di Viale della Vittoria (SP 216), attraverso il ripristino dei manti stradali nelle aree interessate da maggior degrado del tappeto bituminoso”.
In ogni caso è configurabile a carico del una responsabilità ex art. 2043 c.c. Controparte_2
per non avere adottato le cautele necessarie ad eliminare l'insidia.
Si rileva al riguardo che il teste all' epoca dei fatti, Comandante della Polizia Testimone_3
Municipale di ha riferito che dopo il sinistro “nei giorni successivi, sono stati messi dei CP_2 coni davanti ai diversi tombini affossati che c'erano lungo la strada”,
Sussiste altresì la responsabilità della in quanto proprietaria della strada non avendo Controparte_1
quest'ultima fornito prova che la gestione di detta strada sia stata dismessa a favore del
[...]
CP_2
Non avendo, entrambi i convenuti, fornito prova del “ caso fortuito” ex art. 2051 c.c. consegue a loro carico l'obbligo di risarcire il pregiudizio subito dall'attore a causa del sinistro nei limiti del chiesto e del provato.
La responsabilità dei convenuti va ritenuta in via esclusiva poiché, nel caso di specie, non è ravvisabile il caso fortuito consistito nella condotta del danneggiato né il concorso colposo di questi ai sensi dell'art
1227 c.1 del codice civile.
pagina 5 di 8 La verificazione dell'evento non può imputarsi neanche parzialmente al comportamento dell'attore in quanto non è stato dimostrato che il danneggiato ometteva di prestare l'attenzione richiesta al fine di prevedere la situazione di pericolo.
Risulta, al contrario, che l'attore ha tenuto un contegno improntato a cautela in quanto portava il casco protettivo e procedeva a velocità moderata come emerso dalle dichiarazioni dei testi.
Inoltre, nel caso di specie, non era richiesta una diligenza e una prudenza maggiore rispetto a quella esigibile dall'attore atteso che il tratto di strada percorso non presentava evidenti plurime anomalie fatta eccezione per quella che ha causato la caduta.
Il danneggiato, pertanto, nonostante l'impiego dell'ordinaria diligenza e prudenza non poteva contrastare altrimenti la situazione di pericolo rappresentata da un dislivello posto sull'estrema destra della strada percorsa adiacente al cordolo del marciapiede.
I convenuti, in qualità di custodi, non hanno dunque offerto la prova contraria alla presunzione iuris tantum della loro responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero di un fatto estraneo alla loro sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo (cfr. Cass. Civ.
15761/2016; Cass. civ. sez. III, 31/10/2017, ordinanza n. 2583).
In punto quantum
Danni non patrimoniali
Risulta provato un danno risarcibile in misura di euro 6276,75.
Sulla base della CTU medico legale espletata le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili perché logicamente e congruamente motivate il danno subito dal periziato è correlabile causalmente con il sinistro in oggetto.
Il CTU ha quantificato in capo all'attore un danno biologico permanente nella misura del 3%, una invalidità biologica parziale di 20 giorni al 50% e di 25 giorni al 25%.
Tenuto conto dell'età di 51 anni dell'attore alla data del sinistro ed in applicazione delle Tabelle di
Milano il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad euro 6276,75 sulla base del seguente prospetto
IP 3% euro 4408,00
ITP 20 gg al 50% euro 1150,00
ITP 25 gg al 25% euro 718,75
Danni patrimoniali
Risultano provati danni risarcibili per euro 1693,00.
pagina 6 di 8 Il CTU a pag. 7 della perizia ha ritenuto congrue le spese di cui alla fattura n. 221/2021 emessa in data
1/2/2021 dal dott. per n. 2 visite specialistiche fisiatriche per un ammontare pari ad Persona_1
euro 242.00 e le spese inerenti alla tecarterapia per euro 400.00
Parte attrice ha diritto al rimborso della somma di euro 366,00 sostenuta per relazione medica di parte pari coma da fattura 33/2021 del Dottor . Persona_2
Come risulta dal preventivo prodotto da parte attrice ( doc 8 ) la spesa prevista per la riparazione della bicicletta ammonta ad euro 585,00.
Con riferimento al vestiario, in assenza di prova, anche presuntiva, che tutti gli indumenti siano andati distrutti si ritiene equo stimare un danno, in via equitativa, pari ad euro 100,00.
Alla luce di quanto innanzi esposto si ritiene che l'importo complessivamente riconoscibile all'attore, a titolo di risarcimento per tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, sia pari ad euro 7969,75.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate, sulla base del decisum, in euro 5.077,00 per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ed in euro 441,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita e così complessivamente in euro 5518,00 oltre 15% spese generali oltre IVA e
CpA come per legge oltre rimborso contributo unificato e marca, sono poste a carico dei convenuti con distrazione a favore dell'Avv. Marco Palermiti dichiaratosi antistatario.
Rilevato che non risulta presentata dal CTU istanza di liquidazione nei termini di cui all'art. 71 DPR
115/2002 dichiara lo stesso decaduto dal diritto di richiedere il compenso.
Spese di CTP a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
-in parziale accoglimento della domanda di parte attrice condanna i convenuti Controparte_1
(P.IVA e (c.f. in solido tra loro al
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
pagamento in favore di parte attrice (c.f. ) della somma di euro Parte_1 C.F._1
7969,75 oltre interessi al tasso legale sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto e poi, anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici Istat fino alla pubblicazione della presente sentenza a far data dalla quale, sulla somma così determinata, decorrono gli interessi legali fino all'effettivo saldo;
-condanna i convenuti (P.IVA ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ) in solido tra loro al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 5518,00 oltre P.IVA_2
pagina 7 di 8 15% spese generali oltre IVA e CpA come per legge oltre rimborso contributo unificato e marca con distrazione a favore dell'Avv. Marco Palermiti dichiaratosi antistatario.
-Dichiara il CTU decaduto dal diritto di richiedere il compenso.
-CTP in corso di causa a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Torino, il 30-12-2024
Il Giudice
dott.ssa Daniela Guerra
pagina 8 di 8