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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 24/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 24/02/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 714/2018
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Massanzana anche in sostituzione dell'avv. VIGO GIANLUCA, per parte convenuta opposta l'avv.
Serena Carlomagno in sostituzione dell'avv. CAPPELLU STEFANO.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa. Le parti reiterano le istanze istruttorie contestando le richieste della controparte.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 17:49, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 714/2018 promossa da
) nato il Parte_1 C.F._1
12/12/1939 a ROCCASECCA (FR), (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...], residente C.F._2
in Arese (MI) in via Don Minzoni ¼ e (C.F. Parte_3
) nata a [...] il [...], rappresentati e difesi C.F._3
dagli avv. VIGO GIANLUCA e MASSANZANA GIANNI, contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'avv. CAPPELLU STEFANO -======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende
fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , Parte_1 Pt_2
e , affermandosi proprietari del bene censito in
[...] Parte_3
catasto del Comune di Cerro al Volturno al foglio n 27, particella 340 sub 3, hanno proposto nei confronti di una negatoria servitutis Controparte_1 chiedendo, per l'effetto, l'affermazione della proprietà del citato bene e chiesto il risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità del bene.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno rappresentato che senza alcun titolo, accede alla proprietà al piano terra Controparte_1
occupandola con masserizie varie e cambiando la serratura della porta di accesso.
Costituitosi in giudizio, il resistente, affermando di essere stato sempre nel possesso di detti beni, ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la dichiarazione dell'acquisto del locale al piano terra per effetto dell'intervenuto usucapione contestando la legittimazione ad agire di
. Parte_3
Dopo il mutamento del rito, la causa è stata istruita con prove testimoniali e all'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del
2 dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
La domanda principale è da inquadrarsi a mente dell'art. 949 c.c., avendo i ricorrenti chiesto in primo luogo la dichiarazione dell'inesistenza dei diritti dei convenuti, e solo in secondo luogo la dichiarazione della proprietà. In tal senso gli stessi ricorrenti, al punto 9 dell'atto introduttivo del giudizio, hanno cura di precisare che “Oggi non v'è necessità di rivendica del bene, bensì solo, ai sensi dell'art 949 c.c., di accertamento della proprietà ...” qualificando espressamente la domanda come azione negatoria.
Tale azione presenta una specificità in materia di onere della prova perché l'attore deve limitarsi a provare la titolarità del diritto dominicale;
l'onere si presenta tuttavia in forma attenuata rispetto a quello gravante sull'attore in rivendicazione essendo consentita la prova anche solo per mezzo di presunzioni semplici (Cass. 12166/2002; 12488/1995;
4803/1992).
Se ne deduce che i ricorrenti, avendo depositato il decreto di trasferimento e la visura catastale, hanno fornito una prova adeguata della proprietà, anche quanto a , la cui legittimazione era Parte_3
contestata da parte convenuta.
Una volta provato dall'attore la titolarità del diritto sul bene, di fronte ad una negatoria servitutis, spetta al convenuto la prova dell'esercizio della servitù che l'attore vuole negare. Si riporta di seguito il dispositivo ufficiale della sentenza n. 21851 della Cassazione civile, Sez. II, del 15 ottobre
2014, (rv. 632599): “In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere
l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (CED Cassazione, 2014).
Nella fattispecie, mentre l'attore ha offerto la prova della titolarità del
3 fondo di cui invoca la libertà, i convenuti non hanno dimostrato la proprietà del bene controverso. Agli atti non è infatti offerto alcun documento che titoli la proprietà sul bene e le prove testimoniali raccolte in corso di causa sulla domanda riconvenzionale non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'usucapione.
Il teste all'udienza del 13 settembre 2022 ha riferito che nel Tes_1
2012, avendone necessità per esigenze legate al matrimonio del figlio, chiese e ottenne dal le chiavi per depositare nel locale Parte_1 controverso “materiale” non meglio precisato. Lo stesso teste riferisce poi che le stesse chiavi non avevano consentito l'apertura della porta nel 2019.
All'udienza dell'8 novembre 2022 ha dichiarato di aver Testimone_2 controllato l'immobile e gli impianti fino al 2015, dimostrando peraltro di ben conoscere la consistenza dell'immobile fornendone un'accurata descrizione.
In sintesi i testimoni escussi per conto dei ricorrenti hanno fornito la prova di fatti incompatibili con l'esercizio esclusivo del possesso presupposto dell'usucapione oggetto della domanda riconvenzionale del convenuto. Le prove orali trovano ulteriore conforto nella produzione documentale offerta a supporto dalla difesa degli attori con la memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2, c.p.c.
Ne discende l'accoglimento della domanda principale e la dichiarazione dell'inesistenza di diritti altrui sul bene, rappresentando la richiesta di accertamento del diritto di proprietà un mero presupposto dell'azione.
Sulla domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del bene, in giurisprudenza si è aperto un ampio dibattito.
Si è, da un lato, sostenuto che il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi limitazione dipendente dal fatto del terzo costituisce turbativa e legittima il proprietario a chiedere al di là della tutela in forma specifica (naturalmente estranea alla fattispecie) anche il risarcimento dei danni. Si è così affermato che il danno è in re ipsa quale conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza necessità di una specifica prova, aprendo la possibilità alla
4 liquidazione equitativa.
Fondamento di un tale principio è da rinvenire in una nozione dell'azione risarcitoria quale rimedio all'imposizione di una servitù di fatto (Cass.
21501/2018).
Orientamento opposto è stato offerto da quella giurisprudenza che ha evidenziato come il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, in applicazione degli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che la prova dell'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare (ex multis, Cass. 20889/2016). La liquidazione in via equitativa del danno deve essere preceduta dalla prova dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, prova di cui è ovviamente ex art. 2697 c.c. onerato il danneggiato a cui deve poi seguire l'accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.
Ne è derivata una nutrita serie di pronunce che hanno affermato che il danno derivante dall'occupazione illegittima di un immobile (che facilmente può essere assimilato al danno derivante dalla forzata indisponibilità dell'immobile) non è in re ipsa ma deve essere di volta in volta specificamente allegato e provato.
Le sezioni Unite Civili, intervenute a dirimere il contrasto, hanno affermato che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti,
l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il
5 criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 15/11/2022, n.
33645, rv. 666193-04).
Nella fattispecie manca la prova del danno emergente
Ne discende il rigetto della voce di danno.
Per effetto dell'accoglimento della domanda principale le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 per lo scaglione di valore dichiarato (indeterminabile) per le cause di complessità minima.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Parte_1 Pt_2
e , contro iscritta
[...] Parte_3 Controparte_1
al RG 714/2018 in accoglimento della domanda dichiara l'inesistenza dei diritti affermati dal convenuto sul bene censito in catasto del Comune di Controparte_1
Cerro al Volturno al foglio n 27, particella 340 sub 3, condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida, in Controparte_1 favore degli attori, in € 300,00 per anticipazioni, € 7.616,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 24 febbraio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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Verbale di udienza
All'udienza del 24/02/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 714/2018
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Massanzana anche in sostituzione dell'avv. VIGO GIANLUCA, per parte convenuta opposta l'avv.
Serena Carlomagno in sostituzione dell'avv. CAPPELLU STEFANO.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa. Le parti reiterano le istanze istruttorie contestando le richieste della controparte.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 17:49, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 714/2018 promossa da
) nato il Parte_1 C.F._1
12/12/1939 a ROCCASECCA (FR), (C.F. Parte_2
) nata a [...] il [...], residente C.F._2
in Arese (MI) in via Don Minzoni ¼ e (C.F. Parte_3
) nata a [...] il [...], rappresentati e difesi C.F._3
dagli avv. VIGO GIANLUCA e MASSANZANA GIANNI, contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'avv. CAPPELLU STEFANO -======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende
fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , Parte_1 Pt_2
e , affermandosi proprietari del bene censito in
[...] Parte_3
catasto del Comune di Cerro al Volturno al foglio n 27, particella 340 sub 3, hanno proposto nei confronti di una negatoria servitutis Controparte_1 chiedendo, per l'effetto, l'affermazione della proprietà del citato bene e chiesto il risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità del bene.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno rappresentato che senza alcun titolo, accede alla proprietà al piano terra Controparte_1
occupandola con masserizie varie e cambiando la serratura della porta di accesso.
Costituitosi in giudizio, il resistente, affermando di essere stato sempre nel possesso di detti beni, ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la dichiarazione dell'acquisto del locale al piano terra per effetto dell'intervenuto usucapione contestando la legittimazione ad agire di
. Parte_3
Dopo il mutamento del rito, la causa è stata istruita con prove testimoniali e all'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del
2 dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
La domanda principale è da inquadrarsi a mente dell'art. 949 c.c., avendo i ricorrenti chiesto in primo luogo la dichiarazione dell'inesistenza dei diritti dei convenuti, e solo in secondo luogo la dichiarazione della proprietà. In tal senso gli stessi ricorrenti, al punto 9 dell'atto introduttivo del giudizio, hanno cura di precisare che “Oggi non v'è necessità di rivendica del bene, bensì solo, ai sensi dell'art 949 c.c., di accertamento della proprietà ...” qualificando espressamente la domanda come azione negatoria.
Tale azione presenta una specificità in materia di onere della prova perché l'attore deve limitarsi a provare la titolarità del diritto dominicale;
l'onere si presenta tuttavia in forma attenuata rispetto a quello gravante sull'attore in rivendicazione essendo consentita la prova anche solo per mezzo di presunzioni semplici (Cass. 12166/2002; 12488/1995;
4803/1992).
Se ne deduce che i ricorrenti, avendo depositato il decreto di trasferimento e la visura catastale, hanno fornito una prova adeguata della proprietà, anche quanto a , la cui legittimazione era Parte_3
contestata da parte convenuta.
Una volta provato dall'attore la titolarità del diritto sul bene, di fronte ad una negatoria servitutis, spetta al convenuto la prova dell'esercizio della servitù che l'attore vuole negare. Si riporta di seguito il dispositivo ufficiale della sentenza n. 21851 della Cassazione civile, Sez. II, del 15 ottobre
2014, (rv. 632599): “In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere
l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (CED Cassazione, 2014).
Nella fattispecie, mentre l'attore ha offerto la prova della titolarità del
3 fondo di cui invoca la libertà, i convenuti non hanno dimostrato la proprietà del bene controverso. Agli atti non è infatti offerto alcun documento che titoli la proprietà sul bene e le prove testimoniali raccolte in corso di causa sulla domanda riconvenzionale non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'usucapione.
Il teste all'udienza del 13 settembre 2022 ha riferito che nel Tes_1
2012, avendone necessità per esigenze legate al matrimonio del figlio, chiese e ottenne dal le chiavi per depositare nel locale Parte_1 controverso “materiale” non meglio precisato. Lo stesso teste riferisce poi che le stesse chiavi non avevano consentito l'apertura della porta nel 2019.
All'udienza dell'8 novembre 2022 ha dichiarato di aver Testimone_2 controllato l'immobile e gli impianti fino al 2015, dimostrando peraltro di ben conoscere la consistenza dell'immobile fornendone un'accurata descrizione.
In sintesi i testimoni escussi per conto dei ricorrenti hanno fornito la prova di fatti incompatibili con l'esercizio esclusivo del possesso presupposto dell'usucapione oggetto della domanda riconvenzionale del convenuto. Le prove orali trovano ulteriore conforto nella produzione documentale offerta a supporto dalla difesa degli attori con la memoria ex art. 183, co. 6°, n. 2, c.p.c.
Ne discende l'accoglimento della domanda principale e la dichiarazione dell'inesistenza di diritti altrui sul bene, rappresentando la richiesta di accertamento del diritto di proprietà un mero presupposto dell'azione.
Sulla domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del bene, in giurisprudenza si è aperto un ampio dibattito.
Si è, da un lato, sostenuto che il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi limitazione dipendente dal fatto del terzo costituisce turbativa e legittima il proprietario a chiedere al di là della tutela in forma specifica (naturalmente estranea alla fattispecie) anche il risarcimento dei danni. Si è così affermato che il danno è in re ipsa quale conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza necessità di una specifica prova, aprendo la possibilità alla
4 liquidazione equitativa.
Fondamento di un tale principio è da rinvenire in una nozione dell'azione risarcitoria quale rimedio all'imposizione di una servitù di fatto (Cass.
21501/2018).
Orientamento opposto è stato offerto da quella giurisprudenza che ha evidenziato come il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, in applicazione degli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che la prova dell'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare (ex multis, Cass. 20889/2016). La liquidazione in via equitativa del danno deve essere preceduta dalla prova dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, prova di cui è ovviamente ex art. 2697 c.c. onerato il danneggiato a cui deve poi seguire l'accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.
Ne è derivata una nutrita serie di pronunce che hanno affermato che il danno derivante dall'occupazione illegittima di un immobile (che facilmente può essere assimilato al danno derivante dalla forzata indisponibilità dell'immobile) non è in re ipsa ma deve essere di volta in volta specificamente allegato e provato.
Le sezioni Unite Civili, intervenute a dirimere il contrasto, hanno affermato che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti,
l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il
5 criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 15/11/2022, n.
33645, rv. 666193-04).
Nella fattispecie manca la prova del danno emergente
Ne discende il rigetto della voce di danno.
Per effetto dell'accoglimento della domanda principale le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 per lo scaglione di valore dichiarato (indeterminabile) per le cause di complessità minima.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Parte_1 Pt_2
e , contro iscritta
[...] Parte_3 Controparte_1
al RG 714/2018 in accoglimento della domanda dichiara l'inesistenza dei diritti affermati dal convenuto sul bene censito in catasto del Comune di Controparte_1
Cerro al Volturno al foglio n 27, particella 340 sub 3, condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida, in Controparte_1 favore degli attori, in € 300,00 per anticipazioni, € 7.616,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori.
Così deciso in Isernia, il 24 febbraio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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