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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10580/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC
tra Parte_1
Parte_2
RICORRENTI e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Benenati letta la nota ex art. 127 ter c.p.c. depositata da parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
19.11.2025; preso atto delle conclusioni rassegnate con note illustrative;
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. ed ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10580/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SARA, elettivamente domiciliato in Parte_1 via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI SARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SARA, Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI
SARA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con pagina 2 di 7 modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_1
21.3.1872 a Villanova sull'AR (PC), emigrato in Brasile ove in data 26.10.1895, si univa in matrimonio con , senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Controparte_2
In particolare, i ricorrenti, hanno dedotto le circostanze di fatto che seguono: “In data 21.3.1872, nasceva nel Comune di Villanova LLAR (PC), il Sig. di nazionalità italiana Persona_1
(doc. 3).
2. Successivamente, emigrava in Brasile, ove in data 26.10.1895, si univa in Persona_1 matrimonio con (doc. 4). Controparte_2
3. In data 22.10.1902, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva come Persona_2 dichiarato dal padre dinanzi all'ufficio di stato civile (doc. 5)
4. In data 20.12.1922, in Brasile, si univa in matrimonio con (doc. 6). Persona_2 Persona_3
5. In data 9.5.1929, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva (doc. Persona_4
7).
6. In data 29.2.1956, in Brasile si univa in matrimonio con Persona_4 Persona_5
(doc. 8).
[...]
7. In data 6.11.1958, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva come dichiarato Parte_1 dal padre dinanzi all'ufficio di stato civile (doc. 9).
8. In data 1.8.1987, in Brasile, si univa in matrimonio con Parte_1 Persona_6
(doc. 10).
[...]
9. In data 20.7.1992, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva come Parte_2 dichiarato dal padre dinanzi all'ufficio di stato civile (doc.11). “
pagina 3 di 7 Il non si costituiva. Controparte_1
1. La domanda è fondata.
Preliminarmente, attesa la regolarità e tempestività della notifica si dichiara la contumacia di parte resistente.
Devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in
Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Villanova LLAR
(PC).
Agli atti del presente procedimento non risulta che gli odierni ricorrenti si siano preventivamente rivolti agli uffici consolari del Brasile per vedersi ivi riconoscere, in via amministrativa, la cittadinanza italiana ma ciò è dovuto al fatto, peraltro notorio, che presso tali organi consolari i richiedenti devono affrontare un periodo di attesa sproporzionato ed oggettivamente elevato che, benchè dovuto ad un sovraccarico di lavoro crea, di fatto uno stato di paralisi dei servizi competente ed istituzionalmente preposti a tale tipo di attività.
Ciò premesso, si deve osservare, poi, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –a legislazione invariata -spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di Cassazione Sez. U, sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal pagina 4 di 7 codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Orbene, nel caso di specie, e così venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione, infatti, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione
(doc. n. 12 del ricorso) rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica del Brasile –
Ufficio Immigrazioni, che il sig. cittadino italiano, nato il [...], a [...] Persona_1
LLAR (PC), non risulta iscritto nel registro di naturalizzazione, non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo, le citate SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere –a certe condizioni di legge -normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al pagina 5 di 7 fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
E, precisamente, risulta documentalmente provata la linea ininterrotta di discendenza, in linea maschile, dall'avo nato il [...], a [...], trasferitosi in Brasile dove, Persona_1 giova ribadire, mai si è naturalizzato cittadino brasiliano, dove si sposava con Controparte_2
e dall'unione coniugale nasce
[...] Persona_2
Pertanto, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che ha Persona_1 Persona_2 trasmesso iure sanguinis la cittadinanza al figlio che, di conseguenza, era Persona_4 da considerarsi cittadino italiano fin dalla nascita. A sua volta, nato quindi Persona_4 italiano, ha trasmesso – sempre jure sanguinis – la cittadinanza italiana al figlio A sua Parte_1 volta il suddetto richiedente ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia Parte_2
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto accerta la cittadinanza italiana di: Parte_1 nato il [...], in [...]; nata il [...], in [...]; Parte_2
pagina 6 di 7 - ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 127 ter cpc e 281 sexies c.p.c.
Bologna, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC
tra Parte_1
Parte_2
RICORRENTI e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Benenati letta la nota ex art. 127 ter c.p.c. depositata da parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
19.11.2025; preso atto delle conclusioni rassegnate con note illustrative;
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. ed ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10580/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SARA, elettivamente domiciliato in Parte_1 via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI SARA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SARA, Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via mascagni n. 11 PONTASSISEVE presso il difensore avv. BRAZZINI
SARA
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con pagina 2 di 7 modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_1
21.3.1872 a Villanova sull'AR (PC), emigrato in Brasile ove in data 26.10.1895, si univa in matrimonio con , senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Controparte_2
In particolare, i ricorrenti, hanno dedotto le circostanze di fatto che seguono: “In data 21.3.1872, nasceva nel Comune di Villanova LLAR (PC), il Sig. di nazionalità italiana Persona_1
(doc. 3).
2. Successivamente, emigrava in Brasile, ove in data 26.10.1895, si univa in Persona_1 matrimonio con (doc. 4). Controparte_2
3. In data 22.10.1902, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva come Persona_2 dichiarato dal padre dinanzi all'ufficio di stato civile (doc. 5)
4. In data 20.12.1922, in Brasile, si univa in matrimonio con (doc. 6). Persona_2 Persona_3
5. In data 9.5.1929, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva (doc. Persona_4
7).
6. In data 29.2.1956, in Brasile si univa in matrimonio con Persona_4 Persona_5
(doc. 8).
[...]
7. In data 6.11.1958, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva come dichiarato Parte_1 dal padre dinanzi all'ufficio di stato civile (doc. 9).
8. In data 1.8.1987, in Brasile, si univa in matrimonio con Parte_1 Persona_6
(doc. 10).
[...]
9. In data 20.7.1992, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva come Parte_2 dichiarato dal padre dinanzi all'ufficio di stato civile (doc.11). “
pagina 3 di 7 Il non si costituiva. Controparte_1
1. La domanda è fondata.
Preliminarmente, attesa la regolarità e tempestività della notifica si dichiara la contumacia di parte resistente.
Devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in
Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Villanova LLAR
(PC).
Agli atti del presente procedimento non risulta che gli odierni ricorrenti si siano preventivamente rivolti agli uffici consolari del Brasile per vedersi ivi riconoscere, in via amministrativa, la cittadinanza italiana ma ciò è dovuto al fatto, peraltro notorio, che presso tali organi consolari i richiedenti devono affrontare un periodo di attesa sproporzionato ed oggettivamente elevato che, benchè dovuto ad un sovraccarico di lavoro crea, di fatto uno stato di paralisi dei servizi competente ed istituzionalmente preposti a tale tipo di attività.
Ciò premesso, si deve osservare, poi, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –a legislazione invariata -spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di Cassazione Sez. U, sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal pagina 4 di 7 codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Orbene, nel caso di specie, e così venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione, infatti, in particolare, dal certificato negativo di naturalizzazione
(doc. n. 12 del ricorso) rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica del Brasile –
Ufficio Immigrazioni, che il sig. cittadino italiano, nato il [...], a [...] Persona_1
LLAR (PC), non risulta iscritto nel registro di naturalizzazione, non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo, le citate SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere –a certe condizioni di legge -normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al pagina 5 di 7 fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
E, precisamente, risulta documentalmente provata la linea ininterrotta di discendenza, in linea maschile, dall'avo nato il [...], a [...], trasferitosi in Brasile dove, Persona_1 giova ribadire, mai si è naturalizzato cittadino brasiliano, dove si sposava con Controparte_2
e dall'unione coniugale nasce
[...] Persona_2
Pertanto, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che ha Persona_1 Persona_2 trasmesso iure sanguinis la cittadinanza al figlio che, di conseguenza, era Persona_4 da considerarsi cittadino italiano fin dalla nascita. A sua volta, nato quindi Persona_4 italiano, ha trasmesso – sempre jure sanguinis – la cittadinanza italiana al figlio A sua Parte_1 volta il suddetto richiedente ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia Parte_2
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto accerta la cittadinanza italiana di: Parte_1 nato il [...], in [...]; nata il [...], in [...]; Parte_2
pagina 6 di 7 - ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 127 ter cpc e 281 sexies c.p.c.
Bologna, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7