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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/12/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 149/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 149/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. Maurizio Conti del Foro di Udine, giusta procura dd. 12.03.2025 allegata Parte_1 all'atto di appello
- APPELLANTE-
CONTRO
con l'Avv. Giorgio Ortis del Foro di Udine e con Controparte_1
l'Avv. Sara Bernardis del Foro di Udine, giusta procura dd. 13.05.2025 allegata alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 156/2025 del Tribunale di Udine, emessa nel giudizio
N. RG 41/2023.
Causa iscritta a ruolo il 01.04.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito: in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Udine n.
156/2025, le cui statuizioni andranno integralmente revocate, ivi compresa quella contenente la condanna alla restituzione della somma di € 98.590,20, accertate le premesse di cui alla parte narrativa dell'atto di citazione d'appello e accertata ovvero dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto di data 30.12.2015 per colpa esclusiva della stazione appaltante, condannarsi e Controparte_1 [...]
quali eredi del sig. già titolare della omonima impresa individuale, CP_1 Persona_1
a risarcire a i danni per mancato guadagno derivatile dalla risoluzione del contratto di Parte_1 appalto di data 30.12.2015 nella misura di euro 302.640,36, oltre agli interessi al tasso moratorio dalla domanda al saldo. Condannarsi inoltre e a pagare quanto dovuto Controparte_1 Controparte_1 da all'arch. per la redazione della consulenza di parte, pari a euro 1.926,56. Parte_1 Per_2
Spese di lite rifuse, gravate di spese generali, contributo previdenziale e IVA.
Respingersi le domande di merito, subordinate e riconvenzionali proposte dalle convenute.
In via istruttoria: in relazione all'eccezione di controparte di inutilizzabilità dei documenti depositati dall'attrice, sempre se qui riproposta, si chiede abilitazione alla prova contraria attraverso l'ammissione del seguente capitolo di prova con la teste “Vero che lei ha predisposto le comunicazioni Testimone_1 di cui ai docc. n. 26, 29, 39, 43 e le ha inviate a mezzo email e/o pec agli indirizzi appartenenti alla società ”. Parte_2
Qualora qui riproposte, si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate da controparte, comprese le richieste di acquisizione ex art. 210
Per parte appellata:
NEL MERITO: ogni diversa, domanda e/o istanza rigettate, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, rigettarsi l'appello avversario, siccome infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Udine n. 156/2025 pubblicata il 20.02.2025.
Spese di lite integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: riservato ogni ulteriore occorrendo mezzo.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Udine e Parte_1 CP_2 [...]
quali eredi di rappresentando che con contratto dd. 30.12.2015 CP_1 Persona_1 aveva appaltato alla attrice la realizzazione di un complesso ad uso residenziale Persona_1 per il corrispettivo di euro 1.530.000,00.
Dopo avere eseguito circa un quarto dell'opera l'appaltante aveva disposto il blocco dei lavori, mai più rimosso.
In relazione ai lavori svolti aveva ottenuto dal Tribunale di Udine nei confronti della ditta Parte_1 decreto ingiuntivo dd. 11.09.2018 per il corrispettivo residuo di euro 69.186,42, oltre CP_1 interessi e spese, avverso il quale aveva proposto opposizione. Persona_1 In data 17.02.2020 e la ditta avevano concluso una transazione non novativa, Parte_1 CP_1 alla quale aveva partecipato anche la società (della quale il era socio Parte_2 CP_1 maggioritario ed amministratore unico), che si era impegnata a trasferire entro e non oltre il
31.03.2020 a una porzione del mappale oggetto dei lavori appaltati. Le parti avevano, Parte_1 altresì, previsto che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stata abbandonata con conseguente estinzione ex art. 309 c.p.c..
Poiché le controparti non avevano adempiuto all'accordo, con raccomandata dd. Parte_1
30.05.2022 aveva comunicato alle eredi di la risoluzione del contratto di Persona_1 transazione ex art. 1976 c.c..
L'attrice ha proseguito deducendo che la risoluzione della transazione aveva comportato la reviviscenza del contratto di appalto, che doveva intendersi risolto per inadempimento dell'appaltante, che aveva disposto il blocco dei lavori, mai più ripresi, con conseguente danno per mancato guadagno da parte di quantificato in euro 302.640,36, oltre alla somma di euro Parte_1
1.926,56 corrisposta da al proprio consulente per la determinazione dell'utile di impresa Parte_1 perduto, somme che l'attrice ha chiesto che le convenute venissero condannate a corrisponderle.
2. Costituendosi le convenute hanno chiesto il rigetto della domanda attorea contestando la natura novativa della transazione atteso che:
- il contenuto dell'accordo (cessione a titolo oneroso di un terreno di un soggetto terzo rispetto alle parti tra cui era sorta controversia) aveva determinato la sostituzione integrale del precedente rapporto, realizzando una situazione di obiettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivo;
- nel nuovo accordo era stato coinvolto un soggetto terzo ed estraneo ai due iniziali attori, cioè la proprietaria del terreno oggetto dell'accordo; Parte_2
- le parti non avevano previsto una clausola risolutiva espressa per inadempimento di talché
l'originario rapporto doveva considerarsi estinto per intervenuto accordo novativo;
- le parti nell'accordo avevano stabilito (allegato B) che, in caso di inadempimento della Parte_2 promittente venditrice, avrebbe potuto incassare l'assegno di euro 25.000,00 depositato,
[...] Parte_1
a garanzia, presso il Notaio prescelto per l'atto di compravendita.
Le convenute hanno, altresì, rappresentato di avere comunicato in data 13.07.2022 la risoluzione della transazione per inadempimento di che non aveva provveduto allo sgombero dei materiali Parte_1 di scavo e di quelli di cantiere depositati sui terreni non oggetto della transazione.
In via riconvenzionale, le convenute hanno chiesto la condanna di alla restituzione della Parte_1 somma di euro 98.590,20 dalle stesse pagata a per evitare l'azione esecutiva Parte_1 preannunciata nei loro confronti in forza del d.i. ingiuntivo divenuto esecutivo a seguito della estinzione del giudizio di opposizione.
Le convenute, inoltre, hanno rappresentato che il de cuius aveva adempiuto alla transazione avendo provveduto al frazionamento del terreno da trasferire a ed avendo consegnato al notaio Parte_1
, indicato per la stipula del contratto di vendita, l'assegno dell'importo di 25.000,00, come Per_3 pattuito;
casomai inadempiente sarebbe stata anche se in realtà non aveva mai Parte_2 Parte_1 convocato la società avanti al notaio per la stipula del contratto di vendita. Parte_2
Infine, quanto al dedotto inadempimento al contratto di appalto, le convenute hanno evidenziato che il de cuius in data 17.02.2020 aveva autorizzato la ripresa dei lavori.
In subordine, per il caso in cui la transazione fosse ritenuta non novativa, le convenute hanno contestato che non aveva adempiuto al contratto di appalto avendo eseguito lavorazioni Parte_1 solo parziali e non a regola d'arte e/o difformi dai progetti;
non avendo rispettato i tempi di consegna dei fabbricati;
non avendo stipulato e mantenuto per tutta la durata del contratto la polizza assicurativa, così cagionando alle convenute un danno pari ad euro 128.447,72, somma oggetto di domanda riconvenzionale di condanna.
Per quanto esposto, secondo le convenute era infondata la domanda della attrice di condanna al risarcimento del danno per mancato guadagno, anche tenuto conto che l'interruzione dell'appalto non aveva impedito alla di realizzare guadagni sostitutivi in quanto, nell'attesa di riprendere Parte_1
i lavori, l'arch. aveva affidato a altro cantiere. Per_4 Parte_1
3. Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato la domanda di ritenendo la natura Parte_1 novativa della transazione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta in via principale ha condannato a restituire alle convenute la somma di €. 98.590,20, oltre interessi legali dalla Pt_1 domanda al saldo.
Secondo il giudice di prime cure dal contenuto dell'accordo, complessivamente considerato, emergeva che la volontà delle parti era stata quella di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio, sostitutivo del precedente in quanto: parzialmente diversi erano i soggetti dell'accordo, stante il coinvolgimento anche di divenuta proprietaria dell'area di cantiere che avrebbe Parte_2 dovuto essere trasferita all'appaltatrice diversi erano l'oggetto della prestazione ed il Parte_1 titolo del rapporto, anch'essi palesemente incompatibili rispetto a quelli dell'originario contratto di appalto in essere tra e l'impresa L'attrice, infatti, avrebbe acquistato la Parte_1 Pt_3 CP_1 proprietà di una porzione del cantiere (quella sulla quale aveva iniziato i lavori di costruzione di una villa bifamiliare) ed avrebbe proseguito l'edificazione in proprio ed in piena autonomia, liberando la rimanente parte del cantiere sulla quale dovevano sorgere due palazzine per consentire ad altra impresa subentrante, incaricata dalla controparte, di completare l'opera. Del contratto di appalto stipulato il 30.12.2015 e delle rispettive obbligazioni che da esso sorgevano non rimaneva più nulla.
Infine, il Tribunale ha evidenziato che - diversamente dal caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6821/2023 invocata dall'attrice – nella clausola di chiusura inserita al punto 13) della transazione non risultava che la volontà delle parti fosse quella di subordinare l'effetto novativo alla condizione sospensiva dell'adempimento dell'accordo transattivo;
infatti, la causa di opposizione al D.I. pacificamente era stata fatta estinguere per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., senza attendere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nell'accordo transattivo e Pt_1 aveva dichiarato senza riserva alcuna di rinunciare ad utilizzare in qualunque sede quel D.I..
[...]
L'accertata natura novativa della transazione ne impediva, ai sensi dell'art. 1976 c.c., la risoluzione per inadempimento chiesta da non essendo stato espressamente previsto nell'accordo il Parte_1 diritto alla risoluzione in capo all'attrice, ma, semmai, solo a favore del e solo per il caso CP_1 di inadempimento a specifiche obbligazioni tra quelle assunte da Parte_1
Il Tribunale ha, infine, accolto la domanda riconvenzionale svolta in via principale dalle convenute di condanna di alla restituzione della somma di euro 98.590,20, oggetto del d.i. n. Parte_1
1311/2018, che non avrebbe più potuto azionare avendovi espressamente rinunciato Parte_1 nell'accordo transattivo.
In ultimo, il Tribunale “per completezza” ha ritenuto “doveroso evidenziare che la domanda risarcitoria così come proposta dall'attrice non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento neppure qualora si fosse riconosciuto alla transazione carattere non novativo” non avendo Pt_1 dimostrato, a fronte delle contestazioni svolte dal committente, di avere eseguito a regola d'arte
[...] le poche opere realizzate prima del blocco dei lavori;
né la gravità del dedotto inadempimento del medesimo committente;
né, infine, l'ammontare del danno oggetto della domanda di risarcimento.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
4.1. Violazione di legge ed erronea interpretazione del contratto di transazione e conseguente erroneità del rigetto della domanda attorea e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
L'appellante ha ribadito la natura non novativa della transazione atteso che:
- la volontà delle parti di estinguere l'obbligazione precedente non risultava in modo non equivoco dal contratto, dal momento che nel contratto non era stato fatto alcun riferimento esplicito alla volontà di considerare estinte le obbligazioni preesistenti;
- la creazione di un nuovo rapporto giuridico non dimostrava l'intento novativo, atteso che con le reciproche concessioni le parti potevano creare o modificare rapporti diversi da quelli che avevano formato oggetto della pretesa;
- erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'efficacia della novazione non fosse stata subordinata espressamente al suo adempimento, nonostante nel contratto le parti avessero stabilito che “Le parti, con l'esatto adempimento della presente scrittura si dichiarano di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra per le causali di cui in premessa” (art. 13 contratto). Secondo l'appellante con tale enunciazione le parti avevano subordinato l'estinzione dei rapporti preesistenti non al mero fatto della stipulazione della transazione, bensì al suo adempimento;
- l'immediato abbandono della causa di opposizione al d.i. era stato previsto per l'impossibilità di condizionare la durata del processo civile ai tempi della attuazione del trasferimento immobiliare;
- le convenute, dopo avere ricevuto la dichiarazione di risoluzione della transazione, non avevano opposto l'estinzione del d.i., ma si erano limitate a contrastare la domanda di risarcimento del danno ed avevano spontaneamente pagato la somma oggetto di ingiunzione, così dimostrando con il proprio comportamento che le parti non avevano inteso estinguere le obbligazioni originarie.
4.2. Erronea assunzione della infondatezza della pretesa creditoria dell'attrice con inversione dell'onere della prova e violazione delle regole del giudicato
In ultimo, l'appellante ha rappresentato che le doglianze formulate dal in ordine ai vizi CP_1 delle opere eseguite e la conseguente domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di avanzata nel giudizio di opposizione al d.i. non erano più controvertibili perché, per Parte_1 effetto della definitività del d.i., erano coperte da giudicato. Viceversa, avendo domandato Parte_1 la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della appaltante, l'onere della prova della insussistenza dell'inadempimento gravava sulla parte convenuta.
5. Si sono costituite le appellate eccependo preliminarmente l'inammissibilità di entrambi i motivi di appello per violazione del disposto di cui all'art. 324 c.p.c..
Nel merito hanno chiesto il rigetto dell'appello ribadendo la natura novativa della transazione.
Secondo le appellate con la clausola di cui all'art. 13 le parti avevano chiaramente subordinato all'esatto adempimento dell'accordo transattivo soltanto la rinuncia alle reciproche pretese derivanti dalle premesse dell'accordo transattivo, pattuizione compatibile unicamente con una transazione novativa, in quanto non prevedeva né un'ipotesi di risoluzione dell'accordo in caso di suo inadempimento, né tantomeno la reviviscenza delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto nel caso di mancato adempimento delle obbligazioni stabilite con la transazione. Viceversa, l'impegno assunto da entrambe le parti a conseguire l'estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1311/2018 e la rinuncia di ad utilizzare in qualunque sede il decreto ingiuntivo Pt_1 opposto non erano stati subordinati a nulla, con la conseguenza che erano sempre stati immediatamente efficaci e vincolanti. Le appellate hanno, altresì, evidenziato che la rinuncia alla causa giovava ad entrambe le parti, avendo entrambe svolto domanda di condanna della controparte.
Infine, parte appellante non aveva preso posizione sul coinvolgimento di un soggetto terzo e sulla diversità dell'oggetto della prestazione di cui all'accordo transattivo.
Quanto al secondo motivo di appello, ha osservato che la motivazione svolta in via CP_1 subordinata dal Tribunale costituiva un autonomo capo della sentenza impugnata;
in ogni caso la domanda di risarcimento svolta da non poteva essere accolta non avendo avanzato alcuna Pt_1 istanza istruttoria sul punto.
6. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente la Corte dà atto che l'appello è ammissibile. In conformità a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.p, parte appellante ha indicato puntualmente i capi della decisione impugnati relativi all'accertamento della natura della transazione conclusa dalle parti;
le norme violate (gli art. 1230,
1965, 1362 c.c.); le ragioni delle censure in merito alla ricostruzione della volontà delle parti fatta dal giudice di prime cure ed in merito al rigetto della domanda risarcitoria per il caso di ritenuta natura non novativa della transazione.
6.1. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la natura non novativa della transazione.
La doglianza è infondata.
Ai fini della distinzione tra transazione conservativa e transazione novativa la Corte di Cassazione ha chiarito che:
“- l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020 - Rv.
659246 - 01; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 - Rv. 642407 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 15444 del 14/07/2011 - Rv. 618562 - 01);
- in materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, risultando elementi essenziali di tale contratto, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova,
e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019 - Rv. 653632 - 02; Cass. Sez.
1 - Sentenza
n. 23064 del 11/11/2016 - Rv. 642407 - 01);
- anche in presenza di una transazione novativa, il giudice non può far da essa discendere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto originario ove le parti, a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del carattere novativo della stessa (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 32109 del 09/12/2019 - Rv. 656211 - 01). Conseguenza logicamente riconducibile a tale principio è quella per cui l'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi
l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo, che quindi deve ritenersi comunque precluso in caso di mancato avverarsi della condizione di regolare esecuzione (così Cassazione civile sez. II, 07/03/2023, (ud. 21/12/2022, dep. 07/03/2023),
n.6821, v. anche Cassazione civile sez. trib., 27/05/2024, (ud. 17/05/2024, dep. 27/05/2024), n.14772 che ha ribadito che “la transazione novativa si configura allorché venga creato un nuovo rapporto contrattuale che si sostituisce integralmente al precedente, determinandone l'estinzione … la transazione può essere qualificata come novativa solo laddove comporti uno scioglimento del rapporto contrattuale ex tunc, estinguendolo ab origine, e conseguentemente crei, in ordine alle situazioni pendenti, un nuovo rapporto contrattuale, mentre ha natura conservativa laddove lasci in vita le originarie prestazioni ed obbligazioni, limitandosi a ridurle quantitativamente in considerazione della concordata cessazione anticipata del rapporto”; v. anche Cassazione civile sez.
III, 20/04/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 20/04/2020), n.7963).
Nel caso di specie è evidente che con l'accordo transattivo del 17.01.2020 le parti avevano sostituito il rapporto originario, costituito dal contratto di appalto, con un nuovo rapporto completamente diverso ed incompatibile con il precedente, costituito dal contratto di compravendita.
Nelle premesse della transazione le parti avevano dato atto che la controversia tra loro in essere, oggetto di giudizio avanti al Tribunale di Udine, aveva per oggetto il contratto di appalto del
30.12.2015 con il quale “l'impresa individuale commissionò alla la Persona_1 Parte_1 costruzione di un complesso ad uso residenziale costituito da tra fabbricati all'interno del Piano attuativo d'iniziativa privata denominato “ sito in Comune di Udine”, in relazione al quale Per_5 contratto entrambe le parti avevano contestato reciproci inadempimenti.
Con la transazione, infatti, le parti avevano dato che “contestò il corretto svolgimento dei
CP_1 lavori, mentre la respinse ogni addebito e chiese il saldo delle proprie prestazioni;
pertanto, Pt_1 con ricorso per decreto ingiuntivo del 16.7.2018 la chiese al Tribunale di Udine l'emissione Pt_1 di una ingiunzione di pagamento nei confronti del per complessivi euro 69.186,42 oltre a
CP_1 spese ed interessi”, che veniva concesso ed avverso il quale aveva proposto opposizione
CP_1 chiedendo “accertarsi che nulla doveva il alla , e chiedendo altresì la risoluzione
CP_1 Pt_1 del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore”, all'esito della prima udienza il
Tribunale aveva concesso la provvisoria esecutività del d.i. opposto (v. transazione dimessa sub doc.
20 . Parte_1
Sempre nelle premesse della transazione le parti avevano dato atto che:
- nel corso dei colloqui successivi alla instaurazione del giudizio, “manifestava la propria Pt_1 volontà di procedere anche alla richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi, derivanti da una illegittima e/o infondata richiesta di risoluzione e/o comunque dal “blocco” delle attività di cantiere, riservandosi di inoltrare apposita diffida al risarcimento”;
- “nell'ottica di un componimento stragiudiziale, la ha manifestato l'interesse ad acquistare Pt_1 la piena proprietà di una porzione dell'area di cantiere ove essa aveva già avviato l'edificazione. In particolare, trattasi di cuna porzione di circa mq. 1.074,55 destinata alla costruzione delle bifamiliari
e circa mq. 152,60 destinati a passo carraio e pedonale, su cui è stata iniziata (solo il basamento in cemento magrone) la costruzione di una villa bifamiliare, nel mentre non è di interesse e non è oggetto della presente transazione, la restante porzione di circa mq.
1.643 su cui è stata iniziata
(scantinato, soletta piano terra e colonne in elevazione piano terra) la costruzione di due palazzine”.
Quindi, al fine di comporre stragiudizialmente la causa in corso e “per quanto occorra della (al momento futura ed eventuale) causa per risarcimento danni che ha manifestato al Pt_1 CP_1
l'intenzione di avviare”, richiamate le premesse quali parti integranti del contratto, Persona_1
e avevano concluso la transazione oggetto del presente giudizio
[...] Parte_2 Parte_1 con la quale avevano convenuto che, “a tacitazione di ogni domanda formulata e formulanda dalla nella causa in corso (nr. 4346/2018 R.G.) e anche per prevenire l'insorgenza di una futura Parte_1 causa per danni”:
- “il e, per esso, la società di cui il è socio di maggioranza e CP_1 Parte_2 CP_1
Amministratore Unico, propone di cedere e trasferire alla la pozione del mappale F12 Parte_1 mapp. 2188 del Comune di Udine”; - si impegnava: i) entro 40 giorni dalla stipula della transazione, a sgomberare il cantiere Parte_1 oggetto dell'originario contratto di appalto da tutti i materiali di scavo ivi giacenti;
ii) entro 30 giorni sempre dalla stipula della transazione, a rimuovere “tutto il materiale di cantiere eventualmente depositato in porzioni di terreno non oggetto del presente accordo e futura cessione”.
Da quanto sopra esposto risulta chiaramente che le parti avevano sostituito l'originario contratto di appalto con un contratto di compravendita, assumendosi obbligazioni completamente diverse ed incompatibili con quelle oggetto della controversia già pendente e di quella preannunciata e per fare ciò avevano dovuto coinvolgere anche un soggetto terzo, la società divenuta nelle more Parte_2 proprietaria dei terreni oggetto delle opere originariamente appaltate a Parte_1
Alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione sopra richiamati risulta, pertanto, la natura novativa della transazione.
Natura novativa che non è contraddetta da quanto previsto all'art. 13 del contratto con il quale le parti avevano stabilito che “La causa attualmente pendente avanti al Tribunale di Udine verrà fatta estinguere tramite la mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c. e le parti, con l'esatto adempimento della presente scrittura si dichiarano di nulla avere ulteriormente a pretendere l'una dall'altra, per le causali di cui alle premesse;
dichiara di rinunciare ad utilizzare in qualunque Pt_1 sede il decreto ingiuntivo n. 1311/2018 del Trib. di Udine”.
La Corte osserva che la transazione aveva prodotto effetti irreversibili sin dalla sua conclusione, incompatibili con la sopravvivenza del contratto di appalto, in quanto aveva determinato l'estinzione della causa di opposizione al d.i., con conseguente definitività del decreto e, quindi, definitivo accertamento delle pretese avanzate da con il ricorso monitorio. Proprio in ragione di tale Pt_1 risultato, si era necessariamente impegnata a non utilizzare il decreto ingiuntivo in qualunque Pt_1 sede. Inoltre, contrariamente a quanto allegato dall'appellante, le scadenze temporali previste per l'adempimento della transazione non ostavano al “congelamento” della causa pendente. Infatti, la transazione era stata conclusa il 17.02.2020; avrebbe dovuto adempiere alle proprie Pt_1 obbligazioni entro 40 giorni dalla stipula, mentre il contratto di vendita avrebbe dovuto essere concluso entro il 31.03.2020, le parti, pertanto, avrebbero potuto avanzare istanza congiunta al
Tribunale di sospensione della causa ex art. 296 c.p.c. per un periodo fino a tre mesi, ampiamente sufficiente a consentire l'esecuzione del nuovo accordo.
L'estinzione del contratto di appalto, inoltre, era presupposto necessario per liberare celermente i terreni oggetto dell'appalto ancora occupati da . Infatti, nelle premesse le parti avevano dato Pt_1 atto che “ e la hanno interesse a definire la presente vicenda nel senso di cui CP_1 Parte_2 alla seguente scrittura transattiva poiché, diversamente, i terreni di cui trattasi sarebbero di fatto vincolati per lungo tempo, essendo ancora il cantiere presidiato da . Parte_1 Stante l'univoca volontà delle parti di estinguere il contratto di appalto, la dicitura “le parti, con
l'esatto adempimento della presente scrittura si dichiarano di nulla avere ulteriormente a pretendere
l'una dall'altra, per le causali di cui alle premesse” è una mera clausola di stile.
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che, per il caso di mancato trasferimento della proprietà dei terreni, le parti avevano espressamente previsto che le cui obbligazioni Parte_1 dovevano essere adempiute prima della vendita, sarebbe stata risarcita con la somma di euro
25.000,00 secondo il seguente meccanismo: contestualmente alla sottoscrizione della CP_1 transazione, aveva consegnato al notaio incaricato della vendita un assegno non trasferibile intestato a dell'importo di euro 25.000,00, assegno in relazione al quale le parti avevano così stabilito Pt_1
“le parti si danno reciprocamente atto che l'assegno sopra indicato verrà consegnato dal Notaio alla
, la quale potrà porlo all'incasso, nell'ipotesi in cui, a lavori ultimati, il e/o la Pt_1 CP_1 Pt_2 non dovessero trasferire la proprietà dei fondi a , in conformità alla scrittura 17.02.2020.
[...] Pt_1
Viceversa, in ogni altra ipotesi, e in primo luogo qualora i fondi siano trasferiti alla in Pt_1 esecuzione della scrittura privata, l'assegno verrà restituito contestualmente al (v. all. B CP_1 alla transazione, richiamato dall'art. 7 del contratto).
In ultimo, definitiva conferma della natura novativa della transazione è il fatto che le parti avevano previsto per il solo caso di inadempimento da parte di il diritto a favore della sola Parte_1 Pt_2 di risolvere la transazione, a conferma che l'eventuale inadempimento all'obbligo di vendere i
[...] terreni non comportava, invece, la risoluzione della transazione (v. art. 7 transazione nel quale si legge: “Il mancato sgombero/rimozione dei terreni dai materiali da scavo, da parte di entro Parte_1
40 (quaranta) giorni dalla stipula del presente atto, darà diritto al venditore di risolvere il presente contratto ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 1456 cod. civ.”; analoga clausola risolutiva espressa era stata prevista all'art. 11 per il caso di inadempimento di alla ulteriore Pt_1 obbligazione di sgomberare dai terreni non oggetto della vendita transattiva tutto il materiale di cantiere).
La Corte osserva che, essendo la transazione novativa, necessariamente le parti, in base all'art. 1976
c.c., avrebbero dovuto prevedere espressamente la risoluzione della transazione per il caso di inadempimento, previsione come detto coerente con la natura novativa della transazione e, nel caso di specie, prevista solo per il caso di inadempimento del venditore e non, invece, di . Pt_1
6.2. L'infondatezza del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo motivo con il quale , per il caso di risoluzione della transazione, ha chiesto, accertata o dichiarata la Pt_1 risoluzione della transazione, di condannare gli appellati al risarcimento dei danni per il mancato guadagno. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 260.001 ed € 520.000,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro
20.119,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge), senza l'aumento del 30% stante la perfetta identità della posizione delle due appellanti, le quali hanno resistito quali eredi dell'unico originario titolare dei rapporti giuridici intercorsi con Parte_1
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di e così provvede: CP_2 Controparte_1 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 degli appellati e che liquida in complessivi € 20.119,00 per CP_2 Controparte_1 compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 149/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA con l'Avv. Maurizio Conti del Foro di Udine, giusta procura dd. 12.03.2025 allegata Parte_1 all'atto di appello
- APPELLANTE-
CONTRO
con l'Avv. Giorgio Ortis del Foro di Udine e con Controparte_1
l'Avv. Sara Bernardis del Foro di Udine, giusta procura dd. 13.05.2025 allegata alla comparsa di costituzione in appello
-APPELLATE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 156/2025 del Tribunale di Udine, emessa nel giudizio
N. RG 41/2023.
Causa iscritta a ruolo il 01.04.2025 e trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito: in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Udine n.
156/2025, le cui statuizioni andranno integralmente revocate, ivi compresa quella contenente la condanna alla restituzione della somma di € 98.590,20, accertate le premesse di cui alla parte narrativa dell'atto di citazione d'appello e accertata ovvero dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto di data 30.12.2015 per colpa esclusiva della stazione appaltante, condannarsi e Controparte_1 [...]
quali eredi del sig. già titolare della omonima impresa individuale, CP_1 Persona_1
a risarcire a i danni per mancato guadagno derivatile dalla risoluzione del contratto di Parte_1 appalto di data 30.12.2015 nella misura di euro 302.640,36, oltre agli interessi al tasso moratorio dalla domanda al saldo. Condannarsi inoltre e a pagare quanto dovuto Controparte_1 Controparte_1 da all'arch. per la redazione della consulenza di parte, pari a euro 1.926,56. Parte_1 Per_2
Spese di lite rifuse, gravate di spese generali, contributo previdenziale e IVA.
Respingersi le domande di merito, subordinate e riconvenzionali proposte dalle convenute.
In via istruttoria: in relazione all'eccezione di controparte di inutilizzabilità dei documenti depositati dall'attrice, sempre se qui riproposta, si chiede abilitazione alla prova contraria attraverso l'ammissione del seguente capitolo di prova con la teste “Vero che lei ha predisposto le comunicazioni Testimone_1 di cui ai docc. n. 26, 29, 39, 43 e le ha inviate a mezzo email e/o pec agli indirizzi appartenenti alla società ”. Parte_2
Qualora qui riproposte, si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate da controparte, comprese le richieste di acquisizione ex art. 210
Per parte appellata:
NEL MERITO: ogni diversa, domanda e/o istanza rigettate, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, rigettarsi l'appello avversario, siccome infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Udine n. 156/2025 pubblicata il 20.02.2025.
Spese di lite integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: riservato ogni ulteriore occorrendo mezzo.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Udine e Parte_1 CP_2 [...]
quali eredi di rappresentando che con contratto dd. 30.12.2015 CP_1 Persona_1 aveva appaltato alla attrice la realizzazione di un complesso ad uso residenziale Persona_1 per il corrispettivo di euro 1.530.000,00.
Dopo avere eseguito circa un quarto dell'opera l'appaltante aveva disposto il blocco dei lavori, mai più rimosso.
In relazione ai lavori svolti aveva ottenuto dal Tribunale di Udine nei confronti della ditta Parte_1 decreto ingiuntivo dd. 11.09.2018 per il corrispettivo residuo di euro 69.186,42, oltre CP_1 interessi e spese, avverso il quale aveva proposto opposizione. Persona_1 In data 17.02.2020 e la ditta avevano concluso una transazione non novativa, Parte_1 CP_1 alla quale aveva partecipato anche la società (della quale il era socio Parte_2 CP_1 maggioritario ed amministratore unico), che si era impegnata a trasferire entro e non oltre il
31.03.2020 a una porzione del mappale oggetto dei lavori appaltati. Le parti avevano, Parte_1 altresì, previsto che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stata abbandonata con conseguente estinzione ex art. 309 c.p.c..
Poiché le controparti non avevano adempiuto all'accordo, con raccomandata dd. Parte_1
30.05.2022 aveva comunicato alle eredi di la risoluzione del contratto di Persona_1 transazione ex art. 1976 c.c..
L'attrice ha proseguito deducendo che la risoluzione della transazione aveva comportato la reviviscenza del contratto di appalto, che doveva intendersi risolto per inadempimento dell'appaltante, che aveva disposto il blocco dei lavori, mai più ripresi, con conseguente danno per mancato guadagno da parte di quantificato in euro 302.640,36, oltre alla somma di euro Parte_1
1.926,56 corrisposta da al proprio consulente per la determinazione dell'utile di impresa Parte_1 perduto, somme che l'attrice ha chiesto che le convenute venissero condannate a corrisponderle.
2. Costituendosi le convenute hanno chiesto il rigetto della domanda attorea contestando la natura novativa della transazione atteso che:
- il contenuto dell'accordo (cessione a titolo oneroso di un terreno di un soggetto terzo rispetto alle parti tra cui era sorta controversia) aveva determinato la sostituzione integrale del precedente rapporto, realizzando una situazione di obiettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivo;
- nel nuovo accordo era stato coinvolto un soggetto terzo ed estraneo ai due iniziali attori, cioè la proprietaria del terreno oggetto dell'accordo; Parte_2
- le parti non avevano previsto una clausola risolutiva espressa per inadempimento di talché
l'originario rapporto doveva considerarsi estinto per intervenuto accordo novativo;
- le parti nell'accordo avevano stabilito (allegato B) che, in caso di inadempimento della Parte_2 promittente venditrice, avrebbe potuto incassare l'assegno di euro 25.000,00 depositato,
[...] Parte_1
a garanzia, presso il Notaio prescelto per l'atto di compravendita.
Le convenute hanno, altresì, rappresentato di avere comunicato in data 13.07.2022 la risoluzione della transazione per inadempimento di che non aveva provveduto allo sgombero dei materiali Parte_1 di scavo e di quelli di cantiere depositati sui terreni non oggetto della transazione.
In via riconvenzionale, le convenute hanno chiesto la condanna di alla restituzione della Parte_1 somma di euro 98.590,20 dalle stesse pagata a per evitare l'azione esecutiva Parte_1 preannunciata nei loro confronti in forza del d.i. ingiuntivo divenuto esecutivo a seguito della estinzione del giudizio di opposizione.
Le convenute, inoltre, hanno rappresentato che il de cuius aveva adempiuto alla transazione avendo provveduto al frazionamento del terreno da trasferire a ed avendo consegnato al notaio Parte_1
, indicato per la stipula del contratto di vendita, l'assegno dell'importo di 25.000,00, come Per_3 pattuito;
casomai inadempiente sarebbe stata anche se in realtà non aveva mai Parte_2 Parte_1 convocato la società avanti al notaio per la stipula del contratto di vendita. Parte_2
Infine, quanto al dedotto inadempimento al contratto di appalto, le convenute hanno evidenziato che il de cuius in data 17.02.2020 aveva autorizzato la ripresa dei lavori.
In subordine, per il caso in cui la transazione fosse ritenuta non novativa, le convenute hanno contestato che non aveva adempiuto al contratto di appalto avendo eseguito lavorazioni Parte_1 solo parziali e non a regola d'arte e/o difformi dai progetti;
non avendo rispettato i tempi di consegna dei fabbricati;
non avendo stipulato e mantenuto per tutta la durata del contratto la polizza assicurativa, così cagionando alle convenute un danno pari ad euro 128.447,72, somma oggetto di domanda riconvenzionale di condanna.
Per quanto esposto, secondo le convenute era infondata la domanda della attrice di condanna al risarcimento del danno per mancato guadagno, anche tenuto conto che l'interruzione dell'appalto non aveva impedito alla di realizzare guadagni sostitutivi in quanto, nell'attesa di riprendere Parte_1
i lavori, l'arch. aveva affidato a altro cantiere. Per_4 Parte_1
3. Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato la domanda di ritenendo la natura Parte_1 novativa della transazione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta in via principale ha condannato a restituire alle convenute la somma di €. 98.590,20, oltre interessi legali dalla Pt_1 domanda al saldo.
Secondo il giudice di prime cure dal contenuto dell'accordo, complessivamente considerato, emergeva che la volontà delle parti era stata quella di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio, sostitutivo del precedente in quanto: parzialmente diversi erano i soggetti dell'accordo, stante il coinvolgimento anche di divenuta proprietaria dell'area di cantiere che avrebbe Parte_2 dovuto essere trasferita all'appaltatrice diversi erano l'oggetto della prestazione ed il Parte_1 titolo del rapporto, anch'essi palesemente incompatibili rispetto a quelli dell'originario contratto di appalto in essere tra e l'impresa L'attrice, infatti, avrebbe acquistato la Parte_1 Pt_3 CP_1 proprietà di una porzione del cantiere (quella sulla quale aveva iniziato i lavori di costruzione di una villa bifamiliare) ed avrebbe proseguito l'edificazione in proprio ed in piena autonomia, liberando la rimanente parte del cantiere sulla quale dovevano sorgere due palazzine per consentire ad altra impresa subentrante, incaricata dalla controparte, di completare l'opera. Del contratto di appalto stipulato il 30.12.2015 e delle rispettive obbligazioni che da esso sorgevano non rimaneva più nulla.
Infine, il Tribunale ha evidenziato che - diversamente dal caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6821/2023 invocata dall'attrice – nella clausola di chiusura inserita al punto 13) della transazione non risultava che la volontà delle parti fosse quella di subordinare l'effetto novativo alla condizione sospensiva dell'adempimento dell'accordo transattivo;
infatti, la causa di opposizione al D.I. pacificamente era stata fatta estinguere per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., senza attendere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nell'accordo transattivo e Pt_1 aveva dichiarato senza riserva alcuna di rinunciare ad utilizzare in qualunque sede quel D.I..
[...]
L'accertata natura novativa della transazione ne impediva, ai sensi dell'art. 1976 c.c., la risoluzione per inadempimento chiesta da non essendo stato espressamente previsto nell'accordo il Parte_1 diritto alla risoluzione in capo all'attrice, ma, semmai, solo a favore del e solo per il caso CP_1 di inadempimento a specifiche obbligazioni tra quelle assunte da Parte_1
Il Tribunale ha, infine, accolto la domanda riconvenzionale svolta in via principale dalle convenute di condanna di alla restituzione della somma di euro 98.590,20, oggetto del d.i. n. Parte_1
1311/2018, che non avrebbe più potuto azionare avendovi espressamente rinunciato Parte_1 nell'accordo transattivo.
In ultimo, il Tribunale “per completezza” ha ritenuto “doveroso evidenziare che la domanda risarcitoria così come proposta dall'attrice non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento neppure qualora si fosse riconosciuto alla transazione carattere non novativo” non avendo Pt_1 dimostrato, a fronte delle contestazioni svolte dal committente, di avere eseguito a regola d'arte
[...] le poche opere realizzate prima del blocco dei lavori;
né la gravità del dedotto inadempimento del medesimo committente;
né, infine, l'ammontare del danno oggetto della domanda di risarcimento.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
4.1. Violazione di legge ed erronea interpretazione del contratto di transazione e conseguente erroneità del rigetto della domanda attorea e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
L'appellante ha ribadito la natura non novativa della transazione atteso che:
- la volontà delle parti di estinguere l'obbligazione precedente non risultava in modo non equivoco dal contratto, dal momento che nel contratto non era stato fatto alcun riferimento esplicito alla volontà di considerare estinte le obbligazioni preesistenti;
- la creazione di un nuovo rapporto giuridico non dimostrava l'intento novativo, atteso che con le reciproche concessioni le parti potevano creare o modificare rapporti diversi da quelli che avevano formato oggetto della pretesa;
- erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'efficacia della novazione non fosse stata subordinata espressamente al suo adempimento, nonostante nel contratto le parti avessero stabilito che “Le parti, con l'esatto adempimento della presente scrittura si dichiarano di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra per le causali di cui in premessa” (art. 13 contratto). Secondo l'appellante con tale enunciazione le parti avevano subordinato l'estinzione dei rapporti preesistenti non al mero fatto della stipulazione della transazione, bensì al suo adempimento;
- l'immediato abbandono della causa di opposizione al d.i. era stato previsto per l'impossibilità di condizionare la durata del processo civile ai tempi della attuazione del trasferimento immobiliare;
- le convenute, dopo avere ricevuto la dichiarazione di risoluzione della transazione, non avevano opposto l'estinzione del d.i., ma si erano limitate a contrastare la domanda di risarcimento del danno ed avevano spontaneamente pagato la somma oggetto di ingiunzione, così dimostrando con il proprio comportamento che le parti non avevano inteso estinguere le obbligazioni originarie.
4.2. Erronea assunzione della infondatezza della pretesa creditoria dell'attrice con inversione dell'onere della prova e violazione delle regole del giudicato
In ultimo, l'appellante ha rappresentato che le doglianze formulate dal in ordine ai vizi CP_1 delle opere eseguite e la conseguente domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di avanzata nel giudizio di opposizione al d.i. non erano più controvertibili perché, per Parte_1 effetto della definitività del d.i., erano coperte da giudicato. Viceversa, avendo domandato Parte_1 la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della appaltante, l'onere della prova della insussistenza dell'inadempimento gravava sulla parte convenuta.
5. Si sono costituite le appellate eccependo preliminarmente l'inammissibilità di entrambi i motivi di appello per violazione del disposto di cui all'art. 324 c.p.c..
Nel merito hanno chiesto il rigetto dell'appello ribadendo la natura novativa della transazione.
Secondo le appellate con la clausola di cui all'art. 13 le parti avevano chiaramente subordinato all'esatto adempimento dell'accordo transattivo soltanto la rinuncia alle reciproche pretese derivanti dalle premesse dell'accordo transattivo, pattuizione compatibile unicamente con una transazione novativa, in quanto non prevedeva né un'ipotesi di risoluzione dell'accordo in caso di suo inadempimento, né tantomeno la reviviscenza delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto nel caso di mancato adempimento delle obbligazioni stabilite con la transazione. Viceversa, l'impegno assunto da entrambe le parti a conseguire l'estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1311/2018 e la rinuncia di ad utilizzare in qualunque sede il decreto ingiuntivo Pt_1 opposto non erano stati subordinati a nulla, con la conseguenza che erano sempre stati immediatamente efficaci e vincolanti. Le appellate hanno, altresì, evidenziato che la rinuncia alla causa giovava ad entrambe le parti, avendo entrambe svolto domanda di condanna della controparte.
Infine, parte appellante non aveva preso posizione sul coinvolgimento di un soggetto terzo e sulla diversità dell'oggetto della prestazione di cui all'accordo transattivo.
Quanto al secondo motivo di appello, ha osservato che la motivazione svolta in via CP_1 subordinata dal Tribunale costituiva un autonomo capo della sentenza impugnata;
in ogni caso la domanda di risarcimento svolta da non poteva essere accolta non avendo avanzato alcuna Pt_1 istanza istruttoria sul punto.
6. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente la Corte dà atto che l'appello è ammissibile. In conformità a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.p, parte appellante ha indicato puntualmente i capi della decisione impugnati relativi all'accertamento della natura della transazione conclusa dalle parti;
le norme violate (gli art. 1230,
1965, 1362 c.c.); le ragioni delle censure in merito alla ricostruzione della volontà delle parti fatta dal giudice di prime cure ed in merito al rigetto della domanda risarcitoria per il caso di ritenuta natura non novativa della transazione.
6.1. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto la natura non novativa della transazione.
La doglianza è infondata.
Ai fini della distinzione tra transazione conservativa e transazione novativa la Corte di Cassazione ha chiarito che:
“- l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020 - Rv.
659246 - 01; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 - Rv. 642407 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 15444 del 14/07/2011 - Rv. 618562 - 01);
- in materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, risultando elementi essenziali di tale contratto, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova,
e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019 - Rv. 653632 - 02; Cass. Sez.
1 - Sentenza
n. 23064 del 11/11/2016 - Rv. 642407 - 01);
- anche in presenza di una transazione novativa, il giudice non può far da essa discendere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto originario ove le parti, a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del carattere novativo della stessa (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 32109 del 09/12/2019 - Rv. 656211 - 01). Conseguenza logicamente riconducibile a tale principio è quella per cui l'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi
l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo, che quindi deve ritenersi comunque precluso in caso di mancato avverarsi della condizione di regolare esecuzione (così Cassazione civile sez. II, 07/03/2023, (ud. 21/12/2022, dep. 07/03/2023),
n.6821, v. anche Cassazione civile sez. trib., 27/05/2024, (ud. 17/05/2024, dep. 27/05/2024), n.14772 che ha ribadito che “la transazione novativa si configura allorché venga creato un nuovo rapporto contrattuale che si sostituisce integralmente al precedente, determinandone l'estinzione … la transazione può essere qualificata come novativa solo laddove comporti uno scioglimento del rapporto contrattuale ex tunc, estinguendolo ab origine, e conseguentemente crei, in ordine alle situazioni pendenti, un nuovo rapporto contrattuale, mentre ha natura conservativa laddove lasci in vita le originarie prestazioni ed obbligazioni, limitandosi a ridurle quantitativamente in considerazione della concordata cessazione anticipata del rapporto”; v. anche Cassazione civile sez.
III, 20/04/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 20/04/2020), n.7963).
Nel caso di specie è evidente che con l'accordo transattivo del 17.01.2020 le parti avevano sostituito il rapporto originario, costituito dal contratto di appalto, con un nuovo rapporto completamente diverso ed incompatibile con il precedente, costituito dal contratto di compravendita.
Nelle premesse della transazione le parti avevano dato atto che la controversia tra loro in essere, oggetto di giudizio avanti al Tribunale di Udine, aveva per oggetto il contratto di appalto del
30.12.2015 con il quale “l'impresa individuale commissionò alla la Persona_1 Parte_1 costruzione di un complesso ad uso residenziale costituito da tra fabbricati all'interno del Piano attuativo d'iniziativa privata denominato “ sito in Comune di Udine”, in relazione al quale Per_5 contratto entrambe le parti avevano contestato reciproci inadempimenti.
Con la transazione, infatti, le parti avevano dato che “contestò il corretto svolgimento dei
CP_1 lavori, mentre la respinse ogni addebito e chiese il saldo delle proprie prestazioni;
pertanto, Pt_1 con ricorso per decreto ingiuntivo del 16.7.2018 la chiese al Tribunale di Udine l'emissione Pt_1 di una ingiunzione di pagamento nei confronti del per complessivi euro 69.186,42 oltre a
CP_1 spese ed interessi”, che veniva concesso ed avverso il quale aveva proposto opposizione
CP_1 chiedendo “accertarsi che nulla doveva il alla , e chiedendo altresì la risoluzione
CP_1 Pt_1 del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore”, all'esito della prima udienza il
Tribunale aveva concesso la provvisoria esecutività del d.i. opposto (v. transazione dimessa sub doc.
20 . Parte_1
Sempre nelle premesse della transazione le parti avevano dato atto che:
- nel corso dei colloqui successivi alla instaurazione del giudizio, “manifestava la propria Pt_1 volontà di procedere anche alla richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi, derivanti da una illegittima e/o infondata richiesta di risoluzione e/o comunque dal “blocco” delle attività di cantiere, riservandosi di inoltrare apposita diffida al risarcimento”;
- “nell'ottica di un componimento stragiudiziale, la ha manifestato l'interesse ad acquistare Pt_1 la piena proprietà di una porzione dell'area di cantiere ove essa aveva già avviato l'edificazione. In particolare, trattasi di cuna porzione di circa mq. 1.074,55 destinata alla costruzione delle bifamiliari
e circa mq. 152,60 destinati a passo carraio e pedonale, su cui è stata iniziata (solo il basamento in cemento magrone) la costruzione di una villa bifamiliare, nel mentre non è di interesse e non è oggetto della presente transazione, la restante porzione di circa mq.
1.643 su cui è stata iniziata
(scantinato, soletta piano terra e colonne in elevazione piano terra) la costruzione di due palazzine”.
Quindi, al fine di comporre stragiudizialmente la causa in corso e “per quanto occorra della (al momento futura ed eventuale) causa per risarcimento danni che ha manifestato al Pt_1 CP_1
l'intenzione di avviare”, richiamate le premesse quali parti integranti del contratto, Persona_1
e avevano concluso la transazione oggetto del presente giudizio
[...] Parte_2 Parte_1 con la quale avevano convenuto che, “a tacitazione di ogni domanda formulata e formulanda dalla nella causa in corso (nr. 4346/2018 R.G.) e anche per prevenire l'insorgenza di una futura Parte_1 causa per danni”:
- “il e, per esso, la società di cui il è socio di maggioranza e CP_1 Parte_2 CP_1
Amministratore Unico, propone di cedere e trasferire alla la pozione del mappale F12 Parte_1 mapp. 2188 del Comune di Udine”; - si impegnava: i) entro 40 giorni dalla stipula della transazione, a sgomberare il cantiere Parte_1 oggetto dell'originario contratto di appalto da tutti i materiali di scavo ivi giacenti;
ii) entro 30 giorni sempre dalla stipula della transazione, a rimuovere “tutto il materiale di cantiere eventualmente depositato in porzioni di terreno non oggetto del presente accordo e futura cessione”.
Da quanto sopra esposto risulta chiaramente che le parti avevano sostituito l'originario contratto di appalto con un contratto di compravendita, assumendosi obbligazioni completamente diverse ed incompatibili con quelle oggetto della controversia già pendente e di quella preannunciata e per fare ciò avevano dovuto coinvolgere anche un soggetto terzo, la società divenuta nelle more Parte_2 proprietaria dei terreni oggetto delle opere originariamente appaltate a Parte_1
Alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione sopra richiamati risulta, pertanto, la natura novativa della transazione.
Natura novativa che non è contraddetta da quanto previsto all'art. 13 del contratto con il quale le parti avevano stabilito che “La causa attualmente pendente avanti al Tribunale di Udine verrà fatta estinguere tramite la mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c. e le parti, con l'esatto adempimento della presente scrittura si dichiarano di nulla avere ulteriormente a pretendere l'una dall'altra, per le causali di cui alle premesse;
dichiara di rinunciare ad utilizzare in qualunque Pt_1 sede il decreto ingiuntivo n. 1311/2018 del Trib. di Udine”.
La Corte osserva che la transazione aveva prodotto effetti irreversibili sin dalla sua conclusione, incompatibili con la sopravvivenza del contratto di appalto, in quanto aveva determinato l'estinzione della causa di opposizione al d.i., con conseguente definitività del decreto e, quindi, definitivo accertamento delle pretese avanzate da con il ricorso monitorio. Proprio in ragione di tale Pt_1 risultato, si era necessariamente impegnata a non utilizzare il decreto ingiuntivo in qualunque Pt_1 sede. Inoltre, contrariamente a quanto allegato dall'appellante, le scadenze temporali previste per l'adempimento della transazione non ostavano al “congelamento” della causa pendente. Infatti, la transazione era stata conclusa il 17.02.2020; avrebbe dovuto adempiere alle proprie Pt_1 obbligazioni entro 40 giorni dalla stipula, mentre il contratto di vendita avrebbe dovuto essere concluso entro il 31.03.2020, le parti, pertanto, avrebbero potuto avanzare istanza congiunta al
Tribunale di sospensione della causa ex art. 296 c.p.c. per un periodo fino a tre mesi, ampiamente sufficiente a consentire l'esecuzione del nuovo accordo.
L'estinzione del contratto di appalto, inoltre, era presupposto necessario per liberare celermente i terreni oggetto dell'appalto ancora occupati da . Infatti, nelle premesse le parti avevano dato Pt_1 atto che “ e la hanno interesse a definire la presente vicenda nel senso di cui CP_1 Parte_2 alla seguente scrittura transattiva poiché, diversamente, i terreni di cui trattasi sarebbero di fatto vincolati per lungo tempo, essendo ancora il cantiere presidiato da . Parte_1 Stante l'univoca volontà delle parti di estinguere il contratto di appalto, la dicitura “le parti, con
l'esatto adempimento della presente scrittura si dichiarano di nulla avere ulteriormente a pretendere
l'una dall'altra, per le causali di cui alle premesse” è una mera clausola di stile.
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che, per il caso di mancato trasferimento della proprietà dei terreni, le parti avevano espressamente previsto che le cui obbligazioni Parte_1 dovevano essere adempiute prima della vendita, sarebbe stata risarcita con la somma di euro
25.000,00 secondo il seguente meccanismo: contestualmente alla sottoscrizione della CP_1 transazione, aveva consegnato al notaio incaricato della vendita un assegno non trasferibile intestato a dell'importo di euro 25.000,00, assegno in relazione al quale le parti avevano così stabilito Pt_1
“le parti si danno reciprocamente atto che l'assegno sopra indicato verrà consegnato dal Notaio alla
, la quale potrà porlo all'incasso, nell'ipotesi in cui, a lavori ultimati, il e/o la Pt_1 CP_1 Pt_2 non dovessero trasferire la proprietà dei fondi a , in conformità alla scrittura 17.02.2020.
[...] Pt_1
Viceversa, in ogni altra ipotesi, e in primo luogo qualora i fondi siano trasferiti alla in Pt_1 esecuzione della scrittura privata, l'assegno verrà restituito contestualmente al (v. all. B CP_1 alla transazione, richiamato dall'art. 7 del contratto).
In ultimo, definitiva conferma della natura novativa della transazione è il fatto che le parti avevano previsto per il solo caso di inadempimento da parte di il diritto a favore della sola Parte_1 Pt_2 di risolvere la transazione, a conferma che l'eventuale inadempimento all'obbligo di vendere i
[...] terreni non comportava, invece, la risoluzione della transazione (v. art. 7 transazione nel quale si legge: “Il mancato sgombero/rimozione dei terreni dai materiali da scavo, da parte di entro Parte_1
40 (quaranta) giorni dalla stipula del presente atto, darà diritto al venditore di risolvere il presente contratto ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 1456 cod. civ.”; analoga clausola risolutiva espressa era stata prevista all'art. 11 per il caso di inadempimento di alla ulteriore Pt_1 obbligazione di sgomberare dai terreni non oggetto della vendita transattiva tutto il materiale di cantiere).
La Corte osserva che, essendo la transazione novativa, necessariamente le parti, in base all'art. 1976
c.c., avrebbero dovuto prevedere espressamente la risoluzione della transazione per il caso di inadempimento, previsione come detto coerente con la natura novativa della transazione e, nel caso di specie, prevista solo per il caso di inadempimento del venditore e non, invece, di . Pt_1
6.2. L'infondatezza del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo motivo con il quale , per il caso di risoluzione della transazione, ha chiesto, accertata o dichiarata la Pt_1 risoluzione della transazione, di condannare gli appellati al risarcimento dei danni per il mancato guadagno. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 260.001 ed € 520.000,00, in considerazione della soccombenza (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, comprensiva anche della istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata, e fase decisoria per complessivi euro
20.119,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge), senza l'aumento del 30% stante la perfetta identità della posizione delle due appellanti, le quali hanno resistito quali eredi dell'unico originario titolare dei rapporti giuridici intercorsi con Parte_1
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di e così provvede: CP_2 Controparte_1 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 degli appellati e che liquida in complessivi € 20.119,00 per CP_2 Controparte_1 compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Vitulli