Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1275.
(Estinzione delle garanzie).
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
(Estinzione delle garanzie).
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
Commentari • 23
- 1. Cassazione civile n. 1847/1974https://www.brocardi.it/ · 206.1463
(massima n. 1) La disposizione dell'art. 1275 c.c. in materia di accollo, delegazione ed espromissione, per cui in tutti i casi in cui il creditore libera il debitore originario si estinguono le garanzie annesse al credito, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui la sostituzione di un nuovo debitore a quello originario, con liberazione di quest'ultimo, avvenga a seguito di speciali disposizioni di legge o per effetto di un atto autoritativo o d'imperio, cui la volontà del creditore rimane estranea. […]
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Giurisprudenza • 166
- 1. Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1170Provvedimento: […] - ai sensi dell'art. 1275 c.c. il signor Parte_2 e la Signora Parte_1 confermano che tutte le garanzie originariamente prestate rimangono a garanzia del mutuo e rinunciano espressamente agli effetti di cui all'art. 1301 c.c.;Leggi di più...
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