(Estinzione delle garanzie).
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
[…] Pertanto, vista la oggettiva diversità delle due fattispecie – ossia quella dell'art. 1275 c.c. e quella dell'art. 2824 c.c. – appare corretto che l'art. 2824 c.c. stabilisca la permanenza della garanzia ipotecaria. […]
Leggi di più…[…] Conseguentemente, si deve considerare il testamento strumento valido per rinunciare ad un'ipoteca già costituita (si precisa, ad ogni modo, che l'effetto estintivo della garanzia si produrrà solo nel momento della cancellazione della relativa iscrizione nei registri immobiliari, ex art. 2878 n.1 del Codice civile) o per prestare il consenso al mantenimento della garanzia ex art. 1275 del Codice civile. […]
Leggi di più…[…] Si é citata in precedenza una regola comune a delegazione, espromissione ed accollo, più precisamente quella sulla liberazione o meno del debitore originario, ma ve ne sono anche altre di cui agli artt. 1274, 1275 e 1276 c.c. […]
Leggi di più…Privilegi, pegno e ipoteche I privilegi [Codice civile 2745], il pegno [Codice civile 2784] e le ipoteche [Codice civile 2808] del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito [Codice civile 1233, 1275, 2878].
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