(Estinzione delle garanzie).
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle.
(massima n. 1) La disposizione dell'art. 1275 c.c. in materia di accollo, delegazione ed espromissione, per cui in tutti i casi in cui il creditore libera il debitore originario si estinguono le garanzie annesse al credito, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui la sostituzione di un nuovo debitore a quello originario, con liberazione di quest'ultimo, avvenga a seguito di speciali disposizioni di legge o per effetto di un atto autoritativo o d'imperio, cui la volontà del creditore rimane estranea. […]
Leggi di più…[…] invece, la richiesta della SPI al N.S. e la risposta positiva di costui in relazione al consenso all'accollo del debito principale da parte della Metra Trasporti, che era esattamente la condizione opposta perche', a norma dell'art. 1275 c.c. in tema di accollo, la liberazione del debitore originario producesse l'estinzione delle garanzie annesse al credito; d'altra parte l'obbligo di garanzia gravante sul N.S. non poteva essere considerato, […] dell'art. 1362 c.c. e segg., dell'art. 1375 c.c. in materia di buona fede e di interpretazione dei contratti, nonche' violazione degli artt. 1275 e 1372 c.c.; incompleta o erronea motivazione su punti essenziali della controversia. […]
Leggi di più…[…] Particolare attenzione è dedicata al coordinamento con gli artt. 1273, 1275 e 1276 C.c., in materia di liberazione del debitore e mantenimento delle garanzie. L'art. 1275 C.c., secondo l'interpretazione prevalente richiamata dallo Studio, si applica sia alle garanzie prestate da terzi sia a quelle prestate dal debitore originario, imponendo il consenso espresso per la loro conservazione, quando la garanzia venga a presidiare un debito altrui. […]
Leggi di più…[…] In tal caso, mentre restano ferme, salvo diverso accordo, le ipoteche gravanti sul bene trasferito fino ad estinzione del credito accollatosi dall'acquirente, le altre garanzie annesse al credito si estinguono, se colui che le ha prestate non consente espressamente di mantenerle (art. 1275 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Pertanto, vista la oggettiva diversità delle due fattispecie – ossia quella dell'art. 1275 c.c. e quella dell'art. 2824 c.c. – appare corretto che l'art. 2824 c.c. stabilisca la permanenza della garanzia ipotecaria. […]
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