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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124 /2025
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 124 /2025 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi, 9.10.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per la ricorrente l'avv. BLASI Parte_1 GI;
nessuno per il Ministero costituito. Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso anche relativamente alla domanda di monetizzazione delle ferie non godute dalla docente . Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 124/2025 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
PI LO e BLASI GI e domicilio eletto in Bergamo via F. Corridoni
89/D
-ricorrente-
contro
Controparte_1 P.IVA_1 [...]
di Milano, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2
FI AN e OV EF e domicilio eletto in Milano via Soderini
24
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2025, esponeva quanto Parte_1 segue:
“parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
, con la qualifica di docente supplente, per i seguenti periodi:
[...] a. s. 2023/2024 contratto dal 01/09/2023 al 23/10/2023 per n. 9 ore di servizio settimanali presso l'Istituto “MASCAGNI” di Melzo;
dal 24/10/2023 al 30/06/2024, con incarico d'insegnamento a orario settimanale pieno, presso l'Istituto “MASCAGNI” di Melzo;
Pa a. 2024/2025 contratto dal 01/09/2024 al 30/06/2025, con incarico d'insegnamento a orario settimanale pieno, presso l'Istituto “BARONI” di Carugate. A tal proposito, parte ricorrente rappresenta che, in quanto sottoscrittore dei contratti a termine sopra indicati, proprio perché supplente, non ha percepito né il bonus di formazione
2 legato alla cosiddetta carta docente né l'indennità sostitutiva per ferie non godute. Nello specifico, con riferimento alla richiesta di riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non percepite, parte ricorrente ha quindi maturato il diritto a fruire dei seguenti giorni di ferie: durante l'anno 2023/2024 ha maturato il diritto a fruire di 25,5 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di 28,5 giorni. Pur non avendo richiesto di fruire delle ferie residue, i Dirigenti Scolastici non l'avevano invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. Per calcolare il numero dei giorni di ferie a cui hanno diritto i docenti della scuola, occorre fare riferimento a una formula determinata dagli art. 13, 14 e 19, comma 2, del CCNL 2007, e, quindi, la ricorrente rivendicava il diritto al riconoscimento, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, alla somma complessiva di euro 1.981,60.
Il si costituiva con memoria difensiva Controparte_3 depositata in data 29/09/2025, nella quale contestava le deduzioni e pretese avversarie.
Per le ragioni di seguito illustrate, il ricorso è meritevole di accoglimento. In relazione alla prima domanda, sul riconoscimento della Carta del docente, si osserva che la relativa pretesa economica trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
3 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione
4 dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Ne risulta, pertanto, chiarito che la carta docente spetta anche nella fattispecie qui controversa, relativa a supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e, rilevato che la ricorrente è attualmente titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno 2026, compete alla stessa l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica, per un valore corrispondente a quello perduto, trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione, e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla Carta elettronica istituita a questo fine. Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per la docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite CP_1 previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_1 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio. Il deve, quindi, essere condannato a mettere a Controparte_1 disposizione della ricorrente, tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica”, la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Quanto alla seconda domanda, sul riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, la ricorrente affermava di aver conseguito il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute, avendo maturato nell'anno scolastico 2023/2024 un numero di giorni superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni, definite dai relativi calendari scolastici regionali. In particolare, nell'anno indicato aveva maturato il diritto a fruire di 25,5 giorni di ferie oltre 3 giorni di riposo per festività soppresse, cumulando un totale di 28,5 giorni di ferie/riposo. La mancata fruizione non poteva ascritta a omissioni alla stessa ascrivibili, poiché “il non ha invitato parte ricorrente , formalmente, a fruire Controparte_1 delle ferie e, comunque, ha omesso l'espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”. Allegava quindi la sottoestesa tabella ai fini del calcolo dell'indennità spettante sulla base degli illustrati presupposti.
5
Il convenuto, nel confutare la fondatezza di quest'ultima domanda, si soffermava CP_1 sulla disciplina regolante la materia, che fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012 conv. In legge 135/2012, era costituita dagli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007. La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto. L'art. 19, comma 2, prevedeva che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. L'art. 19, comma 2, prevedeva pertanto la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo) e la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge 135/2012 del 7/08/2012, ha introdotto la seguente disciplina “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. Tale disposizione ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, destinato a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto, sull'art. 19 del CCNL Comparto Scuola che invece consentiva la monetizzazione. A partire dal 1° gennaio 2013 è poi entrata in vigore la previsione di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228/12, che testualmente stabilisce quanto segue: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi pe la finanza pubblica”. Contemporaneamente, l'art. 1, comma 55, della legge 228/2012 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di
6 monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore del 7/07/2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Con specifico riferimento ai giorni di ferie oggetto della richiesta di monetizzazione, il assumeva che, per l'anno scolastico in esame, la ricorrente ne avesse CP_1 integralmente usufruito, dovendosi escludere dal novero delle ferie, in base alle stesse pronunce giurisprudenziali richiamate da controparte, solo i giorni di sospensione delle lezioni ricompresi fra “il completamento delle attività valutative della fine dell'anno scolastico (dall'8 o 9 giugno) e il termine finale del contratto di lavoro, ossia il 30 giugno”. In altri termini, non possono considerarsi, ai fini dell'applicazione del principio di monetizzazione, giornate di sospensione differenti da quelle di giugno, e dunque rientranti nei periodi di sospensione didattica, di cui al calendario scolastico, per vacanze natalizie, vacanze pasquali, Carnevale, e alcuni giorni singolarmente individuati in prossimità delle festività nazionali. Sommati questi giorni, può risultare che il docente ha interamente goduto di tutti i giorni ferie via via maturati. Quest'ultima domanda, proposta da parte ricorrente, è parimenti fondata. Il tema introdotto è stato oggetto di disamina da parte della Suprema Corte, che in diverse pronunce ha ribadito il principio secondo cui “al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5 comma 6 del d.l. n.95/2012, come integrato dall'art. 1 comma 55 l. n.228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2 della Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. la più recente Cass. Ord. 17.6.2024 nr. 16715). Nel caso in esame, al di là di comunicazioni generiche di natura prettamente informativa, la ricorrente non risulta aver ricevuto nessuna delle avvertenze di cui sopra, in particolare – unitamente all'indicazione dei giorni di ferie da fruire – l'invito specifico a goderne con la contestuale, ineludibile, avvertenza, da formularsi in maniera compiuta e tempestiva, che ove non ne fruisca, ferie e indennità sostitutiva andranno perdute. Quanto al profilo dedotto da parte convenuta circa l'avvenuta fruizione nei periodi infrannuali indicati, si osserva che la sospensione delle lezioni, stabilita dal calendario scolastico, non comporta alcuna automatica collocazione in ferie del docente (anche a tempo determinato). La situazione non è, infatti, differente rispetto a quella che si viene a creare nel periodo di sospensione precedente alla scadenza del contratto in data 30/06. Parimenti, il docente, durante i periodi di sospensione delle lezioni, come Natale, Pasqua, Carnevale, rimane a disposizione della scuola, senza essere in ferie se non a seguito di una espressa richiesta. Pur non recandosi a scuola, ove le lezioni sono sospese, il docente nei suddetti periodi può comunque svolgere attività inerenti al suo ruolo, come la programmazione didattica, la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni e di quanto utile in vista di future riunioni. In quest'ottica, deve ritenersi che il medesimo docente, ove raggiunto da una convocazione
7 urgente (a titolo esemplificativo, un consiglio di classe straordinario), è tenuto a presentarsi a scuola, pur non avendo formulato alcuna richiesta di ferie. Il principio vale indistintamente per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, e quelli interessati da un contratto a tempo determinato, senza poter riservare a questi ultimi un trattamento differente;
ciò, in caso di automatica collocazione in ferie, determinerebbe una evidente sorte di natura discriminatoria, in difformità con quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente, ha ribadito che "il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro" (Cass.
7.5.2025 n.11968). Nella sentenza, si fa esplicito e testuale riferimento alla “sospensione delle lezioni”, senza alcuna delimitazione dei periodi interessati, che comprendono pertanto quelli prossimi e/o immediatamente successivi alle festività nazionali, menzionati da parte convenuta. Ne consegue la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta. Il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per le ragioni anzidette, ed in particolare per il rapporto di necessaria strumentalità con ferie di cui la docente non ha potuto fruire, una volta escluso che durante il periodo di sospensione o di interruzione delle lezioni, possa verificarsi un automatico godimento delle stesse, non consente di ravvisare nella percezione della relativa somma alcuna ipotesi di indebito arricchimento, così come eccepita dal resistente. Sulla base dei conteggi correttamente elaborati, non contestati rispetto ai parametri di determinazione, il deve essere condannato a pagare in favore della ricorrente la CP_1 somma complessiva di euro 1.981,60 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute nell'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite, tenuto conto di orientamenti della giurisprudenza di merito allineati alla tesi difensiva di parte convenuta in ordine ai limiti di operatività del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, possono essere compensate in misura pari alla metà, che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico Parte_1 di 500.00 euro annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione della docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; accerta, inoltre, il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024; 2. Condanna il a mettere a disposizione della ricorrente, Controparte_1 tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica”, la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, e a pagare in favore della stessa la somma di euro
8 1.981,60 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute nell'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo 3.Condanna il alla rifusione delle spese di lite in misura Controparte_1 pari alla metà, spese complessivamente liquidate per l'intero in euro 1030,00 per compensi, oltre CU se dovuto e versato, rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
9
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 124 /2025 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi, 9.10.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per la ricorrente l'avv. BLASI Parte_1 GI;
nessuno per il Ministero costituito. Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso anche relativamente alla domanda di monetizzazione delle ferie non godute dalla docente . Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 124/2025 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
PI LO e BLASI GI e domicilio eletto in Bergamo via F. Corridoni
89/D
-ricorrente-
contro
Controparte_1 P.IVA_1 [...]
di Milano, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2
FI AN e OV EF e domicilio eletto in Milano via Soderini
24
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2025, esponeva quanto Parte_1 segue:
“parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
, con la qualifica di docente supplente, per i seguenti periodi:
[...] a. s. 2023/2024 contratto dal 01/09/2023 al 23/10/2023 per n. 9 ore di servizio settimanali presso l'Istituto “MASCAGNI” di Melzo;
dal 24/10/2023 al 30/06/2024, con incarico d'insegnamento a orario settimanale pieno, presso l'Istituto “MASCAGNI” di Melzo;
Pa a. 2024/2025 contratto dal 01/09/2024 al 30/06/2025, con incarico d'insegnamento a orario settimanale pieno, presso l'Istituto “BARONI” di Carugate. A tal proposito, parte ricorrente rappresenta che, in quanto sottoscrittore dei contratti a termine sopra indicati, proprio perché supplente, non ha percepito né il bonus di formazione
2 legato alla cosiddetta carta docente né l'indennità sostitutiva per ferie non godute. Nello specifico, con riferimento alla richiesta di riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non percepite, parte ricorrente ha quindi maturato il diritto a fruire dei seguenti giorni di ferie: durante l'anno 2023/2024 ha maturato il diritto a fruire di 25,5 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di 28,5 giorni. Pur non avendo richiesto di fruire delle ferie residue, i Dirigenti Scolastici non l'avevano invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. Per calcolare il numero dei giorni di ferie a cui hanno diritto i docenti della scuola, occorre fare riferimento a una formula determinata dagli art. 13, 14 e 19, comma 2, del CCNL 2007, e, quindi, la ricorrente rivendicava il diritto al riconoscimento, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, alla somma complessiva di euro 1.981,60.
Il si costituiva con memoria difensiva Controparte_3 depositata in data 29/09/2025, nella quale contestava le deduzioni e pretese avversarie.
Per le ragioni di seguito illustrate, il ricorso è meritevole di accoglimento. In relazione alla prima domanda, sul riconoscimento della Carta del docente, si osserva che la relativa pretesa economica trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
3 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione
4 dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Ne risulta, pertanto, chiarito che la carta docente spetta anche nella fattispecie qui controversa, relativa a supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e, rilevato che la ricorrente è attualmente titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno 2026, compete alla stessa l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica, per un valore corrispondente a quello perduto, trattandosi di erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione, e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla Carta elettronica istituita a questo fine. Ne risulta, inoltre, confermato che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per la docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite CP_1 previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_1 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio. Il deve, quindi, essere condannato a mettere a Controparte_1 disposizione della ricorrente, tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica”, la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Quanto alla seconda domanda, sul riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, la ricorrente affermava di aver conseguito il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute, avendo maturato nell'anno scolastico 2023/2024 un numero di giorni superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni, definite dai relativi calendari scolastici regionali. In particolare, nell'anno indicato aveva maturato il diritto a fruire di 25,5 giorni di ferie oltre 3 giorni di riposo per festività soppresse, cumulando un totale di 28,5 giorni di ferie/riposo. La mancata fruizione non poteva ascritta a omissioni alla stessa ascrivibili, poiché “il non ha invitato parte ricorrente , formalmente, a fruire Controparte_1 delle ferie e, comunque, ha omesso l'espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”. Allegava quindi la sottoestesa tabella ai fini del calcolo dell'indennità spettante sulla base degli illustrati presupposti.
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Il convenuto, nel confutare la fondatezza di quest'ultima domanda, si soffermava CP_1 sulla disciplina regolante la materia, che fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012 conv. In legge 135/2012, era costituita dagli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007. La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto. L'art. 19, comma 2, prevedeva che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. L'art. 19, comma 2, prevedeva pertanto la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo) e la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute. L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge 135/2012 del 7/08/2012, ha introdotto la seguente disciplina “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. Tale disposizione ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, destinato a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto, sull'art. 19 del CCNL Comparto Scuola che invece consentiva la monetizzazione. A partire dal 1° gennaio 2013 è poi entrata in vigore la previsione di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228/12, che testualmente stabilisce quanto segue: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi pe la finanza pubblica”. Contemporaneamente, l'art. 1, comma 55, della legge 228/2012 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di
6 monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore del 7/07/2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Con specifico riferimento ai giorni di ferie oggetto della richiesta di monetizzazione, il assumeva che, per l'anno scolastico in esame, la ricorrente ne avesse CP_1 integralmente usufruito, dovendosi escludere dal novero delle ferie, in base alle stesse pronunce giurisprudenziali richiamate da controparte, solo i giorni di sospensione delle lezioni ricompresi fra “il completamento delle attività valutative della fine dell'anno scolastico (dall'8 o 9 giugno) e il termine finale del contratto di lavoro, ossia il 30 giugno”. In altri termini, non possono considerarsi, ai fini dell'applicazione del principio di monetizzazione, giornate di sospensione differenti da quelle di giugno, e dunque rientranti nei periodi di sospensione didattica, di cui al calendario scolastico, per vacanze natalizie, vacanze pasquali, Carnevale, e alcuni giorni singolarmente individuati in prossimità delle festività nazionali. Sommati questi giorni, può risultare che il docente ha interamente goduto di tutti i giorni ferie via via maturati. Quest'ultima domanda, proposta da parte ricorrente, è parimenti fondata. Il tema introdotto è stato oggetto di disamina da parte della Suprema Corte, che in diverse pronunce ha ribadito il principio secondo cui “al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5 comma 6 del d.l. n.95/2012, come integrato dall'art. 1 comma 55 l. n.228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2 della Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. la più recente Cass. Ord. 17.6.2024 nr. 16715). Nel caso in esame, al di là di comunicazioni generiche di natura prettamente informativa, la ricorrente non risulta aver ricevuto nessuna delle avvertenze di cui sopra, in particolare – unitamente all'indicazione dei giorni di ferie da fruire – l'invito specifico a goderne con la contestuale, ineludibile, avvertenza, da formularsi in maniera compiuta e tempestiva, che ove non ne fruisca, ferie e indennità sostitutiva andranno perdute. Quanto al profilo dedotto da parte convenuta circa l'avvenuta fruizione nei periodi infrannuali indicati, si osserva che la sospensione delle lezioni, stabilita dal calendario scolastico, non comporta alcuna automatica collocazione in ferie del docente (anche a tempo determinato). La situazione non è, infatti, differente rispetto a quella che si viene a creare nel periodo di sospensione precedente alla scadenza del contratto in data 30/06. Parimenti, il docente, durante i periodi di sospensione delle lezioni, come Natale, Pasqua, Carnevale, rimane a disposizione della scuola, senza essere in ferie se non a seguito di una espressa richiesta. Pur non recandosi a scuola, ove le lezioni sono sospese, il docente nei suddetti periodi può comunque svolgere attività inerenti al suo ruolo, come la programmazione didattica, la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni e di quanto utile in vista di future riunioni. In quest'ottica, deve ritenersi che il medesimo docente, ove raggiunto da una convocazione
7 urgente (a titolo esemplificativo, un consiglio di classe straordinario), è tenuto a presentarsi a scuola, pur non avendo formulato alcuna richiesta di ferie. Il principio vale indistintamente per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, e quelli interessati da un contratto a tempo determinato, senza poter riservare a questi ultimi un trattamento differente;
ciò, in caso di automatica collocazione in ferie, determinerebbe una evidente sorte di natura discriminatoria, in difformità con quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente, ha ribadito che "il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro" (Cass.
7.5.2025 n.11968). Nella sentenza, si fa esplicito e testuale riferimento alla “sospensione delle lezioni”, senza alcuna delimitazione dei periodi interessati, che comprendono pertanto quelli prossimi e/o immediatamente successivi alle festività nazionali, menzionati da parte convenuta. Ne consegue la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta. Il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per le ragioni anzidette, ed in particolare per il rapporto di necessaria strumentalità con ferie di cui la docente non ha potuto fruire, una volta escluso che durante il periodo di sospensione o di interruzione delle lezioni, possa verificarsi un automatico godimento delle stesse, non consente di ravvisare nella percezione della relativa somma alcuna ipotesi di indebito arricchimento, così come eccepita dal resistente. Sulla base dei conteggi correttamente elaborati, non contestati rispetto ai parametri di determinazione, il deve essere condannato a pagare in favore della ricorrente la CP_1 somma complessiva di euro 1.981,60 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute nell'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite, tenuto conto di orientamenti della giurisprudenza di merito allineati alla tesi difensiva di parte convenuta in ordine ai limiti di operatività del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, possono essere compensate in misura pari alla metà, che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico Parte_1 di 500.00 euro annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione della docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; accerta, inoltre, il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024; 2. Condanna il a mettere a disposizione della ricorrente, Controparte_1 tramite il suo accredito sulla “Carta elettronica”, la somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, e a pagare in favore della stessa la somma di euro
8 1.981,60 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute nell'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo 3.Condanna il alla rifusione delle spese di lite in misura Controparte_1 pari alla metà, spese complessivamente liquidate per l'intero in euro 1030,00 per compensi, oltre CU se dovuto e versato, rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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