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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 10786 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 vertente tra
(avv.ti Toti S. Musumeci, Stefano Altara e Giuseppe Parte_1
Vecera);
PARTE ATTRICE
e in persona del legale rappresentante (avv. Fabrizio Controparte_1
La Rosa);
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore, premesso che nel mese di luglio 2018 aveva stipulato con la un contratto di collaborazione che Controparte_2
prevedeva l'acquisto da parte del di due eco-raccoglitori prodotti dalla convenuta e che Parte_1
con successivo accordo nel mese di gennaio 2019, aveva acquistato ulteriori due raccoglitori, per un corrispettivo complessivo di €. 34.000,00 oltre IVA, ha chiesto la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e la condanna della convenuta alla restituzione degli importi corrisposti a pari a € 26.500,00 e comunque al risarcimento di tutti i danni subiti.
La convenuta, costituitasi, hanno contestato l'avversa pretesa chiedendone il rigetto.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
26/02/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
Con contratto di collaborazione stipulato tra le parti nel 2018, la società
[...]
affidava a l'incarico di promuovere e distribuire nelle CP_1 Parte_1
zone di Vinovo e Torino gli eco-raccoglitori prodotti dalla convenuta , denominati
1 attraverso lo svolgimento, da parte del , dell'attività di vendita e/o CP_3 Parte_1
locazione a terzi soggetti, nonché l'incarico di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti che sarebbero confluiti nei raccoglitori e del trasporto dei rifiuti presso impianti di stoccaggio per la trasformazione ed il recupero degli stessi. Il contratto prevedeva la vendita al di due Parte_1
eco-raccoglitori nonché lo svolgimento da parte della concedente dei servizi di consulenza e di supporto specificamente indicati, al prezzo di € 24.000,00 oltre IVA (v. doc. 2 e 3 produzione di parte attrice).
L'attore versava a un primo acconto di € 5.000,00 in data 30 luglio 2018 e un secondo acconto di € 3.500,00 in data 12 ottobre 2018 (v. doc. 5 e 6 produzione di parte attrice).
Con successivo accordo intervenuto nel mese di gennaio 2019, il acquistava Parte_1
ulteriori due raccoglitori, per un totale di quattro, per un importo complessivo rideterminato in
€ 34.000,00 oltre IVA. Le parti prevedevano il pagamento dilazionato del corrispettivo, concordando che il prezzo avrebbe dovuto essere così corrisposto: i. euro 18.000,00 con bonifico bancario il 29 gennaio 2019; ii. euro 4.980,00 «da versare al ricevimento della data di consegna dei macchinari»; iii. euro 10.000,00 «da dilazionare in tranche dopo l'avvenuto posizionamento degli stessi» (v. doc. 7 e 8 produzione di parte attrice).
In adempimento di tale accordo, in data 28 gennaio 2019 provvedeva alla Parte_1 corresponsione di un ulteriore acconto di € 18.000,00 (v. doc. 9 produzione di parte attrice).
L'attore ha allegato che la società convenuta restava inadempiente agli obblighi assunti, omettendo di consegnare i raccoglitori venduti e di eseguire tutte quelle attività previste dal contratto propedeutiche al posizionamento dei raccoglitori ed indispensabili per l'avvio dell'attività da parte del . Parte_1
La convenuta, dal canto suo, ha dedotto di avere provveduto alla realizzazione degli eco- raccoglitori da assegnare al concessionario, alla ricerca dei luoghi per la collocazione dei medesimi eco-raccoglitori, a fornire al concessionario, attraverso l'opera prestata dall'ingegnere ambientale , attività di consulenza e supporto per il disbrigo delle pratiche di Persona_1
iscrizione all'Albo Trasportatori per conto terzi ed all'Albo Gestori ambientali ed a svolgere, altresì, tutte le attività di assistenza e consulenza contrattualmente previste. La convenuta ha, inoltre, evidenziato che ai fini dell'esecuzione dell'obbligo di consegna dei raccoglitori era necessaria, per espressa clausola contrattuale, una preventiva comunicazione scritta del concessionario con la quale quest'ultimo avrebbe dovuto indicare il luogo di adempimento della prestazione, comunicazione mai inoltrata dal . Parte_1
La domanda di risoluzione è fondata e va accolta.
2 Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. n. 13685/2019).
Ebbene, l'obbligazione principale assunta dalla concedente consisteva nel trasferimento al concessionario della proprietà degli eco-raccoglitori denominati e la circostanza CP_3
che detti eco-raccoglitori non siano mai stati consegnati è pacifica.
La convenuta ha dedotto che la mancata consegna non era imputabile a sua colpa atteso che il non aveva mai comunicato per iscritto alla il luogo in cui gli eco- Parte_1
raccoglitori dovevano essere consegnati, come previsto dall'art. 5 lett. A) del contratto di concessione.
Tale eccezione appare priva di fondamento.
Giova ricordare che, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, sui contraenti grava un obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, che impone di mantenere un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Nel caso in esame, a prescindere dalle previsioni dell'art. 5, lett. A) del contratto e dal successivo accordo intervenuto tra le parti (v. doc. 7 e 8 produzione di parte attrice), la ha certamente violato l'obbligo di correttezza, poiché non ha mai comunicato al che i Parte_1
raccoglitori erano stati realizzati ed erano pronti per la consegna.
Peraltro, la comunicazione da parte del del luogo di consegna non avrebbe avuto Parte_1
alcuna pratica utilità fino al momento in cui il bene non fosse stato fabbricato.
Né la convenuta ha dato prova di avere effettivamente realizzato gli eco-raccoglitori da assegnare al , avendo il teste escusso il 02/12/2024, dichiarato Parte_1 Testimone_1
“nulla so”.
Poiché la consegna degli eco-raccoglitori costituiva l'obbligazione principale dedotta in contratto, dalla cui esecuzione dipendeva l'utilità delle altre prestazioni contrattuali, deve concludersi che l'inadempimento sia di non scarsa importanza per l'equilibrio sinallagmatico del rapporto e quindi a norma dell'art. 1453 cod. civ. giustifica la risoluzione del contratto.
Pertanto, quanto alle ulteriori obbligazioni assunte da , appare superfluo ogni accertamento in merito all'adempimento delle stesse, atteso che, non avendo mai consegnato i
3 raccoglitori, la società ha precluso al la possibilità di avviare l'attività oggetto del Parte_1
contratto, rendendo prive di utilità le ulteriori prestazioni.
Deve, pertanto, essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla convenuta, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge.
L'attrice ha chiesto la restituzione della somma versata alla controparte a titolo di acconto, pari a € 26.500,00, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, specificando in proposito di aver subito, in conseguenza dell'inadempimento della controparte, sia un danno emergente pari a € 1.955,96, avendo sostenuto spese rivelatesi prive di utilità a causa del grave inadempimento di controparte, sia un danno da lucro cessante nella misura di € 96.000,00 per il mancato guadagno patrimoniale che avrebbe dovuto conseguire almeno per un anno, se l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta.
Per quanto attiene alla domanda restitutoria, va osservato che parte attrice ha documentato
(v. doc. 5, 6 e 9 produzione di parte attrice) di aver corrisposto alla convenuta la somma di €
26.500,00 a titolo di acconto, del quale va indubbiamente riconosciuto il rimborso, a fronte della risoluzione del contratto.
Sulla somma sopra indicata vanno calcolati gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della costituzione in mora (12/03/2020) alla data della domanda giudiziale (Cass.
S.U. n. 15895/2019; Cass. n. 423/2025) e gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda (Cass. n. 7677/2025) sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene, invece, alla domanda risarcitoria, occorre distinguere fra il danno emergente e il danno da lucro cessante.
Giova ricordare che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la parte non inadempiente ha diritto al risarcimento di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta dell'altra parte inadempiente, comprese le spese affrontate in vista del proprio adempimento.
Il risarcimento deve coprire non solo il danno diretto e immediato, ma anche quello indiretto e mediato che sia una conseguenza normale dell'inadempimento, comprensivo del lucro cessante e della lesione dell'interesse che la parte aveva nell'esecuzione del contratto (Cass. n.
7443/2024).
Quanto al danno emergente, l'attore ha provata che in dipendenza del contratto ha sostenuto esborsi rivelatisi privi di utilità a causa del grave inadempimento di controparte (v. doc. 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 e 22 produzione di parte attrice) per complessivi € 3.755,96, rientrati per € 1.800,00 con la rivendita dell'automezzo acquistato per lo svolgimento dell'attività di cui al contratto.
4 Pertanto, il danno subito da va determinato in € 1.955,96 (€ 3.755,96 - € Parte_1
1.800,00).
Quanto alla voce del lucro cessante, giova ricordare che il risarcimento del danno presuppone l'esistenza di un danno certo e non meramente eventuale o ipotetico.
Il lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. n. 29486/2024).
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il danno da lucro cessante è risarcibile anche su prova indiziaria: sono esclusi soltanto i mancati guadagni meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte (Cass. n. 10750/2020). Quando si tratta di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, gli stessi devono essere risarciti non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso (cfr. Cass. n. 29330/2019; Cass. n. 127/2016; Cass. n. 18804/2015). Il risarcimento del danno da lucro cessante non può essere riconosciuto automaticamente, ma esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi da cui desumente l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. n. 9484/2015).
Nel caso in esame, il preteso mancato guadagno appare meramente ipotetico in quanto collegato ad una mera prospettazione della concedete fatta al fine di incoraggiare la conclusione del contratto ma non supportata da dati oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
Né può procedersi alla liquidazione equitativa. In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura.
5 Nel caso in esame, non vi sono elementi per ritenere che l'attività sarebbe stata effettivamente avviata e avrebbe prodotto utili, considerato che l'avvio di essa presupponeva la stipula di accordi con soggetti che fossero interessati al posizionamento dei raccoglitori e l'attore non ha offerto elementi per valutare se effettivamente vi fossero soggetti interessati e quali fossero le potenzialità economiche dell'attività (offerte contrattuali ricevute, dati di mercato).
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere accolta limitatamente alla voce del danno emergente pari a € 1.955,96.
L'importo suddetto, trattandosi di obbligazione di valore, va maggiorato degli interessi legali da calcolare sulle somme anno per anno rivalutate secondo gli indici ISTAT, a far data dall'evento lesivo - che può individuarsi nella data della diffida - e fino alla presente pronuncia.
Da questa, poi, per l'effetto della conversione del debito di valore in debito di valuta, decorrono ulteriori interessi legali fino al soddisfo.
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del Parte_1
della somma di € 2.527,28, oltre gli interessi legali dalla data della decisione sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (decisum), per tutte le fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per fatto imputabile alla convenuta;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 26.500,00, oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della costituzione in mora (12/03/2020) alla data della domanda giudiziale e gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo nonché della somma di € 2.527,28, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della decisione sino all'effettivo soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi e € 786,00 per spese, Parte_1
oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Palermo, 26 maggio 2025. Il Giudice
Cinzia Ferreri
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