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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1534.2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Marigliano, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notaio Dott. Persona_1 di Roma del 22 marzo 2024 (rep. 37875/7313) dall'avv. Valentina Bevilacqua (CF
) tutti elettivamente domiciliati in C.so Garibaldi 38 presso C.F._2
l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 27.11.2024, il ricorrente dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 581/2024 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di:“1.-Accertare e dichiarare che l'istante presenta le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente alla corresponsione delle provvidenze richieste, dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa data accertata dalla nominanda CTU;
2.-Condannare per l'effetto l' in persona del legale rapp. p.t. alla CP_1
1 corresponsione, in favore dell'istante dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa data accertata a mezzo CTU;
3.-Condannare il resistente al pagamento delle spese processuali sia relative al procedimento di ATP che del CP_1 presente giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari per spese anticipate ed onorari non riscossi. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 21.08.2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Leucemia linfatica cronica in trattamento farmacologico con inibitori di BTK. Ipertensione arteriosa;
portatore di pace maker. Artrosi polidistrettuale. Depressione reattiva. Prostatismo. Esiti di colecistectomia ”. Il CTU ha concluso, pertanto, dichiarando che “attualmente non sussistono i requisiti medico -legali richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
- attualmente non sussiste la condizione di handicap grave prevista dal 3° comma dell'articolo 3 della legge 104/92”. Orbene, in ragione di quanto detto, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , le cui conclusioni in questa Persona_2 sede si condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza dei requisiti sanitari, così come richiesti in ricorso.
3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno dichiarate irripetibili, atteso il deposito in ciascuna fase della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.. Per la stessa ragione, le spese relative alla CTU, espletata sia in sede di accertamento tecnico preventivo che in sede di merito, vanno poste a carico dell' e vanno CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo, così come confermate in sede di merito, dichiarando che nato a [...] Parte_1
Giovanni a Piro (SA) il 07.02.1944, C.F.: , NON si trova C.F._1 nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, nè nelle condizioni di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della LEGGE 104/1992;
2) dichiara irripetibili le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1534.2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Marigliano, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notaio Dott. Persona_1 di Roma del 22 marzo 2024 (rep. 37875/7313) dall'avv. Valentina Bevilacqua (CF
) tutti elettivamente domiciliati in C.so Garibaldi 38 presso C.F._2
l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 27.11.2024, il ricorrente dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 581/2024 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di:“1.-Accertare e dichiarare che l'istante presenta le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente alla corresponsione delle provvidenze richieste, dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa data accertata dalla nominanda CTU;
2.-Condannare per l'effetto l' in persona del legale rapp. p.t. alla CP_1
1 corresponsione, in favore dell'istante dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa data accertata a mezzo CTU;
3.-Condannare il resistente al pagamento delle spese processuali sia relative al procedimento di ATP che del CP_1 presente giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari per spese anticipate ed onorari non riscossi. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 21.08.2025, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Leucemia linfatica cronica in trattamento farmacologico con inibitori di BTK. Ipertensione arteriosa;
portatore di pace maker. Artrosi polidistrettuale. Depressione reattiva. Prostatismo. Esiti di colecistectomia ”. Il CTU ha concluso, pertanto, dichiarando che “attualmente non sussistono i requisiti medico -legali richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
- attualmente non sussiste la condizione di handicap grave prevista dal 3° comma dell'articolo 3 della legge 104/92”. Orbene, in ragione di quanto detto, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , le cui conclusioni in questa Persona_2 sede si condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza dei requisiti sanitari, così come richiesti in ricorso.
3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno dichiarate irripetibili, atteso il deposito in ciascuna fase della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.. Per la stessa ragione, le spese relative alla CTU, espletata sia in sede di accertamento tecnico preventivo che in sede di merito, vanno poste a carico dell' e vanno CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo, così come confermate in sede di merito, dichiarando che nato a [...] Parte_1
Giovanni a Piro (SA) il 07.02.1944, C.F.: , NON si trova C.F._1 nelle condizioni proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, nè nelle condizioni di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della LEGGE 104/1992;
2) dichiara irripetibili le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
Pag. 2 di 3 3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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