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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
MELITO VITTORIO, Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3544/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13937/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 14/10/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239000995320000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239000995320000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239000995320000 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6264/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8.10.2024, depositata il successivo giorno 14, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sez. 31^, ha rigettato il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione per Irpef, Iva e Irap 2008 in epigrafe. Il primo giudice ha rilevato che non vengono fatti valere vizi propri dell'intimazione, mentre le cartelle di pagamento poste a base della medesima risultano regolarmente notificate e non impugnate tempestivamente;
né si è verificata alcuna prescrizione, avuto riguardo alla sospensione disposta con la legislazione per l'emergenza Covid.
Ricorre in appello la contribuente: sostiene il verificarsi della prescrizione e la decadenza dall'emissione della cartella, rileva la mancata notifica del preventivo avviso di accertamento, contesta la regolarità delle notifiche e del calcolo di sanzioni e interessi, obietta circa la mancata produzione degli originali degli atti.
Resiste l'Ente impositore a sostegno della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si recepisce e conferma la decisione del giudice di prime cure, succintamente ma esaurientemente argomentata in maniera pienamente condivisibile.
Le doglianze dell'appellante vanno disattese.
In ordine logico va anzitutto respinta l'obiezione circa la mancata emissione dell'avviso di accertamento, poiché le cartelle prodromiche all'intimazione impugnata scaturiscono da controllo automatizzato per omessi o carenti versamenti di imposta risultanti dalla dichiarazione presentata: < ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto>> (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 24747 del 5/11/2020, Rv. 659497 - 01). Neppure era necessaria alcuna comunicazione di irregolarità o avviso bonario, in quanto la dichiarazione era regolare e veniva rilevato semplicemente il mancato pagamento di ciò che era stato dichiarato come dovuto. Dette cartelle sono state notificate in data 7.2.2012 e 7.3.2012, come da produzioni in primo grado, ritenute rituali e regolari dal giudice impugnato. Si ribadisce qui che: < a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione>> (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 6251 del 9/3/2025, Rv. 674356 - 01). Nulla ha provato in contrario l'appellante che si è limitato ad asserire di non aver ricevuto alcun atto, nonostante l'avviso di ricevimento. Si rammenta ancora che < seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima>> (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 17841 del 21/6/2023, Rv. 668472 - 01).
Quanto alla produzione di sole copie, e non anche degli originali, si osserva che la contestazione non può limitarsi ad un mero disconoscimento (come nella concreta fattispecie), ma richiede l'indicazione di specifiche ragioni dell'asserita difformità (cfr. Cass. n. 8604/2025, n. 28373/2024), fino alla necessaria presentazione di querela di falso qualora si contesti la stessa esistenza dell'originale (cfr. Cass. n. 24029/2024).
L'appello è però basato essenzialmente sull'asserito verificarsi di decadenza e prescrizione.
Come detto, le cartelle sono state notificate ad inizio 2012 in riferimento all'anno di imposta 2008, quindi con riguardo alla dichiarazione 2009: è pertanto evidente il rispetto del termine triennale. Comunque, tale doglianza (come peraltro quella, già esaminata, sulla mancanza di avviso di accertamento) sarebbe inammissibile per tardività, dovendo essere eventualmente sollevata con tempestiva impugnazione delle cartelle debitamente notificate, impugnazione mai avvenuta.
Sarebbe invece rilevante l'eventuale estinzione per prescrizione, che si rifletterebbe sull'intimazione di pagamento, pacificamente notificata il 7.2.2024. Ebbene, negli anni intercorsi tra le notifiche di cartelle e intimazione la prescrizione è rimasta sospesa dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 623, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), nonché dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ai sensi dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (emergenza Covid), che richiama l'art. 12 d. lgs. n. 159/2015. Trattasi complessivamente di giorni (170 + 542 =) 712, sufficienti a ravvisare il mancato perfezionamento della causa estintiva, senza necessità di valutare se nella specie ricorra anche l'ulteriore causa di sospensione fino al
31.12.2023, ai sensi del comma 2 del citato art. 12, richiamato dalla legislazione emergenziale. Si controverte su tributi erariali, per i quali il termine di prescrizione è decennale: < IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi>> (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 33213 del 29/11/2023, Rv. 669585 – 01, tra le più recenti di giurisprudenza consolidata).
Il principio si estende alle obbligazioni accessorie di interessi e sanzioni: cfr. Cass. civ., sez. V, n. 6659 del
21/03/2014, Rv. 630531 – 01.
I criteri di computo di interessi e sanzioni sono agevolmente desumibili dagli atti emessi dall'Amministrazione, in quanto conformi a percentuali e tassi predeterminati da leggi e regolamenti.
Nessun vizio proprio dell'intimazione (se non l'eventuale prescrizione dei tributi di riferimento) è oggetto di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (verificato CUT: € 3.703,00) ed ai parametri fissati con D.M. Giustizia 1/3/2014, n. 55 (in G.U. n. 77 del 2.4.2014), tabella n. 24 dell'Allegato, tenuto conto che non si ravvisano nella presente procedura le fasi istruttoria e cautelare.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante Ricorrente_1 al pagamento in favore della costituita parte appellata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli delle spese di giudizio, liquidate in euro 700,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
MELITO VITTORIO, Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3544/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13937/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 14/10/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239000995320000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239000995320000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239000995320000 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6264/2025 depositato il
23/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8.10.2024, depositata il successivo giorno 14, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sez. 31^, ha rigettato il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione per Irpef, Iva e Irap 2008 in epigrafe. Il primo giudice ha rilevato che non vengono fatti valere vizi propri dell'intimazione, mentre le cartelle di pagamento poste a base della medesima risultano regolarmente notificate e non impugnate tempestivamente;
né si è verificata alcuna prescrizione, avuto riguardo alla sospensione disposta con la legislazione per l'emergenza Covid.
Ricorre in appello la contribuente: sostiene il verificarsi della prescrizione e la decadenza dall'emissione della cartella, rileva la mancata notifica del preventivo avviso di accertamento, contesta la regolarità delle notifiche e del calcolo di sanzioni e interessi, obietta circa la mancata produzione degli originali degli atti.
Resiste l'Ente impositore a sostegno della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si recepisce e conferma la decisione del giudice di prime cure, succintamente ma esaurientemente argomentata in maniera pienamente condivisibile.
Le doglianze dell'appellante vanno disattese.
In ordine logico va anzitutto respinta l'obiezione circa la mancata emissione dell'avviso di accertamento, poiché le cartelle prodromiche all'intimazione impugnata scaturiscono da controllo automatizzato per omessi o carenti versamenti di imposta risultanti dalla dichiarazione presentata: < ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto>> (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 24747 del 5/11/2020, Rv. 659497 - 01). Neppure era necessaria alcuna comunicazione di irregolarità o avviso bonario, in quanto la dichiarazione era regolare e veniva rilevato semplicemente il mancato pagamento di ciò che era stato dichiarato come dovuto. Dette cartelle sono state notificate in data 7.2.2012 e 7.3.2012, come da produzioni in primo grado, ritenute rituali e regolari dal giudice impugnato. Si ribadisce qui che: < a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione>> (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 6251 del 9/3/2025, Rv. 674356 - 01). Nulla ha provato in contrario l'appellante che si è limitato ad asserire di non aver ricevuto alcun atto, nonostante l'avviso di ricevimento. Si rammenta ancora che < seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima>> (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 17841 del 21/6/2023, Rv. 668472 - 01).
Quanto alla produzione di sole copie, e non anche degli originali, si osserva che la contestazione non può limitarsi ad un mero disconoscimento (come nella concreta fattispecie), ma richiede l'indicazione di specifiche ragioni dell'asserita difformità (cfr. Cass. n. 8604/2025, n. 28373/2024), fino alla necessaria presentazione di querela di falso qualora si contesti la stessa esistenza dell'originale (cfr. Cass. n. 24029/2024).
L'appello è però basato essenzialmente sull'asserito verificarsi di decadenza e prescrizione.
Come detto, le cartelle sono state notificate ad inizio 2012 in riferimento all'anno di imposta 2008, quindi con riguardo alla dichiarazione 2009: è pertanto evidente il rispetto del termine triennale. Comunque, tale doglianza (come peraltro quella, già esaminata, sulla mancanza di avviso di accertamento) sarebbe inammissibile per tardività, dovendo essere eventualmente sollevata con tempestiva impugnazione delle cartelle debitamente notificate, impugnazione mai avvenuta.
Sarebbe invece rilevante l'eventuale estinzione per prescrizione, che si rifletterebbe sull'intimazione di pagamento, pacificamente notificata il 7.2.2024. Ebbene, negli anni intercorsi tra le notifiche di cartelle e intimazione la prescrizione è rimasta sospesa dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 623, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), nonché dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ai sensi dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (emergenza Covid), che richiama l'art. 12 d. lgs. n. 159/2015. Trattasi complessivamente di giorni (170 + 542 =) 712, sufficienti a ravvisare il mancato perfezionamento della causa estintiva, senza necessità di valutare se nella specie ricorra anche l'ulteriore causa di sospensione fino al
31.12.2023, ai sensi del comma 2 del citato art. 12, richiamato dalla legislazione emergenziale. Si controverte su tributi erariali, per i quali il termine di prescrizione è decennale: < IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi>> (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 33213 del 29/11/2023, Rv. 669585 – 01, tra le più recenti di giurisprudenza consolidata).
Il principio si estende alle obbligazioni accessorie di interessi e sanzioni: cfr. Cass. civ., sez. V, n. 6659 del
21/03/2014, Rv. 630531 – 01.
I criteri di computo di interessi e sanzioni sono agevolmente desumibili dagli atti emessi dall'Amministrazione, in quanto conformi a percentuali e tassi predeterminati da leggi e regolamenti.
Nessun vizio proprio dell'intimazione (se non l'eventuale prescrizione dei tributi di riferimento) è oggetto di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (verificato CUT: € 3.703,00) ed ai parametri fissati con D.M. Giustizia 1/3/2014, n. 55 (in G.U. n. 77 del 2.4.2014), tabella n. 24 dell'Allegato, tenuto conto che non si ravvisano nella presente procedura le fasi istruttoria e cautelare.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante Ricorrente_1 al pagamento in favore della costituita parte appellata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli delle spese di giudizio, liquidate in euro 700,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.