TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1410 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ventriglia Parte_1
Luigi, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
contro
, in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Cristoforo Lucio Greco giusta procura in atti;
, in persona del Controparte_2 direttore pro tempre rappresentato e difeso dall'avv. Ilardo Giantony e dall'avv.
Coretti Antonietta giusta procura in atti;
-resistenti -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso del 6.5.24 il ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento in funzione del
Giudice del Lavoro impugnando l'intimazione di pagamento n. 291
20229006355521000, della quale non ha specificato il momento della notifica, e i presupposti avvisi di addebito (così come specificato nelle note del 12.11.24):
1. Avviso di addebito n. 5912012000007044350000 dell'importo di € 9.676,07;
2. Avviso di addebito n. 591201200002140170000 dell'importo di € 5.013,99;
3. Avviso di addebito n. 59120140001474576000 dell'importo di € 5.268,53;
4. Avviso di addebito n. 5912015000829728000 dell'importo di € 5.333,72;
5. Avviso di addebito n. 59120170000885688000 dell'importo di € 15.379,25;
6. Avviso di addebito n. 5912018000997978000 dell'importo di € 7.438,30;
7. Avviso di addebito n. 59120180002556338000 dell'importo di € 4.774,76;
1 8. Avviso di addebito n. 5912019000982088000 dell'importo di € 4.634,35;
9. Avviso di addebito n. 59120190002457556000 dell'importo di € 2.068,54;
10. Avviso di addebito n. 59120210009653730000 dell'importo di € 7.253,11. Chiedeva dichiararsi la nullità per “Omessa notifica dell'avviso bonario, quale atto presupposto della pretesa tributaria;
2) Dichiari la nullita' della cartella impugnata per inesistenza giuridica della notifica per VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE AI SENSI DELL'ALL'ART. 360 N.3 C.P.C 3) Si chiede che venga dichiarata la nullita' del preavviso di fermo relativo alle cartelle in oggetto per decadenza dei termini di riscossione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n.602/73 e per decadenza della stessa cartella impugnata notificata fuori termine;
4) Si eccepisce la prescrizione delle cartelle in oggetto in quanto sono decorsi oltre i dieci anni dall'emissione”.
Si costituivano ed rilevando la decadenza dall'impugnazione e CP_2 CP_3 contestando nel merito le avverse pretese.
Istruita solo documentalmente, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez.
VI, 02/09/2020, n. 18256: «13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del
2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal
D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma
2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
2 nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
».
Nella specie, parte ricorrente ha esperito azione ex art. 615 cpc sia in funzione recuperatoria (lamentando la mancata notifica degli atti presupposti) sia per far valere la prescrizione successiva, nonché opposizione ex art. 617 cpc in ordine ai lamentai vizi di motivazione.
In primo luogo, deve ritenersi intempestiva l'opposizione in relazione ai denunciati vizi formali dell'intimazione di pagamento, che avrebbero infatti dovuto essere sollevati nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica avvenuta il 21.3.24
(come si evince dalla relata depositata da , ai sensi dell'art. 617 c.p.c. CP_3
Il mancato rispetto di tale termine, essendo stato depositato il ricorso in data 6.5.24., rende inammissibili i suddetti motivi di opposizione (eccezione di decadenza ex art. 25, eccezione di carenza di motivazione)
In relazione agli atti presupposti, si evidenzia che, in base alla documentazione versata in atti da , risultano consegnati: CP_2
Avviso di addebito n. 5912012000007044350000 – notificato il 1 giugno 2012 a mani del familiare Controparte_4
Avviso di addebito n. 591201200002140170000 – notificato il 28 gennaio 2013 a mani della NA;
CP_5
Avviso di addebito n. 59120140001474576000 – notificato il 24 ottobre 2014 a mani della NA;
CP_5
Avviso di addebito n. 5912015000829728000 – notificato il 3 novembre 2015 a mani del fratello;
Avviso di addebito n. 59120170000885688000 – notificato il 29 settembre 2017 a mani del fratello;
Avviso di addebito n. 5912018000997978000 – notificato il 29 agosto 2017 a mani del fratello;
Avviso di addebito n. 59120180002556338000 – notificato il 21 agosto 2018 a mani della NA;
CP_5
3 Avviso di addebito n. 5912019000982088000 – notificato il 26 gennaio 2019 a mani di un familiare;
Avviso di addebito n. 59120190002457556000 – notificato il 14 gennaio 2020 a mani di un familiare;
Avviso di addebito n. 59120210009653730000 – notificato il 1 gennaio 2019 a mani del figlio.
Si noti che si tratta di notificazione “semplificata”, effettuata tramite il servizio postale, non già a mezzo messo notificatore o ufficiale giudiziario di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass. ordinanza n. 28591 del 29/11/2017).
Da un punto di vista normativo, la modalità del c.d. “invio diretto” della cartella di pagamento è disciplinato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 (nel secondo capoverso), il quale così recita: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Ebbene, “in tal caso” prosegue il citato comma “la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto” dal consegnatario, per tale ragione – conclude il Collegio – “trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/82”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. ord. n. 12470/2020) la ratio della norma è costituita dallo stesso dato letterale in parola, ossia il comma 1, il quale disciplina l'iter della “forma semplificata” con la notifica diretta ad opera dell'agente della riscossione;
in tale fattispecie, ovverosia con la consegna della cartella esattoriale “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”, nonché a “portiere dello stabile”, “la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti”. Il richiamo del comma 6 (sempre dell'art. 26), il quale menziona l'art. 60, D.P.R. n. 600/73 deve trovare applicazione “per quanto non è regolato” dall'articolo in parola, dunque – in buona sostanza – non opera il precetto del comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60.
In quest'ultima fattispecie infatti – per le notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e pertanto non quelle “dirette” tramite l'intervento “non filtrato” dell'agente della riscossione – “se il consegnatario non è il destinatario
4 dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata”
E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018 la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del
2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente
"nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n.
890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo".
Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica
(ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), "non costituisce nella disciplina della notificazione", nonostante tale
"obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto", "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto".
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001.
In tal caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce
5 oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e
Cass. n. 4567 del 2015). Si è inoltre osservato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui agli art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015).
Alla luce della regolare notifica di tutti gli atti presupposti, non è possibile in questa sede esaminare alcun vizio di merito antecedente la notifica degli stessi, per intervenuta decadenza ex art. 24.
Bisogna, tuttavia, verificare l'eventuale spiramento della prescrizione quinquennale successiva.
Si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali - per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo - è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017). Risulta agli atti che l' ha provveduto a Controparte_6 interrompere i termini prescrizionali mediante la notifica dei seguenti avvisi di intimazione:
avviso di intimazione n. 29120169002936463000, notificato in data 20/11/2016;
avviso di intimazione n. 29120189002863645000, notificato in data 12/03/2019;
avviso di intimazione n. 29120229003570874000, notificato in data 21/03/2024;
avviso di intimazione n. 29120229006355521000, notificato in data 21/03/2024;
avviso di intimazione n. 2912023900332066600, notificato in data 21/03/2024.
Tali atti, ritualmente notificati (tramite pec ovvero tramite raccomandata, anche ai sensi dell'art. 140 cpc), hanno efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. e delle disposizioni in materia di riscossione mediante ruolo.
Come evidente, gli stessi hanno cadenza infraquinquennale anche in relazione agli avvisi di addebito impugnati;
l'eccezione deve pertanto essere respinta.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del dm 55/2014, tenuto conto della materia, del valore e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, rigetta il ricorso.
Pone le spese di lite in capo a parte ricorrente e le liquida in euro 1.865,00 per ogni parte resistente, oltre spese, IVA e CPA se dovute;
Così deciso in Agrigento, 05/06/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
7