Art. 1.
I presidi, i direttori e i professori degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica e delle scuole e dei corsi di avviamento professionale che si trovino nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565 , per il collocamento a riposo a decorrere dal 1 ottobre 1949, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1949-50, a loro domanda, e purche' siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola.
Sono altresi' mantenuti in servizio, per lo stesso anno e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti nell'anno scolastico 1948-49, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1949 abbiano compiuto il 70° anno di eta'.
I presidi, i direttori e i professori degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica e delle scuole e dei corsi di avviamento professionale che si trovino nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565 , per il collocamento a riposo a decorrere dal 1 ottobre 1949, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1949-50, a loro domanda, e purche' siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola.
Sono altresi' mantenuti in servizio, per lo stesso anno e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti nell'anno scolastico 1948-49, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1949 abbiano compiuto il 70° anno di eta'.