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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 14/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1657/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1657/2017 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 6/3/2025, scaduti in data 26/5/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall' Avv. Renzo Interlenghi, giusta procura in atti;
- attori
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Nazzareno Ciarrocchi, giusta procura in atti;
- convenuto
***
OGGETTO: “opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 468/2017 emesso dal Tribunale di Fermo in data 23/5/2017”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 6/3/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per gli attori , e il difensore Parte_1 Parte_2 Parte_3 ha precisato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: respingersi, per i titoli dedotti,
l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. NEL
MERITO: accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, l'inadempimento della ditta Controparte_1
- convenuta-opposta - al contratto inter partes concluso, dichiarare che nulla è dovuto dagli
[...] attori-opponenti al predetto convenuto-opposto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 468/2017, siccome infondato in fatto ed in diritto. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: - accertato, per i titoli dedotti, l'inadempimento del convenuto-opposto, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra l'attore-opponente ed il convenuto-opposto medesimo in data Parte_1
10/01/2011, nonché il contratto di appalto stipulato tra gli attori-opponenti e Parte_2 Parte_3 ed il medesimo convenuto-opposto in data 16/07/2011; - accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che
[...] gli attori-opponenti sono creditori nei confronti del convenuto-opposto della somma di €. 33.045,98 a titolo di penale contrattuale, oltre ai danni ulteriori subiti che si quantificano in €. 25.773,00 oltre IVA, ovvero nella misura minore o maggiore che risulterà nel giudizio, condannare il convenuto-opposto al pagamento nei confronti degli attori-opponenti delle somme predette, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, eventualmente anche con compensazione totale o parziale di quanto dovesse risultare a credito del convenuto-opposto. - CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.: - si chiede, anche all'esito delle risultanze peritali che hanno attestato la assoluta mala fede del convenuto opposto, in ordine al quantum debeatur, che lo stesso venga condannato ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno, anche agli effetti di cui al comma 3 di detto articolo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari”.
Per il convenuto il difensore ha Controparte_1 precisato le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: dichiarare comunque prescritto ogni diritto della parte committente e comunque decaduto da essi ex artt. 1667 e 1669 c.c. nel merito: voler respingere
l'opposizione proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
in via meramente gradata: qualora sussistessero presupposti che portassero alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, voler comunque condannare le parti opponenti, al pagamento, in solido tra di essi, di quella somma che risulterà di giustizia o comunque di quella così come quantificata dal c.t.u nella propria relazione tecnica, pari ad Euro 58.887,71= oltre iva come da legge;
oltre interessi e rivalutazione monetaria del credito, nonché interessi moratori dalla data della domanda al saldo effettivo. 2 Voler comunque condannare le parti opponenti, in solido tra di esse, al risarcimento del danno in favore della parte opposta ex art. 96 c.p.c. con liquidazione equitativa del danno. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in data 23/5/2017 l'impresa ha Controparte_1 chiesto ed ottenuto l'emissione nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...] del decreto ingiuntivo n. 468/2017 per il pagamento della somma di euro Parte_3
182.098,40 oltre interessi – a titolo di prezzo residuo per “lavori di edilizia sull'immobile sito a
Fermo via Leti n. 150” eseguiti sulla base dei contratti d'appalto stipulati rispettivamente in data 10/1/2011 con ed in data 16/7/2011 con e Parte_1 Parte_2 [...]
nonché di ulteriori lavori realizzati “extra contratto”. Parte_3
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 468/2017 hanno proposto opposizione e domandandone la revoca per difetto dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 presupposti ex art. 633 c.p.c. e svolgendo, altresì, domande riconvenzionali di risoluzione dei contratti di appalto, di condanna di al pagamento della somma di euro Controparte_1
33.045,98 a titolo di penale, nonché di condanna della stessa al pagamento della somma di euro 25.773,00 a titolo di risarcimento di ulteriori danni prodotti – somme di cui gli opponenti hanno domandato la compensazione con eventuali controcrediti vantati dall'impresa. In particolare gli opponenti hanno dedotto che:
− in data 10/1/2011 ha stipulato con l'impresa Parte_1 Controparte_1
un contratto d' appalto per l'esecuzione di lavori di ampliamento e
[...] ristrutturazione (di cui alla “Pratica Edilizia n. 684/2010 del 12/11/2010”) dell'immobile sito a Fermo in Via Leti n. 150;
− successivamente alla stipula del contratto è stata approvata dal Comune di Fermo
(con “Pratica Edilizia n. 60/2011 del 5/4/2011”) una variante al progetto implicante l'esecuzione di lavori aggiuntivi ed avente ad oggetto “lo spostamento all'esterno del vano ascensore, con conseguente modifica della distribuzione degli spazi interni, una diversa caratterizzazione dei prospetti ai fini architettonici e l'ampliamento in altezza del piano interrato”;
3 − in data 16/7/2011 e hanno stipulato con l'impresa Parte_2 Parte_3
Ruggeri Costruzioni di Ruggeti Attilio un ulteriore contratto d' appalto per l'esecuzione di opere di ampliamento e ristrutturazione della relativa porzione di proprietà del medesimo immobile sito a Fermo in Via Leti n. 150;
− successivamente a tale contratto è stata approvata una seconda variante (“Pratica edilizia n. 568/2011 del 5/12/2011”) per l'ampliamento della porzione nord del fabbricato, con “l'aggiunta di circa 68 mc, distribuiti tra il piano primo e il piano terra, la variazione del prospetto Nord, con l'aggiunta di un balcone e la chiusura del terrazzo laterale, la variazione prospetto Est, con la modifica di alcune aperture e la formazione di una nuova finestra, oltre alle disposzioni delle pareti interne, soprattutto al piano primo”;
− anche l'esecuzione dei lavori aggiuntivi di cui alle varianti è stata affidata dai committenti all'impresa alle medesime condizioni contrattuali CP_1 precedentemente concordate – eccetto che per le opere di “1. Fasciatura di rinforzo dei pilastroni e dei possi di fondazione al livello del garage;
2. Formazione di un piano rialzato del soggiorno al piano primo;
3. Fasciatura di rinforzo con fibre della colonna del terrazzo Sud;
4.
Lavorazioni al piano terra per adeguamento delle altezze”, per cui sono stati stabiliti nuovi prezzi;
− nel corso dell'esecuzione dei lavori l'impresa si è resa inadempiente per: CP_1
• non aver rispettato il termine di ultimazione dei lavori, fissato al 24/10/2011;
• per aver predisposto un'organizzazione inadeguata di mezzi, avendo ultilizzato un “piccolo autocarro con braccio gru” (che consentiva una limitata movimentazione dei materiali in cantiere) ed operato in modo discontinuo e disorganizzato, pur avendo affidato plurime lavorazioni a subappaltatori - alcuni dei quali si sono anche rivolti alla committenza per il pagamento del dovuto;
• per aver eseguito le opere non a regola d'arte“
1. durante la realizzazione della muratura armata in blocchi, al piano semineterrato;
2. in occasione della comparsa di alcuni nidi di ghiaia sul pilastro del primo impalcato;
3. durante la posa della rete e dei ferri di armatura dell'intonaco armato;
4. Durante la tamponatura delle pareti dell'ampliamento del piano primo”, nonostente le contestazioni mosse dal direttore dei lavori;
4 • per aver violato le disposizioni sulla sicurezza, determinando la sospensione dei lavori disposta dal coordinatore per la sicurezza con verbale del
21/6/2012;
• per aver abbandonato il cantiere il 29/8/2012, senza ultimare i lavori;
• per non aver provveduto alla regolare tenuta della contabilità, avendo presentato richieste economiche superiori a quelle effettivamente dovute
(risultando dalla contabilità redatta dalla direzione lavori una differenza pari ad euro 122.497,42 rispetto all'importo domandato);
− nonostante ciò, i committenti hanno sempre pagato quanto richiesto dall'impresa, corrispondendo alla stessa la complessiva somma di euro 313.940,00 (di cui euro
13.000,00 versati brevi manu in assenza di fattura);
− a causa di tale condotta dell'appaltatrice, dopo l'abbandono del cantiere, i committenti si sono dovuti rivolgere ad altre imprese per il completamento dei seguenti lavori: “1.
Sistemazione delle fognature esterne, realizzazione della rampa esterna, sistemazione del piazzale dei garage e relativa formazione della soletta armata (ditta Squarcia);
2. intonaci esterni dei garage, formazione delle vasche per fioriere lato Est (ditta Adducci);
3. formazione delle solette esterne dell'ingresso e relativa posa dei cordoli, sistemazione degli scalini esterni dell'ingresso, formazione della soletta per le scale esterne lato Est (ditta Rossignoli);
4. realizzazione del cappotto termico esterno, impermeabilizzazione del manto di copertura e delle solette al piano primo sottostrada, posa delle tegole del manto di copertura (ditta Iacopini);
5. posa delle gronde e dei discendenti (ditta
Muzi);
6. tinteggiature interne e cartongessi (ditta Il Restauro di Cipolletti e ditta Fiori);
7. modifica della recinzione esterna (ditta Rossignoli)”;
− le imprese subentrate nella gestione del cantiere hanno rilevato la presenza di ulteriori opere non eseguite a regola d'arte da – in particolare “
1. il Controparte_1 drenaggio sul lato Est dell'edificio era stato effettuato interrando completamente il tubo drenante senza collegarlo ai pozzetti di scarico;
2. il drenaggio sul lato Ovest dell'edificio era stato realizzato solo parzialmente ed interrando completamente i tubi drenanti e senza alcuno scarico;
3. le soglie del parapetto del terrazzo della mansarda erano state montate in piano e mai stuccate;
4. le porte a scrigno della camera del piano primo erano state montate con una distanza eccessiva dal pavimento”;
− per tali ragioni, in data 4/12/2012 i committenti hanno contestato l'inadempimento all'impresa appaltatrice e domandato alla stessa il pagamento sia della penale per il
5 ritardo che di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei maggiori danni, legati all'esecuzione delle opere non a regola d'arte;
− l'impresa ha, quindi, emesso la fattura n. 2 del 27/1/2016 - mai comunicata CP_1
ai committenti anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo – sulla base della quale ha agito in sede monitoria;
− la somma ingiunta non è dovuta, difettando la prova dell'esecuzione dei lavori per cui
è domandato il pagamento, non avendo valore probatorio la relazione tecnica di parte, nè il prezziario allegato al ricorso monitorio (redatto unilateralmente dall'appaltatore);
− sussiste il diritto dei committenti ad ottenere giudizialmente la risoluzione del contratto d'appalto stipulato con l'impresa in ragione del grave Controparte_1 inadempimento dell'appaltatrice, la quale: a) ha operato con negligenza ed abbandonato il cantiere senza completare i lavori, arrecando ai committenti danni legati all'impossibilità di utilizzo dell'immobile, nonché a maggiori costi per il completamento delle opere e l'eliminazione dei vizi;
b) violato le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, causando la sospensione dei lavori da parte del coordinatore per la sicurezza;
− in ogni caso l'impresa va condannata al pagamento in favore dei committenti CP_1
della somma di euro 33.045,98 a titolo di penale per il ritardo prevista all'art. 15 di entrambi i contratti di appalto, nonché al risarcimento degli ulteriori danni prodotti quantificati in complessivi euro 25.773,00 (oltre iva).
3. Con comparsa di risposta depositata in data 24/11/2017 si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto, con condanna della stessa ex art. 96 c.p.c. In particolare gli opponenti hanno dedotto che:
− l'impresa ha eseguito tutte le opere previste nei contratti d'appalto, oltre ai lavori
“extra contratto” richiesti in corso d'opera dalla committenza – la quale non ha mai consegnato all'appaltatrice un progetto esecutivo;
− le variazioni richieste oralmente dalla committenza non hanno integrato “piccole modifiche”; avendo comportato per quantità e rilevanza tempi di realizzazione delle opere più lunghi, oltre ad un rilevante aumento dei costi, noti alla committenza;
6 − quanto alla dedotta inadeguatezza organizzaztiva dell'appaltatore: a) l'impresa CP_1
era in possesso di attestazione SOA sin dall'anno 2008 e certificazione ISO 9000; b)
l'utilizzo di elevatori mobili anziché di gru è stata concordata con la committenza per ragioni pratiche “connesse al fatto che in fase di allestimento del cantiere è emerso che, ai lati Est ed Ovest dell'edificio non vi era spazio sufficiente in quanto l'area risultava destinata al passaggio di mezzi pesanti necessari alla realizzazione dell'opera e ampliamento interrato dell'edificio; la parte
Nord dell'edificio era destinata all'ampliamento dell'edificio e deposito della terra di scavo finalizzata
a realizzazione piazzale accesso, garage e costruzione di piscina, tanto da allontanare troppo dal punto di utilizzo la base della gru fissa;
al lato Sud era impossibile montare una gru in quanto zona interessata al passaggio di una linea elettrica aerea in BT dell'Enel”; c) l'impresa ha sempre garantito la presenza in cantiere di quattro operai oltre al titolare ed a subappaltatori autorizzati – tutti regolarmente retribuiti;
− i committenti, anteriormente al presente giudizio, non hanno mai manifestato l'intenzione di risolvere il rapporto, atteso che le problematiche segnalate dalla direzione lavori non hanno compromesso la stabilità dell'opera (regolarmente collaudata sotto il profilo statico), né l'estetica della stessa – considerato che le
“divergenze su riprese, sovrapposizioni connessioni interno esterno delle armature” sono state risolte durante l'esecuzione dei lavori;
− l'impresa appaltatrice non è incorsa in alcun inadempimento: a) avendo realizzato i lavori previsti nei contratti di appalto nel rispetto dei tempi concordati;
b) avendo osservato le norme sulla sicurezza e sanato celermente le problematiche rilevate dalla direzione lavori - non essendosi mai verificati incidenti, né essendo stati emessi provvedimenti dalle autorità preposte al controllo della sicuerezza dei lavoratori;
c) non avendo abbandonato il cantiere ma solo sospeso l'esecuzione dei lavori in attesa di ricevere il progetto per la realizzazione del muro sul confine con la strada provinciale (essendo state riscontrate incongruemze tecniche nelle indicazioni progettutali fornite oralmente);
− a seguito della richiesta di chiarimenti per la realizzazione del predetto muro, la committenza, in violazione degli impegni contrattualmente assunti, ha incaricato altre imprese per la realizzazione delle medesime opere già commissionate alla
[...]
- ragione per cui quest'ultima ha successivamente lasciato il cantiere;
CP_1
7 − l'impresa ha correttamente contabilizzato le opere eseguite, mentre la CP_1
direzione lavori si è rifiutata di verificare in contraddittorio quantità ed importi;
− l'impresa appaltatrice ha eseguito su richiesta verbale dei committenti numerosi lavori
“extra-contratto”, correttamente riportati in contabilità, quali “la demolizione di porzione esterna dei travetti in cls ”Varesi” del tetto conservando i ferri di armatura per riutilizzarli come ancoraggio del nuovo cornicione […] la demolizione di soletta e scavo per abbassamento quota nel locale ex forno al fine di realizzate un locale “tavernetta”, oltre “a numerose lavorazioni resesi necessarie per adeguare un vecchio edificio rurale ai paramentri di residenza di lusso”;
− i committenti hanno, inoltre, posticipato la firma del contratto da ottobre 2010 a gennaio 2011 (in data successiva alla comunicazione di inzio dei lavori avvenuta a novembre 2010), ed hanno sempre effettuato pagamenti in ritardo;
− la penale richiesta per il ritardo nell'esecuzione dei lavori non è dovuta, essendosi i tempi di esecuzione potratti a causa delle richieste della committenza di variazioni al progetto iniziale;
− i lamentati difetti ed i vizi dell'opera, mai contestati anteriormente al presente giudizio, non risultano dimostrati - né possono ritenersi sussistenti, essendo stato approvato dalla committenza il verbale di collaudo positivo;
− l'azione tesa a far valere vizi e difetti delle opere risulta, in ogni caso, inammissibile per intervenuta decadenza e prescrizione ex artt. 1667 e 1669 c.c.;
− sussiste il diritto dell'impresa al pagamento delle somme richieste in sede monitoria, in considerazione delle maggiori opere eseguite su richiesta della committenza.
4. All'esito della prima udienza del 18/12/2017 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli opponenti Parte_1
e hanno: i) dedotto l'infondatezza delle eccezioni di Parte_2 Parte_3 prescrizione e decadenza ex artt. 1667 e 1669 c.c. svolte da non Controparte_1 essendo tali disposizioni applicabili in caso di mancata ultimazione dell'opera; b) eccepito, in ogni caso, come la contestazione dei vizi sia tempestivamente avvenuta tramite la direzione lavori. Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. All'udienza del 27/9/2018 sono state parzialmente ammesse le prove orali formulate dalle parti, svolte alle udienze del 28/2/2019 e del 20/11/2019 – alla quale ultima è stata disposta CTU in ordine alla verifica dei lavori effettuati e dei relativi prezzi. La
8 CTU è stata depositata dall'Ing. in data 23/1/2025. All'udienza del 20/2/2025 è Per_1 stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all'udienza del
6/3/2025 con assegnazione alle parti dei termini 190 c.p.c.
5. Ciò premesso e riportato in merito al thema disputandum, il Tribunale osserva quanto segue.
6. Preliminarmente va rilevato, in diritto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale: pertanto si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale resta a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre è carico del debitore opponente, avente la veste sostanziale di convenuto l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 12765/2007; Cass. n.
2421/2006; Cass. Sezioni Unite n. 7448/1993 e altre conformi).
In materia, come in specie, di responsabilità contrattuale l'onere probatorio gravante su ciascuna parte si delinea in base all'art. 1218 c.c. in forza del quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass.S.U. 13533/2001).
Quindi, grava sull'opposto che agisce per l'adempimento l'onere di provare il titolo, nonchè di allegare l'inadempimento specifico del convenuto;
al contrario grava sull'opponente l'onere di dimostrare i fatti estintivi della pretesa. 9 Quanto allo specifico ambito del contratto d'appalto, pertanto, è onere dell'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo provare l'esistenza del contratto ed il suo contenuto, atteso che “la stipulazione di un contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza altresì le prove testimoniali o le presunzioni” (Cass. Ord. n. 18792/2020).
Sempre con specifico riguardo al contratto di appalto la giurisprudenza ha stabilito che il regime probatorio delle variazioni e migliorie dell'appalto muta a seconda che dette variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente;
nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente con atto scritto “ad substantiam”, nel secondo, invece, l'art. 1661 cc. consente all'appaltatore di provare con tutti i mezzi che le variazioni siano state richieste dal committente ed effettivamente eseguite (cfr. Cass. n. 26746/2017; Cass. 19099/2011).
Inoltre, le disposizioni in tema di inadempimento che disciplinano l'appalto (di cui agli artt.
1667,1668,1669 c.c.) integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove non ricorrano i presupposti della disciplina speciale che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera (a prescindere dal fatto che il mancato completamento sia dovuto all'uno o all'altro dei contraenti). Conseguentemente, allorché, l'appaltatore non abbia eseguito interamente l'opera o se, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla o la consegni con ritardo rispetto al termine pattuito si applica la disciplina generale sull'inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive (cfr. Cass. n. 10255/1998; Cass. n. 10772/1995; Cass. n.
11950/1990). Parimenti, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (cfr. Cass. n. 11950/1990), dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni di cui agli artt.
1453 e 1455 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2025, n.5771).
Inoltre, quanto ai rapporti tra la risoluzione del contratto e la domanda di pagamento della penale, va rilevato che “In tema di clausola penale, volta al rafforzamento del vincolo contrattuale e alla liquidazione preventiva del danno, l'art. 1383 cod. civ., nel vietare il cumulo della penale pattuita per 10 l'inadempimento con la prestazione principale, non esclude che la penale per il ritardo possa cumularsi, nel caso di risoluzione del contratto con il risarcimento del danno da inadempimento;
in tale ipotesi peraltro, per evitare un ingiusto sacrificio dell'obbligato ed il correlativo indebito arricchimento del creditore, dovrà tenersi conto, nella liquidazione della prestazione risarcitoria, dell'entità del danno per il ritardo, che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale” (cfr. Cass. n. 591 del 13/01/2005) – fermo che “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore. (Nella specie, relativa a un contratto d'appalto per la realizzazione di un complesso residenziale destinato a civile abitazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata lì dove ha ritenuto che nonostante l'accettazione delle modifiche richieste dal nel silenzio delle parti sul punto, i tempi rimanessero comunque invariati)” (cfr. Cass. CP_2
n. 9152 del 02/04/2019).
7. Ciò considerato, scendendo all'esame del merito delle domande svolte, appare opportuno preliminarmente procedere alla ricostruzione fattuale della vicenda come emersa dalla CTU svolta in corso di causa, la quale ha dato atto che: “ 1) I lavori oggetto di causa sono stati eseguiti sul fabbricato, ubicato nel Comune di Fermo in via Leti n.150, distinto in catasto al Fg. 47 part. 59, di cui gli attori e sono i comproprietari insieme a Parte_1 Parte_2 Parte_3
; 2) A seguito della domanda Prot. 10751 del 12.11.2010 presentata all'UTC di Controparte_3
Fermo, e fu rilasciato il Permesso Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 di Costruire (PdC), Rif. Urb.10751 pratica edilizia n.684/2010 per l'esecuzione dei lavori di
“ampliamento e ristrutturazione edificio di civile abitazione ai sensi della L.R 22/09”. Sommariamente
l'intervento progettato riguardava principalmente l'ampliamento del lato nord dell'edificio esistente con modifiche interne prospettiche, sistemazione del terreno circostante e modifica della recinzione di ingresso lungo la Strada Provinciale Castiglionese. La nuova struttura del fabbricato è in c.a. con solai in latero- cemento e murature di tamponamento a cassa vuota e si sviluppa su tre livelli di cui uno interrato. Era stata prevista la demolizione della scala esistente e la realizzazione di un ascensore in cemento armato in corrispondenza del vuoto lasciato dal vano scala. 3) Con prot. N. 36215/661 del 19.11.2010 vennero depositati il progetto strutturale ed i relativi calcoli a firma del progettista Arch. 4) Per Persona_2
l'esecuzione dei lavori la ditta offrì di farli con un ribasso del 20%, calcolato sul Controparte_1
11 prezziario regionale per le OO.PP. in vigore all'epoca; 5) In data 10.01.2011 veniva sottoscritto il
Contratto di appalto privato per i “lavori di ampliamento e ristrutturazione edificio civile - via Leti 150
Fermo”, con cui affidava all'impresa di i suddetti Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 lavori […] 6) In data 05.04.2011 veniva rilasciato il Permesso di Costruire Rif. Urb.2682 pratica edilizia n.60/2011 per l'esecuzione dei lavori di “Variante Permesso di Costruire Rif. Urb. 10751 del
12.10.2010 edificio di civile abitazione”. La suddetta variante riguardava principalmente lo spostamento del vano ascensore all'esterno, con conseguente modifica della distribuzione degli spazi interni e dei prospetti ed un aumento dell'altezza del piano interrato. Inoltre era stato previsto il consolidamento di tutti i pilastri dell'edifico sia con ampliamento della sezione sia con fibre di carbonio ed un abbassamento della quota di calpestio del garage interrato dell'edificio esistente. Con tale variante erano previsti anche altri lavori non richiamati in questa sintesi. 7) Dopo il rilascio del PdC Rif. Urb.2682 pratica edilizia n.60/2011, in data 16.07.2011 veniva sottoscritto un secondo Contratto di appalto privato per i “lavori di ampliamento e ristrutturazione edificio civile - via Leti 150 Fermo”, con cui e Parte_1 Parte_4 [...]
affidavano all'impresa i suddetti lavori aggiuntivi al Parte_3 Controparte_1 prezzo massimo di € 100.000,00 (Cfr. Fascicoli di causa). 8) In data 07.10.2011 veniva rilasciato il
Permesso di Costruire Rif. Urb.8335 pratica edilizia n.568/2011 per l'esecuzione dei lavori di “Variante
Permesso di Costruire n. 60/2011 ampliamento e ristrutturazione edificio di civile abitazione L.R.
22/2009”. La variante in oggetto riguardava principalmente l'ampliamento della porzione Nord del fabbricato con l'aggiunta di circa 68 mc distribuiti tra i piani primo e terra, rispetto alla variante precedentemente concessa. Inoltre venivano modificati anche il prospetto nord con l'aggiunta di un balcone e la chiusura del terrazzo laterale ed il prospetto est. 9) Alle varianti architettoniche fecero seguito le varianti strutturali Prot. 15115/661 del 14.04.2011 e Prot. 47905/661 del 24.11.2011 della Provincia di
Fermo; a livello strutturale in ultimo furono redatti la Relazione a struttura ultimata dal direttore dei lavori
Arch. e il certificato di collaudo dall'Ing. depositato alla Provincia di Persona_2 Persona_3
Fermo con il Prot. 27357 del 20.07.2012. Quindi la struttura risulta correttamente collaudata. 10) Dagli atti si evince la convenuta ha lavorato nel cantiere fino a circa la fine di luglio 2012” (cfr. p.
3-5 della perizia) – ricostruzione confermata dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi.
8. Ciò premesso, quanto al dedotto ritardo nell'esecuzione dei lavori, va in primo luogo rigettata la domanda di condanna dell'appaltatrice al pagamento delle penali contrattualmente previste.
12 L'art. 15 di entrambi i contratti (sia del contratto stipulato con il 10/1/2011, Parte_1 sia del contratto stipulato con e ha previsto che “le opere di Parte_2 Parte_3 sistemazione esterna sia dell'edificio che dello spazio circostante e dell'appartamento al piano terra dovranno essere ultimate entro il 31/8/2011”. Gli opponenti hanno dedotto come detto termine fosse stato successivamente differito al 24/10/2011 – senza nulla precisare circa il momento ed i termini della nuova pattuizione. Non c'è contestazione sul fatto (documentato ed emergente anche dalla CTU) che nel corso dell'esecuzione del rapporto siano state approvate varianti delle opere inizialmente appaltate, di cui una relativa al “Permesso di Costruire Rif. Urb.8335 del
07.10.2011 […] rilasciato per l'esecuzione dei lavori di “Variante Permesso di Costruire n. 60/2011 ampliamento e ristrutturazione edificio di civile abitazione L.R. 22/2009”. La variante in oggetto riguardava principalmente l'ampliamento della porzione Nord del fabbricato con l'aggiunta di circa 68 mc distribuiti tra i piani primo e terra, rispetto alla variante precedentemente concessa. Inoltre venivano modificati anche il prospetto nord con l'aggiunta di un balcone e la chiusura del terrazzo laterale ed il prospetto est”.
L'approvazione di opere in variante avvenuta il 7/10/2011, in data del tutto prossima al termine di ultimazione lavori come dedotto dagli opponenti (al 24/10/2011 - peraltro non coincidente con quello stabilito all'art. 15 del contratto per l'applicazione della penale, fissato al 31/8/2025) esclude l'operatività in specie della clausola – richiamati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata secondo cui “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti.” (cfr. Cass. n. 9152 del 02/04/2019).
9. Quanto alla domanda di risoluzione dei contratti d'appalto per grave inadempimento dell'impresa – svolta dagli opponenti in applicazione dell' art. 1453 c.c., sul presupposto del mancato completamento dei lavori appaltati (considerato che la stesssa CTU ha dato atto che “al momento del sopralluogo i lavori erano ultimati, ed il loro completamento non era stato fatto dall'impresa ma da un'altra impresa”) - la stessa va rigettata. Controparte_1
Va premesso che ai fini della risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c., l'inadempimento deve risultare “di non scarsa importanza” e gravità tale da alterare il complessivo equilibrio contrattuale, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso – considerato altresì che, quando siano dedotte (come in specie) inadempienze reciproche, il giudizio
13 presuppone una valutazione unitaria e comparativa della condotta di entrambi i contraenti
(cfr. Cass. n. 3455/2020 ed altre).
In specie ai fini della domanda di risoluzione parte opponente ha dedotto plurimi profili di inadempimento dell'appaltatrice, attinenti al ritardo nell'esecuzione del lavori per carenze organizzative, all'abbandono del cantiere (nel luglio 2012), nonchè ad inesattezze nell'esecuzione delle opere.
Sotto tutti tali profili, va preliminarmente rilevato come le deduzioni svolte dagli opponenti appaiano generiche e non dimostrate.
Inoltre, con specifico riguardo al ritardo nell'esecuzione dei lavori per carenze organizzative ed al dedotto abbandono del cantiere va rilevato come sia emerso dall'istruttoria che: a) sono intervenute nel corso dell'esecuzione del rapporto varianti ai progetti iniziali (implicanti opere aggiuntive) sia strutturali che architettoniche (le ultime delle quali in data 7/10/2011 ed in data 24/11/2011 “Prot. 47905/661”); b) è stato sottoscritto in data 19/7/2011 un collaudo strutturale con esito positivo delle opere sino a tele momento eseguite;
c) in data
1/3/2012 il responsabile della sicurezza ha rilevato anomalie solo per talune lavorazioni, disponendone la sospensione sino alla relativa rimozione (in conformità all'art. 9 del contratto) - per la risoluzione delle quali in data 27/6/2012 l'impresa ha domandato una proroga;
d) nonostante ciò, alla data del 7/8/2012 risultavano già incaricate dalla committenza – senza previa comunicazione di formale recesso – ulteriori imprese che avevano già fatto accesso al cantiere per il completamento dei medesimi lavori appaltati alla
(circostanza emergente dagli atti e non specificamente contestata), in violazione Pt_5 degli impegni contrattualmente assunti dalla committente (essendo l'art. 11 del contratto relativo all'intervento di terzi in cantiere, per espressa previsione letterale, limitato a “diverse e contestuali opere affidate ad altri appaltatori”); e) l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice
è avvenuto solo a seguito di tale ultima circostanza.
Quanto ai lamentati vizi delle opere, gli stessi - oltre ad essere genericamente dedotti negli atti di causa e non congruamente documentati - neppure risultano riscontrati dalla CTU, avendo rilevato che “al momento del sopralluogo i lavori erano ultimati, ed il loro completamento non era stato fatto dall'impresa ma da un'altra impresa. Pertanto sui luoghi non era e non è Controparte_1 possibile vedere gli eventuali lavori non a regola d'arte”.
Pertanto – considerati gli elementi emersi dall'istruttoria (sopra riportati), che attestano la reciproca violazione ad opera di entrambi i contraenti degli obblighi assunti contrattualmente 14 – va esclusa la possibilità di addebitare in via prevalente ad uno dei contraenti l'alterazione del complessivo equilibrio contrattuale. La domanda di risoluzione va quindi rigettata.
10. Per le medesime ragioni e per la genericità delle allegazioni svolte va rigettata anche la domanda risarcitoria proposta dagli attori – i quali nulla hanno dedotto specificamente, né provato in merito all'effettivo danno subito ed alla relativa entità economica (non potendo a tal fine soccorrere l'art. 1226 c.c. che – integrando un giudizio di equità giudiziale correttiva od integrativa - non può mai operare per sopperire alle carenze allegatorie e probatorie imputabili al danneggiato, ma soltanto al fine di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, sicché la parte non può esimersi dal provare elementi utili alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre
- cfr. Cass. n. 22638/2016; Cass. n. 26051/2020).
11. Sotto un diverso profilo, quanto al credito azionato in sede monitoria da
[...] per i lavori eseguiti, dalla CTU svolta in corso di causa è emerso, in relazione ai CP_4 lavori svolti, che “Molti dei prezzi unitari applicati dall'impresa sono errati, in quanto diversi e più alti rispetto a quelli del PRM 2009, ed anche alcuni di quelli applicati dal direttore dei lavori sono sbagliati.
Molte lavorazioni l'impresa le ha quantificate in economia, pure se c'erano le relative voci e prezzi nel PRM
2009 per quantificarle a misura, anche se in qualche caso venivano fuori importi modestissimi” (cfr. p. 7 ss.) – sicchè il perito ha ricalcolato l'importo ancora dovuto in euro 58.887,71 oltre Iva.
Pertanto, risultando la pretesa solo parzialmente fondata, viene revocato il decreto ingiuntivo n. 468/2017 emesso dal Tribunale di Fermo in data 23/5/2017 e gli opponenti vengono condannati in via solidale al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro 58.887,71 oltre iva e interessi legali dalla data della domanda svolta in sede monitoria sino al saldo. Ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
12. Considerata la reciproca soccombenza le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1657/2017 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 468/2017 emesso dal Tribunale di Fermo;
15 CONDANNA in solido gli opponenti al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di euro 58.887,71 oltre iva e interessi legali dalla data della domanda svolta in sede monitoria sino al saldo;
DICHIARA
Integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fermo il 8/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1657/2017 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 6/3/2025, scaduti in data 26/5/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall' Avv. Renzo Interlenghi, giusta procura in atti;
- attori
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Nazzareno Ciarrocchi, giusta procura in atti;
- convenuto
***
OGGETTO: “opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 468/2017 emesso dal Tribunale di Fermo in data 23/5/2017”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 6/3/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per gli attori , e il difensore Parte_1 Parte_2 Parte_3 ha precisato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: respingersi, per i titoli dedotti,
l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. NEL
MERITO: accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, l'inadempimento della ditta Controparte_1
- convenuta-opposta - al contratto inter partes concluso, dichiarare che nulla è dovuto dagli
[...] attori-opponenti al predetto convenuto-opposto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 468/2017, siccome infondato in fatto ed in diritto. NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: - accertato, per i titoli dedotti, l'inadempimento del convenuto-opposto, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra l'attore-opponente ed il convenuto-opposto medesimo in data Parte_1
10/01/2011, nonché il contratto di appalto stipulato tra gli attori-opponenti e Parte_2 Parte_3 ed il medesimo convenuto-opposto in data 16/07/2011; - accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che
[...] gli attori-opponenti sono creditori nei confronti del convenuto-opposto della somma di €. 33.045,98 a titolo di penale contrattuale, oltre ai danni ulteriori subiti che si quantificano in €. 25.773,00 oltre IVA, ovvero nella misura minore o maggiore che risulterà nel giudizio, condannare il convenuto-opposto al pagamento nei confronti degli attori-opponenti delle somme predette, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, eventualmente anche con compensazione totale o parziale di quanto dovesse risultare a credito del convenuto-opposto. - CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.: - si chiede, anche all'esito delle risultanze peritali che hanno attestato la assoluta mala fede del convenuto opposto, in ordine al quantum debeatur, che lo stesso venga condannato ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno, anche agli effetti di cui al comma 3 di detto articolo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari”.
Per il convenuto il difensore ha Controparte_1 precisato le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: dichiarare comunque prescritto ogni diritto della parte committente e comunque decaduto da essi ex artt. 1667 e 1669 c.c. nel merito: voler respingere
l'opposizione proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
in via meramente gradata: qualora sussistessero presupposti che portassero alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, voler comunque condannare le parti opponenti, al pagamento, in solido tra di essi, di quella somma che risulterà di giustizia o comunque di quella così come quantificata dal c.t.u nella propria relazione tecnica, pari ad Euro 58.887,71= oltre iva come da legge;
oltre interessi e rivalutazione monetaria del credito, nonché interessi moratori dalla data della domanda al saldo effettivo. 2 Voler comunque condannare le parti opponenti, in solido tra di esse, al risarcimento del danno in favore della parte opposta ex art. 96 c.p.c. con liquidazione equitativa del danno. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in data 23/5/2017 l'impresa ha Controparte_1 chiesto ed ottenuto l'emissione nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...] del decreto ingiuntivo n. 468/2017 per il pagamento della somma di euro Parte_3
182.098,40 oltre interessi – a titolo di prezzo residuo per “lavori di edilizia sull'immobile sito a
Fermo via Leti n. 150” eseguiti sulla base dei contratti d'appalto stipulati rispettivamente in data 10/1/2011 con ed in data 16/7/2011 con e Parte_1 Parte_2 [...]
nonché di ulteriori lavori realizzati “extra contratto”. Parte_3
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 468/2017 hanno proposto opposizione e domandandone la revoca per difetto dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 presupposti ex art. 633 c.p.c. e svolgendo, altresì, domande riconvenzionali di risoluzione dei contratti di appalto, di condanna di al pagamento della somma di euro Controparte_1
33.045,98 a titolo di penale, nonché di condanna della stessa al pagamento della somma di euro 25.773,00 a titolo di risarcimento di ulteriori danni prodotti – somme di cui gli opponenti hanno domandato la compensazione con eventuali controcrediti vantati dall'impresa. In particolare gli opponenti hanno dedotto che:
− in data 10/1/2011 ha stipulato con l'impresa Parte_1 Controparte_1
un contratto d' appalto per l'esecuzione di lavori di ampliamento e
[...] ristrutturazione (di cui alla “Pratica Edilizia n. 684/2010 del 12/11/2010”) dell'immobile sito a Fermo in Via Leti n. 150;
− successivamente alla stipula del contratto è stata approvata dal Comune di Fermo
(con “Pratica Edilizia n. 60/2011 del 5/4/2011”) una variante al progetto implicante l'esecuzione di lavori aggiuntivi ed avente ad oggetto “lo spostamento all'esterno del vano ascensore, con conseguente modifica della distribuzione degli spazi interni, una diversa caratterizzazione dei prospetti ai fini architettonici e l'ampliamento in altezza del piano interrato”;
3 − in data 16/7/2011 e hanno stipulato con l'impresa Parte_2 Parte_3
Ruggeri Costruzioni di Ruggeti Attilio un ulteriore contratto d' appalto per l'esecuzione di opere di ampliamento e ristrutturazione della relativa porzione di proprietà del medesimo immobile sito a Fermo in Via Leti n. 150;
− successivamente a tale contratto è stata approvata una seconda variante (“Pratica edilizia n. 568/2011 del 5/12/2011”) per l'ampliamento della porzione nord del fabbricato, con “l'aggiunta di circa 68 mc, distribuiti tra il piano primo e il piano terra, la variazione del prospetto Nord, con l'aggiunta di un balcone e la chiusura del terrazzo laterale, la variazione prospetto Est, con la modifica di alcune aperture e la formazione di una nuova finestra, oltre alle disposzioni delle pareti interne, soprattutto al piano primo”;
− anche l'esecuzione dei lavori aggiuntivi di cui alle varianti è stata affidata dai committenti all'impresa alle medesime condizioni contrattuali CP_1 precedentemente concordate – eccetto che per le opere di “1. Fasciatura di rinforzo dei pilastroni e dei possi di fondazione al livello del garage;
2. Formazione di un piano rialzato del soggiorno al piano primo;
3. Fasciatura di rinforzo con fibre della colonna del terrazzo Sud;
4.
Lavorazioni al piano terra per adeguamento delle altezze”, per cui sono stati stabiliti nuovi prezzi;
− nel corso dell'esecuzione dei lavori l'impresa si è resa inadempiente per: CP_1
• non aver rispettato il termine di ultimazione dei lavori, fissato al 24/10/2011;
• per aver predisposto un'organizzazione inadeguata di mezzi, avendo ultilizzato un “piccolo autocarro con braccio gru” (che consentiva una limitata movimentazione dei materiali in cantiere) ed operato in modo discontinuo e disorganizzato, pur avendo affidato plurime lavorazioni a subappaltatori - alcuni dei quali si sono anche rivolti alla committenza per il pagamento del dovuto;
• per aver eseguito le opere non a regola d'arte“
1. durante la realizzazione della muratura armata in blocchi, al piano semineterrato;
2. in occasione della comparsa di alcuni nidi di ghiaia sul pilastro del primo impalcato;
3. durante la posa della rete e dei ferri di armatura dell'intonaco armato;
4. Durante la tamponatura delle pareti dell'ampliamento del piano primo”, nonostente le contestazioni mosse dal direttore dei lavori;
4 • per aver violato le disposizioni sulla sicurezza, determinando la sospensione dei lavori disposta dal coordinatore per la sicurezza con verbale del
21/6/2012;
• per aver abbandonato il cantiere il 29/8/2012, senza ultimare i lavori;
• per non aver provveduto alla regolare tenuta della contabilità, avendo presentato richieste economiche superiori a quelle effettivamente dovute
(risultando dalla contabilità redatta dalla direzione lavori una differenza pari ad euro 122.497,42 rispetto all'importo domandato);
− nonostante ciò, i committenti hanno sempre pagato quanto richiesto dall'impresa, corrispondendo alla stessa la complessiva somma di euro 313.940,00 (di cui euro
13.000,00 versati brevi manu in assenza di fattura);
− a causa di tale condotta dell'appaltatrice, dopo l'abbandono del cantiere, i committenti si sono dovuti rivolgere ad altre imprese per il completamento dei seguenti lavori: “1.
Sistemazione delle fognature esterne, realizzazione della rampa esterna, sistemazione del piazzale dei garage e relativa formazione della soletta armata (ditta Squarcia);
2. intonaci esterni dei garage, formazione delle vasche per fioriere lato Est (ditta Adducci);
3. formazione delle solette esterne dell'ingresso e relativa posa dei cordoli, sistemazione degli scalini esterni dell'ingresso, formazione della soletta per le scale esterne lato Est (ditta Rossignoli);
4. realizzazione del cappotto termico esterno, impermeabilizzazione del manto di copertura e delle solette al piano primo sottostrada, posa delle tegole del manto di copertura (ditta Iacopini);
5. posa delle gronde e dei discendenti (ditta
Muzi);
6. tinteggiature interne e cartongessi (ditta Il Restauro di Cipolletti e ditta Fiori);
7. modifica della recinzione esterna (ditta Rossignoli)”;
− le imprese subentrate nella gestione del cantiere hanno rilevato la presenza di ulteriori opere non eseguite a regola d'arte da – in particolare “
1. il Controparte_1 drenaggio sul lato Est dell'edificio era stato effettuato interrando completamente il tubo drenante senza collegarlo ai pozzetti di scarico;
2. il drenaggio sul lato Ovest dell'edificio era stato realizzato solo parzialmente ed interrando completamente i tubi drenanti e senza alcuno scarico;
3. le soglie del parapetto del terrazzo della mansarda erano state montate in piano e mai stuccate;
4. le porte a scrigno della camera del piano primo erano state montate con una distanza eccessiva dal pavimento”;
− per tali ragioni, in data 4/12/2012 i committenti hanno contestato l'inadempimento all'impresa appaltatrice e domandato alla stessa il pagamento sia della penale per il
5 ritardo che di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei maggiori danni, legati all'esecuzione delle opere non a regola d'arte;
− l'impresa ha, quindi, emesso la fattura n. 2 del 27/1/2016 - mai comunicata CP_1
ai committenti anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo – sulla base della quale ha agito in sede monitoria;
− la somma ingiunta non è dovuta, difettando la prova dell'esecuzione dei lavori per cui
è domandato il pagamento, non avendo valore probatorio la relazione tecnica di parte, nè il prezziario allegato al ricorso monitorio (redatto unilateralmente dall'appaltatore);
− sussiste il diritto dei committenti ad ottenere giudizialmente la risoluzione del contratto d'appalto stipulato con l'impresa in ragione del grave Controparte_1 inadempimento dell'appaltatrice, la quale: a) ha operato con negligenza ed abbandonato il cantiere senza completare i lavori, arrecando ai committenti danni legati all'impossibilità di utilizzo dell'immobile, nonché a maggiori costi per il completamento delle opere e l'eliminazione dei vizi;
b) violato le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, causando la sospensione dei lavori da parte del coordinatore per la sicurezza;
− in ogni caso l'impresa va condannata al pagamento in favore dei committenti CP_1
della somma di euro 33.045,98 a titolo di penale per il ritardo prevista all'art. 15 di entrambi i contratti di appalto, nonché al risarcimento degli ulteriori danni prodotti quantificati in complessivi euro 25.773,00 (oltre iva).
3. Con comparsa di risposta depositata in data 24/11/2017 si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto, con condanna della stessa ex art. 96 c.p.c. In particolare gli opponenti hanno dedotto che:
− l'impresa ha eseguito tutte le opere previste nei contratti d'appalto, oltre ai lavori
“extra contratto” richiesti in corso d'opera dalla committenza – la quale non ha mai consegnato all'appaltatrice un progetto esecutivo;
− le variazioni richieste oralmente dalla committenza non hanno integrato “piccole modifiche”; avendo comportato per quantità e rilevanza tempi di realizzazione delle opere più lunghi, oltre ad un rilevante aumento dei costi, noti alla committenza;
6 − quanto alla dedotta inadeguatezza organizzaztiva dell'appaltatore: a) l'impresa CP_1
era in possesso di attestazione SOA sin dall'anno 2008 e certificazione ISO 9000; b)
l'utilizzo di elevatori mobili anziché di gru è stata concordata con la committenza per ragioni pratiche “connesse al fatto che in fase di allestimento del cantiere è emerso che, ai lati Est ed Ovest dell'edificio non vi era spazio sufficiente in quanto l'area risultava destinata al passaggio di mezzi pesanti necessari alla realizzazione dell'opera e ampliamento interrato dell'edificio; la parte
Nord dell'edificio era destinata all'ampliamento dell'edificio e deposito della terra di scavo finalizzata
a realizzazione piazzale accesso, garage e costruzione di piscina, tanto da allontanare troppo dal punto di utilizzo la base della gru fissa;
al lato Sud era impossibile montare una gru in quanto zona interessata al passaggio di una linea elettrica aerea in BT dell'Enel”; c) l'impresa ha sempre garantito la presenza in cantiere di quattro operai oltre al titolare ed a subappaltatori autorizzati – tutti regolarmente retribuiti;
− i committenti, anteriormente al presente giudizio, non hanno mai manifestato l'intenzione di risolvere il rapporto, atteso che le problematiche segnalate dalla direzione lavori non hanno compromesso la stabilità dell'opera (regolarmente collaudata sotto il profilo statico), né l'estetica della stessa – considerato che le
“divergenze su riprese, sovrapposizioni connessioni interno esterno delle armature” sono state risolte durante l'esecuzione dei lavori;
− l'impresa appaltatrice non è incorsa in alcun inadempimento: a) avendo realizzato i lavori previsti nei contratti di appalto nel rispetto dei tempi concordati;
b) avendo osservato le norme sulla sicurezza e sanato celermente le problematiche rilevate dalla direzione lavori - non essendosi mai verificati incidenti, né essendo stati emessi provvedimenti dalle autorità preposte al controllo della sicuerezza dei lavoratori;
c) non avendo abbandonato il cantiere ma solo sospeso l'esecuzione dei lavori in attesa di ricevere il progetto per la realizzazione del muro sul confine con la strada provinciale (essendo state riscontrate incongruemze tecniche nelle indicazioni progettutali fornite oralmente);
− a seguito della richiesta di chiarimenti per la realizzazione del predetto muro, la committenza, in violazione degli impegni contrattualmente assunti, ha incaricato altre imprese per la realizzazione delle medesime opere già commissionate alla
[...]
- ragione per cui quest'ultima ha successivamente lasciato il cantiere;
CP_1
7 − l'impresa ha correttamente contabilizzato le opere eseguite, mentre la CP_1
direzione lavori si è rifiutata di verificare in contraddittorio quantità ed importi;
− l'impresa appaltatrice ha eseguito su richiesta verbale dei committenti numerosi lavori
“extra-contratto”, correttamente riportati in contabilità, quali “la demolizione di porzione esterna dei travetti in cls ”Varesi” del tetto conservando i ferri di armatura per riutilizzarli come ancoraggio del nuovo cornicione […] la demolizione di soletta e scavo per abbassamento quota nel locale ex forno al fine di realizzate un locale “tavernetta”, oltre “a numerose lavorazioni resesi necessarie per adeguare un vecchio edificio rurale ai paramentri di residenza di lusso”;
− i committenti hanno, inoltre, posticipato la firma del contratto da ottobre 2010 a gennaio 2011 (in data successiva alla comunicazione di inzio dei lavori avvenuta a novembre 2010), ed hanno sempre effettuato pagamenti in ritardo;
− la penale richiesta per il ritardo nell'esecuzione dei lavori non è dovuta, essendosi i tempi di esecuzione potratti a causa delle richieste della committenza di variazioni al progetto iniziale;
− i lamentati difetti ed i vizi dell'opera, mai contestati anteriormente al presente giudizio, non risultano dimostrati - né possono ritenersi sussistenti, essendo stato approvato dalla committenza il verbale di collaudo positivo;
− l'azione tesa a far valere vizi e difetti delle opere risulta, in ogni caso, inammissibile per intervenuta decadenza e prescrizione ex artt. 1667 e 1669 c.c.;
− sussiste il diritto dell'impresa al pagamento delle somme richieste in sede monitoria, in considerazione delle maggiori opere eseguite su richiesta della committenza.
4. All'esito della prima udienza del 18/12/2017 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli opponenti Parte_1
e hanno: i) dedotto l'infondatezza delle eccezioni di Parte_2 Parte_3 prescrizione e decadenza ex artt. 1667 e 1669 c.c. svolte da non Controparte_1 essendo tali disposizioni applicabili in caso di mancata ultimazione dell'opera; b) eccepito, in ogni caso, come la contestazione dei vizi sia tempestivamente avvenuta tramite la direzione lavori. Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. All'udienza del 27/9/2018 sono state parzialmente ammesse le prove orali formulate dalle parti, svolte alle udienze del 28/2/2019 e del 20/11/2019 – alla quale ultima è stata disposta CTU in ordine alla verifica dei lavori effettuati e dei relativi prezzi. La
8 CTU è stata depositata dall'Ing. in data 23/1/2025. All'udienza del 20/2/2025 è Per_1 stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni – poi avvenuta all'udienza del
6/3/2025 con assegnazione alle parti dei termini 190 c.p.c.
5. Ciò premesso e riportato in merito al thema disputandum, il Tribunale osserva quanto segue.
6. Preliminarmente va rilevato, in diritto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale: pertanto si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale resta a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre è carico del debitore opponente, avente la veste sostanziale di convenuto l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 12765/2007; Cass. n.
2421/2006; Cass. Sezioni Unite n. 7448/1993 e altre conformi).
In materia, come in specie, di responsabilità contrattuale l'onere probatorio gravante su ciascuna parte si delinea in base all'art. 1218 c.c. in forza del quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass.S.U. 13533/2001).
Quindi, grava sull'opposto che agisce per l'adempimento l'onere di provare il titolo, nonchè di allegare l'inadempimento specifico del convenuto;
al contrario grava sull'opponente l'onere di dimostrare i fatti estintivi della pretesa. 9 Quanto allo specifico ambito del contratto d'appalto, pertanto, è onere dell'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo provare l'esistenza del contratto ed il suo contenuto, atteso che “la stipulazione di un contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza altresì le prove testimoniali o le presunzioni” (Cass. Ord. n. 18792/2020).
Sempre con specifico riguardo al contratto di appalto la giurisprudenza ha stabilito che il regime probatorio delle variazioni e migliorie dell'appalto muta a seconda che dette variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente;
nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente con atto scritto “ad substantiam”, nel secondo, invece, l'art. 1661 cc. consente all'appaltatore di provare con tutti i mezzi che le variazioni siano state richieste dal committente ed effettivamente eseguite (cfr. Cass. n. 26746/2017; Cass. 19099/2011).
Inoltre, le disposizioni in tema di inadempimento che disciplinano l'appalto (di cui agli artt.
1667,1668,1669 c.c.) integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove non ricorrano i presupposti della disciplina speciale che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera (a prescindere dal fatto che il mancato completamento sia dovuto all'uno o all'altro dei contraenti). Conseguentemente, allorché, l'appaltatore non abbia eseguito interamente l'opera o se, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla o la consegni con ritardo rispetto al termine pattuito si applica la disciplina generale sull'inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive (cfr. Cass. n. 10255/1998; Cass. n. 10772/1995; Cass. n.
11950/1990). Parimenti, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (cfr. Cass. n. 11950/1990), dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni di cui agli artt.
1453 e 1455 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2025, n.5771).
Inoltre, quanto ai rapporti tra la risoluzione del contratto e la domanda di pagamento della penale, va rilevato che “In tema di clausola penale, volta al rafforzamento del vincolo contrattuale e alla liquidazione preventiva del danno, l'art. 1383 cod. civ., nel vietare il cumulo della penale pattuita per 10 l'inadempimento con la prestazione principale, non esclude che la penale per il ritardo possa cumularsi, nel caso di risoluzione del contratto con il risarcimento del danno da inadempimento;
in tale ipotesi peraltro, per evitare un ingiusto sacrificio dell'obbligato ed il correlativo indebito arricchimento del creditore, dovrà tenersi conto, nella liquidazione della prestazione risarcitoria, dell'entità del danno per il ritardo, che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale” (cfr. Cass. n. 591 del 13/01/2005) – fermo che “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore. (Nella specie, relativa a un contratto d'appalto per la realizzazione di un complesso residenziale destinato a civile abitazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata lì dove ha ritenuto che nonostante l'accettazione delle modifiche richieste dal nel silenzio delle parti sul punto, i tempi rimanessero comunque invariati)” (cfr. Cass. CP_2
n. 9152 del 02/04/2019).
7. Ciò considerato, scendendo all'esame del merito delle domande svolte, appare opportuno preliminarmente procedere alla ricostruzione fattuale della vicenda come emersa dalla CTU svolta in corso di causa, la quale ha dato atto che: “ 1) I lavori oggetto di causa sono stati eseguiti sul fabbricato, ubicato nel Comune di Fermo in via Leti n.150, distinto in catasto al Fg. 47 part. 59, di cui gli attori e sono i comproprietari insieme a Parte_1 Parte_2 Parte_3
; 2) A seguito della domanda Prot. 10751 del 12.11.2010 presentata all'UTC di Controparte_3
Fermo, e fu rilasciato il Permesso Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 di Costruire (PdC), Rif. Urb.10751 pratica edilizia n.684/2010 per l'esecuzione dei lavori di
“ampliamento e ristrutturazione edificio di civile abitazione ai sensi della L.R 22/09”. Sommariamente
l'intervento progettato riguardava principalmente l'ampliamento del lato nord dell'edificio esistente con modifiche interne prospettiche, sistemazione del terreno circostante e modifica della recinzione di ingresso lungo la Strada Provinciale Castiglionese. La nuova struttura del fabbricato è in c.a. con solai in latero- cemento e murature di tamponamento a cassa vuota e si sviluppa su tre livelli di cui uno interrato. Era stata prevista la demolizione della scala esistente e la realizzazione di un ascensore in cemento armato in corrispondenza del vuoto lasciato dal vano scala. 3) Con prot. N. 36215/661 del 19.11.2010 vennero depositati il progetto strutturale ed i relativi calcoli a firma del progettista Arch. 4) Per Persona_2
l'esecuzione dei lavori la ditta offrì di farli con un ribasso del 20%, calcolato sul Controparte_1
11 prezziario regionale per le OO.PP. in vigore all'epoca; 5) In data 10.01.2011 veniva sottoscritto il
Contratto di appalto privato per i “lavori di ampliamento e ristrutturazione edificio civile - via Leti 150
Fermo”, con cui affidava all'impresa di i suddetti Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 lavori […] 6) In data 05.04.2011 veniva rilasciato il Permesso di Costruire Rif. Urb.2682 pratica edilizia n.60/2011 per l'esecuzione dei lavori di “Variante Permesso di Costruire Rif. Urb. 10751 del
12.10.2010 edificio di civile abitazione”. La suddetta variante riguardava principalmente lo spostamento del vano ascensore all'esterno, con conseguente modifica della distribuzione degli spazi interni e dei prospetti ed un aumento dell'altezza del piano interrato. Inoltre era stato previsto il consolidamento di tutti i pilastri dell'edifico sia con ampliamento della sezione sia con fibre di carbonio ed un abbassamento della quota di calpestio del garage interrato dell'edificio esistente. Con tale variante erano previsti anche altri lavori non richiamati in questa sintesi. 7) Dopo il rilascio del PdC Rif. Urb.2682 pratica edilizia n.60/2011, in data 16.07.2011 veniva sottoscritto un secondo Contratto di appalto privato per i “lavori di ampliamento e ristrutturazione edificio civile - via Leti 150 Fermo”, con cui e Parte_1 Parte_4 [...]
affidavano all'impresa i suddetti lavori aggiuntivi al Parte_3 Controparte_1 prezzo massimo di € 100.000,00 (Cfr. Fascicoli di causa). 8) In data 07.10.2011 veniva rilasciato il
Permesso di Costruire Rif. Urb.8335 pratica edilizia n.568/2011 per l'esecuzione dei lavori di “Variante
Permesso di Costruire n. 60/2011 ampliamento e ristrutturazione edificio di civile abitazione L.R.
22/2009”. La variante in oggetto riguardava principalmente l'ampliamento della porzione Nord del fabbricato con l'aggiunta di circa 68 mc distribuiti tra i piani primo e terra, rispetto alla variante precedentemente concessa. Inoltre venivano modificati anche il prospetto nord con l'aggiunta di un balcone e la chiusura del terrazzo laterale ed il prospetto est. 9) Alle varianti architettoniche fecero seguito le varianti strutturali Prot. 15115/661 del 14.04.2011 e Prot. 47905/661 del 24.11.2011 della Provincia di
Fermo; a livello strutturale in ultimo furono redatti la Relazione a struttura ultimata dal direttore dei lavori
Arch. e il certificato di collaudo dall'Ing. depositato alla Provincia di Persona_2 Persona_3
Fermo con il Prot. 27357 del 20.07.2012. Quindi la struttura risulta correttamente collaudata. 10) Dagli atti si evince la convenuta ha lavorato nel cantiere fino a circa la fine di luglio 2012” (cfr. p.
3-5 della perizia) – ricostruzione confermata dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi.
8. Ciò premesso, quanto al dedotto ritardo nell'esecuzione dei lavori, va in primo luogo rigettata la domanda di condanna dell'appaltatrice al pagamento delle penali contrattualmente previste.
12 L'art. 15 di entrambi i contratti (sia del contratto stipulato con il 10/1/2011, Parte_1 sia del contratto stipulato con e ha previsto che “le opere di Parte_2 Parte_3 sistemazione esterna sia dell'edificio che dello spazio circostante e dell'appartamento al piano terra dovranno essere ultimate entro il 31/8/2011”. Gli opponenti hanno dedotto come detto termine fosse stato successivamente differito al 24/10/2011 – senza nulla precisare circa il momento ed i termini della nuova pattuizione. Non c'è contestazione sul fatto (documentato ed emergente anche dalla CTU) che nel corso dell'esecuzione del rapporto siano state approvate varianti delle opere inizialmente appaltate, di cui una relativa al “Permesso di Costruire Rif. Urb.8335 del
07.10.2011 […] rilasciato per l'esecuzione dei lavori di “Variante Permesso di Costruire n. 60/2011 ampliamento e ristrutturazione edificio di civile abitazione L.R. 22/2009”. La variante in oggetto riguardava principalmente l'ampliamento della porzione Nord del fabbricato con l'aggiunta di circa 68 mc distribuiti tra i piani primo e terra, rispetto alla variante precedentemente concessa. Inoltre venivano modificati anche il prospetto nord con l'aggiunta di un balcone e la chiusura del terrazzo laterale ed il prospetto est”.
L'approvazione di opere in variante avvenuta il 7/10/2011, in data del tutto prossima al termine di ultimazione lavori come dedotto dagli opponenti (al 24/10/2011 - peraltro non coincidente con quello stabilito all'art. 15 del contratto per l'applicazione della penale, fissato al 31/8/2025) esclude l'operatività in specie della clausola – richiamati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata secondo cui “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti.” (cfr. Cass. n. 9152 del 02/04/2019).
9. Quanto alla domanda di risoluzione dei contratti d'appalto per grave inadempimento dell'impresa – svolta dagli opponenti in applicazione dell' art. 1453 c.c., sul presupposto del mancato completamento dei lavori appaltati (considerato che la stesssa CTU ha dato atto che “al momento del sopralluogo i lavori erano ultimati, ed il loro completamento non era stato fatto dall'impresa ma da un'altra impresa”) - la stessa va rigettata. Controparte_1
Va premesso che ai fini della risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c., l'inadempimento deve risultare “di non scarsa importanza” e gravità tale da alterare il complessivo equilibrio contrattuale, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso – considerato altresì che, quando siano dedotte (come in specie) inadempienze reciproche, il giudizio
13 presuppone una valutazione unitaria e comparativa della condotta di entrambi i contraenti
(cfr. Cass. n. 3455/2020 ed altre).
In specie ai fini della domanda di risoluzione parte opponente ha dedotto plurimi profili di inadempimento dell'appaltatrice, attinenti al ritardo nell'esecuzione del lavori per carenze organizzative, all'abbandono del cantiere (nel luglio 2012), nonchè ad inesattezze nell'esecuzione delle opere.
Sotto tutti tali profili, va preliminarmente rilevato come le deduzioni svolte dagli opponenti appaiano generiche e non dimostrate.
Inoltre, con specifico riguardo al ritardo nell'esecuzione dei lavori per carenze organizzative ed al dedotto abbandono del cantiere va rilevato come sia emerso dall'istruttoria che: a) sono intervenute nel corso dell'esecuzione del rapporto varianti ai progetti iniziali (implicanti opere aggiuntive) sia strutturali che architettoniche (le ultime delle quali in data 7/10/2011 ed in data 24/11/2011 “Prot. 47905/661”); b) è stato sottoscritto in data 19/7/2011 un collaudo strutturale con esito positivo delle opere sino a tele momento eseguite;
c) in data
1/3/2012 il responsabile della sicurezza ha rilevato anomalie solo per talune lavorazioni, disponendone la sospensione sino alla relativa rimozione (in conformità all'art. 9 del contratto) - per la risoluzione delle quali in data 27/6/2012 l'impresa ha domandato una proroga;
d) nonostante ciò, alla data del 7/8/2012 risultavano già incaricate dalla committenza – senza previa comunicazione di formale recesso – ulteriori imprese che avevano già fatto accesso al cantiere per il completamento dei medesimi lavori appaltati alla
(circostanza emergente dagli atti e non specificamente contestata), in violazione Pt_5 degli impegni contrattualmente assunti dalla committente (essendo l'art. 11 del contratto relativo all'intervento di terzi in cantiere, per espressa previsione letterale, limitato a “diverse e contestuali opere affidate ad altri appaltatori”); e) l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice
è avvenuto solo a seguito di tale ultima circostanza.
Quanto ai lamentati vizi delle opere, gli stessi - oltre ad essere genericamente dedotti negli atti di causa e non congruamente documentati - neppure risultano riscontrati dalla CTU, avendo rilevato che “al momento del sopralluogo i lavori erano ultimati, ed il loro completamento non era stato fatto dall'impresa ma da un'altra impresa. Pertanto sui luoghi non era e non è Controparte_1 possibile vedere gli eventuali lavori non a regola d'arte”.
Pertanto – considerati gli elementi emersi dall'istruttoria (sopra riportati), che attestano la reciproca violazione ad opera di entrambi i contraenti degli obblighi assunti contrattualmente 14 – va esclusa la possibilità di addebitare in via prevalente ad uno dei contraenti l'alterazione del complessivo equilibrio contrattuale. La domanda di risoluzione va quindi rigettata.
10. Per le medesime ragioni e per la genericità delle allegazioni svolte va rigettata anche la domanda risarcitoria proposta dagli attori – i quali nulla hanno dedotto specificamente, né provato in merito all'effettivo danno subito ed alla relativa entità economica (non potendo a tal fine soccorrere l'art. 1226 c.c. che – integrando un giudizio di equità giudiziale correttiva od integrativa - non può mai operare per sopperire alle carenze allegatorie e probatorie imputabili al danneggiato, ma soltanto al fine di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, sicché la parte non può esimersi dal provare elementi utili alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre
- cfr. Cass. n. 22638/2016; Cass. n. 26051/2020).
11. Sotto un diverso profilo, quanto al credito azionato in sede monitoria da
[...] per i lavori eseguiti, dalla CTU svolta in corso di causa è emerso, in relazione ai CP_4 lavori svolti, che “Molti dei prezzi unitari applicati dall'impresa sono errati, in quanto diversi e più alti rispetto a quelli del PRM 2009, ed anche alcuni di quelli applicati dal direttore dei lavori sono sbagliati.
Molte lavorazioni l'impresa le ha quantificate in economia, pure se c'erano le relative voci e prezzi nel PRM
2009 per quantificarle a misura, anche se in qualche caso venivano fuori importi modestissimi” (cfr. p. 7 ss.) – sicchè il perito ha ricalcolato l'importo ancora dovuto in euro 58.887,71 oltre Iva.
Pertanto, risultando la pretesa solo parzialmente fondata, viene revocato il decreto ingiuntivo n. 468/2017 emesso dal Tribunale di Fermo in data 23/5/2017 e gli opponenti vengono condannati in via solidale al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro 58.887,71 oltre iva e interessi legali dalla data della domanda svolta in sede monitoria sino al saldo. Ogni ulteriore domanda ed eccezione è da ritenere assorbita
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).
12. Considerata la reciproca soccombenza le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1657/2017 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 468/2017 emesso dal Tribunale di Fermo;
15 CONDANNA in solido gli opponenti al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di euro 58.887,71 oltre iva e interessi legali dalla data della domanda svolta in sede monitoria sino al saldo;
DICHIARA
Integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fermo il 8/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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