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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1067/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1067 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa
da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simona Nasso
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Paolo Rossi
APPELLATA
Con l'intervento della
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di
Ancona pagina 1 di 14 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 402/2024 pubblicata il 12.04.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “…a parziale riforma della sentenza di primo grado n. 402/2024 pubblicata in data 12.04.2024 dal Tribunale di Macerata…., - dichiarare
l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione nei confronti del IG. ; per l'effetto dichiarare integralmente Parte_1 compensate le spese di lite del primo grado di giudizio;
- dichiarare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione nei confronti della IG.ra ; per l'effetto disporre a carico dell'appellata la CP_1 condanna alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- disporre l'applicazione in capo alla IG.ra della sanzione di €100,00 per CP_1 ogni occasione nella quale non permetterà al AL di avere gli incontri con le figlie, ciò in ossequio alla parte motiva della sentenza n.402/2024. Con vittoria di competenze e spese del grado di appello. In via istruttoria: Si chiede a codesta
Corte di Appello voler autorizzare questa difesa al deposito del verbale dell'udienza del 29.10.2024 relativa al procedimento penale a carico della IG.ra
(RGNR 1502/2021 Mod 21)”. CP_1
Dell'appellata: “…rigettare l'appello proposto da avverso i Parte_1 punti della sentenza riguardanti l'addebito della separazione e la compensazione delle spese e compensi legali perché totalmente infondato in fatto e in diritto. Con conseguente conferma del deliberato. In via subordinata voglia rigettare comunque la richiesta di addebitare la separazione a Con il favore CP_1 delle spese del presente grado di giudizio e di quelle del primo grado nella misura stabilita dal Tribunale di Macerata. Nell'ipotesi di accoglimento della richiesta subordinata voglia compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. Salvo ogni diritto”.
Del Procuratore Generale: “Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e
l'appello avverso la sentenza del Tribunale collegiale di Macerata nel procedimento di separazione personale tra le parti in questione, in punto addebito
pagina 2 di 14 della separazione all'attuale parte appellante, rigetto domande di addebito della separazione a carico di parte appellata – spese del procedimento;
considerato che
le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione di addebito della separazione all'appellante (con infondatezza della richiesta si segno contrario attualmente formulata) in aderenza alle emergenze processuali e in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia;
le spese correttamente sono state poste a carico della parte soccombente.
Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza”.
FATTI DI CAUSA
I) Il Tribunale di Macerata - dato atto che, nel corso del giudizio, era stata pronunciata (con la sentenza n.387/2022 del 13.4.2022) la separazione personale dei coniugi, ed - all'esito del procedimento, con Parte_2 Parte_1 la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito in ordine alle altre domande delle parti (concernenti l'addebito, l'affidamento ed il collocamento delle figlie minori, le questioni economiche), come di seguito indicato:
- ha addebitato la separazione al ed ha respinto la domanda di Parte_1 addebito a carico della CP_1
- ha disposto l'affidamento condiviso delle due figlie minori della coppia, Per_1
e , con collocamento prevalente presso la madre alla quale è stata ER assegnata la casa familiare;
- ha regolato i tempi di permanenza delle figlie presso il padre;
- ha posto a carico del il versamento, a titolo di mantenimento delle Parte_1 minori, dell'importo complessivo mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia);
- ha fissato nella misura del 50% la partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie delle minori;
- ha suggerito alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità;
- ha rigettato la domanda di assegno di separazione avanzata dalla CP_1
pagina 3 di 14 - ha compensato tra le parti le spese di giudizio nella misura di un terzo, condannando il alla rifusione della quota residua, in favore della Parte_1 CP_1 liquidata in € 2.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al
15%, Cap, Iva e spese vive documentate.
II) ha impugnato la pronuncia in punto di addebito della Parte_1 separazione, condanna alle spese e incompletezza del dispositivo, chiedendone la conseguente riforma.
III) nel costituirsi, ha contestato l'appello ed ha chiesto il CP_1 rigetto del gravame e la conferma della pronuncia impugnata;
in via subordinata, ha chiesto di rigettare comunque la richiesta di addebito della separazione a carico della stessa, con il favore delle spese del primo e del secondo grado di giudizio o disponendone l'integrale compensazione.
IV) La Procura Generale è intervenuta chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado ritenendola coerente con gli elementi acquisiti nel corso del giudizio e con gli attuali orientamenti giurisprudenziali.
V) Preso atto delle note scritte depositate, la causa è stata trattenuta in decisione in data 18.12.2024, assegnando all'appellante termine di giorni dieci per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni dieci per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) L'odierno appellante, premessi i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, ha impugnato la pronuncia sulla base di tre distinti motivi.
1.1) Con il primo (“Erronea dichiarazione sussistenza presupposti addebito separazione – erronea valutazione risultanze processuali – errata pronuncia addebito separazione a carico – errato rigetto pronuncia addebito Parte_1 separazione a carico ), ha contestato la decisione del Tribunale di addebito CP_1 della separazione al rilevando che, nel corso del giudizio, sono emersi Parte_1 sia i motivi che lo ha condotto all'allontanamento (peraltro concordato con la coniuge) dalla abitazione coniugale (ricollegabili alla necessità di gestire l'attività
pagina 4 di 14 di famiglia nel periodo in cui i suoi familiari – genitori e fratello – avevano contratto il COVID) e la circostanza che la rottura della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata determinata da tale allontanamento quanto dai comportamenti violenti ed aggressivi tenuti dalla nei suoi confronti, che CP_1 giustificano l'addebito della separazione alla medesima.
Ad avviso del infatti, il primo giudice non ha tenuto in considerazione Parte_1 che, durante la malattia dei suoi genitori e del fratello (protrattasi sino a marzo
2021), la ha posto in essere comportamenti violenti, aggressivi e CP_1 prevaricatori, anche in presenza delle minori, di gravità tale da determinare la crisi coniugale e da impedire il ritorno del presso l'abitazione familiare;
Parte_1 tali condotte, dedotte e provate mediante alcune registrazioni contenute nel CD audio (depositato, in Cancelleria, nel giudizio di primo grado, il 21.4.2023) e mediante gli atti del procedimento penale (querela; avviso di fissazione dell'udienza preliminare;
richiesta di rinvio a giudizio) – pendente nei confronti della - non sono mai stati contestate, secondo l'appellante, dalla moglie CP_1
e la loro mancata considerazione da parte del primo giudice (sulla scorta di un erroneo convincimento secondo cui si tratterebbe di fatti poco significativi) configurerebbe una violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
In sostanza, dunque, ad avviso dell'appellante, il primo giudice ha errato:
- ritenendo che l'episodio del 22.1.2021 e quello del 23.01.2021 siano il medesimo fatto trattandosi, invece, di due distinti episodi: il primo di violenza verbale, il secondo di violenza fisica;
- ritenendo che l'aggressione della del 22-23.01.2021 sia successiva CP_1 all'allontanamento del coniuge – quasi a giustificarla – senza considerare il fatto che, all'epoca degli accadimenti, l'allontanamento in essere era frutto di un pacifico accordo tra i coniugi;
- ritenendo che un singolo episodio di violenza fisica non sia rilevante per l'accertamento della responsabilità della separazione e della eventuale pronuncia di addebito;
- non tenendo in considerazione il procedimento penale – ancora oggi pendente
– a carico della imputata del reato di cui all'art. 612 bis c.p. CP_1
pagina 5 di 14 In conclusione, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale non avrebbe dovuto addebitargli la separazione - non avendo egli abbandonato unilateralmente il tetto coniugale né avendo dato causa alla crisi - ma avrebbe dovuto, piuttosto, imputare la responsabilità della separazione alla per CP_1 aver posto in essere comportamenti talmente gravi da porsi in palese violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
1.2) Con il secondo motivo di impugnazione (“Erronea condanna alla refusione di 2/3 delle spese di lite di primo grado a carico di ), l'appellante ha Parte_1 chiesto, in ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, una nuova regolamentazione delle spese di lite con la previsione della completa compensazione tra le parti;
inoltre, nell'ulteriore ipotesi di riconosciuto addebito della separazione in capo alla ha chiesto disporsi – in tutto o in parte – CP_1 che le spese del primo e del secondo grado di giudizio vengano poste interamente a carico della parte appellata.
1.3) Con il terzo motivo di appello (“Mancata pronuncia nel dispositivo di quanto statuito al punto 8.1 sentenza impugnata – richiesta integrazione dispositivo”), l'appellante ha evidenziato che, nel dispositivo della sentenza impugnata, manca la previsione – contenuta nella motivazione - dell'applicazione della sanzione di €.100,00, in capo alla per ogni CP_1 occasione nella quale ella non permetterà all'appellante di incontrare le figlie, aderendo alla conforme negativa volontà delle stesse: ha chiesto quindi la conseguente integrazione del dispositivo.
2.1) costituendosi, ha contestato integralmente le deduzioni e CP_1 le domande avversarie evidenziando, in particolare, che:
- l'accordo per il trasferimento a Tolentino del marito era limitato al periodo necessario alla guarigione dei suoceri e del genero e che, di conseguenza, non essendo il ancora rientrato a casa, a gennaio 2021, ella aveva iniziato a Parte_1 chiedere ragione del protrarsi dell'allontanamento, atteso che il marito stava ormai conducendo una vita normale;
- a differenza di quanto sostenuto dal coniuge, ella non ha confermato l'intesa, prospettata in maniera distorta e strumentale dal secondo cui le Parte_1
pagina 6 di 14 problematiche legate alla situazione sanitaria della famiglia di origine si sarebbero risolte solo a marzo 2021, circostanza dedotta dalla controparte senza offrire alcun riscontro documentale;
- in ordine alla asserita ammissione dei comportamenti vessatori e violenti in danno del coniuge, il AL non ha fornito alcun elemento idoneo a confermare gli episodi contestati, non potendo considerarsi tale il provvedimento di rinvio a giudizio atteso il principio di presunzione di innocenza fino al passaggio in giudicato della (eventuale) sentenza di condanna.
In merito ai file audio prodotti dalla controparte, ha sottolineato di aver già contestato il loro contenuto non potendosi stabilire “…se si tratti di una registrazione integrale o, al contrario, una sapiente miscellanea di spezzoni di conversazione estrapolati da un confronto verbale più ampio” (v. memoria ex art. 183, VI comma, sub 3 c.p.c. parte ) e, in particolare, quanto CP_1 all'episodio del 23.01.2021, che il primo giudice ha già chiarito che la registrazione audio non è in alcun modo idonea a dimostrare l'assunto del di aver subito, nell'occasione, un'aggressione avendo, piuttosto, ritenuto Parte_1 che si è trattato di una colluttazione (con riconoscimento di pari responsabilità in capo ai coniugi come, peraltro, confermerebbero le esclamazioni delle minori - anch'esse impresse su nastro - che non esortano la madre ad interrompere l'asserita aggressione, ma si rivolgono ad entrambi i genitori:
“oh!mamma!babbo”).
A tale riguardo l'appellata ha altresì evidenziato che il P.M. aveva inizialmente richiesto l'archiviazione del procedimento per la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. per poi formulare la c.d. imputazione coatta per il diverso reato ex art. 612 bis c.p. che si sta rivelando, peraltro, del tutto insussistente nel procedimento penale in corso.
Ha aggiunto, inoltre, che il giorno della presunta aggressione si era già verificato l'ingiustificato abbandono del domicilio coniugale, in alcun modo determinato da alcuna crisi di coppia, ma anzi pianificato e deciso unilateralmente dal che ha dunque strumentalizzato il più che comprensibile stato di Parte_1 esasperazione della moglie.
pagina 7 di 14 2.2) L'appellata ha contestato il gravame anche in ordine alla richiesta volta ad una diversa regolamentazione delle spese di lite, attesa l'infondatezza e manifesta inammissibilità dell'impugnazione, anche sotto tale profilo, e tenuto conto del fatto che il Tribunale ha respinto non solo dal domanda di addebito proposta dal ma anche la richiesta di affidamento esclusivo delle minori, avanzata Parte_1 dal medesimo.
2.3) Quanto, infine, all'ultimo motivo di impugnazione, l'appellata si è rimessa alla Corte, sottolineando comunque che – seppur trattandosi di deliberazione non condivisibile – ella si è astenuta dal proporre appello, principale o incidentale, non solo per il fatto di non aver mai assunto atteggiamenti volti a compiacere la
“conforme volontà negativa delle figlie” ma, principalmente, per il fatto che sarebbe proprio il a non rispettare le modalità di visita stabilite Parte_1 adducendo, ogni volta, i più svariati pretesti.
3.) Il primo motivo di impugnazione (diretto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accertato l'abbandono del tetto coniugale da parte del , basato sul fatto che l'appellante si è, dapprima, allontanato Parte_1 da Civitanova, ove risiedeva con le figlie e la moglie e con l'accordo di quest'ultima, per provvedere all'attività di famiglia, in assenza dei genitori e del fratello, e sulla circostanza che, poi, il mancato rientro è ricollegabile alle condotte, tenute nei suoi confronti dalla moglie, violente, vessatorie e in ogni caso tali da aver determinato la definitiva crisi coniugale, non è fondato.
Invero dall'esame degli atti risulta l'allontanamento del dall'abitazione Parte_1 coniugale, dal mese di novembre 2020 (circostanza che non è in contestazione tra le parti) giustificato dalla necessità di provvedere alla cura delle attività di famiglia in un periodo critico a causa della malattia dei genitori e del fratello (v. verbale udienza del 22.12.2021: “Parte resistente dichiara: per via delle tre attività che devo gestire e per via delle gravi patologie covid che hanno colpito i miei genitori e mio fratello, sono rimasto a Tolentino […]”).
L'iniziale accordo esistente tra i coniugi in merito al trasferimento a Tolentino del è stato confermato in sede di interrogatorio formale dalla la Parte_1 CP_1 quale ha riferito “vero che eravamo d'accordo a che rimanesse a Tolentino
pagina 8 di 14 quando i suoi genitori erano ammalati di covid-19, ma l'accordo era che sarebbe tornato a Civitanova quando i genitori, entrambi ammalatisi con anche il fratello, sarebbero guariti” (v. verbale di udienza del 2.5.2023);
La ricorrente, odierna appellata, ha poi aggiunto che, a gennaio del 2021, poiché il marito non era ancora ritornato presso l'abitazione coniugale gli aveva chiesto “con whatsapp perché non fosse tornato a casa nonostante tenesse una vita ormai normale” (v. verbale cit.: è evidente che, per mero errore materiale,
è stato indicato “gennaio 2023” anziché “2021” tenuto conto del fatto che il ricorso per la separazione è stato poi depositato dalla nel successivo mese CP_1 di agosto del 2021).
Dallo scambio di messaggi WhatsApp allegati dalla all'atto introduttivo CP_1 del giudizio di primo grado emerge con tutta evidenza come nel periodo novembre 2020-dicembre 2020 i rapporti tra i coniugi fossero sereni e ciò fino al messaggio del 16.01.2021 allorquando la donna scriveva al marito “Cosa ho fatto? Perché non parli?”.
Va a questo punto osservato come l'odierno appellante non ha fornito alcuna documentazione idonea a giustificare e concretamente supportare la tesi della necessità della prolungata permanenza a Tolentino.
In particolare non è ravvisabile alcun elemento che consenta di collocare nel tempo la malattia dei genitori e del fratello;
sentiti, infatti, all'udienza del
02.05.2023, il fratello dell'appellante, questi si è limitato a Testimone_1 dichiarare “i primi mesi del 2021 io ero ricoverato in ospedale con il Covid”, mentre la madre dell'appellante, sul punto ha riferito, “[…] mi Testimone_2 sono ammalata di covid nel dicembre 2020”.
Se - da un lato - può ritenersi accertato che il si è inizialmente Parte_1 allontanato dalla casa coniugale con l'accordo della moglie per le ragioni dal medesimo indicate (perché tali circostanze sono state confermate dalla , CP_1 dall'altro, nel corso del giudizio di primo grado, non è emerso alcun elemento di prova dal quale poter desumere che la situazione di necessità si è protratta nel tempo e fino al mese di marzo del 2021: infatti, a tale riguardo, il non Parte_1 ha prodotto alcun certificato né altra documentazione attestante quanto dedotto pagina 9 di 14 e le deposizioni testimoniali della madre e del fratello dell'appellato non sono decisive, perché dalle dichiarazioni può desumersi esclusivamente che essi hanno contratto la malattia e non anche che sia stato necessario un prolungato ricovero (per tutti i congiunti dell'appellato) al quale ha fatto riferimento soltanto il teste che, tuttavia, nulla ha dichiarato in merito alla Testimone_1 situazione dei genitori e, quanto al proprio ricovero, ha genericamente indicato un lungo lasso temporale che, in mancanza di ulteriori specificazioni, non è determinabile.
In tale contesto si ritiene che, all'epoca del messaggio della del CP_1
16.01.2021, la prolungata assenza del AL dal domicilio familiare, fosse tale da integrare l'abbandono dell'abitazione in cui vivevano la moglie e le due figlie minori, in mancanza di una situazione che potesse giustificare il mancato rientro a casa.
Il a tale fine, ha dapprima tentato di sostenere la tesi del “minorato Parte_1 stato psichico della donna” - non riproposta nel presente procedimento di appello, ma esaminata dal primo giudice il quale, a proposito della relazione redatta dal consulente del e da questi allegata al fine di dimostrare i disturbi di Parte_1 natura psichica della moglie, ha ritenuto che la stessa “non è idonea a fondare
l'assunto del minorato stato psichico della ricorrente, in quanto, oltre ad essere dubitativa, risulta essere l'esito di un esame condotto esclusivamente su quanto narratole dal resistente e su alcune registrazioni telefoniche intercorse tra i coniugi” (v. sentenza impugnata e, sul punto, non censurata), per poi giustificare il mancato rientro con le condotte vessatorie e violente, asseritamente poste in essere dalla moglie nei suoi confronti.
A tale riguardo va ribadito quanto in precedenza evidenziato in merito ai messaggi allegati dalla ricorrente nel giudizio di primo grado dai quali non emerge alcuna condotta aggressiva o vessatoria della ai danni del marito. CP_1
Va altresì osservato che dalla prova testimoniale è emerso un episodio riferito dalla madre dell'appellato, la quale ha dichiarato che “…prima Testimone_2 di dicembre 2020, due o tre mesi prima, mia OR ha suonato al campanello di casa alle cinque del mattino cercava il marito che ho chiamato e che dalla finestra pagina 10 di 14 ha parlato con la moglie che sebbene da me invitata non è salita a casa dicendo che doveva recarsi al lavoro” (verbale di udienza del 3.5.2023); la teste ha quindi fatto riferimento ad un episodio irrilevante a fini della decisione, sia perché accaduto a settembre o ad ottobre del 2020 e, pertanto, in un periodo anteriore ai fatti di cui si discute in questa sede, sia perché e, in ogni caso, dalla testimonianza non è emersa alcuna situazione di contrasto tra le parti.
Soltanto dopo l'ultimo messaggio, con cui la ha chiesto le ragioni del CP_1 silenzio del marito, si collocano gli episodi del 22 e del 23 gennaio 2021 valorizzati dall'appellante, ai fini della pronuncia di addebito, oggetto del procedimento penale a carico della imputata del reato di cui all'art. 612 CP_1 bis c.p.
A tale proposto va anzitutto rigettata l'istanza dell'appellante di essere autorizzato a depositare il verbale dell'udienza tenutasi nel suddetto procedimento, pendente innanzi al Tribunale di Macerata, perché (a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla irritualità della richiesta, in mancanza della produzione del relativo documento, eccepita dall'appellata), il processo non risulta ancora definito con sentenza passata in giudicato.
Ciò premesso si osserva che i fatti del 22 (di aggressione verbale) e 23 gennaio 2021 (di aggressione fisica) riferiti dall'appellante si inseriscono in un contesto conflittuale (come si desume anche dalle registrazioni, richiamate dall'appellante, tutte successive al 16 gennaio 2021) in cui, come detto in precedenza, si era già concretizzato l'abbandono dell'abitazione familiare da parte del il quale aveva prolungato l'assenza senza fornire alla coniuge Parte_1 alcuna plausibile motivazione che potesse spiegare le ragioni della permanenza a Tolentino: pertanto gli atteggiamenti della valorizzati dall'appellante CP_1 sulla base delle registrazioni, appaiono riconducibili alla situazione di contrasto venutasi a creare proprio in seguito al protrarsi della ingiustificata assenza del ne consegue che le condotte lamentate – che, per l'accertamento della Parte_1 fattispecie contestata, saranno valutate in sede penale - non sono decisive ai fini che rilevano in questa sede, per la pronuncia di addebito della separazione richiesta dal a carico della moglie. Parte_1
pagina 11 di 14 Invero, a tale proposito, va osservato che, per giurisprudenza consolidata, “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta (Cass. n.
10719/2013; Cass. n. 25966/2016; Cass. n. 648/2020). Tale prova e', poi, ancora più rigorosa - ed è a carico di colui che pone in essere l'abbandono - nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione
d'intollerabilità (Cass. n. 10719/2013; Cass. n. 11793/2021)” (Cass. civ. n.
15212/2023).
La valutazione complessiva degli elementi di prova emersi nel corso del giudizio di primo grado, di cui si è detto in precedenza, inducono a ravvisare l'ingiustificato abbandono dell'abitazione coniugale da parte del – in Parte_1 assenza di una conflittualità pregressa nella coppia e della prova di condotte tenute dalla moglie tali da assumere efficacia causale e determinante della irrimediabile crisi coniugale – e a ritenere che tale comportamento abbia rappresentato il fattore esclusivo nella rottura del vincolo matrimoniale e dunque, come tale, costituisca motivo di addebito della separazione a carico dell'odierno appellante.
Per le considerazioni svolte il primo motivo di appello va respinto confermando la sentenza di primo grado.
4.) Quanto al terzo motivo di impugnazione (richiesta di integrazione del dispositivo con la previsione della sanzione di €. 100,00 a carico della per CP_1 ogni volta in cui non permetterà alle figlie di vedere il padre così aderendo alla volontà delle minori, presente in motivazione ed omessa nel dispositivo della gravata sentenza), va anzitutto premesso che la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto pagina 12 di 14 del dispositivo, ma anche della motivazione e che solo in ipotesi di difformità o contrasto tra le due parti della pronuncia si impone la declaratoria di prevalenza del dispositivo sulla motivazione.
E' stato infatti osservato che “nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene” (Cass. civ. n.15088/2015); è stato altresì affermato che “la portata precettiva di un provvedimento giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda ” (Cass. civ.n. 19074/2015).
Alla luce dei di tali principi si ritiene di non dover procedere alla integrazione richiesta e che quindi il terzo motivo di impugnazione non sia meritevole di accoglimento atteso che, pur se non espressamente richiamata in dispositivo, la sanzione è prevista nella motivazione della sentenza che, come esplicitamente evidenziato anche dalla appellata, non ha costituito oggetto di impugnazione da parte di quest'ultima.
5.) La reiezione dei motivi di appello (primo e terzo) sopra esaminati, assorbe l'esame del secondo motivo di impugnazione concernente la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, perché basato soltanto sulla esclusione dell'addebito a carico del (ritenuto Parte_1 sussistente) e sul riconoscimento dell'addebito della separazione in capo alla
(invece escluso). CP_1
6.) In applicazione del principio di soccombenza, cui non si ravvisano ragioni di deroga, va disposta la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite anche del presente grado, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod., esclusa la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale.
pagina 13 di 14 7.) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 402/2024 pubblicata il 12.04.2024 del Tribunale di
Macerata; condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.900,00 per compensi professionali – di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00, per la fase decisionale - oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1067 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promossa
da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simona Nasso
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Paolo Rossi
APPELLATA
Con l'intervento della
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di
Ancona pagina 1 di 14 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 402/2024 pubblicata il 12.04.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: “…a parziale riforma della sentenza di primo grado n. 402/2024 pubblicata in data 12.04.2024 dal Tribunale di Macerata…., - dichiarare
l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione nei confronti del IG. ; per l'effetto dichiarare integralmente Parte_1 compensate le spese di lite del primo grado di giudizio;
- dichiarare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione nei confronti della IG.ra ; per l'effetto disporre a carico dell'appellata la CP_1 condanna alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- disporre l'applicazione in capo alla IG.ra della sanzione di €100,00 per CP_1 ogni occasione nella quale non permetterà al AL di avere gli incontri con le figlie, ciò in ossequio alla parte motiva della sentenza n.402/2024. Con vittoria di competenze e spese del grado di appello. In via istruttoria: Si chiede a codesta
Corte di Appello voler autorizzare questa difesa al deposito del verbale dell'udienza del 29.10.2024 relativa al procedimento penale a carico della IG.ra
(RGNR 1502/2021 Mod 21)”. CP_1
Dell'appellata: “…rigettare l'appello proposto da avverso i Parte_1 punti della sentenza riguardanti l'addebito della separazione e la compensazione delle spese e compensi legali perché totalmente infondato in fatto e in diritto. Con conseguente conferma del deliberato. In via subordinata voglia rigettare comunque la richiesta di addebitare la separazione a Con il favore CP_1 delle spese del presente grado di giudizio e di quelle del primo grado nella misura stabilita dal Tribunale di Macerata. Nell'ipotesi di accoglimento della richiesta subordinata voglia compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. Salvo ogni diritto”.
Del Procuratore Generale: “Visti gli atti del fascicolo in epigrafe indicato e
l'appello avverso la sentenza del Tribunale collegiale di Macerata nel procedimento di separazione personale tra le parti in questione, in punto addebito
pagina 2 di 14 della separazione all'attuale parte appellante, rigetto domande di addebito della separazione a carico di parte appellata – spese del procedimento;
considerato che
le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione di addebito della separazione all'appellante (con infondatezza della richiesta si segno contrario attualmente formulata) in aderenza alle emergenze processuali e in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia;
le spese correttamente sono state poste a carico della parte soccombente.
Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza”.
FATTI DI CAUSA
I) Il Tribunale di Macerata - dato atto che, nel corso del giudizio, era stata pronunciata (con la sentenza n.387/2022 del 13.4.2022) la separazione personale dei coniugi, ed - all'esito del procedimento, con Parte_2 Parte_1 la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito in ordine alle altre domande delle parti (concernenti l'addebito, l'affidamento ed il collocamento delle figlie minori, le questioni economiche), come di seguito indicato:
- ha addebitato la separazione al ed ha respinto la domanda di Parte_1 addebito a carico della CP_1
- ha disposto l'affidamento condiviso delle due figlie minori della coppia, Per_1
e , con collocamento prevalente presso la madre alla quale è stata ER assegnata la casa familiare;
- ha regolato i tempi di permanenza delle figlie presso il padre;
- ha posto a carico del il versamento, a titolo di mantenimento delle Parte_1 minori, dell'importo complessivo mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia);
- ha fissato nella misura del 50% la partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie delle minori;
- ha suggerito alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità;
- ha rigettato la domanda di assegno di separazione avanzata dalla CP_1
pagina 3 di 14 - ha compensato tra le parti le spese di giudizio nella misura di un terzo, condannando il alla rifusione della quota residua, in favore della Parte_1 CP_1 liquidata in € 2.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al
15%, Cap, Iva e spese vive documentate.
II) ha impugnato la pronuncia in punto di addebito della Parte_1 separazione, condanna alle spese e incompletezza del dispositivo, chiedendone la conseguente riforma.
III) nel costituirsi, ha contestato l'appello ed ha chiesto il CP_1 rigetto del gravame e la conferma della pronuncia impugnata;
in via subordinata, ha chiesto di rigettare comunque la richiesta di addebito della separazione a carico della stessa, con il favore delle spese del primo e del secondo grado di giudizio o disponendone l'integrale compensazione.
IV) La Procura Generale è intervenuta chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia di primo grado ritenendola coerente con gli elementi acquisiti nel corso del giudizio e con gli attuali orientamenti giurisprudenziali.
V) Preso atto delle note scritte depositate, la causa è stata trattenuta in decisione in data 18.12.2024, assegnando all'appellante termine di giorni dieci per replicare alla costituzione della controparte e, ad entrambe le parti, un termine di ulteriori giorni dieci per deduzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) L'odierno appellante, premessi i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, ha impugnato la pronuncia sulla base di tre distinti motivi.
1.1) Con il primo (“Erronea dichiarazione sussistenza presupposti addebito separazione – erronea valutazione risultanze processuali – errata pronuncia addebito separazione a carico – errato rigetto pronuncia addebito Parte_1 separazione a carico ), ha contestato la decisione del Tribunale di addebito CP_1 della separazione al rilevando che, nel corso del giudizio, sono emersi Parte_1 sia i motivi che lo ha condotto all'allontanamento (peraltro concordato con la coniuge) dalla abitazione coniugale (ricollegabili alla necessità di gestire l'attività
pagina 4 di 14 di famiglia nel periodo in cui i suoi familiari – genitori e fratello – avevano contratto il COVID) e la circostanza che la rottura della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata determinata da tale allontanamento quanto dai comportamenti violenti ed aggressivi tenuti dalla nei suoi confronti, che CP_1 giustificano l'addebito della separazione alla medesima.
Ad avviso del infatti, il primo giudice non ha tenuto in considerazione Parte_1 che, durante la malattia dei suoi genitori e del fratello (protrattasi sino a marzo
2021), la ha posto in essere comportamenti violenti, aggressivi e CP_1 prevaricatori, anche in presenza delle minori, di gravità tale da determinare la crisi coniugale e da impedire il ritorno del presso l'abitazione familiare;
Parte_1 tali condotte, dedotte e provate mediante alcune registrazioni contenute nel CD audio (depositato, in Cancelleria, nel giudizio di primo grado, il 21.4.2023) e mediante gli atti del procedimento penale (querela; avviso di fissazione dell'udienza preliminare;
richiesta di rinvio a giudizio) – pendente nei confronti della - non sono mai stati contestate, secondo l'appellante, dalla moglie CP_1
e la loro mancata considerazione da parte del primo giudice (sulla scorta di un erroneo convincimento secondo cui si tratterebbe di fatti poco significativi) configurerebbe una violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
In sostanza, dunque, ad avviso dell'appellante, il primo giudice ha errato:
- ritenendo che l'episodio del 22.1.2021 e quello del 23.01.2021 siano il medesimo fatto trattandosi, invece, di due distinti episodi: il primo di violenza verbale, il secondo di violenza fisica;
- ritenendo che l'aggressione della del 22-23.01.2021 sia successiva CP_1 all'allontanamento del coniuge – quasi a giustificarla – senza considerare il fatto che, all'epoca degli accadimenti, l'allontanamento in essere era frutto di un pacifico accordo tra i coniugi;
- ritenendo che un singolo episodio di violenza fisica non sia rilevante per l'accertamento della responsabilità della separazione e della eventuale pronuncia di addebito;
- non tenendo in considerazione il procedimento penale – ancora oggi pendente
– a carico della imputata del reato di cui all'art. 612 bis c.p. CP_1
pagina 5 di 14 In conclusione, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale non avrebbe dovuto addebitargli la separazione - non avendo egli abbandonato unilateralmente il tetto coniugale né avendo dato causa alla crisi - ma avrebbe dovuto, piuttosto, imputare la responsabilità della separazione alla per CP_1 aver posto in essere comportamenti talmente gravi da porsi in palese violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
1.2) Con il secondo motivo di impugnazione (“Erronea condanna alla refusione di 2/3 delle spese di lite di primo grado a carico di ), l'appellante ha Parte_1 chiesto, in ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, una nuova regolamentazione delle spese di lite con la previsione della completa compensazione tra le parti;
inoltre, nell'ulteriore ipotesi di riconosciuto addebito della separazione in capo alla ha chiesto disporsi – in tutto o in parte – CP_1 che le spese del primo e del secondo grado di giudizio vengano poste interamente a carico della parte appellata.
1.3) Con il terzo motivo di appello (“Mancata pronuncia nel dispositivo di quanto statuito al punto 8.1 sentenza impugnata – richiesta integrazione dispositivo”), l'appellante ha evidenziato che, nel dispositivo della sentenza impugnata, manca la previsione – contenuta nella motivazione - dell'applicazione della sanzione di €.100,00, in capo alla per ogni CP_1 occasione nella quale ella non permetterà all'appellante di incontrare le figlie, aderendo alla conforme negativa volontà delle stesse: ha chiesto quindi la conseguente integrazione del dispositivo.
2.1) costituendosi, ha contestato integralmente le deduzioni e CP_1 le domande avversarie evidenziando, in particolare, che:
- l'accordo per il trasferimento a Tolentino del marito era limitato al periodo necessario alla guarigione dei suoceri e del genero e che, di conseguenza, non essendo il ancora rientrato a casa, a gennaio 2021, ella aveva iniziato a Parte_1 chiedere ragione del protrarsi dell'allontanamento, atteso che il marito stava ormai conducendo una vita normale;
- a differenza di quanto sostenuto dal coniuge, ella non ha confermato l'intesa, prospettata in maniera distorta e strumentale dal secondo cui le Parte_1
pagina 6 di 14 problematiche legate alla situazione sanitaria della famiglia di origine si sarebbero risolte solo a marzo 2021, circostanza dedotta dalla controparte senza offrire alcun riscontro documentale;
- in ordine alla asserita ammissione dei comportamenti vessatori e violenti in danno del coniuge, il AL non ha fornito alcun elemento idoneo a confermare gli episodi contestati, non potendo considerarsi tale il provvedimento di rinvio a giudizio atteso il principio di presunzione di innocenza fino al passaggio in giudicato della (eventuale) sentenza di condanna.
In merito ai file audio prodotti dalla controparte, ha sottolineato di aver già contestato il loro contenuto non potendosi stabilire “…se si tratti di una registrazione integrale o, al contrario, una sapiente miscellanea di spezzoni di conversazione estrapolati da un confronto verbale più ampio” (v. memoria ex art. 183, VI comma, sub 3 c.p.c. parte ) e, in particolare, quanto CP_1 all'episodio del 23.01.2021, che il primo giudice ha già chiarito che la registrazione audio non è in alcun modo idonea a dimostrare l'assunto del di aver subito, nell'occasione, un'aggressione avendo, piuttosto, ritenuto Parte_1 che si è trattato di una colluttazione (con riconoscimento di pari responsabilità in capo ai coniugi come, peraltro, confermerebbero le esclamazioni delle minori - anch'esse impresse su nastro - che non esortano la madre ad interrompere l'asserita aggressione, ma si rivolgono ad entrambi i genitori:
“oh!mamma!babbo”).
A tale riguardo l'appellata ha altresì evidenziato che il P.M. aveva inizialmente richiesto l'archiviazione del procedimento per la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. per poi formulare la c.d. imputazione coatta per il diverso reato ex art. 612 bis c.p. che si sta rivelando, peraltro, del tutto insussistente nel procedimento penale in corso.
Ha aggiunto, inoltre, che il giorno della presunta aggressione si era già verificato l'ingiustificato abbandono del domicilio coniugale, in alcun modo determinato da alcuna crisi di coppia, ma anzi pianificato e deciso unilateralmente dal che ha dunque strumentalizzato il più che comprensibile stato di Parte_1 esasperazione della moglie.
pagina 7 di 14 2.2) L'appellata ha contestato il gravame anche in ordine alla richiesta volta ad una diversa regolamentazione delle spese di lite, attesa l'infondatezza e manifesta inammissibilità dell'impugnazione, anche sotto tale profilo, e tenuto conto del fatto che il Tribunale ha respinto non solo dal domanda di addebito proposta dal ma anche la richiesta di affidamento esclusivo delle minori, avanzata Parte_1 dal medesimo.
2.3) Quanto, infine, all'ultimo motivo di impugnazione, l'appellata si è rimessa alla Corte, sottolineando comunque che – seppur trattandosi di deliberazione non condivisibile – ella si è astenuta dal proporre appello, principale o incidentale, non solo per il fatto di non aver mai assunto atteggiamenti volti a compiacere la
“conforme volontà negativa delle figlie” ma, principalmente, per il fatto che sarebbe proprio il a non rispettare le modalità di visita stabilite Parte_1 adducendo, ogni volta, i più svariati pretesti.
3.) Il primo motivo di impugnazione (diretto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accertato l'abbandono del tetto coniugale da parte del , basato sul fatto che l'appellante si è, dapprima, allontanato Parte_1 da Civitanova, ove risiedeva con le figlie e la moglie e con l'accordo di quest'ultima, per provvedere all'attività di famiglia, in assenza dei genitori e del fratello, e sulla circostanza che, poi, il mancato rientro è ricollegabile alle condotte, tenute nei suoi confronti dalla moglie, violente, vessatorie e in ogni caso tali da aver determinato la definitiva crisi coniugale, non è fondato.
Invero dall'esame degli atti risulta l'allontanamento del dall'abitazione Parte_1 coniugale, dal mese di novembre 2020 (circostanza che non è in contestazione tra le parti) giustificato dalla necessità di provvedere alla cura delle attività di famiglia in un periodo critico a causa della malattia dei genitori e del fratello (v. verbale udienza del 22.12.2021: “Parte resistente dichiara: per via delle tre attività che devo gestire e per via delle gravi patologie covid che hanno colpito i miei genitori e mio fratello, sono rimasto a Tolentino […]”).
L'iniziale accordo esistente tra i coniugi in merito al trasferimento a Tolentino del è stato confermato in sede di interrogatorio formale dalla la Parte_1 CP_1 quale ha riferito “vero che eravamo d'accordo a che rimanesse a Tolentino
pagina 8 di 14 quando i suoi genitori erano ammalati di covid-19, ma l'accordo era che sarebbe tornato a Civitanova quando i genitori, entrambi ammalatisi con anche il fratello, sarebbero guariti” (v. verbale di udienza del 2.5.2023);
La ricorrente, odierna appellata, ha poi aggiunto che, a gennaio del 2021, poiché il marito non era ancora ritornato presso l'abitazione coniugale gli aveva chiesto “con whatsapp perché non fosse tornato a casa nonostante tenesse una vita ormai normale” (v. verbale cit.: è evidente che, per mero errore materiale,
è stato indicato “gennaio 2023” anziché “2021” tenuto conto del fatto che il ricorso per la separazione è stato poi depositato dalla nel successivo mese CP_1 di agosto del 2021).
Dallo scambio di messaggi WhatsApp allegati dalla all'atto introduttivo CP_1 del giudizio di primo grado emerge con tutta evidenza come nel periodo novembre 2020-dicembre 2020 i rapporti tra i coniugi fossero sereni e ciò fino al messaggio del 16.01.2021 allorquando la donna scriveva al marito “Cosa ho fatto? Perché non parli?”.
Va a questo punto osservato come l'odierno appellante non ha fornito alcuna documentazione idonea a giustificare e concretamente supportare la tesi della necessità della prolungata permanenza a Tolentino.
In particolare non è ravvisabile alcun elemento che consenta di collocare nel tempo la malattia dei genitori e del fratello;
sentiti, infatti, all'udienza del
02.05.2023, il fratello dell'appellante, questi si è limitato a Testimone_1 dichiarare “i primi mesi del 2021 io ero ricoverato in ospedale con il Covid”, mentre la madre dell'appellante, sul punto ha riferito, “[…] mi Testimone_2 sono ammalata di covid nel dicembre 2020”.
Se - da un lato - può ritenersi accertato che il si è inizialmente Parte_1 allontanato dalla casa coniugale con l'accordo della moglie per le ragioni dal medesimo indicate (perché tali circostanze sono state confermate dalla , CP_1 dall'altro, nel corso del giudizio di primo grado, non è emerso alcun elemento di prova dal quale poter desumere che la situazione di necessità si è protratta nel tempo e fino al mese di marzo del 2021: infatti, a tale riguardo, il non Parte_1 ha prodotto alcun certificato né altra documentazione attestante quanto dedotto pagina 9 di 14 e le deposizioni testimoniali della madre e del fratello dell'appellato non sono decisive, perché dalle dichiarazioni può desumersi esclusivamente che essi hanno contratto la malattia e non anche che sia stato necessario un prolungato ricovero (per tutti i congiunti dell'appellato) al quale ha fatto riferimento soltanto il teste che, tuttavia, nulla ha dichiarato in merito alla Testimone_1 situazione dei genitori e, quanto al proprio ricovero, ha genericamente indicato un lungo lasso temporale che, in mancanza di ulteriori specificazioni, non è determinabile.
In tale contesto si ritiene che, all'epoca del messaggio della del CP_1
16.01.2021, la prolungata assenza del AL dal domicilio familiare, fosse tale da integrare l'abbandono dell'abitazione in cui vivevano la moglie e le due figlie minori, in mancanza di una situazione che potesse giustificare il mancato rientro a casa.
Il a tale fine, ha dapprima tentato di sostenere la tesi del “minorato Parte_1 stato psichico della donna” - non riproposta nel presente procedimento di appello, ma esaminata dal primo giudice il quale, a proposito della relazione redatta dal consulente del e da questi allegata al fine di dimostrare i disturbi di Parte_1 natura psichica della moglie, ha ritenuto che la stessa “non è idonea a fondare
l'assunto del minorato stato psichico della ricorrente, in quanto, oltre ad essere dubitativa, risulta essere l'esito di un esame condotto esclusivamente su quanto narratole dal resistente e su alcune registrazioni telefoniche intercorse tra i coniugi” (v. sentenza impugnata e, sul punto, non censurata), per poi giustificare il mancato rientro con le condotte vessatorie e violente, asseritamente poste in essere dalla moglie nei suoi confronti.
A tale riguardo va ribadito quanto in precedenza evidenziato in merito ai messaggi allegati dalla ricorrente nel giudizio di primo grado dai quali non emerge alcuna condotta aggressiva o vessatoria della ai danni del marito. CP_1
Va altresì osservato che dalla prova testimoniale è emerso un episodio riferito dalla madre dell'appellato, la quale ha dichiarato che “…prima Testimone_2 di dicembre 2020, due o tre mesi prima, mia OR ha suonato al campanello di casa alle cinque del mattino cercava il marito che ho chiamato e che dalla finestra pagina 10 di 14 ha parlato con la moglie che sebbene da me invitata non è salita a casa dicendo che doveva recarsi al lavoro” (verbale di udienza del 3.5.2023); la teste ha quindi fatto riferimento ad un episodio irrilevante a fini della decisione, sia perché accaduto a settembre o ad ottobre del 2020 e, pertanto, in un periodo anteriore ai fatti di cui si discute in questa sede, sia perché e, in ogni caso, dalla testimonianza non è emersa alcuna situazione di contrasto tra le parti.
Soltanto dopo l'ultimo messaggio, con cui la ha chiesto le ragioni del CP_1 silenzio del marito, si collocano gli episodi del 22 e del 23 gennaio 2021 valorizzati dall'appellante, ai fini della pronuncia di addebito, oggetto del procedimento penale a carico della imputata del reato di cui all'art. 612 CP_1 bis c.p.
A tale proposto va anzitutto rigettata l'istanza dell'appellante di essere autorizzato a depositare il verbale dell'udienza tenutasi nel suddetto procedimento, pendente innanzi al Tribunale di Macerata, perché (a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla irritualità della richiesta, in mancanza della produzione del relativo documento, eccepita dall'appellata), il processo non risulta ancora definito con sentenza passata in giudicato.
Ciò premesso si osserva che i fatti del 22 (di aggressione verbale) e 23 gennaio 2021 (di aggressione fisica) riferiti dall'appellante si inseriscono in un contesto conflittuale (come si desume anche dalle registrazioni, richiamate dall'appellante, tutte successive al 16 gennaio 2021) in cui, come detto in precedenza, si era già concretizzato l'abbandono dell'abitazione familiare da parte del il quale aveva prolungato l'assenza senza fornire alla coniuge Parte_1 alcuna plausibile motivazione che potesse spiegare le ragioni della permanenza a Tolentino: pertanto gli atteggiamenti della valorizzati dall'appellante CP_1 sulla base delle registrazioni, appaiono riconducibili alla situazione di contrasto venutasi a creare proprio in seguito al protrarsi della ingiustificata assenza del ne consegue che le condotte lamentate – che, per l'accertamento della Parte_1 fattispecie contestata, saranno valutate in sede penale - non sono decisive ai fini che rilevano in questa sede, per la pronuncia di addebito della separazione richiesta dal a carico della moglie. Parte_1
pagina 11 di 14 Invero, a tale proposito, va osservato che, per giurisprudenza consolidata, “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta (Cass. n.
10719/2013; Cass. n. 25966/2016; Cass. n. 648/2020). Tale prova e', poi, ancora più rigorosa - ed è a carico di colui che pone in essere l'abbandono - nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione
d'intollerabilità (Cass. n. 10719/2013; Cass. n. 11793/2021)” (Cass. civ. n.
15212/2023).
La valutazione complessiva degli elementi di prova emersi nel corso del giudizio di primo grado, di cui si è detto in precedenza, inducono a ravvisare l'ingiustificato abbandono dell'abitazione coniugale da parte del – in Parte_1 assenza di una conflittualità pregressa nella coppia e della prova di condotte tenute dalla moglie tali da assumere efficacia causale e determinante della irrimediabile crisi coniugale – e a ritenere che tale comportamento abbia rappresentato il fattore esclusivo nella rottura del vincolo matrimoniale e dunque, come tale, costituisca motivo di addebito della separazione a carico dell'odierno appellante.
Per le considerazioni svolte il primo motivo di appello va respinto confermando la sentenza di primo grado.
4.) Quanto al terzo motivo di impugnazione (richiesta di integrazione del dispositivo con la previsione della sanzione di €. 100,00 a carico della per CP_1 ogni volta in cui non permetterà alle figlie di vedere il padre così aderendo alla volontà delle minori, presente in motivazione ed omessa nel dispositivo della gravata sentenza), va anzitutto premesso che la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto pagina 12 di 14 del dispositivo, ma anche della motivazione e che solo in ipotesi di difformità o contrasto tra le due parti della pronuncia si impone la declaratoria di prevalenza del dispositivo sulla motivazione.
E' stato infatti osservato che “nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene” (Cass. civ. n.15088/2015); è stato altresì affermato che “la portata precettiva di un provvedimento giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda ” (Cass. civ.n. 19074/2015).
Alla luce dei di tali principi si ritiene di non dover procedere alla integrazione richiesta e che quindi il terzo motivo di impugnazione non sia meritevole di accoglimento atteso che, pur se non espressamente richiamata in dispositivo, la sanzione è prevista nella motivazione della sentenza che, come esplicitamente evidenziato anche dalla appellata, non ha costituito oggetto di impugnazione da parte di quest'ultima.
5.) La reiezione dei motivi di appello (primo e terzo) sopra esaminati, assorbe l'esame del secondo motivo di impugnazione concernente la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, perché basato soltanto sulla esclusione dell'addebito a carico del (ritenuto Parte_1 sussistente) e sul riconoscimento dell'addebito della separazione in capo alla
(invece escluso). CP_1
6.) In applicazione del principio di soccombenza, cui non si ravvisano ragioni di deroga, va disposta la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite anche del presente grado, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod., esclusa la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale.
pagina 13 di 14 7.) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 402/2024 pubblicata il 12.04.2024 del Tribunale di
Macerata; condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.900,00 per compensi professionali – di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00, per la fase decisionale - oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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