Art. 14.
Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facolta' di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attivita' cessate
1. All' articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 :
a) al comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) al comma 2, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», come modificato dalla presente legge:
«Art. 63 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale). - 1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all' articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , nonche' quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facolta' di riacquistare la proprieta' delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di tre anni dalla cessione.
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresi' la facolta' di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attivita' industriale o artigianale da piu' di diciotto mesi.
3. Nell'ipotesi di esercizio delle facolta' di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facolta' di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
5. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.».
Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facolta' di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attivita' cessate
1. All' articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 :
a) al comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) al comma 2, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», come modificato dalla presente legge:
«Art. 63 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale). - 1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all' articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , nonche' quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facolta' di riacquistare la proprieta' delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di tre anni dalla cessione.
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresi' la facolta' di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attivita' industriale o artigianale da piu' di diciotto mesi.
3. Nell'ipotesi di esercizio delle facolta' di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facolta' di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
5. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.».