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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo - Giudice est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2674/2025 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela EC, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 11.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il e la EC contraevano matrimonio in data 31.10.1970, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Pt_1
Stato civile di SA PI OT (Br) – atto n. 88 parte II Serie A Anno 1970, dal quale nascevano due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
All'udienza di prima comparizione compariva il solo ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio della EC;
in tale sede veniva dichiarata la contumacia della medesima e, rilevata l'assenza di domande postulanti provvedimenti provvisori ed urgenti e stante, altresì, l'assenza di richiesta di ammissione di mezzi istruttori, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le deduzioni del ricorrente ed il disinteresse della convenuta per il presente giudizio confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio: l'assenza di convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Stante l'assenza di istanze accessorie, deve dichiararsi la separazione personale tra i coniugi senza alcuna condizione.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 31.10.1970 in
SA PI OT (Br) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 88 parte II
Serie A anno 1970, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, senza alcuna condizione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
spese al definitivo.
Lecce, 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)