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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 215 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Grazia Sparacino e dall'Avv.to Adriana Pt_1
Giovanna Rizzo elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giulio Catalano presso il cui studio in CP_1
Palermo via Houel n.5 è elettivamente domiciliata appellato all'udienza del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 25.01.2022 innanzi al Tribunale G.L. di Palermo,
[...]
esponeva di aver ricevuto in data 31.5.2021 dalla Direzione Provinciale CP_1 dell' di Palermo, una comunicazione avente ad oggetto l'”Accertamento della Pt_1 violazione prevista dall'art.2, coma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n.638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta …”.. Rilevava che tale comunicazione le era stata inviata n.q. di legale rappresentante della di al fine di recuperare un omesso versamento di ritenute CP_2 CP_1 previdenziali per il periodo compreso fra i mesi di febbraio e novembre 2010 per un importo complessivo di euro 2.150,00. Che con tale atto le veniva comunicata l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta, qualora il pagamento delle ritenute non venisse effettuato entro tre mesi dalla notifica. Di aver provveduto, senza che ciò costituisse riconoscimento ed accettazione del debito, al pagamento dell'importo richiesto al fine di scongiurare l'applicazione della sanzione amministrativa. Per tali ragioni, eccependo la prescrizione dei contributi richiesti, chiedeva la condanna dell' alla restituzione dell'importo pagato. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, il Giudice adito, con sentenza n.522/2023 ha accolto il ricorso all'uopo rilevando che tra la data di maturazione del debito contributivo
Pag.1 (risalente all'anno 2010) e quella della comunicazione impugnata era decorso il termine quinquennale di estinzione dei contributi previdenziali richiesti nella misura di euro 2.150,00. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
15.03.2023, chiedendone la riforma. A sostegno del gravame deduce che l'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8 del 2016, ha riscritto l'art. 2, d.l. n. 463 del 1983, cit., prevedendo, al comma 1 bis, che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.” Osserva che la “disposizione in questione, prevedendo l'emissione di sanzione amministrativa per punire l'omesso versamento delle ritenute previdenziali fino ad Euro 10.000,00 annui (come è nel caso di specie), richiama le norme sull'accertamento dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 14 ss., L. n. 689 del 1981 (v. art. 6, d.lgs. n. 8 del 2016)” e che “nel caso di specie con l'avviso di accertamento riportato in premessa, è stato accertato e contestato alla controparte l'omesso versamento dei contributi e delle ritenute e la si è avvertita della facoltà di pagare la sanzione amministrativa in misura ridotta ex art. 16, L. n. 69 del 1981”. In siffatto contesto, ritiene che “il verbale o atto di accertamento dell'illecito rimane atto interno endoprocedimentale, proprio, perché, - pur venendo notificato all'interessato a tutela dei suoi diritti di difesa (esercitabili in via amministrativa nel procedimento ex art. 18, 1° comma, L. n. 689) e per informarlo della facoltà del pagamento in misura ridotta (con conseguente estinzione del procedimento medesimo) - la determinazione suscettiva di produrre effetti pregiudizievoli nella sfera del destinatario è solo l'irrogazione finale della sanzione, che si realizza con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e la sua notificazione”. Che la “controparte dopo avere ricevuto l'avviso di accertamento ha versato all' le trattenute Pt_1 previdenziali e assistenziali trattenute e non versate” e che il Giudice di prime cure, “sull'assunto che la contribuzione omessa fosse relativa ai mesi da febbraio a novembre 2010, ha ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dal 16 dicembre 2010 e che il primo atto interruttivo fosse l'avviso di accertamento del 13 05 2021 ricevuto il 31 05 2021 inidoneo ad interrompere i termini di prescrizione e pertanto ha condannato l' a restituire quanto ricevuto”. Pt_1
Ritiene errata la pronuncia atteso che “fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (06 febbraio 2016) la condotta omissiva era penalmente rilevante e l' non avrebbe CP_3 potuto chiedere alcunché, dovendo limitarsi a presentare denuncia alle preposte Autorità Giudiziarie”; che “venuto meno il reato con l'entrata in vigore della nuova disciplina l' ha di conseguenza CP_3 iniziato ad inviare tutte le diffide per le quote non versate per periodi pregressi entro le soglie indicate dalla novella. La prescrizione quindi in questi in casi non può che decorrere dalla data di entrata in vigore della legge che ha introdotto una parziale depenalizzazione della fattispecie e ciò secondo quanto prevede l'art. 2935 c.c. a mente del quale la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Assume, in definitiva, che “il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge che ha depenalizzato la fattispecie (06/02/2016)”; termine rimasto sospeso per 311 gg. in base alla normativa emergenziale Covid-19 talchè la diffida del 31.5.2021 doveva reputarsi tempestiva. Pag.2 Soggiunge che il versamento dei contributi omessi nella misura indicata nell'avviso di accertamento è finalizzata ad evitare l'applicazione di una sanzione amministrativa.
si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di CP_1 primo grado. All'odierna udienza, previa discussione, la causa la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti
2) L'appello è infondato. Sulla scorta di quanto dedotto e provato dalle parti in causa e dalla piana lettura dell'atto impugnato (cfr. doc. fascicoli di parte) emerge che l' nel maggio del Pt_1
2021, ha contestato alla odierna appellata quanto segue:
“da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni Pt_1 dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8. Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa. Nell'allegato Istruzioni per il versamento - Importi ritenute previdenziali e assistenziali sono riportate le modalità e le istruzioni per il pagamento. Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Il “prospetto inadempienze allegato all'atto in questione riportava Pt_2 espressamente le quote mensilmente non versate nel periodo dal 2/2010 all'11/2010 per un totale di euro 2.150,00. Per come è evidente, dunque, l' ha espressamente richiesto alla il Pt_1 CP_1 versamento, al fine di evitare la sanzione amministrativa, dei contributi previdenziali a suo tempo non versati. Versamento che la ha effettuato (seppure con riserva di ripetizione). CP_1
Ciò posto, ritiene la Corte condivisibile la decisione impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto prescritti i crediti contributivi in mancanza di prova di atti interruttivi intermedi e, per l'effetto, condannato l' alla restituzione di quanto Pt_1 pagato dalla . CP_1
Come è noto, infatti, “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (cit. art. 3, comma 10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poichè l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11140/2001; 330/2002; 9525/2002; 6340/2005); è stato infatti affermato che mentre nel "codice l'istituto è dominato dal principio di disponibilità, in base al quale, ferma la disciplina legale di base (art. 2936 c.c.), il titolare passivo del rapporto (nelle obbligazioni, il debitore), può rinunziare alla prescrizione già maturata se si versi in materia disponibile Pag.3 (art. 2937 c.c.), la prescrizione non opera se non su eccezione di parte (art. 2938 c.c.) ed il debitore, se vuole, può pagare il debito prescritto senza poter poi agire in ripetizione (art. 2940) (...) Diversa è la disciplina della prescrizione nella contribuzione previdenziale. Già il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55, comma 2, stabiliva, in materia di contributi dovuti all' che non fosse "ammessa la Pt_1 possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione". Attualmente l'art. 3, comma 9, dispone: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati". In tale regime, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva, poichè l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi;
essa opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal giudice, mentre il pagamento dopo la prescrizione costituisce pagamento d'indebito e da diritto alla restituzione…" (cfr. Cassazione Civile, sezione lavoro, 16.1.2012 n.464 – anche Cass. n.28821/2024, Cass. n.13820/2023). Né contrari argomenti possono trarsi dal fatto che la normativa ante 2016 sanzionava penalmente l'omesso versamento dei contributi previdenziali e che, pertanto, l' non avrebbe potuto autonomamente avviare il relativo procedimento con Pt_1 conseguente spostamento della decorrenza del termine prescrizionale a far data dall'entrata in vigore della novella legislativa. Infatti, l'Istituto previdenziale manteneva intatto il potere-dovere di procedere, nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale, all'accertamento, prima, e al recupero, dopo, delle contribuzioni omesse nel 2010. Se così è, come si ritiene, tardiva deve ritenersi la richiesta - veicolata tramite la notifica (nel maggio 2021) del verbale di accertamento della violazione prevista dall'art.2, comma 1 bis del D.L. n.463/1983 con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa - di versamento, entro tre mesi, dei contributi omessi nel lontano anno 2010 (ormai colpiti dal fenomeno estintivo quinquennale). Tale richiesta, a ben vedere, tende ad eludere il rigido regime prescrizionale che disciplina i termini di versamento dei contributi previdenziali determinando, in definitiva, il recupero degli stessi ben oltre i termini previsti dalla legge. Tanto più ove si consideri che l' nel caso di specie, non ha neanche Pt_1 provato – per come dedotto dall'appellata – di aver proceduto a suo tempo alla relativa contestazione e, conseguentemente, inoltrato tempestiva denuncia all'A.G. penale competente (cfr. art. 2 comma 1 bis D.L. n.463/83 previgente al 2016: “l'omesso versamento delle ritenute … è punito con la reclusione … il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; art. 2 comma 1 ter : “La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto …”). La normativa in questione, dunque, anche prima delle modifiche apportate dal D.Lg.vo n.8/2016, manteneva fermo il compito dell'Ente impositore di procedere all'accertamento e alla contestazione della violazione con facoltà del soggetto passivo di provvedere, ovviamente solo nel caso in cui i contributi non fossero prescritti, al versamento entro il termine di tre mesi. Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Pag.4 3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano Pt_1 com in dispositivo in favore di parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.522/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 16.2.2023. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.000,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge se dovute da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 6 marzo 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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