Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 900/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 900/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
07/02/1971. Con il patrocinio dell'Avv. TERUGGI CLAUDIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nato in [...] CP_1 C.F._2 il 24/03/1965. Con il patrocinio dell'Avv. TERUGGI CLAUDIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa già di abitazione coniugale situata in TA d'NA (NO), Via Del Forno, n. 19, di proprietà del marito viene assegnata, coi relativi arredi, in godimento allo stesso, che continuerà ad abitarvi CP_1
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3. i genitori ed provvederanno al mantenimento diretto ed al bisogno del figlio Parte_1 CP_1 maggiorenne sino alla sua indipendenza economica e nella misura del 50% ciascuno alle spese Persona_2 straordinarie da sostenersi per il medesimo (tra cui le spese mediche, le spese universitarie e le spese della locazione dell'appartamento per la sistemazione a Milano per gli studi), come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, previa presentazione e documentazione dei giustificativi di spesa;
4. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al proprio mantenimento;
5. i coniugi si concedono sin d'ora il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio; e CHIEDONO che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione ed il deposito della relativa sentenza di omologa degli accordi intervenuti tra le parti.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
TA d'NA (NO), in data 4/9/1994, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5, parte II, serie A, anno 1994. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (28/05/1995) e (29/05/2000). Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30/04/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata ET Parte_1
D'GO (NO) in data 07/02/1971 e , nato in [...] CP_1
D'GO (NO) in data 24/03/1965;
Pag. 2 2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 9 maggio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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