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Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2023, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15203/2020 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro SITAF Srl e OL Spa, rappresentate e difese dall’Avv. Daniele CA TT, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma via Luigi Luciani n. 1, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5360/7/19, depositata il 23 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. PP OC TI. Oggetto: Classificazione doganale – Videocamere, fotocamere e action cam Civile Sent. Sez. 5 Num. 3519 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 06/02/2023 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito l’Avv. dello Stato Stefano Vitale per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’Avv. Gianmaria Frigo in sostituzione dell’Avv. Daniele CA TT per le contribuenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito anche: ADM) emetteva nei confronti di SITAF Srl, quale importatore, e OL Spa, quale dichiarante doganale in rappresentanza indiretta, avviso di rettifica con cui, in esito alla revisione dell’accertamento della dichiarazione doganale di importazione IMZ 4T n. 1637/P del 18 novembre 2015, classificava la merce (fotocamere digitali compatte a marchio Polaroid, denominate “Polaroid Cube plus”) nella voce NC 8525 80 99 (“Videocamere digitali: Altri”), con dazio al 14%, anziché nella voce NC 8525 80 30 (“Fotocamere digitali”), in esenzione di dazio, attese le caratteristiche dei beni, valutati come action cam in quanto apparecchi portatili a batteria per la cattura e registrazione di immagini statiche e video, chiedendo le maggiori somme dovute. Con separato atto l’Ufficio emetteva altresì provvedimento di irrogazione delle conseguenti sanzioni. SITAF Srl e OL Spa, proposto autonomo ricorso avverso l’atto di irrogazione delle sanzioni, impugnavano l’avviso di accertamento, di cui chiedevano l’annullamento per vizio di motivazione e infondatezza della pretesa. Il ricorso era accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia, che riteneva l’atto carente di motivazione e la pretesa non fondata. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe, che, escluso 3 l’asserito vizio di motivazione, riteneva la correttezza della classificazione operata con la dichiarazione doganale. ADM propone ricorso per cassazione con un motivo. Le contribuenti resistono con controricorso, poi illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c. posto che il ricorso contiene una sintetica, ma sufficiente, esposizione dei fatti del giudizio, risultando, con chiarezza, le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto a loro fondamento. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del Reg. n. 876/2014/UE dell’8 agosto 2014. L’Ufficio lamenta, sotto un primo profilo, che la CTR si sia limitata a sostenere che gli apparecchi importati (Polaroid Cube Plus) “altro non fossero se non delle moderne fotocamere con, anche, la funzione di registrare video”, la cui presenza non alterava l’essenza di fotocamera, atteso che, per poter essere qualificate come videocamera, essa doveva “essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna sia su supporti esterni” e di “poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video”, sicché non erano videocamere digitali, senza neppure considerare che l’apparecchio era in realtà riconducibile alle action cam in quanto, alla luce degli stessi depliant illustrativi della merce nonché delle indicazioni della casa costruttrice, in grado di catturare video e scattare foto e, come contestato, “di registrare file video da fonti diverse dall’obbiettivo della fotocamera incorporata”, per cui erano riconducibili alla voce NC 8525 80 99, come modificato dal Regolamento di esecuzione n. 876/2014/UE. 4 Evidenzia, inoltre, che le note esplicative 2016/C214/89/UE, nel modificare la nota 3 della sezione XVI TARIC hanno precisato, con riguardo a questi prodotti, che si deve tenere conto, per le macchine che cumulano più funzioni diverse, di quella principale. Deduce, pertanto, l’errata sussunzione della merce nella voce NC 8525 80 30 anziché nella voce NC 8525 80 99, indicazione peraltro già fornita con informazioni tariffarie vincolanti (ITV), una delle quali (della dogana tedesca) relativa al medesimo prodotto Cube. 2.1. Va disattesa, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità per aver l’Ufficio lamentato “impropriamente la violazione di un provvedimento normativo nella sua globalità … il Reg. di esecuzione (UE) n. 876/2014 … senza chiarire quale specifica disposizione di tale Regolamento sarebbe stata violata dal giudice d’appello”. Il motivo è specifico e puntuale posto che il citato provvedimento normativo unionale consta, come dedotto e come asseritamente trascurato dalla CTR, della determinazione dei parametri per la classificazione delle action cam nella voce NC 8525 80 99, sicché la doglianza, come diffusamente articolata, si risolve nella contestata erronea sussunzione della merce in una non pertinente voce di classificazione doganale. Né il motivo si traduce – come pure contestato in controricorso – in una richiesta di riesame dei fatti di causa, che non vengono in alcun modo posti in dubbio dall’ADM, la quale, semplicemente, contesta l’errata applicazione delle voci tariffarie allo specifico bene. Ciò, del resto, risponde al principio per cui la violazione del diritto unionale, ambito nel quale si colloca anche l’applicazione e l’interpretazione delle voci tariffarie (che rilevano come norme regolatrici della vicenda), è direttamente censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. 5 3. Il motivo oltre che è ammissibile è fondato nei termini che seguono. 3.1. Occorre premettere che sulla specifica categoria di beni – ossia fotocamere, videocamere e action cam – la Corte di giustizia, come si vedrà, è intervenuta in plurime occasioni;
con specifico riguardo alla distinzione tra le ultime due tipologie di beni, inoltre, è pure intervenuta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3242 del 11/02/2020. La classificazione tariffaria astrattamente applicabile ai prodotti in giudizio è costituita da tre distinte voci contenute nell’allegato I del Regolamento di esecuzione n. 2658/87/CEE e precisamente: NC 8525 80 30 (Fotocamere digitali); NC 8525 80 91 (Videocamere digitali); NC 8525 80 99 (Videocamere digitali. Altri) L’Ufficio ritiene la merce riconducibile a quest’ultima voce, in ispecie alla luce del Reg. n. 876/2014/UE. Per la CTR, che ha condiviso la prospettazione dei contribuenti, invece, gli apparecchi devono essere classificati come fotocamere digitali e, dunque, alla prima voce e questo perché essi non presentavano le condizioni di «essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna, sia su supoporti [supporti] esterni» e di «poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video», caratterizzanti l’essenza delle videocamere. 3.2. Ciò premesso, va posto in rilievo in primo luogo che secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha fornito concreta esplicazione delle Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata contenute l’allegato I del Reg. n. 2658/87/CEE, il criterio decisivo ai fini della classificazione doganale delle merci è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e nelle note premesse alle sezioni o ai capitoli (Corte di giustizia, 26 settembre 2000, Eru Portuguesa, C‑42/99, punto 13; Corte di giustizia, 5 marzo 2015, Vario Tek, C‑178/14, punto 21; Corte di giustizia, 25 febbraio 6 2016, G.E. Security, C-143/15, punto 44 Corte di giustizia, 15 maggio 2019, Korado, C-306/18, punto 36; Corte di giustizia, 30 aprile 2020, DH OG (Slovakia) spol. s r. o., C-810/18, punto 25). Criterio utile per l’individuazione della corretta classificazione è, inoltre, la destinazione del prodotto, valutabile in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso, con la precisazione che, a tal fine, si devono valutare tanto l’uso cui il prodotto è destinato dal fabbricante, quanto le modalità e il luogo della sua utilizzazione (v. Corte di giustizia, 15 maggio 2019, Korado, cit. punto 37 e giurisprudenza ivi citata;
Corte di giustizia, 2 maggio 2019, Onlineshop, C‑268/18, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Infine, la classificazione doganale di un prodotto deve essere operata tenendo conto della funzione principale di quest’ultimo, con la specifica precisazione, per le macchine che svolgano più di una funzione (come nella specie), che la nota 3 della sezione XVI della seconda parte della NC, stabilisce che occorre tenere conto della funzione principale che le caratterizza (Corte di giustizia, 11 giugno 2015, Amazon EU, C‑58/14, punto 23), e che, a tal riguardo, è necessario prendere in considerazione che cosa appare principale o accessorio agli occhi del consumatore (Corte di giustizia, 2 maggio 2019, Onlineshop, cit. punto 31 e giurisprudenza citata). 3.3. Le indicazioni delle voci della NC rilevanti sono: - alla voce NC 8525 80 30 è abbinata l’indicazione Fotocamere digitali;
- alla voce NC 8525 80 91 è abbinata l’indicazione Videocamere digitali, con la specificazione “che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera”; - alla NC 8525 80 99 è abbinata l’indicazione Videocamere digitali – altri. 7 Le note esplicative della NC (2015/C 076/01 del 4 marzo 2015, inapplicabili, ratione temporis, le modifiche di cui al 2016/C 214/89/UE, pubblicato sulla GUUE del 15 giugno 2016) prevedono: «8525 80 11 a 8525 80 99 - Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali Vedi le note esplicative del SA, voce 8525, lettera B. […]» «8525 80 30 Fotocamere digitali Le fotocamere digitali che rientrano in questa sottovoce sono sempre in grado di registrare un'immagine fissa, sia su una memoria interna, sia su un supporto intercambiabile. La maggior parte delle fotocamere di questa sottovoce assomiglia a una macchina fotografica tradizionale e non è dotata di un mirino pieghevole. Queste fotocamere possono anche essere in grado di registrare sequenze video. Le fotocamere restano classificate in questa voce a meno che siano in grado, utilizzando la capacità di massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video. A differenza delle videocamere delle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99, molte fotocamere digitali (quando vengono utilizzate come videocamere) non permettono di sfruttare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video. Indipendentemente dalla capacità di memorizzazione, alcune fotocamere cessano automaticamente la videoregistrazione dopo un certo tempo.» «8525 80 91 e 8525 80 99 Videocamere 8 Le videocamere di queste sottovoci sono sempre in grado di registrare sequenze filmate, sia sulla memoria interna, sia su supporti intercambiabili. In genere, le videocamere di queste sottovoci non assomigliano alle fotocamere digitali della sottovoce 8525 80 30. Sono spesso dotate di un mirino pieghevole e sono spesso presentate con un telecomando. È sempre possibile utilizzare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video. Queste videocamere possono anche essere dotate della funzione di registrazione di immagini fisse. Le fotocamere sono escluse da queste voci se non sono in grado, utilizzando la capacità massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video.» «8525 80 99 altri In questa sottovoce rientrano le videocamere (i cosiddetti «camcorder») che registrano non solo le immagini e i suoni ripresi dalla videocamera stessa, ma anche i segnali provenienti da fonti esterne, quali lettori DVD, macchine per l'elaborazione automatica dei dati o apparecchi riceventi per la televisione. Le immagini così registrate possono essere riprodotte per mezzo di un apparecchio ricevente per la televisione o un monitor esterni. Questa sottovoce comprende anche i «camcorders», con input coperto con una placca o in altro modo, oppure con interfaccia video che possa conseguentemente essere attivata, in qualità di input, mediante un software. Questi apparecchi sono inoltre destinati a registrare programmi televisivi o altre immagini provenienti dall'esterno. Tuttavia, i «camcorder» con i quali solo le immagini riprese dalla videocamera possono essere registrate e riprodotte per mezzo di un 9 apparecchio ricevente per la televisione o un monitor esterni rientrano nella sottovoce 8525 80 91.» Le note esplicative del sistema armonizzato (SA), alla voce 8525, lett. B, a loro volta prevedono: «B. Telecamere;
fotocamere digitali e videocamere digitali (camescope) Questo gruppo comprende le camere per la captazione di immagini e la loro conversione in un segnale elettronico che viene: 1) trasmesso come immagini video verso un'ubicazione esterna alla camera per far sì che siano visualizzate o registrate a distanza (telecamere); oppure 2) registrato nella camera come immagini fisse o immagini animate (p. es., fotocamere digitali e videocamere digitali (camescope). […] Le fotocamere digitali e le videocamere digitali (camescope) registrano le immagini su un dispositivo di memorizzazione interno o su dei supporti esterni (nastri magnetici, supporti ottici, supporti a semiconduttore o altro supporto previsto alla voce 8523). Essi possono integrare un convertitore analogico/numerico nonché un'uscita grazie alla quale le immagini possono essere trasmesse a delle unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, come stampanti, televisioni o altre macchine che permettono di visionare delle immagini. Alcune fotocamere digitali e videocamere digitali (camescope) comprendono delle entrate per la registrazione interna di dati di immagini analogiche o digitali, partendo da macchine esterne menzionate qui sopra. Tali apparecchi sono in generale provvisti di un mirino ottico, di uno schermo a cristalli liquidi o addirittura di ambedue. Numerosi apparecchi muniti di uno schermo a cristalli liquidi possono utilizzare quest'ultimo come mirino al momento della ripresa oppure come 10 schermo che permette di visionare le immagini registrate. In certi casi, l'apparecchio può visualizzare sullo schermo a cristalli liquidi delle immagini provenienti da altre fonti.» Va, infine, considerato – per le caratteristiche e la distinzione tra videocamere (8525 80 91) e action cam (8525 80 99) – il Reg. n. 458/2014/UE, che differenzia in termini analitici le due sottovoci, e il Reg. n. 876/2014/UE, specificamente dedicato alla seconda sottovoce. 4. È necessario, in primo luogo, stabilire, alla luce del quadro normativo su esposto, quale sia l’elemento distintivo essenziale tra fotocamere digitali e videocamere digitali. A) Dalle note esplicative della NC risulta che entrambe le tipologie di macchinari sono sempre in grado di registrare, rispettivamente, immagini fisse o video «sia sulla memoria interna, sia su supporti intercambiabili». Le note esplicative SA precisano, peraltro, che le due modalità non sono necessariamente cumulative ma è sufficiente che la registrazione avvenga su memoria interna o su un supporto esterno. Ne deriva che, in via generale, è sufficiente che sussista una delle due alternative - nella specie sicuramente esistente come risulta dallo stesso controricorso, che esclude (pag. 17) solo la presenza di una memoria interna, e, comunque, stante la dotazione di un alloggiamento di una scheda sd - e, del resto, diversamente si dovrebbe ritenere, trattandosi di requisito identico presente per entrambe le voci, che la carenza del cumulo di queste funzioni di registrazione imporrebbe di escludere il bene anche dalla classificazione delle fotocamere digitali. Occorre poi considerare, sul punto, che la nozione di memoria interna non equivale, come invece dedotto in controricorso, alla idoneità ad “archiviare immagini e video sulla relativa scheda di memoria”, essendo invece sufficiente, ad integrare il requisito, una «memoria interna volatile, dalla quale sono cancellate quando 11 l’apparecchio è spento» (Corte di giustizia, 13 settembre 2018, Vision Research Europe BV, C-372/17, punti 31 e seguenti). B) Per le fotocamere è pure precisato che, di norma, la registrazione video non si accompagna alla funzione di zoom ottico, funzione che, invece, è sempre possibile utilizzare per le videocamere. Va tuttavia rilevato che, in relazione alla voce 8525 80 99 (ossia, per le videocamere cd. camcorder), per le quali non è prevista la funzione di zoom ottico, la carenza dell’elemento qualificante (registrazione di immagini riprese sia dalla videocamera, sia da fonti esterne) comporta che l’apparecchio deve rientrare nella voce 8525 80 91. Ciò trova riscontro nelle note esplicative SA, che non richiedono l’esistenza qualificante di questa funzione. In altri termini, se le videocamere, cd. camcorder, debbono essere qualificate nella voce 8525 80 91 pur in assenza di zoom ottico quando la registrazione sia possibile solo dalla videocamera, questa funzione (lo zoom ottico) non costituisce elemento essenziale ed indefettibile per classificare il prodotto come videocamera digitale. La non essenzialità dello zoom ottico in tale ambito, del resto, trova riscontro nella stessa giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha precisato che «la circostanza che videocamere integrate in occhiali per uso sportivo … non dispongano della funzione di «zoom ottico» non esclude che tali occhiali siano classificati nelle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 di tale nomenclatura» (Corte di giustizia, 5 marzo 2015, Vario Tek GmbH, C-178/14). Ne deriva, al di là della peculiarità dell’articolo esaminato dalla Corte in quell’occasione (peraltro con funzione omogenea a quella dei beni in giudizio, come emerge dalla stessa presentazione della merce da parte del produttore, riprodotta per autosufficienza, in cui si afferma «you can stream worldwide all your fun activities or extreme sports via 12 social media»), la natura non essenziale della funzione “zoom” ai fini della corretta classificazione. C) Sempre dalle note esplicative NC emerge che le fotocamere possono anche essere in grado di registrare video. Si deve trattare, tuttavia, di video a limitata risoluzione e di breve durata. In particolare, le fotocamere restano classificate nella voce 8525 80 30 «a meno che siano in grado di registrare con una risoluzione 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video», indicazione che è specularmente fornita anche per la voce NC 8525 80 91. Tale carattere – trattandosi di prodotti a doppia funzione – ha natura essenziale. Come affermato dalla Corte di giustizia (22 marzo 2017, GROFA GmbH, C-435/15 e C-666/15, punto 57), infatti, «Secondo le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8525 80 30 della stessa, da un lato, e le note esplicative della NC relative alle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 della stessa, dall’altro, il fatto che il prodotto di cui trattasi sia in grado di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video è un criterio che consente di distinguere le fotocamere digitali dalle videocamere digitali». La Corte, inoltre, ha ulteriormente precisato la nozione rilevante evidenziando che «solo la capacità di registrazione ininterrotta di almeno 30 minuti di una sequenza video con una risoluzione minima, e non quella di riproduzione ininterrotta di tale registrazione, costituisce la caratteristica che consente di escludere la classificazione di un prodotto nella sottovoce 8525 80 30 della NC» (punto 58), da cui la conseguenza che «la circostanza che le sequenze video di più di 30 minuti … siano archiviate in file distinti non impedisce di escludere la 13 classificazione delle citate videocamere nella sottovoce 8525 80 30 della NC, in quanto una siffatta archiviazione in diversi file non altera la continuità della registrazione della sequenza, bensì, eventualmente, solo la continuità della lettura di quest’ultima, e che la questione se l’utente percepisca o meno il passaggio da un video all’altro non è un criterio rilevante per tale classificazione tariffaria» (punto 59). La questione è di specifico rilievo nel presente giudizio posto che occorre distinguere tra la capacità di registrazione ininterrotta della sequenza video (se superiore o meno a 30 minuti) e l’archiviazione della sequenza in file distinti (della durata, ad esempio, di 5-6 minuti l’uno), dovendosi ritenere rilevante, ai fini della classificazione, solo la prima. Merita di essere sottolineato, infine, che tra i due requisiti previsti – qualità del video e durata della registrazione – appare preminente il secondo come si ricava da un ulteriore arresto della Corte di giustizia (30 aprile 2020, DH OG (Slovakia) spol. s.r.o., C-810/18), secondo la quale le «videocamere digitali a doppia funzione, ossia catturare e registrare tanto immagini fisse quanto sequenze video, rientrano nella sottovoce 8525 80 91 della NC in quanto «videocamere digitali», benché, trattandosi delle sequenze video, permettano unicamente di catturarne e registrarne con una qualità di risoluzione dell’immagine inferiore a 800 x 600 pixel, se la loro funzione principale è catturare e registrare sequenze video». 5. Quanto alla distinzione tra le voci della NC 8525 80 91 e 85 80 99 (videocamere digitali e action cam) occorre premettere, in primo luogo, l’inapplicabilità del Regolamento n. 876/2014/UE in quanto dichiarato invalido dalla Corte di giustizia con la sentenza 22 marzo 2017, GROFA GmbH, C-435/15 e C-666/15. 5.1. La Corte, in particolare, ha affermato che, dall’esame della NC e delle Note esplicative, la «caratteristica essenziale delle videocamere 14 rientranti nella sottovoce 8525 80 99 della NC consiste, in particolare, nella loro capacità di registrare da fonti videofoniche esterne in modo autonomo, cioè senza dipendere da materiali o da software di cui non sono corredate in origine» nella cui mancanza «i prodotti devono essere classificati non nella sottovoce 8525 80 99 della NC, bensì piuttosto nella sottovoce 8525 80 91 della stessa» (CGUE, GROFA GmbH, punti 37 e 38; già Corte di giustizia, 5 marzo 2015, Vario Tek GmbH, C-178/14). Su tale premessa, ha rilevato che il Regolamento di esecuzione n. 876/2014/UE non ha previsto questa condizione come elemento qualificante della classificazione, con la conseguenza che la Commissione «ha modificato, estendendola, la portata della sottovoce 8525 80 99 della NC e, pertanto, ha travalicato le competenze ad essa attribuite dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000». 5.2. Le pronunce della Corte di giustizia, peraltro, consentono, come rilevato, di per sé di individuare il discrimen tra le due tipologie di apparecchi digitali, costituito dalla capacità delle videocamere di poter o meno registrare file video e audio da fonti diverse dall'obiettivo della videocamera, esito in linea, del resto, con la disciplina contenuta nel Reg. n. 458/2014/UE e con il precedente di questa Corte, applicativo dei principi sopra affermati, n. 3242 del 11/02/2020. 6. Alla luce dei principi esposti ne deriva che la CTR ha erroneamente indicato come elementi discretivi tra la sottovoce 8525 80 30 e le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99 la necessità, solo per le seconde, della registrazione «sia sulla memoria interna sia su supporto esterno», che, invece, costituisce carattere comune a tutte le categorie considerate e non cumulativo delle due alternative, nonché di «poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video», condizioni invece non essenziali. 15 6.1. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in applicazione del seguente principio di diritto: «Costituisce elemento discretivo essenziale per la classificazione doganale delle fotocamere digitali con doppia funzione (registrazione video e immagini fisse) alternativamente tra la sottovoce NC 8525 80 30 e le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99, contenute nell’allegato I del Reg. n. 2658/87/CEE del Consiglio del 23 luglio 1987 e s.m., la qualità (risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più)) e la durata (ininterrotta di almeno 30 minuti di singola sequenza video) della registrazione video, mentre, nel raffronto tra le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99, è applicabile quest’ultima solo se le macchine possano registrare file video e audio anche da fonti diverse dall’obbiettivo della videocamera» 6.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dovrà: a) ai fini della classificazione come fotocamere digitali nella sottovoce NC 8520 80 30, verificare la sussistenza dell’elemento discretivo essenziale, costituito dalla qualità e dalla durata del video che le macchine (Cube e Cube Plus) sono in grado di registrare e, in ispecie, se possano o meno registrare video con una risoluzione 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video, tenendo conto – con riguardo alla qualità del video e alla eventuale genesi di più files consecutivi di durata inferiore a 30 minuti – delle precisazioni di cui al precedente punto 4, lett. C), della motivazione, nonché delle indicazioni, ivi riportate, della Corte di giustizia;
b) ove il prodotto, in esito alla valutazione di cui al punto a), non sia classificabile nella sottovoce NC 8520 80 30, valutare, ai fini della classificazione nella sottovoce NC 8525 80 91 o, in alternativa, nella sottovoce NC 8525 80 99, se le videocamere possano (sottovoce 99) o 16 meno (sottovoce 91) registrare file video e audio da fonti diverse dall'obiettivo della videocamera. 7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per l’ulteriore esame.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione. Deciso in Roma, in data 10 novembre 2022
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5360/7/19, depositata il 23 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. PP OC TI. Oggetto: Classificazione doganale – Videocamere, fotocamere e action cam Civile Sent. Sez. 5 Num. 3519 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 06/02/2023 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito l’Avv. dello Stato Stefano Vitale per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’Avv. Gianmaria Frigo in sostituzione dell’Avv. Daniele CA TT per le contribuenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito anche: ADM) emetteva nei confronti di SITAF Srl, quale importatore, e OL Spa, quale dichiarante doganale in rappresentanza indiretta, avviso di rettifica con cui, in esito alla revisione dell’accertamento della dichiarazione doganale di importazione IMZ 4T n. 1637/P del 18 novembre 2015, classificava la merce (fotocamere digitali compatte a marchio Polaroid, denominate “Polaroid Cube plus”) nella voce NC 8525 80 99 (“Videocamere digitali: Altri”), con dazio al 14%, anziché nella voce NC 8525 80 30 (“Fotocamere digitali”), in esenzione di dazio, attese le caratteristiche dei beni, valutati come action cam in quanto apparecchi portatili a batteria per la cattura e registrazione di immagini statiche e video, chiedendo le maggiori somme dovute. Con separato atto l’Ufficio emetteva altresì provvedimento di irrogazione delle conseguenti sanzioni. SITAF Srl e OL Spa, proposto autonomo ricorso avverso l’atto di irrogazione delle sanzioni, impugnavano l’avviso di accertamento, di cui chiedevano l’annullamento per vizio di motivazione e infondatezza della pretesa. Il ricorso era accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia, che riteneva l’atto carente di motivazione e la pretesa non fondata. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe, che, escluso 3 l’asserito vizio di motivazione, riteneva la correttezza della classificazione operata con la dichiarazione doganale. ADM propone ricorso per cassazione con un motivo. Le contribuenti resistono con controricorso, poi illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c. posto che il ricorso contiene una sintetica, ma sufficiente, esposizione dei fatti del giudizio, risultando, con chiarezza, le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto a loro fondamento. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del Reg. n. 876/2014/UE dell’8 agosto 2014. L’Ufficio lamenta, sotto un primo profilo, che la CTR si sia limitata a sostenere che gli apparecchi importati (Polaroid Cube Plus) “altro non fossero se non delle moderne fotocamere con, anche, la funzione di registrare video”, la cui presenza non alterava l’essenza di fotocamera, atteso che, per poter essere qualificate come videocamera, essa doveva “essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna sia su supporti esterni” e di “poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video”, sicché non erano videocamere digitali, senza neppure considerare che l’apparecchio era in realtà riconducibile alle action cam in quanto, alla luce degli stessi depliant illustrativi della merce nonché delle indicazioni della casa costruttrice, in grado di catturare video e scattare foto e, come contestato, “di registrare file video da fonti diverse dall’obbiettivo della fotocamera incorporata”, per cui erano riconducibili alla voce NC 8525 80 99, come modificato dal Regolamento di esecuzione n. 876/2014/UE. 4 Evidenzia, inoltre, che le note esplicative 2016/C214/89/UE, nel modificare la nota 3 della sezione XVI TARIC hanno precisato, con riguardo a questi prodotti, che si deve tenere conto, per le macchine che cumulano più funzioni diverse, di quella principale. Deduce, pertanto, l’errata sussunzione della merce nella voce NC 8525 80 30 anziché nella voce NC 8525 80 99, indicazione peraltro già fornita con informazioni tariffarie vincolanti (ITV), una delle quali (della dogana tedesca) relativa al medesimo prodotto Cube. 2.1. Va disattesa, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità per aver l’Ufficio lamentato “impropriamente la violazione di un provvedimento normativo nella sua globalità … il Reg. di esecuzione (UE) n. 876/2014 … senza chiarire quale specifica disposizione di tale Regolamento sarebbe stata violata dal giudice d’appello”. Il motivo è specifico e puntuale posto che il citato provvedimento normativo unionale consta, come dedotto e come asseritamente trascurato dalla CTR, della determinazione dei parametri per la classificazione delle action cam nella voce NC 8525 80 99, sicché la doglianza, come diffusamente articolata, si risolve nella contestata erronea sussunzione della merce in una non pertinente voce di classificazione doganale. Né il motivo si traduce – come pure contestato in controricorso – in una richiesta di riesame dei fatti di causa, che non vengono in alcun modo posti in dubbio dall’ADM, la quale, semplicemente, contesta l’errata applicazione delle voci tariffarie allo specifico bene. Ciò, del resto, risponde al principio per cui la violazione del diritto unionale, ambito nel quale si colloca anche l’applicazione e l’interpretazione delle voci tariffarie (che rilevano come norme regolatrici della vicenda), è direttamente censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. 5 3. Il motivo oltre che è ammissibile è fondato nei termini che seguono. 3.1. Occorre premettere che sulla specifica categoria di beni – ossia fotocamere, videocamere e action cam – la Corte di giustizia, come si vedrà, è intervenuta in plurime occasioni;
con specifico riguardo alla distinzione tra le ultime due tipologie di beni, inoltre, è pure intervenuta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3242 del 11/02/2020. La classificazione tariffaria astrattamente applicabile ai prodotti in giudizio è costituita da tre distinte voci contenute nell’allegato I del Regolamento di esecuzione n. 2658/87/CEE e precisamente: NC 8525 80 30 (Fotocamere digitali); NC 8525 80 91 (Videocamere digitali); NC 8525 80 99 (Videocamere digitali. Altri) L’Ufficio ritiene la merce riconducibile a quest’ultima voce, in ispecie alla luce del Reg. n. 876/2014/UE. Per la CTR, che ha condiviso la prospettazione dei contribuenti, invece, gli apparecchi devono essere classificati come fotocamere digitali e, dunque, alla prima voce e questo perché essi non presentavano le condizioni di «essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna, sia su supoporti [supporti] esterni» e di «poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video», caratterizzanti l’essenza delle videocamere. 3.2. Ciò premesso, va posto in rilievo in primo luogo che secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha fornito concreta esplicazione delle Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata contenute l’allegato I del Reg. n. 2658/87/CEE, il criterio decisivo ai fini della classificazione doganale delle merci è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e nelle note premesse alle sezioni o ai capitoli (Corte di giustizia, 26 settembre 2000, Eru Portuguesa, C‑42/99, punto 13; Corte di giustizia, 5 marzo 2015, Vario Tek, C‑178/14, punto 21; Corte di giustizia, 25 febbraio 6 2016, G.E. Security, C-143/15, punto 44 Corte di giustizia, 15 maggio 2019, Korado, C-306/18, punto 36; Corte di giustizia, 30 aprile 2020, DH OG (Slovakia) spol. s r. o., C-810/18, punto 25). Criterio utile per l’individuazione della corretta classificazione è, inoltre, la destinazione del prodotto, valutabile in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso, con la precisazione che, a tal fine, si devono valutare tanto l’uso cui il prodotto è destinato dal fabbricante, quanto le modalità e il luogo della sua utilizzazione (v. Corte di giustizia, 15 maggio 2019, Korado, cit. punto 37 e giurisprudenza ivi citata;
Corte di giustizia, 2 maggio 2019, Onlineshop, C‑268/18, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Infine, la classificazione doganale di un prodotto deve essere operata tenendo conto della funzione principale di quest’ultimo, con la specifica precisazione, per le macchine che svolgano più di una funzione (come nella specie), che la nota 3 della sezione XVI della seconda parte della NC, stabilisce che occorre tenere conto della funzione principale che le caratterizza (Corte di giustizia, 11 giugno 2015, Amazon EU, C‑58/14, punto 23), e che, a tal riguardo, è necessario prendere in considerazione che cosa appare principale o accessorio agli occhi del consumatore (Corte di giustizia, 2 maggio 2019, Onlineshop, cit. punto 31 e giurisprudenza citata). 3.3. Le indicazioni delle voci della NC rilevanti sono: - alla voce NC 8525 80 30 è abbinata l’indicazione Fotocamere digitali;
- alla voce NC 8525 80 91 è abbinata l’indicazione Videocamere digitali, con la specificazione “che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera”; - alla NC 8525 80 99 è abbinata l’indicazione Videocamere digitali – altri. 7 Le note esplicative della NC (2015/C 076/01 del 4 marzo 2015, inapplicabili, ratione temporis, le modifiche di cui al 2016/C 214/89/UE, pubblicato sulla GUUE del 15 giugno 2016) prevedono: «8525 80 11 a 8525 80 99 - Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali Vedi le note esplicative del SA, voce 8525, lettera B. […]» «8525 80 30 Fotocamere digitali Le fotocamere digitali che rientrano in questa sottovoce sono sempre in grado di registrare un'immagine fissa, sia su una memoria interna, sia su un supporto intercambiabile. La maggior parte delle fotocamere di questa sottovoce assomiglia a una macchina fotografica tradizionale e non è dotata di un mirino pieghevole. Queste fotocamere possono anche essere in grado di registrare sequenze video. Le fotocamere restano classificate in questa voce a meno che siano in grado, utilizzando la capacità di massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video. A differenza delle videocamere delle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99, molte fotocamere digitali (quando vengono utilizzate come videocamere) non permettono di sfruttare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video. Indipendentemente dalla capacità di memorizzazione, alcune fotocamere cessano automaticamente la videoregistrazione dopo un certo tempo.» «8525 80 91 e 8525 80 99 Videocamere 8 Le videocamere di queste sottovoci sono sempre in grado di registrare sequenze filmate, sia sulla memoria interna, sia su supporti intercambiabili. In genere, le videocamere di queste sottovoci non assomigliano alle fotocamere digitali della sottovoce 8525 80 30. Sono spesso dotate di un mirino pieghevole e sono spesso presentate con un telecomando. È sempre possibile utilizzare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video. Queste videocamere possono anche essere dotate della funzione di registrazione di immagini fisse. Le fotocamere sono escluse da queste voci se non sono in grado, utilizzando la capacità massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video.» «8525 80 99 altri In questa sottovoce rientrano le videocamere (i cosiddetti «camcorder») che registrano non solo le immagini e i suoni ripresi dalla videocamera stessa, ma anche i segnali provenienti da fonti esterne, quali lettori DVD, macchine per l'elaborazione automatica dei dati o apparecchi riceventi per la televisione. Le immagini così registrate possono essere riprodotte per mezzo di un apparecchio ricevente per la televisione o un monitor esterni. Questa sottovoce comprende anche i «camcorders», con input coperto con una placca o in altro modo, oppure con interfaccia video che possa conseguentemente essere attivata, in qualità di input, mediante un software. Questi apparecchi sono inoltre destinati a registrare programmi televisivi o altre immagini provenienti dall'esterno. Tuttavia, i «camcorder» con i quali solo le immagini riprese dalla videocamera possono essere registrate e riprodotte per mezzo di un 9 apparecchio ricevente per la televisione o un monitor esterni rientrano nella sottovoce 8525 80 91.» Le note esplicative del sistema armonizzato (SA), alla voce 8525, lett. B, a loro volta prevedono: «B. Telecamere;
fotocamere digitali e videocamere digitali (camescope) Questo gruppo comprende le camere per la captazione di immagini e la loro conversione in un segnale elettronico che viene: 1) trasmesso come immagini video verso un'ubicazione esterna alla camera per far sì che siano visualizzate o registrate a distanza (telecamere); oppure 2) registrato nella camera come immagini fisse o immagini animate (p. es., fotocamere digitali e videocamere digitali (camescope). […] Le fotocamere digitali e le videocamere digitali (camescope) registrano le immagini su un dispositivo di memorizzazione interno o su dei supporti esterni (nastri magnetici, supporti ottici, supporti a semiconduttore o altro supporto previsto alla voce 8523). Essi possono integrare un convertitore analogico/numerico nonché un'uscita grazie alla quale le immagini possono essere trasmesse a delle unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, come stampanti, televisioni o altre macchine che permettono di visionare delle immagini. Alcune fotocamere digitali e videocamere digitali (camescope) comprendono delle entrate per la registrazione interna di dati di immagini analogiche o digitali, partendo da macchine esterne menzionate qui sopra. Tali apparecchi sono in generale provvisti di un mirino ottico, di uno schermo a cristalli liquidi o addirittura di ambedue. Numerosi apparecchi muniti di uno schermo a cristalli liquidi possono utilizzare quest'ultimo come mirino al momento della ripresa oppure come 10 schermo che permette di visionare le immagini registrate. In certi casi, l'apparecchio può visualizzare sullo schermo a cristalli liquidi delle immagini provenienti da altre fonti.» Va, infine, considerato – per le caratteristiche e la distinzione tra videocamere (8525 80 91) e action cam (8525 80 99) – il Reg. n. 458/2014/UE, che differenzia in termini analitici le due sottovoci, e il Reg. n. 876/2014/UE, specificamente dedicato alla seconda sottovoce. 4. È necessario, in primo luogo, stabilire, alla luce del quadro normativo su esposto, quale sia l’elemento distintivo essenziale tra fotocamere digitali e videocamere digitali. A) Dalle note esplicative della NC risulta che entrambe le tipologie di macchinari sono sempre in grado di registrare, rispettivamente, immagini fisse o video «sia sulla memoria interna, sia su supporti intercambiabili». Le note esplicative SA precisano, peraltro, che le due modalità non sono necessariamente cumulative ma è sufficiente che la registrazione avvenga su memoria interna o su un supporto esterno. Ne deriva che, in via generale, è sufficiente che sussista una delle due alternative - nella specie sicuramente esistente come risulta dallo stesso controricorso, che esclude (pag. 17) solo la presenza di una memoria interna, e, comunque, stante la dotazione di un alloggiamento di una scheda sd - e, del resto, diversamente si dovrebbe ritenere, trattandosi di requisito identico presente per entrambe le voci, che la carenza del cumulo di queste funzioni di registrazione imporrebbe di escludere il bene anche dalla classificazione delle fotocamere digitali. Occorre poi considerare, sul punto, che la nozione di memoria interna non equivale, come invece dedotto in controricorso, alla idoneità ad “archiviare immagini e video sulla relativa scheda di memoria”, essendo invece sufficiente, ad integrare il requisito, una «memoria interna volatile, dalla quale sono cancellate quando 11 l’apparecchio è spento» (Corte di giustizia, 13 settembre 2018, Vision Research Europe BV, C-372/17, punti 31 e seguenti). B) Per le fotocamere è pure precisato che, di norma, la registrazione video non si accompagna alla funzione di zoom ottico, funzione che, invece, è sempre possibile utilizzare per le videocamere. Va tuttavia rilevato che, in relazione alla voce 8525 80 99 (ossia, per le videocamere cd. camcorder), per le quali non è prevista la funzione di zoom ottico, la carenza dell’elemento qualificante (registrazione di immagini riprese sia dalla videocamera, sia da fonti esterne) comporta che l’apparecchio deve rientrare nella voce 8525 80 91. Ciò trova riscontro nelle note esplicative SA, che non richiedono l’esistenza qualificante di questa funzione. In altri termini, se le videocamere, cd. camcorder, debbono essere qualificate nella voce 8525 80 91 pur in assenza di zoom ottico quando la registrazione sia possibile solo dalla videocamera, questa funzione (lo zoom ottico) non costituisce elemento essenziale ed indefettibile per classificare il prodotto come videocamera digitale. La non essenzialità dello zoom ottico in tale ambito, del resto, trova riscontro nella stessa giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha precisato che «la circostanza che videocamere integrate in occhiali per uso sportivo … non dispongano della funzione di «zoom ottico» non esclude che tali occhiali siano classificati nelle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 di tale nomenclatura» (Corte di giustizia, 5 marzo 2015, Vario Tek GmbH, C-178/14). Ne deriva, al di là della peculiarità dell’articolo esaminato dalla Corte in quell’occasione (peraltro con funzione omogenea a quella dei beni in giudizio, come emerge dalla stessa presentazione della merce da parte del produttore, riprodotta per autosufficienza, in cui si afferma «you can stream worldwide all your fun activities or extreme sports via 12 social media»), la natura non essenziale della funzione “zoom” ai fini della corretta classificazione. C) Sempre dalle note esplicative NC emerge che le fotocamere possono anche essere in grado di registrare video. Si deve trattare, tuttavia, di video a limitata risoluzione e di breve durata. In particolare, le fotocamere restano classificate nella voce 8525 80 30 «a meno che siano in grado di registrare con una risoluzione 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video», indicazione che è specularmente fornita anche per la voce NC 8525 80 91. Tale carattere – trattandosi di prodotti a doppia funzione – ha natura essenziale. Come affermato dalla Corte di giustizia (22 marzo 2017, GROFA GmbH, C-435/15 e C-666/15, punto 57), infatti, «Secondo le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8525 80 30 della stessa, da un lato, e le note esplicative della NC relative alle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 della stessa, dall’altro, il fatto che il prodotto di cui trattasi sia in grado di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video è un criterio che consente di distinguere le fotocamere digitali dalle videocamere digitali». La Corte, inoltre, ha ulteriormente precisato la nozione rilevante evidenziando che «solo la capacità di registrazione ininterrotta di almeno 30 minuti di una sequenza video con una risoluzione minima, e non quella di riproduzione ininterrotta di tale registrazione, costituisce la caratteristica che consente di escludere la classificazione di un prodotto nella sottovoce 8525 80 30 della NC» (punto 58), da cui la conseguenza che «la circostanza che le sequenze video di più di 30 minuti … siano archiviate in file distinti non impedisce di escludere la 13 classificazione delle citate videocamere nella sottovoce 8525 80 30 della NC, in quanto una siffatta archiviazione in diversi file non altera la continuità della registrazione della sequenza, bensì, eventualmente, solo la continuità della lettura di quest’ultima, e che la questione se l’utente percepisca o meno il passaggio da un video all’altro non è un criterio rilevante per tale classificazione tariffaria» (punto 59). La questione è di specifico rilievo nel presente giudizio posto che occorre distinguere tra la capacità di registrazione ininterrotta della sequenza video (se superiore o meno a 30 minuti) e l’archiviazione della sequenza in file distinti (della durata, ad esempio, di 5-6 minuti l’uno), dovendosi ritenere rilevante, ai fini della classificazione, solo la prima. Merita di essere sottolineato, infine, che tra i due requisiti previsti – qualità del video e durata della registrazione – appare preminente il secondo come si ricava da un ulteriore arresto della Corte di giustizia (30 aprile 2020, DH OG (Slovakia) spol. s.r.o., C-810/18), secondo la quale le «videocamere digitali a doppia funzione, ossia catturare e registrare tanto immagini fisse quanto sequenze video, rientrano nella sottovoce 8525 80 91 della NC in quanto «videocamere digitali», benché, trattandosi delle sequenze video, permettano unicamente di catturarne e registrarne con una qualità di risoluzione dell’immagine inferiore a 800 x 600 pixel, se la loro funzione principale è catturare e registrare sequenze video». 5. Quanto alla distinzione tra le voci della NC 8525 80 91 e 85 80 99 (videocamere digitali e action cam) occorre premettere, in primo luogo, l’inapplicabilità del Regolamento n. 876/2014/UE in quanto dichiarato invalido dalla Corte di giustizia con la sentenza 22 marzo 2017, GROFA GmbH, C-435/15 e C-666/15. 5.1. La Corte, in particolare, ha affermato che, dall’esame della NC e delle Note esplicative, la «caratteristica essenziale delle videocamere 14 rientranti nella sottovoce 8525 80 99 della NC consiste, in particolare, nella loro capacità di registrare da fonti videofoniche esterne in modo autonomo, cioè senza dipendere da materiali o da software di cui non sono corredate in origine» nella cui mancanza «i prodotti devono essere classificati non nella sottovoce 8525 80 99 della NC, bensì piuttosto nella sottovoce 8525 80 91 della stessa» (CGUE, GROFA GmbH, punti 37 e 38; già Corte di giustizia, 5 marzo 2015, Vario Tek GmbH, C-178/14). Su tale premessa, ha rilevato che il Regolamento di esecuzione n. 876/2014/UE non ha previsto questa condizione come elemento qualificante della classificazione, con la conseguenza che la Commissione «ha modificato, estendendola, la portata della sottovoce 8525 80 99 della NC e, pertanto, ha travalicato le competenze ad essa attribuite dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000». 5.2. Le pronunce della Corte di giustizia, peraltro, consentono, come rilevato, di per sé di individuare il discrimen tra le due tipologie di apparecchi digitali, costituito dalla capacità delle videocamere di poter o meno registrare file video e audio da fonti diverse dall'obiettivo della videocamera, esito in linea, del resto, con la disciplina contenuta nel Reg. n. 458/2014/UE e con il precedente di questa Corte, applicativo dei principi sopra affermati, n. 3242 del 11/02/2020. 6. Alla luce dei principi esposti ne deriva che la CTR ha erroneamente indicato come elementi discretivi tra la sottovoce 8525 80 30 e le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99 la necessità, solo per le seconde, della registrazione «sia sulla memoria interna sia su supporto esterno», che, invece, costituisce carattere comune a tutte le categorie considerate e non cumulativo delle due alternative, nonché di «poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video», condizioni invece non essenziali. 15 6.1. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in applicazione del seguente principio di diritto: «Costituisce elemento discretivo essenziale per la classificazione doganale delle fotocamere digitali con doppia funzione (registrazione video e immagini fisse) alternativamente tra la sottovoce NC 8525 80 30 e le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99, contenute nell’allegato I del Reg. n. 2658/87/CEE del Consiglio del 23 luglio 1987 e s.m., la qualità (risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più)) e la durata (ininterrotta di almeno 30 minuti di singola sequenza video) della registrazione video, mentre, nel raffronto tra le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99, è applicabile quest’ultima solo se le macchine possano registrare file video e audio anche da fonti diverse dall’obbiettivo della videocamera» 6.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dovrà: a) ai fini della classificazione come fotocamere digitali nella sottovoce NC 8520 80 30, verificare la sussistenza dell’elemento discretivo essenziale, costituito dalla qualità e dalla durata del video che le macchine (Cube e Cube Plus) sono in grado di registrare e, in ispecie, se possano o meno registrare video con una risoluzione 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video, tenendo conto – con riguardo alla qualità del video e alla eventuale genesi di più files consecutivi di durata inferiore a 30 minuti – delle precisazioni di cui al precedente punto 4, lett. C), della motivazione, nonché delle indicazioni, ivi riportate, della Corte di giustizia;
b) ove il prodotto, in esito alla valutazione di cui al punto a), non sia classificabile nella sottovoce NC 8520 80 30, valutare, ai fini della classificazione nella sottovoce NC 8525 80 91 o, in alternativa, nella sottovoce NC 8525 80 99, se le videocamere possano (sottovoce 99) o 16 meno (sottovoce 91) registrare file video e audio da fonti diverse dall'obiettivo della videocamera. 7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per l’ulteriore esame.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione. Deciso in Roma, in data 10 novembre 2022