Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2025, n. 423
CASS
Sentenza 8 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 11 ottobre 2024. Le parti in causa sono un investitore e la banca, con l'investitore che ha richiesto la risoluzione del contratto di investimento e la restituzione delle somme versate, lamentando la mancata informazione sui rischi associati all'acquisto di obbligazioni. La banca, al contrario, ha chiesto il rigetto delle domande, sostenendo di aver adempiuto ai propri obblighi informativi. La Corte d'Appello di Genova ha inizialmente accolto le pretese dell'investitore, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della banca e ordinando la restituzione delle somme investite, ma negando la restituzione delle cedole percepite dall'investitore.

La Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso della banca, stabilendo che le cedole devono essere restituite integralmente, in quanto costituivano attribuzioni patrimoniali derivanti dal contratto risolto. La Corte ha argomentato che, in caso di risoluzione per inadempimento, l'obbligo di restituzione delle cedole non dipende dallo stato di buona o mala fede dell'accipiens, ma è automatico in virtù della retroattività della risoluzione. Inoltre, ha chiarito che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data del pagamento, non da quella della domanda di risoluzione. La sentenza ha quindi ribadito i principi di diritto riguardanti la ripetizione dell'indebito oggettivo e l'assenza di ingiustificati arricchimenti tra le parti.

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Massime4

La disciplina della ripetizione di indebito non può implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni dell'altra e, in caso di scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, i frutti e gli interessi non possono avere diversa decorrenza, sicché, risolto il contratto per inadempimento, in presenza dell'obbligo di restituzione dei frutti maturati in base alla previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro corrisposta dal percettore di tali frutti, che se ne vede privato, decorrono dalla data del suo versamento.

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto è oggetto di ripetizione, la buona fede ex art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva dell'accipiens e si identifica nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio.

Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la regola ex art. 2033 c.c. sulla spettanza di frutti e interessi non riguarda quelli previsti dal contratto, che, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali oggetto di restituzione in ragione della retroattività prevista dall'art. 1458 c.c., ma i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione.

Commentario1

  • 1Contratto d'investimento, indebito oggettivo e obbligo restitutorio
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 18 aprile 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2025, n. 423
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 423
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo