CASS
Sentenza 30 luglio 2020
Sentenza 30 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/07/2020, n. 23339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23339 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE DI APPELLO DI LECCE - SEZ. DISTACCATA DI TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. Giuseppe CAMPANELLI, anche per conto dell'avv. Giancarlo CATAPANO, che ha concluso "affinché la Corte voglia dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta remissione di querela". RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/10/2019 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto aveva dichiarato IL PA colpevole del delitto di truffa, commesso in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23339 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 07/07/2020 danno di LE TO, e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa, oltre-al risarcimento del danno subito dalla parte - civile, da liquidare in separato giudizio. 2. Ha proposto ricorso IL PA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di truffa. In data 6/2/2020 i difensori dell'imputato hanno depositato il verbale redatto avanti la Questura di Taranto, nel quale si dà atto che la persona offesa LE TO, a mezzo del proprio procuratore speciale, ha rimesso la querela presentata nei confronti di IL PA e che quest'ultimo ha accettato la remissione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il delitto di truffa (semplice) è estinto per remissione della querela ex art. 152 cod. pen. 2. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con la conseguente caducazione delle statuizioni civili. In assenza di un diverso accordo fra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 luglio 2020. Il Consigliere estensore ero NI D'NI Il Presidente TI MI
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. Giuseppe CAMPANELLI, anche per conto dell'avv. Giancarlo CATAPANO, che ha concluso "affinché la Corte voglia dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta remissione di querela". RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/10/2019 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto aveva dichiarato IL PA colpevole del delitto di truffa, commesso in 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23339 Anno 2020 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 07/07/2020 danno di LE TO, e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa, oltre-al risarcimento del danno subito dalla parte - civile, da liquidare in separato giudizio. 2. Ha proposto ricorso IL PA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di truffa. In data 6/2/2020 i difensori dell'imputato hanno depositato il verbale redatto avanti la Questura di Taranto, nel quale si dà atto che la persona offesa LE TO, a mezzo del proprio procuratore speciale, ha rimesso la querela presentata nei confronti di IL PA e che quest'ultimo ha accettato la remissione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il delitto di truffa (semplice) è estinto per remissione della querela ex art. 152 cod. pen. 2. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con la conseguente caducazione delle statuizioni civili. In assenza di un diverso accordo fra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 luglio 2020. Il Consigliere estensore ero NI D'NI Il Presidente TI MI