Articolo 8 della Legge 13 febbraio 2001, n. 48
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 marzo 2001
>
Versione
1 gennaio 2020
>
Versione
1 gennaio 2021
Art. 8.
( ((Disciplina economica e)) Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche )

1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.
(( 1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale e' attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennita' mensile di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133 , ridotta del 50 per cento )) 2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimita', nonche' ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente