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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1895/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6746/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bracciano - Piazza Iv Novembre N. 6 00062 Bracciano RM
elettivamente domiciliato presso bracciano.protocollo@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 655 IMU 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 654 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 653 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1110/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna gli avvisi di accertamento esecutivi IMU per le annualità 2019-2020-2021, con i quali il Comune di Bracciano rettifica il valore imponibile ai fini IMU per gli anni 2019, 2020 e 2021, relativo ad alcune aree edificabili di proprietà, e liquidato la maggiore imposta dovuta per un totale di
€ 4.200,00, oltre sanzioni e interessi. Gli avvisi di accertamento riguardano i seguenti terreni: a) Area iscritta al Catasto Terreni Dati_Cat_1, particella292 ; b) Area iscritta al Catasto Terreni Dati_Cat_1, particella 293; c) Area iscritta al Catasto Terreni Dati_Cat_2,particella 221; d) Area iscritta al Catasto Terreni Dati_Cat_2, particella 223. Eccepisce, la ricorrente, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa ritenendo che l'Ufficio Tributi abbia acriticamente applicato un valore di € 40,66 al mq, desunto da una tabella dei valori delle aree edificabili approvata dal Comune nel 2012, da ritenersi fuori mercato e non più rappresentativa dell'effettivo valore di mercato.
A sostegno delle proprie ragioni, la contribuente produce una perizia di stima di parte, che attesta un valore venale significativamente inferiore a quello accertato dall'Ente, € 20,18 al mq per le aree al Dati_Cat_2 e
€ 21,47 al mq per le aree al Dati_Cat_1, e cita stralci del regolamento comunale IMU che definirebbero le tabelle comunali come meri "indici di valore medio”. Ricorda che la base imponibile per le aree edificabili deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bracciano contestando ampiamente quanto ex adverso dedotto ed eccepito per i motivi di seguito esplicitati.
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l'Ufficio non ha proceduto ad una meccanica ed indifferenziata applicazione di un presunto valore standard di € 40,66 al mq. Tale affermazione è smentita da una semplice analisi matematica dei valori accertati per ciascuna particella, come riportati negli avvisi impugnati e i valori unitari applicati dall'Ufficio sono differenti per ciascun terreno. La perizia di stima di parte non è in alcun modo idonea a superare la presunzione di legittimità che assiste l'atto amministrativo.
Con successiva memoria parte ricorrente contesta le deduzioni dell'Ufficio poiché contrariamente a quanto da esso sostenuto dall'analisi dell'avviso non è possibile risalire “all'analisi Matematica” operata dall'Ufficio nel determinare il valore dei terreni né si rinvengono le presunte specifiche caratteristiche utilizzate per la stima di ciascun lotto.
All'odierna udienza di discussione la Corte, in composizione monocratica, ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il valore da applicare ai terreni considerati edificabili è, come previsto dall'art. 1 comma 746 della legge
160/2019, determinato dalla delibera di Giunta n. 234 del 31/05/2012 in base al valore venale in comune commercio dal 1° Gennaio dell'anno d'imposizione e su di essa l'ente impositore risulta essersi legittimamente basato nell'emettere l'avviso impugnato. Ma il valore accertato corrisponde ad € 40,66 al mq, che secondo quanto affermato dall'Ufficio è il valore ricavato dalla tabella delle tariffe delle Aree Edificabili deliberate dal
Comune del lontano 2012 che non possono ritenersi adeguate e rappresentative dell'effettivo valore di mercato.
E' evidente come la stessa tabella non sia mai stata adeguata ed aggiornata controllando i valori delle compravendite avvenute negli anni successi alla sua redazione, diventando vetusta ed inapplicabile in quanto al di fuori della realtà del mercato immobiliare.
Non è dato comprendere come l'Ufficio sia pervenuto alla quantificazione del valore delle aree considerato che la “semplice analisi matematica dei valori accertati” cui fa riferimento l'Ufficio, non è possibile effettuare poiché nelle tabelle allegate viene indicato nella colonna “valore imponibile” il valore accertato dal comune per il calcolo dell'IMU e null'altro.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche da ultimo, in tema di imposta comunale sugli immobili
(ICI), con principio di diritto estensibile anche ai presupposti impositivi all'IMU, l'avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, è sufficientemente motivato, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto, o conoscibile, dal contribuente, sul quale grava l'onere di fornire elementi oggettivi, anche mediante una perizia di parte, sul minor valore dell'area rispetto a quello accertato dall'ufficio (Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 4590/2025).
Detta prova è stata offerta da parte contribuente, che ha allegato una perizia di stima redatta all'attualità che determina il valore delle aree al Dati_Cat_2 in € 64.250,00 e delle aree al Dati_Cat_1 in € 68.000,00, nella quale il Geom. Nominativo_1, tecnico incaricato dalla parte, ha tenuto conto sia dell'indagine di mercato nella stessa zona periferica e specificamente della reale cubatura potenzialmente edificabile in considerazione dei volumi edificati esistenti nella zona di ubicazione.
La perizia individua il valore reale delle singole aree avendo riguardo alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per l'eventuale adattamento dei terreni necessari per la costruzione.
Parte ricorrente ha offerto a questa Corte la possibilità di vagliare le dedotte censure che si appalesano, in definitiva, corrette e supportate da una perizia redatta tenendo conto di plurimi elementi che rendono più attendibili e reali i valori attribuiti alle aree, rispetto a quelli applicati dal comune di Bracciano senza alcun vaglio critico, ma tratte dalla delibera comunale del 2012.
Per le motivazioni che precedono il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna il comune di
Bracciano al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge, se dovuti . Roma li, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6746/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bracciano - Piazza Iv Novembre N. 6 00062 Bracciano RM
elettivamente domiciliato presso bracciano.protocollo@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 655 IMU 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 654 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 653 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1110/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna gli avvisi di accertamento esecutivi IMU per le annualità 2019-2020-2021, con i quali il Comune di Bracciano rettifica il valore imponibile ai fini IMU per gli anni 2019, 2020 e 2021, relativo ad alcune aree edificabili di proprietà, e liquidato la maggiore imposta dovuta per un totale di
€ 4.200,00, oltre sanzioni e interessi. Gli avvisi di accertamento riguardano i seguenti terreni: a) Area iscritta al Catasto Terreni Dati_Cat_1, particella292 ; b) Area iscritta al Catasto Terreni Dati_Cat_1, particella 293; c) Area iscritta al Catasto Terreni Dati_Cat_2,particella 221; d) Area iscritta al Catasto Terreni Dati_Cat_2, particella 223. Eccepisce, la ricorrente, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa ritenendo che l'Ufficio Tributi abbia acriticamente applicato un valore di € 40,66 al mq, desunto da una tabella dei valori delle aree edificabili approvata dal Comune nel 2012, da ritenersi fuori mercato e non più rappresentativa dell'effettivo valore di mercato.
A sostegno delle proprie ragioni, la contribuente produce una perizia di stima di parte, che attesta un valore venale significativamente inferiore a quello accertato dall'Ente, € 20,18 al mq per le aree al Dati_Cat_2 e
€ 21,47 al mq per le aree al Dati_Cat_1, e cita stralci del regolamento comunale IMU che definirebbero le tabelle comunali come meri "indici di valore medio”. Ricorda che la base imponibile per le aree edificabili deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bracciano contestando ampiamente quanto ex adverso dedotto ed eccepito per i motivi di seguito esplicitati.
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l'Ufficio non ha proceduto ad una meccanica ed indifferenziata applicazione di un presunto valore standard di € 40,66 al mq. Tale affermazione è smentita da una semplice analisi matematica dei valori accertati per ciascuna particella, come riportati negli avvisi impugnati e i valori unitari applicati dall'Ufficio sono differenti per ciascun terreno. La perizia di stima di parte non è in alcun modo idonea a superare la presunzione di legittimità che assiste l'atto amministrativo.
Con successiva memoria parte ricorrente contesta le deduzioni dell'Ufficio poiché contrariamente a quanto da esso sostenuto dall'analisi dell'avviso non è possibile risalire “all'analisi Matematica” operata dall'Ufficio nel determinare il valore dei terreni né si rinvengono le presunte specifiche caratteristiche utilizzate per la stima di ciascun lotto.
All'odierna udienza di discussione la Corte, in composizione monocratica, ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il valore da applicare ai terreni considerati edificabili è, come previsto dall'art. 1 comma 746 della legge
160/2019, determinato dalla delibera di Giunta n. 234 del 31/05/2012 in base al valore venale in comune commercio dal 1° Gennaio dell'anno d'imposizione e su di essa l'ente impositore risulta essersi legittimamente basato nell'emettere l'avviso impugnato. Ma il valore accertato corrisponde ad € 40,66 al mq, che secondo quanto affermato dall'Ufficio è il valore ricavato dalla tabella delle tariffe delle Aree Edificabili deliberate dal
Comune del lontano 2012 che non possono ritenersi adeguate e rappresentative dell'effettivo valore di mercato.
E' evidente come la stessa tabella non sia mai stata adeguata ed aggiornata controllando i valori delle compravendite avvenute negli anni successi alla sua redazione, diventando vetusta ed inapplicabile in quanto al di fuori della realtà del mercato immobiliare.
Non è dato comprendere come l'Ufficio sia pervenuto alla quantificazione del valore delle aree considerato che la “semplice analisi matematica dei valori accertati” cui fa riferimento l'Ufficio, non è possibile effettuare poiché nelle tabelle allegate viene indicato nella colonna “valore imponibile” il valore accertato dal comune per il calcolo dell'IMU e null'altro.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche da ultimo, in tema di imposta comunale sugli immobili
(ICI), con principio di diritto estensibile anche ai presupposti impositivi all'IMU, l'avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, è sufficientemente motivato, poiché richiama un atto di contenuto generale avente valore presuntivo, da ritenersi conosciuto, o conoscibile, dal contribuente, sul quale grava l'onere di fornire elementi oggettivi, anche mediante una perizia di parte, sul minor valore dell'area rispetto a quello accertato dall'ufficio (Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 4590/2025).
Detta prova è stata offerta da parte contribuente, che ha allegato una perizia di stima redatta all'attualità che determina il valore delle aree al Dati_Cat_2 in € 64.250,00 e delle aree al Dati_Cat_1 in € 68.000,00, nella quale il Geom. Nominativo_1, tecnico incaricato dalla parte, ha tenuto conto sia dell'indagine di mercato nella stessa zona periferica e specificamente della reale cubatura potenzialmente edificabile in considerazione dei volumi edificati esistenti nella zona di ubicazione.
La perizia individua il valore reale delle singole aree avendo riguardo alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per l'eventuale adattamento dei terreni necessari per la costruzione.
Parte ricorrente ha offerto a questa Corte la possibilità di vagliare le dedotte censure che si appalesano, in definitiva, corrette e supportate da una perizia redatta tenendo conto di plurimi elementi che rendono più attendibili e reali i valori attribuiti alle aree, rispetto a quelli applicati dal comune di Bracciano senza alcun vaglio critico, ma tratte dalla delibera comunale del 2012.
Per le motivazioni che precedono il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna il comune di
Bracciano al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge, se dovuti . Roma li, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis