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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/10/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.434/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito dell'udienza orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto
“cancellazione/ reiscrizione elenchi O.T.D._INDENNITA' DI , ha emesso, a seguito di CP_1 dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Pollicoro Stefania Appellante Parte_1
contro
., in persona del legale rappresentante p.t. , rappr. e dif. da avv. Oreste Manzi CP_2
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 26 novembre 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 29 ottobre 2021 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto – sulla domanda attorea di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, rispettivamente per n. 102, 103, 103, 103, 103 giornate, con conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola relativamente a detto ultimo anno, assumendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda Agricola Soc. Coop. Agricola San Marzano – rigettava la domanda. Si è costituito in questa sede di appello l' . CP_2 La causa, all'udienza dell'8 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- Va premesso che con il ricorso introduttivo di primo grado la operaio agricolo a tempo Pt_1 determinato (O.T.D.), prospettava di aver lavorato alle dipendenze della predetta azienda agricola:
- nel 2013 per 102 giornate lavorative dal 1.2.2013 al 15.6.2013 con mansioni di “raccolta pomodori, raccolta verdura, pulitura piante di ulivo, scalatura e raccolta olive”;
- nel 2014 per 103 giornate lavorative dal 1.8.2014 al 31.12.2014 con mansioni di “pulitura terreno, raccolta pomodori, pulitura piante d'ulivo, scalatura e raccolta olive”;
- nel 2015 per 103 giornate lavorative dal 6.8.2015 al 31.12.2015 con mansioni di “raccolta pomodori, raccolta ortaggi, pulitura terreno e piante d'ulivo, scalatura e raccolta olive”;
1 - nel 2016 per 103 giornate lavorative dal 10.8.2016 al 31.8.2016, con mansioni di
““raccolta pomodori, raccolta ortaggi, pulitura terreno e piante d'ulivo, scalatura e raccolta olive”;
giornate tutte cancellate dall' sulla scorta delle rilevazioni del verbale di accertamento e CP_2 notificazione del 27.7.2018, con il quale era stata accertata una significativa sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto ai minimi ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Email_1
Lamenta in questa sede parte appellante l'erronea valutazione delle prove e insufficienza della istruttoria orale da parte del Giudice di prime cure, ove questi – previa valutazione di ammissibilità della prova testimoniale richiesta e dunque ammessa - ha ritenuto residuare un quadro probatorio del tutto lacunoso che non consentiva in alcun modo di dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in lite e, con ciò, il diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per le giornate che vengono in rilievo.
Esaminando quindi doverosamente sia le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva nella immediatezza dei fatti, e sia le testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado, ritiene questa
Corte quanto segue.
La odierna appellante nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva in data 22 giugno 2018 dichiarava di essere OTD da circa un ventennio e di aver sempre conseguito le 102 giornate lavorative, , e di essersi occupata, nel periodo alle dipendenze dell'azienda Agricola Soc. Coop. Agricola San Marzano, sia del lavoro nelle serre di ortaggi (piantagione di pomodori, pagnottelle e barattieri, melanzane e zucchine nel mese di agosto, seguita dalla raccolta, dopo un fermo di 40 giorni circa, operazione quest'ultima che richiedeva due/tre mesi) e sia, dall'ottobre al dicembre, nella pulitura degli alberi di ulivo e pulitura del terreno, ma mai di aver lavorato alla raccolta delle olive (vedi verbale a fascicolo d'ufficio di 1° grado). Premesso che tutti i testi-OTD sentiti hanno dichiarato che le direttive circa il lavoro da svolgere venivano impartite da il quale provvedeva anche a corrispondere Parte_2 quindicinalmente la retribuzione pari a € 30,00 giornalieri, e indicando l'orario lavorativo in dal lunedì al sabato in 6 ore e 40 circa, il teste ha riferito di aver lavorato Testimone_1 unitamente all'appellante per 30/32 giornate dal 21 agosto al 30.9.2017, sotto le direttive di Pt_2
nelle serre, alla raccolta ortaggi.
[...]
ha dichiarato di conoscere la in quanto entrambi lavorarono insieme dal Controparte_3 Pt_3 29.8.2017 per 103 giornate nell'anno, addetti in C.da Demanio alla pulizia di fondi e raccolta degli ulivi negli uliveti aziendali. Confermate le direttive promananti da e la Parte_2 retribuzione di € 30,00 giornalieri da quest'ultimo corrisposta.
(fratello del titolare e dipendente OTD della società agricola in Testimone_2 Parte_2 parola) ha riferito di conoscere la avendo entrambi lavorato insieme nel 2017, ed in Pt_3 particolare quest'ultima per 103 giornate dal 22.8.2017 al 31.12.2017, disimpegnando mansioni di raccolta di olive (in agro di Taranto sulla strada di S. Marzano di S. PP e Sava e in agro di Brindisi alle contrade “La Capriola” e “Lamalupa”) e di coltivazione e raccolta ortaggi nelle serre dell'azienda. Il teste dichiara di aver lavorato unitamente alla alle dipendenze Testimone_3 Pt_3 dell'azienda agricola in parola nel 2017 ed anche per i non meglio specificati “anni precedenti”; di aver egli lavorato negli uliveti aziendali in C.da Demanio, ove pure aveva visto lavorare l'appellante; nonché di aver lavorato costei anche alle contrade Lamalupa e La Capriola, di tanto essendo a conoscenza n quanto tutti i lavoratori si incontravano ogni mattino in azienda, ubicata sulla strada San Marzano-Sava ove l'amministratore della società formava le squadre e impartiva le direttive di lavoro.
2 Premesso di aver sempre egli lavorato insieme a nei fondi agricoli ad uliveto, ha Testimone_2 dichiarato di aver personalmente visto l'appellante procedere alla pulizia dei tronchi e formare poi i mucchi di olive;
di averla vista inoltre lavorare nelle serre aziendali, occupandosi della raccolta di ortaggi, su direttive impartite da al mattino in azienda e tutte le mattine in cui Parte_2 egli stesso vi aveva lavorato. Ha dichiarato di non avere controversie con l' per la cancellazione dagli elenchi anagrafici. CP_2 Il teste , anch'ella OTD, ha dichiarato di conoscere la in quanto entrambe Testimone_4 Pt_3 erano dipendenti della azienda Soc. Coop. Agricola San Marzano, e nell'anno 2015 di averla vista lavorare, nel periodo in cui lavorò essa teste, per circa 50 giornate, nelle serre aziendali e qualche volta nel fondo ad uliveto in Lamalupa occupandosi della pulitura sotto gli alberi;
nel 2016 di averla vista lavorare (senza specificazione alcuna delle mansioni disimpegnate) per 70/80 giornate, nel
2017 da agosto a dicembre per 102 giornate. Il teste , anch'ella OTD, ha dichiarato di aver visto lavorare la fedele alle Testimone_5 dipendenze della ridetta azienda negli anni 2014, 2015, 2016, 2017; nel 2014 prevalentemente nelle serre, poi la veniva comandata a lavorare negli uliveti;
altrettanto, integralmente, per l'anno Pt_3
2015.
Per il 2016 dichiarava di averla vista lavorare dal settembre al dicembre, mentre per il 2017 di averla vista lavorare dal 1 settembre al 31 dicembre per 95/100 giornate lavorative, lavorando entrambe nello stesso periodo prima nella serra e poi negli uliveti. Confermate le direttive da parte del vecchio e la quantità e tempi di consegna della retribuzione giornaliera in € 30,00. Pt_2 Il teste dichiarando di di confermare i punti sub A, B, C, D del ricorso Testimone_6 introduttivo del giudizio, e dunque tutto il detto ricorso, ha precisato di conoscere e vedere la appellante intenta ai lavoro ivi indicati, precisando di svolgere le mansioni di trattorista. Il teste ha integralmente confermato tutti i punti del ricorso introduttivo Testimone_7 del giudizio, e di averla vista lavorare presso gli uliveti e le serre, nelle contrade indicate dagli altri testi.
---§§ooo§§--- All'esito di tale necessario percorso dell'istruttoria compiuta, rileva questa Corte quanto segue.
1. Come si è visto, in sede ispettiva la dichiarava nelle dichiarazioni rese in sede Pt_1 ispettiva in data 22 giugno 2018 dichiarava di essere OTD da circa un ventennio e di aver sempre conseguito le 102 giornate lavorative, , e di essersi occupata, nel periodo alle dipendenze dell'azienda Agricola Soc. Coop. Agricola San Marzano, sia del lavoro nelle serre di ortaggi (piantagione di pomodori, pagnottelle e barattieri, melanzane e zucchine nel mese di agosto, seguita dalla raccolta, dopo un fermo di 40 giorni circa, operazione quest'ultima che richiedeva due/tre mesi) e sia, dall'ottobre al dicembre, nella pulitura degli alberi di ulivo e pulitura del terreno, ma mai di aver lavorato alla raccolta delle olive:
2. dovendosi ragionevolmente dare prevalenza alle dichiarazioni dell'appellante, diretta interessata alle rivendicazioni avanzate, e richiamate le testimonianze tutte sopra esaminate,
è corretta la valutazione del Giudice di primo grado ove in sentenza afferma “nessuna valenza probatoria può, tuttavia, ascriversi al contributo di conoscenza offerto dai testimoni
e , avendo gli stessi descritto le mansioni lavorative Testimone_2 Testimone_5 della in termini non conciliabili con le indicazioni fornite dalla medesima Pt_1 Pt_1 in sede di accertamento ispettivo (in particolare, a fronte della puntualizzazione promanante dall'interessata di essersi occupata, ogni anno, tra agosto e settembre della piantagione degli ortaggi in serra, ad ottobre della pulizia degli alberi di ulivo e dei terreni, senza aver “mai raccolto le olive”, nei mesi successivi della raccolta degli ortaggi,;
ha specificato che la ricorrente “ha provveduto all'attività di raccolta Testimone_2
3 olive”; ha precisato: “io e la ricorrente abbiano lavorato insieme come addette Tes_5 alla pulizia dei fondi e poi raccolta degli ulivi negli uliveti”);
3. tutti i testi ad eccezione di e hanno testimoniato in Testimone_5 Testimone_8 ordine all'anno 2017, mentre le rivendicazioni dell'appellante si riferiscono agli anni 2014,
2015, 2016, oltrechè 2017; la teste , che pure ha ripercorso in singoli anni, Tes_5 dichiara nel 2014 di aver visto la prevalentemente nelle serre, poi la veniva Pt_3 Pt_3 comandata a lavorare negli uliveti;
altrettanto, integralmente, per l'anno 2015; per il 2016 dichiarava di averla vista lavorare dal settembre al dicembre: le dichiarazioni sono evidentemente generiche e non specificano le attività in quegli anni svolte dell'appellante; mentre per il 2017 di averla vista lavorare dal 1 settembre al 31 dicembre per 95/100 giornate lavorative, lavorando entrambe nello stesso periodo prima nella serra e poi negli uliveti, in questo caso non comprovando le 102 giornate lavorative assertivamente disimpegnate dalla Pt_3
4. parimenti generiche le dichiarazioni (cui sopra si rimanda) della , Parte_4 per la quale un altro fattore rende inattendibile la deposizione: i periodi lavorativi disimpegnati dalla che riguardano il secondo semestre degli anni, con quelli prestati Pt_3 dalla testimone in parola, invece, nel primo semestre degli stessi anni (14.2.2015-15.6.2015,
3.2.2016-30.6.2016), come può evincersi dai modelli UNILAV trasmessi dal datore di lavoro, secondo il riepilogo di cui a pag. 25 del verbale di accertamento in atti;
5. del pari non utili alla causa dell'appellante è la testimonianza di , Testimone_6 il quale svolgeva mansioni di trattorista ed è difficile comprendere come abbia potuto verificare tutte le attività assertivamente svolte dalla appellante.
Per tutti tali motivi, a giudizio di questa Corte, l'appellante non è riuscita a provare, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, quanto oggetto del ricorso, attesa la contraddittorietà, genericità, lacunosità delle dichiarazioni testimoniali acquisite.
Per tali motivi l'appello va rigettato, con conferma della sentenza appellata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex artt. 152 Disp. Att. c.p.c., 76 e
77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese di lite.
Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito dell'udienza orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto
“cancellazione/ reiscrizione elenchi O.T.D._INDENNITA' DI , ha emesso, a seguito di CP_1 dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Pollicoro Stefania Appellante Parte_1
contro
., in persona del legale rappresentante p.t. , rappr. e dif. da avv. Oreste Manzi CP_2
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 26 novembre 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 29 ottobre 2021 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto – sulla domanda attorea di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, rispettivamente per n. 102, 103, 103, 103, 103 giornate, con conseguente diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola relativamente a detto ultimo anno, assumendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda Agricola Soc. Coop. Agricola San Marzano – rigettava la domanda. Si è costituito in questa sede di appello l' . CP_2 La causa, all'udienza dell'8 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- Va premesso che con il ricorso introduttivo di primo grado la operaio agricolo a tempo Pt_1 determinato (O.T.D.), prospettava di aver lavorato alle dipendenze della predetta azienda agricola:
- nel 2013 per 102 giornate lavorative dal 1.2.2013 al 15.6.2013 con mansioni di “raccolta pomodori, raccolta verdura, pulitura piante di ulivo, scalatura e raccolta olive”;
- nel 2014 per 103 giornate lavorative dal 1.8.2014 al 31.12.2014 con mansioni di “pulitura terreno, raccolta pomodori, pulitura piante d'ulivo, scalatura e raccolta olive”;
- nel 2015 per 103 giornate lavorative dal 6.8.2015 al 31.12.2015 con mansioni di “raccolta pomodori, raccolta ortaggi, pulitura terreno e piante d'ulivo, scalatura e raccolta olive”;
1 - nel 2016 per 103 giornate lavorative dal 10.8.2016 al 31.8.2016, con mansioni di
““raccolta pomodori, raccolta ortaggi, pulitura terreno e piante d'ulivo, scalatura e raccolta olive”;
giornate tutte cancellate dall' sulla scorta delle rilevazioni del verbale di accertamento e CP_2 notificazione del 27.7.2018, con il quale era stata accertata una significativa sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto ai minimi ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Email_1
Lamenta in questa sede parte appellante l'erronea valutazione delle prove e insufficienza della istruttoria orale da parte del Giudice di prime cure, ove questi – previa valutazione di ammissibilità della prova testimoniale richiesta e dunque ammessa - ha ritenuto residuare un quadro probatorio del tutto lacunoso che non consentiva in alcun modo di dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa dedotta in lite e, con ciò, il diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per le giornate che vengono in rilievo.
Esaminando quindi doverosamente sia le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva nella immediatezza dei fatti, e sia le testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado, ritiene questa
Corte quanto segue.
La odierna appellante nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva in data 22 giugno 2018 dichiarava di essere OTD da circa un ventennio e di aver sempre conseguito le 102 giornate lavorative, , e di essersi occupata, nel periodo alle dipendenze dell'azienda Agricola Soc. Coop. Agricola San Marzano, sia del lavoro nelle serre di ortaggi (piantagione di pomodori, pagnottelle e barattieri, melanzane e zucchine nel mese di agosto, seguita dalla raccolta, dopo un fermo di 40 giorni circa, operazione quest'ultima che richiedeva due/tre mesi) e sia, dall'ottobre al dicembre, nella pulitura degli alberi di ulivo e pulitura del terreno, ma mai di aver lavorato alla raccolta delle olive (vedi verbale a fascicolo d'ufficio di 1° grado). Premesso che tutti i testi-OTD sentiti hanno dichiarato che le direttive circa il lavoro da svolgere venivano impartite da il quale provvedeva anche a corrispondere Parte_2 quindicinalmente la retribuzione pari a € 30,00 giornalieri, e indicando l'orario lavorativo in dal lunedì al sabato in 6 ore e 40 circa, il teste ha riferito di aver lavorato Testimone_1 unitamente all'appellante per 30/32 giornate dal 21 agosto al 30.9.2017, sotto le direttive di Pt_2
nelle serre, alla raccolta ortaggi.
[...]
ha dichiarato di conoscere la in quanto entrambi lavorarono insieme dal Controparte_3 Pt_3 29.8.2017 per 103 giornate nell'anno, addetti in C.da Demanio alla pulizia di fondi e raccolta degli ulivi negli uliveti aziendali. Confermate le direttive promananti da e la Parte_2 retribuzione di € 30,00 giornalieri da quest'ultimo corrisposta.
(fratello del titolare e dipendente OTD della società agricola in Testimone_2 Parte_2 parola) ha riferito di conoscere la avendo entrambi lavorato insieme nel 2017, ed in Pt_3 particolare quest'ultima per 103 giornate dal 22.8.2017 al 31.12.2017, disimpegnando mansioni di raccolta di olive (in agro di Taranto sulla strada di S. Marzano di S. PP e Sava e in agro di Brindisi alle contrade “La Capriola” e “Lamalupa”) e di coltivazione e raccolta ortaggi nelle serre dell'azienda. Il teste dichiara di aver lavorato unitamente alla alle dipendenze Testimone_3 Pt_3 dell'azienda agricola in parola nel 2017 ed anche per i non meglio specificati “anni precedenti”; di aver egli lavorato negli uliveti aziendali in C.da Demanio, ove pure aveva visto lavorare l'appellante; nonché di aver lavorato costei anche alle contrade Lamalupa e La Capriola, di tanto essendo a conoscenza n quanto tutti i lavoratori si incontravano ogni mattino in azienda, ubicata sulla strada San Marzano-Sava ove l'amministratore della società formava le squadre e impartiva le direttive di lavoro.
2 Premesso di aver sempre egli lavorato insieme a nei fondi agricoli ad uliveto, ha Testimone_2 dichiarato di aver personalmente visto l'appellante procedere alla pulizia dei tronchi e formare poi i mucchi di olive;
di averla vista inoltre lavorare nelle serre aziendali, occupandosi della raccolta di ortaggi, su direttive impartite da al mattino in azienda e tutte le mattine in cui Parte_2 egli stesso vi aveva lavorato. Ha dichiarato di non avere controversie con l' per la cancellazione dagli elenchi anagrafici. CP_2 Il teste , anch'ella OTD, ha dichiarato di conoscere la in quanto entrambe Testimone_4 Pt_3 erano dipendenti della azienda Soc. Coop. Agricola San Marzano, e nell'anno 2015 di averla vista lavorare, nel periodo in cui lavorò essa teste, per circa 50 giornate, nelle serre aziendali e qualche volta nel fondo ad uliveto in Lamalupa occupandosi della pulitura sotto gli alberi;
nel 2016 di averla vista lavorare (senza specificazione alcuna delle mansioni disimpegnate) per 70/80 giornate, nel
2017 da agosto a dicembre per 102 giornate. Il teste , anch'ella OTD, ha dichiarato di aver visto lavorare la fedele alle Testimone_5 dipendenze della ridetta azienda negli anni 2014, 2015, 2016, 2017; nel 2014 prevalentemente nelle serre, poi la veniva comandata a lavorare negli uliveti;
altrettanto, integralmente, per l'anno Pt_3
2015.
Per il 2016 dichiarava di averla vista lavorare dal settembre al dicembre, mentre per il 2017 di averla vista lavorare dal 1 settembre al 31 dicembre per 95/100 giornate lavorative, lavorando entrambe nello stesso periodo prima nella serra e poi negli uliveti. Confermate le direttive da parte del vecchio e la quantità e tempi di consegna della retribuzione giornaliera in € 30,00. Pt_2 Il teste dichiarando di di confermare i punti sub A, B, C, D del ricorso Testimone_6 introduttivo del giudizio, e dunque tutto il detto ricorso, ha precisato di conoscere e vedere la appellante intenta ai lavoro ivi indicati, precisando di svolgere le mansioni di trattorista. Il teste ha integralmente confermato tutti i punti del ricorso introduttivo Testimone_7 del giudizio, e di averla vista lavorare presso gli uliveti e le serre, nelle contrade indicate dagli altri testi.
---§§ooo§§--- All'esito di tale necessario percorso dell'istruttoria compiuta, rileva questa Corte quanto segue.
1. Come si è visto, in sede ispettiva la dichiarava nelle dichiarazioni rese in sede Pt_1 ispettiva in data 22 giugno 2018 dichiarava di essere OTD da circa un ventennio e di aver sempre conseguito le 102 giornate lavorative, , e di essersi occupata, nel periodo alle dipendenze dell'azienda Agricola Soc. Coop. Agricola San Marzano, sia del lavoro nelle serre di ortaggi (piantagione di pomodori, pagnottelle e barattieri, melanzane e zucchine nel mese di agosto, seguita dalla raccolta, dopo un fermo di 40 giorni circa, operazione quest'ultima che richiedeva due/tre mesi) e sia, dall'ottobre al dicembre, nella pulitura degli alberi di ulivo e pulitura del terreno, ma mai di aver lavorato alla raccolta delle olive:
2. dovendosi ragionevolmente dare prevalenza alle dichiarazioni dell'appellante, diretta interessata alle rivendicazioni avanzate, e richiamate le testimonianze tutte sopra esaminate,
è corretta la valutazione del Giudice di primo grado ove in sentenza afferma “nessuna valenza probatoria può, tuttavia, ascriversi al contributo di conoscenza offerto dai testimoni
e , avendo gli stessi descritto le mansioni lavorative Testimone_2 Testimone_5 della in termini non conciliabili con le indicazioni fornite dalla medesima Pt_1 Pt_1 in sede di accertamento ispettivo (in particolare, a fronte della puntualizzazione promanante dall'interessata di essersi occupata, ogni anno, tra agosto e settembre della piantagione degli ortaggi in serra, ad ottobre della pulizia degli alberi di ulivo e dei terreni, senza aver “mai raccolto le olive”, nei mesi successivi della raccolta degli ortaggi,;
ha specificato che la ricorrente “ha provveduto all'attività di raccolta Testimone_2
3 olive”; ha precisato: “io e la ricorrente abbiano lavorato insieme come addette Tes_5 alla pulizia dei fondi e poi raccolta degli ulivi negli uliveti”);
3. tutti i testi ad eccezione di e hanno testimoniato in Testimone_5 Testimone_8 ordine all'anno 2017, mentre le rivendicazioni dell'appellante si riferiscono agli anni 2014,
2015, 2016, oltrechè 2017; la teste , che pure ha ripercorso in singoli anni, Tes_5 dichiara nel 2014 di aver visto la prevalentemente nelle serre, poi la veniva Pt_3 Pt_3 comandata a lavorare negli uliveti;
altrettanto, integralmente, per l'anno 2015; per il 2016 dichiarava di averla vista lavorare dal settembre al dicembre: le dichiarazioni sono evidentemente generiche e non specificano le attività in quegli anni svolte dell'appellante; mentre per il 2017 di averla vista lavorare dal 1 settembre al 31 dicembre per 95/100 giornate lavorative, lavorando entrambe nello stesso periodo prima nella serra e poi negli uliveti, in questo caso non comprovando le 102 giornate lavorative assertivamente disimpegnate dalla Pt_3
4. parimenti generiche le dichiarazioni (cui sopra si rimanda) della , Parte_4 per la quale un altro fattore rende inattendibile la deposizione: i periodi lavorativi disimpegnati dalla che riguardano il secondo semestre degli anni, con quelli prestati Pt_3 dalla testimone in parola, invece, nel primo semestre degli stessi anni (14.2.2015-15.6.2015,
3.2.2016-30.6.2016), come può evincersi dai modelli UNILAV trasmessi dal datore di lavoro, secondo il riepilogo di cui a pag. 25 del verbale di accertamento in atti;
5. del pari non utili alla causa dell'appellante è la testimonianza di , Testimone_6 il quale svolgeva mansioni di trattorista ed è difficile comprendere come abbia potuto verificare tutte le attività assertivamente svolte dalla appellante.
Per tutti tali motivi, a giudizio di questa Corte, l'appellante non è riuscita a provare, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, quanto oggetto del ricorso, attesa la contraddittorietà, genericità, lacunosità delle dichiarazioni testimoniali acquisite.
Per tali motivi l'appello va rigettato, con conferma della sentenza appellata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex artt. 152 Disp. Att. c.p.c., 76 e
77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese di lite.
Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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