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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/04/2024, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 897/2021
Il giorno 04/04/2024, nella causa iscritta al n RG 897 /2021
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 897/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Parte_1 C.F._1 dei Navigatori n. 7/L con l'avv. RECCHIA CARLO , dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Gramsci 107 Foggia con l'avv. CALDARELLA FORTUNATO
ANTONIO dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione
CONVENUTO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Luigi Canale in Roma, via degli Scipioni n. 268, con l'avv.
ZAMPAGLIONE KETTY, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
(), elettivamente domiciliato in , con l'avv. , dal quale rappresentato e difeso giusta procura
INTERVENUTO
2 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la concessionaria al fine di Parte_1 Controparte_1 sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 11.623,96, a titolo di spese occorse per la riparazione del veicolo Jaguar targato FE844ZR, acquistato presso la convenuta in data
5.12.2018, a seguito dell'improvviso guasto alla turbina e al turbo compressore verificatosi in data
22.12.2020 e tempestivamente denunciato.
A sostegno della domanda, l'odierno attore ha dedotto che la convenuta aveva garantito convenzionalmente la conformità del veicolo ed è comunque tenuta al rimborso dei costi di riparazione ai sensi del codice del consumo.
Si è costituita la eccependo la scadenza della garanzia legale di cui agli artt. Controparte_1
128 e seguenti del codice del consumo e l'inoperatività della garanzia convenzionale non essendo stata espletata la manutenzione prescritta;
in via subordinata, ha svolto domanda riconvenzionale di manleva nei confronti del garante di cui ha chiesto la chiamata in causa. Controparte_2
Autorizzata la chiamata, la si è costituita eccependo l'insussistenza dei Controparte_2 presupposti per l'operatività della garanzia convenzionale, trattandosi di vizi di conformità non oggetto di copertura e non essendo stata effettuata la manutenzione prevista dal libretto di garanzia.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società convenuta solo in sede di prima udienza (e precisamente con le note di trattazione scritta depositate il 28.10.2021) in quanto tardiva.
Invero, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere sollevata dal convenuto a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (art. 38 c.p.c.).
L'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta con riferimento al mancato espletamento della negoziazione assistita, è parimenti infondata, in quanto l'obbligo di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila Euro, non si applica per espressa eccezione prevista dall'art. 3
D.L. n. 132 del 2014 alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti
3 di 6 conclusi tra professionisti e consumatori. E l'odierno attore riveste pacificamente la qualifica di consumatore.
3. Nel merito, parte attrice ha invocato l'applicazione della garanzia di conformità prestata dalla società convenuta quale venditore dell'automobile Jaguar targata FE844ZR.
Trattandosi di vendita conclusa tra un consumatore e un professionista, l'obbligazione di garanzia invocata nel caso di specie è disciplinata dagli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo ed ha la durata di due anni dal momento della consegna del bene.
Nel caso di specie, quindi, poiché la consegna del bene si è verificata in data 5.12.2018 contestualmente alla vendita, il vizio di conformità manifestatosi in data 22.12.2020 non è coperto dalla garanzia prevista dalla legge.
Parte attrice ha poi invocato la garanzia convenzionale prestata dal venditore, quale impegno assunto in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità.
Risulta infatti che la ha rilasciato il “certificato di garanzia convenzionale Controparte_1 ulteriore” relativamente al veicolo in questione, avente durata di 24 mesi con decorrenza 2.1.2020 e, dunque, efficace al momento del verificarsi del denunciato vizio di conformità.
Il difetto riscontrato ha riguardato il turbo compressore, che rientra tra le parti del veicolo per le quali opera la garanzia convenzionale ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali.
Ciò posto, parte convenuta e parte chiamata hanno invocato la causa di esclusione della garanzia prevista dall'art. 9 delle condizioni generali, costituita dal fatto che il veicolo non sia stato sottoposto alla ordinaria manutenzione prescritta all'art. 10; quest'ultima clausola prevede che: “a) il veicolo dovrà esser sottoposto ad una manutenzione/ispezione periodica ogni 15.000 km (+/-1.000 km) … c) al momento della richiesta di servizio dovrà essere presentata a la scheda manutenzione timbrata Controparte_2 dall'officina e le relative fatture/ricevute fiscali, le quali dovranno espressamente indicare l'intestatario del veicolo, targa del veicolo, e chilometraggio al momento della riparazione …d) nel caso in cui il veicolo non fosse stato sottoposto alla manutenzione/ispezione di cui al punto a) la garanzia perde di efficacia”.
Tuttavia, tale clausola non può ritenersi opponibile all'odierno attore, in mancanza di prova che le condizioni generali di garanzia siano state consegnate o comunque rese note all'acquirente consumatore al momento dell'acquisto o successivamente, al momento del rilascio del certificato di garanzia ulteriore.
Invero, il certificato di garanzia ulteriore (in cui si fa riferimento alle condizioni generali) non risulta sottoscritto dall'acquirente; quanto al modulo in cui sono inserite le condizioni generali,
4 di 6 prodotto dalla società convenuta, lo stesso non reca alcuna sottoscrizione e non vi è prova che sia stato allegato al certificato di garanzia rilasciato al cliente.
Pertanto, le clausole limitative della garanzia invocate dalla convenuta e dalla terza chiamata non sono efficaci, in quanto non conosciute né tantomeno accettate dall'odierno attore.
Deve essere quindi accertato il diritto dell'odierno attore ai rimedi previsti dall'art. 135 bis del
Codice del Consumo in caso di difetto di conformità del bene.
4. Ciò posto, parte attrice ha chiesto, nelle proprie conclusioni, di condannare la convenuta all'”adempimento contrattuale” e al risarcimento dei danni nella misura di € 11.623,96.
La domanda va quindi interpretata nel senso che l'attore ha inteso ottenere, in prima battuta,
l'esecuzione delle riparazioni indicate nel preventivo allegato alla citazione (doc. 6) per € 10.137,99 comprensivi di Iva.
L'accoglimento della domanda sotto tale profilo, mediante la condanna della convenuta ad un facere, porta ad escludere che il costo delle riparazioni, che la convenuta sarà tenuta ad eseguire a proprie spese, configuri altresì un danno emergente in capo all'attore.
Quanto al lamentato danno costituito dal costo del noleggio di un veicolo sostitutivo, parte attrice ha sostenuto di essere stato costretto a noleggiare altra autovettura dal 23.12.2020, per un costo complessivo di € 1.485,97 alla data del 1.3.2021.
La domanda è infondata per mancanza di prova del pregiudizio lamentato.
Invero, parte attrice non ha allegato né dimostrato le circostanze in virtù delle quali si è reso necessario il noleggio di un altro veicolo e ha prodotto solo una fattura rilasciata dalla Hertz di €
372,00 per il noleggio di un veicolo dal 5 al 18 febbraio 2021, che non risulta connesso all'oggetto del giudizio e, comunque, non conferma le allegazioni contenute in citazione circa il noleggio di un veicolo sostitutivo in data 23.12.2020 né il quantum richiesto.
5. Passando all'esame della domanda di manleva, la stessa risulta fondata in quanto, in base al contratto di gestione della garanzia concluso tra e in caso di Controparte_1 CP_2 operatività della garanzia convenzionale ulteriore è quest'ultima ad essere tenuta alla esecuzione delle riparazioni oggetto di garanzia (art. 8 del contratto prodotto dalla terza chiamata).
Pertanto, in accoglimento della domanda principale – da intendersi estesa anche al terzo chiamato – la condanna all'esecuzione delle riparazioni va emessa nei confronti di Controparte_2
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del
5 di 6 d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento della domanda, condanna alla esecuzione in favore di Controparte_2 delle riparazioni indicate nel preventivo allegato alla citazione (doc. 6) per Parte_1 un valore di € 10.137,99 comprensivi di Iva sul veicolo Jaguar targato FE844ZR;
- condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.651,00, di cui € 3.387,00 per compensi ed €
[...]
264,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 4 aprile 2024
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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