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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i F e r r a r a – S e z i o n e C i v i l e in persona della dottoressa Maria AR Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1439 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da rappresentato e difeso dall'Avvocato BRANDI ELENA Parte_1
opponente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato SICONOLFI
MARIA ANNALISA opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza in data 6-3-2025
F A T T O E DI R I T T O
La società in qualità di mandataria di , ha ottenuto CP_1 Parte_2
decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo nei soli confronti della società debitrice principale, con cui è stato ingiunto alla società ITALY.CO RL e
, quale garante fideiussore nei limiti dell'importo massimo Parte_1
garantito pari ad euro 150.527,57, di pagare, in solido, alla parte ricorrente, la somma di euro 249.594,65, oltre interessi come da domanda e spese come liquidate.
A fondamento del credito ingiunto la società opposta ha dedotto e documentato quanto segue:
- il credito fatto valere in via monitoria è relativo a residuo debito derivante da contratto di finanziamento fondiario ai sensi degli artt. 38 e segg. del pagina 1 di 9 D.Lgs n.385 del 1993, a suo tempo stipulato da CP_2
a favore della società ITALY.CO RL in data 6 agosto
[...]
2009, rogito notaio dr. Rep. n. 156563, Racc. n. Persona_1
14586, di euro 160.000,00, ammortamento in anni 10 a partire dal 31 agosto 2009, mediante pagamento di n.20 semestralità posticipate, tasso parametrato all'Euribor;
- il mutuo fondiario in questione è assistito da fideiussione generale limitata da parte di fino a concorrenza di euro 112.500,00, Parte_1
sottoscritta in data 3 settembre 2009 (doc. 2), a garanzia di tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario (art.1 atto di garanzia);
- antecedentemente al ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_2
ha inviato comunicazione di risoluzione del finanziamento, con
[...]
raccomanda A.R. di data 11 ottobre 2011 (doc. 3), trasmessa alla società
ITALY.CO RL e al sig. , intimando il pagamento del Parte_1
proprio credito ammontante ad euro 175.520,20, di cui euro 133.233,79 per debito residuo alla data del 11 ottobre 2021 ed euro 42.286,41 per n.4 rate in mora, dal 28 febbraio 2010 al 31 agosto 2011, oltre agli interessi di mora ai sensi di legge e di contratto;
- successivamente alla risoluzione del finanziamento, la cessionaria e titolare del credito rappresentata dalla mandataria - CP_3 all'epoca REV Gestione Crediti Spa- ha intimato, in forza del predetto titolo stragiudiziale (mutuo fondiario), atto di precetto per euro
255.350,25, notificato in data 21.12.2020 alla società debitrice
ITALY.CO RL e all' Amministratore Unico e successivamente notificato in rinnovazione alla società debitrice medesima in data 11 febbraio 2021 per l'importo di euro255.755,25 (doc. 4), cui seguiva la notifica in data 16.04.2021 dell'atto di pignoramento immobiliare (doc. 5);
- già in data 2.03.2012 era stato notificato al sig. quale garante in Pt_1
forza della medesima fideiussione (già doc. 2) altro decreto ingiuntivo n.
pagina 2 di 9 158/12 RG n. 338/12 del 7.02.2012 per scoperto di c/c n. 179/388 (doc. 6): dalla relativa procedura esecutiva RGE n.90/2021 è stato ricavato l'importo complessivo di euro 38.432,25 (di cui euro 34.000,00 versato dagli aggiudicatari ex art.41 TUB ed euro 4.432,25 come da piano di riparto finale) (doc. 7).
Con atto di citazione ha proposto opposizione al presente Parte_1
decreto ingiuntivo eccependo: la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cc;
l'incertezza e/o indeterminatezza della richiesta avanzata;
la non debenza degli interessi moratori richiesti e la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc.
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc, la difesa di parte opponente ha inoltre dedotto la qualifica di consumatore in capo a , rilevando che Parte_3
l'art. 6 del contratto di fideiussione non si applicherebbe nei suoi confronti.
***
Ciò premesso, nel merito, si osserva quanto segue.
Sulla natura giuridica della garanzia personale in questione occorre rilevare che, a prescindere dal nomen iuris conferito all'atto di prestazione della garanzia, la fideiussione bancaria omnibus prestata dall'opponente integra un c.d. contratto autonomo di garanzia in quanto risulta avere la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale e non risulta invece accessoria all'obbligazione principale.
Come rilevato da parte opposta, è stabilito infatti in contratto l'impegno al pagamento immediato, che non consente al fideiussore di formulare eccezioni che possano ritardare il pagamento (c.d. clausola c.d. solve et repete).
Sussiste inoltre l'obbligo (art.6, comma 1) del pagamento immediato, su semplice richiesta scritta, con implicita esclusione della preventiva escussione del debitore principale. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intende poi automaticamente estesa al garante (art.6, comma 3).
Dalle condizioni contrattuali emerge inoltre che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore (art.5).
pagina 3 di 9 Se la banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti (art.7), ciò comporta l'impossibilità per il garante di opporre eccezioni relative al momento in cui la banca ha deciso di esercitare la facoltà di recedere dai rapporti col debitore.
A detto “contratto autonomo di garanzia” (Cass. s.u. 18 febbraio 2010 n.3947) non può applicarsi dunque la previsione dell'art. 1957 c.c., in quanto privo dell'elemento dell'accessorietà, per cui la causa del contratto "risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale" posto che, nella specie, l'obbligo di garanzia assunto dal garante non è correlato alla scadenza dell'obbligazione principale bensì al suo integrale soddisfacimento (v. art. 5 doc. 2) trovando applicazione il consolidato principio di diritto per cui “allorché la polizza fideiussoria è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale soddisfacimento, l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza con conseguente estraneità della relativa situazione rispetto all'area di operatività dell'art. 1957 c.c.” (Cassazione, 13 agosto 2015 n. 16836;
Corte d'Appello Ancona 21 giugno 2024 n. 975).
Parte opponente ha inoltre sollevato con la prima memoria depositata, l'eccezione di nullità della clausola ex art. 1957 c.c., assumendo la propria qualifica di consumatore.
Come emerge dalla visura camerale storica della società ITALY.CO RL (CF
- debitore principale doc. 13 opposta), il era garante, e dal P.IVA_1 Pt_1
dossier personale (doc. 14, pag. 3) emerge che lo stesso sia stato: -Amministratore unico/Legale Rappresentante di ITALY. 27.02.2009 al 21.09.2009; - CP_4
Socio Unico di ITALY. dal 27.2.2009 al 12.04.2010; - Amministratore CP_5
unico/Legale Rappresentante di ITALY.CO RL dal 3.08.2010 al 15.07.2011.
Deve escludersi pertanto che il garante, nella specie, abbia agito “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 121 TUB) posto che quando il ha sottoscritto Pt_1
la fideiussione, in data 3.09.2009, era infatti sia socio unico che amministratore
Unico della Italy.com srl.
pagina 4 di 9 Dal contratto di mutuo fondiario del 6.08.2009 (doc. 14) ed, in particolare, dalla procura speciale rilasciata dal a favore di affinchè Pt_1 Persona_2 quest'ultimo, potesse intervenire alla stipula notarile del contratto si legge infatti:
“Il sottoscritto Signor, , nato ad [...] il 3 dicembre Parte_1
1961, domiciliato per la carica presso l'infra indicata sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della “ITALY.CO RL” unipersonale, con sede in Poggio Renatico (FE), Via Curiel n.3, capitale sociale euro 10.000,00=, iscrizione al registro imprese di Ferrara e codice fiscale
, con poteri a quanto infra in virtù del vigente statuto sociale …”. P.IVA_1
Lo stesso Tribunale di Ferrara, infatti, nel provvedimento di concessione del decreto ingiuntivo opposto ha espressamente escluso la qualifica di consumatore in capo al garante (“..esclusa la qualifica di consumatore del garante fideiussore in quanto dalla visura camerale della società ingiunta risulta che il predetto ne è stato amministratore unico al tempo dell'obbligazione..”).
Indipendentemente da ciò, inoltre, come eccepito da parte opposta, alcuna decadenza ex art.1957 cc. potrebbe in ogni caso ritenersi integrata nel caso in esame posto che, successivamente alla lettera di risoluzione del finanziamento dell'11.10.2011 (doc. 3 opposta), entro i 6 mesi dalla Controparte_2
predetta revoca, aveva avviato le proprie istanze ed azioni sia contro il garante sig.
che contro la società ITALY.CO RL, azionando, col deposito di Pt_1
ricorso per decreto ingiuntivo, il credito meno garantito rappresentato dallo scoperto di conto corrente ordinario, evidenziando in ricorso, che: “La società
ITALY.CO RL è morosa nel pagamento delle rate semestrali dal 28.02.2010, ossia dalla stipula del contratto, non avendo provveduto al versamento di alcuna rata così come definito nel sistema di ammortamento in anni 10 (già doc. n. 6,7).
Tale contratto di mutuo è garantito con la fideiussione generica limitata del
03.09.2009 (cfr. già doc n. 2) dal sig. il quale, confermando la situazione Pt_1
di pesante decozione economica in cui si trova la società nonché lo stesso garante, non ha provveduto ad effettuare alcun pagamento (già doc n.8)”.
pagina 5 di 9 In particolare, in data 7/12/2012 veniva emesso (a seguito del deposito del suddetto ricorso in data 30.01.2012) dal Tribunale di Ferrara un primo decreto ingiuntivo n. 158/12, RG 338/12, Rep. 1537 (doc. 11 opposta) con il quale veniva ingiunto al debitore principale e al sig. quest'ultimo in forza della Pt_1
medesima fideiussione di cui oggi si discute sottoscritta il 3.09.2009, il pagamento della somma di euro 11.111,73, debito derivante da scoperto di conto corrente n.
179/388. Il predetto decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato al sig. in data 2.03.2012, non opposto nei termini di legge, dichiarato esecutivo Pt_1
il 16.05.20212 e munito di formula esecutiva in data 11.12.2012.
Pertanto, la creditrice non risulta incorsa in alcuna decadenza di cui all'art. 1957
c.c..
Sull'eccezione di incertezza e/o indeterminatezza del credito si osserva quanto segue.
L'opponente assume che non risulta possibile accertare quali debiti della
Italy.com RL siano stati chiesti in pagamento al Pt_1
A tale riguardo l'opponente allega un asserito recesso dalla garanzia da parte del in data 31 agosto 2010, senza produrre alcun documento in merito. Pt_1
In ogni caso, il credito azionato col decreto ingiuntivo opposto si identifica col debito residuo del mutuo fondiario e con la garanzia prestata dall'opponente in atti, e relativi interessi come richiesti in ricorso.
Come puntualmente dedotto da parte creditrice, dopo la data di efficacia dell'asserito recesso dalla garanzia (1 settembre 2010), non si sono generate ulteriori e diverse esposizioni a carico della società debitrice principale, se non quelle dipendenti dal rapporto di mutuo fondiario in corso, che già presentava rate semestrali insolute, precisamente quelle scadute il 28 febbraio 2010 e 31 agosto
2010, per un ammontare di esposizione in capo alla Italy.com RL, alla data del 31 agosto 2010, pari ad euro 164.769,04, come comunicato dalla al CP_2 Pt_1
con la comunicazione di risoluzione del mutuo in data 11 ottobre 2021.
Ininfluente è inoltre la circostanza relativa al recupero da parte della creditrice della somma ricavata dall'esecuzione immobiliare esperita a carico della società debitrice e, ciò, stante l'ingente importo del credito di cui trattasi (euro 255.755,25
pagina 6 di 9 come da precetto in rinnovazione, di cui euro 175.520,20, oltre interessi di mora, come da comunicazione di risoluzione dell'11 ottobre 2011 di cui sopra) e tenuto conto anche del fatto che l'incasso di detta somma (euro 38.432,25) va imputato prioritariamente agli interessi e spese, come dispone l'art.1194 del c.c..
Infondata, al pari, è l'eccezione riguardante la debenza e determinazione degli interessi moratori richiesti.
L'eventuale carenza nella dichiarazione di credito, in sede di ricorso monitorio, e l'assenza di specifica enunciazione del procedimento logico-matematico di determinazione della somma dovuta non ne inficia la validità, essendo sufficiente l'indicazione numerica del credito vantato in virtù del contratto prodotto.
Lo stesso atto di garanzia sottoscritto dal prevede espressamente che “La Pt_1
fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (art.1).
Parte opposta ho prodotto inoltre in questa sede un conteggio analitico del calcolo degli interessi di mora, al 15 aprile 2024, addebitati al garante, da cui risulta la legittimità della richiesta della creditrice in via monitoria nei confronti del di euro 38.027,57 per interessi di mora (doc. 8). Da tale elaborato si Pt_1 evince che, al netto di quanto incassato dall'esecuzione immobiliare di cui sopra, per complessivi euro 38.432,25, e con imputazione ai sensi dell'art.1194 cc,
l'ammontare degli interessi di mora, sull'importo di cui alla garanzia bancaria di euro 112.500,00, è pari ad euro 38.027,57 valuta 15 aprile 2024, oltre interessi successivi, applicando l'indicizzazione del tasso di mora contrattualmente pattuito, nei limiti del tasso soglia Legge n.108 del 1996 di categoria, sull'importo di euro 112.500,00 di cui alla garanzia in questione (valuta 15 aprile 2024).
Anche l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art.2948 cc non può trovare accoglimento.
Le conseguenze della risoluzione del contratto di mutuo sono state descritte dalle
Sezioni Unite della Cassazione, 19 maggio 2008 n.12639, che hanno al riguardo stabilito che il verificarsi della condizione risolutiva comporta la risoluzione del rapporto e fa cessare la maturazione della semestralità, rimanendo il credito del pagina 7 di 9 finanziatore determinato nell'ammontare delle rate scadute ed insolute - comprensive di capitale ed interessi- e nel capitale residuo impagato e che sul credito così determinato si devono calcolare gli interessi di mora al tasso corrispondente a quello previsto in contratto -se superiore a quello legale-, in ossequio all'art.1224, producendo la mora l'assorbimento degli interessi corrispettivi in quelli moratori.
L'obbligazione di restituire la somma ricevuta a titolo di mutuo e relativi interessi costituisce un debito unico e pertanto la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 cc non si applica a tale obbligazione (Cass., 30 agosto 2002 n.12707, così si è espressa a riguardo “La prescrizione quinquennale, prevista dall'art.2948
n.4 cc, opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione della citata norma resta esclusa l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici”.
Il mutuo, invero, è un contratto di durata e il dovere di restituzione è differito nel tempo e quindi le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione (in tal senso, Cassazione, Sez. III^, 10 febbraio 2023 n.4232, che ha confermato che: “Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa
Corte, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”).
Per le ragioni esposte il decreto ingiuntivo opposto deve trovare conferma ed essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di parte opponente.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 1439/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 8 di 9 2. condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 5077,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Ferrara in data 1/04/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria AR Cristoni
pagina 9 di 9
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i F e r r a r a – S e z i o n e C i v i l e in persona della dottoressa Maria AR Cristoni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1439 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da rappresentato e difeso dall'Avvocato BRANDI ELENA Parte_1
opponente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato SICONOLFI
MARIA ANNALISA opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza in data 6-3-2025
F A T T O E DI R I T T O
La società in qualità di mandataria di , ha ottenuto CP_1 Parte_2
decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo nei soli confronti della società debitrice principale, con cui è stato ingiunto alla società ITALY.CO RL e
, quale garante fideiussore nei limiti dell'importo massimo Parte_1
garantito pari ad euro 150.527,57, di pagare, in solido, alla parte ricorrente, la somma di euro 249.594,65, oltre interessi come da domanda e spese come liquidate.
A fondamento del credito ingiunto la società opposta ha dedotto e documentato quanto segue:
- il credito fatto valere in via monitoria è relativo a residuo debito derivante da contratto di finanziamento fondiario ai sensi degli artt. 38 e segg. del pagina 1 di 9 D.Lgs n.385 del 1993, a suo tempo stipulato da CP_2
a favore della società ITALY.CO RL in data 6 agosto
[...]
2009, rogito notaio dr. Rep. n. 156563, Racc. n. Persona_1
14586, di euro 160.000,00, ammortamento in anni 10 a partire dal 31 agosto 2009, mediante pagamento di n.20 semestralità posticipate, tasso parametrato all'Euribor;
- il mutuo fondiario in questione è assistito da fideiussione generale limitata da parte di fino a concorrenza di euro 112.500,00, Parte_1
sottoscritta in data 3 settembre 2009 (doc. 2), a garanzia di tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario (art.1 atto di garanzia);
- antecedentemente al ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_2
ha inviato comunicazione di risoluzione del finanziamento, con
[...]
raccomanda A.R. di data 11 ottobre 2011 (doc. 3), trasmessa alla società
ITALY.CO RL e al sig. , intimando il pagamento del Parte_1
proprio credito ammontante ad euro 175.520,20, di cui euro 133.233,79 per debito residuo alla data del 11 ottobre 2021 ed euro 42.286,41 per n.4 rate in mora, dal 28 febbraio 2010 al 31 agosto 2011, oltre agli interessi di mora ai sensi di legge e di contratto;
- successivamente alla risoluzione del finanziamento, la cessionaria e titolare del credito rappresentata dalla mandataria - CP_3 all'epoca REV Gestione Crediti Spa- ha intimato, in forza del predetto titolo stragiudiziale (mutuo fondiario), atto di precetto per euro
255.350,25, notificato in data 21.12.2020 alla società debitrice
ITALY.CO RL e all' Amministratore Unico e successivamente notificato in rinnovazione alla società debitrice medesima in data 11 febbraio 2021 per l'importo di euro255.755,25 (doc. 4), cui seguiva la notifica in data 16.04.2021 dell'atto di pignoramento immobiliare (doc. 5);
- già in data 2.03.2012 era stato notificato al sig. quale garante in Pt_1
forza della medesima fideiussione (già doc. 2) altro decreto ingiuntivo n.
pagina 2 di 9 158/12 RG n. 338/12 del 7.02.2012 per scoperto di c/c n. 179/388 (doc. 6): dalla relativa procedura esecutiva RGE n.90/2021 è stato ricavato l'importo complessivo di euro 38.432,25 (di cui euro 34.000,00 versato dagli aggiudicatari ex art.41 TUB ed euro 4.432,25 come da piano di riparto finale) (doc. 7).
Con atto di citazione ha proposto opposizione al presente Parte_1
decreto ingiuntivo eccependo: la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cc;
l'incertezza e/o indeterminatezza della richiesta avanzata;
la non debenza degli interessi moratori richiesti e la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc.
Con la prima memoria ex art. 171 ter cpc, la difesa di parte opponente ha inoltre dedotto la qualifica di consumatore in capo a , rilevando che Parte_3
l'art. 6 del contratto di fideiussione non si applicherebbe nei suoi confronti.
***
Ciò premesso, nel merito, si osserva quanto segue.
Sulla natura giuridica della garanzia personale in questione occorre rilevare che, a prescindere dal nomen iuris conferito all'atto di prestazione della garanzia, la fideiussione bancaria omnibus prestata dall'opponente integra un c.d. contratto autonomo di garanzia in quanto risulta avere la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale e non risulta invece accessoria all'obbligazione principale.
Come rilevato da parte opposta, è stabilito infatti in contratto l'impegno al pagamento immediato, che non consente al fideiussore di formulare eccezioni che possano ritardare il pagamento (c.d. clausola c.d. solve et repete).
Sussiste inoltre l'obbligo (art.6, comma 1) del pagamento immediato, su semplice richiesta scritta, con implicita esclusione della preventiva escussione del debitore principale. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intende poi automaticamente estesa al garante (art.6, comma 3).
Dalle condizioni contrattuali emerge inoltre che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore (art.5).
pagina 3 di 9 Se la banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti (art.7), ciò comporta l'impossibilità per il garante di opporre eccezioni relative al momento in cui la banca ha deciso di esercitare la facoltà di recedere dai rapporti col debitore.
A detto “contratto autonomo di garanzia” (Cass. s.u. 18 febbraio 2010 n.3947) non può applicarsi dunque la previsione dell'art. 1957 c.c., in quanto privo dell'elemento dell'accessorietà, per cui la causa del contratto "risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale" posto che, nella specie, l'obbligo di garanzia assunto dal garante non è correlato alla scadenza dell'obbligazione principale bensì al suo integrale soddisfacimento (v. art. 5 doc. 2) trovando applicazione il consolidato principio di diritto per cui “allorché la polizza fideiussoria è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale soddisfacimento, l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza con conseguente estraneità della relativa situazione rispetto all'area di operatività dell'art. 1957 c.c.” (Cassazione, 13 agosto 2015 n. 16836;
Corte d'Appello Ancona 21 giugno 2024 n. 975).
Parte opponente ha inoltre sollevato con la prima memoria depositata, l'eccezione di nullità della clausola ex art. 1957 c.c., assumendo la propria qualifica di consumatore.
Come emerge dalla visura camerale storica della società ITALY.CO RL (CF
- debitore principale doc. 13 opposta), il era garante, e dal P.IVA_1 Pt_1
dossier personale (doc. 14, pag. 3) emerge che lo stesso sia stato: -Amministratore unico/Legale Rappresentante di ITALY. 27.02.2009 al 21.09.2009; - CP_4
Socio Unico di ITALY. dal 27.2.2009 al 12.04.2010; - Amministratore CP_5
unico/Legale Rappresentante di ITALY.CO RL dal 3.08.2010 al 15.07.2011.
Deve escludersi pertanto che il garante, nella specie, abbia agito “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 121 TUB) posto che quando il ha sottoscritto Pt_1
la fideiussione, in data 3.09.2009, era infatti sia socio unico che amministratore
Unico della Italy.com srl.
pagina 4 di 9 Dal contratto di mutuo fondiario del 6.08.2009 (doc. 14) ed, in particolare, dalla procura speciale rilasciata dal a favore di affinchè Pt_1 Persona_2 quest'ultimo, potesse intervenire alla stipula notarile del contratto si legge infatti:
“Il sottoscritto Signor, , nato ad [...] il 3 dicembre Parte_1
1961, domiciliato per la carica presso l'infra indicata sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della “ITALY.CO RL” unipersonale, con sede in Poggio Renatico (FE), Via Curiel n.3, capitale sociale euro 10.000,00=, iscrizione al registro imprese di Ferrara e codice fiscale
, con poteri a quanto infra in virtù del vigente statuto sociale …”. P.IVA_1
Lo stesso Tribunale di Ferrara, infatti, nel provvedimento di concessione del decreto ingiuntivo opposto ha espressamente escluso la qualifica di consumatore in capo al garante (“..esclusa la qualifica di consumatore del garante fideiussore in quanto dalla visura camerale della società ingiunta risulta che il predetto ne è stato amministratore unico al tempo dell'obbligazione..”).
Indipendentemente da ciò, inoltre, come eccepito da parte opposta, alcuna decadenza ex art.1957 cc. potrebbe in ogni caso ritenersi integrata nel caso in esame posto che, successivamente alla lettera di risoluzione del finanziamento dell'11.10.2011 (doc. 3 opposta), entro i 6 mesi dalla Controparte_2
predetta revoca, aveva avviato le proprie istanze ed azioni sia contro il garante sig.
che contro la società ITALY.CO RL, azionando, col deposito di Pt_1
ricorso per decreto ingiuntivo, il credito meno garantito rappresentato dallo scoperto di conto corrente ordinario, evidenziando in ricorso, che: “La società
ITALY.CO RL è morosa nel pagamento delle rate semestrali dal 28.02.2010, ossia dalla stipula del contratto, non avendo provveduto al versamento di alcuna rata così come definito nel sistema di ammortamento in anni 10 (già doc. n. 6,7).
Tale contratto di mutuo è garantito con la fideiussione generica limitata del
03.09.2009 (cfr. già doc n. 2) dal sig. il quale, confermando la situazione Pt_1
di pesante decozione economica in cui si trova la società nonché lo stesso garante, non ha provveduto ad effettuare alcun pagamento (già doc n.8)”.
pagina 5 di 9 In particolare, in data 7/12/2012 veniva emesso (a seguito del deposito del suddetto ricorso in data 30.01.2012) dal Tribunale di Ferrara un primo decreto ingiuntivo n. 158/12, RG 338/12, Rep. 1537 (doc. 11 opposta) con il quale veniva ingiunto al debitore principale e al sig. quest'ultimo in forza della Pt_1
medesima fideiussione di cui oggi si discute sottoscritta il 3.09.2009, il pagamento della somma di euro 11.111,73, debito derivante da scoperto di conto corrente n.
179/388. Il predetto decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato al sig. in data 2.03.2012, non opposto nei termini di legge, dichiarato esecutivo Pt_1
il 16.05.20212 e munito di formula esecutiva in data 11.12.2012.
Pertanto, la creditrice non risulta incorsa in alcuna decadenza di cui all'art. 1957
c.c..
Sull'eccezione di incertezza e/o indeterminatezza del credito si osserva quanto segue.
L'opponente assume che non risulta possibile accertare quali debiti della
Italy.com RL siano stati chiesti in pagamento al Pt_1
A tale riguardo l'opponente allega un asserito recesso dalla garanzia da parte del in data 31 agosto 2010, senza produrre alcun documento in merito. Pt_1
In ogni caso, il credito azionato col decreto ingiuntivo opposto si identifica col debito residuo del mutuo fondiario e con la garanzia prestata dall'opponente in atti, e relativi interessi come richiesti in ricorso.
Come puntualmente dedotto da parte creditrice, dopo la data di efficacia dell'asserito recesso dalla garanzia (1 settembre 2010), non si sono generate ulteriori e diverse esposizioni a carico della società debitrice principale, se non quelle dipendenti dal rapporto di mutuo fondiario in corso, che già presentava rate semestrali insolute, precisamente quelle scadute il 28 febbraio 2010 e 31 agosto
2010, per un ammontare di esposizione in capo alla Italy.com RL, alla data del 31 agosto 2010, pari ad euro 164.769,04, come comunicato dalla al CP_2 Pt_1
con la comunicazione di risoluzione del mutuo in data 11 ottobre 2021.
Ininfluente è inoltre la circostanza relativa al recupero da parte della creditrice della somma ricavata dall'esecuzione immobiliare esperita a carico della società debitrice e, ciò, stante l'ingente importo del credito di cui trattasi (euro 255.755,25
pagina 6 di 9 come da precetto in rinnovazione, di cui euro 175.520,20, oltre interessi di mora, come da comunicazione di risoluzione dell'11 ottobre 2011 di cui sopra) e tenuto conto anche del fatto che l'incasso di detta somma (euro 38.432,25) va imputato prioritariamente agli interessi e spese, come dispone l'art.1194 del c.c..
Infondata, al pari, è l'eccezione riguardante la debenza e determinazione degli interessi moratori richiesti.
L'eventuale carenza nella dichiarazione di credito, in sede di ricorso monitorio, e l'assenza di specifica enunciazione del procedimento logico-matematico di determinazione della somma dovuta non ne inficia la validità, essendo sufficiente l'indicazione numerica del credito vantato in virtù del contratto prodotto.
Lo stesso atto di garanzia sottoscritto dal prevede espressamente che “La Pt_1
fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (art.1).
Parte opposta ho prodotto inoltre in questa sede un conteggio analitico del calcolo degli interessi di mora, al 15 aprile 2024, addebitati al garante, da cui risulta la legittimità della richiesta della creditrice in via monitoria nei confronti del di euro 38.027,57 per interessi di mora (doc. 8). Da tale elaborato si Pt_1 evince che, al netto di quanto incassato dall'esecuzione immobiliare di cui sopra, per complessivi euro 38.432,25, e con imputazione ai sensi dell'art.1194 cc,
l'ammontare degli interessi di mora, sull'importo di cui alla garanzia bancaria di euro 112.500,00, è pari ad euro 38.027,57 valuta 15 aprile 2024, oltre interessi successivi, applicando l'indicizzazione del tasso di mora contrattualmente pattuito, nei limiti del tasso soglia Legge n.108 del 1996 di categoria, sull'importo di euro 112.500,00 di cui alla garanzia in questione (valuta 15 aprile 2024).
Anche l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art.2948 cc non può trovare accoglimento.
Le conseguenze della risoluzione del contratto di mutuo sono state descritte dalle
Sezioni Unite della Cassazione, 19 maggio 2008 n.12639, che hanno al riguardo stabilito che il verificarsi della condizione risolutiva comporta la risoluzione del rapporto e fa cessare la maturazione della semestralità, rimanendo il credito del pagina 7 di 9 finanziatore determinato nell'ammontare delle rate scadute ed insolute - comprensive di capitale ed interessi- e nel capitale residuo impagato e che sul credito così determinato si devono calcolare gli interessi di mora al tasso corrispondente a quello previsto in contratto -se superiore a quello legale-, in ossequio all'art.1224, producendo la mora l'assorbimento degli interessi corrispettivi in quelli moratori.
L'obbligazione di restituire la somma ricevuta a titolo di mutuo e relativi interessi costituisce un debito unico e pertanto la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 cc non si applica a tale obbligazione (Cass., 30 agosto 2002 n.12707, così si è espressa a riguardo “La prescrizione quinquennale, prevista dall'art.2948
n.4 cc, opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione della citata norma resta esclusa l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici”.
Il mutuo, invero, è un contratto di durata e il dovere di restituzione è differito nel tempo e quindi le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione (in tal senso, Cassazione, Sez. III^, 10 febbraio 2023 n.4232, che ha confermato che: “Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa
Corte, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”).
Per le ragioni esposte il decreto ingiuntivo opposto deve trovare conferma ed essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico di parte opponente.
P . Q . M . definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 1439/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 8 di 9 2. condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 5077,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Ferrara in data 1/04/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria AR Cristoni
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