Ordinanza cautelare 21 novembre 2022
Sentenza 10 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 10/10/2023, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2023
N. 00733/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00881/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2022, proposto da
TI SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in BR, via Zima 5;
contro
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in BR, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’AGEA prot. n. 0043399 di data 2 giugno 2022, con il quale è stata respinta la richiesta di annullamento in autotutela presentata ai sensi dell’art. 1 comma 537 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 con riguardo all’intimazione di pagamento n. 035 2021 90000634 77/000 di data 14 ottobre 2021, notificata il 29 ottobre 2021, contenente la richiesta di pagamento della somma di € 377.976,94 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008;
- dell'atto di pignoramento presso terzi (Intesa Sanpaolo spa) notificato dall’ADER il 15 luglio 2022 (fascicolo n. 35/2022/2850), riferito alla cartella di pagamento n. 300 2015 00000082 06/000 (nuovo riferimento n. 035 2020 71500906 19/000), notificata il 16 marzo 2015, per una somma pari a € 376.620,60;
- della suddetta intimazione di pagamento n. 035 2021 90000634 77/000, di data 14 ottobre 2021, notificata il 29 ottobre 2021;
- della suddetta cartella di pagamento n. 300 2015 00000082 06/000 (nuovo riferimento n. 035 2020 71500906 19/000), notificata il 16 marzo 2015;
- con domanda di accertamento dell’inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare;
- con domanda di risarcimento del danno cagionato dalla compensazione medio tempore operata sugli aiuti PAC;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente, produttore di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna il provvedimento dell’AGEA prot. n. 0043399 di data 2 giugno 2022, con il quale è stata respinta la richiesta di annullamento in autotutela ex art. 1 comma 537 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 relativamente all’intimazione di pagamento n. 035 2021 90000634 77/000 di data 14 ottobre 2021, notificata il 29 ottobre 2021, contenente la richiesta di pagamento della somma di € 377.976,94 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.
2. L’impugnazione è estesa all'atto di pignoramento presso terzi (Intesa Sanpaolo spa) n. 35/2022/2850, notificato dall’ADER il 15 luglio 2022, riferito alla cartella di pagamento n. 300 2015 00000082 06/000 (nuovo riferimento n. 035 2020 71500906 19/000), notificata il 16 marzo 2015, per una somma pari a € 376.620,60.
3. Sono inoltre oggetto di impugnazione la suddetta intimazione di pagamento e la suddetta cartella di pagamento.
4. Oltre all’annullamento degli atti impugnati è stato chiesto il risarcimento del danno.
5. L’AGEA basa il diniego di autotutela sulle seguenti motivazioni:
(a) per la campagna 2005-2006, il provvedimento impositivo è stato impugnato davanti al TAR Lazio, il quale con sentenza n. 791 del 19 gennaio 2015 ha respinto il ricorso nel merito. La pronuncia è stata appellata, ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2429 del 1 aprile 2022, ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto collettivo e cumulativo;
(b) per la campagna 2006-2007, il provvedimento impositivo è stato impugnato davanti al TAR Lazio, il quale con sentenza n. 5300 del 14 maggio 2018 ha respinto il ricorso nel merito. La pronuncia è stata appellata, e il giudizio davanti al Consiglio di Stato (n. 10372/2018) è ancora pendente;
(c) per le campagne 2005-2006, 2006-2007 (conferimenti presso Milk & Milk srl) e 2007-2008 è stata trasmessa all’azienda agricola ricorrente l'intimazione di pagamento n. AGEA.AGA.2009.31798 di data 19 giugno 2009, notificata il 21 luglio 2009, mentre per la campagna 2006/2007 (conferimenti presso Coop. Produttori Latte della Pianura Padana 4 soc. coop.) è stata trasmessa l'intimazione di pagamento n. AGEA.DIRGEN.2012.5129 del 12 settembre 2012, notificata il 25 settembre 2012. In relazione a entrambe le intimazioni è stata formulata domanda di rateizzazione, rispettivamente in data 14 settembre 2009 e in data 28 novembre 2012;
(d) tutti i recuperi PAC effettuati sono stati regolarmente contabilizzati e detratti dai debiti originari.
6. Il ricorso riprende quanto esposto nella richiesta di autotutela, formulando plurimi argomenti, così sintetizzabili e riordinabili:
(i) il credito dell’AGEA non sussisterebbe più, e anzi vi sarebbe un credito della ricorrente, in quanto attraverso l’organismo pagatore regionale sarebbe stato recuperato, grazie alla compensazione con gli aiuti PAC, un importo superiore a quanto richiesto a titolo di prelievo supplementare. In ogni caso, gli aiuti PAC compensati per le campagne 1995-1996, 2003-2004 e 2004-2005 dovrebbero essere restituiti alla ricorrente, in quanto le imputazioni per le suddette campagne sono state nel frattempo annullate dal Consiglio di Stato, che ha disposto il ricalcolo dell’importo dovuto (v. rispettivamente le sentenze n. 8224 del 10 dicembre 2021, n. 795 del 31 gennaio 2020, e n. 360 del 14 gennaio 2020);
(ii) essendovi contrasto tra le norme interne e il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia, l’intimazione di pagamento dovrebbe essere annullata per consentire un nuovo calcolo del prelievo supplementare, previa disapplicazione delle norme interne e degli atti presupposti, anche se non impugnati o non più impugnabili. L’AGEA, mediante la nota prot. n. 0053046 del 10 agosto 2020, ha già dimostrato di essere in grado di stabilire per le campagne dal 1995-1996 al 2002-2003 quali aziende agricole in seguito al ricalcolo dovrebbero pagare di meno, oppure lo stesso importo, o un importo superiore;
(iii) il credito dell’AGEA si sarebbe prescritto, sia relativamente al capitale sia per quanto riguarda gli interessi, considerata la distanza temporale dalle annate di riferimento. Vi sarebbe inoltre decadenza dalla facoltà di riscossione ai sensi dell’art. 25 comma 1-c del DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata oltre il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento del debito è divenuto definitivo.
7. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
8. Questo TAR, con ordinanza n. 789 del 21 novembre 2022, ha accolto la domanda cautelare, e ha inoltre disposto istruttoria a carico dell’AGEA, in particolare allo scopo di chiarire il contenzioso proposto nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per le campagne oggetto del presente ricorso.
9. Con i depositi di data 30 maggio 2023 l’AGEA ha fornito le seguenti informazioni:
(a) nei confronti dell’azienda agricola ricorrente è stato effettuato il ricalcolo sulla base delle indicazioni della Corte di Giustizia (v. doc. 11.1). Per la campagna 2005-2006 l’importo dovuto è diminuito di € 3.658,20, per la campagna 2006-2007 è diminuito di € 2.695,02, e per la campagna 2007-2008 è diminuito di € 5.882,71;
(b) per quanto riguarda la campagna 2005-2006, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2429/2022 è stata impugnata per revocazione, ma il ricorso è stato dichiarato a sua volta inammissibile con sentenza del Consiglio di Stato n. 4604 dell’8 maggio 2023;
(c) per quanto riguarda la campagna 2006-2007, in appello il Consiglio di Stato, con sentenza n. 517 del 16 gennaio 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto collettivo e cumulativo;
(d) per quanto riguarda la campagna 2007-2008, il TAR Lazio, con sentenza n. 2587 del 26 febbraio 2019, ha respinto nel merito il ricorso proposto dall’azienda agricola ricorrente e da altri produttori contro i provvedimenti di calcolo del prelievo supplementare. In appello, tuttavia, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 981 del 27 gennaio 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto collettivo e cumulativo;
(e) le domande di rateizzazione relative alle intimazioni di pagamento del 2009 e del 2012 sopra descritte non sono state seguite dalla sottoscrizione dei contratti di rateizzazione;
(f) la cartella di pagamento n. 300 2015 00000082 06/000 è stata impugnata davanti al TAR BR, che con sentenza n. 243 del 25 marzo 2020 ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto collettivo e cumulativo. L’appello è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6186 del 18 luglio 2022;
(g) tutti i recuperi PAC medio tempore intervenuti sono stati regolarmente contabilizzati e detratti dai debiti originari (v. doc. 11.1 e 24).
10. Così ricostruito il quadro fattuale, sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Sull’esigibilità del credito
11. L’AGEA non può procedere alla riscossione coattiva del prelievo supplementare se il produttore abbia presentato domanda di rateizzazione, tranne quando si sia verificata la decadenza dal beneficio per mancata sottoscrizione del contratto o per mancata effettuazione dei pagamenti alle scadenze stabilite. Nello specifico, la procedura di rateizzazione è stata attivata, ma l’azienda agricola ricorrente non ha sottoscritto il contratto di rateizzazione.
12. La frazione di prelievo supplementare che sia stata recuperata tramite compensazione con gli aiuti PAC trattenuti dagli organismi pagatori regionali deve essere esclusa dalla procedura di riscossione coattiva, essendo il debito, per questa parte, ormai estinto. La dichiarazione di intervenuta compensazione è però possibile solo se l’importo degli aiuti PAC trattenuti sia individuato in modo certo (v. CS Sez. II 23 agosto 2019 n. 5858). La compensazione deve quindi essere dedotta in giudizio mediante inequivoche attestazioni provenienti dagli organismi pagatori regionali, o essere accertata nei confronti degli stessi previa integrazione del contraddittorio, e deve riguardare le campagne oggetto di contestazione. Non è possibile la compensazione incrociata con campagne diverse, in quanto ciascuna campagna ha una storia giuridica a sé, che deve essere oggetto di uno specifico accertamento.
13. Se non adeguatamente documentata, la compensazione con gli aiuti PAC rimane un argomento generico, non opponibile nella procedura di recupero del prelievo supplementare. Lo stesso vale per gli importi eventualmente versati nel corso delle procedure di rateizzazione. Nello specifico, il ricorso non contiene una precisa illustrazione delle compensazioni con gli aiuti PAC asseritamente pretermesse per ciascuna delle campagne oggetto di impugnazione. L’AGEA, al contrario, ha documentato i recuperi effettuati.
Sulla produzione nazionale di latte
14. Occorre precisare che nessun rilievo possono assumere nella procedura di riscossione del prelievo supplementare i dubbi sollevati in passato sulla produzione nazionale di latte, e, a cascata, sull’esattezza del calcolo dello sforamento delle quote individuali. Tali argomenti sono già stati esaminati e respinti sia dalla giurisprudenza europea (v. C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-480/00, Ribaldi , punti 63-68; C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-231/00, C-303/00 e C-451/00, Lattepiù , punti 79-85) sia dalla giurisprudenza nazionale (v. ad esempio C.Cost. 7 luglio 2005 n. 272; CS Sez. VI 8 giugno 2009 n. 3487; TAR Lazio Sez. II- ter 23 aprile 2012 n. 3643; CS Sez. III 14 gennaio 2016 n. 87; CS Sez. II 12 febbraio 2020 n. 1077; CS Sez. II 6 dicembre 2021 n. 8090; Tar BR Sez. II 15 settembre 2020 n. 642).
15. La Corte di Giustizia, nel qualificare l’Italia come inadempiente all’obbligo di addebitare il prelievo supplementare ai singoli produttori responsabili degli sforamenti, nonché all’obbligo di iscrivere a ruolo e di riscuotere coattivamente l’importo dovuto presso i produttori e gli acquirenti (v. C.Giust. Sez. IV 24 gennaio 2018 C-433/15, Commissione v. Italia ), ha precisato che non hanno carattere esimente né le difficoltà tecniche della ricostruzione della posizione dei singoli produttori (v. punto 42), né la circostanza che lo Stato italiano abbia già versato al FEAOG le somme relative al prelievo corrispondente al superamento della quota nazionale (v. punto 60).
16. Le questioni riguardanti la gestione storica delle quote latte in Italia e la coerenza dei dati inseriti nell’anagrafe bovina non possono quindi interferire con i problemi esaminati nel presente giudizio circa il calcolo del prelievo supplementare effettuato secondo la normativa nazionale. Le uniche eccezioni sono quelle recentemente individuate dalla Corte di Giustizia a proposito della compensazione nazionale e del rimborso del prelievo in eccesso, che saranno esaminate nel seguito della motivazione.
Sugli interessi
17. Gli interessi si combinano con il debito principale, e ricadono nella medesima procedura di riscossione coattiva, in quanto accessori dovuti ex lege per una violazione permanente della disciplina europea sulle quote latte. Il vincolo di solidarietà tra produttori e acquirenti (v. CS Sez. III 13 febbraio 2020 n. 1173) consente di applicare gli interessi moratori anche quando l’imputazione del prelievo supplementare sia stata comunicata ai soli acquirenti.
18. La rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque presuppone una deroga in sede europea. Questo è avvenuto per la rateizzazione del 2003, disposta dall’art. 10 commi 34-39 del DL 28 marzo 2003 n. 49 (v. accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e decisione del Consiglio dell'Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003). È peraltro evidente che il beneficio, avendo natura incentivante, poteva essere applicato solo ai produttori che avessero chiesto la rateizzazione e non fossero decaduti dalla stessa. In questo senso sono interpretabili le condizioni contenute nella suddetta decisione del Consiglio dell'Unione.
19. Quanto alla misura degli interessi, vista la natura permanente dell’inadempimento, appare corretta l’applicazione dei tassi stabiliti dal diritto europeo successivamente alla conclusione delle campagne che hanno dato origine al prelievo supplementare (v. CS Sez. III 31 gennaio 2018 n. 648). Ferma restando la peculiare disciplina della rateizzazione sopra descritta, sussiste un giustificato motivo per posticipare l’imputazione degli interessi, in modo che la decorrenza inizi dal momento in cui è stata comunicata al produttore l'entità del prelievo dovuto e non dal 1 settembre dell'anno di riferimento, solo relativamente alle campagne 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 (v. TAR Lazio Sez. II- ter 10 gennaio 2018 n. 214; TAR Lazio Sez. II- ter 16 maggio 2012 n. 4426).
20. Peraltro, il legislatore nazionale, nel disciplinare attraverso l’art. 10- bis del DL 13 giugno 2023 n. 69 il recepimento delle recenti sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare, ha previsto il ricalcolo con applicazione degli interessi unicamente dalla data del 27 giugno 2019, ossia dal deposito della prima delle suddette pronunce (v. comma 3). Trattandosi di un’innovazione intervenuta dopo l’adozione dei provvedimenti impugnati, non possono esservi effetti immediati sul presente giudizio. Il problema dello scorporo degli interessi condonati dal legislatore nazionale si riproporrà quindi in sede amministrativa, qualora l’esito del ricorso lasci aperta la strada del ricalcolo.
Sulla prescrizione
21. La prescrizione applicabile al prelievo supplementare, tanto per il capitale quanto per gli interessi, è quella decennale, trattandosi di somme dovute a seguito di specifici accertamenti, e non periodiche (v. CS Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659; TAR Lazio Sez. II- ter 30 gennaio 2020 n. 1320; TAR Lazio Sez. II- ter 4 dicembre 2018 n. 11776). Essendo basati sul medesimo inadempimento, gli interessi non sono scindibili dal capitale sotto il profilo della prescrizione.
22. Non è applicabile il termine di prescrizione quadriennale previsto dall’art. 3 par. 1, comma 1, del Reg. CE 18 dicembre 1995 n. 2988/95 per le misure e le sanzioni amministrative relative a violazioni del diritto europeo. Il presupposto dell’applicazione del suddetto termine è infatti un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell’Unione, come specificato dall’art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 ( “Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita” ). Nel caso delle quote latte non vi è però un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell’Unione è assicurata direttamente dagli Stati, attraverso la reintegrazione del FEAOG (poi FEAGA), mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale. La distinzione tra i due profili è evidenziata dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza C-433/15 (v. punti 60 e 61). Pertanto, il versamento del prelievo supplementare è qualificabile come obbligazione di diritto europeo per quanto riguarda la disciplina sostanziale, ma è sottoposto ai termini di prescrizione e decadenza previsti dal diritto interno per quanto riguarda le operazioni di recupero. Il più ampio intervallo temporale a disposizione delle autorità statali per effettuare il recupero è legittimato dall’art. 3 par. 3 del Reg. CE 2988/95, che consente agli Stati di applicare un termine di prescrizione superiore a quello europeo. Occorre poi evidenziare che la disciplina italiana, benché meno favorevole quanto alla durata del termine di prescrizione, è tuttavia più mite sotto il profilo della decorrenza del suddetto termine, perché per le irregolarità permanenti (come deve essere considerato il rifiuto di versare il prelievo supplementare) l’art. 3 par. 1, comma 2, del Reg. CE 2988/95 prevede che il termine di prescrizione decorra dal giorno in cui cessa l'irregolarità.
23. Nel diritto interno, il vincolo di solidarietà tra produttori e acquirenti impone di considerare interruttivi per i produttori ex art. 1310 c.c. anche gli atti notificati agli acquirenti.
24. Secondo la regola generale dell’art. 2945 comma 2 c.c., la prescrizione si interrompe con la proposizione del ricorso, e non decorre nella pendenza del giudizio. Quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore, l’effetto sospensivo (o interruttivo permanente) si mantiene per tutta la durata del processo, indipendentemente dalla mancanza di attività processuale della parte ricorrente (rinuncia, perenzione). Nei giudizi impugnatori, infatti, l’amministrazione convenuta, che vanta la posizione di creditore e ha interesse a tutelare le ragioni del proprio credito di fronte alla richiesta di accertamento negativo insita nell’impugnazione, si difende in ogni momento del processo per il solo fatto di mantenere ferma la richiesta di reiezione del ricorso, e in questo modo determina l'interruzione e la correlativa sospensione della prescrizione fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (v. Cass. civ. Sez. III 21 ottobre 2022 n. 31259; Cass. civ. Sez. III 20 dicembre 2021 n. 40845; Cass. civ. Sez. Lav. 29 luglio 2021 n. 21799). In conseguenza del rovesciamento speculare delle posizioni rispetto alla fattispecie descritta nell’art. 2945 comma 3 c.c., l’estinzione del processo, a cui è assimilabile la perenzione nel processo amministrativo (v. Cass. civ. SU 31 maggio 2022 n. 17619), non provoca la perdita dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione in danno dell’amministrazione convenuta. La cancellazione dell’effetto interruttivo permanente è in realtà una sanzione per il creditore che abbia agito in giudizio senza poi svolgere l’attività processuale necessaria per arrivare a una pronuncia di merito. Tale sanzione, pertanto, non può essere estesa per analogia quando il creditore sia invece l’amministrazione convenuta, la quale abbia chiesto la reiezione del ricorso con una domanda implicita di accertamento positivo del credito (ossia di negazione dell’accertamento negativo), e intenda procedere, una volta estintosi il giudizio, alla riscossione coattiva. Altrimenti detto, nel caso di estinzione del giudizio, o di perenzione, non è applicabile l’art. 2945 comma 3 c.c., e si conserva invece l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, in quanto al venir meno dell’interesse del ricorrente per l’accertamento negativo del credito si contrappone il persistente interesse dell’amministrazione alla conservazione e alla riscossione del credito stesso. L’esito processuale in rito, trasformando in definitivi i provvedimenti difesi in giudizio dall’amministrazione, mantiene intatto anche il diritto di credito incorporato nei medesimi provvedimenti (v. Cass. civ. Sez. Trib. 15 febbraio 2023 n. 4813).
25. Esaminando sotto un diverso profilo il problema della prescrizione nel corso del giudizio, si osserva che l’amministrazione convenuta si trova di fronte a un impedimento ex art. 2935 c.c. all’esercizio del diritto. È vero che la riscossione coattiva è bloccata solo da un’ordinanza cautelare di sospensione (v. art. 8- quinquies commi 1 e 2 del DL 5/2009), ma la pendenza di un giudizio determina comunque incertezza del diritto, e non permette di considerare definitivo l’accertamento intervenuto in sede amministrativa. Per tale ragione, la norma appena richiamata, pur considerando esigibili le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale, qualifica l’esigibilità come presupposto per la presentazione della domanda di rateizzazione da parte del debitore, implicando quindi l’attesa di una decisione di quest’ultimo e la correlativa sospensione delle procedure di riscossione coattiva.
26. Essendo necessario disincentivare comportamenti che potrebbero costituire abuso del diritto, occorre escludere in via interpretativa il decorso della prescrizione nei periodi in cui il legislatore ha sospeso le procedure di iscrizione a ruolo e quelle di riscossione coattiva per consentire ai produttori di aderire alle rateizzazioni, previste rispettivamente dall’art. 10 commi 34-39 del DL 49/2003 e dagli art. 8- quater e 8- quinquies del DL 5/2009 (v. TAR BR Sez. II 27 maggio 2020 n. 400). Non va poi trascurato che i termini di decadenza e di prescrizione sono stati prorogati di ventiquattro mesi nel periodo della pandemia per i carichi affidati all'agente della riscossione dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 (v. art. 68 comma 4- bis del DL 17 marzo 2020 n. 18). Con riguardo al prelievo supplementare, questa proroga si somma alla sospensione della prescrizione dal 1 aprile al 15 luglio 2019, specificamente introdotta per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione (v. art. 8- quinquies comma 10- ter del DL 5/2009).
27. Quando il prelievo supplementare relativo a una determinata campagna sia stato accertato mediante una sentenza di merito, decorre poi un nuovo termine decennale di prescrizione (peraltro coincidente con il termine dell’ actio iudicati ex art. 2953 c.c.). Un nuovo termine decennale decorre tuttavia anche nel caso di estinzione del giudizio o di perenzione. In proposito, occorre sottolineare che il prelievo supplementare non è un credito avente natura tributaria, e dunque non è sottoposto al termine di decadenza previsto dall’art. 25 comma 1-c del DPR 602/1973. Quest’ultima norma richiede che le cartelle di pagamento delle imposte sui redditi siano notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, condizione che si verifica appunto con l’estinzione del giudizio o con la perenzione, in quanto tali pronunce non sostituiscono l'accertamento amministrativo con uno giudiziale. È vero che un rinvio all’art. 25 del DPR 602/1973 era contenuto nel previgente art. 8- quinquies comma 10- bis del DL 5/2009, ma il richiamo era riferibile al solo strumento della cartella di pagamento come modalità di riscossione coattiva, oltre che alla competenza dell’AGEA, e in mancanza di qualsiasi specificazione di diritto sostanziale non poteva implicare né la rinuncia dello Stato al termine di prescrizione ordinario né il subentro di un termine decadenziale breve. Conferme successive sono ravvisabili sia nella nuova formulazione del comma 10- bis dell’art. 8- quinquies del DL 5/2009, che non contiene più alcun rinvio all’art. 25 del DPR 602/1973 ma disciplina direttamente i termini e le modalità di trasmissione telematica dei residui all'agente della riscossione, sia nella nuova formulazione del comma 10- ter , che fa riferimento ai termini di prescrizione, disponendone la sospensione, come si è visto sopra.
28. Pertanto, tenendo conto dell’effetto interruttivo e sospensivo derivante dai ricorsi sopra descritti, nonché della notifica della presupposta cartella di pagamento e delle precedenti intimazioni di pagamento, oltre che delle domande di rateizzazione, e computando infine anche la proroga e la sospensione ex lege dei termini di prescrizione, si ritiene che l’azienda agricola ricorrente, non possa invocare la prescrizione del credito dell’AGEA per nessuna delle campagne oggetto del presente giudizio.
Sul contrasto con il diritto dell’Unione
29. I profili di contrasto della normativa italiana con il diritto europeo sono stati accertati per gradi dalla Corte di Giustizia, fino alla campagna 2006-2007. In un primo momento, la pronuncia di C.Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18 ( AR ) ha dichiarato l’incompatibilità della compensazione nazionale ex art. 1 comma 8 del DL 1 marzo 1999 n. 43, nonché ex art. 1 comma 5 del DL 4 febbraio 2000 n. 8, in vigore fino alla campagna 2002-2003, con l’art. 2 par. 1, comma 2, del Reg. CEE 28 dicembre 1992 n. 3950/92. La pronuncia di C.Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18 ( San Rocco ) ha poi dichiarato l’incompatibilità del meccanismo di rimborso del prelievo in eccesso ex art. 9 comma 3 del DL 49/2003, in vigore a partire dalla campagna 2003-2004, con l’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92, in combinato con l’art. 9 par. 1 del Reg. CE 9 luglio 2001 n. 1392/2001. Entrambi questi regolamenti sono rimasti in vigore fino alla campagna 2003-2004.
30. Il contrasto con il diritto dell’Unione riguarda (a) nel caso della compensazione nazionale, la redistribuzione delle quote inutilizzate secondo categorie prioritarie anziché in modo proporzionale; (b) nel caso del rimborso del prelievo in eccesso, l’esclusione dal rimborso dei produttori che non hanno versato il prelievo.
31. Relativamente al rimborso del prelievo in eccesso, il contrasto tra l’art. 9 comma 3 del DL 49/2003 e il diritto dell’Unione si è ripresentato anche con il subentrante Reg. CE 29 settembre 2003 n. 1788/2003, in vigore per le campagne dal 2004-2005 al 2007-2008, in combinato con il Reg. CE 30 marzo 2004 n. 595/2004. In effetti, vi è corrispondenza, da un lato, tra l’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92 e l’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003, che disciplinano in via generale il rimborso del prelievo supplementare in eccesso, e dall’altro tra i rispettivi regolamenti di attuazione, ossia tra l’art. 9 par. 1 del Reg. CE 1392/2001 e l’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004. Per quanto riguarda questa seconda coppia di norme, la corrispondenza è perfetta fino alla campagna 2006-2007. Dalla campagna 2007-2008 si applica la versione dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 introdotta dall’art. 1 del Reg. CE 4 ottobre 2006 n. 1468/2006, che alla lett. (f) prevede la facoltà per gli Stati di adottare altri criteri oggettivi, previa consultazione della Commissione.
32. L’esistenza di un conflitto tra l’art. 9 comma 3 del DL 49/2003 e la coppia costituita dall’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003 e dalla versione originaria dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 è stata accertata da C.Giust. Sez. II 13 gennaio 2022 C-377/19 ( Benedetti ). Di conseguenza, la normativa nazionale deve essere disapplicata anche per le campagne dal 2004-2005 al 2006-2007. Resta il problema della campagna 2007-2008, disciplinata dal Reg. CE 1468/2006, per la quale, come sottolineato nella sentenza C-377/19 (v. punto 49), vi è la novità costituita dalla lett. (f) dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004, ossia la possibilità per gli Stati di adottare altri criteri oggettivi, previa consultazione della Commissione. In proposito, appare decisivo il significato da attribuire all’omessa consultazione. La Commissione, nelle osservazioni formulate in relazione alla causa C-377/19, ha infatti precisato di non aver avuto preventiva comunicazione dei criteri da parte dello Stato italiano. Poiché la consultazione della Commissione sembra descritta come una condizione per l’esercizio del potere di integrazione delle norme europee (v. CS Sez. III 27 gennaio 2023 n. 973), si può ritenere che in Italia anche per la campagna 2007-2008 non fosse consentito escludere dal rimborso del prelievo in eccesso i produttori non in regola con l’obbligo di versamento mensile del prelievo.
33. Le campagne dal 2008-2009 al 2014-2015 sono disciplinate dal Reg. CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007/CE, che, in base a quanto disposto dall’art. 230 par. 1-a del Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1308/2013, è rimasto in vigore fino al 31 marzo 2015. L’art. 84 par. 1-b del Reg. CE 1234/2007/CE corrisponde all’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003. Poiché entrambe queste norme prevedono che il rimborso del prelievo in eccesso avvenga per categorie prioritarie individuate dagli Stati in base a criteri oggettivi, occorre stabilire se il Reg. CE 595/2004, come modificato dal Reg. CE 1468/2006, si possa considerare disciplina attuativa non solo del Reg. CE 1788/2003, ma anche del sopravvenuto Reg. CE 1234/2007/CE. In caso di risposta affermativa, si ripresenterebbe il problema della mancata comunicazione dei criteri alla Commissione.
34. La risposta corretta appare però quella negativa. La norma sopravvenuta è autoesecutiva, e non implica l’adozione di un regolamento attuativo. Si può quindi ritenere che ridisciplinando la materia delle quote latte il Reg. CE 1234/2007/CE abbia definitivamente autorizzato gli Stati a introdurre delle categorie prioritarie sulla base di criteri oggettivi. Qui diventa rilevante il problema se il versamento del prelievo sia assimilabile a un criterio oggettivo. In giurisprudenza è emersa un’opinione contraria a tale assimilazione (v. CS Sez. III 19 maggio 2022 n. 3961, punto 10). La tesi sostenuta è che l’adempimento dell’obbligo di versamento del prelievo non avrebbe carattere oggettivo, in quanto attribuirebbe un trattamento privilegiato ad alcuni produttori solo grazie all’attività di versamento mensile svolta da terzi, ossia dagli acquirenti. Sembra tuttavia preferibile la soluzione opposta, sia perché il versamento del prelievo da parte degli acquirenti corrisponde a un preciso obbligo, rinforzato dal potere sostitutivo e sanzionatorio dello Stato (v. art. 11 e 13 par. 3 del Reg. CE 1788/2003; art. 81 e 84 par. 3 del Reg. CE 1234/2007/CE), e dunque non è propriamente una circostanza soggettiva o casuale, sia perché l’oggettività si può considerare sussistente quando vi siano certezza del diritto e assenza di discrezionalità amministrativa, entrambe caratteristiche possedute dal requisito in esame.
35. Occorre però sottolineare che recentemente il legislatore nazionale, recependo attraverso l’art. 10- bis del DL 69/2023 le sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare, ha esteso il ricalcolo anche alla campagna 2008-2009, applicando alla stessa i medesimi criteri previsti per le campagne 2006-2007 e 2007-2008 (v. comma 2.b.2).
36. Ricapitolando, tutte le campagne oggetto del presente giudizio sono astrattamente regolate dalle pronunce della Corte di Giustizia. Più precisamente, le campagne 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ricadono nelle statuizioni della sentenza C-377/19.
Sulla disapplicazione del diritto interno
37. Il contrasto con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, comporta l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le norme interne anteriori o successive, all’occorrenza anche di propria iniziativa (v. C.Giust. Sez. III 10 marzo 2022 C-177/20, Grossmania , punto 43).
38. Quando si tratta di quote latte, deve essere disapplicata la disciplina relativa alla compensazione nazionale (per le campagne dal 1995-1996 al 2002-2003) e la disciplina relativa al rimborso del prelievo in eccesso (per le campagne seguenti fino all’annata 2007-2008 compresa). L’effetto conformativo della disapplicazione vincola le autorità amministrative a calcolare nuovamente i debiti dei produttori. Il ricalcolo deve essere complessivo (v. CS Sez. II 12 luglio 2022 n. 5845; CS Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659; CS Sez. II 6 dicembre 2021 n. 8099), ossia deve riguardare tutti i produttori convolti nelle operazioni di compensazione o di rimborso, per rideterminare in modo virtuale l’importo dovuto da ciascuno. Il nuovo importo così determinato sarà poi inserito in una successiva cartella di pagamento inviata al produttore che ha agito in giudizio. Il massimo risultato conseguibile dall’accoglimento del ricorso in seguito alla disapplicazione delle norme interne è quindi la cancellazione di quella parte del prelievo supplementare che non corrisponde al diritto europeo come interpretato dalla Corte di Giustizia (v. sentenza C-46/18, punti 25 e 30).
39. L’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili incontra l’ostacolo delle situazioni definite con sentenza passata in giudicato (v. TAR Venezia Sez. II 29 ottobre 2021 n. 1305). Secondo la Corte di Giustizia, se il giudicato rispetta i principi di equivalenza e di effettività, il diritto dell’Unione non obbliga il giudice nazionale a disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione. Resta però fermo il diritto dei privati a essere risarciti per il danno derivante da una violazione del diritto dell’Unione imputabile alle decisioni degli organi giurisdizionali di ultimo grado degli Stati (v. C.Giust. GS 24 ottobre 2018 C-234/17, XC , punto 58; C.Giust. Sez. I 4 marzo 2020 C-34/19, CO Italia , punti 58, 65, 68; C.Giust. Sez. VI 16 luglio 2020 C-424/19, Cabinet de avocat , punti 23, 25, 26; C.Giust. GS 21 dicembre 2021 C-497/20, Randstad , punti 79 e 80).
40. Prima di disapplicare il diritto interno occorre quindi verificare se in giudizi su atti presupposti si sia formato un giudicato sull’obbligo di corrispondere il prelievo supplementare. Al riguardo, si devono tenere distinti i giudicati di merito da quelli in rito. Questi ultimi, infatti, sono inidonei a coprire il dedotto e il deducibile anche nel diritto interno (v. Cass civ. Sez. VI 13 febbraio 2020 n. 3527; Cass. civ. Sez. Lav. 23 gennaio 2023 n. 1966), e dunque a maggior ragione non possono assumere rilievo ai sensi del diritto europeo, consolidando il debito delle aziende agricole a titolo di prelievo supplementare. Senza un accertamento di merito da parte del giudice nazionale, si consolidano soltanto i provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare, e gli atti consequenziali, il che è sufficiente per dirimere una controversia nell’ordinamento interno, ma non per creare una certezza giuridica di natura giurisdizionale in grado di contrapporsi alle sentenze della Corte di Giustizia.
41. Questo problema è destinato a proporsi anche dopo l’intervento del legislatore nazionale finalizzato a recepire le sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare. L’art. 10- bis del DL 69/2023 stabilisce infatti al comma 1 che il ricalcolo è subordinato a una sentenza definitiva che annulla l'imputazione del prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo. Il successivo comma 6 ammette al ricalcolo anche i produttori che abbiano già promosso ricorso (ancora pendente) contro i provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare. Se ne deduce che le sentenze definitive sfavorevoli ai produttori non consentono il ricalcolo. Tuttavia, poiché il ricalcolo è richiesto dal diritto europeo, anche l’impedimento deve essere riconosciuto dal diritto europeo, e dunque solo un giudicato che abbia già creato una certezza del diritto contraria a quella definita dalla Corte di Giustizia può costituire un’esimente rispetto alla disapplicazione del diritto interno. Le sentenze in rito, che non creano una simile certezza del diritto, e dunque non contengono un bene giuridico tutelato dal diritto europeo, non hanno una rilevanza ulteriore rispetto ai provvedimenti, in quanto la loro funzione è in effetti il consolidamento dell’atto impugnato, non la sostituzione dell’atto con un accertamento giudiziale.
42. L’assimilazione delle sentenze in rito ai provvedimenti per i quali siano scaduti i termini di impugnazione trova sostegno nella giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla disapplicazione dei provvedimenti contrastanti con il diritto europeo. In proposito, si sono manifestati due orientamenti. Da un lato, è stata affermata la diretta prevalenza del diritto europeo, con il conseguente obbligo di disapplicare un provvedimento divenuto definitivo che costituisca atto presupposto di un successivo provvedimento contestato (v. C.Giust. Sez. II 29 aprile 1999 C-224/97, Ciola , punti 33-34). Dall’altro, è stato riconosciuto il valore della certezza del diritto garantita dal provvedimento definitivo, e dunque l’obbligo di disapplicazione è stato sottoposto ad alcune condizioni (v. C.Giust. 13 gennaio 2004 C-453/00, Kühne , punti 24 e 28). Le condizioni individuate sono (a) l’esistenza in capo a un organo amministrativo del potere di ritornare sulla propria decisione; (b) il carattere definitivo di tale decisione in seguito a una sentenza di un giudice nazionale; (c) il contrasto della decisione amministrativa e della sentenza con il diritto europeo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia; (d) un’istanza dell’interessato immediatamente dopo essere stato informato della suddetta giurisprudenza.
43. Progressivamente, questo secondo orientamento ha subito un’evoluzione nel senso della sempre maggiore apertura all’istituto della disapplicazione. È stata infatti ritenuta non necessaria la deduzione del contrasto con il diritto europeo nell’impugnazione dell’atto amministrativo davanti al giudice nazionale, ed è stata parimenti esclusa la necessità di rispettare termini tassativi per la presentazione dell’istanza di riesame davanti all’organo amministrativo (v. C.Giust. GS 12 febbraio 2008 C-2/06, Kempter , punti 46 e 56). A proposito della differenza tra la decisione dell’organo amministrativo e la decisione del giudice, è stato chiarito che, mentre il principio di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE impone a un organo amministrativo di riesaminare un provvedimento definitivo per tenere conto della sopravvenienza di una sentenza della Corte di Giustizia, qualora in base al diritto nazionale sussista il potere di tornare su tale decisione, la sentenza definitiva rimane invece intangibile, tranne quando le norme processuali interne prevedano la possibilità per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato (v. C.Giust. Sez. IV 29 luglio 2019 C 620/17, Hochtief , punti 57-60). Per l’ipotesi in cui le norme nazionali richiedano l’allegazione di fatti nuovi a fondamento dell’istanza di riesame in sede amministrativa, è stato precisato che la sopravvenienza di una sentenza della Corte di Giustizia costituisce essa stessa un fatto nuovo, indipendentemente dalla circostanza che l’interessato abbia menzionato tale sentenza (v. C.Giust. GS 14 maggio 2020 C 924/19-PPU e C 925/19-PPU, FMS , punti 194 e 195). Relativamente alle norme nazionali che regolano il riesame di una decisione amministrativa definitiva, è stata sottolineata la necessità di trovare un equilibrio tra l’esigenza di certezza del diritto e l’esigenza di effettività della tutela, e di conseguenza è stato attribuito al giudice nazionale il compito di verificare se le procedure di diritto interno rendano impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto europeo (v. C.Giust. Sez. III 20 maggio 2021 C 120/19, X, punti 69, 74, 78). A proposito del potere di tornare su una decisione amministrativa definitiva, la citata sentenza C-177/20 (v. punti 62 e 64) ha rilevato l’esistenza di situazioni in cui l’intangibilità del provvedimento secondo il diritto interno non può ragionevolmente essere giustificata dall’esigenza di certezza del diritto, essendo contraria ai principi di effettività e leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE, e ha ribadito che la leale cooperazione non impone solo la disapplicazione di una norma di legge ma anche l’adozione di provvedimenti generali o particolari idonei a garantire l’applicazione del diritto dell’Unione nel territorio nazionale.
44. Trasponendo queste indicazioni nell’ordinamento interno, si può ritenere che un giudicato di merito formatosi su un atto presupposto, e contenente l’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza dell’obbligo di versare il prelievo supplementare, vincoli anche l’esito del giudizio sull’atto consequenziale o reiterativo. Un giudicato formatosi solo su una questione di rito, invece, consolida l’atto presupposto rispetto alle pretese basate sulla normativa nazionale, ma lo espone alla disapplicazione sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale quando, decidendo su un atto consequenziale o reiterativo, occorra recepire la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quest’ultima soluzione vale anche nel caso in cui l’atto presupposto non sia stato impugnato e non sia più impugnabile. La disapplicazione dell’atto presupposto avviene previo bilanciamento tra l’esigenza di certezza del diritto e l’esigenza di effettività della tutela, sulla base delle indicazioni contenute nelle sentenze della Corte di Giustizia oggetto di recepimento.
45. Si osserva che l’art. 10- bis comma 6 del DL 69/2023 sembra aver adottato una linea restrittiva sulla disapplicazione dei provvedimenti, limitandola all’ipotesi in cui i produttori abbiano impugnato (in un giudizio ancora pendente) l’imputazione del prelievo supplementare per motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo secondo quanto statuito dalle sentenze della Corte di Giustizia. Rimane però il problema della coerenza di tale disposizione con i principi comunitari di effettività e leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE, come interpretati dalla Corte di Giustizia, in quanto, non sembra possibile porre in capo ai produttori un onere di difesa retrospettivo, ossia riferito a motivi di ricorso che non erano chiaramente individuabili all’epoca della conoscenza dei provvedimenti, quando la Corte di Giustizia non si era ancora pronunciata sui criteri di calcolo del prelievo supplementare. La disapplicazione dei provvedimenti definitivi segue infatti un’impostazione esattamente rovesciata, ossia considera elemento sopravvenuto rilevante la nuova interpretazione del diritto europeo fornita dalla Corte di Giustizia. Potrebbe quindi essere giustificato, al più, un intervento del legislatore nazionale diretto a imporre ai produttori un termine di diligenza per la richiesta di disapplicazione dei provvedimenti non impugnati (o impugnati in giudizi conclusi con sentenze in rito). Di conseguenza, appare necessario coordinare la nuova disciplina nazionale con i principi del diritto europeo, considerando disapplicabili i provvedimenti anche al di fuori dell’ipotesi espressamente codificata dall’art. 10- bis comma 6 del DL 69/2023, secondo i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia.
Sul caso in esame
46. Poiché nella presente sentenza vengono respinti, come si è visto sopra, gli argomenti diretti a far dichiarare prescritto o altrimenti estinto l’obbligo di versamento del prelievo supplementare, le residue aspettative di parte ricorrente si concentrano necessariamente sulla domanda subordinata, che ha come obiettivo la disapplicazione delle norme interne e dei provvedimenti attuativi, e la ripetizione del calcolo secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, intercettando ora la sopravvenuta disciplina dell’art. 10- bis commi 1 e 6 del DL 69/2023. La via della disapplicazione risulta praticabile a condizione che manchi un giudicato di merito sfavorevole.
47. Le decisioni intervenute sugli atti di imputazione del prelievo supplementare per le campagne oggetto del presente giudizio sono tutte sfavorevoli all’azienda agricola ricorrente, ma con una particolarità, ossia che mentre in primo grado il TAR Lazio ha respinto nel merito le domande di accertamento negativo del debito, in appello il Consiglio di Stato ha dichiarato i ricorsi inammissibili in quanto collettivi e cumulativi, senza operare alcuna valutazione della posizione sostanziale dedotta.
48. I pronunciamenti che hanno definito i ricorsi sugli atti di imputazione sono quindi in rito, come quelli relativi alla presupposta cartella di pagamento, e dunque sono inidonei a cristallizzare il debito nell’importo calcolato originariamente. Per creare uno schermo alle pronunce della Corte di Giustizia basta infatti un giudicato anche su un singolo atto presupposto, ma la pronuncia deve contenere un chiaro accertamento del credito dell’AGEA. Se questo accertamento manca, è possibile e doverosa la disapplicazione dei provvedimenti di calcolo e delle norme interne su cui il calcolo si è basato.
49. La ripetizione del calcolo del prelievo supplementare operata dall’AGEA in corso di causa non fa venir meno la materia contenziosa, e in realtà non richiede neppure la proposizione di motivi aggiunti, in quanto lo stesso legislatore nazionale, attraverso l’art. 10- bis comma 4 del DL 69/2023, ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione. Per effetto della nuova disciplina, l’interesse di parte ricorrente si trasforma nell’aspettativa tutelata a beneficiare delle migliori condizioni di ricalcolo introdotte nel frattempo dal legislatore.
50. La circostanza che le due precedenti intimazioni di pagamento del 2009 e del 2012 non risultino tempestivamente impugnate, e siano quindi da ritenere definitive, non cancella la possibilità di disapplicarne il contenuto. Come si è visto sopra, l’inoppugnabilità di un atto amministrativo è insuperabile solo nel diritto interno. Non è così nell’ordinamento europeo, che non solo non tutela allo stesso modo il giudicato e il provvedimento definitivo, ma impone, in osservanza dei principi comunitari di effettività e leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE, la disapplicazione dei provvedimenti, e occorrendo anche lo svolgimento di nuova attività amministrativa, per dare ingresso al diritto europeo secondo le indicazioni della Corte di Giustizia.
51. Circa l’atto di pignoramento presso terzi effettuato dall’ADER, occorre sottolineare che la giurisdizione amministrativa non si estende alla legittimità degli atti della procedura esecutiva, o alla legittimità degli atti costitutivi di garanzie reali o personali, ma si ferma al problema dell’utilizzabilità di questi strumenti. In altri termini, la cognizione del giudice amministrativo è riferita unicamente al titolo della procedura esecutiva, o delle garanzie, e consiste in un accertamento sull’esistenza e sulla quantificazione del credito sottostante. La sentenza, individuando i limiti in cui è legittimo ed esigibile il prelievo supplementare, stabilisce quindi allo stesso tempo i limiti entro cui il pignoramento o le garanzie possono svolgere legittimamente la propria funzione. Le questioni non connesse alla debenza del prelievo supplementare ricadono, per residualità, nella giurisdizione ordinaria.
52. Questo significa, nello specifico, che il pignoramento presso terzi rimane fermo, ma è temporaneamente inefficace, e potrà essere utilizzato solo una volta completato il nuovo calcolo del prelievo supplementare.
Conclusioni
53. Le considerazioni che precedono conducono a una pronuncia così articolata:
(i) viene respinta la domanda di accertamento dell’inesistenza o dell’estinzione del debito;
(ii) viene invece accolta la domanda subordinata di annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata, e del connesso diniego di autotutela, ai fini del ricalcolo del prelievo supplementare, e conseguentemente viene accertato il vincolo per l’AGEA a effettuare il suddetto ricalcolo, previa disapplicazione delle norme interne e dei provvedimenti amministrativi incompatibili con il diritto europeo;
(iii) il ricalcolo dovrà essere eseguito sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 10- bis commi 2 e 3 del DL 69/2023;
(iv) poiché la ripetizione del calcolo nei limiti sopra descritti è l’unica tra le aspettative di parte ricorrente di cui sia accertata la fondatezza, non vi sono margini per una condanna al risarcimento;
(v) il pignoramento presso terzi viene dichiarato temporaneamente inidoneo a sostenere i successivi atti della procedura esecutiva, fino al completamento delle operazioni di ricalcolo del prelievo supplementare.
54. Il carattere parziale dell’accoglimento e la complessità dei rapporti tra la normativa interna e il diritto europeo giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
55. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie parzialmente il ricorso ai fini della ripetizione del calcolo del prelievo supplementare, come precisato in motivazione, e per il resto lo respinge;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nelle camere di consiglio dei giorni 11 luglio 2023 e 4 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Pedron | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO