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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 4140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4140 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9995/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 21 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9995/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORAVANTI Parte_1 C.F._1 AL e dell'avv. BONAFEDE GABRIELE ( ) elettivamente C.F._2 domiciliato presso il difensore avv. FIORAVANTI AL
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. ROSSI EZIO MARIA elettivamente domiciliato in VIA DI SANTO SPIRITO 11 5125 PRATO presso il difensore avv. ROSSI EZIO MARIA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: mediazione
CONCLUSIONI
Parte opponente ha così concluso:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e contestano e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2757/2021 emesso dal Tribunale di
Firenze, meglio descritto in premessa dell'atto di opposizione, siccome assolutamente infondato, pagina 1 di 7 previo accertamento della inesistenza del credito dedotto in giudizio, con la condanna della opposta al rimborso delle spese di CTU sostenute da (€ Controparte_1 Parte_1
1.089,92), al pagamento delle spese e dei compensi di causa, nonché al pagamento, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma c.p.c., di una somma da determinarsi in via equitativa”
Parte opposta ha così concluso: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via principale: per tutti i motivi di cui sopra sia in fatto che in diritto, rigettare l'opposizione proposta giacché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
2757/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 25.06.2021. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, rigettare la domanda per lite temeraria in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese di causa e competenze professionali.
In via istruttoria: Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni, deduzioni istruttorie nei termini di legge, si producono i seguenti documenti in parte anche già depositati nel procedimento monitorio: 1) accordo provvigionale del 18.01.2021; 2) atto di compravendita del
20.04.2021; 3) fattura n.7 del 20.04.201; 4) nota di credito n.12 del 14.05.2021; 5) assegno bancario
n.0021775094-03 di € 5.000,00; 6) contabile bonifico di € 6.006,60 del 30.04.2021; 7) contabile bonifico di € 4.009,89 del 30.04.2021; 8) messa in mora del 12.05.2021; 9) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
10) proposta di acquisto del 15.02.2021.”
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c ; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
pagina 2 di 7 Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti. Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale pagina 3 di 7 principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n.
13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione.
L'opponente, premettendo di aver sottoscritto in data 21.03.2021, assieme alla di lui moglie, il contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la proprietà di un fabbricato terratetto posto nel Comune di Rignano sull'Arno (FI), la cui vendita definitiva veniva rogitata in data
30.04.2021 al costo di € 615.430,00, e dunque, dando atto di essersi avvalso dell'agenzia immobiliare di e di aver già corrisposto quanto dovuto a titolo di provvigione Controparte_1
(calcolato nella misura del 2% oltre IVA del costo di acquisto), eccepiva l'infondatezza della richiesta avanzata in via monitoria da parte opposta, e cioè di una provvigione pari al 3% del costi di acquisto, giacché fondata su un accordo che disconosceva di aver sottoscritto.
Si costituiva ritualmente in giudizio la che, contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso prodotto, eccepito e dedotto, precisava che le parti avevano espressamente convenuto la provvigione nella misura del 3% oltre IVA da calcolarsi sul prezzo di compravendita.
La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale, ctu grafologica e prove testimoniali.
Orbene, rilevato in fatto che risulta pacifica e non contestata l'attività di intermediazione in favore pagina 4 di 7 di parte opponente, circa la quantificazione del credito complessivo, va detto che le posizioni delle parti sono diametralmente opposte.
Per la propria attività di intermediazione, l'agenzia immobiliare reclama un compenso nella misura del 3% del prezzo della vendita, oltre IVA secondo legge;
a sussidio di tale pretesa, essa ha prodotto, un modulo intestato “FOGLIO VISITA”, riempito a mano, e sottoscritto da Parte_1 che definisce “accordo provvigionale” per la presenza della seguente dicitura: “… in caso di conclusione dell'affare, il sottoscritto si obbliga a corrispondere alla suddetta agenzia una provvigione pari al 3% del valore della vendita +IVA”.
Dalla CTU grafologica, a firma della dott.ssa nominata dal precedente Istruttore, tuttavia Per_1
è emerso un dato dirimente: le firme apposte sul documento prodotto dalla parte opposta, recante la previsione della provvigione nella misura del 3%, non sono riconducibili all'opponente, dovendosi ritenere apocrife. La consulente ha concluso in modo chiaro e univoco per la non autenticità delle sottoscrizioni, escludendo la riconducibilità delle stesse al soggetto cui sono attribuite.
«Le firme apposte nello spazio riservato a “Firma” e a “Firma per accettazione” sul modulo prestampato del 18.1.2021, intestato a “ ” – “ e CP_2 Controparte_1 denominato “Foglio Visita”, non presentano elementi di rapportabilità tecnica con le segnature autografe del Sig. utilizzate in questa sede per la comparazione e sono pertanto da Parte_1 ritenersi non riferibili alla sua azione grafica. Dagli accertamenti confrontuali espletati tra verificande e autografe disponibili non sono emersi elementi tecnici specifici disvelatori di un processo di dissimulazione grafica posto in essere dal Sig. . Parte_1
Tale conclusione, adeguatamente motivata e fondata su criteri scientifici condivisibili, non è stata validamente contrastata da elementi di segno contrario, né da osservazioni tecniche idonee a scalfirne l'attendibilità, sicché la CTU deve essere integralmente recepita da questo Giudicante.
La parte opposta ha eccepito invece che la consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica non costituirebbe un mezzo di prova imprescindibile ai fini dell'accertamento dell'autenticità di una sottoscrizione, avendo un valore meramente indiziario e non vincolante per il Giudice.
L'eccezione, pur corretta in linea astratta, non può essere condivisa nel caso di specie. È principio consolidato che la CTU non rappresenti un mezzo di prova in senso stretto, ma uno strumento di valutazione tecnica rimesso al prudente apprezzamento del giudice;
tuttavia, essa assume rilievo determinante quando, come nella fattispecie in esame, le sue conclusioni risultino univoche, coerenti e sorrette da un apparato motivazionale scientificamente attendibile, e non siano efficacemente contrastate da altri elementi probatori di pari o superiore valore. pagina 5 di 7 Nel caso in esame, la CTU grafologica espletata dalla dott.ssa ha escluso in modo Per_1 circostanziato la riconducibilità delle firme apposte sul documento prodotto dalla parte opposta all'opponente, concludendo per la loro non autenticità. Tali conclusioni non sono state inficiate da rilievi tecnici, comunque, idonei a porne in discussione la validità metodologica.
Né può attribuirsi rilievo decisivo alla prova testimoniale assunta, atteso che le dichiarazioni rese dai testi si sono rivelate intrinsecamente contraddittorie. In particolare, le deposizioni dei testi indicati dalla parte opposta, volte a sostenere l'esistenza di un accordo sulla provvigione nella misura del 3%, risultano non solo smentite dalle risultanze della CTU, ma altresì prive di coerenza interna e totalmente in contrasto con le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi. Le testimonianze, complessivamente considerate, non consentono dunque di ricostruire in modo attendibile e univoco la volontà negoziale delle parti in ordine alla misura della provvigione.
Ne consegue che non emerge dall'istruttoria alcun elemento probatorio certo e convergente idoneo a dimostrare che l'opponente abbia concordato con la società opposta una provvigione pari al 3% del prezzo di compravendita.
Va, peraltro, ribadito che l'onere della prova circa l'esistenza e il contenuto dell'accordo sulla provvigione grava sul mediatore che agisce per il pagamento del compenso, ai sensi degli artt. 1755
e 2697 c.c. Onere che, nella specie, non risulta assolto, essendo venuto meno l'unico documento idoneo a comprovare la pattuizione della maggiore percentuale e risultando la prova testimoniale inaffidabile e contraddittoria.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l'opponente abbia validamente adempiuto alla propria obbligazione mediante il pagamento della provvigione nella misura del 2%, pacificamente riconosciuta, con conseguente insussistenza del credito azionato in via monitoria.
Tra l'altro in assenza di prova di un patto specifico tra le parti, occorre considerare che secondo gli usi nelle compravendite immobiliari tra privati la provvigione è fissata proprio al 2% del prezzo della compravendita a carico di ciascuna delle parti (acquirente e venditore).
Pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori medi e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore.
Quanto alla richiesta di condanna relativamente alla responsabilità aggravata dell'opposta ai sensi dell'art. 96, tale domanda di parte opponente deve essere respinta considerando il comportamento pagina 6 di 7 tenuto dalla stessa opponente non idoneo a integrare gli estremi della lite temeraria. L'art. 96 c. 1
c.p.c. sancisce che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Tale asserto non risulta tuttavia provato.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo rg. n. 2757/2021 emesso dal
Tribunale di Firenze;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in Euro 3.500,00 a titolo di compenso, Euro 177,75 per esborsi oltre al Parte_1 rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- Spese di ctu come già liquidate con separato decreto a carico della parte soccombente.
- Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito di udienza del 21 novembre 2025, celebrata a trattazione scritta, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Vincenza Ruggiero
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 21 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9995/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORAVANTI Parte_1 C.F._1 AL e dell'avv. BONAFEDE GABRIELE ( ) elettivamente C.F._2 domiciliato presso il difensore avv. FIORAVANTI AL
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. ROSSI EZIO MARIA elettivamente domiciliato in VIA DI SANTO SPIRITO 11 5125 PRATO presso il difensore avv. ROSSI EZIO MARIA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: mediazione
CONCLUSIONI
Parte opponente ha così concluso:” Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e contestano e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2757/2021 emesso dal Tribunale di
Firenze, meglio descritto in premessa dell'atto di opposizione, siccome assolutamente infondato, pagina 1 di 7 previo accertamento della inesistenza del credito dedotto in giudizio, con la condanna della opposta al rimborso delle spese di CTU sostenute da (€ Controparte_1 Parte_1
1.089,92), al pagamento delle spese e dei compensi di causa, nonché al pagamento, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma c.p.c., di una somma da determinarsi in via equitativa”
Parte opposta ha così concluso: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via principale: per tutti i motivi di cui sopra sia in fatto che in diritto, rigettare l'opposizione proposta giacché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
2757/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 25.06.2021. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, rigettare la domanda per lite temeraria in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese di causa e competenze professionali.
In via istruttoria: Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni, deduzioni istruttorie nei termini di legge, si producono i seguenti documenti in parte anche già depositati nel procedimento monitorio: 1) accordo provvigionale del 18.01.2021; 2) atto di compravendita del
20.04.2021; 3) fattura n.7 del 20.04.201; 4) nota di credito n.12 del 14.05.2021; 5) assegno bancario
n.0021775094-03 di € 5.000,00; 6) contabile bonifico di € 6.006,60 del 30.04.2021; 7) contabile bonifico di € 4.009,89 del 30.04.2021; 8) messa in mora del 12.05.2021; 9) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
10) proposta di acquisto del 15.02.2021.”
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c ; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
pagina 2 di 7 Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti. Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale pagina 3 di 7 principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n.
13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la fondatezza dell'opposizione.
L'opponente, premettendo di aver sottoscritto in data 21.03.2021, assieme alla di lui moglie, il contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la proprietà di un fabbricato terratetto posto nel Comune di Rignano sull'Arno (FI), la cui vendita definitiva veniva rogitata in data
30.04.2021 al costo di € 615.430,00, e dunque, dando atto di essersi avvalso dell'agenzia immobiliare di e di aver già corrisposto quanto dovuto a titolo di provvigione Controparte_1
(calcolato nella misura del 2% oltre IVA del costo di acquisto), eccepiva l'infondatezza della richiesta avanzata in via monitoria da parte opposta, e cioè di una provvigione pari al 3% del costi di acquisto, giacché fondata su un accordo che disconosceva di aver sottoscritto.
Si costituiva ritualmente in giudizio la che, contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso prodotto, eccepito e dedotto, precisava che le parti avevano espressamente convenuto la provvigione nella misura del 3% oltre IVA da calcolarsi sul prezzo di compravendita.
La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale, ctu grafologica e prove testimoniali.
Orbene, rilevato in fatto che risulta pacifica e non contestata l'attività di intermediazione in favore pagina 4 di 7 di parte opponente, circa la quantificazione del credito complessivo, va detto che le posizioni delle parti sono diametralmente opposte.
Per la propria attività di intermediazione, l'agenzia immobiliare reclama un compenso nella misura del 3% del prezzo della vendita, oltre IVA secondo legge;
a sussidio di tale pretesa, essa ha prodotto, un modulo intestato “FOGLIO VISITA”, riempito a mano, e sottoscritto da Parte_1 che definisce “accordo provvigionale” per la presenza della seguente dicitura: “… in caso di conclusione dell'affare, il sottoscritto si obbliga a corrispondere alla suddetta agenzia una provvigione pari al 3% del valore della vendita +IVA”.
Dalla CTU grafologica, a firma della dott.ssa nominata dal precedente Istruttore, tuttavia Per_1
è emerso un dato dirimente: le firme apposte sul documento prodotto dalla parte opposta, recante la previsione della provvigione nella misura del 3%, non sono riconducibili all'opponente, dovendosi ritenere apocrife. La consulente ha concluso in modo chiaro e univoco per la non autenticità delle sottoscrizioni, escludendo la riconducibilità delle stesse al soggetto cui sono attribuite.
«Le firme apposte nello spazio riservato a “Firma” e a “Firma per accettazione” sul modulo prestampato del 18.1.2021, intestato a “ ” – “ e CP_2 Controparte_1 denominato “Foglio Visita”, non presentano elementi di rapportabilità tecnica con le segnature autografe del Sig. utilizzate in questa sede per la comparazione e sono pertanto da Parte_1 ritenersi non riferibili alla sua azione grafica. Dagli accertamenti confrontuali espletati tra verificande e autografe disponibili non sono emersi elementi tecnici specifici disvelatori di un processo di dissimulazione grafica posto in essere dal Sig. . Parte_1
Tale conclusione, adeguatamente motivata e fondata su criteri scientifici condivisibili, non è stata validamente contrastata da elementi di segno contrario, né da osservazioni tecniche idonee a scalfirne l'attendibilità, sicché la CTU deve essere integralmente recepita da questo Giudicante.
La parte opposta ha eccepito invece che la consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica non costituirebbe un mezzo di prova imprescindibile ai fini dell'accertamento dell'autenticità di una sottoscrizione, avendo un valore meramente indiziario e non vincolante per il Giudice.
L'eccezione, pur corretta in linea astratta, non può essere condivisa nel caso di specie. È principio consolidato che la CTU non rappresenti un mezzo di prova in senso stretto, ma uno strumento di valutazione tecnica rimesso al prudente apprezzamento del giudice;
tuttavia, essa assume rilievo determinante quando, come nella fattispecie in esame, le sue conclusioni risultino univoche, coerenti e sorrette da un apparato motivazionale scientificamente attendibile, e non siano efficacemente contrastate da altri elementi probatori di pari o superiore valore. pagina 5 di 7 Nel caso in esame, la CTU grafologica espletata dalla dott.ssa ha escluso in modo Per_1 circostanziato la riconducibilità delle firme apposte sul documento prodotto dalla parte opposta all'opponente, concludendo per la loro non autenticità. Tali conclusioni non sono state inficiate da rilievi tecnici, comunque, idonei a porne in discussione la validità metodologica.
Né può attribuirsi rilievo decisivo alla prova testimoniale assunta, atteso che le dichiarazioni rese dai testi si sono rivelate intrinsecamente contraddittorie. In particolare, le deposizioni dei testi indicati dalla parte opposta, volte a sostenere l'esistenza di un accordo sulla provvigione nella misura del 3%, risultano non solo smentite dalle risultanze della CTU, ma altresì prive di coerenza interna e totalmente in contrasto con le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi. Le testimonianze, complessivamente considerate, non consentono dunque di ricostruire in modo attendibile e univoco la volontà negoziale delle parti in ordine alla misura della provvigione.
Ne consegue che non emerge dall'istruttoria alcun elemento probatorio certo e convergente idoneo a dimostrare che l'opponente abbia concordato con la società opposta una provvigione pari al 3% del prezzo di compravendita.
Va, peraltro, ribadito che l'onere della prova circa l'esistenza e il contenuto dell'accordo sulla provvigione grava sul mediatore che agisce per il pagamento del compenso, ai sensi degli artt. 1755
e 2697 c.c. Onere che, nella specie, non risulta assolto, essendo venuto meno l'unico documento idoneo a comprovare la pattuizione della maggiore percentuale e risultando la prova testimoniale inaffidabile e contraddittoria.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l'opponente abbia validamente adempiuto alla propria obbligazione mediante il pagamento della provvigione nella misura del 2%, pacificamente riconosciuta, con conseguente insussistenza del credito azionato in via monitoria.
Tra l'altro in assenza di prova di un patto specifico tra le parti, occorre considerare che secondo gli usi nelle compravendite immobiliari tra privati la provvigione è fissata proprio al 2% del prezzo della compravendita a carico di ciascuna delle parti (acquirente e venditore).
Pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori medi e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore.
Quanto alla richiesta di condanna relativamente alla responsabilità aggravata dell'opposta ai sensi dell'art. 96, tale domanda di parte opponente deve essere respinta considerando il comportamento pagina 6 di 7 tenuto dalla stessa opponente non idoneo a integrare gli estremi della lite temeraria. L'art. 96 c. 1
c.p.c. sancisce che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Tale asserto non risulta tuttavia provato.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo rg. n. 2757/2021 emesso dal
Tribunale di Firenze;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in Euro 3.500,00 a titolo di compenso, Euro 177,75 per esborsi oltre al Parte_1 rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- Spese di ctu come già liquidate con separato decreto a carico della parte soccombente.
- Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito di udienza del 21 novembre 2025, celebrata a trattazione scritta, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Vincenza Ruggiero
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