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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11069/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PAPA LUISA e BU CA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MAZZARELLA PAOLA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 23/05/2025, con cui e unitisi Parte_1 Controparte_1 in matrimonio a Desenzano del Garda-BS in data 21.6.03 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Desenzano del Garda al numero 14 parte II serie A dell'anno 2003), hanno chiesto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.6.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 4.7.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. e dalla sig.ra Parte_1
, atto trascritto presso il Registro Atti di Matrimonio del Comune di Desenzano del Garda (BS) al n. Controparte_1
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14 Parte 2 Serie A, Anno 2003, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Desenzano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, a margine del citato atto di matrimonio;
b) Dichiarare compensate le spese legali;
c) OMOLOGARE le seguenti condizioni:
d) le figlie minori e vengono affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Per_1 Per_2 collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse dei minori, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
e) Il padre verserà, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, il contributo per il mantenimento dei figli, Per_3
e nella misura di € 200,00 per ogni figlio e così complessivamente € 800,00 mensili. L'assegno Per_4 Per_1 Per_2 verrà versato entro il giorno 8 di ogni mese, per 12 mensilità, a mezzo bonifico bancario sulla carta Postepay Evolution, intestata alla sig.ra accesa presso Poste Italiane, con il seguente IBAN: Controparte_1
[...] (la signora si impegna a comunicare eventuali variazioni delle predette CP_1 coordinate bancarie), oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
l'importo dell'assegno sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat con prima rivalutazione decorso un anno dal divorzio.
f) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla signora CP_1
g) La sig.ra continuerà ad abitare, unitamente ai quattro figli, la casa familiare di sua proprietà esclusiva con CP_1 tutti gli arredi e corredi, provvedendo a tutte le spese relative al mantenimento dell'immobile h) I coniugi concordano che le figlie minori, e entrambe di anni 16, manterranno il proprio domicilio e la Per_1 Per_2 propria residenza anagrafica con la madre, con collocazione prevalente quindi presso la stessa.
i) La responsabilità genitoriale sui figli minori sarà esercitata da entrambi i genitori e, quindi, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, al tempo libero, all'educazione e alla salute dei figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni degli stessi. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori.
j) I figli (19 anni) e (18 anni) gestiranno in autonomia i rapporti con il padre, con particolare riferimento Per_3 Per_4 alla frequentazione e al tempo da trascorrere con il genitore non convivente.
k) Stante l'età delle figlie minori, e di 16 anni, il padre potrà concordare direttamente modalità e tempi di Per_1 Per_2 frequentazione. Pertanto, il padre potrà stare con le figlie quando lo desidera, previa comunicazione alla madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extra scolastici delle stesse.
l) Fatto salvo quanto sopra, al fine di assicurare adeguate modalità di frequentazione con il genitore non collocatario, le parti concordano sin d'ora che le modalità minime di frequentazioni con il padre dovranno prevedere: fine settimana alternati dal sabato sino alla domenica sera e un giorno infrasettimanale, dall'uscita di scuola sino dopo cena, da concordare preventivamente e compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei figli;
alternanza nelle festività nazionali principali (ad es. Natale, Pasqua etc.) e almeno 15 giorni, anche non consecutivi, per le vacanze estive da concordare con anticipo. Fatto salvo il miglior accordo tra i genitori.
m) I genitori concordano, inoltre, che saranno da rimborsare al genitore anticipatario il 50% delle spese straordinarie sostenute a beneficio dei figli, secondo i criteri contenuti nel Protocollo in uso presso codesto Tribunale e che di seguito si riproducono:
Spese per la salute
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• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) ticket sanitari;
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
• spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
• spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze n) Pertanto, nell'assegno di mantenimento non s'intendono comprese le spese straordinarie che sono, in ogni caso, da documentare, suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e corrispondere al genitore che le ha eventualmente anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Nel solo caso di spese che richiedono il consenso di entrambi, una volta manifestato, ciascun genitore, laddove l'importo delle spese sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
o) Il sig. si obbliga a versare alla signora , a titolo di liquidazione in un'unica soluzione Parte_1 Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo, ritenuto equo, di euro 20.000,00= (ventimila), da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente allo scopo indicato, al deposito della sentenza. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo una tantum, vita natural durante di CP_1
e viene effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, quindi ai sensi e per gli effetti di cui
[...] all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
p) I coniugi dichiarano altresì che, con l'adempimento agli accordi di cui al presente ricorso, hanno definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale e pertanto non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente.
q) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio e dei passaporti per i coniugi e per i figli minori.
r) Trattandosi di ricorso congiunto, i coniugi manifestano sin d'ora la disponibilità alla rinuncia alla celebrazione all'udienza, con deposito di espressa dichiarazione in proposito.
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s) I coniugi dichiarano, altresì, di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza, alla quale prestano acquiescenza»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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