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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 788 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , ed ivi residente in [...]
n. 10/7, Villaggio Aldisio, elettivamente domiciliata in Messina, Strada
Panoramica dello Stretto, 30/A, presso lo studio dell'avv. CURRO'
ALESSANDRA (C.F.: ), pec: C.F._2
tel./fax: 090 311126, che la rappresenta Email_1
e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
DI , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ivi residente in [...]7, C.F._3
int.8, is. Pal. II, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali, n. 25, presso lo studio dell'avv. MARIA CLAUDIA GIORDANO (cod. fisc.:
, pec: C.F._4 Email_2
fax: 090-712992, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RESISTENTE
1 E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennita' di fine rapporto lavorativo
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .12 c.p.c. depositato il
21.02.2024, premesso che con sentenza n. Parte_1
723/2019, pubblicata il 02.04.2019, il Tribunale di Messina aveva pronunciato il divorzio tra l'istante e Controparte_2
riconoscendo alla deducente un assegno divorzile di € 200,00; che il matrimonio tra le parti aveva avuto la durata di 27 anni, essendosi le parti coniugate in data 25.07.1992; che ella non era passata a nuove nozze;
che nel febbraio 2023 già Agente della Polizia di Controparte_2
Stato, era stato posto in quiescenza ed aveva così maturato il diritto al TFS per gli anni di servizio dal 22.12.1988 al 31.01.2023; che la somma netta liquidata era stata di € 71.636,15 ed il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in due rate, la prima di € 43.006,02 pagabile il 01.02.2024 e la seconda di € 28.630,13 pagabile dal 01.02.2025; che ella aveva diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto calcolata ai sensi dell'art. 12 bis legge 898/1970, pari a € 23.444,53; tutto ciò premesso, chiedeva che
[...]
fosse condannato al pagamento in favore dell'istante Controparte_2
della somma di € 23.444,53.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07.03.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 20.09.2024 si costituiva tempestivamente il quale contestava la Controparte_2
fondatezza della domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto, evidenziando che già dal 2016 la ricorrente svolgeva attività lavorativa presso la famiglia
2 di tale ed aveva illegittimamente beneficiato Persona_1
dell'assegno di separazione prima e dell'assegno divorzile dopo, posto che i presupposti di tali assegni erano venuti meno sin dal 2016. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che fosse revocato l'assegno divorzile riconosciuto alla con decorrenza dal 01.01.2016 e, Parte_1
conseguentemente, che fosse disattesa la domanda volta al pagamento di una quota del TFS per carenza del requisito della percezione dell'assegno divorzile da parte dell'avente diritto.
All'udienza del 24.10.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
Rinviata la causa ad una successiva udienza per verificare la volontà transattiva, all'udienza del 03.12.2024 il procuratore del resistente dichiarava che non era stato raggiunto un accordo in quanto la Pt_1
dal 01.10.2024 era stata messa in regola al lavoro (come badante)
[...]
e tale circostanza non era stata evidenziata alla precedente udienza. Il procuratore della ricorrente sottolineava, dal canto suo, che la circostanza che la avesse un lavoro messo in regola dal 01.10.2024 Parte_1
non aveva rilevanza nel presente giudizio, che prevedeva la corresponsione a favore della ricorrente della quota del TFS, diritto che la stessa aveva maturato proprio perché titolare di assegno divorzile e rilevava che, comunque, non vi erano i presupposti per la revoca dell'assegno divorzile.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che la domanda avanzata dalla ricorrente sia fondata e vada accolta per quanto di ragione.
3 Si deve premettere che ai sensi dell'art, 12 bis della legge 898/1970 così come introdotto dalla legge 74/87, il coniuge divorziato ha diritto, purché titolare di assegno di mantenimento e non coniugatosi nuovamente, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, percentuale pari nel massimo al 40% e rapportabile agli anni di matrimonio coincidenti con il rapporto lavorativo. La Suprema Corte (Cass. civ. sez. I, 23.03.2004 n. 5719) ha, infatti, escluso la possibilità di chiedere la quota dell'indennità di fine rapporto al terzo obbligato ed ha ribadito che unico soggetto obbligato all'adempimento della obbligazione prevista dall'art. 12 bis legge 898/1970 (i cui dubbi di costituzionalità sono stati fugati da Corte Cost., 6.7.2001, n. 237), è proprio l'ex coniuge.
Nella fattispecie in esame occorre, pertanto, verificare se sussistano i presupposti applicativi della superiore disposizione.
In particolare, occorre accertare se sussistano i presupposti della preventiva attribuzione dell'assegno di mantenimento e del fatto che il soggetto richiedente non sia passato a nuove nozze. La ricorrente ha, in proposito fornito prova documentale dei suddetti presupposti, che non sono stati, peraltro, contestati dal resistente.
Il ha, invero, eccepito in proposito che, essendo venuti CP_2
meno i presupposti per il riconoscimento in favore dell'ex coniuge dell'assegno divorzile, del quale ha chiesto la revoca contestualmente alla costituzione nel presente giudizio, nessun diritto avrebbe maturato la moglie sulla quota del TFS. IL ha, poi, sottolineato che la CP_2
non avrebbe avuto diritto ab origine al riconoscimento Parte_1
dell'assegno divorzile, poiché già a quella data mancavano i presupposti di tale assegno.
Tale argomentazione non è, però, condivisibile, poiché
l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del
4 diritto ad una quota del trattamento di fine servizio va effettuato con riferimento al momento in cui l'ex coniuge acquisisce il diritto a ricevere detto trattamento e non con riferimento al momento successivo in cui viene proposta la domanda per vedere riconosciuto il diritto alla corresponsione della quota di legge o al momento ancora successivo in cui il Giudice accerta la sussistenza di tale diritto (Cass. 18367/2006), sicché non vi è dubbio che alla data del 31.01.2023, in cui è Controparte_2
cessato dal servizio, così maturando il diritto al TFS, sussisteva il presupposto della percezione dell'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge. Tale presupposto, d'altronde, non può venire meno in forza della richiesta di revoca dell'assegno divorzile poichè a far data da un momento anteriore rispetto alla domanda giudiziale, poiché, come è noto, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica del precedente provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o soppressione dell'assegno, sicché la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. civ. 07.01.2008 n. 28; Cass. civ. 12.03.2012 n. 3922; Cass. civ. 17.02.2021 n. 4224). Di conseguenza, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto rebus sic stantibus, della precedente imposizione del contributo medesimo, rimane del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo.
Il suddetto principio non viene, poi, contraddetto da quelle pronunce che hanno affermato la ripetibilità, entro certi limiti, delle somme versate da un coniuge all'altro nel periodo intercorrente tra la data della domanda
5 di revisione delle condizioni di divorzio e quella del suo accoglimento
(Cass. civ. 23.05.2014 n. 11489), nonché la ripetibilità delle somme versate nel corso del giudizio di separazione o di divorzio per le ipotesi di modifica, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914).
Entrambe le suddette fattispecie non si attagliano, infatti, al caso in esame, poiché si riferiscono a diverse situazioni tutte caratterizzate dal fatto che le somme vengono versate in base ad un titolo in qualche modo “provvisorio”
o per il fatto che al beneficiario era noto il rischio restitutorio per il periodo successivo alla presentazione della domanda di revisione o per il fatto che i provvedimenti temporanei emessi in seno ai giudizi di separazione e di divorzio sono destinati ad essere assorbiti dalla sentenza che definirà il giudizio.
Non può neppure assumere rilievo, infine, la circostanza secondo la quale non sarebbero sussistite le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile neppure al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, poiché la revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello (istituto che, peraltro, non sembra essere stato espressamente invocato dal ) può essere effettuata, ai sensi CP_2
dell'art. 396 c.p.c., solo per uno dei motivi indicati ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., mentre nel caso di specie non sono stati neppure allegati i motivi per i quali la sentenza di divorzio dovrebbe essere revocata né sono state indicate le prove relative alla dimostrazione del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti,
6 indicazione prevista ai sensi dell'art. 398 c.p.c. a pena di inammissibilità della domanda.
Sussistono, pertanto, i requisiti per la nascita del diritto alla quota del
TFR.
Quanto alla determinazione della quota di TFS spettante alla
, va osservato che la percentuale dell'indennità di fine Parte_1
rapporto che spetta al coniuge è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile “agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. In dottrina e giurisprudenza si è posto l'interrogativo di cosa debba intendersi per “durata del matrimonio”, e cioè se con tale espressione il legislatore abbia voluto riferirsi a tutto il periodo intercorrente tra la celebrazione del matrimonio ed il suo effettivo scioglimento, o se debbano escludersi gli anni della separazione legale. La Suprema Corte ha accolto la prima delle interpretazioni sopra prospettate, affermando il principio che
“parametro per la determinazione di detta percentuale è la durata del matrimonio e non già quella della effettiva convivenza, valorizzando, con intento la cui piena ragionevolezza è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 23 del 1991), il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza” (Cass. civ. sez. I,
25.06.2003 n. 10075). Nella fattispecie in esame il matrimonio è stato celebrato in data 25.07.1992 ed è cessato il 02.04.2019, mentre l'attività lavorativa per la quale è stato corrisposto il trattamento di fine servizio ha avuto inizio in data 22.12.1988 ed è cessata il al 31.01.2023. Di conseguenza la percentuale di TFR spettante alla va Parte_1
7 proporzionalmente ridotta in ragione del fatto che per alcuni anni il rapporto di lavoro non è coinciso con il rapporto matrimoniale, risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni in cui
è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo (Cass. civ.
6.07.2007 n. 15299). Invero, taluni hanno affermato che sarebbe più corretto sommare le porzioni di indennità corrispondenti agli anni di servizio coincidenti con il matrimonio, periodicamente rivalutate e su questa somma calcolare la percentuale del 40
% spettante al coniuge divorziato. La Suprema Corte, nella pronuncia sopra menzionata, ha, però, motivatamente disatteso tale soluzione interpretativa, evidenziando che l'art. 12 bis legge 898/1970, “nel suo chiaro tenore letterale, attribuisce il diritto ad "una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita" dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, così stabilendo, in modo inequivoco, la base di calcolo della percentuale (che viene poi stabilita al comma successivo) identificandola nella indennità percepita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il comma 2, a sua volta, nello stabilire detta percentuale, statuisce che "tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio". In relazione a quanto già stabilito nel comma 1, circa la base di calcolo della percentuale, come si evince dalle parole iniziali del comma 2, scopo della norma è unicamente di stabilire la percentuale da computarsi su detta base di calcolo. Ne deriva, in base al coordinamento fra il primo e il comma 2, che l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale […]. Questa interpretazione coincide, in aderenza al dettato dell'art. 12 preleggi, con il tenore dell'articolo
8 secondo la connessione fra i suoi due commi ed è confortata dall'argomento sistematico costituito dalla circostanza che le indennità di fine rapporto sono variamente calcolate dalle normative che le regolano, costituendo il
TFR istituto di carattere generale solo nell'impiego privato, ed essendovi normative come proprio quella relativa al personale statale […] articolate in maniera tale da porre come base di calcolo dell'indennità l'ultima retribuzione (e non le retribuzioni via via succedentisi rivalutate), cosi da rendere logicamente irragionevole e impraticabile una diversa interpretazione della norma”.
Sulla base di tali criteri la quota spettante a Parte_1
è pari a € 21.069,45, tenuto conto del fatto che il TFS corrisposto
[...]
è stato pari a € 71.636,15 (71.636,15/34 x 25x 40/100), ed il resistente va condannato al pagamento di detta somma.
Quanto alla domanda avanzata in via riconvenzionale dal
[...]
di revoca dell'assegno divorzile, va, in via preliminare, osservato CP_2
che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che tali provvedimenti sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente. In ogni caso, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base
9 di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n. 1414; Cass.
Civ.
7.03.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235).
Va, poi, osservato che l'accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali, addotte dalla parte a fondamento della chiesta modificazione - rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale - costituisce il proprium del giudizio di revisione, per cui il riferimento alla condizione economica pregressa delle parti non entra come effetto della intermediazione del precedente giudicato, ma costituisce viceversa componente necessaria e diretta dell'indagine demandata ex novo al giudice della revisione (Cass. civ., Sez. I, 07.09.1995, n. 9415). Ciò significa che tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte abbia l'onere di invocare il giudicato esterno ed il termine di paragone è costituito dalla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (25/08/2005 n. 1732).
L'apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti deve essere, infine, compiuta con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno divorzile, rivolto ad assicurare, in ogni tempo, la disponibilità di quanto necessario al godimento di un tenore di vita “adeguato”. In passato si riteneva che il criterio dell'adeguatezza imponesse solamente una
10 valutazione comparativa della situazione economica della parte istante e del tenore di vita goduto durante il matrimonio (Cass. civ. 13/02/2006 n. 301), mentre più recentemente le Sezioni Unite hanno adottato una diversa soluzione, muovendo dal significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, ed hanno chiarito che occorre tenere conto di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in considerazione delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (Cass. civ. sez. un. 11.07.2018 n. 18287).
E' evidente che in base ai principi generali in materia di onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sulla parte che agisce per ottenere la modifica dimostrare quale fosse la situazione economica al momento della precedente statuizione ed in qual modo questa sia mutata giustificando una revisione dell'assegno. Nella fattispecie in esame, tuttavia, non è contestato che la situazione economica delle parti è profondamente mutata dall'epoca della pronuncia di divorzio, poiché se è vero che già al momento della pronuncia di divorzio la Parte_1
svolgeva in modo saltuario attività lavorativa non regolarizzata, come sostanzialmente ammesso dalla stessa, la quale ha sottolineato che proprio in ragione di tale circostanza le parti avrebbero deciso di ridurre in sede di accordi di divorzio l'importo dell'assegno di mantenimento per il coniuge previsto nel regime della separazione, non vi è dubbio che la situazione occupazionale della ricorrente è oggi assai più stabile, avendo la stessa ammesso di lavorare costantemente sulla base di un contratto di lavoro
11 regolarmente denunciato, che appare idoneo ad assicurarle risorse economiche sufficienti per condurre una esistenza dignitosa.
Come si è accennato sopra, all'assegno divorzile va riconosciuta oltre ad una natura assistenziale, anche una natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità, e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in relazione alla durata del rapporto, all'età del coniuge richiedente, alla conformazione del mercato del lavoro. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata
“non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva”, nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, “ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare”.
Con riferimento al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, non vi
è dubbio che la nozione di adeguatezza/inadeguatezza del reddito del richiedente l'assegno non è astratta e solitaria, ma assume significato solo quale esito di un giudizio di comparazione che deve essere condotto sui redditi degli ex coniugi (Cass. civ. 8 marzo 2022 n. 7596), ma in ogni caso la funzione assistenziale richiede che al coniuge debole sia data la possibilità di condurre un'esistenza dignitosa, anche tenendo conto del contesto sociale di appartenenza che in qualche modo condiziona i bisogni anche essenziali del soggetto richiedente l'assegno. Nondimeno, nel caso in
12 esame si deve presumere che la abbia ormai risorse Parte_1
economiche sufficienti per provvedere autonomamente alle proprie esigenze.
Invero, la ricorrente ha sostenuto che l'assegno le sarebbe ugualmente dovuto soprattutto in ragione del contributo che ella aveva fornito alla conduzione della famiglia, tenuto conto della durata del matrimonio e del fatto che questo era stato allietato dalla nascita di due figli.
Nondimeno, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ.
29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli. Infatti, va sottolineato che la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere del tenore di vita assicurato dai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte, prova che nella specie non è stata in alcun modo acquisita né offerta.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda riconvenzionale avanzata dal volta alla revoca dell'assegno CP_2
13 divorzile stabilito in favore della con sentenza del Parte_1
Tribunale di Messina n. 723/2019 pubblicata il 02.04.2019, va accolta con decorrenza dalla data della presente sentenza, poiché solo con la regolarizzazione del rapporto di lavoro può ritenersi acquisita dalla ricorrente quella stabilità lavorativa necessaria per una effettiva emancipazione dallo stato di bisogno.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 788/2024 R.G., così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € € 21.069,45 oltre Parte_1
interessi legali dalla, data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio sino al soddisfo;
2) Revoca l'assegno divorzile stabilito in favore della Pt_1
con sentenza del Tribunale di Messina n. 723/2019
[...]
pubblicata il 02.04.2019, con decorrenza dalla data della presente sentenza;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 788 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , ed ivi residente in [...]
n. 10/7, Villaggio Aldisio, elettivamente domiciliata in Messina, Strada
Panoramica dello Stretto, 30/A, presso lo studio dell'avv. CURRO'
ALESSANDRA (C.F.: ), pec: C.F._2
tel./fax: 090 311126, che la rappresenta Email_1
e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
DI , nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ivi residente in [...]7, C.F._3
int.8, is. Pal. II, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali, n. 25, presso lo studio dell'avv. MARIA CLAUDIA GIORDANO (cod. fisc.:
, pec: C.F._4 Email_2
fax: 090-712992, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RESISTENTE
1 E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennita' di fine rapporto lavorativo
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .12 c.p.c. depositato il
21.02.2024, premesso che con sentenza n. Parte_1
723/2019, pubblicata il 02.04.2019, il Tribunale di Messina aveva pronunciato il divorzio tra l'istante e Controparte_2
riconoscendo alla deducente un assegno divorzile di € 200,00; che il matrimonio tra le parti aveva avuto la durata di 27 anni, essendosi le parti coniugate in data 25.07.1992; che ella non era passata a nuove nozze;
che nel febbraio 2023 già Agente della Polizia di Controparte_2
Stato, era stato posto in quiescenza ed aveva così maturato il diritto al TFS per gli anni di servizio dal 22.12.1988 al 31.01.2023; che la somma netta liquidata era stata di € 71.636,15 ed il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in due rate, la prima di € 43.006,02 pagabile il 01.02.2024 e la seconda di € 28.630,13 pagabile dal 01.02.2025; che ella aveva diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto calcolata ai sensi dell'art. 12 bis legge 898/1970, pari a € 23.444,53; tutto ciò premesso, chiedeva che
[...]
fosse condannato al pagamento in favore dell'istante Controparte_2
della somma di € 23.444,53.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 07.03.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 20.09.2024 si costituiva tempestivamente il quale contestava la Controparte_2
fondatezza della domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto, evidenziando che già dal 2016 la ricorrente svolgeva attività lavorativa presso la famiglia
2 di tale ed aveva illegittimamente beneficiato Persona_1
dell'assegno di separazione prima e dell'assegno divorzile dopo, posto che i presupposti di tali assegni erano venuti meno sin dal 2016. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che fosse revocato l'assegno divorzile riconosciuto alla con decorrenza dal 01.01.2016 e, Parte_1
conseguentemente, che fosse disattesa la domanda volta al pagamento di una quota del TFS per carenza del requisito della percezione dell'assegno divorzile da parte dell'avente diritto.
All'udienza del 24.10.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
Rinviata la causa ad una successiva udienza per verificare la volontà transattiva, all'udienza del 03.12.2024 il procuratore del resistente dichiarava che non era stato raggiunto un accordo in quanto la Pt_1
dal 01.10.2024 era stata messa in regola al lavoro (come badante)
[...]
e tale circostanza non era stata evidenziata alla precedente udienza. Il procuratore della ricorrente sottolineava, dal canto suo, che la circostanza che la avesse un lavoro messo in regola dal 01.10.2024 Parte_1
non aveva rilevanza nel presente giudizio, che prevedeva la corresponsione a favore della ricorrente della quota del TFS, diritto che la stessa aveva maturato proprio perché titolare di assegno divorzile e rilevava che, comunque, non vi erano i presupposti per la revoca dell'assegno divorzile.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che la domanda avanzata dalla ricorrente sia fondata e vada accolta per quanto di ragione.
3 Si deve premettere che ai sensi dell'art, 12 bis della legge 898/1970 così come introdotto dalla legge 74/87, il coniuge divorziato ha diritto, purché titolare di assegno di mantenimento e non coniugatosi nuovamente, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, percentuale pari nel massimo al 40% e rapportabile agli anni di matrimonio coincidenti con il rapporto lavorativo. La Suprema Corte (Cass. civ. sez. I, 23.03.2004 n. 5719) ha, infatti, escluso la possibilità di chiedere la quota dell'indennità di fine rapporto al terzo obbligato ed ha ribadito che unico soggetto obbligato all'adempimento della obbligazione prevista dall'art. 12 bis legge 898/1970 (i cui dubbi di costituzionalità sono stati fugati da Corte Cost., 6.7.2001, n. 237), è proprio l'ex coniuge.
Nella fattispecie in esame occorre, pertanto, verificare se sussistano i presupposti applicativi della superiore disposizione.
In particolare, occorre accertare se sussistano i presupposti della preventiva attribuzione dell'assegno di mantenimento e del fatto che il soggetto richiedente non sia passato a nuove nozze. La ricorrente ha, in proposito fornito prova documentale dei suddetti presupposti, che non sono stati, peraltro, contestati dal resistente.
Il ha, invero, eccepito in proposito che, essendo venuti CP_2
meno i presupposti per il riconoscimento in favore dell'ex coniuge dell'assegno divorzile, del quale ha chiesto la revoca contestualmente alla costituzione nel presente giudizio, nessun diritto avrebbe maturato la moglie sulla quota del TFS. IL ha, poi, sottolineato che la CP_2
non avrebbe avuto diritto ab origine al riconoscimento Parte_1
dell'assegno divorzile, poiché già a quella data mancavano i presupposti di tale assegno.
Tale argomentazione non è, però, condivisibile, poiché
l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del
4 diritto ad una quota del trattamento di fine servizio va effettuato con riferimento al momento in cui l'ex coniuge acquisisce il diritto a ricevere detto trattamento e non con riferimento al momento successivo in cui viene proposta la domanda per vedere riconosciuto il diritto alla corresponsione della quota di legge o al momento ancora successivo in cui il Giudice accerta la sussistenza di tale diritto (Cass. 18367/2006), sicché non vi è dubbio che alla data del 31.01.2023, in cui è Controparte_2
cessato dal servizio, così maturando il diritto al TFS, sussisteva il presupposto della percezione dell'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge. Tale presupposto, d'altronde, non può venire meno in forza della richiesta di revoca dell'assegno divorzile poichè a far data da un momento anteriore rispetto alla domanda giudiziale, poiché, come è noto, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica del precedente provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o soppressione dell'assegno, sicché la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. civ. 07.01.2008 n. 28; Cass. civ. 12.03.2012 n. 3922; Cass. civ. 17.02.2021 n. 4224). Di conseguenza, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto rebus sic stantibus, della precedente imposizione del contributo medesimo, rimane del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo.
Il suddetto principio non viene, poi, contraddetto da quelle pronunce che hanno affermato la ripetibilità, entro certi limiti, delle somme versate da un coniuge all'altro nel periodo intercorrente tra la data della domanda
5 di revisione delle condizioni di divorzio e quella del suo accoglimento
(Cass. civ. 23.05.2014 n. 11489), nonché la ripetibilità delle somme versate nel corso del giudizio di separazione o di divorzio per le ipotesi di modifica, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914).
Entrambe le suddette fattispecie non si attagliano, infatti, al caso in esame, poiché si riferiscono a diverse situazioni tutte caratterizzate dal fatto che le somme vengono versate in base ad un titolo in qualche modo “provvisorio”
o per il fatto che al beneficiario era noto il rischio restitutorio per il periodo successivo alla presentazione della domanda di revisione o per il fatto che i provvedimenti temporanei emessi in seno ai giudizi di separazione e di divorzio sono destinati ad essere assorbiti dalla sentenza che definirà il giudizio.
Non può neppure assumere rilievo, infine, la circostanza secondo la quale non sarebbero sussistite le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile neppure al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, poiché la revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello (istituto che, peraltro, non sembra essere stato espressamente invocato dal ) può essere effettuata, ai sensi CP_2
dell'art. 396 c.p.c., solo per uno dei motivi indicati ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., mentre nel caso di specie non sono stati neppure allegati i motivi per i quali la sentenza di divorzio dovrebbe essere revocata né sono state indicate le prove relative alla dimostrazione del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti,
6 indicazione prevista ai sensi dell'art. 398 c.p.c. a pena di inammissibilità della domanda.
Sussistono, pertanto, i requisiti per la nascita del diritto alla quota del
TFR.
Quanto alla determinazione della quota di TFS spettante alla
, va osservato che la percentuale dell'indennità di fine Parte_1
rapporto che spetta al coniuge è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile “agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. In dottrina e giurisprudenza si è posto l'interrogativo di cosa debba intendersi per “durata del matrimonio”, e cioè se con tale espressione il legislatore abbia voluto riferirsi a tutto il periodo intercorrente tra la celebrazione del matrimonio ed il suo effettivo scioglimento, o se debbano escludersi gli anni della separazione legale. La Suprema Corte ha accolto la prima delle interpretazioni sopra prospettate, affermando il principio che
“parametro per la determinazione di detta percentuale è la durata del matrimonio e non già quella della effettiva convivenza, valorizzando, con intento la cui piena ragionevolezza è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 23 del 1991), il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza” (Cass. civ. sez. I,
25.06.2003 n. 10075). Nella fattispecie in esame il matrimonio è stato celebrato in data 25.07.1992 ed è cessato il 02.04.2019, mentre l'attività lavorativa per la quale è stato corrisposto il trattamento di fine servizio ha avuto inizio in data 22.12.1988 ed è cessata il al 31.01.2023. Di conseguenza la percentuale di TFR spettante alla va Parte_1
7 proporzionalmente ridotta in ragione del fatto che per alcuni anni il rapporto di lavoro non è coinciso con il rapporto matrimoniale, risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni in cui
è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo (Cass. civ.
6.07.2007 n. 15299). Invero, taluni hanno affermato che sarebbe più corretto sommare le porzioni di indennità corrispondenti agli anni di servizio coincidenti con il matrimonio, periodicamente rivalutate e su questa somma calcolare la percentuale del 40
% spettante al coniuge divorziato. La Suprema Corte, nella pronuncia sopra menzionata, ha, però, motivatamente disatteso tale soluzione interpretativa, evidenziando che l'art. 12 bis legge 898/1970, “nel suo chiaro tenore letterale, attribuisce il diritto ad "una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita" dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, così stabilendo, in modo inequivoco, la base di calcolo della percentuale (che viene poi stabilita al comma successivo) identificandola nella indennità percepita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Il comma 2, a sua volta, nello stabilire detta percentuale, statuisce che "tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio". In relazione a quanto già stabilito nel comma 1, circa la base di calcolo della percentuale, come si evince dalle parole iniziali del comma 2, scopo della norma è unicamente di stabilire la percentuale da computarsi su detta base di calcolo. Ne deriva, in base al coordinamento fra il primo e il comma 2, che l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale […]. Questa interpretazione coincide, in aderenza al dettato dell'art. 12 preleggi, con il tenore dell'articolo
8 secondo la connessione fra i suoi due commi ed è confortata dall'argomento sistematico costituito dalla circostanza che le indennità di fine rapporto sono variamente calcolate dalle normative che le regolano, costituendo il
TFR istituto di carattere generale solo nell'impiego privato, ed essendovi normative come proprio quella relativa al personale statale […] articolate in maniera tale da porre come base di calcolo dell'indennità l'ultima retribuzione (e non le retribuzioni via via succedentisi rivalutate), cosi da rendere logicamente irragionevole e impraticabile una diversa interpretazione della norma”.
Sulla base di tali criteri la quota spettante a Parte_1
è pari a € 21.069,45, tenuto conto del fatto che il TFS corrisposto
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è stato pari a € 71.636,15 (71.636,15/34 x 25x 40/100), ed il resistente va condannato al pagamento di detta somma.
Quanto alla domanda avanzata in via riconvenzionale dal
[...]
di revoca dell'assegno divorzile, va, in via preliminare, osservato CP_2
che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che tali provvedimenti sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente. In ogni caso, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base
9 di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n. 1414; Cass.
Civ.
7.03.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235).
Va, poi, osservato che l'accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali, addotte dalla parte a fondamento della chiesta modificazione - rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale - costituisce il proprium del giudizio di revisione, per cui il riferimento alla condizione economica pregressa delle parti non entra come effetto della intermediazione del precedente giudicato, ma costituisce viceversa componente necessaria e diretta dell'indagine demandata ex novo al giudice della revisione (Cass. civ., Sez. I, 07.09.1995, n. 9415). Ciò significa che tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte abbia l'onere di invocare il giudicato esterno ed il termine di paragone è costituito dalla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (25/08/2005 n. 1732).
L'apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti deve essere, infine, compiuta con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno divorzile, rivolto ad assicurare, in ogni tempo, la disponibilità di quanto necessario al godimento di un tenore di vita “adeguato”. In passato si riteneva che il criterio dell'adeguatezza imponesse solamente una
10 valutazione comparativa della situazione economica della parte istante e del tenore di vita goduto durante il matrimonio (Cass. civ. 13/02/2006 n. 301), mentre più recentemente le Sezioni Unite hanno adottato una diversa soluzione, muovendo dal significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, ed hanno chiarito che occorre tenere conto di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in considerazione delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (Cass. civ. sez. un. 11.07.2018 n. 18287).
E' evidente che in base ai principi generali in materia di onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sulla parte che agisce per ottenere la modifica dimostrare quale fosse la situazione economica al momento della precedente statuizione ed in qual modo questa sia mutata giustificando una revisione dell'assegno. Nella fattispecie in esame, tuttavia, non è contestato che la situazione economica delle parti è profondamente mutata dall'epoca della pronuncia di divorzio, poiché se è vero che già al momento della pronuncia di divorzio la Parte_1
svolgeva in modo saltuario attività lavorativa non regolarizzata, come sostanzialmente ammesso dalla stessa, la quale ha sottolineato che proprio in ragione di tale circostanza le parti avrebbero deciso di ridurre in sede di accordi di divorzio l'importo dell'assegno di mantenimento per il coniuge previsto nel regime della separazione, non vi è dubbio che la situazione occupazionale della ricorrente è oggi assai più stabile, avendo la stessa ammesso di lavorare costantemente sulla base di un contratto di lavoro
11 regolarmente denunciato, che appare idoneo ad assicurarle risorse economiche sufficienti per condurre una esistenza dignitosa.
Come si è accennato sopra, all'assegno divorzile va riconosciuta oltre ad una natura assistenziale, anche una natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità, e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in relazione alla durata del rapporto, all'età del coniuge richiedente, alla conformazione del mercato del lavoro. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata
“non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva”, nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, “ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare”.
Con riferimento al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, non vi
è dubbio che la nozione di adeguatezza/inadeguatezza del reddito del richiedente l'assegno non è astratta e solitaria, ma assume significato solo quale esito di un giudizio di comparazione che deve essere condotto sui redditi degli ex coniugi (Cass. civ. 8 marzo 2022 n. 7596), ma in ogni caso la funzione assistenziale richiede che al coniuge debole sia data la possibilità di condurre un'esistenza dignitosa, anche tenendo conto del contesto sociale di appartenenza che in qualche modo condiziona i bisogni anche essenziali del soggetto richiedente l'assegno. Nondimeno, nel caso in
12 esame si deve presumere che la abbia ormai risorse Parte_1
economiche sufficienti per provvedere autonomamente alle proprie esigenze.
Invero, la ricorrente ha sostenuto che l'assegno le sarebbe ugualmente dovuto soprattutto in ragione del contributo che ella aveva fornito alla conduzione della famiglia, tenuto conto della durata del matrimonio e del fatto che questo era stato allietato dalla nascita di due figli.
Nondimeno, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ.
29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli. Infatti, va sottolineato che la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere del tenore di vita assicurato dai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte, prova che nella specie non è stata in alcun modo acquisita né offerta.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda riconvenzionale avanzata dal volta alla revoca dell'assegno CP_2
13 divorzile stabilito in favore della con sentenza del Parte_1
Tribunale di Messina n. 723/2019 pubblicata il 02.04.2019, va accolta con decorrenza dalla data della presente sentenza, poiché solo con la regolarizzazione del rapporto di lavoro può ritenersi acquisita dalla ricorrente quella stabilità lavorativa necessaria per una effettiva emancipazione dallo stato di bisogno.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 788/2024 R.G., così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € € 21.069,45 oltre Parte_1
interessi legali dalla, data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio sino al soddisfo;
2) Revoca l'assegno divorzile stabilito in favore della Pt_1
con sentenza del Tribunale di Messina n. 723/2019
[...]
pubblicata il 02.04.2019, con decorrenza dalla data della presente sentenza;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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