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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 399/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO CC, RE
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3624/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1526/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 10/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180045548366000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190001183410000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190082627752000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200007902740000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220002261949000 IRPEF-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220006691476000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239009989014000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2057/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: la ricorrente rinuncia alla richiesta di annullamento delle cartelle n.
06820190066742948000 e n. 06820190073791540000, ed insiste per l'accoglimento del ricorso relativamente alle cartelle n. 06820180045548366000, n. 06820190001183410000, n.
06820190082627752000, n. 06820200007902740000, n. 06820220002261949000 e n.
06820220006691476000.
Appellato: chiedendo il rigetto dell'appello, stante la sua inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto, con ogni conseguenziale statuizione e con favore di spese e competenze da distrarsi al procuratore anticipatario, avv. Difensore_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 1526 del 2024 emessa in data 10/04/2024 con la quale la Corte di Giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso della contribuente.
La contribuente aveva impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n° 068 2023 90099890 14/000 dell'importo di euro 100.857,10 contenente 14 cartelle esattoriali e 4 avvisi di addebito.
Lamentava che 8 di quelle cartelle di pagamento cui l'avviso di intimazione faceva riferimento (n.
06820180045548366000, n. 06820190001183410000, n., n. 06820190082627752000, n.
06820200007902740000, n. 06820220002261949000 e n. 06820220006691476000;
06820190066742948000, n. 06820190073791540000) non erano mai state notificate;
rinunciato alla impugnazione delle ultime due cartelle indicate, concludeva chiedendo di dichiarare la nullità della intimazione di pagamento per omessa notifica delle restanti cartelle impugnate.
Si costitutiva Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo al Giudice di dichiarare la inammissibilità delle domande della contribuente in quanto le cartelle erano state tutte notificate regolarmente pur non potendo produrre la copia delle cartelle notificate essendo l'originale in possesso del destinatario.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva le eccezioni dell'Ufficio, richiamandone integralmente le difese, respingendo il ricorso.
Nel corso del giudizio di appello le parti hanno sostanzialmente ribadito le medesime eccezioni già esaminate in primo grado.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante eccepisce in buona sostanza la mancata notifica delle cartelle di pagamento in quanto della consegna al portiere non vi è l'attestazione con la ricevuta di ritorno (CAD)
Tuttavia, va ricordato che le notifiche sono state tutte effettiuate ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602 del 1973. A tale proposito è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza della Cassazione sul punto che ha così affermato:
10. ciò premesso, la notifica delle cartelle delle quali si discute è stata eseguita direttamente dal messo notificatore nelle mani del portiere, ai sensi dell'art. 139, terzo comma, cod.proc.civ., e a tale consegna non ha fatto seguito la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo comma 4 o comunque non è stata raggiunta la prova di tale spedizione;
11. non si versa, dunque, in ipotesi in cui l'agente della riscossione provvede alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, ex art. 26 d.P.R. n.
602 2 del 1973, delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento, nel qual caso questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto (cfr., per tutte, Cass. n. 20527 del
2019 e i precedenti ivi richiamati); (Cfr Cassazione sentenza n. 2229 del 30/01/2020)
Nello stesso senso è poi l'Ordinanza della Suprema Corte n. 2377 del 27/01/2022 la così ha statuito: Per cui, si può ribadire che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2021, n.
9393).
3.6 Tuttavia, l'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
Tutte le raccomandate sono state eseguite ai sensi dell'art 26 DPR 602 del 1973 la quale prevede la semplice lettera raccomandata non anche la restituzione dell'avviso di ricevimento.
Pertanto, la sentenza appellata deve trovare conferma con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado giudizio liquidate in € 6000 oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte:
1) conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro
6.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
ATANASIO CC, RE
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3624/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1526/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 10/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180045548366000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190001183410000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190082627752000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200007902740000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220002261949000 IRPEF-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220006691476000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239009989014000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2057/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: la ricorrente rinuncia alla richiesta di annullamento delle cartelle n.
06820190066742948000 e n. 06820190073791540000, ed insiste per l'accoglimento del ricorso relativamente alle cartelle n. 06820180045548366000, n. 06820190001183410000, n.
06820190082627752000, n. 06820200007902740000, n. 06820220002261949000 e n.
06820220006691476000.
Appellato: chiedendo il rigetto dell'appello, stante la sua inammissibilità ed infondatezza sia in fatto che in diritto, con ogni conseguenziale statuizione e con favore di spese e competenze da distrarsi al procuratore anticipatario, avv. Difensore_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 1526 del 2024 emessa in data 10/04/2024 con la quale la Corte di Giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso della contribuente.
La contribuente aveva impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n° 068 2023 90099890 14/000 dell'importo di euro 100.857,10 contenente 14 cartelle esattoriali e 4 avvisi di addebito.
Lamentava che 8 di quelle cartelle di pagamento cui l'avviso di intimazione faceva riferimento (n.
06820180045548366000, n. 06820190001183410000, n., n. 06820190082627752000, n.
06820200007902740000, n. 06820220002261949000 e n. 06820220006691476000;
06820190066742948000, n. 06820190073791540000) non erano mai state notificate;
rinunciato alla impugnazione delle ultime due cartelle indicate, concludeva chiedendo di dichiarare la nullità della intimazione di pagamento per omessa notifica delle restanti cartelle impugnate.
Si costitutiva Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo al Giudice di dichiarare la inammissibilità delle domande della contribuente in quanto le cartelle erano state tutte notificate regolarmente pur non potendo produrre la copia delle cartelle notificate essendo l'originale in possesso del destinatario.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva le eccezioni dell'Ufficio, richiamandone integralmente le difese, respingendo il ricorso.
Nel corso del giudizio di appello le parti hanno sostanzialmente ribadito le medesime eccezioni già esaminate in primo grado.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante eccepisce in buona sostanza la mancata notifica delle cartelle di pagamento in quanto della consegna al portiere non vi è l'attestazione con la ricevuta di ritorno (CAD)
Tuttavia, va ricordato che le notifiche sono state tutte effettiuate ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602 del 1973. A tale proposito è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza della Cassazione sul punto che ha così affermato:
10. ciò premesso, la notifica delle cartelle delle quali si discute è stata eseguita direttamente dal messo notificatore nelle mani del portiere, ai sensi dell'art. 139, terzo comma, cod.proc.civ., e a tale consegna non ha fatto seguito la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo comma 4 o comunque non è stata raggiunta la prova di tale spedizione;
11. non si versa, dunque, in ipotesi in cui l'agente della riscossione provvede alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, ex art. 26 d.P.R. n.
602 2 del 1973, delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento, nel qual caso questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto (cfr., per tutte, Cass. n. 20527 del
2019 e i precedenti ivi richiamati); (Cfr Cassazione sentenza n. 2229 del 30/01/2020)
Nello stesso senso è poi l'Ordinanza della Suprema Corte n. 2377 del 27/01/2022 la così ha statuito: Per cui, si può ribadire che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2021, n.
9393).
3.6 Tuttavia, l'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
Tutte le raccomandate sono state eseguite ai sensi dell'art 26 DPR 602 del 1973 la quale prevede la semplice lettera raccomandata non anche la restituzione dell'avviso di ricevimento.
Pertanto, la sentenza appellata deve trovare conferma con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado giudizio liquidate in € 6000 oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte:
1) conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro
6.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%