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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 30/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 516 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 06.11.2024 e vertente
TRA
AR EL, rappresentato e difeso dall'avv. FIORITO MARISA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
OM S.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. MESSERE GIOVANNI, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Licenziamento orale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18.12.2020, il sig. AR LI ha adito il Tribunale di Isernia per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ha adito il Tribunale di Isernia-Sez. Lavoro per accogliere le seguenti conclusioni: “ Nel merito: In via principale: 1) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, la nullità del licenziamento intimato al sig. LI e conseguentemente: 2) condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tutte le conseguenze di cui all'articolo 2 del d.l.gs. n. 23/2015 e cioè alla reintegrazione de ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno dallo stesso subito, stabilendo a tal fine un'indennità non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione sulla base del tallone mensile di euro 978.21 o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia-nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
In via meramente subordinata a quanto sopra: 3) previa declaratoria della nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento de quo, condannare la parte resistente a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3,I comma, d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
4) condannare la resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro 978.21 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia , a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, stabilito dal CCNL applicato in giorni 30, decorrenti dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. In ogni caso:5) con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo. Spese e compensi interamente rifusi” Il ricorrente ha rappresentato, in fatto, che:
- aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente presso la sede sita in Santa Maria del Molise (IS), con la qualifica di cuoco di ristornate livello III CCNL Turismo con contratto di lavoro a tempo indeterminato -tempo parziale orizzontale, dal 01.02.2020 al 31.05.2020 quando è stato licenziato oralmente. Dalla comunicazione Unilav depositata in atti viene indicata la cessazione del rapporto alla data del 04.06.2020 e il motivo della cessazione quale “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”;
- tale licenziamento, intimato oralmente al sig. LI in data 31.05.2020, veniva impugnato con lettera raccomandata del 25.06.2020 perché nullo, inefficace, illegittimo, ingiustificato perché assunto in violazione dei principi inderogabili, delle vigenti norme di legge e di contratti, nonché fonte di danni alla sfera patrimoniale e non patrimoniale del sig. LI. Si è costituita la Gascom s.r.l. affermando che il licenziamento era stato intimato poiché il lavoratore, non in grado di gestire da solo la cucina, avrebbe dovuto essere affiancato da altre figure di cuoco e dunque avrebbe visto “ridurre le ore lavorative e, di conseguenza, l'importo che gli sarebbe stato corrisposto sarebbe stato pari a quello indicato in busta paga. Poiché il sig. EL non accettava tale modifica nello svolgimento dell'attività lavorativa, chiedeva di essere licenziato, in modo da non perdere la disoccupazione.” Ha poi formulato domanda riconvenzionale dal seguente tenore: “ Rigettare tutte le avverse domande siccome inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
2) In via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto della Gescom Srl ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal lavoratore, quantificati in euro 1.500,00 per retribuzioni corrisposte al sig. AL AR ed alla sig.ra NA IC ed euro 3.000,00 per lucro cessante derivante dall'annullamento di prenotazioni;
3) In via subordinata, compensare le somme che dovessero essere riconosciute al lavoratore a titolo di spettanze ed indennità con il risarcimento dei danni da egli dovuto in favore della Gescom srl. Con vittoria di spoese e competenze di causa”. La causa, istruita in via documentale e con l'escussione testimoniale della sola sig. ra SA AR, data la decadenza di parte ricorrente dai mezzi istruttori dichiarata all'udienza del 02.10.2024, è giunta alla discussione all'udienza del 06.11.2024, trattata con modalità cartolare, previa concessione di un termine per note, redatte dalla sola parte ricorrente.
*** 2. Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto. Il ricorrente ha agito impugnando il licenziamento orale intimatogli dal rappresentante di parte convenuta il 31.05.2020. Quest'ultimo, dal canto suo, pur confermando la cessazione del rapporto di lavoro, ha sostenuto trattarsi di risoluzione consensuale. Parte convenuta ha chiesto di provare per testimoni e interrogatorio formale l'avvenuta conclusione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Tale prova
– posto che dalla deposizione della sig.ra SA AR non è emerso nulla di dirimente - è del tutto irrilevante, atteso che né è stato prodotto il suddetto accordo in forma scritta, né è stata allegata la sua conclusione nei modi prescritti dalla legge. Deve, pertanto, farsi applicazione dell'art. 26, d. lgs. n. 151/2015, a norma del quale “le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. Sul punto, la S.C. ha, recentemente, precisato che la disposizione ha superato il previgente principio della libertà di forma del recesso da parte del lavoratore, in quanto
“la normativa (preceduta, nel tempo, da alcune previsioni di determinati contratti collettivi;
cfr. sul punto Cass. n. 9554 del 2001, Cass. n. 5454 del 2011 e Cass. n. 29329 del 2022) che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell'atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede - ai fini dell'efficacia dell'atto - il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione. Tali procedure mirano a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo: da un lato, conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
dall'altro, fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l'accordo di risoluzione consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente dal lavoratore medesimo, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro” e ha conseguentemente enunciato il principio di diritto per cui
“ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2015, art. 26, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto” (Cass., sez. lav., 26.9.2023, n. 27331, in motivazione). Ne consegue che la prova offerta è del tutto irrilevante, in quanto mira a dimostrare la conclusione di un negozio privo di effetti giuridici. 3. Fondata è altresi la doglianza di parte ricorrente, di aver subito un licenziamento orale, in assenza della produzione, da parte del convenuto, di qualsivoglia scrittura attestante la comunicazione del recesso e le relative ragioni. Sul punto, deve essere richiamato il condiviso orientamento della S.C., per cui il lavoratore che chiede accertarsi il licenziamento orale ha l'onere di provare, oltre all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la manifestazione di una volontà datoriale volta all'estinzione del rapporto medesimo (cfr. Cass., sez. lav., 16.5.2019, n. 13195). Nel caso di specie, la manifestazione di tale volontà risulta da molteplici indici. In primo luogo, nella memoria difensiva, la stessa convenuta ha ammesso di aver prospettato al ricorrente la scelta tra ridurre le ore lavorative e cessare il rapporto, allegazione, questa, espressiva dell'assenza di qualsiasi negoziazione tra le parti e ancor prima di una volontà terminativa della lavoratrice, liberamente formatasi (v. Cass. da ultimo cit.). In secondo luogo, la convenuta ha dichiarato al CPI, quale motivo della cessazione del rapporto, il “giustificato motivo oggettivo”, elemento di per sé ammissivo del fatto che il recesso sia dipeso da una scelta imprenditoriale e non dalla volontà del lavoratore. In definitiva, da tutti questi elementi emerge che, bel lungi dal manifestare alla datrice di lavoro una volontà risolutiva, il lavoratore sia stato, di fatto, costretto a subire la cessazione del proprio rapporto a tempo indeterminato e la sua sostituzione con una serie di contratti a tempo determinato e in regime di somministrazione di lavoro, sotto minaccia di perdere la retribuzione. 4. Nel caso di specie trova, quindi, applicazione la tutela di cui all'art. 2, d. lgs. n. 23/2015 e il datore di lavoro va condannato alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento (31.05.2020) all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il calcolo della retribuzione di riferimento (euro 978,00) contenuto nel ricorso, non è stato contestato dalla convenuta. Esso appare, peraltro, corretto, sulla base delle buste paga in atti (doc. 2 ric.).
5. Non ha trovato alcun riscontro in giudizio, né di tipo documentale né di tipo testimoniale, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno cagionato dal ricorrente nell'asserito inadeguato svolgimento delle sua mansioni (peraltro, già allegata in modo del tutto generico); pertanto, la domanda non potrà che essere rigettata
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore sa 5.201,00 a 26.000 euro della causa, della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Tale compenso viene aumentato a euro 3.234,00, ai sensi dell'art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014, per la manifesta fondatezza della domanda attorea.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato da OM SRL a LI AR il 31.05.2020 e condanna OM SRL a reintegrare LI AR nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (euro 978,21), dal giorno del licenziamento (31.05.2020) all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
2) condanna OM SRL alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di LI AR, liquidate in complessivi euro 3.234,00, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
Così deciso in Isernia, il 30.01.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 516 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 06.11.2024 e vertente
TRA
AR EL, rappresentato e difeso dall'avv. FIORITO MARISA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
OM S.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. MESSERE GIOVANNI, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Licenziamento orale
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18.12.2020, il sig. AR LI ha adito il Tribunale di Isernia per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ha adito il Tribunale di Isernia-Sez. Lavoro per accogliere le seguenti conclusioni: “ Nel merito: In via principale: 1) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, la nullità del licenziamento intimato al sig. LI e conseguentemente: 2) condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tutte le conseguenze di cui all'articolo 2 del d.l.gs. n. 23/2015 e cioè alla reintegrazione de ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno dallo stesso subito, stabilendo a tal fine un'indennità non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione sulla base del tallone mensile di euro 978.21 o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia-nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
In via meramente subordinata a quanto sopra: 3) previa declaratoria della nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento de quo, condannare la parte resistente a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3,I comma, d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
4) condannare la resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro 978.21 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia , a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, stabilito dal CCNL applicato in giorni 30, decorrenti dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. In ogni caso:5) con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo. Spese e compensi interamente rifusi” Il ricorrente ha rappresentato, in fatto, che:
- aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente presso la sede sita in Santa Maria del Molise (IS), con la qualifica di cuoco di ristornate livello III CCNL Turismo con contratto di lavoro a tempo indeterminato -tempo parziale orizzontale, dal 01.02.2020 al 31.05.2020 quando è stato licenziato oralmente. Dalla comunicazione Unilav depositata in atti viene indicata la cessazione del rapporto alla data del 04.06.2020 e il motivo della cessazione quale “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”;
- tale licenziamento, intimato oralmente al sig. LI in data 31.05.2020, veniva impugnato con lettera raccomandata del 25.06.2020 perché nullo, inefficace, illegittimo, ingiustificato perché assunto in violazione dei principi inderogabili, delle vigenti norme di legge e di contratti, nonché fonte di danni alla sfera patrimoniale e non patrimoniale del sig. LI. Si è costituita la Gascom s.r.l. affermando che il licenziamento era stato intimato poiché il lavoratore, non in grado di gestire da solo la cucina, avrebbe dovuto essere affiancato da altre figure di cuoco e dunque avrebbe visto “ridurre le ore lavorative e, di conseguenza, l'importo che gli sarebbe stato corrisposto sarebbe stato pari a quello indicato in busta paga. Poiché il sig. EL non accettava tale modifica nello svolgimento dell'attività lavorativa, chiedeva di essere licenziato, in modo da non perdere la disoccupazione.” Ha poi formulato domanda riconvenzionale dal seguente tenore: “ Rigettare tutte le avverse domande siccome inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
2) In via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto della Gescom Srl ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal lavoratore, quantificati in euro 1.500,00 per retribuzioni corrisposte al sig. AL AR ed alla sig.ra NA IC ed euro 3.000,00 per lucro cessante derivante dall'annullamento di prenotazioni;
3) In via subordinata, compensare le somme che dovessero essere riconosciute al lavoratore a titolo di spettanze ed indennità con il risarcimento dei danni da egli dovuto in favore della Gescom srl. Con vittoria di spoese e competenze di causa”. La causa, istruita in via documentale e con l'escussione testimoniale della sola sig. ra SA AR, data la decadenza di parte ricorrente dai mezzi istruttori dichiarata all'udienza del 02.10.2024, è giunta alla discussione all'udienza del 06.11.2024, trattata con modalità cartolare, previa concessione di un termine per note, redatte dalla sola parte ricorrente.
*** 2. Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto. Il ricorrente ha agito impugnando il licenziamento orale intimatogli dal rappresentante di parte convenuta il 31.05.2020. Quest'ultimo, dal canto suo, pur confermando la cessazione del rapporto di lavoro, ha sostenuto trattarsi di risoluzione consensuale. Parte convenuta ha chiesto di provare per testimoni e interrogatorio formale l'avvenuta conclusione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Tale prova
– posto che dalla deposizione della sig.ra SA AR non è emerso nulla di dirimente - è del tutto irrilevante, atteso che né è stato prodotto il suddetto accordo in forma scritta, né è stata allegata la sua conclusione nei modi prescritti dalla legge. Deve, pertanto, farsi applicazione dell'art. 26, d. lgs. n. 151/2015, a norma del quale “le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. Sul punto, la S.C. ha, recentemente, precisato che la disposizione ha superato il previgente principio della libertà di forma del recesso da parte del lavoratore, in quanto
“la normativa (preceduta, nel tempo, da alcune previsioni di determinati contratti collettivi;
cfr. sul punto Cass. n. 9554 del 2001, Cass. n. 5454 del 2011 e Cass. n. 29329 del 2022) che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell'atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede - ai fini dell'efficacia dell'atto - il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione. Tali procedure mirano a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo: da un lato, conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
dall'altro, fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l'accordo di risoluzione consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente dal lavoratore medesimo, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro” e ha conseguentemente enunciato il principio di diritto per cui
“ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2015, art. 26, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto” (Cass., sez. lav., 26.9.2023, n. 27331, in motivazione). Ne consegue che la prova offerta è del tutto irrilevante, in quanto mira a dimostrare la conclusione di un negozio privo di effetti giuridici. 3. Fondata è altresi la doglianza di parte ricorrente, di aver subito un licenziamento orale, in assenza della produzione, da parte del convenuto, di qualsivoglia scrittura attestante la comunicazione del recesso e le relative ragioni. Sul punto, deve essere richiamato il condiviso orientamento della S.C., per cui il lavoratore che chiede accertarsi il licenziamento orale ha l'onere di provare, oltre all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la manifestazione di una volontà datoriale volta all'estinzione del rapporto medesimo (cfr. Cass., sez. lav., 16.5.2019, n. 13195). Nel caso di specie, la manifestazione di tale volontà risulta da molteplici indici. In primo luogo, nella memoria difensiva, la stessa convenuta ha ammesso di aver prospettato al ricorrente la scelta tra ridurre le ore lavorative e cessare il rapporto, allegazione, questa, espressiva dell'assenza di qualsiasi negoziazione tra le parti e ancor prima di una volontà terminativa della lavoratrice, liberamente formatasi (v. Cass. da ultimo cit.). In secondo luogo, la convenuta ha dichiarato al CPI, quale motivo della cessazione del rapporto, il “giustificato motivo oggettivo”, elemento di per sé ammissivo del fatto che il recesso sia dipeso da una scelta imprenditoriale e non dalla volontà del lavoratore. In definitiva, da tutti questi elementi emerge che, bel lungi dal manifestare alla datrice di lavoro una volontà risolutiva, il lavoratore sia stato, di fatto, costretto a subire la cessazione del proprio rapporto a tempo indeterminato e la sua sostituzione con una serie di contratti a tempo determinato e in regime di somministrazione di lavoro, sotto minaccia di perdere la retribuzione. 4. Nel caso di specie trova, quindi, applicazione la tutela di cui all'art. 2, d. lgs. n. 23/2015 e il datore di lavoro va condannato alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento (31.05.2020) all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il calcolo della retribuzione di riferimento (euro 978,00) contenuto nel ricorso, non è stato contestato dalla convenuta. Esso appare, peraltro, corretto, sulla base delle buste paga in atti (doc. 2 ric.).
5. Non ha trovato alcun riscontro in giudizio, né di tipo documentale né di tipo testimoniale, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno cagionato dal ricorrente nell'asserito inadeguato svolgimento delle sua mansioni (peraltro, già allegata in modo del tutto generico); pertanto, la domanda non potrà che essere rigettata
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore sa 5.201,00 a 26.000 euro della causa, della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Tale compenso viene aumentato a euro 3.234,00, ai sensi dell'art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014, per la manifesta fondatezza della domanda attorea.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato da OM SRL a LI AR il 31.05.2020 e condanna OM SRL a reintegrare LI AR nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (euro 978,21), dal giorno del licenziamento (31.05.2020) all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
2) condanna OM SRL alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di LI AR, liquidate in complessivi euro 3.234,00, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
Così deciso in Isernia, il 30.01.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio