CA
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 595/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f. e (c.f. ), rappresentati C.F._6 Parte_7 C.F._7
e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Michele Cardenà e Maurizio Minnuc- ci;
appellanti
CONTRO
(p.iva e c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 P.IVA_1
di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo,
Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
1 conclusioni: parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona respinta ogni contraria istan- za, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza definitiva n. 831/2021 emessa dal Tribuna- le di Ascoli Piceno il 2.12.2021, per i motivi di cui in narrativa, stante la violazione dell'art. 91
c.p.c., condannare la alla refusione delle spese Controparte_1
di lite per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 599/08 da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.Con vittoria di spese e competenze professionali del grado di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.” parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte così giudicare: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 348 bis
c.p.c.; in via principale: respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 831/2021 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 2.12.2021; in ogni caso:con vittoria di spese, diritti e onorari”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. L'unico motivo di gravame censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel compiere la regolamentazione delle spese del grado, ha disposto l'integrale compensazione, in violazione, secondo la prospettazione difensiva ora in esame, dei principi della soccombenza e della causa- lità.
Il motivo è infondato.
2 La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, pur avendo accolto alcune delle ragioni di opposi- zione e pur avendo disposto la revoca del decreto ingiuntivo, veicolante un credito di euro
1.426.492,92, nondimeno ha condannato gli opponenti al pagamento della somma di euro
441.748,77; ciò preclude che gli opponenti possano conseguire una regolamentazione delle spe- se del primo grado più favorevole dell'integrale compensazione (in tal senso, tra tante, Senten- za delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32061 del 31/10/2022), come già statuito dalla sentenza impugnata.
Peraltro, la soluzione adottata dal Tribunale di Ascoli Piceno si rivela di estremo vantaggio per gli opponenti atteso che quest'ultimi, otre a veder rigettata la domanda riconvenzionale di risar- cimento del danno asseritamente quantificato in euro 1.500.000,00, sono stati condannati, lo si ripete, al pagamento del somma di euro 441.748,77, sì da assumere la posizione di soccombenti
(o di parti maggiormente soccombenti).
In via incidentale (quanto sopra osservato ha rilievo dirimente), vi è che anche il richiamo al principio della causalità appare non conferente, quantomeno nei termini in cui esso è declinato dalla difesa appellante, atteso che non vi è alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata con- sistenza inferenziale, che possa sostenere il convincimento che, qualora Controparte_1
avesse correttamente calibrato la propria pretesa creditoria, gli opponenti avreb-
[...]
bero prestato acquiescenza ed adempiuto e che, dunque, il giudizio non sarebbe stato necessa - rio.
Tale preconizzazione è impedita dalla circostanza che gli opponenti, lungi dal limitarsi a conte- stare l'entità dell'altrui credito, hanno negato la debenza di ogni somma, anche quale conse- guenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e della cor- relata compensazione.
II. L'infondatezza dell'unico motivo di gravame conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma delle sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire alla luce della soccom- benza, attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
3 Il valore della controversia deve essere determinato avendo riguardo all'entità delle spese del primo grado qualora fossero state poste a carico di così Controparte_1
come ora richiesto dagli appellanti.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
-condanna Parte_1 Parte_2 Parte_8 Parte_4 [...]
e all'immediato pagamento in via Parte_5 Parte_6 Parte_7
solidale, in favore di delle spese del presente grado, che si Controparte_1
liquidano in euro delle spese del presente grado, che si liquidano complessivamente in euro
3.473,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
-dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 31/03/2025 Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 595/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f. e (c.f. ), rappresentati C.F._6 Parte_7 C.F._7
e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Michele Cardenà e Maurizio Minnuc- ci;
appellanti
CONTRO
(p.iva e c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 P.IVA_1
di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo,
Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
1 conclusioni: parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona respinta ogni contraria istan- za, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza definitiva n. 831/2021 emessa dal Tribuna- le di Ascoli Piceno il 2.12.2021, per i motivi di cui in narrativa, stante la violazione dell'art. 91
c.p.c., condannare la alla refusione delle spese Controparte_1
di lite per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 599/08 da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.Con vittoria di spese e competenze professionali del grado di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.” parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte così giudicare: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 348 bis
c.p.c.; in via principale: respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 831/2021 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 2.12.2021; in ogni caso:con vittoria di spese, diritti e onorari”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. L'unico motivo di gravame censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel compiere la regolamentazione delle spese del grado, ha disposto l'integrale compensazione, in violazione, secondo la prospettazione difensiva ora in esame, dei principi della soccombenza e della causa- lità.
Il motivo è infondato.
2 La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, pur avendo accolto alcune delle ragioni di opposi- zione e pur avendo disposto la revoca del decreto ingiuntivo, veicolante un credito di euro
1.426.492,92, nondimeno ha condannato gli opponenti al pagamento della somma di euro
441.748,77; ciò preclude che gli opponenti possano conseguire una regolamentazione delle spe- se del primo grado più favorevole dell'integrale compensazione (in tal senso, tra tante, Senten- za delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32061 del 31/10/2022), come già statuito dalla sentenza impugnata.
Peraltro, la soluzione adottata dal Tribunale di Ascoli Piceno si rivela di estremo vantaggio per gli opponenti atteso che quest'ultimi, otre a veder rigettata la domanda riconvenzionale di risar- cimento del danno asseritamente quantificato in euro 1.500.000,00, sono stati condannati, lo si ripete, al pagamento del somma di euro 441.748,77, sì da assumere la posizione di soccombenti
(o di parti maggiormente soccombenti).
In via incidentale (quanto sopra osservato ha rilievo dirimente), vi è che anche il richiamo al principio della causalità appare non conferente, quantomeno nei termini in cui esso è declinato dalla difesa appellante, atteso che non vi è alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata con- sistenza inferenziale, che possa sostenere il convincimento che, qualora Controparte_1
avesse correttamente calibrato la propria pretesa creditoria, gli opponenti avreb-
[...]
bero prestato acquiescenza ed adempiuto e che, dunque, il giudizio non sarebbe stato necessa - rio.
Tale preconizzazione è impedita dalla circostanza che gli opponenti, lungi dal limitarsi a conte- stare l'entità dell'altrui credito, hanno negato la debenza di ogni somma, anche quale conse- guenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e della cor- relata compensazione.
II. L'infondatezza dell'unico motivo di gravame conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma delle sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire alla luce della soccom- benza, attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
3 Il valore della controversia deve essere determinato avendo riguardo all'entità delle spese del primo grado qualora fossero state poste a carico di così Controparte_1
come ora richiesto dagli appellanti.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
-condanna Parte_1 Parte_2 Parte_8 Parte_4 [...]
e all'immediato pagamento in via Parte_5 Parte_6 Parte_7
solidale, in favore di delle spese del presente grado, che si Controparte_1
liquidano in euro delle spese del presente grado, che si liquidano complessivamente in euro
3.473,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
-dà atto della sussistenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 31/03/2025 Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
4