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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
tN. R.G. 3476/2021
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 20/05/2025 alle ore 9.27, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. GRIFFO DANILO oggi sostituito dall'avv. GARGINI Parte_1
CAM Per compare l'avv. GRECO RAFFAELLA oggi sostituito dall'avv. CALISTRI Controparte_1
ALF
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata del
13.9.2023;
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 16.3.2023.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3476/2021 promossa da:
(C.F. ) con l'avv.GRIFFO DANILO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA , con l'avv. GRECO RAFFAELLA Controparte_1 P.IVA_1
) e l'avv. ANDREOLI FILIPPO C.F._3 C.F._4
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 812/2021 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 23.7.2021 e notificato il 4.11.2021, la sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio l., rappresentata da ed ha dedotto che la società Controparte_1 Controparte_2 opposta le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 5.739,08, oltre interessi e spese del monitorio, assumendo di essere cessionaria del credito da parte della società (già incorporata da Controparte_3
con la quale la sig.ra aveva stipulato, in qualità di coobbligato, un Controparte_4 Pt_1 contratto di finanziamento per l'ammontare complessivo di € 8.500,00, da estinguersi mediante corresponsione di nr. 60 ratei mensili di € 174,35 cadauno.
pagina 2 di 11 A sostegno dell'opposizione proposta, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della per mancata prova dell'inserimento del credito ingiunto tra quelli compresi nell'operazione di CP_1 cartolarizzazione di cui all'avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 commi 2, 3 e 4 del T.U.B., prodotto unitamente al ricorso monitorio;
ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 28/2010, previsto come condizione di procedibilità per l'azione in giudizio su controversie in materie di diritto bancario e finanziario;
ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento per violazione della forma scritta richiesta ad substantiam ex art. 117 n. 1 nonché per mancanza sottoscrizione da parte della società erogatrice del finanziamento, la;
ha contestato CP_5
l'idoneità all'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., prodotto ex adverso quale documento n. 3 del fascicolo monitorio, a costituire idonea prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
ha eccepito la mancata produzione del piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento di cui è causa, con conseguente indeterminatezza dei tassi di interesse applicati in violazione dell'art. 117 co. 4 TUB;
ha eccepito la pattuizione di un tasso di interesse moratorio, pari al 15,69% su base annua, in misura superiore al tasso soglia usura per le operazioni di tale categoria per il periodo in cui venne stipulato il contratto.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Pistoia n. 812/2021 del
23/07/2021 RG n. 2122/2021 ex art. 649 c.p.c., per carenza dei requisiti richiesti dalla legge, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opponente e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Pistoia n. 812/2021 del 23/07/2021 RG n. 2122/2021; -
Dichiarare improcedibile la domanda formulata dal creditore in via monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex D. Lgs. 28/2010, e con essa, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Pistoia n. 812/2021 del 23/07/2021 RG n. 2122/2021; In via principale: - Revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per grave carenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, per le argomentazioni diffusamente spiegate in narrativa. Nel merito, in via subordinata: - Revocare e/o annullare
e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo di cui è causa, accertando e dichiarando: - la violazione dell'art. 117 TUB cc. 1 e
3, e dunque la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa per mancanza della forma scritta ad substantiam;
- la violazione dell'art. 50 TUB per omessa produzione nel fascicolo monitorio degli estratti conto del contratto di finanziamento di cui è causa e per omessa notificazione degli stessi da parte dell'opposta all'opponente; - la violazione dell'art. 117 c. 4
TUB, per omessa allegazione del piano ammortamento, nonché per l'indeterminatezza degli interessi pattuiti, con conseguente applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB, per un indebito aggravio, a carico della società finanziatrice, salvo il diverso ammontare che dovesse essere quantificato in corso di causa anche a seguito di CTU;
- Accertare e dichiarare che, per grave violazione degli artt. 2697 c.c., 633 e 634 c.p.c. e 24 Cost., l'opponente non è creditrice nei confronti dell'opposta della somma di € 5.739,08; - Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale pagina 3 di 11 dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c”.
Si è costituita in giudizio la società rappresentata da la quale Controparte_1 Controparte_2 ha dedotto di agire in qualità di cessionaria di quale avente causa di Controparte_6
in forza di contratto di cessione pro soluto dei crediti “individuabili in blocco” ai sensi del Controparte_3 comb. disp. degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'Art. 58 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 -
Gazz. Uff., Foglio delle Inserzioni n. 75 del 2.7 2015; di aver dato prova, fin dalla fase monitoria, di essere titolare del credito oggetto di causa e di avere, dunque, la legittimazione attiva a richiederne il pagamento;
ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione avversaria e, per converso, affermato la sussistenza dei fatti costitutivi del credito opposto.
L'opposta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via preliminare atteso che
l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 812/2021 ai sensi dell'art. 648 c.p.c; - nel merito per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.
812/2021; - In via subordinata nel merito: accertare e dichiarare che la sig.ra , cod. fisc. Parte_1
è debitrice nei confronti di della somma di € 5.739,08, oltre interessi C.F._1 Controparte_1 moratori come da contratto dal 23/06/2015 sino all'effettivo soddisfo, e comunque entro i limiti di competenza per valore di questo Giudice, e per l'effetto condannarli al pagamento in favore di della predetta somma o di quella Controparte_1 ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del
D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% e spese successive occorrende”.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, assolta la condizione di procedibilità della domanda proposta dalla opposta mediante esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in corso di causa, le parti sono state autorizzato al deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., parte opponente, oltre a ribadire le difese già spiegate in atto di citazione in opposizione, ha per la prima volta eccepito la mancata produzione del contratto di cessione del credito, non potendosi ritenere, ai fini della prova della titolarità del credito, sufficiente la mera indicazione dell'avviso della cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
ha eccepito che la prima cessione del credito, avvenuta nel mese di agosto 2011 da parte di in favore di “uno Controparte_6 sconosciuto cessionario” non è stata mai comunicata all'opponente; ha eccepito che non vi è prova dell'assunto avversario per cui, in data 31.5.2012, sarebbe intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, non avendo la controparte prodotto alcuna comunicazione “inviata/ricevuta dal/al debitore”; ha eccepito che il T.A.E.G. indicato nel frontespizio del modulo di richiesta del finanziamento è pari all'8,83%,
a fronte di un TSU per la categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” oltre Euro 5.000 = 12,35%, e che il T.A.E.G. indicato all'art. 12 pagina 4 di 11 “Condizioni economiche della Carta di Credito” è pari al 19,28%, a fronte di un TSU per la categoria credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving, fino ad Euro 1.500 = 16,20% e oltre Euro 1.500 fino ad Euro 5.000 = 16,78%, con la conseguenza che il contratto di finanziamento è da considerarsi affetto da grave usura originaria e che, quindi, lo stesso diviene gratuito, con obbligo di restituzione del solo capitale, tuttavia di fatto già ampiamente pagato.
Svolta istruttoria documentale, precisate le conclusioni e la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari
1.1 Preliminarmente, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità dettata dall'art. 5, comma 1- bis, d.lgs. 28/2010, avendo parte opposta esperito in corso di causa la procedura di mediazione avanti all'organismo competente (cfr. verbale di mediazione del 18.5.2022 - doc. 1 di cui alla nota del 19.5.2022 di parte opposta).
1.2 Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire da parte di per il pagamento del credito dedotto in via monitoria. CP_1
A sostegno di tale eccezione, in atto di citazione in opposizione, parte opponente ha dedotto la mancata prova dell'inserimento del credito ingiunto tra quelli compresi nell'operazione di cartolarizzazione di cui all'avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 commi 2, 3 e 4 del T.U.B., prodotto unitamente al ricorso monitorio.
In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la medesima parte ha poi, per la prima volta, eccepito la mancata produzione del contratto di cessione del credito, affermando che non è sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito, la mera indicazione dell'avviso della cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In relazione a tale doglianza, merita rappresentare, in via generale, come in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
D. Lgs. n. 385 del 1993, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. ex multis Cass.
17944/2023; Cass. 9412/2023; Cass. 7688/2024).
Tale prova, quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, può essere soddisfatta tramite la pubblicazione da parte della società cessionaria sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione contenente l'indicazione precisa delle caratteristiche dei crediti ceduti in modo tale che si possa ricondurre pagina 5 di 11 con certezza il credito in questione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco;
la prova della cessione di un credito non è, infatti, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Qualora, invece, non sia possibile ricondurre con certezza il credito ceduto nell'alveo dei crediti di cui all'operazione di trasferimento in blocco, sarà necessaria la produzione del contratto ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. “(…) Diverso è, però, il caso in cui
(…) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. 5478/2024).
Giova, peraltro, rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari formalità non richiedendo neppure la forma scritta ad probationem (si veda, ex multis, Cass. 7919/2024).
Nel caso di specie sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti sulla cui base ritenere provata la titolarità del credito dedotto in via monitoria in capo alla opposta quale cessionaria di Controparte_1
avente causa di in forza di contratto di cessione pro Controparte_6 Controparte_3 soluto dei crediti “individuabili in blocco” ai sensi del comb. disp. degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'Art. 58 TUB.
L'opposta, infatti, ha ben ricostruito in via documentale l'avvenuta cessione in suo favore del credito dedotto in via monitoria, producendo la seguente documentazione:
- contratto di finanziamento n. 2795573 sottoscritto in data 29.5.2008, dalla sig.ra in Parte_1 qualità di coobbligato, con avente ad oggetto un finanziamento per l'ammontare Controparte_3 di € 8.500,00 da estinguersi mediante corresponsione di nr. 60 ratei mensili di € 174,35 cadauno (cfr. doc. 2 fasc. mon.);
- visura storica della società dalla quale risulta la sua intervenuta fusione per Controparte_3 incorporazione nella società in data 25.3.2015 (cfr. doc. 1 Controparte_6 fasc. opposta);
pagina 6 di 11 - avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 75 del 2.7.2015, nel quale viene esplicitato quanto segue: “La societa' (il “Cessionario”) comunica Controparte_1 che in data 22 giugno 2015, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarita' da (la "Cedente" Controparte_6
o "BMPS") quale avente causa di (con sede legale in Calenzano, Via Vittorio Controparte_3
Emanuele n. 10, iscrizione nel Registro Imprese di Firenze e partita IVA nr. ) in P.IVA_2 seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione di nella Cedente efficace Controparte_3 dal 1° giugno 2015, come da iscrizione nel Registro delle Imprese di del 12/05/2015 e nel CP_6
Registro delle Imprese di Firenze del 20/05/2015 ha stipulato con la Cedente, con sede legale in
Piazza Salimbeni 3, un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai CP_6 sensi degli Artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dalla Cedente, con effetto giuridico dal 22 giugno 2015, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri alla data del 22 giugno 2015 o alla diversa data indicata con riferimento al relativo criterio: Criterio di inclusione (i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da (ii) crediti che derivano da contratti di credito Controparte_3 che sono denominati in Euro;
(iii) crediti per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia gia' stata comunicata dalla Cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento (cfr. doc. 2 fasc. opposta);
- verbale di deposito di documento da parte di redatto dal Notaio Controparte_6 Per_1 in data 22.6.2015 (Rep. n. 4569 Racc. n. 2953), registrato in il 24.6.2015 al n. 3177 serie CP_6 della1T, recante la lista dei contratti di credito che individuano i crediti oggetto di cessione da parte della a favore della società tra cui Controparte_6 Controparte_1 risulta inserito il contratto n. 2795573 stipulato con SAM INVESTIMENT SRL, da cui deriva il credito dedotto in giudizio (cfr. doc. 2 fasc. opposta). Alla luce della documentazione richiamata può ritenersi raggiunta la prova presuntiva della effettiva sussistenza della dedotta cessione del credito tra la mutuante cedente e la cessionaria opposta e, dunque, la sussistenza della legittimazione ad agire di quest'ultima.
2. Sul merito
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Va tuttavia aggiunto che, in sede di opposizione, l'opponente-convenuto sostanziale ha l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto azionato dalla controparte in via monitoria, con la conseguenza che pagina 7 di 11 la “non contestazione” dei fatti affermati da una parte ha effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti
(per l'applicazione del principio di non contestazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si v. Cass. 19480/2007).
Più precisamente, in materia di contratti bancari, l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB costituisce senz'altro documento idoneo a fondare la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo ed è utilizzabile, come riconosciuto da Cass.
3.12.2019 n. 31577, anche da parte dei cessionari di crediti cartolarizzati, perfino allorquando siano soggetti “non bancari”.
Nondimeno, costituisce ius receptum che l'estratto conto certificato non integri di per sé piena prova del credito in esse indicato, laddove il preteso debitore muova contestazioni sull'an o sul quantum debeatur.
Nel caso che ci occupa, è documentale che la società SAM INVESTMENT s.r.l., quale intestataria, e la sig.ra quale coobbligata, abbiano sottoscritto in data 28.5.2008 con la società Parte_1 CP_3 il contratto n. 2795573 avente ad oggetto finanziamento per l'acquisto di beni e servizi (nella specie,
[...] autoveicolo Fiat Doblò) per la somma di euro 8.700,00, da restituire mediante la corresponsione di n. 60 rate mensili di euro 174,35 ciascuna, comprensive di interessi (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
In particolare, dal contratto di finanziamento prodotto emerge la pattuizione delle condizioni economiche e, in particolare, il tasso di interesse corrispettivo (T.A.N. 7,50%; T.A.E.G. 8,83) e il tasso di interesse moratorio (15,96% su base annua) (Cfr. art. 16 Condizioni Generali del Contratto).
L'avvenuta erogazione del suddetto importo, allegata nel ricorso monitorio, non è stato oggetto di contestazione alcuna da parte della opponente in questo giudizio e può dunque ritenersi circostanza incontroversa, oltre che documentalmente provata (cfr. doc. 4 fascicolo opposta).
Ciò rilevato, la parte opposta risulta aver assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'articolo 2697 co. 1 c.c., risultando provati gli elementi costitutivi della propria domanda di restituzione di somme date a mutuo e cioè la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. 5560/2021).
Mette conto evidenziare, peraltro, come parte opponente non abbia specificamente e tempestivamente contestato l'allegazione avversaria in ordine al mancato pagamento delle rate dalla n. 39 in avanti, con conseguente decadenza dal beneficio del termine intervenuto in data 31.5.2012, né tantomeno ha mosso specifiche contestazioni sotto il profilo del quantum del credito per capitale, interessi e spese, dedotto in via monitoria.
Parte opponente ha piuttosto articolato plurimi motivi di opposizione involgenti la validità del contratto di finanziamento, sia nella sua interezza che in relazione a specifiche pattuizioni.
pagina 8 di 11 Quanto alla eccezione di nullità del contratto di finanziamento per violazione della forma scritta richiesta ad substantiam ex art. 117 n. 1 TUB nonché per mancanza sottoscrizione da parte della società erogatrice del finanziamento, se ne deve rilevare l'infondatezza.
Sul punto, si osserva che il summenzionato contratto di finanziamento risulta stipulato in forma scritta e regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della società mutuataria e dalla sig.ra Parte_1
Va rammentato inoltre che la giurisprudenza della Suprema Corte esclude per la validità del contratto bancario la necessità della sottoscrizione della banca, valorizzando la ratio dell'art. 117 d.lgs. 385/1993 finalizzato alla protezione del contraente debole ed alla valorizzazione delle esigenze di chiarezza e di trasparenza informativa (si v. Cass. Sez. Un. 898/2018; Cass. 10447/2017).
In tale ottica, la sottoscrizione da parte del delegato dell'istituto di credito non pare necessaria in quanto non rispondente al bisogno di tutela del contraente debole che sottende alla nullità prevista dall'art. 117
TUB. Il consenso della banca, invero, ben può rivestire altre forme, quali la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, la consegna del documento negoziale o l'esecuzione del contratto, intesi come comportamenti concludenti (in questo senso cfr. Cass. 10447/2017).
Alla luce delle considerazioni svolte il contratto di finanziamento di cui è causa deve ritenersi validamente concluso tra le parti.
Parimenti infondata è l'eccezione di indeterminatezza del credito azionato per assenza del piano di ammortamento, non costituendo esso un elemento essenziale del contratto di mutuo e potendo una simile omissione al più valere come inadempimento di un obbligo accessorio della banca. Al riguardo si richiama condiviso orientamento della Suprema Corte secondo cui non può sostenersi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate, atteso che l'ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni parziali e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione, mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale (in tal senso si v. in parte motiva Cass. 12922/2020).
Con ulteriore motivo di doglianza, parte attrice lamenta la pattuizione di tassi di interesse di mora usurari.
Più precisamente, l'opponente assume che il tasso di mora pattuito in contratto “(..) come si evince dal contenuto del contratto stesso, è pari al 15,69% su base annua, mentre il tasso soglia usura per le operazioni di tale categoria per il periodo in cui venne stipulato il contratto era fissato al 15,9%. (..). Pertanto, pur in assenza di una valutazione tecnica peritale, che ci si riserva di richiedere nel corso del presente giudizio, emerge ictu oculi l'usurarietà del finanziamento per il tasso di mora che, se già nominalmente è al limite dell'usura, una volta sommato alle penali ed agli altri costi, determinerebbe sicuramente il superamento del tasso soglia il tasso soglia usura” (cfr. atto di citazione in opposizione pag. 15).
Premessa l'assoluta genericità delle allegazioni ora esposte, stante la mancata specifica indicazione delle
“penali” e degli “altri costi” che, se sommati al tasso di mora pattuito, determinerebbero il superamento pagina 9 di 11 del tasso soglia usura, si osserva che la tesi propugnata dalla difesa di parte opponente è oltretutto infondata.
Invero, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, non rilevano le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
A tal riguardo si richiama la prevalente giurisprudenza di merito che ritiene infondata la modalità di conteggio del c.d. tasso effettivo di mora (T.E.MO.), posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto
(conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi (cfr. Tribunale Roma sez. XVII,
2.1.2019 n.48; Tribunale Milano, 22.10.2015 n. 11854; Corte App. Milano, 20.1.2015; Tribunale Roma sez. XVII 27.11.2019; Tribunale Lucca, 8.5.2018).
Del tutto irrilevante è, infine, la doglianza circa l'affermata usurarietà del tasso di interesse corrispettivo previsto dall'art. 12 rubricato “Condizioni economiche della Carta di Credito”, non avendo parte attrice né dedotto né provato di aver acceso tale linea di credito.
Quanto all'asserita usurarietà del TAEG contrattuale individuato dall'attrice nella misura del 8,83% “a fronte di un TSU di un TSU (come da Decreto Ministeriale – DOC. C) per la categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” oltre Euro
5.000 = 12,35%” (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. pag. 13), si osserva che risulta erroneo condurre la verifica di usura prendendo quale tasso di riferimento il TAEG.
Invero, la verifica di usurarietà deve essere condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il
TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG (cfr. Sez. Un. 16303/2018 e
Cass. n. 39898/2021). TEG e TAEG sono tassi differenti: il Tasso Effettivo Globale (TEG) misura il costo del denaro ed è comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse, mentre il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è un indicatore del costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, e rappresenta quindi una pagina 10 di 11 "fotografia" del costo globale del credito da effettuarsi in sede di stipula - ai fini di trasparenza - sulla base di un'elencazione normativamente stabilita che comprende anche gli oneri fiscali.
Attesa la diversità tra TEG e TAEG, la verifica di usurarietà proposta dall'attrice raffrontando il TAEG al tasso soglia usura conduce ad esiti necessariamente non corretti e, pertanto, la doglianza si appalesa infondata.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, i profili di invalidità del contratto di finanziamento delineati dalla parte opponente vanno ritenuti infondati.
In conclusione, in applicazione dei chiari principi posti da Cass. Sez. Un. 31.10.2001 n. 13533, la domanda avanzata in via monitoria va accolta, in quanto l'attrice sostanziale ha fornito idonea prova dei fatti costitutivi del credito vantato nei confronti della opponente, mentre – per
contro
- quest'ultima non ha dimostrato la sussistenza dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati.
L'opposizione è dunque infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione assorbita.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza della opponente e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 in base al valore della lite (da euro 5.200 ad euro 26.000), alla natura del procedimento e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi del giudizio, atteso che non sono state trattate questioni in fatto e in diritto di elevata complessità, dell'istruttoria solo documentale e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 15 maggio 2025
Il giudice
Emanuele Venzo
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 20/05/2025 alle ore 9.27, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per compare l'avv. GRIFFO DANILO oggi sostituito dall'avv. GARGINI Parte_1
CAM Per compare l'avv. GRECO RAFFAELLA oggi sostituito dall'avv. CALISTRI Controparte_1
ALF
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata del
13.9.2023;
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 16.3.2023.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3476/2021 promossa da:
(C.F. ) con l'avv.GRIFFO DANILO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA , con l'avv. GRECO RAFFAELLA Controparte_1 P.IVA_1
) e l'avv. ANDREOLI FILIPPO C.F._3 C.F._4
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 812/2021 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 23.7.2021 e notificato il 4.11.2021, la sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio l., rappresentata da ed ha dedotto che la società Controparte_1 Controparte_2 opposta le ha ingiunto il pagamento della somma di euro 5.739,08, oltre interessi e spese del monitorio, assumendo di essere cessionaria del credito da parte della società (già incorporata da Controparte_3
con la quale la sig.ra aveva stipulato, in qualità di coobbligato, un Controparte_4 Pt_1 contratto di finanziamento per l'ammontare complessivo di € 8.500,00, da estinguersi mediante corresponsione di nr. 60 ratei mensili di € 174,35 cadauno.
pagina 2 di 11 A sostegno dell'opposizione proposta, l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della per mancata prova dell'inserimento del credito ingiunto tra quelli compresi nell'operazione di CP_1 cartolarizzazione di cui all'avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 commi 2, 3 e 4 del T.U.B., prodotto unitamente al ricorso monitorio;
ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 28/2010, previsto come condizione di procedibilità per l'azione in giudizio su controversie in materie di diritto bancario e finanziario;
ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento per violazione della forma scritta richiesta ad substantiam ex art. 117 n. 1 nonché per mancanza sottoscrizione da parte della società erogatrice del finanziamento, la;
ha contestato CP_5
l'idoneità all'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., prodotto ex adverso quale documento n. 3 del fascicolo monitorio, a costituire idonea prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
ha eccepito la mancata produzione del piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento di cui è causa, con conseguente indeterminatezza dei tassi di interesse applicati in violazione dell'art. 117 co. 4 TUB;
ha eccepito la pattuizione di un tasso di interesse moratorio, pari al 15,69% su base annua, in misura superiore al tasso soglia usura per le operazioni di tale categoria per il periodo in cui venne stipulato il contratto.
Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Pistoia n. 812/2021 del
23/07/2021 RG n. 2122/2021 ex art. 649 c.p.c., per carenza dei requisiti richiesti dalla legge, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opponente e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Pistoia n. 812/2021 del 23/07/2021 RG n. 2122/2021; -
Dichiarare improcedibile la domanda formulata dal creditore in via monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ex D. Lgs. 28/2010, e con essa, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Pistoia n. 812/2021 del 23/07/2021 RG n. 2122/2021; In via principale: - Revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per grave carenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, per le argomentazioni diffusamente spiegate in narrativa. Nel merito, in via subordinata: - Revocare e/o annullare
e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo di cui è causa, accertando e dichiarando: - la violazione dell'art. 117 TUB cc. 1 e
3, e dunque la nullità del contratto di finanziamento di cui è causa per mancanza della forma scritta ad substantiam;
- la violazione dell'art. 50 TUB per omessa produzione nel fascicolo monitorio degli estratti conto del contratto di finanziamento di cui è causa e per omessa notificazione degli stessi da parte dell'opposta all'opponente; - la violazione dell'art. 117 c. 4
TUB, per omessa allegazione del piano ammortamento, nonché per l'indeterminatezza degli interessi pattuiti, con conseguente applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB, per un indebito aggravio, a carico della società finanziatrice, salvo il diverso ammontare che dovesse essere quantificato in corso di causa anche a seguito di CTU;
- Accertare e dichiarare che, per grave violazione degli artt. 2697 c.c., 633 e 634 c.p.c. e 24 Cost., l'opponente non è creditrice nei confronti dell'opposta della somma di € 5.739,08; - Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale pagina 3 di 11 dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c”.
Si è costituita in giudizio la società rappresentata da la quale Controparte_1 Controparte_2 ha dedotto di agire in qualità di cessionaria di quale avente causa di Controparte_6
in forza di contratto di cessione pro soluto dei crediti “individuabili in blocco” ai sensi del Controparte_3 comb. disp. degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'Art. 58 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 -
Gazz. Uff., Foglio delle Inserzioni n. 75 del 2.7 2015; di aver dato prova, fin dalla fase monitoria, di essere titolare del credito oggetto di causa e di avere, dunque, la legittimazione attiva a richiederne il pagamento;
ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione avversaria e, per converso, affermato la sussistenza dei fatti costitutivi del credito opposto.
L'opposta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via preliminare atteso che
l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 812/2021 ai sensi dell'art. 648 c.p.c; - nel merito per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.
812/2021; - In via subordinata nel merito: accertare e dichiarare che la sig.ra , cod. fisc. Parte_1
è debitrice nei confronti di della somma di € 5.739,08, oltre interessi C.F._1 Controparte_1 moratori come da contratto dal 23/06/2015 sino all'effettivo soddisfo, e comunque entro i limiti di competenza per valore di questo Giudice, e per l'effetto condannarli al pagamento in favore di della predetta somma o di quella Controparte_1 ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del
D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% e spese successive occorrende”.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, assolta la condizione di procedibilità della domanda proposta dalla opposta mediante esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in corso di causa, le parti sono state autorizzato al deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., parte opponente, oltre a ribadire le difese già spiegate in atto di citazione in opposizione, ha per la prima volta eccepito la mancata produzione del contratto di cessione del credito, non potendosi ritenere, ai fini della prova della titolarità del credito, sufficiente la mera indicazione dell'avviso della cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
ha eccepito che la prima cessione del credito, avvenuta nel mese di agosto 2011 da parte di in favore di “uno Controparte_6 sconosciuto cessionario” non è stata mai comunicata all'opponente; ha eccepito che non vi è prova dell'assunto avversario per cui, in data 31.5.2012, sarebbe intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, non avendo la controparte prodotto alcuna comunicazione “inviata/ricevuta dal/al debitore”; ha eccepito che il T.A.E.G. indicato nel frontespizio del modulo di richiesta del finanziamento è pari all'8,83%,
a fronte di un TSU per la categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” oltre Euro 5.000 = 12,35%, e che il T.A.E.G. indicato all'art. 12 pagina 4 di 11 “Condizioni economiche della Carta di Credito” è pari al 19,28%, a fronte di un TSU per la categoria credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving, fino ad Euro 1.500 = 16,20% e oltre Euro 1.500 fino ad Euro 5.000 = 16,78%, con la conseguenza che il contratto di finanziamento è da considerarsi affetto da grave usura originaria e che, quindi, lo stesso diviene gratuito, con obbligo di restituzione del solo capitale, tuttavia di fatto già ampiamente pagato.
Svolta istruttoria documentale, precisate le conclusioni e la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sulle questioni preliminari
1.1 Preliminarmente, deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità dettata dall'art. 5, comma 1- bis, d.lgs. 28/2010, avendo parte opposta esperito in corso di causa la procedura di mediazione avanti all'organismo competente (cfr. verbale di mediazione del 18.5.2022 - doc. 1 di cui alla nota del 19.5.2022 di parte opposta).
1.2 Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire da parte di per il pagamento del credito dedotto in via monitoria. CP_1
A sostegno di tale eccezione, in atto di citazione in opposizione, parte opponente ha dedotto la mancata prova dell'inserimento del credito ingiunto tra quelli compresi nell'operazione di cartolarizzazione di cui all'avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 commi 2, 3 e 4 del T.U.B., prodotto unitamente al ricorso monitorio.
In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la medesima parte ha poi, per la prima volta, eccepito la mancata produzione del contratto di cessione del credito, affermando che non è sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito, la mera indicazione dell'avviso della cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In relazione a tale doglianza, merita rappresentare, in via generale, come in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
D. Lgs. n. 385 del 1993, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. ex multis Cass.
17944/2023; Cass. 9412/2023; Cass. 7688/2024).
Tale prova, quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, può essere soddisfatta tramite la pubblicazione da parte della società cessionaria sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione contenente l'indicazione precisa delle caratteristiche dei crediti ceduti in modo tale che si possa ricondurre pagina 5 di 11 con certezza il credito in questione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco;
la prova della cessione di un credito non è, infatti, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Qualora, invece, non sia possibile ricondurre con certezza il credito ceduto nell'alveo dei crediti di cui all'operazione di trasferimento in blocco, sarà necessaria la produzione del contratto ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. “(…) Diverso è, però, il caso in cui
(…) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr. Cass. 5478/2024).
Giova, peraltro, rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari formalità non richiedendo neppure la forma scritta ad probationem (si veda, ex multis, Cass. 7919/2024).
Nel caso di specie sussistono presunzioni gravi, precise e concordanti sulla cui base ritenere provata la titolarità del credito dedotto in via monitoria in capo alla opposta quale cessionaria di Controparte_1
avente causa di in forza di contratto di cessione pro Controparte_6 Controparte_3 soluto dei crediti “individuabili in blocco” ai sensi del comb. disp. degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'Art. 58 TUB.
L'opposta, infatti, ha ben ricostruito in via documentale l'avvenuta cessione in suo favore del credito dedotto in via monitoria, producendo la seguente documentazione:
- contratto di finanziamento n. 2795573 sottoscritto in data 29.5.2008, dalla sig.ra in Parte_1 qualità di coobbligato, con avente ad oggetto un finanziamento per l'ammontare Controparte_3 di € 8.500,00 da estinguersi mediante corresponsione di nr. 60 ratei mensili di € 174,35 cadauno (cfr. doc. 2 fasc. mon.);
- visura storica della società dalla quale risulta la sua intervenuta fusione per Controparte_3 incorporazione nella società in data 25.3.2015 (cfr. doc. 1 Controparte_6 fasc. opposta);
pagina 6 di 11 - avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 75 del 2.7.2015, nel quale viene esplicitato quanto segue: “La societa' (il “Cessionario”) comunica Controparte_1 che in data 22 giugno 2015, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarita' da (la "Cedente" Controparte_6
o "BMPS") quale avente causa di (con sede legale in Calenzano, Via Vittorio Controparte_3
Emanuele n. 10, iscrizione nel Registro Imprese di Firenze e partita IVA nr. ) in P.IVA_2 seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione di nella Cedente efficace Controparte_3 dal 1° giugno 2015, come da iscrizione nel Registro delle Imprese di del 12/05/2015 e nel CP_6
Registro delle Imprese di Firenze del 20/05/2015 ha stipulato con la Cedente, con sede legale in
Piazza Salimbeni 3, un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai CP_6 sensi degli Artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dalla Cedente, con effetto giuridico dal 22 giugno 2015, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri alla data del 22 giugno 2015 o alla diversa data indicata con riferimento al relativo criterio: Criterio di inclusione (i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da (ii) crediti che derivano da contratti di credito Controparte_3 che sono denominati in Euro;
(iii) crediti per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia gia' stata comunicata dalla Cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento (cfr. doc. 2 fasc. opposta);
- verbale di deposito di documento da parte di redatto dal Notaio Controparte_6 Per_1 in data 22.6.2015 (Rep. n. 4569 Racc. n. 2953), registrato in il 24.6.2015 al n. 3177 serie CP_6 della1T, recante la lista dei contratti di credito che individuano i crediti oggetto di cessione da parte della a favore della società tra cui Controparte_6 Controparte_1 risulta inserito il contratto n. 2795573 stipulato con SAM INVESTIMENT SRL, da cui deriva il credito dedotto in giudizio (cfr. doc. 2 fasc. opposta). Alla luce della documentazione richiamata può ritenersi raggiunta la prova presuntiva della effettiva sussistenza della dedotta cessione del credito tra la mutuante cedente e la cessionaria opposta e, dunque, la sussistenza della legittimazione ad agire di quest'ultima.
2. Sul merito
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Va tuttavia aggiunto che, in sede di opposizione, l'opponente-convenuto sostanziale ha l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto azionato dalla controparte in via monitoria, con la conseguenza che pagina 7 di 11 la “non contestazione” dei fatti affermati da una parte ha effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti
(per l'applicazione del principio di non contestazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si v. Cass. 19480/2007).
Più precisamente, in materia di contratti bancari, l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB costituisce senz'altro documento idoneo a fondare la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo ed è utilizzabile, come riconosciuto da Cass.
3.12.2019 n. 31577, anche da parte dei cessionari di crediti cartolarizzati, perfino allorquando siano soggetti “non bancari”.
Nondimeno, costituisce ius receptum che l'estratto conto certificato non integri di per sé piena prova del credito in esse indicato, laddove il preteso debitore muova contestazioni sull'an o sul quantum debeatur.
Nel caso che ci occupa, è documentale che la società SAM INVESTMENT s.r.l., quale intestataria, e la sig.ra quale coobbligata, abbiano sottoscritto in data 28.5.2008 con la società Parte_1 CP_3 il contratto n. 2795573 avente ad oggetto finanziamento per l'acquisto di beni e servizi (nella specie,
[...] autoveicolo Fiat Doblò) per la somma di euro 8.700,00, da restituire mediante la corresponsione di n. 60 rate mensili di euro 174,35 ciascuna, comprensive di interessi (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
In particolare, dal contratto di finanziamento prodotto emerge la pattuizione delle condizioni economiche e, in particolare, il tasso di interesse corrispettivo (T.A.N. 7,50%; T.A.E.G. 8,83) e il tasso di interesse moratorio (15,96% su base annua) (Cfr. art. 16 Condizioni Generali del Contratto).
L'avvenuta erogazione del suddetto importo, allegata nel ricorso monitorio, non è stato oggetto di contestazione alcuna da parte della opponente in questo giudizio e può dunque ritenersi circostanza incontroversa, oltre che documentalmente provata (cfr. doc. 4 fascicolo opposta).
Ciò rilevato, la parte opposta risulta aver assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'articolo 2697 co. 1 c.c., risultando provati gli elementi costitutivi della propria domanda di restituzione di somme date a mutuo e cioè la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. 5560/2021).
Mette conto evidenziare, peraltro, come parte opponente non abbia specificamente e tempestivamente contestato l'allegazione avversaria in ordine al mancato pagamento delle rate dalla n. 39 in avanti, con conseguente decadenza dal beneficio del termine intervenuto in data 31.5.2012, né tantomeno ha mosso specifiche contestazioni sotto il profilo del quantum del credito per capitale, interessi e spese, dedotto in via monitoria.
Parte opponente ha piuttosto articolato plurimi motivi di opposizione involgenti la validità del contratto di finanziamento, sia nella sua interezza che in relazione a specifiche pattuizioni.
pagina 8 di 11 Quanto alla eccezione di nullità del contratto di finanziamento per violazione della forma scritta richiesta ad substantiam ex art. 117 n. 1 TUB nonché per mancanza sottoscrizione da parte della società erogatrice del finanziamento, se ne deve rilevare l'infondatezza.
Sul punto, si osserva che il summenzionato contratto di finanziamento risulta stipulato in forma scritta e regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della società mutuataria e dalla sig.ra Parte_1
Va rammentato inoltre che la giurisprudenza della Suprema Corte esclude per la validità del contratto bancario la necessità della sottoscrizione della banca, valorizzando la ratio dell'art. 117 d.lgs. 385/1993 finalizzato alla protezione del contraente debole ed alla valorizzazione delle esigenze di chiarezza e di trasparenza informativa (si v. Cass. Sez. Un. 898/2018; Cass. 10447/2017).
In tale ottica, la sottoscrizione da parte del delegato dell'istituto di credito non pare necessaria in quanto non rispondente al bisogno di tutela del contraente debole che sottende alla nullità prevista dall'art. 117
TUB. Il consenso della banca, invero, ben può rivestire altre forme, quali la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, la consegna del documento negoziale o l'esecuzione del contratto, intesi come comportamenti concludenti (in questo senso cfr. Cass. 10447/2017).
Alla luce delle considerazioni svolte il contratto di finanziamento di cui è causa deve ritenersi validamente concluso tra le parti.
Parimenti infondata è l'eccezione di indeterminatezza del credito azionato per assenza del piano di ammortamento, non costituendo esso un elemento essenziale del contratto di mutuo e potendo una simile omissione al più valere come inadempimento di un obbligo accessorio della banca. Al riguardo si richiama condiviso orientamento della Suprema Corte secondo cui non può sostenersi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate, atteso che l'ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni parziali e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione, mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale (in tal senso si v. in parte motiva Cass. 12922/2020).
Con ulteriore motivo di doglianza, parte attrice lamenta la pattuizione di tassi di interesse di mora usurari.
Più precisamente, l'opponente assume che il tasso di mora pattuito in contratto “(..) come si evince dal contenuto del contratto stesso, è pari al 15,69% su base annua, mentre il tasso soglia usura per le operazioni di tale categoria per il periodo in cui venne stipulato il contratto era fissato al 15,9%. (..). Pertanto, pur in assenza di una valutazione tecnica peritale, che ci si riserva di richiedere nel corso del presente giudizio, emerge ictu oculi l'usurarietà del finanziamento per il tasso di mora che, se già nominalmente è al limite dell'usura, una volta sommato alle penali ed agli altri costi, determinerebbe sicuramente il superamento del tasso soglia il tasso soglia usura” (cfr. atto di citazione in opposizione pag. 15).
Premessa l'assoluta genericità delle allegazioni ora esposte, stante la mancata specifica indicazione delle
“penali” e degli “altri costi” che, se sommati al tasso di mora pattuito, determinerebbero il superamento pagina 9 di 11 del tasso soglia usura, si osserva che la tesi propugnata dalla difesa di parte opponente è oltretutto infondata.
Invero, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, non rilevano le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
A tal riguardo si richiama la prevalente giurisprudenza di merito che ritiene infondata la modalità di conteggio del c.d. tasso effettivo di mora (T.E.MO.), posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto
(conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi (cfr. Tribunale Roma sez. XVII,
2.1.2019 n.48; Tribunale Milano, 22.10.2015 n. 11854; Corte App. Milano, 20.1.2015; Tribunale Roma sez. XVII 27.11.2019; Tribunale Lucca, 8.5.2018).
Del tutto irrilevante è, infine, la doglianza circa l'affermata usurarietà del tasso di interesse corrispettivo previsto dall'art. 12 rubricato “Condizioni economiche della Carta di Credito”, non avendo parte attrice né dedotto né provato di aver acceso tale linea di credito.
Quanto all'asserita usurarietà del TAEG contrattuale individuato dall'attrice nella misura del 8,83% “a fronte di un TSU di un TSU (come da Decreto Ministeriale – DOC. C) per la categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” oltre Euro
5.000 = 12,35%” (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. pag. 13), si osserva che risulta erroneo condurre la verifica di usura prendendo quale tasso di riferimento il TAEG.
Invero, la verifica di usurarietà deve essere condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il
TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG (cfr. Sez. Un. 16303/2018 e
Cass. n. 39898/2021). TEG e TAEG sono tassi differenti: il Tasso Effettivo Globale (TEG) misura il costo del denaro ed è comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse, mentre il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è un indicatore del costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, e rappresenta quindi una pagina 10 di 11 "fotografia" del costo globale del credito da effettuarsi in sede di stipula - ai fini di trasparenza - sulla base di un'elencazione normativamente stabilita che comprende anche gli oneri fiscali.
Attesa la diversità tra TEG e TAEG, la verifica di usurarietà proposta dall'attrice raffrontando il TAEG al tasso soglia usura conduce ad esiti necessariamente non corretti e, pertanto, la doglianza si appalesa infondata.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, i profili di invalidità del contratto di finanziamento delineati dalla parte opponente vanno ritenuti infondati.
In conclusione, in applicazione dei chiari principi posti da Cass. Sez. Un. 31.10.2001 n. 13533, la domanda avanzata in via monitoria va accolta, in quanto l'attrice sostanziale ha fornito idonea prova dei fatti costitutivi del credito vantato nei confronti della opponente, mentre – per
contro
- quest'ultima non ha dimostrato la sussistenza dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati.
L'opposizione è dunque infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione assorbita.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza della opponente e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014 in base al valore della lite (da euro 5.200 ad euro 26.000), alla natura del procedimento e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi del giudizio, atteso che non sono state trattate questioni in fatto e in diritto di elevata complessità, dell'istruttoria solo documentale e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 15 maggio 2025
Il giudice
Emanuele Venzo
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