Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LI IC Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7014/2023 promossa con ricorso depositato da: da:
, nata a [...], Brasile, il 31/01/1974, (C.F. Parte_1
), residente in [...]di Venezia (VE), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Stefano Chiaromanni del Foro di Venezia ( , presso il cui studio - sito in Email_1
Mestre-Venezia (VE), Via Caneve, n. 13 – è elettivamente domiciliata
-ricorrente- contro
, nato a [...], l'[...], (C.F. Controparte_1
, residente in [...], int. 7, C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Da Lio del Foro di Venezia
presso il cui studio – sito in Spinea (VE), via Francesco De Email_2
Sanctis, n. 1– è elettivamente domiciliato,
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter depositate dalle parti rispettivamente in data 18.11.2024 e 20.11.2024:
“b) in punto scioglimento del matrimonio:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
2. non disporre alcun assegno divorzile a carico di alcuno dei coniugi, essendo entrambi in grado di rendersi autosufficienti e alla luce della breve durata del matrimonio.
3. spese legali integralmente compensate fra le parti;
4. con annotazione nei registri dello stato civile del Comune di Spinea”.
Per il P.M. intervenuto: “Visto, il PM esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 474-bis.49 c.p.c. depositato il
18.05.2023, esponeva di aver contratto matrimonio con rito civile Parte_1
con il resistente in data 17.10.2022 a Spinea, (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2022, alla parte I, atto n. 46) e che dall'unione non nascevano figli.
Con comparsa di costituzione del 4.10.2023 il Signor si è costituito in giudizio, non CP_1
contestando la sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status, ma chiedendo il rigetto delle altre domande.
All'udienza dell'11.04.2024 le parti raggiungevano un accordo riguardante le condizioni sia di separazione che di divorzio, così il Giudice preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti rimetteva la causa al Collegio, il quale, dopo aver acquisito il parere favorevole del P.M., pronunciava la separazione dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti con provvedimento del 7.05.2024 (pubblicato il 27.05.2024).
Rimessa, quindi, la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il 28.11.2024 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
Con il deposito delle note scritte sostitutive della suddetta udienza in data 18.11.2024 e
20.11.2024, le parti rassegnavano concordemente le conclusioni riportate in epigrafe per lo scioglimento del matrimonio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione. R.G. N. 7014/2023
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso in data 26.02.2025 come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delegato nella procedura di separazione.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, le domande non potranno che andare accolte con le conseguenti annotazioni di legge.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17.10.2022 con rito civile tra e , trascritto nei registri atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Spinea al n. 46, Parte I, dell'anno 2022, alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 26.02.2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino R.G. N. 7014/2023
Il Presidente
Dott.ssa LI IC