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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7106/23 R.G., promossa da:
, titolare della AB FORNITURE INDUSTRIALI di CC Parte_1
ANDREA, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Via San C.F._1
Quintino n. 40, presso e nello studio dell'avv. Francesco Doria, che lo rappresenta e difende per delega 22.11.2021 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CREDITORE PROCEDENTE ATTORE -
-
contro
-
NG , c.f. CP_1 C.F._2
- DEBITRICE ESECUTATA CONVENUTA CONTUMACE -
c.f. Controparte_2 C.F._3
- COMPROPRIETARIO NON ESECUTATO CONVENUTO CONTUMACE -
c.f. Controparte_3 C.F._4
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: giudizio di divisione endo-esecutiva.
Conclusioni
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza 22.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
titolare della AB FORNITURE INDUSTRIALI di CC ANDREA, Parte_2 creditore procedente nell'esecuzione promossa a carico di CP_1
pagina 1 di 7 , ha evocato in giudizio la debitrice esecutata, il comproprietario non CP_2 esecutato e l'usufruttuaria al fine di Controparte_2 Controparte_3 ottenere lo scioglimento della comunione esistente tra le parti (per la quota di ½ di nuda proprietà) sull'immobile sito in Torino, C.so Potenza n. 168, censito al N.C.E.U. al Foglio
1110, part. 638, sub. 39, oggetto dell'espropriazione forzata - per la quota indivisa di ½ di nuda proprietà dell'esecutata - nel proc. n. 8085/22 R.G.E.: procedimento sospeso con ordinanza 15.3.2023 del Giudice dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 600 e 601
c.p.c., sino all'esito del giudizio di divisione.
Con la medesima ordinanza, il G.E. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di debitore, comproprietario e creditori iscritti, non costituiti nel procedimento esecutivo.
Contumaci i convenuti (debitrice, condividente non esecutato ed usufruttuaria), all'esito della prima udienza è stata disposta CTU per la valutazione dell'immobile: con ordinanza 10.1.2024 è stato ordinato lo scioglimento della comunione esistente tra
, titolare della nuda proprietà per ½ e Controparte_4 CP_2
, titolare della restante quota di nuda proprietà, avente ad oggetto l'immobile
[...] sopra descritto;
all'esito delle operazioni di vendita, sostituito il Giudice titolare a seguito di trasferimento per concorso interno, è stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile ed è stato predisposto il progetto di divisione, ritualmente notificato ai convenuti contumaci e dichiarato esecutivo all'udienza del 22.10.2025.
Nella stessa udienza, fissata anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
2.
Oggetto della presente decisione è la liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite e la distribuzione del relativo carico, essendosi l'iter divisorio esaurito avanti al G.I. mediante l'approvazione del progetto di divisione predisposto in data 27.5.2025, dichiarato esecutivo all'udienza del 22.10.2025.
Deve precisarsi che la quota assoggettata a pignoramento, sottoposta al vincolo del pignoramento nel progetto di divisione (per la parte di spettanza della debitrice esecutata), non può formare oggetto di distribuzione ai creditori nella presente sede pagina 2 di 7 processuale, dovendo ciò avvenire nell'ambito del relativo procedimento esecutivo (con riferimento alla quota dell'esecutata): è infatti principio acquisito che “il giudice istruttore, nel dichiarare esecutivo il progetto di divisione, non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore, in ordine alla cui vendita o assegnazione deve statuire il giudice dell'esecuzione, nell'ambito e con le forme della procedura espropriativa” (cfr.
Cass. n. 5718/87 e Cass. n. 10067/20).
Venendo quindi alla regolamentazione delle spese di lite, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione nei giudizi di divisione le spese di lite vanno poste a carico della massa se sono servite a condurre il processo alla sua conclusione nel comune interesse: dunque, le spese nel giudizio di divisione devono essere poste "a carico della massa", in considerazione dell'interesse comune dei condividenti a pervenire alla divisione, con la conseguenza che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote;
valgono invece i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa” (cfr. Cass. n. 2770/20, Cass. n. 1635/20,
Cass. n. 20250/16, Cass. n. 9813 e Cass. n. 22903/13).
Occorre peraltro precisare che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 24550/24), l'espressione “a carico della massa” deve essere intesa nel senso che
“ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n.
9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n.
3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059)”: tale criterio trova “giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad
pagina 3 di 7 eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. Civ. ...”.
Nell'ambito dei giudizi di divisione 'endoesecutivi', ossia instaurati sulla base dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att.
c.p.c., ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale citato, sussistendo la necessità di distinguere la posizione del debitore esecutato, quella del comproprietario non esecutato e quella dei creditori (procedente ed intervenuti).
E' certo che il creditore non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti: è infatti evidente che i creditori sono necessitati a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito in conseguenza dell'inadempimento del debitore;
come sottolineato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, “la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato”.
Dunque, nel giudizio di divisione promosso non da uno dei condividenti, ma dal creditore procedente - a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa - ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato: “per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica
pagina 4 di 7 strumentalità che lega la divisione all'espropriazione” (cfr. Cass. n. 24550/24 e Cass. n.
2787/23).
3.
Facendo applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, l'esecutata
[...]
, per il principio di soccombenza, è tenuta a rimborsare per intero Controparte_4 le spese del creditore procedente che ha dato impulso al giudizio di divisione, coltivandolo sino alla sua definizione.
Alla liquidazione delle spese di lite si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto): si tiene conto valore della quota in contestazione giusta la previsione dell'art. 5
DM 55/14 (avuto riferimento al prezzo ricavato dalla vendita), dell'attività svolta e delle questioni trattate, così applicandosi i valori medi ridotti dello scaglione relativo per le previste fasi processuali, tenendo conto della nota spese depositata dal creditore procedente (cfr. Cass. n. 14198/22, Cass. n. 6345/20, Cass. n. 17057/19 e Cass. n.
11522/13).
Nei rapporti tra i condividenti, poi, come detto ciascuno dei condividenti partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, “ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione” (cfr. Cass. n. 24550/24): tali devono ritenersi - ad esempio - le spese per l'avvio del giudizio di divisione (notifica, CU e marca) e di trascrizione della domanda (ex art. 2646 c.c.), le spese di CTU (cfr. Cass. n.
3239/18), quelle relative alla vendita dei beni (quali compensi per il professionista delegato/custode ed i costi degli adempimenti relativi alla pubblicità), le spese di notifica del progetto di divisione ai contumaci.
Premesso che nel caso di specie le spese relative alle competenze del professionista delegato e del custode sono già state detratte dal ricavato della vendita e quindi sono state già poste a carico della massa, andando a gravare pro quota sui condividenti,
l'attore ha documentato di avere sostenuto per l'intero le seguenti spese 'nell'interesse comune':
. per la notifica dell'atto introduttivo (verbale di udienza e ordinanza G.E.) € 36,26;
. per l'iscrizione a ruolo (CU e marca, già in atti) € 786,00;
pagina 5 di 7 . per la trascrizione della domanda (docc. allegati alla nota spese) € 518,98 (marche comprese);
. per il compenso al CTU (fattura e bonifico allegati alla nota spese) € 1.915,46;
. per gli adempimenti connessi alle operazioni di vendita (fatture e ricevuta CU allegate alla nota spese) complessivamente € 358,03;
. per la notifica del progetto di divisione € 47,65 (come risultante dall'atto notificato).
L'attore ha documentato di avere sostenuto 'spese nell'interesse comune' per complessivi € 3.662,38: i condividenti devono pertanto essere condannati a rimborsare all'attore dette spese, l'esecutata (soccombente nei confronti del creditore procedente) per l'intero, in solido con il comproprietario non esecutato quest'ultimo in misura corrispondente alla propria quota (1/2).
Si dispone la distrazione delle spese liquidate in favore dell'avv. Francesco Doria, il quale ne ha fatto istanza dichiarando di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari: “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa” (cfr.
Cass. n. 34202/24).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o disattesa:
- liquida le spese sostenute dal creditore procedente-attore CC DR, titolare della
AB Forniture Industriali di CC DR, in € 2.538,50 per compensi, oltre 15% Spese
Generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rimborsare all'attore le spese di lite sopra Controparte_4 liquidate per intero;
- liquida le spese sostenute dall'attore 'nell'interesse comune' in € 3.662,38;
pagina 6 di 7 - condanna a rimborsare all'attore le spese sopra liquidate Controparte_4 per l'intero, in solido con in misura pari ad 1/2; Controparte_2
- dispone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Doria.
Così deciso in Torino, in data 20.11.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7106/23 R.G., promossa da:
, titolare della AB FORNITURE INDUSTRIALI di CC Parte_1
ANDREA, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Via San C.F._1
Quintino n. 40, presso e nello studio dell'avv. Francesco Doria, che lo rappresenta e difende per delega 22.11.2021 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CREDITORE PROCEDENTE ATTORE -
-
contro
-
NG , c.f. CP_1 C.F._2
- DEBITRICE ESECUTATA CONVENUTA CONTUMACE -
c.f. Controparte_2 C.F._3
- COMPROPRIETARIO NON ESECUTATO CONVENUTO CONTUMACE -
c.f. Controparte_3 C.F._4
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: giudizio di divisione endo-esecutiva.
Conclusioni
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza 22.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
titolare della AB FORNITURE INDUSTRIALI di CC ANDREA, Parte_2 creditore procedente nell'esecuzione promossa a carico di CP_1
pagina 1 di 7 , ha evocato in giudizio la debitrice esecutata, il comproprietario non CP_2 esecutato e l'usufruttuaria al fine di Controparte_2 Controparte_3 ottenere lo scioglimento della comunione esistente tra le parti (per la quota di ½ di nuda proprietà) sull'immobile sito in Torino, C.so Potenza n. 168, censito al N.C.E.U. al Foglio
1110, part. 638, sub. 39, oggetto dell'espropriazione forzata - per la quota indivisa di ½ di nuda proprietà dell'esecutata - nel proc. n. 8085/22 R.G.E.: procedimento sospeso con ordinanza 15.3.2023 del Giudice dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 600 e 601
c.p.c., sino all'esito del giudizio di divisione.
Con la medesima ordinanza, il G.E. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di debitore, comproprietario e creditori iscritti, non costituiti nel procedimento esecutivo.
Contumaci i convenuti (debitrice, condividente non esecutato ed usufruttuaria), all'esito della prima udienza è stata disposta CTU per la valutazione dell'immobile: con ordinanza 10.1.2024 è stato ordinato lo scioglimento della comunione esistente tra
, titolare della nuda proprietà per ½ e Controparte_4 CP_2
, titolare della restante quota di nuda proprietà, avente ad oggetto l'immobile
[...] sopra descritto;
all'esito delle operazioni di vendita, sostituito il Giudice titolare a seguito di trasferimento per concorso interno, è stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile ed è stato predisposto il progetto di divisione, ritualmente notificato ai convenuti contumaci e dichiarato esecutivo all'udienza del 22.10.2025.
Nella stessa udienza, fissata anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
2.
Oggetto della presente decisione è la liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite e la distribuzione del relativo carico, essendosi l'iter divisorio esaurito avanti al G.I. mediante l'approvazione del progetto di divisione predisposto in data 27.5.2025, dichiarato esecutivo all'udienza del 22.10.2025.
Deve precisarsi che la quota assoggettata a pignoramento, sottoposta al vincolo del pignoramento nel progetto di divisione (per la parte di spettanza della debitrice esecutata), non può formare oggetto di distribuzione ai creditori nella presente sede pagina 2 di 7 processuale, dovendo ciò avvenire nell'ambito del relativo procedimento esecutivo (con riferimento alla quota dell'esecutata): è infatti principio acquisito che “il giudice istruttore, nel dichiarare esecutivo il progetto di divisione, non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore, in ordine alla cui vendita o assegnazione deve statuire il giudice dell'esecuzione, nell'ambito e con le forme della procedura espropriativa” (cfr.
Cass. n. 5718/87 e Cass. n. 10067/20).
Venendo quindi alla regolamentazione delle spese di lite, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione nei giudizi di divisione le spese di lite vanno poste a carico della massa se sono servite a condurre il processo alla sua conclusione nel comune interesse: dunque, le spese nel giudizio di divisione devono essere poste "a carico della massa", in considerazione dell'interesse comune dei condividenti a pervenire alla divisione, con la conseguenza che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote;
valgono invece i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che sono conseguenza “di eccessive pretese o di inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa” (cfr. Cass. n. 2770/20, Cass. n. 1635/20,
Cass. n. 20250/16, Cass. n. 9813 e Cass. n. 22903/13).
Occorre peraltro precisare che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 24550/24), l'espressione “a carico della massa” deve essere intesa nel senso che
“ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n.
9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n.
3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059)”: tale criterio trova “giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad
pagina 3 di 7 eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. Civ. ...”.
Nell'ambito dei giudizi di divisione 'endoesecutivi', ossia instaurati sulla base dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att.
c.p.c., ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale citato, sussistendo la necessità di distinguere la posizione del debitore esecutato, quella del comproprietario non esecutato e quella dei creditori (procedente ed intervenuti).
E' certo che il creditore non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti: è infatti evidente che i creditori sono necessitati a promuovere la divisione in via strumentale rispetto alla realizzazione del proprio diritto di credito in conseguenza dell'inadempimento del debitore;
come sottolineato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, “la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato”.
Dunque, nel giudizio di divisione promosso non da uno dei condividenti, ma dal creditore procedente - a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa - ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato: “per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica
pagina 4 di 7 strumentalità che lega la divisione all'espropriazione” (cfr. Cass. n. 24550/24 e Cass. n.
2787/23).
3.
Facendo applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie, l'esecutata
[...]
, per il principio di soccombenza, è tenuta a rimborsare per intero Controparte_4 le spese del creditore procedente che ha dato impulso al giudizio di divisione, coltivandolo sino alla sua definizione.
Alla liquidazione delle spese di lite si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto): si tiene conto valore della quota in contestazione giusta la previsione dell'art. 5
DM 55/14 (avuto riferimento al prezzo ricavato dalla vendita), dell'attività svolta e delle questioni trattate, così applicandosi i valori medi ridotti dello scaglione relativo per le previste fasi processuali, tenendo conto della nota spese depositata dal creditore procedente (cfr. Cass. n. 14198/22, Cass. n. 6345/20, Cass. n. 17057/19 e Cass. n.
11522/13).
Nei rapporti tra i condividenti, poi, come detto ciascuno dei condividenti partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, “ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione” (cfr. Cass. n. 24550/24): tali devono ritenersi - ad esempio - le spese per l'avvio del giudizio di divisione (notifica, CU e marca) e di trascrizione della domanda (ex art. 2646 c.c.), le spese di CTU (cfr. Cass. n.
3239/18), quelle relative alla vendita dei beni (quali compensi per il professionista delegato/custode ed i costi degli adempimenti relativi alla pubblicità), le spese di notifica del progetto di divisione ai contumaci.
Premesso che nel caso di specie le spese relative alle competenze del professionista delegato e del custode sono già state detratte dal ricavato della vendita e quindi sono state già poste a carico della massa, andando a gravare pro quota sui condividenti,
l'attore ha documentato di avere sostenuto per l'intero le seguenti spese 'nell'interesse comune':
. per la notifica dell'atto introduttivo (verbale di udienza e ordinanza G.E.) € 36,26;
. per l'iscrizione a ruolo (CU e marca, già in atti) € 786,00;
pagina 5 di 7 . per la trascrizione della domanda (docc. allegati alla nota spese) € 518,98 (marche comprese);
. per il compenso al CTU (fattura e bonifico allegati alla nota spese) € 1.915,46;
. per gli adempimenti connessi alle operazioni di vendita (fatture e ricevuta CU allegate alla nota spese) complessivamente € 358,03;
. per la notifica del progetto di divisione € 47,65 (come risultante dall'atto notificato).
L'attore ha documentato di avere sostenuto 'spese nell'interesse comune' per complessivi € 3.662,38: i condividenti devono pertanto essere condannati a rimborsare all'attore dette spese, l'esecutata (soccombente nei confronti del creditore procedente) per l'intero, in solido con il comproprietario non esecutato quest'ultimo in misura corrispondente alla propria quota (1/2).
Si dispone la distrazione delle spese liquidate in favore dell'avv. Francesco Doria, il quale ne ha fatto istanza dichiarando di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari: “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa” (cfr.
Cass. n. 34202/24).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o disattesa:
- liquida le spese sostenute dal creditore procedente-attore CC DR, titolare della
AB Forniture Industriali di CC DR, in € 2.538,50 per compensi, oltre 15% Spese
Generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rimborsare all'attore le spese di lite sopra Controparte_4 liquidate per intero;
- liquida le spese sostenute dall'attore 'nell'interesse comune' in € 3.662,38;
pagina 6 di 7 - condanna a rimborsare all'attore le spese sopra liquidate Controparte_4 per l'intero, in solido con in misura pari ad 1/2; Controparte_2
- dispone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Doria.
Così deciso in Torino, in data 20.11.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
pagina 7 di 7