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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3051/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3051/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta dell'11-12-2024, con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. per deposito della comparsa conclusionale e vertente
TRA
Parte_1
in
[...] persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domiciliano alla via Diaz, 11 (P.E.C.
– Telefax: – Email_1 P.IVA_1
Servizio Polisweb: ADS80030620639)
Appellanti
E
, nato a [...] il Controparte_1
14.04.1957 e residente a [...] al civico n. 3, C.F. C.F._1
Appellato Contumace NONCHÈ
in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., con sede legale in Siena (SI), CAP
53100, alla via Piazza Salimbeni n. 3
Appellata Contumace
FATTO E DIRITTO
Con reclamo ex art. 630 cpc, depositato in data 21-11-2018, le
Amministrazioni odierne appellanti esponevano che: “Con decreto del 15.02.2016, confermato con ordinanza n.104/2016 del 2.05.2016, il Presidente della Sezione Giurisdizionale della
Corte dei conti per la Campania disponeva il sequestro conservativo, a garanzia del credito erariale per cui si procedeva, in danno del sig. , Controparte_1 sul seguente immobile: “intera proprietà di un appartamento sito in Massa di Somma (NA), alla via G. De Filippo, piano T, di vani 3,5, iscritto nel catasto fabbricati al FL. 111, Pt. 214, sub 2, cat. A/3, cl. 1, fino alla concorrenza della somma di €
10.008.582,60”.
Con sentenza n. 65/2018, depositata il 9.02.2018, munita di formula esecutiva il 13.02.2018, la Corte dei Conti - Sezione
Giurisdizionale per la Campania - disponeva la condanna di
[...]
al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, della somma di €542.254,17, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria "dalla data di consumazione dei singoli episodi truffaldini e fino alla data di deposito della sentenza" ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, nonché in favore dell' Parte_1
dell'ulteriore somma di € 10.000,00 a titolo di danno
[...] da disservizio, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, e spese di giustizia liquidate in € 899,44.
In data 7.03.2018 veniva curata l'annotazione, a margine della trascrizione del precedente sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 686 cpc e art. 156, co. II, disp. Att. c.p.c., della sentenza di condanna esecutiva in oggetto con la seguente formalità: registro generale n. 10285, registro particolare n. 934.
Il medesimo immobile risultava già gravato da sequestro penale preventivo ex art. 321 cpp disposto con decreto G.I.P. Tribunale di Torre Annunziata del 25/11/2013 (R.G. 7701/11; R.G. G.I.P.
6386/11), poi confermato con decreto G.I.P. del Tribunale di
Napoli, del 2/01/2014 (R.G. nr 54814/14; R.G. G.I.P.
41685/13), trascritti rispettivamente, presso Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, il 3.12.2013
(ai nn. Reg. gen. 51792 e reg. part. 35496), e il 16.01.2014 (ai nn. Reg. gen. 2759 e Reg. part. 1459; v. ispezione ipotecaria in atti).
In data 7.03.2018, veniva eseguita la notifica, in forma esecutiva, della sentenza Corte dei conti n. 65/201 al debitore,
Sig. . Controparte_1
Il 22/03/2018 l'Amm.ne procedeva all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, presso il Tribunale di Nola, territorialmente competente.
Le medesime pp.aa. il 26/03/2018, depositavano l'istanza di vendita di cui all'art. 567 c.p.c., allegando alla stessa l'Ispezione dei Registri Immobiliari afferente all'immobile pignorato relativa al ventennio anteriore, con espressa riserva di integrare la documentazione, nel termine ex art. 567 cpc.
In data 23.07.2018 l'Amm.ne procedente depositava a integrazione della documentazione precedentemente prodotta, i seguenti atti:
· certificazione delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato, effettuate nel ventennio antecedente alla procedura esecutiva;
· estratto catastale relativo all'immobile pignorato.
Con ordinanza comunicata il 29/10/2018 (prot. n. 187938 del
29/10/2018), il G.E., senza previa fissazione dell'udienza e senza udire le parti, dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva R.G. n.
92/2018, sulla base della seguente motivazione: “Rilevato che, nel caso di specie, l'istanza di vendita è stata depositata in data
26.03.2018…e che soltanto in data 23.07.2018 il creditore procedente provvedeva a depositare certificazione ipocatastale, cioè quando era ormai decorso il detto termine di 60 giorni previsto a pena di inefficacia del pignoramento”-
Indi, col detto reclamo ex art. 630 c.p.c. le odierne appellanti chiedevano: “dichiarare la nullità e/o riformare l'impugnata ordinanza perché adottata in assenza dei necessari presupposti di legge, con lesione del diritto di difesa e di azione del creditore procedente;
b) disporre la revoca e/o l'integrale riforma dell'impugnata ordinanza, e per l'effetto, dichiarare l'improseguibilità e/o la sospensione della procedura esecutiva fino alla definizione del pregiudicante processo penale e alla decisione definitiva sulla confisca penale sul bene pignorato. in riforma della reclamata ordinanza, ritenere ritualmente e tempestivamente prodotta la documentazione ipocatastale nei termini ex art. 567 II e III co cpc, e per l'effetto fissare l'udienza ex art. 569 cpc”.
Il detto reclamo era rigettato dal Tribunale di Nola con sentenza n. 216/2018 del 21-12-2018.
Avverso la detta sentenza proponevano appello le medesime
Amministrazioni, che chiedevano la riforma della detta sentenza e per l'effetto, riproponevano, in sostanza, le conclusioni già formulate in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c.
Non si costituivano, nonostante la rituale notifica, gli appellati.
All'udienza dell'11/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione del termine di legge ex art. 190
c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Col primo motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il G.E. ha dichiarato “a sorpresa” l'estinzione della procedura, senza aver preliminarmente provocato il contraddittorio con il creditore procedente sulla questione sollevata d'ufficio dell'inefficacia del pignoramento, affermando il medesimo giudicante che detta violazione non aveva leso il diritto di difesa della parte procedente.
La parte appellante deduce al riguardo che: “l'interesse in gioco del creditore procedente era rilevante, così come l'esigenza di esplicazione del diritto di difesa, posto che il provvedimento adottato pregiudicava in modo irreversibile la realizzazione del diritto posto in esecuzione e cioè l'interesse primario del creditore procedente a conseguire l'esecuzione coattiva del proprio credito e sussistevano concrete e pregnanti ragioni contrarie all'adozione di detto provvedimento, che il creditore aveva interesse ad esporre;
ove il creditore procedente fosse stato preventivamente edotto della questione processuale sollevata d'ufficio e ritualmente convocato per apposita udienza, avrebbe potuto ivi prospettare tutte le ragioni che inducevano a ritenere l'infondatezza della medesima questione, così come poi esposto con il reclamo”.
Il motivo è infondato.
In punto di diritto si rileva che (Cass. n. 16731 del 17/07/2009) il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso. Infatti, il diritto al giusto processo nell'esecuzione forzata si configura solo nei casi e nelle fasi in cui si debba decidere di diritti sostanziali o posizioni giuridicamente protette. È, dunque, improprio discutere qui di un "diritto al contraddittorio",
«laddove più correttamente bisogna discutere di un diritto del cittadino al "giusto processo". Invero, la mera deduzione della lesione del contraddittorio non
è sufficiente a rendere ammissibile l'opposizione agli atti, se l'opponente non indica sotto quale profilo tale violazione abbia pregiudicato il suo diritto di difesa: v. ad es., Cass., 13 gennaio
1976, n. 94, Cass., 3 febbraio 2012, n. 1609).
La doglianza relativa alla violazione del principio del contraddittorio deve essere veicolata nell'opposizione formale unitamente alla deduzione delle ragioni per cui essa abbia causato l'ingiustizia del provvedimento opposto (in applicazione del generale principio del pregiudizio effettivo).
Non esiste un generico ed astratto diritto al contraddittorio e l'impugnazione di un atto esecutivo, quando si lamenti la lesione del principio del contraddittorio, deve essere supportata dalla deduzione di un pregiudizio concreto dei diritti o delle situazioni giuridicamente protette (Cass. 24 aprile 2012,
n. 6459) e cioè dalla deduzione delle specifiche facoltà difensive eventualmente pregiudicate in modo irreversibile, non potendo la parte vantare un interesse astratto alla regolarità del giudizio senza evidenziarne i riflessi pratici sulla decisione adottata, dovendo ritenere esclusa la necessità di regolarizzare il processo, qualora non sia riscontrabile alcuna concreta contrazione dei diritti sostanziali e processuali.” (Cass. 25 luglio
2019 n. 20152).
Le appellanti, invece, non specificano sotto quale profilo sarebbe stato pregiudicato in modo irreversibile il proprio diritto di difesa posto a tutela del proprio interesse a conseguire l'esecuzione coattiva del proprio credito, non indicano quali sarebbero state le ragioni che avrebbero potuto indurre il G.E. a ritenere l'infondatezza della questione della estinzione della procedura esecutiva e non specificano i motivi per i quali una loro difesa successiva in merito sarebbe stata in qualche modo preclusa, come, invece, è stato loro consentita ex lege attraverso il proposto reclamo. Col secondo motivo la parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale, nel rigettare il motivo di reclamo, con cui si deduceva l'avveramento di una causa di sospensione ex lege della procedura per l'intervenuto sequestro penale preventivo del cespite pignorato, ha affermato che, al fine di comprovare detto sequestro, era necessario il deposito della certificazione ipotecaria, non essendo a tal fine sufficiente l'ispezione ipotecaria prodotta.
In particolare, gli impugnanti deducono che: “L'ispezione ipotecaria prodotta registrava, con sufficiente precisione e chiarezza, la sussistenza dei cennati decreti di sequestro penale, debitamente trascritti nel 2013 e nel 2014 e in ogni caso tali risultanze risultavano certificate dall'esibizione dell'istanza di dissequestro penale presentata nell'interesse delle Amm.ni e dell'ordinanza del Tribunale penale reiettiva dell'istanza di dissequestro”.
Col terzo motivo la parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittima, ai sensi e per l'effetto dell'art. 567, comma 3, c.p.c., l'ordinanza recante la declaratoria di inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura espropriativa n. 92\2018 R.G.E., sul presupposto del mancato deposito da parte del creditore pignorante della prescritta documentazione ipocatastale nel termine di legge.
In particolare, il Tribunale ha affermato che la documentazione ipotecaria depositata dal creditore procedente, con l'istanza di vendita in data 26.03.2018, in quanto ispezione ipotecaria,
“priva della fede pubblica rivestita dai certificati”, era inidonea ad accertare “se l'esecutato risulti titolare del diritto oggetto del pignoramento, se sia stato rispettato il principio di continuità delle trascrizioni, ovvero accertare la presenza di eventuali comproprietari”. Gli appellanti hanno al riguardo dedotto che: “non può condividersi il ragionamento seguito dal primo Giudice che, distinguendo tra ispezione ipotecaria e certificazione ipotecaria, ha assimilato l'esibizione dell'ispezione ipotecaria a quella dell'omesso deposito della certificazione ipotecaria, ai fini dell'assolvimento dell'onere prescritto dall'art. 567 II co. Cpc, con applicazione della sanzione grave dell'inefficacia del pignoramento” e non, invece, alla documentazione incompleta, successivamente integrabile ex art. 567 c.p.c.
Precisano le impugnanti che: “ il contenuto delle ispezioni ipotecarie non diverge da quello della certificazione ipotecaria relativa al medesimo soggetto;
l'ispezione ipotecaria è stata rilasciata in formato analogico dalla medesima Conservatoria,
Ufficio di Napoli 2, su istanza dell' , in data Parte_1
22.02.2018, e non acquisita da remoto attraverso consultazione informatica dei RR.II.”.
Il secondo e il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi fra loro sotto il profilo delle relative argomentazioni dedotte.
L'art. 567, comma 2 c.p.c. prescrive che il creditore procedente che richieda la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine (pacificamente perentorio, salva eventuale proroga chiesta prima della sua scadenza) previsto dall'articolo 497
c.p.c.: “l'estratto del catasto nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.
Il certificato ipotecario richiesto dall'art. 567, comma 2 c.p.c. è il documento rilasciato dal Conservatore dei registri immobiliari, che contiene la copia conforme delle trascrizioni/iscrizioni/annotazioni o l'attestazione che non ve ne
è alcuna.
Essa può essere sostituita, con valore equivalente, dalla certificazione notarile, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
si tratta di un atto rientrante nella categoria delle certificazioni in senso proprio, che attesta fatti o atti dei quali il notaio ha acquisito conoscenza indiretta attraverso la consultazione dei registri immobiliari e catastali, attribuendo pubblica fede agli stessi.
La norma di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p.c. risponde alla necessità, posta a carico del procedente, di dimostrare la c.d. continuità delle trascrizioni a favore e contro nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento e correttamente individuare i diritti spettanti e gli eventuali gravami o vincoli sul medesimo bene che potrebbero limitarne la disponibilità in modo opponibile al creditore procedente e quindi all'aggiudicatario.
Dunque, si può affermare che la medesima norma abbia la funzione di consentire al G.E. di accertare se sussistano in generale atti o fatti che impediscano la vendita coattiva del bene immobile oggetto di procedura esecutiva e cioè non solo la eventuale non appartenenza dello stesso al debitore esecutato ma anche le eventuali iscrizione di gravami che siano incompatibili la medesima vendita.
L'ispezione ipotecaria (cioè, quella depositata dagli odierni appellanti in sede di istanza di vendita) è, invece, una procedura che consente - sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche - la mera consultazione dei registri e delle banche dati ipotecarie presenti nelle Conservatorie, finalizzata solo a risolvere una necessità relativa alla verifica di informazioni o al recupero di documenti tramite l'interrogazione delle dette banche dati. Quindi, l'ispezione ipotecaria è un documento formatosi a seguito di una libera consultazione di banche dati ipotecarie, per cui essa, pur se contenente una precisa indicazione delle informazioni relative ad un immobile, non può avere valore certificativo circa l'esistenza delle iscrizioni e trascrizioni sull'immobile oggetto di procedura esecutiva.
Dunque, deve ritenersi che l'ispezione ipotecaria, non potendo per tali motivi assumere un valore probatorio certificativo in una procedura esecutiva, non poteva essere utilizzata dal G.E. per ricavare con certezza il dato ufficiale relativo all'attuale iscrizione pregiudizievole relativo a un decreto di sequestro preventivo penale sull'immobile oggetto della stessa procedura, tale da impedire (allo stato degli atti) la prosecuzione della medesima e né il suo deposito, essendo irrilevanti la sua mera corrispondenza contenutistica con la certificazione ipotecaria e il suo mero formato analogico, poteva essere assimilata dal medesimo organo giudicante ad un formale deposito di una documentazione soltanto incompleta ex art. 567 comma 2 c.pc., tale da eventualmente imporre al G.E. di assegnare al creditore procedente il termine di legge per la sua integrazione.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio, stante la contumacia delle parti appellate.
Non deve, poi, darsi atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante, in quanto esse riguardano solamente la parte appellante privata e non le Amministrazioni dello Stato (fra le quali rientrano le Agenzia Governative nazionali come l'
[...]
, che sono istituzionalmente Parte_1 esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. n. 1778 del 29/01/2016; Cassazione civ., Sez. III, 14 marzo
2014 n. 5955).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 216/2018 del 21-12-2018 del Tribunale di Nola, proposto da
[...]
con atto Parte_1 notificato a e a Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
• rigetta l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-3-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 3051/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3051/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta dell'11-12-2024, con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. per deposito della comparsa conclusionale e vertente
TRA
Parte_1
in
[...] persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domiciliano alla via Diaz, 11 (P.E.C.
– Telefax: – Email_1 P.IVA_1
Servizio Polisweb: ADS80030620639)
Appellanti
E
, nato a [...] il Controparte_1
14.04.1957 e residente a [...] al civico n. 3, C.F. C.F._1
Appellato Contumace NONCHÈ
in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., con sede legale in Siena (SI), CAP
53100, alla via Piazza Salimbeni n. 3
Appellata Contumace
FATTO E DIRITTO
Con reclamo ex art. 630 cpc, depositato in data 21-11-2018, le
Amministrazioni odierne appellanti esponevano che: “Con decreto del 15.02.2016, confermato con ordinanza n.104/2016 del 2.05.2016, il Presidente della Sezione Giurisdizionale della
Corte dei conti per la Campania disponeva il sequestro conservativo, a garanzia del credito erariale per cui si procedeva, in danno del sig. , Controparte_1 sul seguente immobile: “intera proprietà di un appartamento sito in Massa di Somma (NA), alla via G. De Filippo, piano T, di vani 3,5, iscritto nel catasto fabbricati al FL. 111, Pt. 214, sub 2, cat. A/3, cl. 1, fino alla concorrenza della somma di €
10.008.582,60”.
Con sentenza n. 65/2018, depositata il 9.02.2018, munita di formula esecutiva il 13.02.2018, la Corte dei Conti - Sezione
Giurisdizionale per la Campania - disponeva la condanna di
[...]
al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, della somma di €542.254,17, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria "dalla data di consumazione dei singoli episodi truffaldini e fino alla data di deposito della sentenza" ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, nonché in favore dell' Parte_1
dell'ulteriore somma di € 10.000,00 a titolo di danno
[...] da disservizio, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, e spese di giustizia liquidate in € 899,44.
In data 7.03.2018 veniva curata l'annotazione, a margine della trascrizione del precedente sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 686 cpc e art. 156, co. II, disp. Att. c.p.c., della sentenza di condanna esecutiva in oggetto con la seguente formalità: registro generale n. 10285, registro particolare n. 934.
Il medesimo immobile risultava già gravato da sequestro penale preventivo ex art. 321 cpp disposto con decreto G.I.P. Tribunale di Torre Annunziata del 25/11/2013 (R.G. 7701/11; R.G. G.I.P.
6386/11), poi confermato con decreto G.I.P. del Tribunale di
Napoli, del 2/01/2014 (R.G. nr 54814/14; R.G. G.I.P.
41685/13), trascritti rispettivamente, presso Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, il 3.12.2013
(ai nn. Reg. gen. 51792 e reg. part. 35496), e il 16.01.2014 (ai nn. Reg. gen. 2759 e Reg. part. 1459; v. ispezione ipotecaria in atti).
In data 7.03.2018, veniva eseguita la notifica, in forma esecutiva, della sentenza Corte dei conti n. 65/201 al debitore,
Sig. . Controparte_1
Il 22/03/2018 l'Amm.ne procedeva all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, presso il Tribunale di Nola, territorialmente competente.
Le medesime pp.aa. il 26/03/2018, depositavano l'istanza di vendita di cui all'art. 567 c.p.c., allegando alla stessa l'Ispezione dei Registri Immobiliari afferente all'immobile pignorato relativa al ventennio anteriore, con espressa riserva di integrare la documentazione, nel termine ex art. 567 cpc.
In data 23.07.2018 l'Amm.ne procedente depositava a integrazione della documentazione precedentemente prodotta, i seguenti atti:
· certificazione delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato, effettuate nel ventennio antecedente alla procedura esecutiva;
· estratto catastale relativo all'immobile pignorato.
Con ordinanza comunicata il 29/10/2018 (prot. n. 187938 del
29/10/2018), il G.E., senza previa fissazione dell'udienza e senza udire le parti, dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva R.G. n.
92/2018, sulla base della seguente motivazione: “Rilevato che, nel caso di specie, l'istanza di vendita è stata depositata in data
26.03.2018…e che soltanto in data 23.07.2018 il creditore procedente provvedeva a depositare certificazione ipocatastale, cioè quando era ormai decorso il detto termine di 60 giorni previsto a pena di inefficacia del pignoramento”-
Indi, col detto reclamo ex art. 630 c.p.c. le odierne appellanti chiedevano: “dichiarare la nullità e/o riformare l'impugnata ordinanza perché adottata in assenza dei necessari presupposti di legge, con lesione del diritto di difesa e di azione del creditore procedente;
b) disporre la revoca e/o l'integrale riforma dell'impugnata ordinanza, e per l'effetto, dichiarare l'improseguibilità e/o la sospensione della procedura esecutiva fino alla definizione del pregiudicante processo penale e alla decisione definitiva sulla confisca penale sul bene pignorato. in riforma della reclamata ordinanza, ritenere ritualmente e tempestivamente prodotta la documentazione ipocatastale nei termini ex art. 567 II e III co cpc, e per l'effetto fissare l'udienza ex art. 569 cpc”.
Il detto reclamo era rigettato dal Tribunale di Nola con sentenza n. 216/2018 del 21-12-2018.
Avverso la detta sentenza proponevano appello le medesime
Amministrazioni, che chiedevano la riforma della detta sentenza e per l'effetto, riproponevano, in sostanza, le conclusioni già formulate in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c.
Non si costituivano, nonostante la rituale notifica, gli appellati.
All'udienza dell'11/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione del termine di legge ex art. 190
c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Col primo motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il G.E. ha dichiarato “a sorpresa” l'estinzione della procedura, senza aver preliminarmente provocato il contraddittorio con il creditore procedente sulla questione sollevata d'ufficio dell'inefficacia del pignoramento, affermando il medesimo giudicante che detta violazione non aveva leso il diritto di difesa della parte procedente.
La parte appellante deduce al riguardo che: “l'interesse in gioco del creditore procedente era rilevante, così come l'esigenza di esplicazione del diritto di difesa, posto che il provvedimento adottato pregiudicava in modo irreversibile la realizzazione del diritto posto in esecuzione e cioè l'interesse primario del creditore procedente a conseguire l'esecuzione coattiva del proprio credito e sussistevano concrete e pregnanti ragioni contrarie all'adozione di detto provvedimento, che il creditore aveva interesse ad esporre;
ove il creditore procedente fosse stato preventivamente edotto della questione processuale sollevata d'ufficio e ritualmente convocato per apposita udienza, avrebbe potuto ivi prospettare tutte le ragioni che inducevano a ritenere l'infondatezza della medesima questione, così come poi esposto con il reclamo”.
Il motivo è infondato.
In punto di diritto si rileva che (Cass. n. 16731 del 17/07/2009) il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso. Infatti, il diritto al giusto processo nell'esecuzione forzata si configura solo nei casi e nelle fasi in cui si debba decidere di diritti sostanziali o posizioni giuridicamente protette. È, dunque, improprio discutere qui di un "diritto al contraddittorio",
«laddove più correttamente bisogna discutere di un diritto del cittadino al "giusto processo". Invero, la mera deduzione della lesione del contraddittorio non
è sufficiente a rendere ammissibile l'opposizione agli atti, se l'opponente non indica sotto quale profilo tale violazione abbia pregiudicato il suo diritto di difesa: v. ad es., Cass., 13 gennaio
1976, n. 94, Cass., 3 febbraio 2012, n. 1609).
La doglianza relativa alla violazione del principio del contraddittorio deve essere veicolata nell'opposizione formale unitamente alla deduzione delle ragioni per cui essa abbia causato l'ingiustizia del provvedimento opposto (in applicazione del generale principio del pregiudizio effettivo).
Non esiste un generico ed astratto diritto al contraddittorio e l'impugnazione di un atto esecutivo, quando si lamenti la lesione del principio del contraddittorio, deve essere supportata dalla deduzione di un pregiudizio concreto dei diritti o delle situazioni giuridicamente protette (Cass. 24 aprile 2012,
n. 6459) e cioè dalla deduzione delle specifiche facoltà difensive eventualmente pregiudicate in modo irreversibile, non potendo la parte vantare un interesse astratto alla regolarità del giudizio senza evidenziarne i riflessi pratici sulla decisione adottata, dovendo ritenere esclusa la necessità di regolarizzare il processo, qualora non sia riscontrabile alcuna concreta contrazione dei diritti sostanziali e processuali.” (Cass. 25 luglio
2019 n. 20152).
Le appellanti, invece, non specificano sotto quale profilo sarebbe stato pregiudicato in modo irreversibile il proprio diritto di difesa posto a tutela del proprio interesse a conseguire l'esecuzione coattiva del proprio credito, non indicano quali sarebbero state le ragioni che avrebbero potuto indurre il G.E. a ritenere l'infondatezza della questione della estinzione della procedura esecutiva e non specificano i motivi per i quali una loro difesa successiva in merito sarebbe stata in qualche modo preclusa, come, invece, è stato loro consentita ex lege attraverso il proposto reclamo. Col secondo motivo la parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale, nel rigettare il motivo di reclamo, con cui si deduceva l'avveramento di una causa di sospensione ex lege della procedura per l'intervenuto sequestro penale preventivo del cespite pignorato, ha affermato che, al fine di comprovare detto sequestro, era necessario il deposito della certificazione ipotecaria, non essendo a tal fine sufficiente l'ispezione ipotecaria prodotta.
In particolare, gli impugnanti deducono che: “L'ispezione ipotecaria prodotta registrava, con sufficiente precisione e chiarezza, la sussistenza dei cennati decreti di sequestro penale, debitamente trascritti nel 2013 e nel 2014 e in ogni caso tali risultanze risultavano certificate dall'esibizione dell'istanza di dissequestro penale presentata nell'interesse delle Amm.ni e dell'ordinanza del Tribunale penale reiettiva dell'istanza di dissequestro”.
Col terzo motivo la parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittima, ai sensi e per l'effetto dell'art. 567, comma 3, c.p.c., l'ordinanza recante la declaratoria di inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura espropriativa n. 92\2018 R.G.E., sul presupposto del mancato deposito da parte del creditore pignorante della prescritta documentazione ipocatastale nel termine di legge.
In particolare, il Tribunale ha affermato che la documentazione ipotecaria depositata dal creditore procedente, con l'istanza di vendita in data 26.03.2018, in quanto ispezione ipotecaria,
“priva della fede pubblica rivestita dai certificati”, era inidonea ad accertare “se l'esecutato risulti titolare del diritto oggetto del pignoramento, se sia stato rispettato il principio di continuità delle trascrizioni, ovvero accertare la presenza di eventuali comproprietari”. Gli appellanti hanno al riguardo dedotto che: “non può condividersi il ragionamento seguito dal primo Giudice che, distinguendo tra ispezione ipotecaria e certificazione ipotecaria, ha assimilato l'esibizione dell'ispezione ipotecaria a quella dell'omesso deposito della certificazione ipotecaria, ai fini dell'assolvimento dell'onere prescritto dall'art. 567 II co. Cpc, con applicazione della sanzione grave dell'inefficacia del pignoramento” e non, invece, alla documentazione incompleta, successivamente integrabile ex art. 567 c.p.c.
Precisano le impugnanti che: “ il contenuto delle ispezioni ipotecarie non diverge da quello della certificazione ipotecaria relativa al medesimo soggetto;
l'ispezione ipotecaria è stata rilasciata in formato analogico dalla medesima Conservatoria,
Ufficio di Napoli 2, su istanza dell' , in data Parte_1
22.02.2018, e non acquisita da remoto attraverso consultazione informatica dei RR.II.”.
Il secondo e il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi fra loro sotto il profilo delle relative argomentazioni dedotte.
L'art. 567, comma 2 c.p.c. prescrive che il creditore procedente che richieda la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine (pacificamente perentorio, salva eventuale proroga chiesta prima della sua scadenza) previsto dall'articolo 497
c.p.c.: “l'estratto del catasto nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.
Il certificato ipotecario richiesto dall'art. 567, comma 2 c.p.c. è il documento rilasciato dal Conservatore dei registri immobiliari, che contiene la copia conforme delle trascrizioni/iscrizioni/annotazioni o l'attestazione che non ve ne
è alcuna.
Essa può essere sostituita, con valore equivalente, dalla certificazione notarile, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
si tratta di un atto rientrante nella categoria delle certificazioni in senso proprio, che attesta fatti o atti dei quali il notaio ha acquisito conoscenza indiretta attraverso la consultazione dei registri immobiliari e catastali, attribuendo pubblica fede agli stessi.
La norma di cui al secondo comma dell'art. 567 c.p.c. risponde alla necessità, posta a carico del procedente, di dimostrare la c.d. continuità delle trascrizioni a favore e contro nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento e correttamente individuare i diritti spettanti e gli eventuali gravami o vincoli sul medesimo bene che potrebbero limitarne la disponibilità in modo opponibile al creditore procedente e quindi all'aggiudicatario.
Dunque, si può affermare che la medesima norma abbia la funzione di consentire al G.E. di accertare se sussistano in generale atti o fatti che impediscano la vendita coattiva del bene immobile oggetto di procedura esecutiva e cioè non solo la eventuale non appartenenza dello stesso al debitore esecutato ma anche le eventuali iscrizione di gravami che siano incompatibili la medesima vendita.
L'ispezione ipotecaria (cioè, quella depositata dagli odierni appellanti in sede di istanza di vendita) è, invece, una procedura che consente - sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche - la mera consultazione dei registri e delle banche dati ipotecarie presenti nelle Conservatorie, finalizzata solo a risolvere una necessità relativa alla verifica di informazioni o al recupero di documenti tramite l'interrogazione delle dette banche dati. Quindi, l'ispezione ipotecaria è un documento formatosi a seguito di una libera consultazione di banche dati ipotecarie, per cui essa, pur se contenente una precisa indicazione delle informazioni relative ad un immobile, non può avere valore certificativo circa l'esistenza delle iscrizioni e trascrizioni sull'immobile oggetto di procedura esecutiva.
Dunque, deve ritenersi che l'ispezione ipotecaria, non potendo per tali motivi assumere un valore probatorio certificativo in una procedura esecutiva, non poteva essere utilizzata dal G.E. per ricavare con certezza il dato ufficiale relativo all'attuale iscrizione pregiudizievole relativo a un decreto di sequestro preventivo penale sull'immobile oggetto della stessa procedura, tale da impedire (allo stato degli atti) la prosecuzione della medesima e né il suo deposito, essendo irrilevanti la sua mera corrispondenza contenutistica con la certificazione ipotecaria e il suo mero formato analogico, poteva essere assimilata dal medesimo organo giudicante ad un formale deposito di una documentazione soltanto incompleta ex art. 567 comma 2 c.pc., tale da eventualmente imporre al G.E. di assegnare al creditore procedente il termine di legge per la sua integrazione.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio, stante la contumacia delle parti appellate.
Non deve, poi, darsi atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/02 nei riguardi della parte appellante, in quanto esse riguardano solamente la parte appellante privata e non le Amministrazioni dello Stato (fra le quali rientrano le Agenzia Governative nazionali come l'
[...]
, che sono istituzionalmente Parte_1 esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. n. 1778 del 29/01/2016; Cassazione civ., Sez. III, 14 marzo
2014 n. 5955).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 216/2018 del 21-12-2018 del Tribunale di Nola, proposto da
[...]
con atto Parte_1 notificato a e a Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
• rigetta l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 12-3-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)