Decreto decisorio 21 ottobre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 21/10/2015, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00266/2015 REG.PROV.PRES.
N. 00363/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2005, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Licandro, con domicilio eletto presso Emilia Licandro Avv. in Reggio Calabria, Via Caprera N. 46;
contro
Azienda Sanitaria Loc.N.11 Area Geo-Funzionale della Calabri, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Latella, con domicilio eletto presso Giuseppe Latella Avv. in Reggio Calabria, Ufficio Legale A.S.L. 11 RC;
nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Ciccone, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;
per l'annullamento
dei seguenti atti amministrativi:
1) Deliberazione n. 132 del 16.02.2005, pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla legge in data 18.02.2005, avente ad oggetto "Deliberazione n. 39 del 05.02.2004 Ulteriore Rettifica" (Quest'ultima Deliberazione n. 39/04 con oggetto << Approvazione graduatoria di merito e nomina dei vincitori della selezione interna-ai sensi dell'art. 16 CCNL 1998/2001 del comparto-per la copertura di n. 16 posti per Collaboratore Amministrativo Professionale>>) allegata in atti al n.9;
2) Ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 5 maggio 2005;
Visto l’art. 1 comma 1, dell’Allegata 3 al Decreto Leg.vo 2 luglio 2010 n. 104, in base al quale “nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del Presidente”;
Rilevato che, nella specie, l’istanza di cui sopra non è stata presentata, per cui deve essere dichiarata la perenzione del ricorso in epigrafe.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2, dell’Allegato 3 al Decreto Leg.vo 2 luglio 2010 n. 104, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il ricorrente ha facoltà di depositare un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa.
Così deciso in Reggio Calabria il giorno 19 ottobre 2015.
| Il Presidente |
| Roberto Politi |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 21/10/2015
IL SEGRETARIO