Art. 16. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi 1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo dal 1 gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale e' stato effettuato il precedente aumento.
3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.
4. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al comma 1 e' accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa.
5. La variazione si intende approvata come proposta se non intervenga diniego entro due mesi dalla richiesta.
6. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 5 dell'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 10 e il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, arrotondando i relativi importi del successivo multiplo di L. 100.000 per il primo e secondo, e di L. 10.000 per il terzo.
7. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi precedenti, la variazione percentuale verra' determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale e' stato effettuato il precedente aumento.
3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.
4. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al comma 1 e' accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa.
5. La variazione si intende approvata come proposta se non intervenga diniego entro due mesi dalla richiesta.
6. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 5 dell'articolo 2, al comma 2 dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 10 e il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, arrotondando i relativi importi del successivo multiplo di L. 100.000 per il primo e secondo, e di L. 10.000 per il terzo.
7. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi precedenti, la variazione percentuale verra' determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.