Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente all'esito della camera di consiglio nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1493 /2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CUBUZIO MASSIMILIANO , giusta procura Parte_1 generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
DENTATO ANTONIO , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO ING N. n.680 / 2024 – R.G. 15985 / 2024
Le parti controvertono in ordine al dedotto pagamento di euro 23.382,03 per spettanze di fine rapporto come da busta paga e cud depositati in atti.
Nessuna questione è, invece, sorta in ordine alla causa petendi (svolgimento dell'attività lavorativa a cura della parte opposta nel periodo dedotto).
Invero, la società opponente ha dichiarato che le somme ingiunte sono state parzialmente corrisposte con acconti e in più che il conteggio delle somme era stato erroneamente effettuato dal lavoratore per la differenza tra somme al netto e al lordo. (cfr. ricorso in opp.)
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1
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n.
5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nella fattispecie in esame, questo Tribunale rileva la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del creditore - che ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo alla prosecuzione del giudizio.
Infatti, dalla documentazione depositata in atti e' stato provato in maniera incontestata che l'importo richiesto in fase monitoria sia stato liquidato dalla con due vaglia postali incassati dalla CP_2
in data 19.2.2015 (cfr. all.17 fascicolo parte opponente). CP_3
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato il diritto dell'opposta al pagamento, a cura della società opponente, degli interessi legali e rivalutazione
2 monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento.
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Va rigettata la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 cpc, non avendo parte opposta allegato gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività del danno subito.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc, deve rammentarsi che, secondo giurisprudenza costante e anche recentemente ribadita, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile
(Cass. n. 21570 del 2012, Cass. n. 24546 del 2014, Cass. n. 7726/2016) atteso che l'applicazione della sanzione processuale è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio (Cass. n. 3003/2014).
Viene esclusa, in altri termini, qualunque automaticità tra la soccombenza di una parte processuale e la condanna della stessa ex art. 96 comma 3 cpc.
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Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass. 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese pertanto vanno compensate per la metà ponendo la restante parte a carico della opponente nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
- dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n.680 / 2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- dichiara il diritto della parte opposta al pagamento, a cura della società Controparte_1 opponente, degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento;
- compensa per meta le spese di lite e per la parte residua condanna la società opponente al pagamento delle ulteriori somme, che liquida in complessivi euro 1.318,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione.
Aversa 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(d.ssa Federica Acquaviva Coppola)
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