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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4159/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile – nella persona della dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4159/2018, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali, promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Vittoria, nella Via P. Umberto n. 201-203, presso lo studio dell'Avv. Ersilia Ferrera, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Flaviana Vicari e dall'avv. Giancarlo Giunta, giusta procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di:
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 1 di 9
per la Provincia di Ragusa, c.f. Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Antonella Fidelio, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Ragusa, nella via Natalelli n. 56/C, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e
contro
:
Regione Sicilia Agricoltura e Foreste, in persona del legale CP_2
rappresentante p.t con sede in Palermo presso Palazzo D' Orleans nella Piazza
Indipendenza 21, Codice fiscale P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a intimazione di pagamento n°29720189000129469
chiedeva, previa dichiarazione di sospensione dell'efficacia Parte_1
dell'intimazione di pagamento impugnata, l'annullamento dell'atto opposto, nonchè
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 2 di 9 dell'iscrizione a ruolo relativa alla cartella esattoriale posta a base del predetto atto.
Segnatamente, l'opponente rilevava: la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata e/o irregolare notificazione dell'atto presupposto;
l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito azionato;
l'illegittimità della formazione del ruolo in riferimento al recupero crediti (e interessi) della
[...]
; violazione di legge e nullità dell'intimazione di Controparte_3
pagamento per mancata allegazione degli atti richiamati;
violazione del diritto di difesa del contribuente;
violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 3 L. n.
241/1990 e L.R. 10/1991; eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione;
inammissibilità ed infondatezza dell'intimazione di pagamento.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva: rigettarsi la Controparte_1
richiesta di sospensione nel difetto dei presupposti di legge;
dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per decadenza dal potere di impugnativa;
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della;
il CP_1
rigetto della proposta opposizione e di ogni avversa domanda ed eccezione;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza, tenersi indenne la deducente da ogni onere conseguente al presente giudizio che fosse imputabile all'Ente impositore.
La rilevava l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, posta a Controparte_1
base dell'impugnata intimazione di pagamento, in data 09.10.2003, a mani della sig.ra , qualificatasi “moglie convivente”, e la regolarità delle Persona_1
successive notifiche degli atti interruttivi della prescrizione, tutti non impugnati.
La Regione Sicilia, sebbene regolarmente citata, rimaneva contumace.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 3 di 9 Rigettata la richiesta di sospensione dell'atto impugnata, la causa veniva posta in decisione sulla base della documentazione in atti.
Ciò premesso, l'opposizione proposta dal è fondata, e, pertanto, deve Pt_1
essere accolta per le ragioni di seguito evidenziate.
-Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1
Ed infatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo Giudice,
l' è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione Controparte_1
dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede un'eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore;
ed anzi, esso è l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito, o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 112/1999 (cfr., fra tante, Cass. 16764/2019, 23901/2018,
23627/2018, 30771/2017, 30664/2017 e 15609/2017).
-In diritto, giova rilevare che l'intimazione di pagamento ha lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici, e costituisce atto autonomamente impugnabile. Inoltre, allorché in sede di opposizione si facciano valere questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale, e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione quinquennale del credito),
l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 4 di 9 avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Ciò premesso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, va immediatamente vagliata l'eccezione di inesistenza e/o irregolare notificazione dell'atto presupposto, ovvero della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata, posto che l'attore, a fronte della documentazione versata in atti dall'Ente opposto, in seno alla propria comparsa conclusionale, rilevava che la notifica degli atti impositivi a soggetto diverso dal destinatario (nel caso di specie alla “moglie convivente”) imporrebbe, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b/bis, DPR n. 600/1973; denunciava, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria, essendo decorsi più di quindici anni dalla asserita notificazione della cartella, avvenuta in data 09.10.2003,
a quella dell'ingiunzione di pagamento opposta.
La Suprema Corte ha statuito che l' deve assolvere all'onere Controparte_1
probatorio del contenuto delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione indirizzati nei confronti del contribuente, nonché della ritualità e tempestività della loro notificazione (Cass. n. 24031/2006; Cass. n. 22041/2010; Cass. Ord. n.
18252/13).
Sul punto, il citato art. 60 DPR 600/1973, comma 1 lett. b/bis, recita testualmente
“La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 5 di 9 notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Orbene, la cartella di pagamento, atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento opposta, risulta notificata in data 09.10.2003, a mezzo di messo speciale autorizzato dall'Uff. iscossione – tale -, a mani della “moglie convivente” Persona_2 [...]
(cfr. doc 2), e pertanto trova applicazione il principio Persona_1
giurisprudenziale secondo il quale “il DPR 29 settembre, 600 art. 60, … fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 seguenti del c.p.c., ma ha previsto specifiche modifiche … nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b)-bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale ed alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica: tale è l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, tenuto conto delle pronunce della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al
D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, comma 3 (ora 4) e n. 3 del 2010 che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi 10 giorni
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 6 di 9 dalla relativa spedizione - ha deciso che nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto DPR n. 600 del 1973, citato art. 26, u.c. e art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso
l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione.. (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25079 del 26 novembre 2014 (Rv. 634229)”
(cfr. Cassazione civile sez. trib., 03/02/2017, n. 2868).
La Cassazione, con varie pronunce, ha statuito dunque che alla fattispecie in esame
è applicabile il D.P.R. n. 600/1973, art. 60, che si configura quale norma speciale rispetto all'art. 139 c.p.c., comma 2, e richiede, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica, che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass. 2868/2017 cit.).
Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta “a mani” (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 09.10.2003, donde trova applicazione la lettera b-bis) del primo comma dell'art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n.
223/2006), e doveva essere data prova dell'invio della raccomandata in questione.
Per contro, dall'esame dei fascicoli si evince che la consegna “a mani” è stata effettuata da un messo speciale autorizzato dall'Ufficio di Riscossione (tale Per_2
), e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata
[...]
raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita, essendo stata versata in atti solamente la copia della notifica, senza che l'ente opposto abbia fornito alcuna prova né dell'inoltro, né della ricezione, della raccomandata informativa citata [cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/05/2022 (ud.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 7 di 9 22/03/2022, dep. 04/05/2022), n.14093, la quale ha ribadito che la notifica della cartella di pagamento al familiare convivente richiede anche l'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto].
Inoltre, la Cassazione civile sez. VI, 20/09/2022 (ud. 08/06/2022, dep. 20/09/2022),
n.27446, si è nuovamente espressa sui vizi della notifica degli atti esattoriali, affermando che, quando la cartella di pagamento è consegnata a una persona di famiglia del destinatario dell'atto, l'ufficio finanziario deve poi provare in giudizio l'avvenuta spedizione e la ricezione della suddetta raccomandata informativa.
Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, per cui, nel caso in cui, come quello in esame, non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità della cartella di pagamento per inesistenza giuridica della notifica.
Di conseguenza, va dichiarata la nullità dell'impugnata intimazione di pagamento, per omessa notifica dell'atto presupposto indefettibile di essa.
Alla luce di quanto esposto, risulta ininfluente entrare nel merito delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico delle parti soccombenti, con liquidazione di esse come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Parte_1
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 8 di 9 pagamento n°29720189000129469, e per l'effetto ne dichiara la nullità;
-pone le spese di lite a carico delle parti resistenti soccombenti, in solido tra di esse, da determinarsi in euro 786,00 per spese vive, ed euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 13.02.2025.
Il Giudice
dott. ssa Rosanna Scollo
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 9 di 9