TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 02/02/2026, n. 322
TAR
Sentenza breve 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per errata valutazione della documentazione, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che la partecipazione di tutti i soggetti dell’ATI alle azioni previste per i singoli Paesi terzi risultasse, nel complesso, assicurata all’esito dell’interlocuzione procedimentale, e che gli adeguamenti apportati avessero inciso in misura marginale, rendendo la sanzione espulsiva sproporzionata.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale

    Il Collegio ha ritenuto che il requisito di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. n. 331843 del 2023 non integra una causa di esclusione ai sensi dello stesso decreto, il quale individua le cause di esclusione in modo tassativo e non include tale requisito. L’Amministrazione ha illegittimamente attribuito a una disposizione priva di sanzione espulsiva un effetto preclusivo.

  • Accolto
    Eccesso di potere per errata valutazione della documentazione, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che la partecipazione di tutti i soggetti dell’ATI alle azioni previste per i singoli Paesi terzi risultasse, nel complesso, assicurata all’esito dell’interlocuzione procedimentale, e che gli adeguamenti apportati avessero inciso in misura marginale, rendendo la sanzione espulsiva sproporzionata.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale

    Il Collegio ha ritenuto che il requisito di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. n. 331843 del 2023 non integra una causa di esclusione ai sensi dello stesso decreto, il quale individua le cause di esclusione in modo tassativo e non include tale requisito. L’Amministrazione ha illegittimamente attribuito a una disposizione priva di sanzione espulsiva un effetto preclusivo.

  • Accolto
    Eccesso di potere per errata valutazione della documentazione, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che la partecipazione di tutti i soggetti dell’ATI alle azioni previste per i singoli Paesi terzi risultasse, nel complesso, assicurata all’esito dell’interlocuzione procedimentale, e che gli adeguamenti apportati avessero inciso in misura marginale, rendendo la sanzione espulsiva sproporzionata.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale

    Il Collegio ha ritenuto che il requisito di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. n. 331843 del 2023 non integra una causa di esclusione ai sensi dello stesso decreto, il quale individua le cause di esclusione in modo tassativo e non include tale requisito. L’Amministrazione ha illegittimamente attribuito a una disposizione priva di sanzione espulsiva un effetto preclusivo.

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    Eccesso di potere per errata valutazione della documentazione, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che la partecipazione di tutti i soggetti dell’ATI alle azioni previste per i singoli Paesi terzi risultasse, nel complesso, assicurata all’esito dell’interlocuzione procedimentale, e che gli adeguamenti apportati avessero inciso in misura marginale, rendendo la sanzione espulsiva sproporzionata.

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    Violazione e falsa applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale

    Il Collegio ha ritenuto che il requisito di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. n. 331843 del 2023 non integra una causa di esclusione ai sensi dello stesso decreto, il quale individua le cause di esclusione in modo tassativo e non include tale requisito. L’Amministrazione ha illegittimamente attribuito a una disposizione priva di sanzione espulsiva un effetto preclusivo.

  • Accolto
    Eccesso di potere per errata valutazione della documentazione, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che la partecipazione di tutti i soggetti dell’ATI alle azioni previste per i singoli Paesi terzi risultasse, nel complesso, assicurata all’esito dell’interlocuzione procedimentale, e che gli adeguamenti apportati avessero inciso in misura marginale, rendendo la sanzione espulsiva sproporzionata.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale

    Il Collegio ha ritenuto che il requisito di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. n. 331843 del 2023 non integra una causa di esclusione ai sensi dello stesso decreto, il quale individua le cause di esclusione in modo tassativo e non include tale requisito. L’Amministrazione ha illegittimamente attribuito a una disposizione priva di sanzione espulsiva un effetto preclusivo.

  • Accolto
    Eccesso di potere per errata valutazione della documentazione, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che la partecipazione di tutti i soggetti dell’ATI alle azioni previste per i singoli Paesi terzi risultasse, nel complesso, assicurata all’esito dell’interlocuzione procedimentale, e che gli adeguamenti apportati avessero inciso in misura marginale, rendendo la sanzione espulsiva sproporzionata.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale

    Il Collegio ha ritenuto che il requisito di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. n. 331843 del 2023 non integra una causa di esclusione ai sensi dello stesso decreto, il quale individua le cause di esclusione in modo tassativo e non include tale requisito. L’Amministrazione ha illegittimamente attribuito a una disposizione priva di sanzione espulsiva un effetto preclusivo.

  • Accolto
    Eccesso di potere per errata valutazione della documentazione, travisamento dei fatti e illogicità della motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che la partecipazione di tutti i soggetti dell’ATI alle azioni previste per i singoli Paesi terzi risultasse, nel complesso, assicurata all’esito dell’interlocuzione procedimentale, e che gli adeguamenti apportati avessero inciso in misura marginale, rendendo la sanzione espulsiva sproporzionata.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale

    Il Collegio ha ritenuto che il requisito di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. n. 331843 del 2023 non integra una causa di esclusione ai sensi dello stesso decreto, il quale individua le cause di esclusione in modo tassativo e non include tale requisito. L’Amministrazione ha illegittimamente attribuito a una disposizione priva di sanzione espulsiva un effetto preclusivo.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e sussistenza di motivazione postuma

    Il Collegio ha ritenuto che il diniego di autotutela fosse illegittimo per eccesso di potere, avendo l’Amministrazione fatto uso di una motivazione postuma, inammissibile perché idonea a incidere retroattivamente sulla legittimità del provvedimento originario. L’Amministrazione non può integrare ex post la motivazione di un provvedimento già adottato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 02/02/2026, n. 322
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 322
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo