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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/09/2025, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15041/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 11 settembre 2025, alle ore 11:55, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Mario Catalano per delega orale dell'avv. Fontana;
per parte convenuta e parte intervenuta l'avv. Davide Bodei per delega orale dell'avv.
Ambrosio.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 15041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15041/2024 promossa da
(C.F. - P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Romeo Fontana, del Foro di Milano
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. - P. IVA , in persona dell'amministratore unico, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ambrosio, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
C.F. - P. IVA ), in persona del presidente del consiglio di Controparte_2 P.IVA_3 amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ambrosio, del Foro di Brescia
-PARTE INTERVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 11.9.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3650/2024, Parte_1 dell'importo a titolo di capitale di € 41.800,18 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento di fatture relative al servizio di CP_1 intermediazione per lo smaltimento di rifiuti e prestazioni accessorie.
A tal fine, l'attrice ha contestato la corrispondenza (nella misura di circa il 30%) tra il materiale da smaltire e quello indicato nella documentazione prodotta da controparte.
Peraltro, la promessa di pagamento rilasciata a favore di era da considerarsi un “mero CP_1 favore di comodo” fatta a quest'ultima, al fine di “semplificarne i rapporti bancari” (pag. 4 citaz.).
Si sono costituite in giudizio e quest'ultima ex art. 111 c.p.c. CP_1 Controparte_2 quale acquirente del credito oggetto del giudizio, contestando le difese di controparte e chiedendo la conferma del provvedimento monitorio.
La causa, dopo la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
*** ** ***
§ 2. L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
3 A tal fine, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01. Principio confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 6 - 1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018, Rv. 650915 - 01).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che parte convenuta opposta abbia provato sia la fonte del credito che l'esatto adempimento delle prestazioni concordate, così come dimostrato dalla copiosa documentazione prodotta sia in sede monitoria che a cognizione piena (cfr. docc. 1-
3 fasc. conv.).
Viceversa, le eccezioni formulate dall'opponente, con particolare riferimento alla corrispondenza tra il quantitativo di materiale da smaltire e quello indicato dall'opposta, sono generiche, essendosi la parte limitata a rimandare a future prove documentali e orali, senza tuttavia nel prosieguo neppure depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
A ulteriore conferma della fondatezza del credito fatto valere in sede monitoria vi è anche il riconoscimento di debito prodotto sub doc. 4, così come i versamenti parziali effettuati in esecuzione di esso, che peraltro smentiscono la tesi dell'attrice secondo cui si sarebbe trattato di un riconoscimento 'di comodo', concesso a al solo fine di esibirlo al sistema CP_1 creditizio.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 25.7.2025, confermato (in relazione all'intervento volontario di cfr. art. 111, co. 4 c.p.c.). CP_2
Da ultimo, si osserva da un lato, che l'istanza di C.T.U. fatta dall'opponente è stata rigettata in quanto esplorativa, stante – come detto – la genericità delle eccezioni formulate, e dall'altro, che la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., reiterata dall'attrice anche in sede di note conclusive autorizzate, deve ritenersi parimenti non accoglibile, trattandosi di procedimento introdotto nel vigore della cd. riforma Cartabia.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con
4 l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come dispositivo, in via di solidarietà attiva a beneficio della convenuta e dell'intervenuta ex art. 111, co. 3 c.p.c. (assistite dal medesimo difensore), secondo i valori previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento
(parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione e decisione).
Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96, co.
3 c.p.c., valutabile d'ufficio allorquando ricorra non solo l'infondatezza – anche manifesta – delle testi prospettate, ma altresì l'elemento soggettivo in capo alla parte soccombente della mala fede o della colpa grave (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27.11.2019, n. 31030). A tal fine, occorre rilevare che l'attrice, dopo aver promosso il giudizio di opposizione: non ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.; non ha formulato alcuna richiesta istruttoria;
ha formulato doglianze generiche e sfornite di adeguato supporto probatorio (senza, come visto, neppure offrirsi di fornirne prova). In tal modo, ha causato un inutile aggravio di tempi e costi per le parti e per il Tribunale. Motivo per il quale deve essere condannata al Parte_1 pagamento a favore delle controparti dell'importo equitativamente determinato di € 500,00 ciascuna.
Per gli stessi motivi, ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c. parte opponente deve essere condannata altresì al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3650/2024, emesso dal Tribunale di Brescia in data 15.10.2024 e pubblicato il 16.10.2024, già dichiarato esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a e Parte_1 CP_1 CP_2
in via di solidarietà attiva, le spese di lite che liquida in complessivi € 5.261,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- visto l'art. 96, co. 3 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione al pagamento a favore di e di della somma equitativamente determinata di € CP_1 Controparte_2
500,00 ciascuna;
- visto l'art. 96, co. 4 c.p.c.
5 dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.
Brescia, 11 settembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 11 settembre 2025, alle ore 11:55, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Mario Catalano per delega orale dell'avv. Fontana;
per parte convenuta e parte intervenuta l'avv. Davide Bodei per delega orale dell'avv.
Ambrosio.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis N. R.G. 15041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15041/2024 promossa da
(C.F. - P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Romeo Fontana, del Foro di Milano
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. - P. IVA , in persona dell'amministratore unico, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ambrosio, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di
C.F. - P. IVA ), in persona del presidente del consiglio di Controparte_2 P.IVA_3 amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ambrosio, del Foro di Brescia
-PARTE INTERVENUTA-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 11.9.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3650/2024, Parte_1 dell'importo a titolo di capitale di € 41.800,18 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento di fatture relative al servizio di CP_1 intermediazione per lo smaltimento di rifiuti e prestazioni accessorie.
A tal fine, l'attrice ha contestato la corrispondenza (nella misura di circa il 30%) tra il materiale da smaltire e quello indicato nella documentazione prodotta da controparte.
Peraltro, la promessa di pagamento rilasciata a favore di era da considerarsi un “mero CP_1 favore di comodo” fatta a quest'ultima, al fine di “semplificarne i rapporti bancari” (pag. 4 citaz.).
Si sono costituite in giudizio e quest'ultima ex art. 111 c.p.c. CP_1 Controparte_2 quale acquirente del credito oggetto del giudizio, contestando le difese di controparte e chiedendo la conferma del provvedimento monitorio.
La causa, dopo la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
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§ 2. L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
3 A tal fine, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956 - 01. Principio confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. 6 - 1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018, Rv. 650915 - 01).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che parte convenuta opposta abbia provato sia la fonte del credito che l'esatto adempimento delle prestazioni concordate, così come dimostrato dalla copiosa documentazione prodotta sia in sede monitoria che a cognizione piena (cfr. docc. 1-
3 fasc. conv.).
Viceversa, le eccezioni formulate dall'opponente, con particolare riferimento alla corrispondenza tra il quantitativo di materiale da smaltire e quello indicato dall'opposta, sono generiche, essendosi la parte limitata a rimandare a future prove documentali e orali, senza tuttavia nel prosieguo neppure depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
A ulteriore conferma della fondatezza del credito fatto valere in sede monitoria vi è anche il riconoscimento di debito prodotto sub doc. 4, così come i versamenti parziali effettuati in esecuzione di esso, che peraltro smentiscono la tesi dell'attrice secondo cui si sarebbe trattato di un riconoscimento 'di comodo', concesso a al solo fine di esibirlo al sistema CP_1 creditizio.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 25.7.2025, confermato (in relazione all'intervento volontario di cfr. art. 111, co. 4 c.p.c.). CP_2
Da ultimo, si osserva da un lato, che l'istanza di C.T.U. fatta dall'opponente è stata rigettata in quanto esplorativa, stante – come detto – la genericità delle eccezioni formulate, e dall'altro, che la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., reiterata dall'attrice anche in sede di note conclusive autorizzate, deve ritenersi parimenti non accoglibile, trattandosi di procedimento introdotto nel vigore della cd. riforma Cartabia.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con
4 l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come dispositivo, in via di solidarietà attiva a beneficio della convenuta e dell'intervenuta ex art. 111, co. 3 c.p.c. (assistite dal medesimo difensore), secondo i valori previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento
(parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quelle di trattazione e decisione).
Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96, co.
3 c.p.c., valutabile d'ufficio allorquando ricorra non solo l'infondatezza – anche manifesta – delle testi prospettate, ma altresì l'elemento soggettivo in capo alla parte soccombente della mala fede o della colpa grave (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27.11.2019, n. 31030). A tal fine, occorre rilevare che l'attrice, dopo aver promosso il giudizio di opposizione: non ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.; non ha formulato alcuna richiesta istruttoria;
ha formulato doglianze generiche e sfornite di adeguato supporto probatorio (senza, come visto, neppure offrirsi di fornirne prova). In tal modo, ha causato un inutile aggravio di tempi e costi per le parti e per il Tribunale. Motivo per il quale deve essere condannata al Parte_1 pagamento a favore delle controparti dell'importo equitativamente determinato di € 500,00 ciascuna.
Per gli stessi motivi, ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c. parte opponente deve essere condannata altresì al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3650/2024, emesso dal Tribunale di Brescia in data 15.10.2024 e pubblicato il 16.10.2024, già dichiarato esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a e Parte_1 CP_1 CP_2
in via di solidarietà attiva, le spese di lite che liquida in complessivi € 5.261,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- visto l'art. 96, co. 3 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione al pagamento a favore di e di della somma equitativamente determinata di € CP_1 Controparte_2
500,00 ciascuna;
- visto l'art. 96, co. 4 c.p.c.
5 dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.
Brescia, 11 settembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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