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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1615/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1615/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Grisolia ed C.F._2
elettivamente domiciliati in Lagonegro (PZ) alla via delle Betulle n. 4;
PARTE OPPONENTE
CONTRO con sede in Napoli alla Via San Controparte_1
Giacomo n. 19, (P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_1 atti, dall'Avv. Giuseppina Parrilli ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via Lungomare Trieste n.
42.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data 21.11.2017, con il quale la Società per la gestione di intimava loro il pagamento, in solido, della Controparte_1
complessiva somma di euro 68.219,97 alla data del 15.10.2017, di cui euro 27.564,80 per sorte capitale, euro 39.129,06 per interessi di mora al tasso convenzionale ricondotto alla soglia ex L. 108/96
pagina 1 di 9 dal 02.04.1997 ed euro 1.533,11 per spese legali, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 528/96 emesso dal Tribunale di Salerno in data 04.07.1996, asseritamente esecutivo, spedito in forma esecutiva in data 16.09.1996 e notificato in data 03.10.1996 con pedissequo atto di precetto.
A sostegno della spiegata opposizione, gli opponenti eccepivano la intervenuta prescrizione decennale del diritto azionato col precetto opposto contestando l'esecutorietà del decreto ingiuntivo ed evidenziando l'inerzia recuperatoria pluridecennale della precettante e le conseguenze prescrizionali e decadenziali del titolo sotteso al precetto nel caso, come quello di specie, di notifica di nuovo precetto e di rinuncia al primo.
In particolare, osservavano che nella copia autentica del decreto ingiuntivo loro notificata, ottenuta dal
Tribunale di Salerno a seguito dello smarrimento dell'originale denunciato in data 07.08.2014, non si rinvengono il “primo” controllo giudiziale volto ad attestare l'assenza di opposizione e conseguente dichiarazione di esecutività del decreto;
la “prima” data di resa esecutorietà del 26.09.1996; né alcuna certificazione e/o documento probante l'avvenuta notifica del decreto esecutivo.
Deducevano poi la indeterminatezza ed indeterminabilità del credito in quanto incerto, illiquido ed inesigibile e lamentavano la mancata specificazione nell'atto di precetto della linea capitale mutuata a mezzo cambiali agrarie, della somma pagata, dell'imputazione dei pagamenti eseguiti e delle modalità di calcolo degli interessi.
Deducevano inoltre la illegittimità della intervenuta correzione materiale di uno dei due nominativi del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di cui all'art. 287 c.p.c. e per la mancata attivazione della procedura di cui all'art. 288, commi 1 e 2, c.p.c., osservando, in particolare, che nelle premesse e nelle richieste dell'originario ricorso monitorio era indicato il nominativo e che, Parte_3
pertanto, il primo giudice ingiungente, riportando fedelmente detto nominativo, non era incorso in alcun errore.
Alla luce di tali premesse, concludevano chiedendo, previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per i gravi motivi esposti nella parte narrativa, di accogliere le seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato con l'opposto precetto. -accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa,
l'indeterminatezza ed indeterminabilità del diritto azionato con l'opposto precetto. -dichiarare
l'intervenuta correzione materiale, se pur postuma ed oltre i termini prescrizionali, tamquam non esset, con conseguente nullità del deciso;
e, per l'effetto, -dichiarare la illegittimità e la improcedibilità del monitorio azionato per la somma di € 68.219,97 per tutti i motivi esposti in narrativa;
e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di qualsiasi giuridica efficacia l'atto di precetto
pagina 2 di 9 notificato in data 21.11.2017 ai signori e E, comunque, Parte_1 Parte_2 condannare l'opposta, in persona del Controparte_2
suo l.r.p.t., su generalizzata, alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.03.2018, si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni ed instando per il rigetto dell'istanza di sospensione CP_1 dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In particolare, la società convenuta premetteva di essere cessionaria in blocco e pro soluto di una pluralità di crediti ed attivi di problematica recuperabilità del Banco di Napoli, fra i quali i crediti nei confronti degli odierni opponenti, e contestava l'eccepita prescrizione precisando che il decreto ingiuntivo era stato notificato unitamente al precetto in data 3.10.1996 e non opposto;
che i termini di prescrizione erano stati interrotti con le raccomandate del 24.07.2006 e 11.02.2013, ritualmente ricevute dagli opponenti;
che, in data 18.7.2011 era stato notificato nuovo atto di precetto, sempre in forza del decreto ingiuntivo n. 528/96; che, effettuata regolare denuncia di smarrimento del titolo esecutivo, in data 22.04.2015 era stata rilasciata dal Presidente del Tribunale di Salerno “nuova” copia esecutiva del decreto ingiuntivo, con formula poi apposta in data 12.05.2015; che, ottenuta la correzione dell'errore di trascrizione del cognome , veniva da ultimo notificato, in data Parte_2
21.11.2017, il precetto oggi opposto unitamente al titolo col provvedimento di correzione.
Rappresentava inoltre che la procedura esecutiva immobiliare n. 36/01, promossa in forza del decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Sala Consilina, si era conclusa con l'ordinanza del 29.06.2011 di estinzione per carenza di documentazione, eccepita dagli odierni opponenti, e ne evidenziava i conseguenti effetti sull'interruzione della prescrizione a far tempo dal 15.6.2011.
In ordine al quantum, specificava che la somma precettata era costituita da € 27.564,80 per sorte capitale e da € 39.120,00 per interessi convenzionali, pari al tasso di riferimento del credito agrario di esercizio inferiore a 12 mesi, maggiorato di 2 punti, sempre nei limiti del tasso soglia ex lege 108/96 a far data dal 2.4.1997 al 22.01.2013, oltre interessi fino al soddisfo.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica ex art. 190 c.p.c., la causa viene decisa nei seguenti termini dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo.
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 9 Preliminarmente, giova rilevare che oggetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è la contestazione dell'esistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo ovvero del credito.
È poi ben noto che, secondo un orientamento del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, laddove con l'atto di precetto sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr., tra le tante, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822).
In questa prospettiva, ad esempio, la Corte di Cassazione ha evidenziato come – in caso di precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto – valga la regola per cui debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducano nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo, con la conseguenza che il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Cass. 25 maggio 2007, n. 12251; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27159; Cass. 25 settembre 2000, n. 12664).
Del pari, la Corte ha escluso che – in caso di precetto basato su di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – la parte debitrice possa proporre opposizione all'esecuzione per le medesime ragioni fondanti l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo solo il caso in cui la contestazione si risolva nella deduzione dell'inesistenza giuridica del titolo giudiziale (Cass. 25 febbraio 1994, n.
1935).
Tale principio si ricava, tradizionalmente, dal fondamentale principio del ne bis in idem, di cui è espressione – quanto al titolo esecutivo giudiziale definitivo – la regola della preclusione del giudicato
(cfr., sul punto, Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; nonché la citata Cass. 28 agosto 1999, n. 9061), nonché – quanto al titolo esecutivo giudiziale provvisorio (come il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ed oggetto di autonoma opposizione) – la regola della litispendenza
(parimenti riconducibile al medesimo principio).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che – come opportunamente evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. la già citata Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, in motivazione) – è lo pagina 4 di 9 stesso sistema dei rapporti tra processo di cognizione e processo esecutivo (alla cui instaurazione, si ricordi, il precetto è pur sempre finalizzato) a presupporre un tale quadro.
Invero, occorre considerare come il processo esecutivo sia teso pur sempre a garantire in concreto al creditore consacrato nel titolo il bene della vita ivi descritto, sicché – qualora il titolo esecutivo abbia natura giudiziale – esso integra il complemento operativo indefettibile della tutela giurisdizionale cognitiva essendo totalmente funzionale all'attuazione forzata del diritto come individuato in quel titolo.
Ciò comporta che il processo esecutivo è in rapporto di continuità funzionale rispetto al processo di cognizione (in quanto finalizzato, si ribadisce, alla realizzazione di quanto già è stato accertato in quel giudizio e consacrato nel titolo formato all'esito di esso) e che è assolutamente irretrattabile nel processo esecutivo qualsivoglia accertamento che sia istituzionalmente riservato al processo di cognizione in cui quel titolo è stato formato: attesa infatti l'unitarietà della funzione dello ius dicere
(nei suoi profili sia di cognizione, che di esecuzione) vi può essere una ed una sola sede di cognizione in cui far valere la questione nel merito.
Ora, se si tiene conto del fatto che i giudizi di opposizione ad esecuzione (ivi compresa l'opposizione a precetto), pur avendo sicuramente autonomia strutturale rispetto al processo esecutivo in quanto incidenti cognitivi distinti rispetto ad esso, non hanno tuttavia altresì autonomia funzionale (non potendo infatti avere finalità e scopi diversi dal processo cui accedono ed in occasione del quale nascono), ne discende che in tali giudizi – qualora il titolo contestato sia di formazione giudiziale – non possano giammai dedursi motivi analoghi od identici a quelli dedotti od astrattamente deducibili nello stesso processo che ha dato luogo al provvedimento giudiziale, essendo altra la sede nella quale sollevare tali contestazioni (id est il giudizio di cognizione preordinato alla formazione del titolo).
In sostanza, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con gli specifici mezzi di impugnazione dello stesso.
Inoltre, poiché quando viene minacciata l'esecuzione sulla base di un decreto ingiuntivo sono teoricamente esperibili il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.,
l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650
c.p.c., è stato precisato che “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo
e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca
pagina 5 di 9 l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650
c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza” (cfr. Cass. n.
17308 del 2015).
Invero, l'attività di notificazione vale a conferire al decreto ingiuntivo il valore di titolo esecutivo ed è proprio questo il motivo per cui il difetto di tale attività può e deve essere fatto valere con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, tipicamente preordinato a contestare l''an” dell'esecuzione.
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie gli opponenti, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato il 21.11.2017, contenente l'intimazione a pagare la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 528/96 emesso dal Tribunale di Salerno il 4.7.1996, hanno anzitutto eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato da controparte, non essendo, a loro avviso, intervenuti atti interruttivi nel corso dei ventuno anni intercorrenti tra la data di emissione (04.07.1996) ovvero di asserita notifica (03.10.1996) del suddetto decreto e la data di notifica dell'atto di precetto opposto
(21.11.2017).
Al fine di contestare detta eccezione, la società opposta ha nello specifico allegato, quali atti interruttivi della prescrizione, la notifica del decreto ingiuntivo unitamente al precetto in data 03.10.1996; le raccomandate del 24.07.2006 e 11.02.2013; l'ordinanza dal G.E. del 29.06.2011 di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 36/01 e, da ultimo, la notifica del precetto in data 21.11.2017.
Va osservato che l'onere probatorio di chi eccepisce la prescrizione si ritiene assolto con la deduzione del continuo decorso del tempo, con la deduzione cioè che il diritto di controparte sia stato azionato dopo che dal prospettato dies a quo sia trascorso il tempo stabilito dalla legge per il compimento della prescrizione, non essendo egli tenuto a dimostrare che la controparte abbia omesso di esercitare il preteso diritto, né che il periodo di tempo sia trascorso senza atti interruttivi. Grava invero sulla parte alla quale è opposta la prescrizione l'onere di addurre e provare la sussistenza di validi atti interruttivi.
Orbene, pacifica e documentata la notifica del precetto in questa sede opposto (21.11.2017) e parimenti comprovata la ricezione da parte degli odierni opponenti delle due raccomandate rispettivamente in data 01.08.2006 e 20.02.2013 (cfr. raccomandate in produzione di parte convenuta), osserva il
Tribunale che l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo è rimasta un mero assunto del tutto sprovvisto di supporto probatorio. Nella produzione documentale in atti non è dato infatti rinvenire alcuna documentazione volta a suffragare detta notifica asseritamente avvenuta, unitamente al (primo) atto di precetto, in data 3.10.1996.
Parte opposta ha prodotto, per quanto di rilevanza ai suddetti fini, il ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di Salerno in data 02.07.1996; il decreto ingiuntivo emesso in data 04.07.1996; l'istanza del 22.01.2015 per il rilascio della copia esecutiva del suddetto pagina 6 di 9 decreto ai sensi dell'art. 476 c.p.c. ed il decreto presidenziale del 22.04.2015 di autorizzazione al rilascio di “ulteriore” copia in forma esecutiva del decreto de quo con la formula esecutiva ivi apposta in data 12.05.2015 (cfr. produzione del 30.11.2018).
Come noto, il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo ad interrompere la prescrizione. Per consolidata giurisprudenza in materia, infatti, tale effetto può essere riconosciuto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che condurrebbe all'estinzione del diritto (cfr. Cass. 27944 del 2022).
Inoltre, va osservato che il creditore opposto non può ritenersi sottratto all'onere probatorio di cui sopra qualora, come nella specie, abbia addotto di aver smarrito l'originale del titolo esecutivo. Come infatti precisato in giurisprudenza, il creditore non può riversare sul debitore gli effetti negativi (nella specie, in ordine all'inversione dell'onere della prova) della concretizzazione di un rischio causalmente riconducibile dalla propria negligenza (cfr. Cass. n. 51 del 2023).
Né può ritenersi adempiuto il suddetto onere probatorio col mero deposito della (nuova) copia del provvedimento monitorio, munita della formula esecutiva. Al riguardo, va evidenziato che la formula di esecutorietà di cui il decreto ingiuntivo è munito non fornisce alcuna, invece indispensabile, informazione circa il luogo, il tempo e le modalità della sua consegna al debitore ingiunto;
né implica la necessità della verifica della regolare notificazione del provvedimento monitorio, atteso che declaratoria de qua segue anche alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo. In altri termini, dal fatto noto della dichiarazione di esecutività non può risalirsi logicamente al fatto ignoto della notificazione del decreto su cui essa è apposta e, dunque, tale declaratoria non appare idonea a surrogare, sul piano presuntivo, la necessaria produzione della relazione di notificazione. La esecutorietà del decreto ingiuntivo non vale insomma a dimostrare la notifica del decreto e, ancor più, del primo precetto, in mancanza di qualsiasi riscontro in atti.
A ciò aggiungasi che non vi è spazio nel caso di specie per gli effetti interruttivi invocati dalla parte opposta con il richiamo alla procedura esecutiva immobiliare n. 36/01, a suo dire, promossa in forza del decreto ingiuntivo n. 528/1996 presso il Tribunale di Sala Consilina e conclusasi, previa “eccezione e richiesta” degli odierni opponenti, con la dichiarazione di estinzione ex art. 567 c.p.c. per carenza di documentazione.
Ed invero, dall'esame dell'ordinanza in questione si evince che l'estinzione del procedimento di esecuzione n. 36/2001 R.G.E., promosso ad istanza della Banca di Napoli spa col pignoramento eseguito in data 20.10.2001 in danno dei debitori (con il conseguente ordine di Parte_4
cancellazione della trascrizione del pignoramento), è stata disposta ex officio dal giudice in ragione pagina 7 di 9 della incompletezza della documentazione ipocatastale, non avendo il creditore procedente provveduto al deposito della stessa “nonostante il decorso di più di 5 anni dal provvedimento di sospensione” (cfr. ordinanza di Sala Consilina del 29.06.11 in atti).
A ben vedere, non può ritenersi provato che il procedimento esecutivo in questione abbia ad oggetto proprio il credito oggetto del decreto ingiuntivo posto alla base dell'atto di precetto in questa sede opposto e, dunque, devono escludersi gli effetti interruttivi (istantaneo e permanente) connessi al processo esecutivo.
Sul punto, valga in particolare rilevare che “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, comma 2,
c.c., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. l'effetto stesso resterà istantaneo” (cfr. Cass.
12239 del 2019).
Ciò posto, il primo valido atto interruttivo della prescrizione compiuto dall'odierna opposta è dunque costituito dalla raccomandata notificata ai debitori odierni opponenti in data 1.8.2006, ossia quando, come è ictu oculi evincibile, il termine di prescrizione di dieci anni era ormai decorso.
In definitiva, attesa la fondatezza, per tutto quanto innanzi esposto, dell'eccezione di prescrizione del credito, l'opposizione non può che essere accolta.
Ogni altra questione resta così assorbita per il c.d. principio processuale della “ragione più liquida”
(Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936), in applicazione del quale principio - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (così anche Cass. Civ. sez.
6, n. 12002 del 28.5.2014: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi, tenuto conto del pagina 8 di 9 valore della causa e della natura documentale della stessa, con riduzione del 50% attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione spiegata da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
- dichiara l'insussistenza del diritto della Società di Controparte_1 agire in via esecutiva nei confronti di e sulla base del Parte_1 Parte_2
titolo esecutivo azionato con il precetto opposto;
- condanna la società opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 7.052,00 per compensi professionali ed € 786,00 per spese vive, il tutto oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Salvatore Grisolia dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro in data 04/06/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1615/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Grisolia ed C.F._2
elettivamente domiciliati in Lagonegro (PZ) alla via delle Betulle n. 4;
PARTE OPPONENTE
CONTRO con sede in Napoli alla Via San Controparte_1
Giacomo n. 19, (P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_1 atti, dall'Avv. Giuseppina Parrilli ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via Lungomare Trieste n.
42.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data 21.11.2017, con il quale la Società per la gestione di intimava loro il pagamento, in solido, della Controparte_1
complessiva somma di euro 68.219,97 alla data del 15.10.2017, di cui euro 27.564,80 per sorte capitale, euro 39.129,06 per interessi di mora al tasso convenzionale ricondotto alla soglia ex L. 108/96
pagina 1 di 9 dal 02.04.1997 ed euro 1.533,11 per spese legali, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 528/96 emesso dal Tribunale di Salerno in data 04.07.1996, asseritamente esecutivo, spedito in forma esecutiva in data 16.09.1996 e notificato in data 03.10.1996 con pedissequo atto di precetto.
A sostegno della spiegata opposizione, gli opponenti eccepivano la intervenuta prescrizione decennale del diritto azionato col precetto opposto contestando l'esecutorietà del decreto ingiuntivo ed evidenziando l'inerzia recuperatoria pluridecennale della precettante e le conseguenze prescrizionali e decadenziali del titolo sotteso al precetto nel caso, come quello di specie, di notifica di nuovo precetto e di rinuncia al primo.
In particolare, osservavano che nella copia autentica del decreto ingiuntivo loro notificata, ottenuta dal
Tribunale di Salerno a seguito dello smarrimento dell'originale denunciato in data 07.08.2014, non si rinvengono il “primo” controllo giudiziale volto ad attestare l'assenza di opposizione e conseguente dichiarazione di esecutività del decreto;
la “prima” data di resa esecutorietà del 26.09.1996; né alcuna certificazione e/o documento probante l'avvenuta notifica del decreto esecutivo.
Deducevano poi la indeterminatezza ed indeterminabilità del credito in quanto incerto, illiquido ed inesigibile e lamentavano la mancata specificazione nell'atto di precetto della linea capitale mutuata a mezzo cambiali agrarie, della somma pagata, dell'imputazione dei pagamenti eseguiti e delle modalità di calcolo degli interessi.
Deducevano inoltre la illegittimità della intervenuta correzione materiale di uno dei due nominativi del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di cui all'art. 287 c.p.c. e per la mancata attivazione della procedura di cui all'art. 288, commi 1 e 2, c.p.c., osservando, in particolare, che nelle premesse e nelle richieste dell'originario ricorso monitorio era indicato il nominativo e che, Parte_3
pertanto, il primo giudice ingiungente, riportando fedelmente detto nominativo, non era incorso in alcun errore.
Alla luce di tali premesse, concludevano chiedendo, previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per i gravi motivi esposti nella parte narrativa, di accogliere le seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato con l'opposto precetto. -accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa,
l'indeterminatezza ed indeterminabilità del diritto azionato con l'opposto precetto. -dichiarare
l'intervenuta correzione materiale, se pur postuma ed oltre i termini prescrizionali, tamquam non esset, con conseguente nullità del deciso;
e, per l'effetto, -dichiarare la illegittimità e la improcedibilità del monitorio azionato per la somma di € 68.219,97 per tutti i motivi esposti in narrativa;
e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di qualsiasi giuridica efficacia l'atto di precetto
pagina 2 di 9 notificato in data 21.11.2017 ai signori e E, comunque, Parte_1 Parte_2 condannare l'opposta, in persona del Controparte_2
suo l.r.p.t., su generalizzata, alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.03.2018, si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni ed instando per il rigetto dell'istanza di sospensione CP_1 dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In particolare, la società convenuta premetteva di essere cessionaria in blocco e pro soluto di una pluralità di crediti ed attivi di problematica recuperabilità del Banco di Napoli, fra i quali i crediti nei confronti degli odierni opponenti, e contestava l'eccepita prescrizione precisando che il decreto ingiuntivo era stato notificato unitamente al precetto in data 3.10.1996 e non opposto;
che i termini di prescrizione erano stati interrotti con le raccomandate del 24.07.2006 e 11.02.2013, ritualmente ricevute dagli opponenti;
che, in data 18.7.2011 era stato notificato nuovo atto di precetto, sempre in forza del decreto ingiuntivo n. 528/96; che, effettuata regolare denuncia di smarrimento del titolo esecutivo, in data 22.04.2015 era stata rilasciata dal Presidente del Tribunale di Salerno “nuova” copia esecutiva del decreto ingiuntivo, con formula poi apposta in data 12.05.2015; che, ottenuta la correzione dell'errore di trascrizione del cognome , veniva da ultimo notificato, in data Parte_2
21.11.2017, il precetto oggi opposto unitamente al titolo col provvedimento di correzione.
Rappresentava inoltre che la procedura esecutiva immobiliare n. 36/01, promossa in forza del decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Sala Consilina, si era conclusa con l'ordinanza del 29.06.2011 di estinzione per carenza di documentazione, eccepita dagli odierni opponenti, e ne evidenziava i conseguenti effetti sull'interruzione della prescrizione a far tempo dal 15.6.2011.
In ordine al quantum, specificava che la somma precettata era costituita da € 27.564,80 per sorte capitale e da € 39.120,00 per interessi convenzionali, pari al tasso di riferimento del credito agrario di esercizio inferiore a 12 mesi, maggiorato di 2 punti, sempre nei limiti del tasso soglia ex lege 108/96 a far data dal 2.4.1997 al 22.01.2013, oltre interessi fino al soddisfo.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica ex art. 190 c.p.c., la causa viene decisa nei seguenti termini dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo.
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 9 Preliminarmente, giova rilevare che oggetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è la contestazione dell'esistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo ovvero del credito.
È poi ben noto che, secondo un orientamento del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, laddove con l'atto di precetto sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr., tra le tante, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822).
In questa prospettiva, ad esempio, la Corte di Cassazione ha evidenziato come – in caso di precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto – valga la regola per cui debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducano nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo, con la conseguenza che il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Cass. 25 maggio 2007, n. 12251; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27159; Cass. 25 settembre 2000, n. 12664).
Del pari, la Corte ha escluso che – in caso di precetto basato su di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – la parte debitrice possa proporre opposizione all'esecuzione per le medesime ragioni fondanti l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo solo il caso in cui la contestazione si risolva nella deduzione dell'inesistenza giuridica del titolo giudiziale (Cass. 25 febbraio 1994, n.
1935).
Tale principio si ricava, tradizionalmente, dal fondamentale principio del ne bis in idem, di cui è espressione – quanto al titolo esecutivo giudiziale definitivo – la regola della preclusione del giudicato
(cfr., sul punto, Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; nonché la citata Cass. 28 agosto 1999, n. 9061), nonché – quanto al titolo esecutivo giudiziale provvisorio (come il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ed oggetto di autonoma opposizione) – la regola della litispendenza
(parimenti riconducibile al medesimo principio).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che – come opportunamente evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. la già citata Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, in motivazione) – è lo pagina 4 di 9 stesso sistema dei rapporti tra processo di cognizione e processo esecutivo (alla cui instaurazione, si ricordi, il precetto è pur sempre finalizzato) a presupporre un tale quadro.
Invero, occorre considerare come il processo esecutivo sia teso pur sempre a garantire in concreto al creditore consacrato nel titolo il bene della vita ivi descritto, sicché – qualora il titolo esecutivo abbia natura giudiziale – esso integra il complemento operativo indefettibile della tutela giurisdizionale cognitiva essendo totalmente funzionale all'attuazione forzata del diritto come individuato in quel titolo.
Ciò comporta che il processo esecutivo è in rapporto di continuità funzionale rispetto al processo di cognizione (in quanto finalizzato, si ribadisce, alla realizzazione di quanto già è stato accertato in quel giudizio e consacrato nel titolo formato all'esito di esso) e che è assolutamente irretrattabile nel processo esecutivo qualsivoglia accertamento che sia istituzionalmente riservato al processo di cognizione in cui quel titolo è stato formato: attesa infatti l'unitarietà della funzione dello ius dicere
(nei suoi profili sia di cognizione, che di esecuzione) vi può essere una ed una sola sede di cognizione in cui far valere la questione nel merito.
Ora, se si tiene conto del fatto che i giudizi di opposizione ad esecuzione (ivi compresa l'opposizione a precetto), pur avendo sicuramente autonomia strutturale rispetto al processo esecutivo in quanto incidenti cognitivi distinti rispetto ad esso, non hanno tuttavia altresì autonomia funzionale (non potendo infatti avere finalità e scopi diversi dal processo cui accedono ed in occasione del quale nascono), ne discende che in tali giudizi – qualora il titolo contestato sia di formazione giudiziale – non possano giammai dedursi motivi analoghi od identici a quelli dedotti od astrattamente deducibili nello stesso processo che ha dato luogo al provvedimento giudiziale, essendo altra la sede nella quale sollevare tali contestazioni (id est il giudizio di cognizione preordinato alla formazione del titolo).
In sostanza, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con gli specifici mezzi di impugnazione dello stesso.
Inoltre, poiché quando viene minacciata l'esecuzione sulla base di un decreto ingiuntivo sono teoricamente esperibili il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.,
l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650
c.p.c., è stato precisato che “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo
e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca
pagina 5 di 9 l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650
c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza” (cfr. Cass. n.
17308 del 2015).
Invero, l'attività di notificazione vale a conferire al decreto ingiuntivo il valore di titolo esecutivo ed è proprio questo il motivo per cui il difetto di tale attività può e deve essere fatto valere con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, tipicamente preordinato a contestare l''an” dell'esecuzione.
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie gli opponenti, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato il 21.11.2017, contenente l'intimazione a pagare la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 528/96 emesso dal Tribunale di Salerno il 4.7.1996, hanno anzitutto eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato da controparte, non essendo, a loro avviso, intervenuti atti interruttivi nel corso dei ventuno anni intercorrenti tra la data di emissione (04.07.1996) ovvero di asserita notifica (03.10.1996) del suddetto decreto e la data di notifica dell'atto di precetto opposto
(21.11.2017).
Al fine di contestare detta eccezione, la società opposta ha nello specifico allegato, quali atti interruttivi della prescrizione, la notifica del decreto ingiuntivo unitamente al precetto in data 03.10.1996; le raccomandate del 24.07.2006 e 11.02.2013; l'ordinanza dal G.E. del 29.06.2011 di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 36/01 e, da ultimo, la notifica del precetto in data 21.11.2017.
Va osservato che l'onere probatorio di chi eccepisce la prescrizione si ritiene assolto con la deduzione del continuo decorso del tempo, con la deduzione cioè che il diritto di controparte sia stato azionato dopo che dal prospettato dies a quo sia trascorso il tempo stabilito dalla legge per il compimento della prescrizione, non essendo egli tenuto a dimostrare che la controparte abbia omesso di esercitare il preteso diritto, né che il periodo di tempo sia trascorso senza atti interruttivi. Grava invero sulla parte alla quale è opposta la prescrizione l'onere di addurre e provare la sussistenza di validi atti interruttivi.
Orbene, pacifica e documentata la notifica del precetto in questa sede opposto (21.11.2017) e parimenti comprovata la ricezione da parte degli odierni opponenti delle due raccomandate rispettivamente in data 01.08.2006 e 20.02.2013 (cfr. raccomandate in produzione di parte convenuta), osserva il
Tribunale che l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo è rimasta un mero assunto del tutto sprovvisto di supporto probatorio. Nella produzione documentale in atti non è dato infatti rinvenire alcuna documentazione volta a suffragare detta notifica asseritamente avvenuta, unitamente al (primo) atto di precetto, in data 3.10.1996.
Parte opposta ha prodotto, per quanto di rilevanza ai suddetti fini, il ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di Salerno in data 02.07.1996; il decreto ingiuntivo emesso in data 04.07.1996; l'istanza del 22.01.2015 per il rilascio della copia esecutiva del suddetto pagina 6 di 9 decreto ai sensi dell'art. 476 c.p.c. ed il decreto presidenziale del 22.04.2015 di autorizzazione al rilascio di “ulteriore” copia in forma esecutiva del decreto de quo con la formula esecutiva ivi apposta in data 12.05.2015 (cfr. produzione del 30.11.2018).
Come noto, il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo ad interrompere la prescrizione. Per consolidata giurisprudenza in materia, infatti, tale effetto può essere riconosciuto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che condurrebbe all'estinzione del diritto (cfr. Cass. 27944 del 2022).
Inoltre, va osservato che il creditore opposto non può ritenersi sottratto all'onere probatorio di cui sopra qualora, come nella specie, abbia addotto di aver smarrito l'originale del titolo esecutivo. Come infatti precisato in giurisprudenza, il creditore non può riversare sul debitore gli effetti negativi (nella specie, in ordine all'inversione dell'onere della prova) della concretizzazione di un rischio causalmente riconducibile dalla propria negligenza (cfr. Cass. n. 51 del 2023).
Né può ritenersi adempiuto il suddetto onere probatorio col mero deposito della (nuova) copia del provvedimento monitorio, munita della formula esecutiva. Al riguardo, va evidenziato che la formula di esecutorietà di cui il decreto ingiuntivo è munito non fornisce alcuna, invece indispensabile, informazione circa il luogo, il tempo e le modalità della sua consegna al debitore ingiunto;
né implica la necessità della verifica della regolare notificazione del provvedimento monitorio, atteso che declaratoria de qua segue anche alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo. In altri termini, dal fatto noto della dichiarazione di esecutività non può risalirsi logicamente al fatto ignoto della notificazione del decreto su cui essa è apposta e, dunque, tale declaratoria non appare idonea a surrogare, sul piano presuntivo, la necessaria produzione della relazione di notificazione. La esecutorietà del decreto ingiuntivo non vale insomma a dimostrare la notifica del decreto e, ancor più, del primo precetto, in mancanza di qualsiasi riscontro in atti.
A ciò aggiungasi che non vi è spazio nel caso di specie per gli effetti interruttivi invocati dalla parte opposta con il richiamo alla procedura esecutiva immobiliare n. 36/01, a suo dire, promossa in forza del decreto ingiuntivo n. 528/1996 presso il Tribunale di Sala Consilina e conclusasi, previa “eccezione e richiesta” degli odierni opponenti, con la dichiarazione di estinzione ex art. 567 c.p.c. per carenza di documentazione.
Ed invero, dall'esame dell'ordinanza in questione si evince che l'estinzione del procedimento di esecuzione n. 36/2001 R.G.E., promosso ad istanza della Banca di Napoli spa col pignoramento eseguito in data 20.10.2001 in danno dei debitori (con il conseguente ordine di Parte_4
cancellazione della trascrizione del pignoramento), è stata disposta ex officio dal giudice in ragione pagina 7 di 9 della incompletezza della documentazione ipocatastale, non avendo il creditore procedente provveduto al deposito della stessa “nonostante il decorso di più di 5 anni dal provvedimento di sospensione” (cfr. ordinanza di Sala Consilina del 29.06.11 in atti).
A ben vedere, non può ritenersi provato che il procedimento esecutivo in questione abbia ad oggetto proprio il credito oggetto del decreto ingiuntivo posto alla base dell'atto di precetto in questa sede opposto e, dunque, devono escludersi gli effetti interruttivi (istantaneo e permanente) connessi al processo esecutivo.
Sul punto, valga in particolare rilevare che “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, comma 2,
c.c., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. l'effetto stesso resterà istantaneo” (cfr. Cass.
12239 del 2019).
Ciò posto, il primo valido atto interruttivo della prescrizione compiuto dall'odierna opposta è dunque costituito dalla raccomandata notificata ai debitori odierni opponenti in data 1.8.2006, ossia quando, come è ictu oculi evincibile, il termine di prescrizione di dieci anni era ormai decorso.
In definitiva, attesa la fondatezza, per tutto quanto innanzi esposto, dell'eccezione di prescrizione del credito, l'opposizione non può che essere accolta.
Ogni altra questione resta così assorbita per il c.d. principio processuale della “ragione più liquida”
(Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936), in applicazione del quale principio - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (così anche Cass. Civ. sez.
6, n. 12002 del 28.5.2014: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi, tenuto conto del pagina 8 di 9 valore della causa e della natura documentale della stessa, con riduzione del 50% attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione spiegata da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
- dichiara l'insussistenza del diritto della Società di Controparte_1 agire in via esecutiva nei confronti di e sulla base del Parte_1 Parte_2
titolo esecutivo azionato con il precetto opposto;
- condanna la società opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 7.052,00 per compensi professionali ed € 786,00 per spese vive, il tutto oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Salvatore Grisolia dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro in data 04/06/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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