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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/10/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1792/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1792/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025 alle ore 16,10 apre il presente verbale in seguito a trattazione scritta come da verbale del 25.06.2025 dopo aver preso atto delle memorie conclusionali e delle note in atti e alle ore
18,00 pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1792/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ),rappresentata e difesa dell'avv. Parte_1 C.F._1
CH TI
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CAPOBIANCO ANTONIO
pagina 1 di 5 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza, – Parte_1 premesso che il 31 agosto 2022 alle ore 11,00 circa in mentre camminava lungo il marciapiede CP_1 di Corso Vittorio Emanuele, giunta all'altezza con via Emilia, a causa della mancanza di una mattonella del pavimento rivestito a mosaico mimetico inciampava e cadeva rovinosamente a terra, veniva accompagnata presso il PS dell'Ospedale di Pescara presso cui le veniva diagnosticata “frattura scomposta polso dx” con prognosi iniziale di 20 giorni, salvo complicazioni e successivamente tornata in nosocomio il 07/09/2022, le veniva prolungata la prognosi di ulteriori 22 gg. e successivamente, nel corso della visita medico legale le venivano diagnosticati i postumi “algodisfunzionali di frattura scomposta metaepifisaria polso dx a tipo colles con interessamento intraarticolare della rima di frattura indestrimane” - qui conveniva il ad oggetto di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pescara, “accogliere la domanda e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni,
[...] della complessiva somma di euro 12.046,20 - o di quella diversa maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia – oltre interessi ex art. 1284, 4° co. cod.civ. dalla data di deposito del presente ricorso sino a quella del saldo effettivo”.
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto deducendo l'infondatezza della domanda attorea ed invocandone pertanto, il rigetto.
Istruita la causa per tabulas e per testi giungeva a decisione sull'an previa concessione dei termini per il deposito di note illustrative.
La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto pagina 2 di 5 come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cass. 13.7.2011 n.15389).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo. (Cass. 18/09/2015 n.18317); anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato sulla cosa tutte le precauzioni astrattamente ipotizzabili, la causa sufficiente, sopravvenuta con i tratti del casus ed idonea da sola a provocare l'evento, interrompe il nesso eziologico e produce gli effetti liberatori, pur quando si concreti, appunto, nel fatto del danneggiato (Cass. 19.12.2006 n.27168). Se ciò vale per la responsabilità presunta, a più forte ragione può dirsi per la fattispecie aquiliana ordinaria, dove l'attore è gravato di onere probatorio pieno. Pure la responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di sicurezza resta esclusa qualora l'evento di danno sia causalmente ascrivibile ad un fortuito esterno al sinallagma, anche se concernete la condotta del creditore di protezione (Cass.
6.2.2007 n. 2563).
Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (Cass.
20.01.2014 n.999).
Nella specie, parte ricorrente ritiene di poter imputare il verificarsi del sinistro oggetto di causa, alle caratteristiche deficitarie presenti sulla pavimentazione sulla quale si sarebbe imbattuta la predetta in assenza di qualsivoglia ulteriore dettaglio.
La scarna ricostruzione operata da parte ricorrente risulta assolutamente inidonea a determinare il punto esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro cosicché la domanda risulta generica con conseguente impossibilità di accertare la reale dinamica del sinistro in parola.
pagina 3 di 5 Nella fattispecie parte ricorrente ha prodotto delle riproduzioni fotografiche nelle quali si può constatare chiaramente che sussiste un netto contrasto tra il porfido della betonella ed il colore sfumato, grigio chiaro del materiale inerte sottostante (cfr. doc. 2 delle riproduzioni fotografiche di parte ricorrente).
Ne consegue che il dissesto presente sulla pavimentazione era ben visibile considerando che il sinistro si è verificato in pieno giorno, alle ore 11,00 del mese di agosto e che, peraltro, non erano presenti elementi atti a celare le difformità indicate.
Acclarate le predette circostanze di tempo e di luogo, non vi è ragione di ritenere che Parte_1 ben avrebbe potuto evitare il danno percorrendo la parte totalmente integra.
[...]
Conseguentemente la caduta non si è verificata a causa del dissesto presente sul marciapiede ma soltanto perché la ricorrente non ha adottato quelle cautele elementari e necessarie atte ad evitare l'ostacolo.
Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, qualora l'insidia stradale sia ben visibile e quindi evitabile dal danneggiato adottando una condotta diligente e cauta, può ben dirsi integrato il caso fortuito, rappresentato dunque dal fatto colposo dello stesso danneggiato ( cfr. Cass. Civile n.
22242 del 01.08.2025; Cass. 1404/2025).
In particolare, opera il caso fortuito quando il danno sia eziologicamente riconducibile alla condotta colposa del danneggiato, per essere il sinistro accaduto in condizioni di piena visibilità, a causa di un'insidia stradale facilmente percepibile come nel caso di specie.
Esaminando poi l'interrogatorio formale reso dall'attrice e le prove testimoniali rese da e Tes_1
nel corso dell'udienza del 25 giugno 2025 - la prima dichiara: ….”è vero c'era il Testimone_2 sole, era il 31.08.2022… no non è vero ero con la mia amica e il sig. , Tes_1 Testimone_2 posso dichiarare che oltre alle persone dinanzi descritte che erano in mia compagnia c'era il mio cane ma non ricordo se ci fossero persone davanti o dietro la mia persona.…, la teste ha Tes_1 dichiarato testualmente ……..omissis …. posso rispondere che ho visto cadere la mia amica
[...]
ma dopo un po' sono andata via per andare a lavorare, non ho visto arrivare l'ambulanza, Parte_1 il mio compagno ha chiamato qualcuno per trasportarla in ospedale; infine il teste Testimone_2
ha affermato…….omissis confermo la circostanza in quanto io ero in compagnia sia Testimone_2 di sia della mia compagna e peraltro vi era anche il cane della sig.ra Parte_1 Tes_1
Stavamo camminando non ricordo esattamente e mi trovassi a fianco o di lato rispetto alla Pt_1
- le stesse non consentono in alcun modo di descrivere dettagliatamente i fatti. Pt_1 pagina 4 di 5 Alla luce di tali affermazioni e delle predette circostanze, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sembrerebbe dunque difettare proprio il nesso causale tra la “res” ed il presunto danno, ravvisandosi, al contrario, che la causa dell'occorso sia da ascrivere proprio al comportamento imprudente della predetta la quale, non si è avveduta della presenza della mattonella dissestata che era sicuramente visibile in considerazione della piena visibilità in una giornata d'estate.
La domanda proposta da va quindi rigettata non ricorrendo gli estremi dell'insidia, Parte_1 configurabile solo nel caso in cui l'utente non sia stato in grado di poter prevedere il pericolo, facendo uso della normale diligenza, il regime delle spese segue la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per derogarvi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, così definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da nei confronti del in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro- tempore, respinge la domanda e condanna alla refusione delle Parte_1 spese legali, in favore dell'Ente convenuto, nella misura di € 5.077,00 oltre rimborso forfettario del
15% , iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 29.10.2025
Il Giudice
dr.ssa Lorella Scelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1792/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 29 ottobre 2025 alle ore 16,10 apre il presente verbale in seguito a trattazione scritta come da verbale del 25.06.2025 dopo aver preso atto delle memorie conclusionali e delle note in atti e alle ore
18,00 pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1792/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ),rappresentata e difesa dell'avv. Parte_1 C.F._1
CH TI
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CAPOBIANCO ANTONIO
pagina 1 di 5 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza, – Parte_1 premesso che il 31 agosto 2022 alle ore 11,00 circa in mentre camminava lungo il marciapiede CP_1 di Corso Vittorio Emanuele, giunta all'altezza con via Emilia, a causa della mancanza di una mattonella del pavimento rivestito a mosaico mimetico inciampava e cadeva rovinosamente a terra, veniva accompagnata presso il PS dell'Ospedale di Pescara presso cui le veniva diagnosticata “frattura scomposta polso dx” con prognosi iniziale di 20 giorni, salvo complicazioni e successivamente tornata in nosocomio il 07/09/2022, le veniva prolungata la prognosi di ulteriori 22 gg. e successivamente, nel corso della visita medico legale le venivano diagnosticati i postumi “algodisfunzionali di frattura scomposta metaepifisaria polso dx a tipo colles con interessamento intraarticolare della rima di frattura indestrimane” - qui conveniva il ad oggetto di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pescara, “accogliere la domanda e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni,
[...] della complessiva somma di euro 12.046,20 - o di quella diversa maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia – oltre interessi ex art. 1284, 4° co. cod.civ. dalla data di deposito del presente ricorso sino a quella del saldo effettivo”.
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto deducendo l'infondatezza della domanda attorea ed invocandone pertanto, il rigetto.
Istruita la causa per tabulas e per testi giungeva a decisione sull'an previa concessione dei termini per il deposito di note illustrative.
La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto pagina 2 di 5 come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cass. 13.7.2011 n.15389).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo. (Cass. 18/09/2015 n.18317); anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato sulla cosa tutte le precauzioni astrattamente ipotizzabili, la causa sufficiente, sopravvenuta con i tratti del casus ed idonea da sola a provocare l'evento, interrompe il nesso eziologico e produce gli effetti liberatori, pur quando si concreti, appunto, nel fatto del danneggiato (Cass. 19.12.2006 n.27168). Se ciò vale per la responsabilità presunta, a più forte ragione può dirsi per la fattispecie aquiliana ordinaria, dove l'attore è gravato di onere probatorio pieno. Pure la responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di sicurezza resta esclusa qualora l'evento di danno sia causalmente ascrivibile ad un fortuito esterno al sinallagma, anche se concernete la condotta del creditore di protezione (Cass.
6.2.2007 n. 2563).
Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (Cass.
20.01.2014 n.999).
Nella specie, parte ricorrente ritiene di poter imputare il verificarsi del sinistro oggetto di causa, alle caratteristiche deficitarie presenti sulla pavimentazione sulla quale si sarebbe imbattuta la predetta in assenza di qualsivoglia ulteriore dettaglio.
La scarna ricostruzione operata da parte ricorrente risulta assolutamente inidonea a determinare il punto esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro cosicché la domanda risulta generica con conseguente impossibilità di accertare la reale dinamica del sinistro in parola.
pagina 3 di 5 Nella fattispecie parte ricorrente ha prodotto delle riproduzioni fotografiche nelle quali si può constatare chiaramente che sussiste un netto contrasto tra il porfido della betonella ed il colore sfumato, grigio chiaro del materiale inerte sottostante (cfr. doc. 2 delle riproduzioni fotografiche di parte ricorrente).
Ne consegue che il dissesto presente sulla pavimentazione era ben visibile considerando che il sinistro si è verificato in pieno giorno, alle ore 11,00 del mese di agosto e che, peraltro, non erano presenti elementi atti a celare le difformità indicate.
Acclarate le predette circostanze di tempo e di luogo, non vi è ragione di ritenere che Parte_1 ben avrebbe potuto evitare il danno percorrendo la parte totalmente integra.
[...]
Conseguentemente la caduta non si è verificata a causa del dissesto presente sul marciapiede ma soltanto perché la ricorrente non ha adottato quelle cautele elementari e necessarie atte ad evitare l'ostacolo.
Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, qualora l'insidia stradale sia ben visibile e quindi evitabile dal danneggiato adottando una condotta diligente e cauta, può ben dirsi integrato il caso fortuito, rappresentato dunque dal fatto colposo dello stesso danneggiato ( cfr. Cass. Civile n.
22242 del 01.08.2025; Cass. 1404/2025).
In particolare, opera il caso fortuito quando il danno sia eziologicamente riconducibile alla condotta colposa del danneggiato, per essere il sinistro accaduto in condizioni di piena visibilità, a causa di un'insidia stradale facilmente percepibile come nel caso di specie.
Esaminando poi l'interrogatorio formale reso dall'attrice e le prove testimoniali rese da e Tes_1
nel corso dell'udienza del 25 giugno 2025 - la prima dichiara: ….”è vero c'era il Testimone_2 sole, era il 31.08.2022… no non è vero ero con la mia amica e il sig. , Tes_1 Testimone_2 posso dichiarare che oltre alle persone dinanzi descritte che erano in mia compagnia c'era il mio cane ma non ricordo se ci fossero persone davanti o dietro la mia persona.…, la teste ha Tes_1 dichiarato testualmente ……..omissis …. posso rispondere che ho visto cadere la mia amica
[...]
ma dopo un po' sono andata via per andare a lavorare, non ho visto arrivare l'ambulanza, Parte_1 il mio compagno ha chiamato qualcuno per trasportarla in ospedale; infine il teste Testimone_2
ha affermato…….omissis confermo la circostanza in quanto io ero in compagnia sia Testimone_2 di sia della mia compagna e peraltro vi era anche il cane della sig.ra Parte_1 Tes_1
Stavamo camminando non ricordo esattamente e mi trovassi a fianco o di lato rispetto alla Pt_1
- le stesse non consentono in alcun modo di descrivere dettagliatamente i fatti. Pt_1 pagina 4 di 5 Alla luce di tali affermazioni e delle predette circostanze, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, sembrerebbe dunque difettare proprio il nesso causale tra la “res” ed il presunto danno, ravvisandosi, al contrario, che la causa dell'occorso sia da ascrivere proprio al comportamento imprudente della predetta la quale, non si è avveduta della presenza della mattonella dissestata che era sicuramente visibile in considerazione della piena visibilità in una giornata d'estate.
La domanda proposta da va quindi rigettata non ricorrendo gli estremi dell'insidia, Parte_1 configurabile solo nel caso in cui l'utente non sia stato in grado di poter prevedere il pericolo, facendo uso della normale diligenza, il regime delle spese segue la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per derogarvi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, così definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da nei confronti del in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro- tempore, respinge la domanda e condanna alla refusione delle Parte_1 spese legali, in favore dell'Ente convenuto, nella misura di € 5.077,00 oltre rimborso forfettario del
15% , iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 29.10.2025
Il Giudice
dr.ssa Lorella Scelli
pagina 5 di 5