Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel. nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. r.g. 9924 dell'anno 2024 promosso da
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Felice Di Salvo;
– ricorrente – contro
Controparte_1
;
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
- interveniente necessario -
Avente ad oggetto: ricorso ex art. 35 D.lgs. n. 25/08 e art. 737 c.p.c.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visto il ricorso proposto ex artt. 35 D. Lgs. n. 25/2008 dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento della Controparte_1
di , emesso l'1 luglio 2024 e notificato il 23 luglio
[...] CP_1
2024, con cui la predetta Commissione ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, dando atto che la convocazione per l'audizione non era stata regolarmente notificata, risultando il richiedente irreperibile;
1
sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che successivamente alla notifica del rigetto, su richiesta del difensore, la Commissione ha disposto una nuova convocazione del richiedente per l'audizione a seguito della quale è stato emesso, nella seduta del 12 novembre 2024, un nuovo provvedimento con cui è stata rigettata l'istanza di protezione del ricorrente, ritenendo però sussistenti i presupposti per il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che, alla luce delle predette circostanze, il legale di parte ricorrente all'udienza del 26 marzo 2025 ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;
considerato che
l'emanazione di un nuovo provvedimento, che ha in parte accolto le domande del ricorrente, determini il venir meno dell'interesse dell'odierno ricorrente alla definizione del presente giudizio, essendo il provvedimento impugnato nell'ambito dello stesso ormai superato dal successivo provvedimento del 12 novembre 2024;
ritenuto che
la peculiarità della vicenda e la natura della decisione giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa, domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in data 2 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con
modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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