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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/08/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 774/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 774/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv.ti MESSINA LUIGI GIACOMO e BONANNO ANTONIO con domicilio telematico presso le caselle PEC Email_1
Email_2 APPELLANTE contro
C.F. non costituita Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
con l'intervento volontario di uale procuratrice speciale di Controparte_2 [...]
CP_3 rappresentato e difes da Avv. MASCIULLO VITTORIANO con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA PIAZZA GALILEO n. 6
e con l'intervento volontario di
Controparte_4 Rappresentato e difeso da Avv. MELLEY MATTEO con domicilio eletto presso il suo studio in LA SPEZIA, VIA BIASSA n. 22
OGGETTO: BANCARIO Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 21.1.2025, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante “… preliminarmente insiste integralmente nell'atto di Appello e, in particolare, nell'ammissione /rinnovazione della CTU contabile alla luce di quanto esposto e richiesto nel gravame. In subordine, si precisano le conclusioni così come formulate nell'atto di appello.”
- Per parte intervenuta “Si Controparte_2 precisano le conclusioni come segue: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado;
sempre in via preliminare dichiarare la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'appello nei confronti di e, comunque, in ipotesi, di Controparte_1 CP_3
data la fusione per incorporazione della prima società nella seconda;
[...] in subordine, rigettare l'appello per l'inammissibilità e in ogni caso per infondatezza;
in ogni caso, e per ogni altro motivo, rigettare le domande nei confronti di CP_1 e/o in ipotesi nei confronti di confermando la sentenza appellata
[...] Controparte_3 (sentenza del Tribunale di Bologna n. 685/2022) che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 6734/2018; con vittoria di spese e compensi anche del grado di appello, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.”
- Per parte intervenuta ““Voglia Controparte_4 l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione: a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado;
b) sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'appello nei confronti di e, comunque, in ipotesi, di Controparte_1
data la fusione per incorporazione della prima società nella seconda;
Controparte_3 c) in subordine, rigettare l'appello per l'inammissibilità e in ogni caso per infondatezza;
d) in ogni caso, e per ogni altro motivo, rigettare le domande nei confronti di CP_1 e/o in ipotesi nei confronti di confermando la sentenza appellata
[...] Controparte_3 (sentenza del Tribunale di Bologna n. 685/2022) che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 6734/2018; e) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 685/2022 del 14/16.3.2022 il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, che per l'effetto confermava integralmente, proposta da Parte_1
nei confronti di (nel prosieguo anche solo o la
[...] Controparte_1 CP_1 banca) ottenuto dalla banca nei confronti della debitrice principale Controparte_5 e dei due fideiussori e per il saldo debitore del c/c della società
[...] Parte_1 CP_6 acceso nel gennaio 2007.
2.
Espletata CTU contabile, osservava il primo giudice, in sintesi, che trattandosi di contratto autonomo di garanzia tutti i rilievi oppositivi concernenti il rapporto principale di c/c o di apertura di credito non potevano essere fatti valere dal garante, ad eccezione dell'usura quale unico rilievo che poteva integrare l'exceptio doli; che il rilievo di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non era supportato da idonea allegazione e prova e in ogni caso avrebbe dato luogo a nullità parziale per il cui accertamento non ricorrevano i presupposti ex art 1419 c.c.; che il rilievo di usurarietà del c/c era infondato sulla base delle risultanze della CTU che aveva accertato l'erroneità del metodo di calcolo del TEG a fini usura con sommatoria delle CMS in aperto contrasto con le Par istruzioni di senza tenere conto di quanto indicato dalla S.C. sul raffronto tra CMS applicata e CMS soglia e del margine residuo di utilizzabilità della CMS oltre soglia per gli interessi;
che le istruzioni di Banca d'Italia avevano valore vincolante.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC presso il procuratore domiciliatario di in data CP_1 20.4.2022 appellava innanzi a questa Corte senza indicazione specifica dei motivi di Parte_1 appello.
Non si costituita parte appellata che veniva dichiarata contumace con Controparte_1 ordinanza collegiale del 21.1.2025.
Con “atto di intervento” del 3.10.2022 interveniva volontariamente in causa
[...] on in proprio ma nell'interesse di nel prosieguo Controparte_7 Controparte_3 anche solo ) e, successivamente con “ricorso per intervento ex art. 111 c.p.c.” interveniva CP_3 volontariamente nel prosieguo anche solo Controparte_4
i quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello a seguito CP_4 di fusione per incorporazione di in avvenuta nel 2019 nel corso del primo CP_1 CP_3 grado di giudizio, con conseguente nullità della notifica presso il procuratore domiciliatario del soggetto estinto e inammissibilità del gravame perché proposto contro soggetto estinto;
eccepivano entrambi, altresì, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito ne chiedevano il rigetto perché infondato. Previo rigetto dell'istanza di sospensiva la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate ad udienza del 21.1.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
E' ammissibile l'intervento di sebbene avvenuto in data 7.2.2025, dopo la precisazione delle CP_4 conclusioni.
Infatti, la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie. (cfr. Cassazione civile , sez. I , 22/12/2015 , n. 25798).
5.
Sui rilevi preliminari delle parti intervenute circa gli effetti della fusione per incorporazione di in , avvenuta in data 15.11.2019, va rilevato che correttamente la sentenza CP_1 CP_3 è stata resa nei confronti di perché la circostanza non è mai stata rappresentata nel corso del CP_1 primo grado di giudizio, nelle modalità previste ex artt. 300 c.p.c. né si era costituita CP_3 volontariamente in giudizio.
Quanto alla regolare instaurazione del presente grado di giudizio va rilevato che il vizio di nullità della notifica (presso il procuratore domiciliatario di è sanato dalla costituzione di CP_1 CP_3 quale successore in tutti i rapporti processuali attivi e passivi facenti capo alla società incorporata.
Rispetto alla regolarità della vocatio in ius di società estinta perché precedentemente fusa per incorporazione, alla luce del nuovo 2504 bis c.c. introdotto per effetto del D. Lgs. 17 gennaio 2003, è stato lungamente controverso se vi fosse effetto estintivo sul soggetto incorporato.
Con precedente orientamento la Cassazione era ferma nel delineare la fusione come fenomeno di carattere modificativo-evolutivo senza effetto estintivo-successorio (ex multis cfr. Cass. civ. Sez. trib. 12.2.2019 n. 4042) salvo poi ondivagare sugli effetti di tale impostazione a seconda delle circostanze (a meno che la incorporata non fosse stata cancellata cfr. Cass. civ. sez. trib. n. 32208 del 2019 o addirittura nonostante la cancellazione cfr. Cass. civ. sez. trib. n. 4042 del 12.2.2019)
Nel 2021 Cass. Sez. Un. n. 21970 afferma invece che la fusione estingue la società incorporata e provoca la successione universale della incorporante con subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell' art. 105 c.p.c. (in motivazione espone diffusamente l'orientamento precedente e le problematiche interpretative poste dal nuovo art. 2504 bis c.p.c.)
Ora pertanto la giurisprudenza, di legittimità e merito, è unanime nell'affermare che la fusione per incorporazione dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria parificabile alla successione universale "mortis causa" tra persone fisiche, con la estinzione della società incorporata (cfr. Cass. civ. Sez I n. 13685 del 18.5.2023; CA Bari n. 1351/2023; CA Firenze n. 1859/2023; Tribunale Milano n. 1396/2022, CA Venezia n. 175/2022).
Dunque va senz'altro affermato che la fusione per incorporazione ha effetto estintivo-successorio e che la citazione di soggetto estinto perché fuso per incorporazione è radicalmente nulla.
Nondimeno, tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata con efficacia ex tunc perché l'atto ha raggiunto lo scopo, a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, e la predetta sanatoria opera indipendentemente dalla volontà del convenuto ed a prescindere dal contenuto delle difese svolte in concreto dal medesimo convenuto. Cassazione civile, sez. I, 28/05/2008, n. 14066; conf. Cass. civ. Sez. III, 18.3.2014 n. 6202).
Ne consegue l'infondatezza dei rilievi delle parti intervenute.
6.
In via preliminare le parti appellate deducono l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Nella fattispecie l'atto di appello consiste in una prolissa, discontinua e a tratti incomprensibile sequela di generiche doglianze;
non vi è indicazione specifica delle “parti del provvedimento che si intende appellare” se non con generico richiamo ai paragrafi che strutturano la parte motivazione (3 paragrafi, ciascuno dei quali contenente più temi e ampi argomenti motivazionali) , né sono indicate le ragioni per le quali il giudice sarebbe incorso in violazione di legge o errata ricostruzione del fatto, essendo enunciati generici errori (es. errata applicazione della deroga all'art. 1945 c.c. o dell'exceptio doli generalis) o svolte generiche censure (es. mancata prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito) o semplicemente reiterati argomenti già spesi in primo grado e disattesi (adozione di formula del TEG a fini usura diversa da quella di Banca d'Italia) senza confutazione né delle risultanze istruttorie (CTU) nè dell'ampio impianto motivazionale del primo giudice.
Ne consegue che non è rispettata la prescrizione del 342 ratione temporis vigente.
Ad abundantiam la Corte osserva quanto segue.
Sono incomprensibili e contraddittorie le censure che l'appellante svolge “in merito alle fideiussioni” ove si duole della mancata produzione del contratto di apertura di credito: infatti, proprio perché non era prodotto il contratto di apertura di credito ma solo il documento di sintesi 7.3.2012, il CTU ha applicato i tassi BOT fino al 6.3.2012 e successivamente quelli risultanti dal documento di sintesi, senza censura specifica sul punto.
Le argomentazioni relative alla questione della nullità della fideiussione redatta su schema ABI in violazione della normativa antitrust, sono aspecifiche (con richiamo di ampi stralci di decisioni di altri giudici) ed assertive (sulla rispondenza allo schema ABI delle clausole contrattuali) e reiterano argomenti disattesi (nullità totale) senza incentrarsi sulle ragioni del rigetto della relativa domanda (difetto dei presupposti per la declaratoria di nullità parziale).
Le censure sull'usura, riproponendo i calcoli del CTP sulla base di formula diversa da quella di Banca d'Italia, reiterano argomenti disattesi dal CTU e dal giudice con analitica motivazione non fatta oggetto di specifica censura.
7.
L'appellante in memoria conclusionale solleva per la prima volta la contestazione del difetto di prova della legittimazione processuale/titolarità del credito di che non sarebbe provata dall'atto di CP_3 fusione, ma il rilievo è assertivo, generico e non argomentato;
sostiene inoltre che anche l'interveniente non avrebbe fornito prova della intervenuta cessione del credito con il CP_4 semplice estratto della GU senza il contratto di cessione. In ogni caso rilievi sono infondati alla luce delle risultanze documentali: l'atto di fusione è esaustivo ai fini probatori della successione di in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla CP_3 incorporata;
quanto alla legittimazione sostanziale di quest'ultima con la CP_1 CP_4 replica conclusionale ha prodotto attestazione della cedente del 19.3.2025 che il credito per cui è causa e ricompreso fra quelli ceduti (doc. 2) senza dubbio idonea a dare la prova del negozio traslativo, non avendo la cedente alcun interesse a rendere dichiarazione a sé contraria (cfr. CA Milano n 220 del 2023)
8.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) con riduzione del 50% del compenso per l'attività istruttoria in concreto non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit., in favore di CP_3 per le prime tre fasi di giudizio e di per la sola fase decisoria. CP_4
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di con atto di appello notificato in data
[...] Controparte_1 20.4.2022, con l'intervento volontario di Controparte_2 quale procuratrice speciale di e di
[...] Controparte_3 Controparte_4
nella contumacia di ogni diversa eccezione disattesa,
[...] Controparte_1 così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna n. 685 del 14/16.3.2022
CONDANNA al rimborso in favore delle parti intervenute Parte_1 delle spese del grado di appello, che liquida in favore di CP_2 [...] n € 7.051,00 e di n Parte_3 CP_4 Controparte_4
€ 4.326,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 30.5.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 774/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv.ti MESSINA LUIGI GIACOMO e BONANNO ANTONIO con domicilio telematico presso le caselle PEC Email_1
Email_2 APPELLANTE contro
C.F. non costituita Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
con l'intervento volontario di uale procuratrice speciale di Controparte_2 [...]
CP_3 rappresentato e difes da Avv. MASCIULLO VITTORIANO con domicilio eletto presso il suo studio in BOLOGNA PIAZZA GALILEO n. 6
e con l'intervento volontario di
Controparte_4 Rappresentato e difeso da Avv. MELLEY MATTEO con domicilio eletto presso il suo studio in LA SPEZIA, VIA BIASSA n. 22
OGGETTO: BANCARIO Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 21.1.2025, tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante “… preliminarmente insiste integralmente nell'atto di Appello e, in particolare, nell'ammissione /rinnovazione della CTU contabile alla luce di quanto esposto e richiesto nel gravame. In subordine, si precisano le conclusioni così come formulate nell'atto di appello.”
- Per parte intervenuta “Si Controparte_2 precisano le conclusioni come segue: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado;
sempre in via preliminare dichiarare la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'appello nei confronti di e, comunque, in ipotesi, di Controparte_1 CP_3
data la fusione per incorporazione della prima società nella seconda;
[...] in subordine, rigettare l'appello per l'inammissibilità e in ogni caso per infondatezza;
in ogni caso, e per ogni altro motivo, rigettare le domande nei confronti di CP_1 e/o in ipotesi nei confronti di confermando la sentenza appellata
[...] Controparte_3 (sentenza del Tribunale di Bologna n. 685/2022) che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 6734/2018; con vittoria di spese e compensi anche del grado di appello, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.”
- Per parte intervenuta ““Voglia Controparte_4 l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione: a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado;
b) sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'appello nei confronti di e, comunque, in ipotesi, di Controparte_1
data la fusione per incorporazione della prima società nella seconda;
Controparte_3 c) in subordine, rigettare l'appello per l'inammissibilità e in ogni caso per infondatezza;
d) in ogni caso, e per ogni altro motivo, rigettare le domande nei confronti di CP_1 e/o in ipotesi nei confronti di confermando la sentenza appellata
[...] Controparte_3 (sentenza del Tribunale di Bologna n. 685/2022) che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 6734/2018; e) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 685/2022 del 14/16.3.2022 il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, che per l'effetto confermava integralmente, proposta da Parte_1
nei confronti di (nel prosieguo anche solo o la
[...] Controparte_1 CP_1 banca) ottenuto dalla banca nei confronti della debitrice principale Controparte_5 e dei due fideiussori e per il saldo debitore del c/c della società
[...] Parte_1 CP_6 acceso nel gennaio 2007.
2.
Espletata CTU contabile, osservava il primo giudice, in sintesi, che trattandosi di contratto autonomo di garanzia tutti i rilievi oppositivi concernenti il rapporto principale di c/c o di apertura di credito non potevano essere fatti valere dal garante, ad eccezione dell'usura quale unico rilievo che poteva integrare l'exceptio doli; che il rilievo di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non era supportato da idonea allegazione e prova e in ogni caso avrebbe dato luogo a nullità parziale per il cui accertamento non ricorrevano i presupposti ex art 1419 c.c.; che il rilievo di usurarietà del c/c era infondato sulla base delle risultanze della CTU che aveva accertato l'erroneità del metodo di calcolo del TEG a fini usura con sommatoria delle CMS in aperto contrasto con le Par istruzioni di senza tenere conto di quanto indicato dalla S.C. sul raffronto tra CMS applicata e CMS soglia e del margine residuo di utilizzabilità della CMS oltre soglia per gli interessi;
che le istruzioni di Banca d'Italia avevano valore vincolante.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC presso il procuratore domiciliatario di in data CP_1 20.4.2022 appellava innanzi a questa Corte senza indicazione specifica dei motivi di Parte_1 appello.
Non si costituita parte appellata che veniva dichiarata contumace con Controparte_1 ordinanza collegiale del 21.1.2025.
Con “atto di intervento” del 3.10.2022 interveniva volontariamente in causa
[...] on in proprio ma nell'interesse di nel prosieguo Controparte_7 Controparte_3 anche solo ) e, successivamente con “ricorso per intervento ex art. 111 c.p.c.” interveniva CP_3 volontariamente nel prosieguo anche solo Controparte_4
i quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello a seguito CP_4 di fusione per incorporazione di in avvenuta nel 2019 nel corso del primo CP_1 CP_3 grado di giudizio, con conseguente nullità della notifica presso il procuratore domiciliatario del soggetto estinto e inammissibilità del gravame perché proposto contro soggetto estinto;
eccepivano entrambi, altresì, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito ne chiedevano il rigetto perché infondato. Previo rigetto dell'istanza di sospensiva la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate ad udienza del 21.1.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
E' ammissibile l'intervento di sebbene avvenuto in data 7.2.2025, dopo la precisazione delle CP_4 conclusioni.
Infatti, la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie. (cfr. Cassazione civile , sez. I , 22/12/2015 , n. 25798).
5.
Sui rilevi preliminari delle parti intervenute circa gli effetti della fusione per incorporazione di in , avvenuta in data 15.11.2019, va rilevato che correttamente la sentenza CP_1 CP_3 è stata resa nei confronti di perché la circostanza non è mai stata rappresentata nel corso del CP_1 primo grado di giudizio, nelle modalità previste ex artt. 300 c.p.c. né si era costituita CP_3 volontariamente in giudizio.
Quanto alla regolare instaurazione del presente grado di giudizio va rilevato che il vizio di nullità della notifica (presso il procuratore domiciliatario di è sanato dalla costituzione di CP_1 CP_3 quale successore in tutti i rapporti processuali attivi e passivi facenti capo alla società incorporata.
Rispetto alla regolarità della vocatio in ius di società estinta perché precedentemente fusa per incorporazione, alla luce del nuovo 2504 bis c.c. introdotto per effetto del D. Lgs. 17 gennaio 2003, è stato lungamente controverso se vi fosse effetto estintivo sul soggetto incorporato.
Con precedente orientamento la Cassazione era ferma nel delineare la fusione come fenomeno di carattere modificativo-evolutivo senza effetto estintivo-successorio (ex multis cfr. Cass. civ. Sez. trib. 12.2.2019 n. 4042) salvo poi ondivagare sugli effetti di tale impostazione a seconda delle circostanze (a meno che la incorporata non fosse stata cancellata cfr. Cass. civ. sez. trib. n. 32208 del 2019 o addirittura nonostante la cancellazione cfr. Cass. civ. sez. trib. n. 4042 del 12.2.2019)
Nel 2021 Cass. Sez. Un. n. 21970 afferma invece che la fusione estingue la società incorporata e provoca la successione universale della incorporante con subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell' art. 105 c.p.c. (in motivazione espone diffusamente l'orientamento precedente e le problematiche interpretative poste dal nuovo art. 2504 bis c.p.c.)
Ora pertanto la giurisprudenza, di legittimità e merito, è unanime nell'affermare che la fusione per incorporazione dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria parificabile alla successione universale "mortis causa" tra persone fisiche, con la estinzione della società incorporata (cfr. Cass. civ. Sez I n. 13685 del 18.5.2023; CA Bari n. 1351/2023; CA Firenze n. 1859/2023; Tribunale Milano n. 1396/2022, CA Venezia n. 175/2022).
Dunque va senz'altro affermato che la fusione per incorporazione ha effetto estintivo-successorio e che la citazione di soggetto estinto perché fuso per incorporazione è radicalmente nulla.
Nondimeno, tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata con efficacia ex tunc perché l'atto ha raggiunto lo scopo, a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, e la predetta sanatoria opera indipendentemente dalla volontà del convenuto ed a prescindere dal contenuto delle difese svolte in concreto dal medesimo convenuto. Cassazione civile, sez. I, 28/05/2008, n. 14066; conf. Cass. civ. Sez. III, 18.3.2014 n. 6202).
Ne consegue l'infondatezza dei rilievi delle parti intervenute.
6.
In via preliminare le parti appellate deducono l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Nella fattispecie l'atto di appello consiste in una prolissa, discontinua e a tratti incomprensibile sequela di generiche doglianze;
non vi è indicazione specifica delle “parti del provvedimento che si intende appellare” se non con generico richiamo ai paragrafi che strutturano la parte motivazione (3 paragrafi, ciascuno dei quali contenente più temi e ampi argomenti motivazionali) , né sono indicate le ragioni per le quali il giudice sarebbe incorso in violazione di legge o errata ricostruzione del fatto, essendo enunciati generici errori (es. errata applicazione della deroga all'art. 1945 c.c. o dell'exceptio doli generalis) o svolte generiche censure (es. mancata prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito) o semplicemente reiterati argomenti già spesi in primo grado e disattesi (adozione di formula del TEG a fini usura diversa da quella di Banca d'Italia) senza confutazione né delle risultanze istruttorie (CTU) nè dell'ampio impianto motivazionale del primo giudice.
Ne consegue che non è rispettata la prescrizione del 342 ratione temporis vigente.
Ad abundantiam la Corte osserva quanto segue.
Sono incomprensibili e contraddittorie le censure che l'appellante svolge “in merito alle fideiussioni” ove si duole della mancata produzione del contratto di apertura di credito: infatti, proprio perché non era prodotto il contratto di apertura di credito ma solo il documento di sintesi 7.3.2012, il CTU ha applicato i tassi BOT fino al 6.3.2012 e successivamente quelli risultanti dal documento di sintesi, senza censura specifica sul punto.
Le argomentazioni relative alla questione della nullità della fideiussione redatta su schema ABI in violazione della normativa antitrust, sono aspecifiche (con richiamo di ampi stralci di decisioni di altri giudici) ed assertive (sulla rispondenza allo schema ABI delle clausole contrattuali) e reiterano argomenti disattesi (nullità totale) senza incentrarsi sulle ragioni del rigetto della relativa domanda (difetto dei presupposti per la declaratoria di nullità parziale).
Le censure sull'usura, riproponendo i calcoli del CTP sulla base di formula diversa da quella di Banca d'Italia, reiterano argomenti disattesi dal CTU e dal giudice con analitica motivazione non fatta oggetto di specifica censura.
7.
L'appellante in memoria conclusionale solleva per la prima volta la contestazione del difetto di prova della legittimazione processuale/titolarità del credito di che non sarebbe provata dall'atto di CP_3 fusione, ma il rilievo è assertivo, generico e non argomentato;
sostiene inoltre che anche l'interveniente non avrebbe fornito prova della intervenuta cessione del credito con il CP_4 semplice estratto della GU senza il contratto di cessione. In ogni caso rilievi sono infondati alla luce delle risultanze documentali: l'atto di fusione è esaustivo ai fini probatori della successione di in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla CP_3 incorporata;
quanto alla legittimazione sostanziale di quest'ultima con la CP_1 CP_4 replica conclusionale ha prodotto attestazione della cedente del 19.3.2025 che il credito per cui è causa e ricompreso fra quelli ceduti (doc. 2) senza dubbio idonea a dare la prova del negozio traslativo, non avendo la cedente alcun interesse a rendere dichiarazione a sé contraria (cfr. CA Milano n 220 del 2023)
8.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) con riduzione del 50% del compenso per l'attività istruttoria in concreto non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit., in favore di CP_3 per le prime tre fasi di giudizio e di per la sola fase decisoria. CP_4
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di con atto di appello notificato in data
[...] Controparte_1 20.4.2022, con l'intervento volontario di Controparte_2 quale procuratrice speciale di e di
[...] Controparte_3 Controparte_4
nella contumacia di ogni diversa eccezione disattesa,
[...] Controparte_1 così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna n. 685 del 14/16.3.2022
CONDANNA al rimborso in favore delle parti intervenute Parte_1 delle spese del grado di appello, che liquida in favore di CP_2 [...] n € 7.051,00 e di n Parte_3 CP_4 Controparte_4
€ 4.326,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 30.5.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina