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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2482/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DE ROSA Vincenzo ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Torino alla Via G. Casalis n. 33, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
titolare della ditta individuale C.R.P. di rappresentato e difeso CP_1 CP_1 dall'Avv. FRAGAPANE Domenico, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino al
Corso Vittorio Emanuele II n. 190, in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 33
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 06.06.2025):
“- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via preliminare: sospendere in caso di richiesta ogni esecutorietà del titolo vantato presuntivamente dal sig. titolare della ditta individuale C.R.P. di nei confronti CP_1 CP_1 dell'odierna parte attrice anche nella eventualità della successiva richiesta di concessione della definitiva esecutorietà del titolo azionato eventualmente ex adverso formulata;
in via istruttoria: ammettere, occorrendo, prove per interpello e testi, sulle circostanze dedotte in fatto, da intendersi precedute dalle parole “vero che” e come meglio precisate e capitolate con rituali memorie;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e meglio capitolare, nonché indicare testi, occorrendo, anche in materia sia diretta che contraria, nei termini di legge;
ancora in via istruttoria: in caso di conferma delle richieste nel merito da parte della costituenda parte convenuta, disporsi CTU atta a verificare la quantità, la qualità ed il valore dei lavori svolti dal sig.
titolare della ditta individuale C.R.P. di Pecco all'interno dell'immobile sito in CP_1 CP_1
Torino, Via Cisi n. 2; nel merito: respingere ogni richiesta economica formulata da parte avversa dichiarandolo nullo, inefficace e/o privo di qualsiasi effetto il notificato decreto ingiuntivo n. 9150/2022 – RGN.
20242/2022 in quanto carente di ogni presupposto giuridico e palesemente errato;
ancora nel merito: accertare i vizi relativi ai lavori effettuati dalla ditta secondo la CP_1
documentazione e le foto prodotte in atti da parte attrice in opposizione e/o successivi alla valutazione della CTU richiesta in via istruttoria, con riduzione delle relative richieste economiche formulate da parte avversa.
- con il favore delle spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali del presente giudizio;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e meglio capitolare, nonché indicare ulteriori testi, anche, occorrendo, a prova contraria nei termini di legge”.
pagina 2 di 33 Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 07.06.2025):
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA ISTRUTTORIA
Nei limiti di quanto il Tribunale adito ritenesse ancora doversi provare, ammettere prove per interpello e testi sulle circostanze di fatto indicate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., qui di seguito riportate, e da intendersi precedute dalle parole “vero che”:
1. - titolare della impresa edile denominata C.R.P. – venne contattato a fine maggio 2021 CP_1 da per eseguire la ristrutturazione dell'appartamento ubicato a Torino, in via Cisi n. Parte_1
2, di circa 70 mq.;
2. Il riferì, nella circostanza di cui sub 1, che altra ditta aveva iniziato i lavori per poi Pt_1 abbandonarli e che aveva urgenza di trasferirsi nell'appartamento, una volta ristrutturato, entro il mese di agosto 2021;
3. A maggio 2021 i lavori iniziati nell'appartamento del dalla impresa che aveva aperto il Pt_1
cantiere erano i seguenti: era stata iniziata la demolizione della pavimentazione preesistente, lasciando il massetto;
era stata iniziata la rimozione dell'intonaco nel bagno e della cucina;
erano stati rimossi i sanitari, che ancora giacevano in loco;
erano state aperte alcune tracce sulle pareti per le canaline;
come risulta dalle fotografie del fascicolo di parte convenuta che mi vengono rammostrate da 1 a 11;
4. Il SI. , visionato il cantiere, prima di redigere il preventivo, riferì al che era CP_1 Pt_1 necessario sostituire il massetto;
far sostituire dall'idraulico i tubi del gas che erano in parte privi della prescritta guaina protettiva;
riparare la parete a confine con i vicini, che era stata danneggiata dagli interventi di demolizione eseguiti nel bagno della impresa che aveva aperto il cantiere;
ricostruire la parete che si presentava storta;
chiudere le tracce erroneamente aperte e aprirne di nuove;
smaltire le macerie della demolizione già realizzata;
presentare apposta CILA presso lo
Sportello per la Edilizia Privata del Comune di Torino;
5. Nell'occorso, il precisò al che la collocazione della cucina in soggiorno non era CP_1 Pt_1
possibile a causa delle pendenze degli scarichi, e quindi le tracce aperte dovevano essere richiuse e aperte nel vano idoneo ad accogliere la cucina;
che le tracce in camera da letto non avrebbero consentito di centrare i punti luce rispetto alla posizione del letto, e quindi le tracce aperte dovevano essere richiuse e aperte in posizione idonea;
che la parete non dritta poteva essere raddrizzata solo ricostruendola, con costi e tempi da quantificare;
pagina 3 di 33 6. Il SI. , atteso quanto riferitogli dal e di cui ai capi 4 e 5, riferì che aveva urgenza di Pt_1 CP_1 trasferirsi nell'appartamento e che, pertanto, la ristrutturazione doveva essere realizzata al più presto possibile, e comunque entro agosto 2021, e se gli interventi necessari per raddrizzare la parete avessero richiesto più tempo, avrebbe rinunciato questi lavori e l'avrebbe tenuta nello stato in cui si trovava;
7. In data 21 giugno 2021 il SI. consegnò al il preventivo prodotto come doc. 3, che CP_1 Pt_1
mi viene rammostrato;
8. Nella circostanza di cui al capo 7 il SI. lesse il preventivo al , ne illustrò i contenuti CP_1 Pt_1
e indicò il prezzo finale per la realizzazione delle opere descritte nel preventivo in Euro 22.000 oltre a
IVA, con la precisazione che sarebbero state a carico del committente tutte le forniture di Pt_1
piastrelle, battiscopa, frutti, prese, pulsanti, placche, come risulta dal doc. 3 che mi viene rammostrato;
9. Il SI. accettò il preventivo prodotto come doc. 3, che mi viene rammostrato, Pt_1
raccomandando che i lavori fossero ultimati entro agosto 2021;
10. In data 21 luglio 2021, contattato dal SI. , l'Arch. , per conto di CP_1 Persona_1 [...]
, presentò allo Sportello per l'Edilizia del Comunicazione di Inizio Lavori Pt_1 Controparte_2
Asseverata avente ad oggetto il seguente intervento: “manutenzione straordinaria leggera di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e art. 6 bis del DPR 380/2001” (doc. 4 e 5 del fascicolo del monitorio).
11. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto nell'appartamento del SI. alla CP_1 Pt_1
demolizione del massetto del pavimento in tutti i locali, curando poi lo sgombero delle macerie al piano terra per il successivo trasporto in discarica, ed ha quindi posato il nuovo massetto di spessore medio pari a cinque centimetri;
12. il SI. , con le proprie maestranze, ha chiuso le tracce già aperte nel soggiorno e in camera CP_1
da letto dalla impresa che aveva aperto il cantiere ed ha aperto nuove tracce alle pareti in tutti i locali dell'appartamento del per la installazione delle canaline dei cavi elettrici e dei condotti dei Pt_1
condizionatori;
13. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto alla rimozione dei rosoni in gesso centro CP_1 volta nelle due camere, cucina, entrata e corridoio dell'appartamento del SI. ; Pt_1
14. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto nell'appartamento del SI. alla CP_1 Pt_1
posa di mattoni a ridosso della parete confinante con la proprietà limitrofa – parete danneggiata dall'intervento in bagno della impresa che aveva aperto il cantiere - realizzando di una contro parete di circa mq 10;
15. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto nell'appartamento del SI. al CP_1 Pt_1
pagina 4 di 33 completamento del muro divisorio fra il bagno e la cucina, il quale risultava parzialmente demolito e non ricostruito dalla impresa che aveva realizzato il precedente intervento;
16. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto ad intonacare le pareti nell'appartamento CP_1
del SI. anche cercando di ridurre preesistenti storture e difformità; Pt_1
17. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto alla sostituzione, nell'appartamento del CP_1
SI. , di quattro rulli di avvolgibili con adattamento all'alloggiamento per i nuovi rulli Pt_1
elettrici;
18 Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto nell'appartamento del SI. alla CP_1 Pt_1
posa delle piastrelle in ceramica sul pavimento di entrata, corridoio e nelle due camere;
nonché alla posa del battiscopa;
19. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto nell'appartamento del SI. alla CP_1 Pt_1
posa di piastrelle di rivestimento nel bagno sino alla altezza di mt. 2,00; nonché alla posa di piastrelle di rivestimento della cucina, per mq. 9 circa;
20. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto nell'appartamento del SI. al CP_1 Pt_1 rifacimento di tutto l'impianto elettrico, procurando i relativi materiali;
e inoltre ha provveduto alla fornitura e posa di tubo corrugato con relativo filo incassato sottotraccia in tutto l'appartamento;
21. Il SI. , con le proprie maestranze, ha installato nell'appartamento del SI. i CP_1 Pt_1
seguenti punti luce e televisore: nelle due camere, 10 prese, 5 interruttori, due centri volta, due interruttori per comando tapparelle, due punti televisione;
in cucina, 15 prese, 2 prese antenna,5 interruttori, un centro volta, 3 punti applique, un interruttore per tapparella;
entrata corridoio, 2 salvavita, una presa, 2 pulsanti, un punto applique;
in bagno, 1 presa e 1 interruttore specchio, un interruttore tapparella;
sui balconi, due punti luce e due interruttori;
la nuova linea alimentazione per climatizzatore, prese, interruttori e placche;
22. I lavori sono stati ultimati per il 10 agosto 2021: il , dopo aver visionato i locali, si Pt_1
dichiarò soddisfatto e, nello stesso mese di agosto 2021, dopo aver fatto intervenire il proprio decoratore per le rifiniture e la tinteggiatura delle pareti, effettuò il trasloco e si trasferì nell'appartamento di via Cena n. 2;
23. I lavori relativi alla posa del vano doccia, alla installazione del termoarredo, e, in generale, tutti i lavori di idraulica sono stati eseguiti dal SI. ; Parte_2
24. Nel mese di settembre 2021 il SI. invitò il al pagamento del residuo, dichiarandosi CP_1 Pt_1
disponibile anche ad un versamento rateale;
il promise di provvedere quanto prima possibile;
Pt_1
25. Il SI. , con le proprie maestranze, ha effettuato, in favore del , tutti gli CP_1 Pt_1
interventi dedotti nel preventivo prodotto sub 3.
pagina 5 di 33 26. Riconosco il pagamento delle fatture prodotte sub A e C, che mi vengono rammostrate;
27. Riconosco il pagamento delle fatture prodotte sub B e da D a N, che mi vengono rammostrate;
28. Riconosco il pagamento delle fatture prodotte sub O e P, che mi vengono rammostrate;
29. riconosco il pagamento della fattura prodotta sub Q, che mi viene rammostrata;
30. riconosco il pagamento della fattura prodotta sub R, che mi viene rammostrata.
Si indicano a testi, su tutti i capi, ed anche occorrendo in materia contraria, i SInori Arch. Per_1
domiciliato a Torino;
, residente a [...]; , residente a [...];
[...] Testimone_1 Parte_2
, residente a [...]. Testimone_2
Sul capo 26, il legale rappresentante di o chi per esso;
Controparte_3
Sul capo 27, il legale rappresentante di o chi per esso Controparte_4
Sul capo 28, ; Testimone_1
Sul capo 29, il legale rappresentante di o chi per esso;
Controparte_5
Sul capo 30, il legale rappresentante di . Controparte_6
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Confermare il decreto ingiuntivo n. 9150/2022 emesso nei confronti di , e da questi Parte_1 opposto, per l'importo ingiunto di Euro 18.239,20, oltre accessori di legge maturati e maturandi sino al saldo, ed oltre alle spese liquidate in sede monitoria;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA Dichiarare in ogni caso tenuto e condannare Parte_1
a corrispondere a , per le ragioni esposte, la somma di Euro 18.239,20, oltre accessori di CP_1
legge maturati e maturandi sino al saldo, o somma veriore, maggiore o minore, accertanda in corso di causa o che si riterrà di giustizia;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA
Dichiarare tenuto e condannare a corrispondere a la somma che risulti Parte_1 CP_1 dovuta all'esito della esperita istruttoria, in ragione della natura, della quantità e della qualità delle prestazioni eseguite dal in favore del e del risultato utile conseguito dallo stesso CP_1 Pt_1
opponente;
IN OGNI CASO
Col favore delle spese, anche della fase monitoria e della mediazione, pari a complessivi Euro 502,32, come documentato con nota del 15 maggio 2025; nonché di CTU, pari a complessivi Euro 1.130,16, come documentato con la predetta nota;
e di CTP, pari ad Euro 1.642, come documentato con la ridetta nota.”.
pagina 6 di 33 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dal SI. titolare della ditta individuale C.R.P. di CP_1 CP_1
il Tribunale di Torino, con decreto n. 9150/2022, datato 07.12.2022, depositato in data
[...]
09.12.2022, ha ingiunto al SI. di pagare alla ricorrente la somma di Euro Parte_1
18.239,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 29.12.2022 ritualmente notificato a mezzo PEC in data 24.01.2023, il
SI. ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via preliminare: sospendere in caso di richiesta ogni esecutorietà del titolo vantato presuntivamente dal sig. titolare della ditta individuale C.R.P. di nei confronti CP_1 CP_1 dell'odierna parte attrice anche nella eventualità della successiva richiesta di concessione della definitiva esecutorietà del titolo azionato eventualmente ex adverso formulata;
in via istruttoria: ammettere, occorrendo, prove per interpello e testi, sulle circostanze dedotte in fatto, da intendersi precedute dalle parole “vero che” e come meglio precisate e capitolate con rituali memorie;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e meglio capitolare, nonché indicare testi, occorrendo, anche in materia sia diretta che contraria, nei termini di legge;
pagina 7 di 33 ancora in via istruttoria: in caso di conferma delle richieste nel merito da parte della costituenda parte convenuta, disporsi CTU atta a verificare la quantità, la qualità ed il valore dei lavori svolti dal sig.
titolare della ditta individuale C.R.P. di all'interno dell'immobile sito in CP_1 CP_1
Torino, Via Cisi n. 2; nel merito: respingere ogni richiesta economica formulata da parte avversa dichiarandolo nullo, inefficace e/o privo di qualsiasi effetto il notificato decreto ingiuntivo n. 9150/2022 – RGN.
in quanto carente di ogni presupposto giuridico e palesemente errato;
P.IVA_1
- con il favore delle spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali del presente giudizio;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e meglio capitolare, nonché indicare ulteriori testi, anche, occorrendo, a prova contraria nei termini di legge”.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito,
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto n. 9150/2022 provvisoriamente esecutivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
IN VIA ISTRUTTORIA
Riservata la deduzione di ogni ulteriore mezzo istruttorio alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il cui deposito sin d'ora si insta;
Disporre, con costi a carico dell'opponente, CTU tecnica volta ad accertare – esperito ogni accertamento utile ed acquisito ogni documento necessario all'espletamento dell'incarico - le opere eseguite dal convenuto in opposizione e il valore delle stesse;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Confermare il decreto ingiuntivo n. 9150/2022 emesso nei confronti di , e da questi Parte_1 opposto, per l'importo ingiunto di Euro 18.239,20, oltre accessori di legge maturati e maturandi sino al saldo, ed oltre alle spese liquidate in sede monitoria;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Dichiarare in ogni caso tenuto e condannare a corrispondere a , per le Parte_1 CP_1
ragioni esposte, la somma di Euro 18.239,20, oltre accessori di legge maturati e maturandi sino al saldo, o somma veriore, maggiore o minore, accertanda in corso di causa o che si riterrà di giustizia;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA Dichiarare tenuto e condannare Pt_1
pagina 8 di 33 a corrispondere a la somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda Pt_1 CP_1
istruttoria, in ragione della natura, della quantità e della qualità delle prestazioni eseguite dal CP_1
in favore del e del risultato utile conseguito dallo stesso opponente;
Pt_1
IN OGNI CASO Col favore delle spese”.
1.5. Nel corso della prima udienza del 22.05.2023 le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., la parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto mentre la parte attrice opponente si è opposta alla predetta istanza.
1.5. Con Ordinanza datata 24.05.2023 il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonchè i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c.
1.6. All'udienza del 23.10.2023 le parti hanno insistito per le rispettive istanze istruttorie opponendosi a quelle avversarie;
a scioglimento della riserva assunta in udienza, con Ordinanza del 25.10.2023 il
Giudice:
- ha ritenuto opportuno disporre una CTU atta a descrivere e quantificare l'entità e il valore dei lavori svolti dal sig. titolare della ditta individuale C.R.P. all'interno dell'immobile sito in CP_1
Torino, Via Cisi n. 2 e l'eventuale esistenza di vizi o difetti
- ha nominato il CTU arch. ; Persona_2
- ha fissato per la comparizione e il giuramento della stessa l'udienza del 15.11.2023
1.7. Nel corso della predetta udienza il nominato CTU ha prestato il proprio giuramento ed ha fissato l'inizio delle operazioni peritali alla data del 27.11.2023.
Il Giudice ha fissato il termine per il deposito della relazione finale al 28.03.2023 ed un successivo termine per la disamina della perizia all'udienza del 22.04.2024.
1.8. Con Ordinanza in data 15.04.2024 il nuovo Giudice Istruttore:
- ha rinviato l'udienza fisica in presenza, già fissata avanti al precedente Giudice Dr.ssa Luisa
VIGONE in data lunedì 22 aprile 2024 ore 12.15, avanti al nuovo Giudice Dott. Edoardo DI CAPUA;
- ha ritenuto opportuno sostituire l'udienza fisica in presenza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c
- ha disposto che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tale udienza sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza pagina 9 di 33 - ha assegnato alle parti un termine perentorio fino al 02 maggio 2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.9. In data 02.05.2024 la parte convenuta opposta ha depositato telematicamente le proprie note scritte esponendo quando segue:
“Nel termine concesso la sottoscritta Difesa osserva quanto segue.
1. Nella presente lite la rilevanza della CTU appare assai relativa, atteso che l'opera di ristrutturazione dell'appartamento venne accettata dal US de plano, senza riserve, e mai il US denunziò nessun vizio o difformità: significativamente, nulla ha dedotto o prodotto al riguardo. Solo in sede di opposizione, e dunque a decadenza maturata, l'attore ha sollevato generiche doglianze sulla esecuzione dei lavori, assumendo di aver pagato già tutto. Nondimeno, la CTU è stata esperita: di qui la necessità delle note che seguono.
2. Le valutazioni dell'Ausiliario suscitano serie perplessità. In relazione alla voce (1) del computo metrico estimativo riportato in CTU (p. 10 segg.) “Allestimento cantiere, trasporto, attrezzature e materiali” , era stato osservato dalla CTP di parte opposta (ivi, p. 4), sulla scorta di una annosa esperienza di cantiere, che i tempi di esecuzione erano stati sottostimati dalla CTU, richiedendosi quanto meno 8 ore di lavoro, pur mantenendo il costo orario indicato dall'Ausiliario.
La CTU ha invece ribadito sic et simpliciter il valore indicato nel computo metrico, senza nemmeno un cenno di motivazione (CTU, p. 24). Con riferimento alla voce (2), “ Demolizione del massetto” , la
CTP di parte opposta aveva distinto la spesa della manodopera (8 + 6 ore), pari ad Euro 908,88, dalla la spesa di smaltimento delle macerie, pari ad Euro 460 (corrispondente all'importo della fattura emessa da pagata dal e prodotta come doc. Q, la quale aveva conferito Controparte_5 CP_1
le macerie in discarica), per complessivi Euro 1.368,88. Il CTU ha invece mantenuto, anche al riguardo, il valore indicato nel computo metrico, che considera sole 4 ore di lavoro, comprensive di
“carico e trasporto detriti ad impianto di trattamento autorizzato”. La spesa di smaltimento è stata indicata, a corpo, in Euro 200, trascurando completamente la spesa viva sostenuta dal , e CP_1
documentata, per Euro 460, ancora una volta senza un cenno di spiegazione. La CTU avrebbe comunque dovuto offrire una valutazione tecnica sui costi dello smaltimento, con riferimento alla fattispecie concreta (quantità di macerie, distanza della discarica dal cantiere, numero di viaggi, spesa di smaltimento, ecc.), e invece ha indicato a forfait una spesa (Euro 200) che non è rapportata a nessun parametro e corrisponde a meno della metà di quanto ha dovuto pagare il per lo CP_1 smaltimento. Del tutto irrazionale è poi l'assunto della CTU secondo cui “lo smaltimento delle pagina 10 di 33 macerie lasciate dalla precedente ditta non è stato indicato nel preventivo, pertanto il CTU non può prenderlo in considerazione” (p. 24): il preventivo (v. doc. 3 di parte opposta) prevede espressamente lo “sgombero delle macerie con trasporto in discarica autorizzata”, senza distinzioni di sorta. Anche sul punto la CTU ha confermato la pregressa valutazione. In ordine alla voce (3) “Esecuzione di tracce”, era stato osservato dalla CTP di parte opposta (ivi, p. 5) che i tempi di esecuzione dei lavori erano stati sottostimati, essendo stato necessario eseguire nuove tracce in sostituzione di quelle errate, prima eseguite dall'altra impresa, e per tutti gli impianti, compresa la nuova linea di climatizzazione, e chiudere le tracce errate. Anche al riguardo, senza un cenno di motivazione, la CTU ha ritenuto di
“mantenere l'importo già conteggiato nel primo computo metrico” (p. 24). Quanto alla voce (6) di “ sostituzione rulli di n. 4 avvolgibili con rulli elettrici ” , la CTP di parte opposta – valutate le attività di smontaggio degli avvolgibili esistenti e la posa in opera dell'impianto di motorizzazione dei nuovi avvolgibili – aveva stimato 16 ore di lavorazione, per Euro 1.698,40 (comprensivi della spesa di acquisto degli impianti, operata dal ); la CTU (ivi, p. 25) ha invece mantenuto l'importo indicato CP_1
nel primo computo metrico (Euro 1.179,04). Stessa sorte (v. CTU p. 25) ha avuto la osservazione sul costo di assistenza alla posa dell'impianto idraulico dal sottostimato importo di Euro 300 al meno iniquo ammontare di Euro 500. Sempre senza esternare alcuna motivazione. Sulla voce riguardante la posa del nuovo massetto (8), il CTP aveva richiamato la spesa per la esecuzione del massetto autolivellante portata dalla fattura emessa da di per Euro 1.800 (spesa CP_6 CP_6
sostenuta dal , e documentata con la produzione sub R); nonché le lavorazioni che avevano CP_1
preceduto il getto, vale a dire la copertura delle tubazioni, la pulizia del sottofondo, la lisciatura del massetto. Quanto sopra, quantificando tale voce in Euro 3.100 (comprensivi della spesa viva). La CTU ha nuovamente confermato, de plano, quanto indicato nel computo metrico (Euro 1.674,63, ossia ancora meno di quanto speso dal , di tasca propria, per la esecuzione del massetto CP_1
autolivellante: doc. R). Quanto alla voce relativa alla formazione del nuovo impianto elettrico (12), la
CTP di parte opposta ha segnalato, nelle proprie osservazioni, che “mancano n. 4 interruttori per comando tapparelle” ed ha aggiornato la spesa complessiva in Euro 6.251,71. La CTU ha respinto anche questa osservazione affermando che gli interruttori in questione sarebbero già compresi “nel numero dei 10 interruttori evidenziati indicati (sic) con la voce A6.A13. F05 (comandi relé successivi al primo), pertanto l'importo rimane inalterato: Euro 5.488,65”. La “spiegazione” offerta dalla CTU
è però oggettivamente incomprensibile, posto che la relativa voce è in bianco (v. CTU, p. 13) onde non si comprende dove e come sarebbero stati computati i 4 interruttori per il comando delle relative tapparelle. Quanto alla voce (13) “ fornitura e posa degli angolari metallici e paraspigoli ” la CTU ha accolto l'osservazione del CTP di parte opponente (per Euro 760,60), che evidenziava una erronea pagina 11 di 33 omissione, ma nel computo non si vede dove e come l'errore sarebbe stato emendato: infatti, a pag. 25 dell'elaborato si legge che “si aggiunge l'importo di Euro 170,74 al computo metrico definitivo”, ma nella versione finale del computo metrico, alla voce “fornitura e posa paraspigoli”, corrisponde l'importo di Euro 33,90. Sulla voce (14) “ pulizia finale ” è stata respinta dalla CTU, senza argomenti, la valutazione di un superiore impegno orario per l'incombente. Del tutto assurda è poi la detrazione di Euro 1.097,33 per “materiali forniti dalla proprietà”, che si legge nel computo metrico finale: il
SI. non ha chiesto un euro dei materiali forniti dalla proprietà, che sono solo ed esclusivamente CP_1
quelli indicati in preventivo (piastrelle, battiscopa, frutti, prese, pulsanti, placche, ecc.). Ma sul punto si ritornerà.
3. Ciò posto, l'art. 195 u.c. c.p.c. stabilisce, oltre il resto, che il giudice assegni al CTU il termine
“entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse". Come evidenziato, per numerose osservazioni della CTP di parte opposta manca in radice una valutazione da parte della CTU, onde è chiaro che appaiono conculcati i diritti di difesa, perché le valutazioni peritali – ove esistenti – appaiono insuscettibili di controllo.
4. Anche al riguardo le considerazioni della CTU lasciano perplessi. Sul muro “a confine tra zona pranzo e bagno che avrebbe dovuto essere abbattuto e poi ricostruito ma che la proprietà decise di mantenerlo per l'urgenza di trasferirsi nella abitazione”, si osserva che anche nel preventivo
(doc. 3 di parte opposta) si accenna al problema, inserendo un'apposita voce: “Intonaco alle pareti lasciate incomplete non finite da intonacare cercando di addrizzarle il più possibile”. Non era previsto
(il dato è pacifico) che il muro dovesse essere abbattuto e ricostruito. Tale “difetto” è stato invece ritenuto dalla CTU e addossato al con il seguente, argomento: “.. nonostante tutto, detto muro CP_1 avrebbe potuto essere costruito con maggior cura”. Ma il muro non è stato costruito da … ! Sul CP_1
“buco a parete” esso non è risultato in sede di sopralluogo. La fotografia ex adverso prodotta non trova conferma nello stato dei luoghi emerso nel sopralluogo dei tecnici. Sulle fessurazioni, il CTP aveva evidenziato che gli interventi di stuccatura erano di competenza del decoratore (scelto e pagato dal : se ne ignora la identità) non del muratore (ossia del ), ma la CTU ha replicato Pt_1 CP_1 dicendo che “.. la rasatura avrebbe potuto essere eseguita con maggior cura”. Ancora una volta la risposta è inconferente. Sulle piastrelle “scheggiate”, a detta del CTU il “problema” sarebbe stato
“minimizzato dal Consulente la quale ritiene come le scheggiature possano essere dovute a difetti di fabbricazione non imputabili al SI. ”. Ma (pacificamente) le piastrelle erano state acquistate CP_1
dal ; nessuna contestazione è mai stata sollevata in ordine a tali piastrelle, le quali (peraltro, Pt_1
in tutto 5) ben potrebbero essersi scheggiate dopo la esecuzione dei lavori anche perché di scarsa qualità. Perché la loro sostituzione dovrebbe curarla il ? Sul piatto doccia, la CTU non replica CP_1
pagina 12 di 33 alle osservazioni tecniche su come rimediare alla “incisione” (riempimento di resina), ma non si pone nemmeno il dubbio che – nel silenzio del (sino alla notifica del decreto ingiuntivo) – la ridetta Pt_1
incisione possa essere sopravvenuta alla consegna dei lavori.
Sulla colonna della doccia “fatta male” ed al disallineamento delle piastrelle, era stato osservato che il , come non può rispondere del muro da altri malamente eretto, così nemmeno del CP_1
disallineamento delle piastrelle e della loro stuccatura, che risente della superficie sulle quali le stesse sono state posate. Altrettanto dicasi per la colonna doccia. Anche tali osservazioni sono state tamquam non essent: il CTU ha liquidato la questione affermando che “si sarebbero potute eseguire meglio le lavorazioni. Appare pertanto opportuno considerare tale difetto nella riduzione percentuale del valore dell'opera”. Sulle greche “fatte male”, il CTU non ha replicato alla risolutiva considerazione del
CTP, vale a dire che le greche in gesso a soffitto erano già presenti quando è intervenuto e non CP_1
sono state modificate: il aveva rimosso le vecchie, come da preventivo, non posato le nuove. Sui CP_1
“rigolini alle porte” il CTU prima ne imputa la mancanza al (e dunque tratta la mancanza di CP_1
“rigolini” come vizio dell'opera) poi, una volta appreso che la posa dei rigolini non è di competenza del muratore ma del decoratore, che interviene per ultimo (e posa i rigolini quale ultimo suo intervento), storna Euro 50 al computo delle opere realizzate dal (sic!). Mentre la CTP di parte CP_1 opposta motivatamente nega che l'abbattimento del 10% previsto nella bozza di CTU fosse giustificato, perché i c.d. difetti non erano ascrivibili al , e a tutto voler concedere poteva CP_1 trattarsi di pochi euro, il CTU ha maggiorato la percentuale da detrarre all'importo totale dei lavori, inopinatamente portandola al 15% (!), oltre alla decurtazione del 20% (!!) per “materiali forniti dalla proprietà”. Entrambe le decurtazioni sono gravemente ingiustificate, con nuova violazione dell'art. 195 u.c. c.p.c.
5. Ma la generale inattendibilità della CTU discende da ulteriori ragioni. Il CTP avversario aveva osservato, esaminando la bozza di CTU: che il avrebbe di fatto accettato “il CP_1 precedente preventivo prodotto” (documento assai sospetto, e disconosciuto, di cui già si è detto: v. memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c. p. 2 e segg.); che il avrebbe bensì denunziato i vizi con CP_1 Pt_1
messaggi ed email (mai prodotte); che le certificazioni non sarebbero state consegnate (non è chiaro se dall'idraulico o dal ); che il avrebbe acquistato ulteriori materiali (mai prodotta una CP_1 Pt_1
fattura); che i vizi sarebbero molteplici. La CTU non avrebbe dovuto prestare credito a siffatte osservazioni, per lo più avulse dal profilo tecnico e tutte indimostrate. Invece, la CTU ha fatto propria la doglianza sulla mancanza delle certificazioni (mai prima dedotta dal ), ritenendola Pt_1
plausibile per il contenzioso in atto;
ha ritenuto di non contabilizzare la rimozione dei rosoni, che il invece aveva eseguito (infatti, CP_1
l'attore – v. p. 2 opposizione – lamentava che “i c.d. rosoni non [fossero] stati mai fatti in alcuna pagina 13 di 33 stanza”, e ciò è vero, perché il si era impegnato a rimuovere i vecchi, non ad inserire i nuovi: v. CP_1
preventivo): i rosoni oggi presenti sono stati posati dal decoratore del;
ha incredibilmente Pt_1
decurtato dal computo metrico la spesa per il materiale elettrico, quantificandola nella esorbitante cifra del 20%, laddove il preventivo del e così la fattura azionata in sede monitoria non CP_1
comprendevano le spese per il materiale elettrico, onde la CTU le ha fatte pagare al (che CP_1
ovviamente non le aveva inserite in fattura) e per di più quantificandole in maniera del tutto abnorme;
ha aumentato la decurtazione per i pretesi vizi, dal 10% al 15%, prestando adesione alle osservazioni enfatizzate dal CTP attoreo, senza spiegare quali sarebbero i difetti “non eliminabili” che dovrebbero spiegare l'abbattimento del corrispettivo nella esorbitante misura del 15%.
PQ
Stante, per le ragioni esposte, la non attendibilità dell'operato della CTU si chiede che il Tribunale – ove non reputi di poter decidere emendando quanto meno gli errori più vistosi – assegni alla CTU un termine per chiarimenti scritti, fissando quindi udienza di precisazione delle conclusioni.”
1.10. Con Ordinanza dell'08.05.2025 il Giudice Istruttore:
- ha disposto il deposito telematico da parte del CTU, entro il 15.07.2024, di una relazione scritta integrativa, in risposta alle predette osservazioni avanzate dalla parte convenuta opposta nelle proprie note scritte depositate in data 02.05.2024;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di disamina della relazione scritta del CTU dal deposito di “note scritte” redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 19 settembre 2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.11. In data 19.09.2024 la parte attrice opponente ha depositato telematicamente le proprie osservazioni alla relazione scritta del CTU esponendo quando segue:
“Con le presenti note scritte, letta la perizia e la successiva integrazione, il sig. non Parte_1
può che ribadire le contestazioni già mosse nei precedenti atti, sul lavoro presuntivamente a regola d'arte svolto dalla ditta , nonché respingendo ancora una volta la quantificazione dei lavori CP_1 utilizzata per l'azione giudiziaria nei suoi confronti. Riassumendo, così come la perizia ha riscontrato, la quantificazione del lavoro svolto dalla ditta appare esagerata rispetto alla qualità e alla CP_1
pagina 14 di 33 quantità dei lavori svolti, nonché le lavorazioni sono intrise di errori di realizzazione che, oltre a diminuire il valore delle opere, fanno si che il sig. debba essere soggetto a cui parte di quanto Pt_1
è stato speso dovrà essere restituito. Ci si riserva comunque di meglio specificare le difese anche in sede di conclusioni della presente vertenza.”
1.12. In data 19.09.2024 la parte convenuta opposta ha depositato telematicamente le proprie osservazioni alla relazione scritta del CTU esponendo quando segue:
“Vista la “integrazione di perizia”, alcune brevi notazioni. In relazione alla voce “Allestimento cantiere, trasporto, attrezzature e materiali”, la CTU ha confermato la propria pregressa valutazione, in quanto, trattandosi di “cantiere già avviato”, le ore necessarie per il relativo allestimento sarebbero meno di quanto ritenuto dal CTP di parte opposta. In realtà – e come evidenziato sin dalla comparsa di costituzione e risposta del 18 aprile 2023 (p. 2) – l'impresa che aveva preceduto CP_1
aveva ex abrupto abbandonato il cantiere (aperto in maniera del tutto approssimativa, e senza
[...]
osservare le norme edilizie, del lavoro, sulla sicurezza, ecc.), ed aveva lasciato in loco macerie, detriti e lavori da rifare perché gravemente malaccorti. Quindi, nessuna agevolazione era derivata al CP_1
dalla prima impresa edile che aveva operato sul posto, avviando lavori che peraltro non erano mai stati preceduti da una CILA (invece necessaria, e presentata, grazie alla premura di , CP_1 dall'Arch. : v. docc. 4 e 5 del fascicolo del monitorio), né dalle denunce di legge Persona_1
(INAIL, per la occupazione degli spazi pubblici, ecc.). Non si è trattato, dunque, di Controparte_2 avvicendamento in un cantiere già allestito ma di apertura ex novo di un cantiere all'interno di una unità immobiliare devastata dal transito di mestranze raccogliticce il cui malaccorto operato ha dovuto essere rimediato dal . Nessuno dei costi e degli adempimenti preliminari è stato dunque CP_1 risparmiato al , onde l'argomento addotto dalla CTU è chiaramente sviato. Con riferimento alla CP_1 voce “Demolizione del massetto ”, la quantificazione di 4 metri cubi di materiale di risulta, derivato dalla demolizione del massetto, poi caricato e trasportato in discarica, è stata liquidata in complessivi
Euro 358,20 (!): somma vistosamente inadeguata, anche per un profano, a fronte di quattordici ore di lavoro (così stimate dal CTP di parte opposta, per complessivi Euro 908,88, non disconosciute dal
CTU). Il tardivo riconoscimento da parte della CTU di avere erroneamente trascurato la fattura n. 74 di Zaffonte Ecologia s,n,c, e la relativa spesa sostenuta dal (doc. Q, prodotto con la costituzione CP_1
in giudizio) non vale dunque a rendere meno iniqua (ed erronea) la valutazione espressa sul punto dalla Ausiliaria. In ordine alla voce “Esecuzione di tracce”, era stato osservato dalla CTP di parte opposta che i tempi di esecuzione dei lavori erano stati sottostimati dalla CTU, essendo stato necessario eseguire nuove tracce in sostituzione di quelle errate, prima eseguite dall'altra impresa, e pagina 15 di 33 per tutti gli impianti, compresa la nuova linea di climatizzazione, e inoltre chiudere le tracce errate.
Anche al riguardo, senza un cenno di motivazione, la CTU aveva ritenuto di “mantenere l'importo già conteggiato nel primo computo metrico”. La posizione è stata ribadita nella “integrazione di perizia” senza una comprensibile motivazione. Indubbiamente, avrebbe potuto agevolare ai fini istruttori l'assunzione di eventuali prove orali (nella memoria del 25 luglio 2023 la scrivente difesa aveva formulato, in punto tracce, appositi capitoli di prova per interpello e testi: v. ivi i capi 5 e 12) prima di una consulenza tecnica. In ogni caso, la circostanza della chiusura delle tracce malamente realizzate dal predecessore del e realizzate poi da quest'ultimo nella giacitura attuale non è stata ex CP_1 adverso contestata. E' invece del tutto inconferente l'argomento addotto dalla CTU nella presente
“integrazione” circa la asserita “sproporzione” fra il prezzo a corpo della ristrutturazione (Euro
22.000 + IVA: doc. 3) e la valorizzazione economica del lavoro sulle tracce (chiusura delle precedenti, con ripristino delle pareti, e apertura delle nuove), atteso che il prezzo preventivato dal era CP_1
stato un prezzo di favore nei confronti del , con il quale intratteneva in allora un rapporto di Pt_1
amicizia (come anche ricordato in comparsa di costituzione), mentre la stima del valore economico di tali opere, demandato alla CTU, doveva ovviamente prescindere da tali aspetti. Quanto alla voce
“sostituzione rulli di n. 4 avvolgibili con rulli elettrici ”, la CTU ha mantenuto le proprie precedenti valutazioni, esternando quale unica motivazione che “.. ritiene sovrastimate le somme prospettate dal tecnico di parte convenuta” (sic). Sulla voce riguardante la posa del nuovo massetto, il CTP di parte convenuta aveva richiamato, oltre il resto, la spesa per la esecuzione del massetto autolivellante portata dalla fattura emessa da di per Euro 1.800 (spesa sostenuta dal CP_6 CP_6
, e documentata con la produzione sub R); nonché le lavorazioni che avevano preceduto il getto, CP_1
vale a dire la copertura delle tubazioni, la pulizia del sottofondo, la lisciatura del massetto. Quanto sopra, quantificando tale voce in complessivi Euro 3.100 (comprensivi della spesa viva). La CTU ha nuovamente confermato, de plano, quanto indicato nel computo metrico (Euro 1.674,63, ossia ancora meno di quanto speso dal , di tasca propria, per la esecuzione del massetto autolivellante, ossia CP_1
Euro 1.800: v. fattura prodotta con la comparsa di costituzione in giudizio come doc. R). Non comprendendo la questione posta nelle osservazioni critiche, l'Ausiliaria ha osservato che “la differenza tra l'importo indicato in fattura (Euro 1.800) e quello computato per il rifacimento del massetto come da RE (Euro1.674,63) risulta pari a soli Euro 125,37” (ivi, p. 6). Dunque, secondo la CTU – che non reputa abnorme la spesa documentata sub R, sostenuta da e non CP_1
contestata da alcuno - il avrebbe dovuto lavorare in perdita! O al più in pareggio ...! Circa la CP_1 voce “copertura tubazioni, pulizia del sottofondo e lisciatura del massetto”, non trattasi di prestazioni assorbibili nella demolizione del massetto preesistente, ma di attività propedeutiche e funzionali alla pagina 16 di 33 corretta posa del nuovo massetto, e pertanto da quotare separatamente. Opinare diversamente significa pretendere, ad esempio, di inserire nella spesa di rimozione della vecchia carta da parati la spesa per la preparazione della parete alla stesura della pittura muraria, o per la posa della nuova carta. Quanto alla voce relativa alla formazione del nuovo impianto elettrico, si prende atto delle
“spiegazioni” della CTU, che però non trovano riscontro nel relativo elaborato. Quanto alla voce
“fornitura e posa degli angolari metallici e paraspigoli ” la CTU ha accolto l'osservazione del CTP di parte opposta (per Euro 760,60), che evidenziava una erronea omissione, ma nel computo non si vede dove e come l'errore sarebbe stato emendato: infatti, a pag. 25 dell'elaborato si legge che “si aggiunge l'importo di Euro 170,74 al computo metrico definitivo”, ma nella versione finale del computo metrico, alla voce “fornitura e posa paraspigoli”, corrisponde l'importo di Euro 33,90.
Quanto riferito sul punto a chiarimenti dalla CTU non chiarisce alcunché. Sulla voce “pulizia finale ”
è stata respinta dalla CTU, senza argomenti, la valutazione di un superiore impegno orario per l'incombente. La “spiegazione” starebbe nelle dimensioni dell'appartamento. Ma l'argomento, di per sé, non giustifica il taglio delle ore di lavoro. Quanto alla assurda detrazione di Euro 1.097,33 per
“materiali forniti dalla proprietà”, che si legge nel computo metrico finale, la CTU nella
“integrazione” ora in esame non ha nemmeno risposto alla risolutiva obiezione secondo cui il SI.
non ha chiesto un euro dei materiali forniti dalla proprietà, che sono solo ed esclusivamente CP_1
quelli indicati in preventivo (piastrelle, battiscopa, frutti, prese, pulsanti, placche, ecc.). Circa il muro
“storto” – muro non eretto dal – la CTU sostiene di avere “semplicemente osservato che le CP_1
rifiniture avrebbero potuto essere trattate con una maggiore attenzione al dettaglio, per quanto possibile” (p. 8). L'annotazione è comunque almeno enigmatica: infatti, delle due l'una, o si pretende di addossare al la responsabilità di un muro imperfetto, come è parso a chi scrive, o, se così non CP_1
è, si introduce in CTU una considerazione del tutto inconferente. Posto che il muro in questione non è opera del , il quale non è stato nemmeno il decoratore dell'appartamento del , è chiaro CP_1 Pt_1 che si versa nella seconda alternativa. Ancora, “il CTU afferma con certezza che non è stato considerato alcun importo riguardante la chiusura del buco a parete indicato nell'elenco dei vizi” (p.
9). Allora sfugge la ragione della menzione del “buco a parete” che, di fatto, in sede di sopralluogo, nessuno ha visto. Sulla rasatura delle pareti, il discorso della CTU appare oggettivamente incomprensibile (ibid.). Quanto a piastrelle “scheggiate”, graffio sul piatto doccia, disallineamento delle piastrelle, già si è detto (ed è pacifico) che le piastrelle sono state acquistate dal , che Pt_1
nessuna prova di danni al piatto doccia ascrivibili al è mai stata acquisita, che la posa delle CP_1
piastrelle su pareti murarie non del tutto lineari può astrattamente averne risentito, ma tutto ciò non è ascrivibile al . Onde la valorizzazione di tali profili appare del tutto ingiustificata. La CTU CP_1
pagina 17 di 33 afferma di non comprendere l'osservazione della sottoscritta Difesa sulle “greche fatte male”, e in particolare la obiezione secondo cui, pacificamente, le greche presenti in casa vennero rimosse dal
, che non provvide a sostituirle con quelle “fatte male” né con altre. L'”osservazione” discende CP_1 dal fatto che o si imputano al le “greche fatte male” (ma senza fondamento) o si tace sul punto. CP_1
La decurtazione sull'impianto elettrico (20%) è pure ingiustificata, atteso che il relativo materiale è stato fornito dal , e il non ha chiesto di vederselo pagato (!), mentre ha diritto di veder Pt_1 CP_1 pagato il proprio lavoro senza tagli ingiustificati. I c.d. “vizi non eliminabili” sono tutti estranei all'operato di , onde anche al riguardo la CTU erra nell'addossare al una decurtazione CP_1 CP_1
che non può essergli addebitata. In realtà, la descrizione apparentemente di colore dei supposti vizi –
“muro storto” e “mal rifinito”, “buco a parete”, “fessurazioni”, scheggiatura di alcune piastrelle, il graffio sul piatto doccia, le greche “fatte male”, ecc. – è servita per alimentare una decurtazione del valore dell'opera, che non avrebbe potuto altrimenti giustificarsi. Il che è tanto più inammissibile, se si considera che nessuno dei supposti vizi è ascrivibile all'opera del;
che nell'immobile del CP_1
, dopo il , sono intervenuti numerosi artigiani (idraulico, decoratore, elettricista, Pt_1 CP_1 serramentista, ecc.); che nessuna contestazione è mai stata mossa dal sull'opera del Pt_1 CP_1
(se non, tardivamente e infondatamente) in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Ciò posto, ribadito in ogni sua parte il giudizio critico sulla consulenza tecnica d'ufficio, si chiede – ove il
Tribunale ritenga non necessario far luogo alle richieste prove orali - di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.”
1.13. Con ordinanza in data 25.09.2024 il Giudice:
- ha ritenuto opportuno formulare alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., tenendo conto:
• delle domande ed eccezioni proposte dalle parti;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• di quanto disposto nelle precedenti Ordinanze;
• delle risultanze della relazione scritta depositata dal CTU e della successiva integrazione;
• dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio); pagina 18 di 33 • dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• del vantaggio, per la parte convenuta opposta, nel caso in cui la controparte risultasse soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte convenuta opposta dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda,
c.p.c., ai sensi del quale il Giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.; versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 11.000,00 dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, con spese del procedimento monitorio a carico della parte attrice opponente, spese del presente giudizio di opposizione compensate, spese di CTU al 50% tra le parti, il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha avvertito le parti che nel caso di mancata accettazione della suddetta proposta conciliativa, sarebbe stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, considerato il lasso di tempo intercorrente fino a tale udienza, sarebbe stata contestualmente disposta la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022);
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza dal deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 16.01.2025 per il deposito delle rispettive note scritte;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.14. La parte attrice opponente ha depositato telematicamente in data 15.01.2025 le proprie note scritte, dichiarando di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c.
e osservando quanto segue:
“Con le presenti note scritte, letta la perizia, ed il successivo provvedimento contenente proposta transattiva e conciliativa dell'Ill.mo Giudice adito, il sig. non può che ribadire le Parte_1 contestazioni già mosse nei precedenti atti, sul lavoro presuntivamente a regola d'arte svolto dalla pagina 19 di 33 ditta , nonché respingendo ancora una volta la quantificazione dei lavori utilizzata per l'azione CP_1
giudiziaria nei suoi confronti. La perizia ha riscontrato, la quantificazione del lavoro svolto dalla ditta appare esagerata rispetto alla qualità e alla quantità dei lavori svolti, nonché le lavorazioni CP_1
sono intrise di errori di realizzazione che, oltre a diminuire il valore delle opere, fanno si che il sig.
debba essere soggetto a cui parte di quanto è stato speso dovrà essere restituito. Pt_1
Conseguentemente i conteggi contenuti nella perizia del CTU incaricato parrebbero ridurre di gran lunga la richiesta formulata in atti, anche al di sotto degli 11.000,00 euro transitivamente proposti dall'Ill.mo Giudice adito.
Conseguentemente il SI. ritiene di non aderire alla proposta transattiva e Parte_1 conciliativa formulata, pur nel rispetto del ruolo svolto dall'Ill.mo Giudicante.
Ci si riserva comunque di meglio specificare le difese anche in sede di conclusioni della presente vertenza”.
1.15. La parte convenuta opposta ha depositato telematicamente in data 15.01.2025 le proprie note scritte, dichiarando di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. e osservando quanto segue:
“La sottoscritta Difesa, per il SI. , vista la ordinanza di codesto Tribunale del 25 CP_1
settembre 2024, e la proposta conciliativa ivi formulata, osserva e deduce quanto segue. La proposta de qua – corresponsione della somma onnicomprensiva di Euro 11.000 dall'opponente al convenuto in opposizione, oltre alle spese del procedimento monitorio [“complessivi Euro 712,50 (di cui Euro
145,50 per anticipazioni non imponibili), oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 DM
55/14 nonché c.p.a. ed i.v.a. come per legge”], a spese del presente giudizio compensate, e spese di
CTU al 50% - appare per il convenuto ingiustamente gravosa, anche attesi gli oneri che il predetto ha dovuto affrontare e ancora affronterà, nonché l'insufficienza degli acconti ricevuti dal Pt_1
financo a coprire tutte le spese vive anticipate.
Nondimeno, il SI. accetta detta proposta, alla ovvia condizione che controparte (ove vi CP_1
aderisca, come è ampiamente verosimile) provveda senza indugio al pagamento delle somme dedotte in conciliazione e alla quota della spesa per la CTU, con assegnazione giudiziale di termine per l'incombente o fissazione di udienza per la verifica del pagamento, o altro accorgimento idoneo a garantire il SI. sul rispetto dei termini della definizione conciliativa, ove appunto controparte CP_1
vi aderisca.
La predetta adesione si intende, ovviamente, senza pregiudizio per le ragioni creditorie del SI. : CP_1
qualora controparte non dovesse aderire alla proposta conciliativa di cui trattasi (oppure vi aderisca,
pagina 20 di 33 ma poi non vi ottemperi nel termine assegnando) il SI. – salvi gli esiti eventualmente CP_1
conciliativi di una mediazione – difenderà le proprie ragioni sino al giudicato ed alla sua esecuzione.
PQ
, per il tramite del sottoscritto Difensore, comunica la propria adesione alla proposta CP_1
conciliativa avanzata dal Tribunale, riservando – in ipotesi di mancata adesione alla stessa da parte dell'opponente e/o di inottemperanza del US all'eventuale accordo transattivo o alla definizione conciliativa della lite – ogni difesa consentita”.
1.16. Con Ordinanza in data 22.01.2025 il Giudice Istruttore:
- ha rilevato che, non avendo la parte attrice opponente inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dal sottoscritto Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (nonostante gli evidenti vantaggi che sarebbero derivati anche nei suoi confronti, ampiamente illustrati nella precedente Ordinanza), ed a parziale modifica della precedente Ordinanza, prima di invitare le parti a precisare le conclusioni e fissare udienza di rimessione della causa in decisione, è opportuno disporre la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater, D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022);
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), fissando udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni dal deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 15.05.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.17. Con Ordinanza in data 22.05.2025 il Giudice Istruttore:
- lette le “note scritte” depositate dalle parti in data 15.01.2025 e preso atto dell'esito negativo dell'avvenuta mediazione;
- ha rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 164/2024 (c.d. “Correttivo CARTABIA”), “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui
… all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
pagina 21 di 33 - ha ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, di dover invitare le parti a precisare le conclusioni, fissando a tale fine udienza (sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto si dirà infra) ed ordinando la discussione della causa nella stessa udienza a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. (con la precisazione che al termine della discussione orale il giudice, se non provvederà ai sensi del primo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., depositerà la sentenza nei successivi trenta giorni come previsto dall'ultimo comma del citato articolo) rilevando che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto pagina 22 di 33 conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha quindi invitato le parti a precisare le conclusioni, disponendo, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., sia sostituita dal deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino a lunedì 09 giugno 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.18. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice opponente ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove per interpello e testi sulle circostanze meglio precisate e dedotte nelle memorie istruttorie.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, le prove orali dedotte dalla parte attrice opponente risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo su circostanze in parte valutative, in parte generiche e in parte irrilevanti (tenuto conto di quanto si dirà infra trattando nel merito e delle risultanze della esperita CTU).
2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta opposta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla parte convenuta opposta risultano inammissibili e/o irrilevanti, tenuto conto di quanto si dirà infra trattando nel merito nonché alla luce delle risultanze della esperita CTU.
pagina 23 di 33
3. Sul merito della presente causa.
3.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito: respingere ogni richiesta economica formulata da parte avversa dichiarandolo nullo, inefficace e/o privo di qualsiasi effetto il notificato decreto ingiuntivo n. 9150/2022 – RGN.
20242/2022 in quanto carente di ogni presupposto giuridico e palesemente errato;
ancora nel merito: accertare i vizi relativi ai lavori effettuati dalla ditta secondo la CP_1
documentazione e le foto prodotte in atti da parte attrice in opposizione e/o successivi alla valutazione della CTU richiesta in via istruttoria, con riduzione delle relative richieste economiche formulate da parte avversa.”.
3.2. L'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo di essere creditrice nei confronti del SI. dell'importo di Euro Parte_1
18.150,00 in ragione delle prestazioni d'opera di manutenzione straordinaria eseguite presso l'unità immobiliare ubicata in Torino alla via Andrea Cisi n.2 piano terzo, e di cui alla fattura n. 26 del
04.05.2022 debitamente registrata, oltre le spese di registrazione della fattura e gli interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo.
3.3. Ora, nel caso di specie risultano accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- Il SI. - titolare della impresa edile denominata C.R.P., condotta sotto forma di ditta CP_1
individuale – veniva contattato a fine maggio del 2021 dal SI. incaricandolo di Parte_1
portare a conclusione i lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Torino alla via Cisi n.2
(tale circostanza è stata confermata dalla parte attrice opponente, cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183
n. 1 c.p.c.).
- In data 21.07.2021 veniva presentata per conto del SI. , presso lo Sportello Pt_1 [...]
, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata avente ad oggetto il seguente Parte_3 intervento: “manutenzione straordinaria leggera di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e art. 6 bis del DPR
380/2001” (cfr. doc. nn. 4 e 5 del fascicolo del monitorio della parte convenuta opposta).
- L'intervento di ristrutturazione all'interno della C.I.L.A. veniva sinteticamente descritto come:
“demolizione e ricostruzione tramezzi e rifacimento impianti e pavimentazioni” (cfr. doc. nn. 4 e 5 del fascicolo del monitorio della parte convenuta opposta)
pagina 24 di 33 - I lavori di ristrutturazione venivano conclusi in data 10.08.2021 (circostanza non specificamente contestata dalla parte attrice opponente).
- Il SI. versava al SI. esclusivamente i due acconti indicati nelle contabili di Pt_1 CP_1
bonifico di cui alle fatture n. 35 del 28.07.2021 (cfr. doc. n. 6 del fascicolo monitorio della parte convenuta opposta) e n. 36 del 06.08.2021 (cfr. doc. n. 7 del fascicolo monitorio della parte convenuta opposta).
- Nonostante l'intimazione di pagamento inviata dal SI. a mezzo posta elettronica certificata CP_1 in data 05.04.2022, il SI. non provvedeva al pagamento dell'importo di Euro 18.150,00 in Pt_1
favore della parte convenuta opposta (circostanza pacifica in causa).
3.4. La parte attrice opponente ha eccepito, in sintesi:
- che il decreto ingiuntivo su cui si fonda l'opposizione è stato concesso sulla scorta di fatture elettroniche mai concordate tra le parti;
- che i lavori di ristrutturazione effettuati presso l'immobile di via Cisi n. 2 in Torino non sono mai stati preceduti da un formale preventivo e che lo stesso non sia mai stato accettato dalla committente;
- che i lavori di ristrutturazione effettuati presso l'immobile sito in Torino siano, sia qualitativamente che quantitativamente, difformi rispetto alla lunga lista di lavorazioni elencate sul preventivo;
- che “i c.d. rosoni non sono mai stati fatti in alcuna stanza;
i lavori erano già stati iniziati da altra ditta;
le cd tracce erano già state iniziate dalla ditta precedente;
i materiali erano già presenti sul cantiere di lavoro all'interno dell'appartamento; molti materiali erano già stati acquistati dal SI.
”; Pt_1
- che il valore e il costo delle opere di ristrutturazione oggetto del preventivo siano difformi rispetto alle opere realmente realizzate dalla ditta CRP del SI. CP_1
- che l'odierna attrice opponente ha “già pagato quanto di volta in volta richiesto dalla C.R.P”.
3.5. Le suddette eccezioni proposte dalla parte attrice opponente non risultano fondate, nei limiti e tenuto innanzitutto conto dei rilievi che seguono:
In primo luogo, sebbene il preventivo datato 21.06.2021 risulti essere stato sottoscritto dal solo
SI. il comportamento delle parti tenuto durante l'intera esecuzione dei lavori di CP_1 ristrutturazione dell'immobile di proprietà del SI. risultano essere idonei a dimostrarne Pt_1
l'accettazione per fatti concludenti.
In data 21.07.2021, infatti, veniva depositata per conto del SI. , presso lo Sportello Pt_1 [...]
, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A) pe (cfr. doc. Parte_3
pagina 25 di 33 nn. 4 e 5 del fascicolo del monitorio della parte convenuta opposta); tale documentazione, utilizzata in edilizia per avviare lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non richiedono permessi specifici senza dover aspettare un'autorizzazione formale dal Comune, veniva debitamente sottoscritta anche dal SI. , il quale, era evidentemente a conoscenza dell'immediato inizio delle Pt_1 ristrutturazioni presso il proprio immobile e dell'entità dei lavori che sarebbero stati eseguiti all'interno dell'appartamento. Appare pertanto inverosimile che prima di sottoscrivere la C.I.L.A e prima del conseguente inizio dei lavori di ristrutturazione commissionati alla ditta C.R.P di CP_1
l'attuale parte attrice opponente non fosse a conoscenza dei costi che avrebbe dovuto sostenere per l'esecuzione dei lavori.
In secondo luogo, durante il corso delle ristrutturazioni non sono mai state sollevate contestazioni da parte del SI. relativamente all'entità dei lavori eseguiti, alla loro qualità e Pt_1
alla loro modalità di realizzazione.
In terzo luogo, il SI. ha versato al SI. l'importo di euro 3.300,00 come da Pt_1 CP_1
fattura n. 35 del 28.07.2021 (cfr. doc. n. 6 del fascicolo monitorio della parte convenuta opposta) ed euro 2.750,00 come da fattura n. 36 del 06.08.2021 (cfr. doc. n. 7 del fascicolo monitorio della parte convenuta opposta) a titolo di acconto, così come si evince dalla dicitura “fattura di primo acconto” e
“fattura di secondo acconto” riportata sui documenti stessi;
anche in queste occasioni il SI.
ha pagato quanto dovuto senza eccepire alcuna contestazione in ordine all'imputazione dei Pt_1
pagamenti.
Inoltre, anche successivamente alla conclusione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di
Via Cisi, la parte attrice opponente non ha mai contestato l'operato della ditta né in punto lavorazioni eseguite né in punto quantificazione dei costi, rimanendo silente anche a seguito della ricezione della diffida di pagamento inviata dal SI. PECCO in data 05.04.2022.
3.6. Inoltre, al fine di descrivere e quantificare l'entità e il valore dei lavori svolti dal sig. CP_1
, titolare della ditta individuale C.R.P., all'interno dell'immobile sito in Torino alla Via Cisi n. 2 e
[...]
l'eventuale esistenza di vizi o difetti, con Ordinanza del 25.10.2023 è stata disposta una CTU dalla cui relazione è emerso, in particolare, quanto segue:
- Come dichiarato sia nell'atto di citazione in opposizione che nella comparsa di costituzione della parte convenuta opposta, i lavori di ristrutturazione dell'alloggio di proprietà del SI. erano Pt_1
stati iniziati da altra ditta che successivamente ha abbandonato il cantiere (cfr. pag. 7 della CTU).
- Le opere effettuate dalla ditta precedente erano le seguenti: demolizione delle pavimentazioni e battiscopa, demolizioni dei rivestimenti, rimozione di radiatori, realizzazione di alcune tracce per pagina 26 di 33 passaggio impianti, costruzione di parte del tramezzo fra bagno e cucina (tratto inclinato a 45° fra le finestre dei due locali) realizzato in gasbeton (cfr. pag. 8 della CTU).
- Viceversa, le lavorazioni effettuate dalla ditta risultano essere state le seguenti: CP_1
allestimento cantiere, trasporto attrezzature e materiali, demolizione del massetto, esecuzione delle tracce per impianti e tubazioni compreso il successivo ripristino e rasatura, formazione di contro parete lungo il muro di confine tra il bagno e l'alloggio adiacente comprensiva di ripristino e rasatura, completamento divisorio bagno – cucina comprensivo di intonaco e rasatura, sostituzione di n. 4 rulli avvolgibili con rulli elettrici, assistenza alla posa dell'impianto idraulico, formazione del nuovo massetto, posa della nuova pavimentazione con esclusione della fornitura delle piastrelle, posa del nuovo zoccolino battiscopa con esclusione della fornitura delle piastrelle, posa dei nuovi rivestimenti a parete con esclusione della fornitura delle piastrelle, formazione del nuovo impianto elettrico, sgombero e pulizia finale del cantiere e opere accessorie (cfr. tabella pag 10-13 della CTU).
- A fronte del preventivo redatto dalla ditta C.R.P di pari ad euro 22.000,00 al netto CP_1 dell'IVA, il CTU ha quantificato le lavorazioni effettuate dalla parte convenuta opposta in euro
16.056,35 come da computo metrico calcolato sulla base del RE della Regione Piemonte dell'anno 2021, al quale occorre detrarre le somme occorrenti per il ripristino dei vizi nonché l'ulteriore riduzione del 10% per i difetti non eliminabili (cfr. pag 10 della CTU).
- Nel corso del sopralluogo sono stati rilevati alcuni vizi, molti dei quali indicati anche dalla parte attrice opponente nell'atto di citazione in opposizione del 22.06.2023, quali “in cucina muro storto, in sala muro storto, muri storti in bagno, ingresso parete con buco non completata, prese con fessure aperte, crepe sui muri, piastrelle con colori diversi, gradini non previsti tra le piastrelle, mancanza di rasatura a regola d'arte, termoarredo montato male, valvole montate male, piastrelle scheggiate, box doccia rotto sin dall'inizio, piatto doccia tagliato male, muro storto in sala-cucina, colonna doccia fatta male, greche in gesso fatte male, rifiniti male gli angoli delle pareti, mancanza di rigolini alle porte”.
- Con riferimento ai predetti vizi la CTU ha evidenziato che alcuni non possano essere riferiti a lavorazioni svolte dalla ditta convenuta mentre altri “costituiscano meri difetti estetici di modesta entità che non pregiudicano la fruizione dell'immobile” (cfr. pag. 18 della CTU).
- Sempre con riferimento ai predetti vizi, la CTU ha evidenziato come alcuni di essi non risultino eliminabili se non con la completa demolizione e rifacimento delle parti interessate, di conseguenza il
CTU considera un valore in diminuzione dell'opera complessiva nella misura del 10%.
- A seguito delle note scritte depositate dalla parte convenuta opposta in data 02.05.2022 mediante le quali la parte convenuta opposta ha chiesto “Stante, per le ragioni esposte, la non attendibilità
pagina 27 di 33 dell'operato della CTU si chiede che il Tribunale – ove non reputi di poter decidere emendando quanto meno gli errori più vistosi – assegni alla CTU un termine per chiarimenti scritti, fissando quindi udienza di precisazione delle conclusioni.” la nominata CTU Dott.ssa Arch. ha risposto Per_2 alla richiesta di integrazioni disposta dal Giudice, riconoscendo a favore dell' CP_7
l'ulteriore importo di Euro 260,00 “relativa alla differenza fra l'importo della fattura n. 74 di CP_5
riguardante “lavorazioni edili comprensive di smaltimento ed utilizzo di montascale”
[...] allegata alla comparsa di costituzione e risposta come documento “Q” (che in prima analisi non era stata identificata) di Euro 460,00 al netto dell'IVA ed il costo indicato nel computo metrico di Euro
200,00 (cfr. pag.4)” (cfr. pag. 13 della integrazione CTU).
- Alla luce di quanto dettagliatamente esposto ed argomentato all'interno della perizia tecnica d'ufficio,
è emerso che il valore delle opere eseguite dalla ditta C.R.P. di PECCO al netto dei vizi che non possono essere eliminati e del 10% per i difetti che non possono essere rimossi ammonta ad euro
11.800,00 ai quali vanno aggiunti euro 260,00 come da relazione integrativa depositata in data
12.07.2024 per un totale di euro 12.060,00.
3.7. In conclusione, tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, si devono trarre le seguenti conclusioni:
- in favore della parte convenuta opposta risulta accertato un credito nei confronti della parte attrice opponente pari ad Euro 12.060,00;
- il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato richiesto ed ottenuto per il maggiore importo di Euro
18.239,20 dev'essere revocato, tenuto conto che, secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni
Unite, meritevole di essere condiviso, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993, n. 7448 in Giust. civ. Mass. 1993, 1126 ed in Giust. civ. 1993, I, 2041; in senso pagina 28 di 33 sostanzialmente conforme si sono espresse anche le pronunce successive della Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale, Teramo, 04 settembre 2020, n. 685 in Redazione
Giuffrè 2020; Cass. civile sez. I, 16 luglio 2020, n. 15224; Tribunale Ferrara, 12 maggio 2020, n. 227 in
Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Caltanissetta, sez. lav., 16 settembre 2019, n. 412 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Torino, Sez. Im. 19 aprile 2019, n. 2010 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Parma, 10 ottobre 2017, n. 1360 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n.
1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Perugia sez. lav., 14 febbraio 2017, n. 244 in Guida al diritto 2017, 34, 46; Tribunale Pescara sez. lav., 12 luglio 2016, n. 695 in Redazione Giuffrè 2016;
Tribunale Grosseto, 09 aprile 2016, n. 312 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Savona, 19 dicembre
2015, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Salerno sez. II, 04 novembre 2015 n. 4619 in Redazione
Giuffrè 2015; Tribunale Bari sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4348 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale
Milano sez. XIII, 05 settembre 2014 n. 10798 in Redazione Giuffrè 2014; Cass. civile, sez. II, 10 aprile
2014 n. 8428; Tribunale Salerno, sez. II, 19 febbraio 2014, n. 564 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale
Pistoia, 17 giugno 2013, n. 59 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Roma, sez. IX, 15 ottobre 2012, n.
19310 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Monza, sez. I, 10 giugno 2010, n. 1773 in Redazione
Giuffrè 2010; Corte appello Torino, 02 febbraio 2010 in Foro padano 2011, 2, 268; Cass. civile, sez. I,
22 maggio 2008, n. 13085; Tribunale Bologna, sez. II, 03 aprile 2008 in Guida al diritto 2008, 38 86;
Cass. civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; Cass. civile, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11660; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4103; Cass. civile, sez. I,
19 ottobre 2006, n. 22489; Cass. civile, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; Cass. civile, sez. II, 12 agosto
2005, n. 16911; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 2004, n.
1657; Cass. civile, sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15186; Cass. civile, sez. lav., 1 dicembre 2000, n.
15339; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 1999, n. 5074; Cass. civile, sez. lav., 12 dicembre 1998, n.
12521; Cass. civile, sez. II, 17 febbraio 1998, n. 1656; Cass. civile, sez. III, 5 giugno 1997, n. 5007;
Cass. civile, sez. I, 21 marzo 1997, n. 2552; Cass. civile, sez. III, 21 dicembre 1995, n. 13027);
- tenuto conto della domanda di merito proposta della parte convenuta opposta, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla parte convenuta opposta la residua somma di Euro 12.060,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
- le altre domande proposte della parte attrice opponente (ossia le domande diverse dalla riduzione dell'ammontare del credito e dalla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo conseguente a tale riduzione) devono essere rigettate.
pagina 29 di 33 3.10. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio
2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013,
n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n.
11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412;
Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294).
pagina 30 di 33
4. Sulle spese processuali del procedimento monitorio
4.1. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29642; Tribunale Milano, sez. XIII, 04 gennaio 2020,
n. 13 in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile, sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. civile, sez. VI,
16 novembre 2017, n. 27234; Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503; Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in Giurisprudenzabarese.it
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764;
Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
4.2. Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare sulla parte attrice opponente nella misura del 70%, in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto per una somma di Euro 18.239,20, a fronte di un credito accertato in Euro
12.060,00.
Pertanto, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta il 70% delle spese del procedimento monitorio, (liquidate in Euro 567,00 per compensi ed in Euro 145,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) e, così, a pagare la somma di Euro 396,90 per compensi ed Euro 101,85 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché il 70% delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
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5. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
5.1. Tenuto conto dei rilievi che precedono e della soccombenza parziale della parte attrice opponente, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta:
• il 70% delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del
2.04.2014), secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
Euro 441,00 per la fase dell'attivazione del procedimento di mediazione delegata a (cfr. tabella
25 bis); per un totale di Euro 5.518,00;
e, così, a pagare la somma di Euro 3.862,60 per compensi, oltre alle spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• il 70% delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Invece, il restante 30% dev'essere posto compensato.
5.2. Per le stesse ragioni, le spese della CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice opponente nella misura dell'85% ed a carico della parte convenuta opposta nella misura del 15%.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2482/2023 R.G. promossa dal SI. (attore Parte_1
opponente) contro il SI. titolare della ditta individuale C.R.P. di CP_1 CP_1
(convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 9150/2022 datato 07.12.2022, depositato in data 09.12.2022.
2) Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente SI. a pagare alla parte Parte_1
convenuta opposta, per le causali indicate in motivazione, la somma di Euro 12.060,00, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo.
3) Rigetta le (altre) domande di merito proposte dall'attore opponente SI. Parte_1
4) Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente SI. a rimborsare alla parte Parte_1
convenuta opposta il 70% delle spese del procedimento monitorio, (liquidate in Euro 567,00 per compensi ed in Euro 145,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) e, così, a pagare la somma di Euro 396,90 per compensi ed Euro 101,85 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché il 70% delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
5) Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente SI. a rimborsare alla parte Parte_1
convenuta opposta:
- il 70% delle spese del presente giudizio di opposizione (liquidate in complessivi Euro 5.518,00 per compensi, in Euro 502,32 per spese di mediazione ed in Euro 1.642,00 per spese di CTP ) e, così, a pagare la somma di Euro 3.862,60 per compensi e di Euro 1.501,02 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- il 70% delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
6) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto, definitivamente a carico della parte attrice opponente nella misura dell'85% ed a carico della parte convenuta opposta nella misura del restante 15%.
Così deciso in Torino, in data 17 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA pagina 33 di 33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2482/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DE ROSA Vincenzo ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Torino alla Via G. Casalis n. 33, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
titolare della ditta individuale C.R.P. di rappresentato e difeso CP_1 CP_1 dall'Avv. FRAGAPANE Domenico, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino al
Corso Vittorio Emanuele II n. 190, in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 33
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 06.06.2025):
“- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via preliminare: sospendere in caso di richiesta ogni esecutorietà del titolo vantato presuntivamente dal sig. titolare della ditta individuale C.R.P. di nei confronti CP_1 CP_1 dell'odierna parte attrice anche nella eventualità della successiva richiesta di concessione della definitiva esecutorietà del titolo azionato eventualmente ex adverso formulata;
in via istruttoria: ammettere, occorrendo, prove per interpello e testi, sulle circostanze dedotte in fatto, da intendersi precedute dalle parole “vero che” e come meglio precisate e capitolate con rituali memorie;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e meglio capitolare, nonché indicare testi, occorrendo, anche in materia sia diretta che contraria, nei termini di legge;
ancora in via istruttoria: in caso di conferma delle richieste nel merito da parte della costituenda parte convenuta, disporsi CTU atta a verificare la quantità, la qualità ed il valore dei lavori svolti dal sig.
titolare della ditta individuale C.R.P. di Pecco all'interno dell'immobile sito in CP_1 CP_1
Torino, Via Cisi n. 2; nel merito: respingere ogni richiesta economica formulata da parte avversa dichiarandolo nullo, inefficace e/o privo di qualsiasi effetto il notificato decreto ingiuntivo n. 9150/2022 – RGN.
20242/2022 in quanto carente di ogni presupposto giuridico e palesemente errato;
ancora nel merito: accertare i vizi relativi ai lavori effettuati dalla ditta secondo la CP_1
documentazione e le foto prodotte in atti da parte attrice in opposizione e/o successivi alla valutazione della CTU richiesta in via istruttoria, con riduzione delle relative richieste economiche formulate da parte avversa.
- con il favore delle spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali del presente giudizio;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e meglio capitolare, nonché indicare ulteriori testi, anche, occorrendo, a prova contraria nei termini di legge”.
pagina 2 di 33 Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 07.06.2025):
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA ISTRUTTORIA
Nei limiti di quanto il Tribunale adito ritenesse ancora doversi provare, ammettere prove per interpello e testi sulle circostanze di fatto indicate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., qui di seguito riportate, e da intendersi precedute dalle parole “vero che”:
1. - titolare della impresa edile denominata C.R.P. – venne contattato a fine maggio 2021 CP_1 da per eseguire la ristrutturazione dell'appartamento ubicato a Torino, in via Cisi n. Parte_1
2, di circa 70 mq.;
2. Il riferì, nella circostanza di cui sub 1, che altra ditta aveva iniziato i lavori per poi Pt_1 abbandonarli e che aveva urgenza di trasferirsi nell'appartamento, una volta ristrutturato, entro il mese di agosto 2021;
3. A maggio 2021 i lavori iniziati nell'appartamento del dalla impresa che aveva aperto il Pt_1
cantiere erano i seguenti: era stata iniziata la demolizione della pavimentazione preesistente, lasciando il massetto;
era stata iniziata la rimozione dell'intonaco nel bagno e della cucina;
erano stati rimossi i sanitari, che ancora giacevano in loco;
erano state aperte alcune tracce sulle pareti per le canaline;
come risulta dalle fotografie del fascicolo di parte convenuta che mi vengono rammostrate da 1 a 11;
4. Il SI. , visionato il cantiere, prima di redigere il preventivo, riferì al che era CP_1 Pt_1 necessario sostituire il massetto;
far sostituire dall'idraulico i tubi del gas che erano in parte privi della prescritta guaina protettiva;
riparare la parete a confine con i vicini, che era stata danneggiata dagli interventi di demolizione eseguiti nel bagno della impresa che aveva aperto il cantiere;
ricostruire la parete che si presentava storta;
chiudere le tracce erroneamente aperte e aprirne di nuove;
smaltire le macerie della demolizione già realizzata;
presentare apposta CILA presso lo
Sportello per la Edilizia Privata del Comune di Torino;
5. Nell'occorso, il precisò al che la collocazione della cucina in soggiorno non era CP_1 Pt_1
possibile a causa delle pendenze degli scarichi, e quindi le tracce aperte dovevano essere richiuse e aperte nel vano idoneo ad accogliere la cucina;
che le tracce in camera da letto non avrebbero consentito di centrare i punti luce rispetto alla posizione del letto, e quindi le tracce aperte dovevano essere richiuse e aperte in posizione idonea;
che la parete non dritta poteva essere raddrizzata solo ricostruendola, con costi e tempi da quantificare;
pagina 3 di 33 6. Il SI. , atteso quanto riferitogli dal e di cui ai capi 4 e 5, riferì che aveva urgenza di Pt_1 CP_1 trasferirsi nell'appartamento e che, pertanto, la ristrutturazione doveva essere realizzata al più presto possibile, e comunque entro agosto 2021, e se gli interventi necessari per raddrizzare la parete avessero richiesto più tempo, avrebbe rinunciato questi lavori e l'avrebbe tenuta nello stato in cui si trovava;
7. In data 21 giugno 2021 il SI. consegnò al il preventivo prodotto come doc. 3, che CP_1 Pt_1
mi viene rammostrato;
8. Nella circostanza di cui al capo 7 il SI. lesse il preventivo al , ne illustrò i contenuti CP_1 Pt_1
e indicò il prezzo finale per la realizzazione delle opere descritte nel preventivo in Euro 22.000 oltre a
IVA, con la precisazione che sarebbero state a carico del committente tutte le forniture di Pt_1
piastrelle, battiscopa, frutti, prese, pulsanti, placche, come risulta dal doc. 3 che mi viene rammostrato;
9. Il SI. accettò il preventivo prodotto come doc. 3, che mi viene rammostrato, Pt_1
raccomandando che i lavori fossero ultimati entro agosto 2021;
10. In data 21 luglio 2021, contattato dal SI. , l'Arch. , per conto di CP_1 Persona_1 [...]
, presentò allo Sportello per l'Edilizia del Comunicazione di Inizio Lavori Pt_1 Controparte_2
Asseverata avente ad oggetto il seguente intervento: “manutenzione straordinaria leggera di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e art. 6 bis del DPR 380/2001” (doc. 4 e 5 del fascicolo del monitorio).
11. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto nell'appartamento del SI. alla CP_1 Pt_1
demolizione del massetto del pavimento in tutti i locali, curando poi lo sgombero delle macerie al piano terra per il successivo trasporto in discarica, ed ha quindi posato il nuovo massetto di spessore medio pari a cinque centimetri;
12. il SI. , con le proprie maestranze, ha chiuso le tracce già aperte nel soggiorno e in camera CP_1
da letto dalla impresa che aveva aperto il cantiere ed ha aperto nuove tracce alle pareti in tutti i locali dell'appartamento del per la installazione delle canaline dei cavi elettrici e dei condotti dei Pt_1
condizionatori;
13. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto alla rimozione dei rosoni in gesso centro CP_1 volta nelle due camere, cucina, entrata e corridoio dell'appartamento del SI. ; Pt_1
14. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto nell'appartamento del SI. alla CP_1 Pt_1
posa di mattoni a ridosso della parete confinante con la proprietà limitrofa – parete danneggiata dall'intervento in bagno della impresa che aveva aperto il cantiere - realizzando di una contro parete di circa mq 10;
15. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto nell'appartamento del SI. al CP_1 Pt_1
pagina 4 di 33 completamento del muro divisorio fra il bagno e la cucina, il quale risultava parzialmente demolito e non ricostruito dalla impresa che aveva realizzato il precedente intervento;
16. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto ad intonacare le pareti nell'appartamento CP_1
del SI. anche cercando di ridurre preesistenti storture e difformità; Pt_1
17. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto alla sostituzione, nell'appartamento del CP_1
SI. , di quattro rulli di avvolgibili con adattamento all'alloggiamento per i nuovi rulli Pt_1
elettrici;
18 Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto nell'appartamento del SI. alla CP_1 Pt_1
posa delle piastrelle in ceramica sul pavimento di entrata, corridoio e nelle due camere;
nonché alla posa del battiscopa;
19. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto nell'appartamento del SI. alla CP_1 Pt_1
posa di piastrelle di rivestimento nel bagno sino alla altezza di mt. 2,00; nonché alla posa di piastrelle di rivestimento della cucina, per mq. 9 circa;
20. Il SI. , con le proprie maestranze, ha provveduto nell'appartamento del SI. al CP_1 Pt_1 rifacimento di tutto l'impianto elettrico, procurando i relativi materiali;
e inoltre ha provveduto alla fornitura e posa di tubo corrugato con relativo filo incassato sottotraccia in tutto l'appartamento;
21. Il SI. , con le proprie maestranze, ha installato nell'appartamento del SI. i CP_1 Pt_1
seguenti punti luce e televisore: nelle due camere, 10 prese, 5 interruttori, due centri volta, due interruttori per comando tapparelle, due punti televisione;
in cucina, 15 prese, 2 prese antenna,5 interruttori, un centro volta, 3 punti applique, un interruttore per tapparella;
entrata corridoio, 2 salvavita, una presa, 2 pulsanti, un punto applique;
in bagno, 1 presa e 1 interruttore specchio, un interruttore tapparella;
sui balconi, due punti luce e due interruttori;
la nuova linea alimentazione per climatizzatore, prese, interruttori e placche;
22. I lavori sono stati ultimati per il 10 agosto 2021: il , dopo aver visionato i locali, si Pt_1
dichiarò soddisfatto e, nello stesso mese di agosto 2021, dopo aver fatto intervenire il proprio decoratore per le rifiniture e la tinteggiatura delle pareti, effettuò il trasloco e si trasferì nell'appartamento di via Cena n. 2;
23. I lavori relativi alla posa del vano doccia, alla installazione del termoarredo, e, in generale, tutti i lavori di idraulica sono stati eseguiti dal SI. ; Parte_2
24. Nel mese di settembre 2021 il SI. invitò il al pagamento del residuo, dichiarandosi CP_1 Pt_1
disponibile anche ad un versamento rateale;
il promise di provvedere quanto prima possibile;
Pt_1
25. Il SI. , con le proprie maestranze, ha effettuato, in favore del , tutti gli CP_1 Pt_1
interventi dedotti nel preventivo prodotto sub 3.
pagina 5 di 33 26. Riconosco il pagamento delle fatture prodotte sub A e C, che mi vengono rammostrate;
27. Riconosco il pagamento delle fatture prodotte sub B e da D a N, che mi vengono rammostrate;
28. Riconosco il pagamento delle fatture prodotte sub O e P, che mi vengono rammostrate;
29. riconosco il pagamento della fattura prodotta sub Q, che mi viene rammostrata;
30. riconosco il pagamento della fattura prodotta sub R, che mi viene rammostrata.
Si indicano a testi, su tutti i capi, ed anche occorrendo in materia contraria, i SInori Arch. Per_1
domiciliato a Torino;
, residente a [...]; , residente a [...];
[...] Testimone_1 Parte_2
, residente a [...]. Testimone_2
Sul capo 26, il legale rappresentante di o chi per esso;
Controparte_3
Sul capo 27, il legale rappresentante di o chi per esso Controparte_4
Sul capo 28, ; Testimone_1
Sul capo 29, il legale rappresentante di o chi per esso;
Controparte_5
Sul capo 30, il legale rappresentante di . Controparte_6
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Confermare il decreto ingiuntivo n. 9150/2022 emesso nei confronti di , e da questi Parte_1 opposto, per l'importo ingiunto di Euro 18.239,20, oltre accessori di legge maturati e maturandi sino al saldo, ed oltre alle spese liquidate in sede monitoria;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA Dichiarare in ogni caso tenuto e condannare Parte_1
a corrispondere a , per le ragioni esposte, la somma di Euro 18.239,20, oltre accessori di CP_1
legge maturati e maturandi sino al saldo, o somma veriore, maggiore o minore, accertanda in corso di causa o che si riterrà di giustizia;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA
Dichiarare tenuto e condannare a corrispondere a la somma che risulti Parte_1 CP_1 dovuta all'esito della esperita istruttoria, in ragione della natura, della quantità e della qualità delle prestazioni eseguite dal in favore del e del risultato utile conseguito dallo stesso CP_1 Pt_1
opponente;
IN OGNI CASO
Col favore delle spese, anche della fase monitoria e della mediazione, pari a complessivi Euro 502,32, come documentato con nota del 15 maggio 2025; nonché di CTU, pari a complessivi Euro 1.130,16, come documentato con la predetta nota;
e di CTP, pari ad Euro 1.642, come documentato con la ridetta nota.”.
pagina 6 di 33 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dal SI. titolare della ditta individuale C.R.P. di CP_1 CP_1
il Tribunale di Torino, con decreto n. 9150/2022, datato 07.12.2022, depositato in data
[...]
09.12.2022, ha ingiunto al SI. di pagare alla ricorrente la somma di Euro Parte_1
18.239,00, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 29.12.2022 ritualmente notificato a mezzo PEC in data 24.01.2023, il
SI. ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via preliminare: sospendere in caso di richiesta ogni esecutorietà del titolo vantato presuntivamente dal sig. titolare della ditta individuale C.R.P. di nei confronti CP_1 CP_1 dell'odierna parte attrice anche nella eventualità della successiva richiesta di concessione della definitiva esecutorietà del titolo azionato eventualmente ex adverso formulata;
in via istruttoria: ammettere, occorrendo, prove per interpello e testi, sulle circostanze dedotte in fatto, da intendersi precedute dalle parole “vero che” e come meglio precisate e capitolate con rituali memorie;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e meglio capitolare, nonché indicare testi, occorrendo, anche in materia sia diretta che contraria, nei termini di legge;
pagina 7 di 33 ancora in via istruttoria: in caso di conferma delle richieste nel merito da parte della costituenda parte convenuta, disporsi CTU atta a verificare la quantità, la qualità ed il valore dei lavori svolti dal sig.
titolare della ditta individuale C.R.P. di all'interno dell'immobile sito in CP_1 CP_1
Torino, Via Cisi n. 2; nel merito: respingere ogni richiesta economica formulata da parte avversa dichiarandolo nullo, inefficace e/o privo di qualsiasi effetto il notificato decreto ingiuntivo n. 9150/2022 – RGN.
in quanto carente di ogni presupposto giuridico e palesemente errato;
P.IVA_1
- con il favore delle spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali del presente giudizio;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e meglio capitolare, nonché indicare ulteriori testi, anche, occorrendo, a prova contraria nei termini di legge”.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito,
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto n. 9150/2022 provvisoriamente esecutivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
IN VIA ISTRUTTORIA
Riservata la deduzione di ogni ulteriore mezzo istruttorio alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il cui deposito sin d'ora si insta;
Disporre, con costi a carico dell'opponente, CTU tecnica volta ad accertare – esperito ogni accertamento utile ed acquisito ogni documento necessario all'espletamento dell'incarico - le opere eseguite dal convenuto in opposizione e il valore delle stesse;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
Confermare il decreto ingiuntivo n. 9150/2022 emesso nei confronti di , e da questi Parte_1 opposto, per l'importo ingiunto di Euro 18.239,20, oltre accessori di legge maturati e maturandi sino al saldo, ed oltre alle spese liquidate in sede monitoria;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
Dichiarare in ogni caso tenuto e condannare a corrispondere a , per le Parte_1 CP_1
ragioni esposte, la somma di Euro 18.239,20, oltre accessori di legge maturati e maturandi sino al saldo, o somma veriore, maggiore o minore, accertanda in corso di causa o che si riterrà di giustizia;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA Dichiarare tenuto e condannare Pt_1
pagina 8 di 33 a corrispondere a la somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda Pt_1 CP_1
istruttoria, in ragione della natura, della quantità e della qualità delle prestazioni eseguite dal CP_1
in favore del e del risultato utile conseguito dallo stesso opponente;
Pt_1
IN OGNI CASO Col favore delle spese”.
1.5. Nel corso della prima udienza del 22.05.2023 le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., la parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto mentre la parte attrice opponente si è opposta alla predetta istanza.
1.5. Con Ordinanza datata 24.05.2023 il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonchè i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c.
1.6. All'udienza del 23.10.2023 le parti hanno insistito per le rispettive istanze istruttorie opponendosi a quelle avversarie;
a scioglimento della riserva assunta in udienza, con Ordinanza del 25.10.2023 il
Giudice:
- ha ritenuto opportuno disporre una CTU atta a descrivere e quantificare l'entità e il valore dei lavori svolti dal sig. titolare della ditta individuale C.R.P. all'interno dell'immobile sito in CP_1
Torino, Via Cisi n. 2 e l'eventuale esistenza di vizi o difetti
- ha nominato il CTU arch. ; Persona_2
- ha fissato per la comparizione e il giuramento della stessa l'udienza del 15.11.2023
1.7. Nel corso della predetta udienza il nominato CTU ha prestato il proprio giuramento ed ha fissato l'inizio delle operazioni peritali alla data del 27.11.2023.
Il Giudice ha fissato il termine per il deposito della relazione finale al 28.03.2023 ed un successivo termine per la disamina della perizia all'udienza del 22.04.2024.
1.8. Con Ordinanza in data 15.04.2024 il nuovo Giudice Istruttore:
- ha rinviato l'udienza fisica in presenza, già fissata avanti al precedente Giudice Dr.ssa Luisa
VIGONE in data lunedì 22 aprile 2024 ore 12.15, avanti al nuovo Giudice Dott. Edoardo DI CAPUA;
- ha ritenuto opportuno sostituire l'udienza fisica in presenza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c
- ha disposto che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tale udienza sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza pagina 9 di 33 - ha assegnato alle parti un termine perentorio fino al 02 maggio 2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.9. In data 02.05.2024 la parte convenuta opposta ha depositato telematicamente le proprie note scritte esponendo quando segue:
“Nel termine concesso la sottoscritta Difesa osserva quanto segue.
1. Nella presente lite la rilevanza della CTU appare assai relativa, atteso che l'opera di ristrutturazione dell'appartamento venne accettata dal US de plano, senza riserve, e mai il US denunziò nessun vizio o difformità: significativamente, nulla ha dedotto o prodotto al riguardo. Solo in sede di opposizione, e dunque a decadenza maturata, l'attore ha sollevato generiche doglianze sulla esecuzione dei lavori, assumendo di aver pagato già tutto. Nondimeno, la CTU è stata esperita: di qui la necessità delle note che seguono.
2. Le valutazioni dell'Ausiliario suscitano serie perplessità. In relazione alla voce (1) del computo metrico estimativo riportato in CTU (p. 10 segg.) “Allestimento cantiere, trasporto, attrezzature e materiali” , era stato osservato dalla CTP di parte opposta (ivi, p. 4), sulla scorta di una annosa esperienza di cantiere, che i tempi di esecuzione erano stati sottostimati dalla CTU, richiedendosi quanto meno 8 ore di lavoro, pur mantenendo il costo orario indicato dall'Ausiliario.
La CTU ha invece ribadito sic et simpliciter il valore indicato nel computo metrico, senza nemmeno un cenno di motivazione (CTU, p. 24). Con riferimento alla voce (2), “ Demolizione del massetto” , la
CTP di parte opposta aveva distinto la spesa della manodopera (8 + 6 ore), pari ad Euro 908,88, dalla la spesa di smaltimento delle macerie, pari ad Euro 460 (corrispondente all'importo della fattura emessa da pagata dal e prodotta come doc. Q, la quale aveva conferito Controparte_5 CP_1
le macerie in discarica), per complessivi Euro 1.368,88. Il CTU ha invece mantenuto, anche al riguardo, il valore indicato nel computo metrico, che considera sole 4 ore di lavoro, comprensive di
“carico e trasporto detriti ad impianto di trattamento autorizzato”. La spesa di smaltimento è stata indicata, a corpo, in Euro 200, trascurando completamente la spesa viva sostenuta dal , e CP_1
documentata, per Euro 460, ancora una volta senza un cenno di spiegazione. La CTU avrebbe comunque dovuto offrire una valutazione tecnica sui costi dello smaltimento, con riferimento alla fattispecie concreta (quantità di macerie, distanza della discarica dal cantiere, numero di viaggi, spesa di smaltimento, ecc.), e invece ha indicato a forfait una spesa (Euro 200) che non è rapportata a nessun parametro e corrisponde a meno della metà di quanto ha dovuto pagare il per lo CP_1 smaltimento. Del tutto irrazionale è poi l'assunto della CTU secondo cui “lo smaltimento delle pagina 10 di 33 macerie lasciate dalla precedente ditta non è stato indicato nel preventivo, pertanto il CTU non può prenderlo in considerazione” (p. 24): il preventivo (v. doc. 3 di parte opposta) prevede espressamente lo “sgombero delle macerie con trasporto in discarica autorizzata”, senza distinzioni di sorta. Anche sul punto la CTU ha confermato la pregressa valutazione. In ordine alla voce (3) “Esecuzione di tracce”, era stato osservato dalla CTP di parte opposta (ivi, p. 5) che i tempi di esecuzione dei lavori erano stati sottostimati, essendo stato necessario eseguire nuove tracce in sostituzione di quelle errate, prima eseguite dall'altra impresa, e per tutti gli impianti, compresa la nuova linea di climatizzazione, e chiudere le tracce errate. Anche al riguardo, senza un cenno di motivazione, la CTU ha ritenuto di
“mantenere l'importo già conteggiato nel primo computo metrico” (p. 24). Quanto alla voce (6) di “ sostituzione rulli di n. 4 avvolgibili con rulli elettrici ” , la CTP di parte opposta – valutate le attività di smontaggio degli avvolgibili esistenti e la posa in opera dell'impianto di motorizzazione dei nuovi avvolgibili – aveva stimato 16 ore di lavorazione, per Euro 1.698,40 (comprensivi della spesa di acquisto degli impianti, operata dal ); la CTU (ivi, p. 25) ha invece mantenuto l'importo indicato CP_1
nel primo computo metrico (Euro 1.179,04). Stessa sorte (v. CTU p. 25) ha avuto la osservazione sul costo di assistenza alla posa dell'impianto idraulico dal sottostimato importo di Euro 300 al meno iniquo ammontare di Euro 500. Sempre senza esternare alcuna motivazione. Sulla voce riguardante la posa del nuovo massetto (8), il CTP aveva richiamato la spesa per la esecuzione del massetto autolivellante portata dalla fattura emessa da di per Euro 1.800 (spesa CP_6 CP_6
sostenuta dal , e documentata con la produzione sub R); nonché le lavorazioni che avevano CP_1
preceduto il getto, vale a dire la copertura delle tubazioni, la pulizia del sottofondo, la lisciatura del massetto. Quanto sopra, quantificando tale voce in Euro 3.100 (comprensivi della spesa viva). La CTU ha nuovamente confermato, de plano, quanto indicato nel computo metrico (Euro 1.674,63, ossia ancora meno di quanto speso dal , di tasca propria, per la esecuzione del massetto CP_1
autolivellante: doc. R). Quanto alla voce relativa alla formazione del nuovo impianto elettrico (12), la
CTP di parte opposta ha segnalato, nelle proprie osservazioni, che “mancano n. 4 interruttori per comando tapparelle” ed ha aggiornato la spesa complessiva in Euro 6.251,71. La CTU ha respinto anche questa osservazione affermando che gli interruttori in questione sarebbero già compresi “nel numero dei 10 interruttori evidenziati indicati (sic) con la voce A6.A13. F05 (comandi relé successivi al primo), pertanto l'importo rimane inalterato: Euro 5.488,65”. La “spiegazione” offerta dalla CTU
è però oggettivamente incomprensibile, posto che la relativa voce è in bianco (v. CTU, p. 13) onde non si comprende dove e come sarebbero stati computati i 4 interruttori per il comando delle relative tapparelle. Quanto alla voce (13) “ fornitura e posa degli angolari metallici e paraspigoli ” la CTU ha accolto l'osservazione del CTP di parte opponente (per Euro 760,60), che evidenziava una erronea pagina 11 di 33 omissione, ma nel computo non si vede dove e come l'errore sarebbe stato emendato: infatti, a pag. 25 dell'elaborato si legge che “si aggiunge l'importo di Euro 170,74 al computo metrico definitivo”, ma nella versione finale del computo metrico, alla voce “fornitura e posa paraspigoli”, corrisponde l'importo di Euro 33,90. Sulla voce (14) “ pulizia finale ” è stata respinta dalla CTU, senza argomenti, la valutazione di un superiore impegno orario per l'incombente. Del tutto assurda è poi la detrazione di Euro 1.097,33 per “materiali forniti dalla proprietà”, che si legge nel computo metrico finale: il
SI. non ha chiesto un euro dei materiali forniti dalla proprietà, che sono solo ed esclusivamente CP_1
quelli indicati in preventivo (piastrelle, battiscopa, frutti, prese, pulsanti, placche, ecc.). Ma sul punto si ritornerà.
3. Ciò posto, l'art. 195 u.c. c.p.c. stabilisce, oltre il resto, che il giudice assegni al CTU il termine
“entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse". Come evidenziato, per numerose osservazioni della CTP di parte opposta manca in radice una valutazione da parte della CTU, onde è chiaro che appaiono conculcati i diritti di difesa, perché le valutazioni peritali – ove esistenti – appaiono insuscettibili di controllo.
4. Anche al riguardo le considerazioni della CTU lasciano perplessi. Sul muro “a confine tra zona pranzo e bagno che avrebbe dovuto essere abbattuto e poi ricostruito ma che la proprietà decise di mantenerlo per l'urgenza di trasferirsi nella abitazione”, si osserva che anche nel preventivo
(doc. 3 di parte opposta) si accenna al problema, inserendo un'apposita voce: “Intonaco alle pareti lasciate incomplete non finite da intonacare cercando di addrizzarle il più possibile”. Non era previsto
(il dato è pacifico) che il muro dovesse essere abbattuto e ricostruito. Tale “difetto” è stato invece ritenuto dalla CTU e addossato al con il seguente, argomento: “.. nonostante tutto, detto muro CP_1 avrebbe potuto essere costruito con maggior cura”. Ma il muro non è stato costruito da … ! Sul CP_1
“buco a parete” esso non è risultato in sede di sopralluogo. La fotografia ex adverso prodotta non trova conferma nello stato dei luoghi emerso nel sopralluogo dei tecnici. Sulle fessurazioni, il CTP aveva evidenziato che gli interventi di stuccatura erano di competenza del decoratore (scelto e pagato dal : se ne ignora la identità) non del muratore (ossia del ), ma la CTU ha replicato Pt_1 CP_1 dicendo che “.. la rasatura avrebbe potuto essere eseguita con maggior cura”. Ancora una volta la risposta è inconferente. Sulle piastrelle “scheggiate”, a detta del CTU il “problema” sarebbe stato
“minimizzato dal Consulente la quale ritiene come le scheggiature possano essere dovute a difetti di fabbricazione non imputabili al SI. ”. Ma (pacificamente) le piastrelle erano state acquistate CP_1
dal ; nessuna contestazione è mai stata sollevata in ordine a tali piastrelle, le quali (peraltro, Pt_1
in tutto 5) ben potrebbero essersi scheggiate dopo la esecuzione dei lavori anche perché di scarsa qualità. Perché la loro sostituzione dovrebbe curarla il ? Sul piatto doccia, la CTU non replica CP_1
pagina 12 di 33 alle osservazioni tecniche su come rimediare alla “incisione” (riempimento di resina), ma non si pone nemmeno il dubbio che – nel silenzio del (sino alla notifica del decreto ingiuntivo) – la ridetta Pt_1
incisione possa essere sopravvenuta alla consegna dei lavori.
Sulla colonna della doccia “fatta male” ed al disallineamento delle piastrelle, era stato osservato che il , come non può rispondere del muro da altri malamente eretto, così nemmeno del CP_1
disallineamento delle piastrelle e della loro stuccatura, che risente della superficie sulle quali le stesse sono state posate. Altrettanto dicasi per la colonna doccia. Anche tali osservazioni sono state tamquam non essent: il CTU ha liquidato la questione affermando che “si sarebbero potute eseguire meglio le lavorazioni. Appare pertanto opportuno considerare tale difetto nella riduzione percentuale del valore dell'opera”. Sulle greche “fatte male”, il CTU non ha replicato alla risolutiva considerazione del
CTP, vale a dire che le greche in gesso a soffitto erano già presenti quando è intervenuto e non CP_1
sono state modificate: il aveva rimosso le vecchie, come da preventivo, non posato le nuove. Sui CP_1
“rigolini alle porte” il CTU prima ne imputa la mancanza al (e dunque tratta la mancanza di CP_1
“rigolini” come vizio dell'opera) poi, una volta appreso che la posa dei rigolini non è di competenza del muratore ma del decoratore, che interviene per ultimo (e posa i rigolini quale ultimo suo intervento), storna Euro 50 al computo delle opere realizzate dal (sic!). Mentre la CTP di parte CP_1 opposta motivatamente nega che l'abbattimento del 10% previsto nella bozza di CTU fosse giustificato, perché i c.d. difetti non erano ascrivibili al , e a tutto voler concedere poteva CP_1 trattarsi di pochi euro, il CTU ha maggiorato la percentuale da detrarre all'importo totale dei lavori, inopinatamente portandola al 15% (!), oltre alla decurtazione del 20% (!!) per “materiali forniti dalla proprietà”. Entrambe le decurtazioni sono gravemente ingiustificate, con nuova violazione dell'art. 195 u.c. c.p.c.
5. Ma la generale inattendibilità della CTU discende da ulteriori ragioni. Il CTP avversario aveva osservato, esaminando la bozza di CTU: che il avrebbe di fatto accettato “il CP_1 precedente preventivo prodotto” (documento assai sospetto, e disconosciuto, di cui già si è detto: v. memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c. p. 2 e segg.); che il avrebbe bensì denunziato i vizi con CP_1 Pt_1
messaggi ed email (mai prodotte); che le certificazioni non sarebbero state consegnate (non è chiaro se dall'idraulico o dal ); che il avrebbe acquistato ulteriori materiali (mai prodotta una CP_1 Pt_1
fattura); che i vizi sarebbero molteplici. La CTU non avrebbe dovuto prestare credito a siffatte osservazioni, per lo più avulse dal profilo tecnico e tutte indimostrate. Invece, la CTU ha fatto propria la doglianza sulla mancanza delle certificazioni (mai prima dedotta dal ), ritenendola Pt_1
plausibile per il contenzioso in atto;
ha ritenuto di non contabilizzare la rimozione dei rosoni, che il invece aveva eseguito (infatti, CP_1
l'attore – v. p. 2 opposizione – lamentava che “i c.d. rosoni non [fossero] stati mai fatti in alcuna pagina 13 di 33 stanza”, e ciò è vero, perché il si era impegnato a rimuovere i vecchi, non ad inserire i nuovi: v. CP_1
preventivo): i rosoni oggi presenti sono stati posati dal decoratore del;
ha incredibilmente Pt_1
decurtato dal computo metrico la spesa per il materiale elettrico, quantificandola nella esorbitante cifra del 20%, laddove il preventivo del e così la fattura azionata in sede monitoria non CP_1
comprendevano le spese per il materiale elettrico, onde la CTU le ha fatte pagare al (che CP_1
ovviamente non le aveva inserite in fattura) e per di più quantificandole in maniera del tutto abnorme;
ha aumentato la decurtazione per i pretesi vizi, dal 10% al 15%, prestando adesione alle osservazioni enfatizzate dal CTP attoreo, senza spiegare quali sarebbero i difetti “non eliminabili” che dovrebbero spiegare l'abbattimento del corrispettivo nella esorbitante misura del 15%.
PQ
Stante, per le ragioni esposte, la non attendibilità dell'operato della CTU si chiede che il Tribunale – ove non reputi di poter decidere emendando quanto meno gli errori più vistosi – assegni alla CTU un termine per chiarimenti scritti, fissando quindi udienza di precisazione delle conclusioni.”
1.10. Con Ordinanza dell'08.05.2025 il Giudice Istruttore:
- ha disposto il deposito telematico da parte del CTU, entro il 15.07.2024, di una relazione scritta integrativa, in risposta alle predette osservazioni avanzate dalla parte convenuta opposta nelle proprie note scritte depositate in data 02.05.2024;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di disamina della relazione scritta del CTU dal deposito di “note scritte” redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 19 settembre 2024 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.11. In data 19.09.2024 la parte attrice opponente ha depositato telematicamente le proprie osservazioni alla relazione scritta del CTU esponendo quando segue:
“Con le presenti note scritte, letta la perizia e la successiva integrazione, il sig. non Parte_1
può che ribadire le contestazioni già mosse nei precedenti atti, sul lavoro presuntivamente a regola d'arte svolto dalla ditta , nonché respingendo ancora una volta la quantificazione dei lavori CP_1 utilizzata per l'azione giudiziaria nei suoi confronti. Riassumendo, così come la perizia ha riscontrato, la quantificazione del lavoro svolto dalla ditta appare esagerata rispetto alla qualità e alla CP_1
pagina 14 di 33 quantità dei lavori svolti, nonché le lavorazioni sono intrise di errori di realizzazione che, oltre a diminuire il valore delle opere, fanno si che il sig. debba essere soggetto a cui parte di quanto Pt_1
è stato speso dovrà essere restituito. Ci si riserva comunque di meglio specificare le difese anche in sede di conclusioni della presente vertenza.”
1.12. In data 19.09.2024 la parte convenuta opposta ha depositato telematicamente le proprie osservazioni alla relazione scritta del CTU esponendo quando segue:
“Vista la “integrazione di perizia”, alcune brevi notazioni. In relazione alla voce “Allestimento cantiere, trasporto, attrezzature e materiali”, la CTU ha confermato la propria pregressa valutazione, in quanto, trattandosi di “cantiere già avviato”, le ore necessarie per il relativo allestimento sarebbero meno di quanto ritenuto dal CTP di parte opposta. In realtà – e come evidenziato sin dalla comparsa di costituzione e risposta del 18 aprile 2023 (p. 2) – l'impresa che aveva preceduto CP_1
aveva ex abrupto abbandonato il cantiere (aperto in maniera del tutto approssimativa, e senza
[...]
osservare le norme edilizie, del lavoro, sulla sicurezza, ecc.), ed aveva lasciato in loco macerie, detriti e lavori da rifare perché gravemente malaccorti. Quindi, nessuna agevolazione era derivata al CP_1
dalla prima impresa edile che aveva operato sul posto, avviando lavori che peraltro non erano mai stati preceduti da una CILA (invece necessaria, e presentata, grazie alla premura di , CP_1 dall'Arch. : v. docc. 4 e 5 del fascicolo del monitorio), né dalle denunce di legge Persona_1
(INAIL, per la occupazione degli spazi pubblici, ecc.). Non si è trattato, dunque, di Controparte_2 avvicendamento in un cantiere già allestito ma di apertura ex novo di un cantiere all'interno di una unità immobiliare devastata dal transito di mestranze raccogliticce il cui malaccorto operato ha dovuto essere rimediato dal . Nessuno dei costi e degli adempimenti preliminari è stato dunque CP_1 risparmiato al , onde l'argomento addotto dalla CTU è chiaramente sviato. Con riferimento alla CP_1 voce “Demolizione del massetto ”, la quantificazione di 4 metri cubi di materiale di risulta, derivato dalla demolizione del massetto, poi caricato e trasportato in discarica, è stata liquidata in complessivi
Euro 358,20 (!): somma vistosamente inadeguata, anche per un profano, a fronte di quattordici ore di lavoro (così stimate dal CTP di parte opposta, per complessivi Euro 908,88, non disconosciute dal
CTU). Il tardivo riconoscimento da parte della CTU di avere erroneamente trascurato la fattura n. 74 di Zaffonte Ecologia s,n,c, e la relativa spesa sostenuta dal (doc. Q, prodotto con la costituzione CP_1
in giudizio) non vale dunque a rendere meno iniqua (ed erronea) la valutazione espressa sul punto dalla Ausiliaria. In ordine alla voce “Esecuzione di tracce”, era stato osservato dalla CTP di parte opposta che i tempi di esecuzione dei lavori erano stati sottostimati dalla CTU, essendo stato necessario eseguire nuove tracce in sostituzione di quelle errate, prima eseguite dall'altra impresa, e pagina 15 di 33 per tutti gli impianti, compresa la nuova linea di climatizzazione, e inoltre chiudere le tracce errate.
Anche al riguardo, senza un cenno di motivazione, la CTU aveva ritenuto di “mantenere l'importo già conteggiato nel primo computo metrico”. La posizione è stata ribadita nella “integrazione di perizia” senza una comprensibile motivazione. Indubbiamente, avrebbe potuto agevolare ai fini istruttori l'assunzione di eventuali prove orali (nella memoria del 25 luglio 2023 la scrivente difesa aveva formulato, in punto tracce, appositi capitoli di prova per interpello e testi: v. ivi i capi 5 e 12) prima di una consulenza tecnica. In ogni caso, la circostanza della chiusura delle tracce malamente realizzate dal predecessore del e realizzate poi da quest'ultimo nella giacitura attuale non è stata ex CP_1 adverso contestata. E' invece del tutto inconferente l'argomento addotto dalla CTU nella presente
“integrazione” circa la asserita “sproporzione” fra il prezzo a corpo della ristrutturazione (Euro
22.000 + IVA: doc. 3) e la valorizzazione economica del lavoro sulle tracce (chiusura delle precedenti, con ripristino delle pareti, e apertura delle nuove), atteso che il prezzo preventivato dal era CP_1
stato un prezzo di favore nei confronti del , con il quale intratteneva in allora un rapporto di Pt_1
amicizia (come anche ricordato in comparsa di costituzione), mentre la stima del valore economico di tali opere, demandato alla CTU, doveva ovviamente prescindere da tali aspetti. Quanto alla voce
“sostituzione rulli di n. 4 avvolgibili con rulli elettrici ”, la CTU ha mantenuto le proprie precedenti valutazioni, esternando quale unica motivazione che “.. ritiene sovrastimate le somme prospettate dal tecnico di parte convenuta” (sic). Sulla voce riguardante la posa del nuovo massetto, il CTP di parte convenuta aveva richiamato, oltre il resto, la spesa per la esecuzione del massetto autolivellante portata dalla fattura emessa da di per Euro 1.800 (spesa sostenuta dal CP_6 CP_6
, e documentata con la produzione sub R); nonché le lavorazioni che avevano preceduto il getto, CP_1
vale a dire la copertura delle tubazioni, la pulizia del sottofondo, la lisciatura del massetto. Quanto sopra, quantificando tale voce in complessivi Euro 3.100 (comprensivi della spesa viva). La CTU ha nuovamente confermato, de plano, quanto indicato nel computo metrico (Euro 1.674,63, ossia ancora meno di quanto speso dal , di tasca propria, per la esecuzione del massetto autolivellante, ossia CP_1
Euro 1.800: v. fattura prodotta con la comparsa di costituzione in giudizio come doc. R). Non comprendendo la questione posta nelle osservazioni critiche, l'Ausiliaria ha osservato che “la differenza tra l'importo indicato in fattura (Euro 1.800) e quello computato per il rifacimento del massetto come da RE (Euro1.674,63) risulta pari a soli Euro 125,37” (ivi, p. 6). Dunque, secondo la CTU – che non reputa abnorme la spesa documentata sub R, sostenuta da e non CP_1
contestata da alcuno - il avrebbe dovuto lavorare in perdita! O al più in pareggio ...! Circa la CP_1 voce “copertura tubazioni, pulizia del sottofondo e lisciatura del massetto”, non trattasi di prestazioni assorbibili nella demolizione del massetto preesistente, ma di attività propedeutiche e funzionali alla pagina 16 di 33 corretta posa del nuovo massetto, e pertanto da quotare separatamente. Opinare diversamente significa pretendere, ad esempio, di inserire nella spesa di rimozione della vecchia carta da parati la spesa per la preparazione della parete alla stesura della pittura muraria, o per la posa della nuova carta. Quanto alla voce relativa alla formazione del nuovo impianto elettrico, si prende atto delle
“spiegazioni” della CTU, che però non trovano riscontro nel relativo elaborato. Quanto alla voce
“fornitura e posa degli angolari metallici e paraspigoli ” la CTU ha accolto l'osservazione del CTP di parte opposta (per Euro 760,60), che evidenziava una erronea omissione, ma nel computo non si vede dove e come l'errore sarebbe stato emendato: infatti, a pag. 25 dell'elaborato si legge che “si aggiunge l'importo di Euro 170,74 al computo metrico definitivo”, ma nella versione finale del computo metrico, alla voce “fornitura e posa paraspigoli”, corrisponde l'importo di Euro 33,90.
Quanto riferito sul punto a chiarimenti dalla CTU non chiarisce alcunché. Sulla voce “pulizia finale ”
è stata respinta dalla CTU, senza argomenti, la valutazione di un superiore impegno orario per l'incombente. La “spiegazione” starebbe nelle dimensioni dell'appartamento. Ma l'argomento, di per sé, non giustifica il taglio delle ore di lavoro. Quanto alla assurda detrazione di Euro 1.097,33 per
“materiali forniti dalla proprietà”, che si legge nel computo metrico finale, la CTU nella
“integrazione” ora in esame non ha nemmeno risposto alla risolutiva obiezione secondo cui il SI.
non ha chiesto un euro dei materiali forniti dalla proprietà, che sono solo ed esclusivamente CP_1
quelli indicati in preventivo (piastrelle, battiscopa, frutti, prese, pulsanti, placche, ecc.). Circa il muro
“storto” – muro non eretto dal – la CTU sostiene di avere “semplicemente osservato che le CP_1
rifiniture avrebbero potuto essere trattate con una maggiore attenzione al dettaglio, per quanto possibile” (p. 8). L'annotazione è comunque almeno enigmatica: infatti, delle due l'una, o si pretende di addossare al la responsabilità di un muro imperfetto, come è parso a chi scrive, o, se così non CP_1
è, si introduce in CTU una considerazione del tutto inconferente. Posto che il muro in questione non è opera del , il quale non è stato nemmeno il decoratore dell'appartamento del , è chiaro CP_1 Pt_1 che si versa nella seconda alternativa. Ancora, “il CTU afferma con certezza che non è stato considerato alcun importo riguardante la chiusura del buco a parete indicato nell'elenco dei vizi” (p.
9). Allora sfugge la ragione della menzione del “buco a parete” che, di fatto, in sede di sopralluogo, nessuno ha visto. Sulla rasatura delle pareti, il discorso della CTU appare oggettivamente incomprensibile (ibid.). Quanto a piastrelle “scheggiate”, graffio sul piatto doccia, disallineamento delle piastrelle, già si è detto (ed è pacifico) che le piastrelle sono state acquistate dal , che Pt_1
nessuna prova di danni al piatto doccia ascrivibili al è mai stata acquisita, che la posa delle CP_1
piastrelle su pareti murarie non del tutto lineari può astrattamente averne risentito, ma tutto ciò non è ascrivibile al . Onde la valorizzazione di tali profili appare del tutto ingiustificata. La CTU CP_1
pagina 17 di 33 afferma di non comprendere l'osservazione della sottoscritta Difesa sulle “greche fatte male”, e in particolare la obiezione secondo cui, pacificamente, le greche presenti in casa vennero rimosse dal
, che non provvide a sostituirle con quelle “fatte male” né con altre. L'”osservazione” discende CP_1 dal fatto che o si imputano al le “greche fatte male” (ma senza fondamento) o si tace sul punto. CP_1
La decurtazione sull'impianto elettrico (20%) è pure ingiustificata, atteso che il relativo materiale è stato fornito dal , e il non ha chiesto di vederselo pagato (!), mentre ha diritto di veder Pt_1 CP_1 pagato il proprio lavoro senza tagli ingiustificati. I c.d. “vizi non eliminabili” sono tutti estranei all'operato di , onde anche al riguardo la CTU erra nell'addossare al una decurtazione CP_1 CP_1
che non può essergli addebitata. In realtà, la descrizione apparentemente di colore dei supposti vizi –
“muro storto” e “mal rifinito”, “buco a parete”, “fessurazioni”, scheggiatura di alcune piastrelle, il graffio sul piatto doccia, le greche “fatte male”, ecc. – è servita per alimentare una decurtazione del valore dell'opera, che non avrebbe potuto altrimenti giustificarsi. Il che è tanto più inammissibile, se si considera che nessuno dei supposti vizi è ascrivibile all'opera del;
che nell'immobile del CP_1
, dopo il , sono intervenuti numerosi artigiani (idraulico, decoratore, elettricista, Pt_1 CP_1 serramentista, ecc.); che nessuna contestazione è mai stata mossa dal sull'opera del Pt_1 CP_1
(se non, tardivamente e infondatamente) in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Ciò posto, ribadito in ogni sua parte il giudizio critico sulla consulenza tecnica d'ufficio, si chiede – ove il
Tribunale ritenga non necessario far luogo alle richieste prove orali - di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.”
1.13. Con ordinanza in data 25.09.2024 il Giudice:
- ha ritenuto opportuno formulare alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., tenendo conto:
• delle domande ed eccezioni proposte dalle parti;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• di quanto disposto nelle precedenti Ordinanze;
• delle risultanze della relazione scritta depositata dal CTU e della successiva integrazione;
• dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio); pagina 18 di 33 • dell'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• del vantaggio, per la parte convenuta opposta, nel caso in cui la controparte risultasse soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza della controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte convenuta opposta dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda,
c.p.c., ai sensi del quale il Giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.; versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 11.000,00 dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, con spese del procedimento monitorio a carico della parte attrice opponente, spese del presente giudizio di opposizione compensate, spese di CTU al 50% tra le parti, il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
- ha avvertito le parti che nel caso di mancata accettazione della suddetta proposta conciliativa, sarebbe stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, considerato il lasso di tempo intercorrente fino a tale udienza, sarebbe stata contestualmente disposta la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022);
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza dal deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 16.01.2025 per il deposito delle rispettive note scritte;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.14. La parte attrice opponente ha depositato telematicamente in data 15.01.2025 le proprie note scritte, dichiarando di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c.
e osservando quanto segue:
“Con le presenti note scritte, letta la perizia, ed il successivo provvedimento contenente proposta transattiva e conciliativa dell'Ill.mo Giudice adito, il sig. non può che ribadire le Parte_1 contestazioni già mosse nei precedenti atti, sul lavoro presuntivamente a regola d'arte svolto dalla pagina 19 di 33 ditta , nonché respingendo ancora una volta la quantificazione dei lavori utilizzata per l'azione CP_1
giudiziaria nei suoi confronti. La perizia ha riscontrato, la quantificazione del lavoro svolto dalla ditta appare esagerata rispetto alla qualità e alla quantità dei lavori svolti, nonché le lavorazioni CP_1
sono intrise di errori di realizzazione che, oltre a diminuire il valore delle opere, fanno si che il sig.
debba essere soggetto a cui parte di quanto è stato speso dovrà essere restituito. Pt_1
Conseguentemente i conteggi contenuti nella perizia del CTU incaricato parrebbero ridurre di gran lunga la richiesta formulata in atti, anche al di sotto degli 11.000,00 euro transitivamente proposti dall'Ill.mo Giudice adito.
Conseguentemente il SI. ritiene di non aderire alla proposta transattiva e Parte_1 conciliativa formulata, pur nel rispetto del ruolo svolto dall'Ill.mo Giudicante.
Ci si riserva comunque di meglio specificare le difese anche in sede di conclusioni della presente vertenza”.
1.15. La parte convenuta opposta ha depositato telematicamente in data 15.01.2025 le proprie note scritte, dichiarando di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. e osservando quanto segue:
“La sottoscritta Difesa, per il SI. , vista la ordinanza di codesto Tribunale del 25 CP_1
settembre 2024, e la proposta conciliativa ivi formulata, osserva e deduce quanto segue. La proposta de qua – corresponsione della somma onnicomprensiva di Euro 11.000 dall'opponente al convenuto in opposizione, oltre alle spese del procedimento monitorio [“complessivi Euro 712,50 (di cui Euro
145,50 per anticipazioni non imponibili), oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 DM
55/14 nonché c.p.a. ed i.v.a. come per legge”], a spese del presente giudizio compensate, e spese di
CTU al 50% - appare per il convenuto ingiustamente gravosa, anche attesi gli oneri che il predetto ha dovuto affrontare e ancora affronterà, nonché l'insufficienza degli acconti ricevuti dal Pt_1
financo a coprire tutte le spese vive anticipate.
Nondimeno, il SI. accetta detta proposta, alla ovvia condizione che controparte (ove vi CP_1
aderisca, come è ampiamente verosimile) provveda senza indugio al pagamento delle somme dedotte in conciliazione e alla quota della spesa per la CTU, con assegnazione giudiziale di termine per l'incombente o fissazione di udienza per la verifica del pagamento, o altro accorgimento idoneo a garantire il SI. sul rispetto dei termini della definizione conciliativa, ove appunto controparte CP_1
vi aderisca.
La predetta adesione si intende, ovviamente, senza pregiudizio per le ragioni creditorie del SI. : CP_1
qualora controparte non dovesse aderire alla proposta conciliativa di cui trattasi (oppure vi aderisca,
pagina 20 di 33 ma poi non vi ottemperi nel termine assegnando) il SI. – salvi gli esiti eventualmente CP_1
conciliativi di una mediazione – difenderà le proprie ragioni sino al giudicato ed alla sua esecuzione.
PQ
, per il tramite del sottoscritto Difensore, comunica la propria adesione alla proposta CP_1
conciliativa avanzata dal Tribunale, riservando – in ipotesi di mancata adesione alla stessa da parte dell'opponente e/o di inottemperanza del US all'eventuale accordo transattivo o alla definizione conciliativa della lite – ogni difesa consentita”.
1.16. Con Ordinanza in data 22.01.2025 il Giudice Istruttore:
- ha rilevato che, non avendo la parte attrice opponente inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dal sottoscritto Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (nonostante gli evidenti vantaggi che sarebbero derivati anche nei suoi confronti, ampiamente illustrati nella precedente Ordinanza), ed a parziale modifica della precedente Ordinanza, prima di invitare le parti a precisare le conclusioni e fissare udienza di rimessione della causa in decisione, è opportuno disporre la mediazione demandata prevista dall'art. 5 quater, D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022);
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022), fissando udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni dal deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 15.05.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.17. Con Ordinanza in data 22.05.2025 il Giudice Istruttore:
- lette le “note scritte” depositate dalle parti in data 15.01.2025 e preso atto dell'esito negativo dell'avvenuta mediazione;
- ha rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 164/2024 (c.d. “Correttivo CARTABIA”), “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui
… all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
pagina 21 di 33 - ha ritenuto opportuno procedere alla decisione della causa a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, di dover invitare le parti a precisare le conclusioni, fissando a tale fine udienza (sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto si dirà infra) ed ordinando la discussione della causa nella stessa udienza a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. (con la precisazione che al termine della discussione orale il giudice, se non provvederà ai sensi del primo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., depositerà la sentenza nei successivi trenta giorni come previsto dall'ultimo comma del citato articolo) rilevando che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto pagina 22 di 33 conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha quindi invitato le parti a precisare le conclusioni, disponendo, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione della causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., sia sostituita dal deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino a lunedì 09 giugno 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.18. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice opponente ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove per interpello e testi sulle circostanze meglio precisate e dedotte nelle memorie istruttorie.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, le prove orali dedotte dalla parte attrice opponente risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo su circostanze in parte valutative, in parte generiche e in parte irrilevanti (tenuto conto di quanto si dirà infra trattando nel merito e delle risultanze della esperita CTU).
2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta opposta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla parte convenuta opposta risultano inammissibili e/o irrilevanti, tenuto conto di quanto si dirà infra trattando nel merito nonché alla luce delle risultanze della esperita CTU.
pagina 23 di 33
3. Sul merito della presente causa.
3.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito: respingere ogni richiesta economica formulata da parte avversa dichiarandolo nullo, inefficace e/o privo di qualsiasi effetto il notificato decreto ingiuntivo n. 9150/2022 – RGN.
20242/2022 in quanto carente di ogni presupposto giuridico e palesemente errato;
ancora nel merito: accertare i vizi relativi ai lavori effettuati dalla ditta secondo la CP_1
documentazione e le foto prodotte in atti da parte attrice in opposizione e/o successivi alla valutazione della CTU richiesta in via istruttoria, con riduzione delle relative richieste economiche formulate da parte avversa.”.
3.2. L'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo di essere creditrice nei confronti del SI. dell'importo di Euro Parte_1
18.150,00 in ragione delle prestazioni d'opera di manutenzione straordinaria eseguite presso l'unità immobiliare ubicata in Torino alla via Andrea Cisi n.2 piano terzo, e di cui alla fattura n. 26 del
04.05.2022 debitamente registrata, oltre le spese di registrazione della fattura e gli interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo.
3.3. Ora, nel caso di specie risultano accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- Il SI. - titolare della impresa edile denominata C.R.P., condotta sotto forma di ditta CP_1
individuale – veniva contattato a fine maggio del 2021 dal SI. incaricandolo di Parte_1
portare a conclusione i lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Torino alla via Cisi n.2
(tale circostanza è stata confermata dalla parte attrice opponente, cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183
n. 1 c.p.c.).
- In data 21.07.2021 veniva presentata per conto del SI. , presso lo Sportello Pt_1 [...]
, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata avente ad oggetto il seguente Parte_3 intervento: “manutenzione straordinaria leggera di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e art. 6 bis del DPR
380/2001” (cfr. doc. nn. 4 e 5 del fascicolo del monitorio della parte convenuta opposta).
- L'intervento di ristrutturazione all'interno della C.I.L.A. veniva sinteticamente descritto come:
“demolizione e ricostruzione tramezzi e rifacimento impianti e pavimentazioni” (cfr. doc. nn. 4 e 5 del fascicolo del monitorio della parte convenuta opposta)
pagina 24 di 33 - I lavori di ristrutturazione venivano conclusi in data 10.08.2021 (circostanza non specificamente contestata dalla parte attrice opponente).
- Il SI. versava al SI. esclusivamente i due acconti indicati nelle contabili di Pt_1 CP_1
bonifico di cui alle fatture n. 35 del 28.07.2021 (cfr. doc. n. 6 del fascicolo monitorio della parte convenuta opposta) e n. 36 del 06.08.2021 (cfr. doc. n. 7 del fascicolo monitorio della parte convenuta opposta).
- Nonostante l'intimazione di pagamento inviata dal SI. a mezzo posta elettronica certificata CP_1 in data 05.04.2022, il SI. non provvedeva al pagamento dell'importo di Euro 18.150,00 in Pt_1
favore della parte convenuta opposta (circostanza pacifica in causa).
3.4. La parte attrice opponente ha eccepito, in sintesi:
- che il decreto ingiuntivo su cui si fonda l'opposizione è stato concesso sulla scorta di fatture elettroniche mai concordate tra le parti;
- che i lavori di ristrutturazione effettuati presso l'immobile di via Cisi n. 2 in Torino non sono mai stati preceduti da un formale preventivo e che lo stesso non sia mai stato accettato dalla committente;
- che i lavori di ristrutturazione effettuati presso l'immobile sito in Torino siano, sia qualitativamente che quantitativamente, difformi rispetto alla lunga lista di lavorazioni elencate sul preventivo;
- che “i c.d. rosoni non sono mai stati fatti in alcuna stanza;
i lavori erano già stati iniziati da altra ditta;
le cd tracce erano già state iniziate dalla ditta precedente;
i materiali erano già presenti sul cantiere di lavoro all'interno dell'appartamento; molti materiali erano già stati acquistati dal SI.
”; Pt_1
- che il valore e il costo delle opere di ristrutturazione oggetto del preventivo siano difformi rispetto alle opere realmente realizzate dalla ditta CRP del SI. CP_1
- che l'odierna attrice opponente ha “già pagato quanto di volta in volta richiesto dalla C.R.P”.
3.5. Le suddette eccezioni proposte dalla parte attrice opponente non risultano fondate, nei limiti e tenuto innanzitutto conto dei rilievi che seguono:
In primo luogo, sebbene il preventivo datato 21.06.2021 risulti essere stato sottoscritto dal solo
SI. il comportamento delle parti tenuto durante l'intera esecuzione dei lavori di CP_1 ristrutturazione dell'immobile di proprietà del SI. risultano essere idonei a dimostrarne Pt_1
l'accettazione per fatti concludenti.
In data 21.07.2021, infatti, veniva depositata per conto del SI. , presso lo Sportello Pt_1 [...]
, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A) pe (cfr. doc. Parte_3
pagina 25 di 33 nn. 4 e 5 del fascicolo del monitorio della parte convenuta opposta); tale documentazione, utilizzata in edilizia per avviare lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non richiedono permessi specifici senza dover aspettare un'autorizzazione formale dal Comune, veniva debitamente sottoscritta anche dal SI. , il quale, era evidentemente a conoscenza dell'immediato inizio delle Pt_1 ristrutturazioni presso il proprio immobile e dell'entità dei lavori che sarebbero stati eseguiti all'interno dell'appartamento. Appare pertanto inverosimile che prima di sottoscrivere la C.I.L.A e prima del conseguente inizio dei lavori di ristrutturazione commissionati alla ditta C.R.P di CP_1
l'attuale parte attrice opponente non fosse a conoscenza dei costi che avrebbe dovuto sostenere per l'esecuzione dei lavori.
In secondo luogo, durante il corso delle ristrutturazioni non sono mai state sollevate contestazioni da parte del SI. relativamente all'entità dei lavori eseguiti, alla loro qualità e Pt_1
alla loro modalità di realizzazione.
In terzo luogo, il SI. ha versato al SI. l'importo di euro 3.300,00 come da Pt_1 CP_1
fattura n. 35 del 28.07.2021 (cfr. doc. n. 6 del fascicolo monitorio della parte convenuta opposta) ed euro 2.750,00 come da fattura n. 36 del 06.08.2021 (cfr. doc. n. 7 del fascicolo monitorio della parte convenuta opposta) a titolo di acconto, così come si evince dalla dicitura “fattura di primo acconto” e
“fattura di secondo acconto” riportata sui documenti stessi;
anche in queste occasioni il SI.
ha pagato quanto dovuto senza eccepire alcuna contestazione in ordine all'imputazione dei Pt_1
pagamenti.
Inoltre, anche successivamente alla conclusione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di
Via Cisi, la parte attrice opponente non ha mai contestato l'operato della ditta né in punto lavorazioni eseguite né in punto quantificazione dei costi, rimanendo silente anche a seguito della ricezione della diffida di pagamento inviata dal SI. PECCO in data 05.04.2022.
3.6. Inoltre, al fine di descrivere e quantificare l'entità e il valore dei lavori svolti dal sig. CP_1
, titolare della ditta individuale C.R.P., all'interno dell'immobile sito in Torino alla Via Cisi n. 2 e
[...]
l'eventuale esistenza di vizi o difetti, con Ordinanza del 25.10.2023 è stata disposta una CTU dalla cui relazione è emerso, in particolare, quanto segue:
- Come dichiarato sia nell'atto di citazione in opposizione che nella comparsa di costituzione della parte convenuta opposta, i lavori di ristrutturazione dell'alloggio di proprietà del SI. erano Pt_1
stati iniziati da altra ditta che successivamente ha abbandonato il cantiere (cfr. pag. 7 della CTU).
- Le opere effettuate dalla ditta precedente erano le seguenti: demolizione delle pavimentazioni e battiscopa, demolizioni dei rivestimenti, rimozione di radiatori, realizzazione di alcune tracce per pagina 26 di 33 passaggio impianti, costruzione di parte del tramezzo fra bagno e cucina (tratto inclinato a 45° fra le finestre dei due locali) realizzato in gasbeton (cfr. pag. 8 della CTU).
- Viceversa, le lavorazioni effettuate dalla ditta risultano essere state le seguenti: CP_1
allestimento cantiere, trasporto attrezzature e materiali, demolizione del massetto, esecuzione delle tracce per impianti e tubazioni compreso il successivo ripristino e rasatura, formazione di contro parete lungo il muro di confine tra il bagno e l'alloggio adiacente comprensiva di ripristino e rasatura, completamento divisorio bagno – cucina comprensivo di intonaco e rasatura, sostituzione di n. 4 rulli avvolgibili con rulli elettrici, assistenza alla posa dell'impianto idraulico, formazione del nuovo massetto, posa della nuova pavimentazione con esclusione della fornitura delle piastrelle, posa del nuovo zoccolino battiscopa con esclusione della fornitura delle piastrelle, posa dei nuovi rivestimenti a parete con esclusione della fornitura delle piastrelle, formazione del nuovo impianto elettrico, sgombero e pulizia finale del cantiere e opere accessorie (cfr. tabella pag 10-13 della CTU).
- A fronte del preventivo redatto dalla ditta C.R.P di pari ad euro 22.000,00 al netto CP_1 dell'IVA, il CTU ha quantificato le lavorazioni effettuate dalla parte convenuta opposta in euro
16.056,35 come da computo metrico calcolato sulla base del RE della Regione Piemonte dell'anno 2021, al quale occorre detrarre le somme occorrenti per il ripristino dei vizi nonché l'ulteriore riduzione del 10% per i difetti non eliminabili (cfr. pag 10 della CTU).
- Nel corso del sopralluogo sono stati rilevati alcuni vizi, molti dei quali indicati anche dalla parte attrice opponente nell'atto di citazione in opposizione del 22.06.2023, quali “in cucina muro storto, in sala muro storto, muri storti in bagno, ingresso parete con buco non completata, prese con fessure aperte, crepe sui muri, piastrelle con colori diversi, gradini non previsti tra le piastrelle, mancanza di rasatura a regola d'arte, termoarredo montato male, valvole montate male, piastrelle scheggiate, box doccia rotto sin dall'inizio, piatto doccia tagliato male, muro storto in sala-cucina, colonna doccia fatta male, greche in gesso fatte male, rifiniti male gli angoli delle pareti, mancanza di rigolini alle porte”.
- Con riferimento ai predetti vizi la CTU ha evidenziato che alcuni non possano essere riferiti a lavorazioni svolte dalla ditta convenuta mentre altri “costituiscano meri difetti estetici di modesta entità che non pregiudicano la fruizione dell'immobile” (cfr. pag. 18 della CTU).
- Sempre con riferimento ai predetti vizi, la CTU ha evidenziato come alcuni di essi non risultino eliminabili se non con la completa demolizione e rifacimento delle parti interessate, di conseguenza il
CTU considera un valore in diminuzione dell'opera complessiva nella misura del 10%.
- A seguito delle note scritte depositate dalla parte convenuta opposta in data 02.05.2022 mediante le quali la parte convenuta opposta ha chiesto “Stante, per le ragioni esposte, la non attendibilità
pagina 27 di 33 dell'operato della CTU si chiede che il Tribunale – ove non reputi di poter decidere emendando quanto meno gli errori più vistosi – assegni alla CTU un termine per chiarimenti scritti, fissando quindi udienza di precisazione delle conclusioni.” la nominata CTU Dott.ssa Arch. ha risposto Per_2 alla richiesta di integrazioni disposta dal Giudice, riconoscendo a favore dell' CP_7
l'ulteriore importo di Euro 260,00 “relativa alla differenza fra l'importo della fattura n. 74 di CP_5
riguardante “lavorazioni edili comprensive di smaltimento ed utilizzo di montascale”
[...] allegata alla comparsa di costituzione e risposta come documento “Q” (che in prima analisi non era stata identificata) di Euro 460,00 al netto dell'IVA ed il costo indicato nel computo metrico di Euro
200,00 (cfr. pag.4)” (cfr. pag. 13 della integrazione CTU).
- Alla luce di quanto dettagliatamente esposto ed argomentato all'interno della perizia tecnica d'ufficio,
è emerso che il valore delle opere eseguite dalla ditta C.R.P. di PECCO al netto dei vizi che non possono essere eliminati e del 10% per i difetti che non possono essere rimossi ammonta ad euro
11.800,00 ai quali vanno aggiunti euro 260,00 come da relazione integrativa depositata in data
12.07.2024 per un totale di euro 12.060,00.
3.7. In conclusione, tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, si devono trarre le seguenti conclusioni:
- in favore della parte convenuta opposta risulta accertato un credito nei confronti della parte attrice opponente pari ad Euro 12.060,00;
- il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato richiesto ed ottenuto per il maggiore importo di Euro
18.239,20 dev'essere revocato, tenuto conto che, secondo l'orientamento della Cassazione a Sezioni
Unite, meritevole di essere condiviso, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993, n. 7448 in Giust. civ. Mass. 1993, 1126 ed in Giust. civ. 1993, I, 2041; in senso pagina 28 di 33 sostanzialmente conforme si sono espresse anche le pronunce successive della Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale, Teramo, 04 settembre 2020, n. 685 in Redazione
Giuffrè 2020; Cass. civile sez. I, 16 luglio 2020, n. 15224; Tribunale Ferrara, 12 maggio 2020, n. 227 in
Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Caltanissetta, sez. lav., 16 settembre 2019, n. 412 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Torino, Sez. Im. 19 aprile 2019, n. 2010 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Parma, 10 ottobre 2017, n. 1360 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n.
1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Perugia sez. lav., 14 febbraio 2017, n. 244 in Guida al diritto 2017, 34, 46; Tribunale Pescara sez. lav., 12 luglio 2016, n. 695 in Redazione Giuffrè 2016;
Tribunale Grosseto, 09 aprile 2016, n. 312 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Savona, 19 dicembre
2015, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Salerno sez. II, 04 novembre 2015 n. 4619 in Redazione
Giuffrè 2015; Tribunale Bari sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4348 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale
Milano sez. XIII, 05 settembre 2014 n. 10798 in Redazione Giuffrè 2014; Cass. civile, sez. II, 10 aprile
2014 n. 8428; Tribunale Salerno, sez. II, 19 febbraio 2014, n. 564 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale
Pistoia, 17 giugno 2013, n. 59 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Roma, sez. IX, 15 ottobre 2012, n.
19310 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Monza, sez. I, 10 giugno 2010, n. 1773 in Redazione
Giuffrè 2010; Corte appello Torino, 02 febbraio 2010 in Foro padano 2011, 2, 268; Cass. civile, sez. I,
22 maggio 2008, n. 13085; Tribunale Bologna, sez. II, 03 aprile 2008 in Guida al diritto 2008, 38 86;
Cass. civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; Cass. civile, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11660; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4103; Cass. civile, sez. I,
19 ottobre 2006, n. 22489; Cass. civile, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; Cass. civile, sez. II, 12 agosto
2005, n. 16911; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 2004, n.
1657; Cass. civile, sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15186; Cass. civile, sez. lav., 1 dicembre 2000, n.
15339; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 1999, n. 5074; Cass. civile, sez. lav., 12 dicembre 1998, n.
12521; Cass. civile, sez. II, 17 febbraio 1998, n. 1656; Cass. civile, sez. III, 5 giugno 1997, n. 5007;
Cass. civile, sez. I, 21 marzo 1997, n. 2552; Cass. civile, sez. III, 21 dicembre 1995, n. 13027);
- tenuto conto della domanda di merito proposta della parte convenuta opposta, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla parte convenuta opposta la residua somma di Euro 12.060,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
- le altre domande proposte della parte attrice opponente (ossia le domande diverse dalla riduzione dell'ammontare del credito e dalla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo conseguente a tale riduzione) devono essere rigettate.
pagina 29 di 33 3.10. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio
2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013,
n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n.
11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412;
Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294).
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4. Sulle spese processuali del procedimento monitorio
4.1. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29642; Tribunale Milano, sez. XIII, 04 gennaio 2020,
n. 13 in Redazione Giuffrè 2020; Cass. civile, sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. civile, sez. VI,
16 novembre 2017, n. 27234; Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503; Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in Giurisprudenzabarese.it
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764;
Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
4.2. Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare sulla parte attrice opponente nella misura del 70%, in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto per una somma di Euro 18.239,20, a fronte di un credito accertato in Euro
12.060,00.
Pertanto, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta il 70% delle spese del procedimento monitorio, (liquidate in Euro 567,00 per compensi ed in Euro 145,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) e, così, a pagare la somma di Euro 396,90 per compensi ed Euro 101,85 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché il 70% delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
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5. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
5.1. Tenuto conto dei rilievi che precedono e della soccombenza parziale della parte attrice opponente, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta:
• il 70% delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del
2.04.2014), secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
Euro 441,00 per la fase dell'attivazione del procedimento di mediazione delegata a (cfr. tabella
25 bis); per un totale di Euro 5.518,00;
e, così, a pagare la somma di Euro 3.862,60 per compensi, oltre alle spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• il 70% delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Invece, il restante 30% dev'essere posto compensato.
5.2. Per le stesse ragioni, le spese della CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice opponente nella misura dell'85% ed a carico della parte convenuta opposta nella misura del 15%.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2482/2023 R.G. promossa dal SI. (attore Parte_1
opponente) contro il SI. titolare della ditta individuale C.R.P. di CP_1 CP_1
(convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 9150/2022 datato 07.12.2022, depositato in data 09.12.2022.
2) Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente SI. a pagare alla parte Parte_1
convenuta opposta, per le causali indicate in motivazione, la somma di Euro 12.060,00, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze fino al saldo.
3) Rigetta le (altre) domande di merito proposte dall'attore opponente SI. Parte_1
4) Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente SI. a rimborsare alla parte Parte_1
convenuta opposta il 70% delle spese del procedimento monitorio, (liquidate in Euro 567,00 per compensi ed in Euro 145,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) e, così, a pagare la somma di Euro 396,90 per compensi ed Euro 101,85 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, nonché il 70% delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
5) Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente SI. a rimborsare alla parte Parte_1
convenuta opposta:
- il 70% delle spese del presente giudizio di opposizione (liquidate in complessivi Euro 5.518,00 per compensi, in Euro 502,32 per spese di mediazione ed in Euro 1.642,00 per spese di CTP ) e, così, a pagare la somma di Euro 3.862,60 per compensi e di Euro 1.501,02 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- il 70% delle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
6) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto, definitivamente a carico della parte attrice opponente nella misura dell'85% ed a carico della parte convenuta opposta nella misura del restante 15%.
Così deciso in Torino, in data 17 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA pagina 33 di 33