Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 7152/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7152/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Nicola Amore 10 Parte_1 presso l'avv. Elvira Ricciardi, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione,
ATTORE
E
Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l'avv. Carla D'Alterio, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento del danno da barriera architettonica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
pagina 1 di 5
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stato escusso il teste ora la causa va decisa. Testimone_1
Come afferma Cass. 3691/2020: “Giova premettere, al riguardo, come questa Corte abbia già affermato che l'esistenza di "ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime", consentendo loro "il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata" ciò, a prescindere, "dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi" (così, in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 23 settembre 2016, n. 18762, Rv. 642103-02). Una conclusione, questa, che appare del tutto in linea con la necessità di assicurare alla normativa suddetta un'interpretazione conforme a Costituzione, se è vero che - come sottolinea la stessa giurisprudenza costituzionale -
l'accessibilità "è divenuta una "qualitas" essenziale" perfino "degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici" (così, Corte Cost., sent. n. 167 del 1999; nello stesso senso, Corte Cost. sent. n. 251 del 2008). Del pari, si è sottolineato come "il superamento delle barriere architettoniche - tra le quali rientrano, ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 1, comma 2, lett.
b), gli "ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti" - è stato previsto (L. n. 118 del 1971, art. 27, comma 1) "per facilitare la vita di relazione" delle persone disabili", evidenziandosi che tali principi "rispondono all'esigenza di una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili e trovano base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest'ultima nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica" (così, nuovamente, Corte Cost. sent. n. 251 del 2008).”; nell'applicare tale principio, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un Comune a risarcire ad una propria cittadina affetta da handicap motorio i danni a lei causati dalla mancanza di un ascensore per disabili o di un servoscala che le consentisse di accedere autonomamente agli uffici amministrativi ed alla sala consiliare dell'ente comunale – essendo invece ella costretta a farsi "guidare" e "trasportare" dal personale comunale lungo due rampe di scale, per essere messa su una specie di "trattorino" o "montascale". Quindi, in linea di principio, l'esistenza di una barriera architettonica che impedisca ad un cittadino disabile di accedere liberamente ad un luogo pubblico, costituisce una forma di discriminazione indiretta, che obbliga l'ente che gestisce quel luogo pubblico a pagina 2 di 5 risarcire il conseguente danno;
si noti che nel caso esaminato da Cass. 3691/2020 l'ente tenuto a risarcire il danno era proprio un Comune. In atto di citazione si deduce che la mancanza di una rampa d'accesso all'area di sgambamento per cani dei giardini Baden Powell in Napoli, leda il diritto alla socialità dell'attore, invalido costretto a muoversi in carrozzina, e proprietario di un animale d'affezione, un cane domestico;
si precisa che “risulta gravemente vulnerato il diritto dell'istante ad una libera mobilità ed interazione sociale positiva”.. Il Comune convenuto, costituendosi, si è sostanzialmente difeso così: esistono giardini pubblici, anche dotati di aree di sgambamento per cani o comunque accessibili ai cani, più vicini all'abitazione di rispetto ai giardini Baden Powell, per cui il diritto Parte_1 dell'attore a socializzare sarebbe comunque assicurato, anche qualora sussistesse la barriera architettonica di cui ci duole in citazione;
in ogni caso, esistono i giardini Boden Powell sono dotati di rampe d'accesso “che, seppur maggiormente adatte all'ingresso di carrozzini per bambini, rendono seppur più complicato non impossibile l'ingresso di sedie a ruote.”; comunque, l'attore non prova di possedere un cane, col quale accedere all'area di sgambamento. Nella prima memoria ex art. 183.6 cpc, l'attore ha replicato che delle due aree verdi più vicine alla sua abitazione, indicate dalla difesa del Comune, in una, la , Controparte_1 non è consentito accedere con animali domestici, mentre l'altra, in Piazza IV Giornate,
“è di recente istituzione” “e comunque, l'istante, come già detto, ha diritto di muoversi dove meglio ritiene, anche per frequentare amici e conoscenti”. Di fronte alla replica di parte attrice, l'ente convenuto non ha provato che la sia accessibile ai Controparte_1 cani, per cui l'esistenza di tale area verde nei pressi dell'abitazione di è Parte_1 irrilevante, dato che l'attore lamenta proprio di non potere accedere ad un'area insieme al suo cane. Diverso il discorso per i giardini di Piazza IV Giornate, che come documentato dall'ente convenuto, distano km 1,1 dall'abitazione dell'attore contro i km 4,7 dei giardini Baden Powell, e che non è contestato siano muniti di area di sgambamento accessibile anche ai disabili che si muovono con carrozzina. Parte attrice sostiene che l'area di Piazza IV Giornate sia “di recente istituzione”, ma bisogna considerare che nell'atto di citazione l'unico elemento a partire dal quale datare la dedotta condotta lesiva dell'ente convenuto è costituito da una messa in mora inviata via PEC in data 29/3/2021 (la data apposta sulla relazione tecnica che descrive la situazione lamentata è di pochissimo antecedente, l'8/2/2021) – cioè un anno circa prima che iniziasse il presente giudizio;
dalla documentazione prodotta dal Comune convenuto risulta che il progetto di riqualificazione dell'area verde di Piazza IV Giornate venne presentato al pubblico il 16/2/2018, per cui, anche di fronte alla genericità della deduzione di parte attrice sulla “recente istituzione”, è ragionevole ritenere che al febbraio/marzo 2021 l'area fosse accessibile. Si ripete che né in citazione, né nella prima memoria ex art. 183.6 cpc, l'attore ha fornito elementi che consentano di retrodatare il danno ad un periodo antecedente alla messa in mora. Posto quanto sopra, non si vede per quale ragione l'attore avrebbe subìto il dedotto danno alla “libera mobilità ed interazione sociale positiva”, potendo disporre di un'area verde e di sgambamento cani pagina 3 di 5 distante dalla sua abitazione meno di un quarto rispetto ai giardini Baden Powell. Non basta, per superare tale obiezione, invocare il diritto a muoversi liberamente, “anche per frequentare amici e conoscenti”. Come spiega Cass. 28742/2018: “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato
"in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.”. II diritto alla mobilità e quello a frequentare amici e conoscenti, è stato troppo genericamente invocato dall'attore; non si vede perché l'attore non possa muoversi liberamente o frequentare amici e conoscenti pur senza poter accedere ai Giardini Baden Powell;
se il diritto alla mobilità dall'attore fosse compromesso per non poter accedere ad un'area verde a 4,7 km dalla sua casa, pur potendo disporre di un'altra a 1,1 km, allora non si vede perché tale diritto non dovrebbe essere conculcato dalla non accessibilità di altre aree anche più lontane: non è chiaro quale sarebbe il limite;
l'attore avrebbe dovuto dedurre quali amici e conoscenti gli sia impedito di frequentare a causa della barriera architettonica del giardino Baden Powell. Già dunque, avere disponibile un'area verde e di sgambamento cani, ben più vicina alla propria abitazione rispetto ai giardini Baden Powell, esclude che possa sussistere il danno lamentato dalla parte attrice, non avendo la stessa allegato circostanze più precise sul punto. In ogni caso, il teste escusso ha riferito: “ ADR Ho conosciuto Parte_1 nell'area di sgambamento cani in Napoli, Colli Aminei, Viale dei Pini: abito a pochi metri di distanza;
il sig. possiede un cane JA US chiamato HO. E' Parte_1 qualche anno che lo conosco. ADR I giardini in cui si inserisce l'area di sgambamento cani non sono recintati, mentre l'area per i cani si;
non vi sono rampe d'accesso per carrozzelle per i disabili o i bambini. Il sig. è in sedia a rotelle. Tra il Parte_1 marciapiede del Viale dei Pini ed il parco c'è uno scalino, e quindi la carrozzella lo deve superare.”. Per inciso, il teste conferma che l'attore possiede un cane, circostanza confermata dal libretto veterinario di depositato in atti. Ma dalla deposizione Pt_2 emerge pure che accede comunque ai giardini Baden Powell, anche se con la Parte_1 carrozzella deve superare uno scalino. Non lo scalino per salire sul marciapiede dal quale poi si accede all'area verde, poiché il Comune convenuto ha prodotto una fotografia che raffigura una piccola rampa che può consentire anche ad una carrozzella di accedere a quel marciapiede senza dover superare uno scalino;
piuttosto, c'è uno scalino tra il marciapiede e l'area verde, come emerge dalle fotografie prodotte da entrambe le parti, e come riferito dal teste. Ma quello tra il marciapiede di Viale dei Pini e l'area dei giardini Baden Powell, è uno scalino comunque molto basso, e per quanto renda scomodo passare con la carrozzella, non lo impedisce davvero, come dimostra la deposizione testimoniale raccolta: l'attore comunque frequenta i giardini Baden Powell e la relativa area sgambamento, e non può dirsi leso il suo diritto alla socialità- benché gli sia reso più difficoltoso esercitarlo, ma non risulta in maniera tale da diminuire significativamente la sua socialità, come invece dedotto in citazione.
pagina 4 di 5 Per le ragioni sopra esposte, la domanda va rigettata;
sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio, considerato che il Comune è (o è stato) comunque in difetto nel gestire i giardini Baden Powell senza renderli perfettamente accessibili ai disabili con handicap motorio, e la sussistenza o meno del danno/conseguenza è suscettibile di interpretazioni divergenti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7152/2022 tra: , attore;
Comune di Napoli, convenuto;
così provvede: Parte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Portici in data 26/1/2025 Il giudice unico
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